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Regime dei Minimi

Guida al nuovo regime dei minimi e modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del d. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

Non sono soggetti a ritenuta alla Fonte i nuovi minimi e non è possibile rientrarvi una volta usciti.

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 27/12/2011 - 51412 visualizzazioni.

Non sono soggetti a ritenuta alla Fonte i nuovi minimi e non è possibile rientrarvi una volta usciti: Estratto Agenzia Entrate N.185820 /2011     Modalità   di   applicazione   del   regime   fiscale   di   vantaggio   per   l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – disposizioni di attuazione dell’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio  2011, n. 111).

Estratto Agenzia Entrate Nuovo Regime dei Minimi, Imprenditoria Giovanile e Lavoratori in mobilità

N. 185820 /2011 Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per   l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – disposizioni di attuazione dell’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio  2011, n. 111).

Il Direttore dell’Agenzia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi Dispone

1. Norme applicabili

1. 1 Ai  fini  dell’applicazione  del  regime  fiscale  di  vantaggio  per  l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per  quanto  non  espressamente  previsto  da  questo  provvedimento  si  applica,  laddove compatibile,  quanto  disposto  dall’articolo  1,  commi  da  96  a  117,  della  legge  24 dicembre  2007,  n.   244  e  dalle  disposizioni  di  attuazione  contenute  nel  decreto  del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008.   2. Requisiti per l’ammissione al regime fiscale di vantaggio

2. 1. Le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal  1°  gennaio  2012,  ovvero  che  l’hanno  intrapresa  successivamente  al  31  dicembre 2007, e che possiedono i requisiti previsti all’articolo 1, commi da 96 a 99 della legge  24  dicembre  2007,  n.   244  e  dall’articolo  2  del  decreto  ministeriale  2  gennaio  2008, accedono  al  regime  fiscale  di  vantaggio  per  l’imprenditoria  giovanile  e  lavoratori  in mobilità, a condizione che siano in possesso anche dei requisiti stabiliti dal comma 2 dell’articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

2. 2. La condizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 27 del decreto legge 6 luglio  2011  n. 98,  secondo  cui  l’attività  da  esercitare  non  deve  costituire,  in  nessun modo,  una  mera  prosecuzione  di  altra  attività  precedentemente  svolta  sotto  forma  di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

2. 3. I  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  punto  2. 1,  che  hanno  intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative  imprenditoriali  e  di  lavoro  autonomo  di  cui  all’articolo  13  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta  residui  al  completamento  del  quinquennio  ovvero  non  oltre  il  periodo  di imposta  di  compimento  del  trentacinquesimo  anno  di  età.   Resta  fermo  il  vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.

2. 4. Ai  fini  dell’individuazione  del  limite  relativo  all’acquisto  di  beni  strumentali,  di cui  all’articolo  1,  comma  96,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.   244,  nel  caso  di esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate.

3. Durata del regime fiscale di vantaggio

3. 1. Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno  di  età  possono  continuare  ad  applicare  il  regime  fiscale  di  vantaggio  fino  al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.

3. 2.   Per  esercizio  di  attività  e  per  inizio  di  una  nuova  attività  produttiva  di  cui all’articolo  27,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.   98,  si  fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA.

3. 3.   Coloro  che,  per  scelta  o  al  verificarsi  di  un  motivo  di  esclusione,  cessano  di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, tornino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 96 e 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

4. Opzione per il regime ordinario e per il regime contabile agevolato

4. 1. Ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2. 1 possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

4. 2.   I  soggetti  che  effettuano  l’opzione  di  cui  al  punto  4. 1.   determinano  il  reddito secondo le  modalità ordinarie previste dal titolo I, capo V e VI del  testo unico delle imposte   sul   reddito,   approvato   con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica   22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, avvalendosi dei regimi contabili di cui agli articoli 14, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 e dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre  1996, n. 695.

4. 3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2. 1 possono optare per il regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98.

4. 4.    L’opzione   è   comunicata   con   la   prima   dichiarazione   annuale   da   presentare successivamente alla scelta operata.

5 Imposta sostitutiva

5. 1. Sul reddito imponibile determinato ai sensi dell’articolo 1, commi 104 e 108 della legge n. 244 del 2007 e dell’articolo 4 del D. M. 2 gennaio 2008, si applica l’imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,  delle  addizionali  regionali  e  comunali  di  cui  al comma 105, ridotta al 5 per cento.

5. 2. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

6. Adempimenti

6. 1. I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, oltre agli adempimenti previsti dall’articolo 7 del D. M. 2 gennaio 2008:

a)  sono  obbligati  a  manifestare  preventivamente  la  volontà  di  effettuare  acquisti intracomunitari, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente,  per  essere inclusi nell’archivio VIES, ai  sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. E-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633 6, come modificato 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

b)  sono  esonerati  dall’obbligo  di  effettuare  la  comunicazione  telematica  delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

c)  sono  esonerati  dall’obbligo  di  comunicare  all’Agenzia  delle  entrate,  ai  sensi dell’articolo  1  del  decreto  legge  25  marzo  2010,  n.   40,  i  dati  relativi  alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001;

d)  sono  esonerati  dall’obbligo  di  certificare  i  corrispettivi  qualora  svolgano  le attività  previste  dall’articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1996, n. 696.

Motivazioni

In esecuzione di quanto previsto dall’articolo 27, comma 1 e 2, del decreto legge del 6 luglio  2011, n. 98, concernente il regime  fiscale  di  vantaggio  per  l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disciplinato dal citato articolo.

In particolare, fermo restando,  laddove compatibile con quanto disposto dal citato articolo  27 del decreto legge n. 98 del  2010, quanto già espressamente disciplinato dall’articolo 1, commi da 96  a 117, della legge 24 dicembre  2007, n. 244 e dalle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008, sono dettate le ulteriori disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio, la durata del regime e gli adempimenti dei contribuenti.

Si riportano i riferimenti normativi dell’atto.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 66, articolo 67, comma 1, articolo  68, comma 1, articolo 71, comma 3, lettera a).

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1, e articolo 6, comma 1). Regolamento  di  amministrazione dell’Agenzia delle  entrate  (articolo 2,comma 1 e articolo 5, comma 4).

Disciplina normativa di riferimento.    Decreto  legge  del  6  luglio  2011,  n.   98

–  Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione finanziaria (articolo 27, commi 1 e 2); Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Articolo 1, commi da 96 a 117); Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633

–  Istituzione  e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto; Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre  1973, n. 600

–  Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  dicembre  1996,  n. 695

–  Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili; Decreto  del  presidente  della  Repubblica  21  dicembre  1996,  n. 696

–  Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n. 442

–  Regolamento recante norme  per il riordino  della disciplina delle opzioni in materia  di  imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette; Decreto legge 25  marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

– Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella  forma dei cosiddetti «caroselli»  e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (articolo 1); Decreto del Ministro dell’Economia e delle  finanze 2 gennaio  2008

–  Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

La  pubblicazione del presente provvedimento sul  sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 22 dicembre

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