Come noto, la detrazione Irpef del 50% dell'IVA, prevista per i soggetti che entro il 31.12.2016 hanno acquistato unità immobiliari nuove di classe energetica A o B (prorogata dal Decreto Milleproroghe Legge 27 febbraio 2017 n°19 di conversione del D.L. 30 dicembre 2016, n°244), deve essere indicata nel modello 730/3017 e nel modello UnicoPF 2017.
Come funziona la detrazione ?
Il beneficio fiscale, congegnato nell’ottica di incentivare le vendite immobiliari riducendo il carico dell'IVA in capo all'acquirente, consiste in una detrazione Irpef pari al 50% dell'IVA pagata al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali. La detrazione può essere operata fino a concorrenza dell'Irpef lorda.
La detrazione acquisto è cumulabile con bonus ristrutturazione?
Relativamente alla possibilità di cumulo con altre agevolazioni in materia Irpef, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E/2016, ritiene che, data la mancanza di divieti espliciti della norma, sia possibile beneficiare della detrazione del 50% dell'IVA sull'acquisto di un'unità immobiliare al'interno di un edificio interamente ristrutturato dall'impresa di costruzione e contemporaneamente anche quella per interventi di ristrutturazione nella stessa percentuale (50%) ma calcolata sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile (articolo 16-bis comma 3 del TUIR), entro un importo massimo di € 96.000, e ripartita in 10 quote costanti.
Istruzioni compilazione modello 730/2017
La detrazione dovrà essere indicata nel modello 730/2017 nell'apposito rigo E59 della sezione III C del QUADRO E.
Chi può chiedere la detrazione e a quali condizioni?
L’agevolazione può essere richiesta dai soggetti passivi Irpef, quindi i privati a condizione che l’immobile:
- sia acquistato entro il 31.12.2016, data prorogata al 31 dicembre 2017 dal decreto sopra citato;
- sia destinato ad uso residenziale. In mancanza di ulteriori specificazioni legislative, si ritiene che siano agevolabili non solo gli acquisti di "prime case", ma anche gli acquisti destinati a "seconda casa" o a locazione. Attenzione: l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione si estende anche alla pertinenza dell'unità immobiliare, a condizione che l'acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa, e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (Circolare 20/E/2016 par. 10.1);
- sia di classe energetica A o B;
- sia ceduto da un'impresa costruttrice. E' stato chiarito che sono agevolabili anche gli acquisti effettuati da un'impresa ristrutturatrice art. 3 comma 1 lett. c), d), f) del DPR 380/2001 (Circolare 20/E/2016 par. 10).
TABELLA DI SINTESI
Agevolazione IVA casa 2017
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Condizioni unità immobiliare
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Acquistata entro il 31.12.2016
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Ceduta da impresa costruttrice o ristrutturatrice
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A destinazione residenziale
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Di classe energetica A o B
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Soggetti beneficiari
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Soggetti passivi Irpef
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Misura dell'agevolazione
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50% dell'IVA pagata al momento dell'acquisto, da ripartire in 10 anni
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Esempio pratico: ipotizzando che il prezzo di acquisto sia di € 300.000 e che l'IVA sia al 10% (no abitazione principale): l’importo complessivo da portare in detrazione sarà 15.000 Euro [(300.000×10%)×50%], con rate annuali di 1.500 Euro cadauna.
Per valutare la convenienza fiscale dell’agevolazione acquisto casa nel caso specifico
Oppure
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- una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate;
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