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domenica 17 Marzo 2024

Cessione a terzi del contratto di Leasing

Come chiarito dalla circolare 3 maggio 1996, n. 108/e (risposta n. 6. 11), in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene, che costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 5, del tuir, deve essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione medesima.

CESSIONE A TERZI DEL CONTRATTO DI LEASING

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 06/06/2013 - 26965 visualizzazioni.

Come chiarito dalla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E (risposta n. 6. 11), in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene, che costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 5, del TUIR, deve essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione medesima.

Cessione a terzi del contratto di leasing

 

Come chiarito dalla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E (risposta n. 6. 11), in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene, che costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 5, del TUIR, deve essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione medesima.

Quindi,  nel  caso  in  cui  l’impresa utilizzatrice, prima  della  scadenza contrattuale del leasing, opti per la cessione a terzi del contratto, i canoni non dedotti durante la vita contrattuale attualizzati alla data di cessione, unitamente al prezzo di riscatto, devono essere portate in deduzione della sopravvenienza attiva imponibile                   determinata                a                  norma         dell’articolo     88,     comma                   5,              del TUIR. Diversamente,  infatti, si   verrebbe           a   creare  un’asimmetria            impositiva tra l’immediata tassazione della sopravvenienza attiva ed il recupero dilazionato nel tempo dei disallineamenti sospesi.

 

Esempio 3 Cessione del contratto di leasing mobiliare

 

 

Riprendendo i dati dell’esempio 1, si ipotizzi che l’impresa utilizzatrice al termine dell’anno 2 ceda a terzi il contratto di leasing.

Si confronti la seguente tabella riepilogante la situazione contabile e fiscale all’anno 2.

 

 

 

 

Imputazione dei canoni a Conto economico secondo la durata

contrattuale del leasing

Deducibilità dei canoni secondo la durata fiscale del leasing

Variazioni in UNICO

Anni

Canone

Quota capitale

Quota interessi

Canone

Quota capitale

deducibile

Quota interessi

Variazione in

aumento

Variazione in

diminuzione

1

40. 000,00

30. 000,00

10. 000,00

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

16. 000,00

 

2

40. 000,00

30. 000,00

10. 000,00

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

16. 000,00

 

 

80. 000,00

60. 000,00

20. 000,00

48. 000,00

36. 000,00

12. 000,00

32. 000,00

 

 

 

Si supponga – per semplicità espositiva – che il corrispettivo pattuito per la  cessione  corrisponda al  valore  normale  del  bene  in  leasing  e  sia  pari   a 85. 000,00.

 

A livello contabile, la cessione del contratto di leasing determina l’insorgenza di una sopravvenienza attiva di 45. 000,00, pari al corrispettivo di cessione (85. 000,00) ridotto delle quote capitali dei canoni non dedotti secondo la durata contrattuale (30. 000,00) e del prezzo di riscatto (10. 000,00).

Ai fini fiscali, la cessione del contratto di leasing determina, invece, l’insorgenza di una sopravvenienza attiva di 21. 000,00, pari al valore normale del bene (85. 000,00) ridotto delle quote capitali dei canoni non dedotti secondo la durata fiscale (54. 000,00) e del prezzo di riscatto (10. 000,00).

In sede di dichiarazione dei redditi, sarà, quindi, necessario operare una variazione in diminuzione per l’importo di 24. 000,00.

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