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IVA nelle Cooperative

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IVA nelle Cooperative Agricole ed in particole Vitivinicole

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 19/04/2016 - 30534 visualizzazioni.
IVA nelle Cooperative Agricole ed in particole Vitivinicole

Con riferimento all’attività di produzione e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, la Tabella A, Parte I, allegata al D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, classifica tra i prodotti agricoli e ittici.

Con riferimento all’attività di produzione e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, la Tabella A, Parte I, allegata al D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, classifica tra i prodotti agricoli e ittici:

c)     i mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcol e i mosti di uve fresche anche mutizzati con alcol (n. 35, Tab. A, Parte I);

d)    i vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcol (n. 36, Tab. A, Parte I).

Come si nota, la citata Tabella A, parte prima, non prevede una netta distinzione tra prodotto destinato al consumo (uva da tavola) e prodotto destinato alla vinificazione (uva da vino).

Tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria in passato si è espressa chiarendo che l’uva da vino, classificata alla voce doganale 08. 04, rientra tra la frutta commestibile, fresca o secca o temporaneamente conservata di cui al n. 18 della Tabella A, parte prima, e che pertanto il regime speciale dell’agricoltura è applicabile all’uva a prescindere dall’utilizzazione del prodotto.

La distinzione tra uva da tavola e uva da vino, però, ha valenza con riferimento all’aliquota Iva applicabile.

Infatti, mentre per la cessione di uva da tavola si applica l’aliquota del 4% (n. 8 della Tabella A, parte seconda), per la cessione di uva da vino si applica l’aliquota del 10% (n. 22 della Tabella A, parte terza).

La cessione dei prodotti vitivinicoli può essere posta in essere:

a) da imprese agricole che producono e trasformano il prodotto (uva e/o vino);

b) da imprese commerciali che vendono il prodotto (uva e/o vino) acquistato da terzi.

A seconda delle modalità di svolgimento dell’attività, l’IVA sarà applicabile in maniera ordinaria oppure in “regime speciale” (articolo 34 del D. P. R. N. 633/1972).

Dottor Alessio Ferretti

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