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martedì 16 Aprile 2024

Tfr e fondo di garanzia Inps

Tfr e fondo di garanzia Inps

Cass. , sez. Lav. , 1° dicembre 2011, n. 25685

La funzione previdenziale dell’intervento del Fondo di garanzia dell’Inps, di cui all’art. 2 del Dlgs n. 297/1982, non osta all’intervento del Fondo a favore del cessionario a titolo oneroso del credito relativo al trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, in quanto l’intervento è previsto in favore degli “aventi diritto” e, con tale termine, che non può che essere inteso nel medesimo significato attribuito all’identica espressione contenuta nell’art. 2122 c. C. , si fa riferimento agli aventi causa in genere dal lavoratore, a prescindere dal titolo, universale o particolare, della successione nel diritto (Nella specie, la S. C. Ha ritenuto che la società committente che aveva effettuato i pagamenti dei crediti di lavoro per effetto della responsabilità solidale con l’appaltatore di cui all’art. 29, comma 2, Dlgs n. 276/2003, sia da ricomprendere nell’ambito degli “aventi diritto” che possono accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia).

Tfr e fondo di garanzia Inps

Cass. , sez. Lav. , 1° dicembre 2011, n. 25685

La funzione previdenziale dell’intervento del Fondo di garanzia dell’Inps, di cui all’art. 2 del Dlgs n. 297/1982, non osta all’intervento del Fondo a favore del cessionario a titolo oneroso del credito relativo al trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, in quanto l’intervento è previsto in favore degli “aventi diritto” e, con tale termine, che non può che essere inteso nel medesimo significato attribuito all’identica espressione contenuta nell’art. 2122 c. C. , si fa riferimento agli aventi causa in genere dal lavoratore, a prescindere dal titolo, universale o particolare, della successione nel diritto (Nella specie, la S. C. Ha ritenuto che la società committente che aveva effettuato i pagamenti dei crediti di lavoro per effetto della responsabilità solidale con l’appaltatore di cui all’art. 29, comma 2, Dlgs n. 276/2003, sia da ricomprendere nell’ambito degli “aventi diritto” che possono accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia).

Nota – Nella fattispecie in esame, il Tribunale di Torino aveva accolto il ricorso di una società volto a far accertare il proprio diritto ad accedere al Fondo di garanzia per il recupero degli importi che aveva corrisposto, a titolo di Tfr e retribuzioni, ai lavoratori della società appaltatrice (in stato di fallimento) per effetto della responsabilità solidale della committente prevista dall’art. 29, comma 2, del Dlgs n.  276/2003.  La Corte di Appello di Torino aveva confermato la sentenza del Tribunale, ritenendo sussistente la legittimazione della società committente a richiedere al Fondo di garanzia il pagamento di quanto corrisposto ai lavoratori della società appaltatrice.  L’Istituto previdenziale soccombente ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo l’insussistenza del presupposto legittimante l’intervento del Fondo di Garanzia, ossia l’inadempimento dell’obbligazione retributiva e del trattamento di fine rapporto, in quanto la tutela offerta dal Fondo di Garanzia in favore del credito dei lavoratori non può essere ritenuta applicabile in favore di un obbligato in solido dello stesso datore di lavoro che non può quindi essere considerato alla stregua di un avente diritto dal lavoratore.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione formulato dall’Istituto ricorrente e, richiamando tre precedenti pronunce (Cass. N. 10208/2008, Cass. N. 11010/2008 e Cass. N. 25256/2010) con le quali è stato stabilito che: “La funzione previdenziale dell’intervento del Fondo di garanzia dell’Inps, di cui all’art. 2 del Dlgs n. 297/1982, non osta all’intervento del Fondo a favore del cessionario a titolo oneroso del credito relativo al trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, in quanto l’intervento è previsto in favore degli “aventi diritto ” e, con tale termine, che non può che essere inteso nel medesimo significato attribuito all’identica espressione contenuta nell’art. 2122 c. C. , si fa riferimento agli aventi causa in genere dal lavoratore, a prescindere dal titolo, universale o particolare, della successione nel diritto”, ha precisato che la società committente che effettua i pagamenti dei crediti dei lavoratori della società appaltatrice, in forza dell’obbligo disposto dall’art. 29, comma 2, Dlgs n. 276/2003, acquista il diritto a subentrare nella posizione creditizia del datore di lavoro insolvente per surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c. C.

In applicazione di detti principi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Istituto previdenziale, ritenendo che la società controricorrente, per avere effettuato i pagamenti dei crediti di lavoro in favore dei dipendenti dell’appaltatrice, deve essere ricompresa nell’ambito degli “aventi diritto” che possono accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia.  

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