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YACHT E FISCO: IL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LE UNITÀ DA DIPORTO

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 29/01/2018 - 26869 visualizzazioni.
YACHT E FISCO: IL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LE UNITÀ DA DIPORTO

La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto ad un’altra parte (conduttore o locatario) per un periodo di tempo determinato. Contattaci per verificare la deducibilità dei canoni di locazione e la detraibilità dell’IVA della tua azienda e/o della tua unità da diporto.

 

Yacht e Fisco:  Il contratto di locazione per le unità da diporto

Verifica della deducibilità del costo del canone di locazione e della detraibilità dell’iva

La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto ad un’altra parte (conduttore o locatario) per un periodo di tempo determinato.

A seguito della stipula del contratto di locazione, l’unità da diporto locata viene detenuta dal conduttore il quale esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

Il conduttore è comunque responsabile in solido con il conducente dell’unità da diporto se non prova che la circolazione della stessa sia avvenuta contro la sua volontà.

Qualora si tratti di un contratto di locazione relativo a imbarcazioni e navi da diporto,  esso deve essere fatto per iscritto, pena la sua nullità e tenuto a bordo in originale o in copia conforme. Le stesse formalità valgono anche in caso di sublocazione o di cessione del contratto di locazione.

Se il contratto non viene rinnovato dopo la scadenza del termine in esso stabilito ed il conduttore conserva ancora la detenzione dell’unità da diporto, il contratto non può intendersi rinnovato per tale motivo.

 

Ritardo nella riconsegna

Nel caso di ritardo nella riconsegna per causa imputabile al conduttore e per un periodo di tempo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia rispetto a quella stabilita dal contratto. La disposizione suddetta può essere derogata contrattualmente dalle parti.

I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso di un anno. Tale termine di prescrizione decorre dalla scadenza del contratto ovvero dalla riconsegna della unità da diporto nella ipotesi di un ritardo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione.

Il locatore  è tenuto a consegnare  al conduttore l’unità da diporto con le relative pertinenze in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione per la responsabilità civile.

Il conduttore è tenuto ad usare l’unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

 

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