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lunedì 15 Aprile 2024

Fringe Benefits

I fringe benefits sono, come dice la parola stessa, dei benefici accessori alla retribuzione cioè elementi remunerativi complementari alla retribuzione principale che vengono riconosciuti ai lavoratori al fine di integrare il loro normale compenso od incentivarli ad una maggiore produttività: rappresentano quindi una forma di retribuzione in natura, concorrono alla formazione del reddito tassato in capo al lavoratore e vanno a migliorare il tenore di vita del lavoratore stesso evitandogli di sostenere determinate spese e garantendogli prestazioni che in caso contrario non potrebbe permettersi.

Fringe Benefit

Che cosa sono e come funzionano

I fringe benefits sono, come dice la parola stessa, dei benefici accessori alla retribuzione cioè elementi remunerativi complementari alla retribuzione principale che vengono riconosciuti ai lavoratori al fine di integrare il loro normale compenso od incentivarli ad una maggiore produttività: rappresentano quindi una forma di retribuzione in natura, concorrono alla formazione del reddito tassato in capo al lavoratore e vanno a migliorare il tenore di vita del lavoratore stesso evitandogli di sostenere determinate spese e garantendogli prestazioni che in caso contrario non potrebbe permettersi.

Il fringe benefits costituisce lo strumento principale a disposizione del datore di lavoro per realizzare il c. D welfare aziendale; l’erogazione dei fringe benefits coinvolge il datore di lavoro o il committente che eroga il compenso in natura ed il soggetto percettore che svolge la prestazione lavorativa.

Il riferimento normativo per quel che riguarda il welfare aziendale è l’articolo 51, comma 3 del Testo Unico delle Imposte dei Redditi che stabilisce che:

“Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a € 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. “

In genere la disciplina dei fringe benefits viene stabilita nel contratto individuale che l’azienda stipula con il lavoratore; ai sensi del testo unico delle imposte, il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, cioè regali, in relazione al rapporto di lavoro.

In Italia non esistono particolari normative relative ai fringe benefits ma sono gestiti in maniera arbitraria dalle aziende, le uniche citazioni sono relative alle imposizioni fiscali; per ogni benefit viene stabilito un valore normale cioè il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e allo stesso stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo nel quale i beni e i servizi sono stati acquistai o prestati e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi.

Il legislatore ha riservato un trattamento favorevole relativo agli effetti fiscali e contributivi, per i compensi in natura corrisposti ai dipendenti o ai collaboratori; le regole della tassazione variano a seconda della categoria di fringe benefits preso in considerazione. Occorre distinguere il trattamento tributario dei benefici tassabili in capo al datore di lavoro o al committente: il fringe benefits determina in capo al percettore lavoratore subordinato, un reddito di lavoro dipendente tendendo presente che occorre far riferimento al momento in cui il bene o il servizio escono dalla disponibilità di lavoro per entrare nella sfera patrimoniale del lavoratore.

In capo al datore di lavoro i compensi tassabili configurano delle spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili in sede di quantificazione del reddito d’impresa.

Quindi i benefits costituendo parte della retribuzione, saranno oggetto di tassazione; il valore del benefits o del servizio oggetto di benefits viene determinato in base al prezzo o al corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi.

I fringe benefits non vengono però tassati e non contribuiscono a formare il reddito, se sono beni ceduti o servizi di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta; se il limite viene superato, l’intero valore concorrerà a formare il reddito. Il limite va considerato per tutti i fringe benefit percepiti anche se derivano da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta; in caso di cessione agevolata al lavoratore di prodotti dell’azienda e non solo commercializzati, la determinazione del valore normale del benefit, avviene considerando il prezzo che l’impresa applica mediamente al grossista a condizione che l’azienda operi anche all’ingrosso.

L’azienda applicherà la ritenuta sul valore del fringe benefits; l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi a titolo di fringe benefits, da parte del datore di lavoro, può avvenire tramite documenti di legittimazione, i cosìdetti voucher, in formato cartaceo o elettronico che riportano un valore nominale. Questi documenti di legittimazione non potranno essere utilizzati da soggetti diversi dal titolare, non potranno essere monetizzati o ceduti a terzi e danno diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare.

I beni e i servizi che sono esclusi da imposizione fino a 258,23 potranno essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purchè il valore complessivo non ecceda il limite d’importo; a volte i fringe benefits possono essere rappresentati da particolari sconti che l’azienda riconosce ai propri lavoratori su beni che essa stessa commercializzati: pensiamo per esempio ad una fabbrica di automobili che consente ai propri lavoratori di acquistare un veicolo con il 50% di sconto: in questo caso il valore nominale di riferimento per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti  potrà essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.

I fringe benefits possono essere utilizzati dai lavoratori a cui sono stati assegnati in tre diverse modalità:

•             uso nell’esclusivo interesse dell’azienda;

•             uso nell’interesse dell’azienda e del lavoratore;

•             uso nell’esclusivo interesse del lavoratore;

Le tipologie più comuni di fringe benefit sono sicuramente i buoni pasto ma anche il telefono cellulare aziendale, l’auto aziendale, l’alloggio, le polizze assicurative o i prodotti aziendali ceduti a condizioni favorevoli.

I buoni pasto non hanno un valore stabilito dalla legge ma possono oscillare tra i 5 € e i 15€, mentre per le altre tipologie di benefit che generalmente vengono offerti al lavoratore a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che incontrerebbero sul mercato, l’azienda potrebbe richiedere un contributo al lavoratore. In questo caso naturalmente i benefit non sono forniti obbligatoriamente al lavoratore ma sono benefit su cui l’azienda e il lavoratore possono trovare un accordo; il contributo potrà quindi variare in funzione dell’utilizzo che si fa del benefit se uso esclusivo aziendale o personale.

La tassazione è specifica in ogni benefit anche in funzione dell’uso dello stesso: i buoni pasto fino ad € 5,29 al giorno vengono tassati, le autovetture in uso promiscuo sono tassabili fino al 30 % del costo chilometrico (su tabelle ACI con percorrenza 15000 KM).

Ai lavoratori potranno anche essere distribuiti dei buoni acquisto utilizzabili presso esercizi convenzionati che si traduce in un compenso in natura e il benefit di conseguenza sarà quantificato in base al valore nominale del buono; anche in questo caso non c’è la tassazione se il valore non supera i 258,23 euro.

A partire dal 9 settembre 2017 sono entrate in vigore alcune novità relative ai buoni pasto: il D. M. N. 122 del 7 giugno 2017, fornisce le istruzioni operative per una corretta gestione e fruizione degli stessi; i buoni in particolare:

·         potranno essere usati anche presso supermercati, ipermercati e agriturismi;

·         possono essere usati contemporaneamente fino ad un massimo di otto per ogni impiego;

·         possono essere fruiti anche a distanza di mesi e comunque entro il termine della scadenza che viene indicato sullo stesso buono;

·         possono fruirne anche i lavoratori part time e i collaboratori;

I benefits possono anche consistere nella concessione ai lavoratori (singolarmente o ad una determinata categoria) del diritto di opzione per l’acquisto di azioni, stabilendo un prezzo che resta fisso ed un termine entro il quale l’opzione potrà essere esercitata.

La finanziaria 2016 ha poi introdotto nuovi fringe benefit a favore dei dipendenti alternativi al premio di produzione:

·         l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari;

·         le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

·         “le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

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