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Il bonifico parlante errato fa decadere dalle “detrazioni casa”? Quando? Le istruzioni operative per evitare errori

Avv. Giorgia Ardia - Data di Pubblicazione: 17/11/2017 - 38309 visualizzazioni.
Il bonifico parlante errato fa decadere dalle “detrazioni casa”? Quando? Le istruzioni operative per evitare errori

La compilazione incompleta o errata del bonifico parlante per le detrazioni per ristrutturazioni e riqualificazione energetica“casa” 2017 implica la decadenza dal beneficio fiscale? Rispondiamo al quesito posto da centinaia di utenti, sulla base della recentissima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 2017, fornendo altresì le istruzioni per non sbagliare, evitando così di perdere i vantaggiosissimi crediti d’imposta!

Quesito

La compilazione incompleta o errata del bonifico parlante per le “detrazioni-casa” implica la decadenza dal beneficio fiscale?

 

Come attivare i bonus casa 2017: focus sul bonifico parlante

Non tutti sanno che per chi desidera fare lavori in casa e rimodernarla, questo è senza dubbio un periodo favorevole: sono state, infatti, riconfermate, anche per il 2017, le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per l’ acquisto di mobili con detrazioni sull’Irpef pari o superiore al 50% delle spese sostenute, cumulabili anche con il bonus acquisto casa.

N. B.  Per godere del bonus è necessario che il pagamento avvenga attraverso il cosiddetto “bonifico parlante”: in caso di errore o disattenzione il contribuente rischia spesso di perdere il beneficio fiscale.

Il bonifico “parlante” si differenzia da quello comune perché in esso devono essere specificate tutte le informazioni necessarie prescritte  dalla legge, per non incorrere in problemi nel momento in cui si andrà a richiedere  all’Agenzia delle Entrate lo sconto fiscale sulla dichiarazione dei redditi.

Le istruzioni per non sbagliare

Nella causale del bonifico relativo a pagamenti di lavori di ristrutturazione occorre specificare che il pagamento viene effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 16 del d. P. R. 917/1986 (interventi che possono usufruire delle detrazioni), oppure della legge 449/1997 (relativa ai lavori sulle parti condominiali degli edifici);
la causale dovrà anche indicare gli estremi della fattura che si sta pagando con il bonifico in oggetto, emessa dalla ditta che ha effettuato i lavori;
indicare gli estremi (nome, cognome e codice fiscale) della persona che effettua il pagamento e a cui sono intestate le fatture per gli interventi di ristrutturazione edilizia;
nel caso di immobili in comproprietà vanno indicati gli estremi di tutti i soggetti che partecipano alle spese di ristrutturazione (non solo quindi di chi esegue materialmente il bonifico che potrebbe eventualmente essere stato delegato da altri);
in caso di lavori su aree condominiali comuni, il bonifico parlante deve indicare il codice fiscale del condominio e dell’amministratore, oppure del soggetto che esegue l’operazione;
nel bonifico va inserita anche la partita Iva o in alternativa il codice fiscale di chi effettua i lavori o fornisce il materiale, cioè dell’impresa di costruzione o del singolo artigiano.

Attenzione: l’agevolazione fiscale  dipende dalla data del bonifico di pagamento e non da quella della fattura che documenta la spesa, né quella di esecuzione delle opere.

Eccezioni al pagamento con bonifico

spese relative agli oneri di urbanizzazione;
Tosap ( tassa per l’occupazione di suolo pubblico);
imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

 

Soluzione

La circolare 8/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa accade in caso di bonifico errato per l’accesso alle detrazioni casa, ovvero qualora il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione bonifico ordinario sia avvenuto mediante bonifico ordinario (non “parlante”).

In particolare, se si è commesso un errore nell’indicazione della causale del bonifico, l’amministrazione finanziaria ha stabilito che l’agevolazione non decade, ovvero non si perde il diritto alla detrazione a condizione che al bonifico sia stata applicata la ritenuta d’acconto dell’8% e che vengano comunque rispettati gli altri vincoli imposti dalla normativa.

Quindi, facendo un esempio concreto inserendo i riferimenti normativi relativi ai bonus di riqualificazione energetica degli edifici al posto di quelli riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si potrà comunque usufruire nella successiva dichiarazione dei redditi dello sconto IRPEF del 65%, idem nell’ipotesi inversa.

In particolare si applicano i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate stessa con la circolare 43/E/2016, secondo la quale, qualora il bonifico sia stato: “compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta” previsto dall’articolo 25 del d. L. N. 78 del 2010, il beneficiario dell’accredito deve attestare in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio: “di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”. L’alternativa a tale procedura, da utilizzare in tutti i casi di errata o non completa compilazione del bonifico, è effettuare, qualora sia possibile, la ripetizione del pagamento con bonifico corretto (risoluzione n. 55/E del 2012).

Conclusione

Quindi, al quesito posto si risponderà negativamente nei seguenti termini: il contribuente nell’ipotesi di errori “meramente materiali” nella fase di compilazione del bonifico parlante come nell’ipotesi di “inversione della causale” non perderà il beneficio fiscale della detrazione a condizione che sia applicata la ritenuta di acconto pari all’8% sul reddito d’impresa destinatario del versamento e siano osservati gli altri requisiti previsti ex lege a livello sostanziale e formale (fatture, schede tecniche, asseverazioni ecc).

 

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