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lunedì 15 Aprile 2024

Professioni sanitarie – novità IVA 2017: tabella operazioni esenti/imponibili, adempimenti contabili e nuove istruzioni e scadenze per le liquidazioni trimestrali e annuali IVA

Con questa guida in pillole individuiamo le prestazioni medico/sanitarie che sono o meno soggette ad IVA con le relative istruzioni contabili e le indicazioni 2017 utili per provvedere correttamente agli adempimenti IVA annuali e trimestrali.

Le attività mediche effettuate da soggetti iscritti all’Albo (OMCEO) ai fini IVA ex DPR 633/1972, sono classificabili in tre categorie:

A) operazioni esenti: le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio di professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza.

Esempi: in particolare, sono esenti da IVA, se rese dietro pagamento di un corrispettivo, ad esempio le prestazioni rese dai medici di famiglia nell’ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle di natura certificativa strettamente connesse all’attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa anche come prevenzione.

Note contabili: per questo tipo di operazioni deve essere emessa una parcella ove andrà indicata la norma di esenzione (articolo 10 n. 18, DPR n. 633/72). Se il compenso è maggiore di €. 77,47 deve essere applicata l’imposta di bollo, pari a €. 2,00. L’obbligo di apporre il predetto contrassegno è a carico del soggetto che emette la parcella (il medico), il quale può in via opzionale addebitare il relativo importo al paziente. Nella maggior parte dei casi la parcella è esente da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. N. 633/72.

B) Operazioni imponibili: le prestazioni non rese nell’esercizio delle professioni sanitarie, come la partecipazione a corsi in qualità di relatore, consulenze, le prestazioni di natura peritale, cioè quelle tendenti a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all’indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico.

Esempi: Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria; Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa; Certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico; Certificazione per riconoscimento di invalidità civile.

C) Operazioni escluse: le prestazioni senza corrispettivo perché imposte dalla legge.

Esempi: dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte; denunce penali o giudiziarie; denunce di malattie infettive e diffusive; notifica dei casi di AIDS; denuncia di malattia venerea; segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico; denuncia di intossicazione da antiparassitario; denuncia della condizione di minore in stato di abbandono; certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia.

Tabella esemplificativa trattamento IVA prestazioni sanitarie

PRESTAZIONI SANITARIE IMPONIBILI IVA

PRESTAZIONI SANITARIE ESENTI IVA

· Prestazioni non rivolte alla persona, come quelle rese da medici veterinari;

· Consulenze medico legali riguardanti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;

· Prestazioni di medici legali come consulenti tecnici quando devono quantificare il danno nelle controversie legali, o per quantificare premi assicurativi;

· Prestazioni rese da chiropratici.

 

· Prestazioni effettuate da medici, chirurghi e odontoiatri;

· Prestazioni dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione di biologi e psicologi;

· Certificazioni varie, prestazioni mediche di chirurgia estetica (solo se la prestazione risponde a finalità terapeutiche), medicina sportiva, medicina del lavoro;

· Prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche;

· Visite mediche fiscali per conto dell’Inps o dell’Inail.

Note: la maggior parte delle prestazioni sanitarie erogate dai  medici liberi professionisti titolari di partita IVA rientrano tra le operazioni esenti con la conseguenza che gli adempimenti in materia di IVA risultano spiccatamente contenuti.

N. B. Di particolare rilievo è la questione relativa al trattamento IVA applicabile alle prestazioni sanitarie effettuate in cliniche private non convenzionate, circa le corrette modalità di fatturazione.

Attenzione:  diversi medici, oltre alle operazioni esenti, realizzano anche operazioni imponibili (ad esempio consulenze medico legali), quindi devono far fronte  agli adempimenti dichiarativi che sono stati oggetto di recenti modifiche.  A decorrere dal 2017 le novità introdotte sono le seguenti: 

comunicazioni trimestrali dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni IVA periodiche;  
abolizione spesometro annuale (adempimento già superato per le operazioni incluse nei dati da inviare al Sistema Tessera Sanitaria); 
modifica dei termini di presentazione della dichiarazione IVA annuale; 

Istruzioni per le comunicazioni trimestrali IVA:

a) I dati. Nel dettaglio dovranno essere comunicati in via telematica i seguenti dati: 

1) dati identificativi dei soggetti coinvolti nell’operazione (chi ha eseguito la prestazione professionale e il beneficiario di tale prestazione); 

2) data e numero della fattura; 

3) ammontare base imponibile IVA; 

4) ammontare dell’imposta; 

5) tipologia dell’operazione.  

b) Soggetti esonerati 

soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti; 
soggetti che hanno aderito al regime dei contribuenti minimi di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 D. L. 98/2011; 
soggetti che hanno aderito al regime forfetario di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014.  

c) Scadenze

La comunicazione va trasmessa: 
1) entro il 31 maggio per il primo trimestre; 
2) entro il 16 settembre per il secondo trimestre; 
3) entro il 30 novembre per il terzo trimestre; 
4) entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo per il quarto trimestre.  

Dichiarazione IVA annuale: nuovo termine 
Con decorrenza dal 2017 in poi la dichiarazione IVA dovrà essere presentata tra il 1°febbraio ed il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.  

Termine di presentazione dichiarazione IVA 
a) 2016 – Entro il 28 febbraio 2017; 
b) 2017 e successivi – Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

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