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giovedì 28 Marzo 2024

MANCATA NOTIFICA DECRETO INGIUNTIVO

Sig. Kang: Buongiorno Avv. Dong! Sono un cittadino cinese da tempo residente a Campobasso. Alcuni giorni fa, il mio padrone di casa mi ha consegnato a mano un decreto ingiuntivo, in cui il Giudice mi ordina di pagare al proprietario una somma di Euro 1. 200 per affitti non pagati. Prima di pagare, però, volevo avere un parere legale da lei, Avv. Dong, anche perché io ho le prove scritte del pagamento degli affitti in questione.

Sig. Kang: Buongiorno Avv. Dong! Sono un cittadino cinese da tempo residente a Campobasso. Alcuni giorni fa, il mio padrone di casa mi ha consegnato a mano un decreto ingiuntivo, in cui il Giudice mi ordina di pagare al proprietario una somma di Euro 1. 200 per affitti non pagati. Prima di pagare, però, volevo avere un parere legale da lei, Avv. Dong, anche perché io ho le prove scritte del pagamento degli affitti in questione.

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, Sig. Kang.

Innanzitutto, mi permetta di dire due parole sul procedimento per ingiunzione. Tale procedimento si caratterizza per svolgersi, almeno nella prima fase, “all’insaputa” del debitore. Infatti, il creditore che vanta un credito certo, determinato, venuto a scadenza e che può provare per iscritto, propone un’istanza al giudice competente, con cui chiede al giudice di imporre al debitore di pagare quel credito entro quaranta giorni. Qui, però, sta il punto della Sua questione.

Infatti, affinché il decreto ingiuntivo possa essere valido nei Suoi confronti, Sig. Kang, occorre che il creditore provveda a notificarlo a Lei entro sessanta giorni dall’emissione. Così infatti stabilisce l’art. 644 del codice di procedura civile, il quale punisce con l’inefficacia il decreto ingiuntivo che non viene notificato al debitore nel termine di sessanta giorni.

A proposito della notifica, però, essa deve essere fatta, salvo limitate eccezioni che non sembrano applicarsi al caso di specie, attraverso un ufficiale giudiziario, come stabiliscono gli articoli 137 e successivi del codice di procedura civile.

Pertanto, la notifica fatta a mano direttamente dal creditore è priva di validità giuridica e Lei può attendere che il creditore o rinnovi la notifica attraverso un ufficiale giudiziario oppure faccia passare il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 644 c. P. C. , rendendo di fatto inutile il decreto ingiuntivo. Se il creditore fa una nuova notifica attraverso l’ufficiale giudiziario, allora entro quaranta giorni potrà rivolgersi all’avvocato e potrà contestare il credito in esame.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale ai seguenti indirizzi: ldong@donglawfirm. Com; info@donglawfirm. Com.

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