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martedì 16 Aprile 2024

Fattura passiva e/o attiva errata: Come evitare le sanzioni

Capita spesso che una distrazione possa tramutarsi in importi errati indicati in fattura, nell’imponibile o nell’importo dell’IVA, altre volte l’approssimazione di un fornitore, che abbia indicato un bene (es. Un cespite) in modo estremamente generico o addirittura errato possa violare l’articolo 21, comma secondo, lettera b) del DPR n 633/1972 ed esporre l’azienda a sanzioni amministrative molto salate.  

Fattura passiva e/o attiva errata: Come evitare le sanzioni

Come sanare errori sostanziali e/o formali ed evitare sanzioni

 

Capita spesso che una distrazione possa tramutarsi in importi errati indicati in fattura, nell’imponibile o nell’importo dell’IVA, altre volte l’approssimazione di un fornitore, che abbia indicato un bene (es. Un cespite) in modo estremamente generico o addirittura errato possa violare l’articolo 21, comma secondo, lettera b) del DPR n 633/1972 ed esporre l’azienda a sanzioni amministrative molto salate.

 

Prima di analizzare le diverse inesattezze presentabili, è opportuno precisare che, qualsiasi esse siano, possono essere modificate senza alcuna conseguenza fino all’effettiva consegna della fattura al cliente: se il documento non è ancora stato inoltrato all’interessato, puoi limitarti a stracciarlo realizzandone uno nuovo, altrimenti, lo stesso decreto iva, ci fornisce lo strumento per operare modifiche con l’articolo 26.

 

La modalità di intervento varia  a seconda che l’errore sia sostanziale o formale:

·        sostanziale nell’imponibile e/o nel gettito IVA;

·        formale per inesattezze o errori in fattura estranei ad importi ed IVA (errata intestazione fattura, errata e/o approssimativa imputazione del bene, data di emissione, numero progressivo del documento, partita iva errata ecc. ).

 

Errori sostanziali

Per sanare errori sostanziali è possibile emettere la cosiddetta nota di variazione ai sensi del richiamato articolo 26 del decreto IVA, attraverso principalmente due modalità:

·        nota di variazione in aumento, o nota di debito, nel caso in cui è stata emessa fattura per un importo inferiore al dovuto. L’emissione di questo documento consente di imputare al cliente l’importo mancante ed il residuo IVA non ancora calcolato;

·        nota di variazione in diminuzione, o nota di credito, nel caso contrario. Con l’emissione di questo documento viene stornato l’importo in eccesso e la relativa IVA già calcolata.

 

Errori in fattura riguardanti altri dati

Anche per errori formali se la fattura non è già stata inviata/consegnata al cliente è necessario procedere con nota di variazione a storno totale della fattura errata e l’emissione di una nuova fattura corretta.

 

Sanzioni

Ai sensi dell’articolo 5 e 6 del D. Lgs n. 471/1997:

·        per errori sostanziali ad importi o calcolo IVA la multa varia dal 100 al 200% dell’imposta non fatturata partendo da una cifra di base pari a 516 euro. Un’eventuale modifica prima della presentazione annuale della dichiarazione IVA riduce la sanzione al 10% dell’imposta non fatturata partendo da una cifra di base pari a 51,60 euro;

·        per errori formali “fattura con dati inesatti che non influenzano la determinazione dell’imposta” (articolo 6 del D. Lgs n. 471/1997)  estranee ad importi e calcolo IVA (numero progressivo-data fattura, partita IVA del cliente, ecc. ) la multa varia da 258 euro a 2. 065 euro. Un’eventuale modifica prima della presentazione annuale della dichiarazione IVA riduce la sanzione a 25,80 euro.

 

N. B. Prestare molta attenzione sia in sede di emissione della fattura, sia in sede di ricezione/rilevazione contabile di fatture ricevuta dal fornitore.  

 Dottor Alessio Ferretti  

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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