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Canoni non ancora dedotti

In costanza del previgente comma 7 dell’articolo 102 del tuir, il rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing comportava il pieno riconoscimento ai fini fiscali dei canoni imputati a conto economico. Di contro, il mancato rispetto di tale condizione determinava l’integrale indeducibilità degli stessi canoni.

TRATTAMENTO FISCALE DEI CANONI DI LEASING NON ANCORA DEDOTTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 05/06/2013 - 161328 visualizzazioni.

In  costanza  del  previgente  comma  7  dell’articolo  102  del  TUIR,  il rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing comportava il pieno riconoscimento ai fini fiscali dei canoni imputati a conto economico.  

Trattamento  fiscale  dei  canoni  di  leasing  non  ancora  dedotti  alla scadenza del contratto   

In  costanza  del  previgente  comma  7  dell’articolo  102  del  TUIR,  il rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing comportava il pieno riconoscimento ai fini fiscali dei canoni imputati a conto economico.  

Di contro, il       mancato    rispetto     di      tale condizione         determinava

l’integrale indeducibilità degli stessi canoni. A seguito della modifica in esame, invece, venuta meno la necessaria coincidenza  tra  la  durata  contrattuale  e  quella  minima  fiscale,  si  possono verificare le seguenti ipotesi:

A.     la     durata       contrattuale coincide       con quella minima         individuata dall’articolo 102, comma 7, del TUIR: in questo caso, i canoni sono deducibili  con  lo  stesso  ritmo  con  cui  sono  imputati  a  conto economico;

B.     la durata contrattuale è superiore a quella minima individuata dall’articolo 102, comma 7, del TUIR: in tale ipotesi, i canoni sono deducibili sulla base dell’imputazione a conto economico, secondo il principio    della previa imputazione    al      conto economico  recato  all’articolo 109,  comma 4, del TUIR;

C.     la     durata       contrattuale    è         inferiore a quella minima         individuata dall’articolo 102, comma 7, del TUIR: in questo caso, i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione        a conto     economico.                  

Si       verifica,     dunque,    un  disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi. Nell’ipotesi sub c),  ossia quando la  durata contrattuale è  inferiore a quella  minima  prevista  dall’articolo  102,  comma  7,  del  TUIR,  si  pone  la questione del trattamento fiscale dei canoni di leasing non ancora dedotti al momento della scadenza del contratto.

In linea di principio, si ritiene che i canoni non dedotti alla scadenza contrattuale debbano trovare riconoscimento fiscale mediante variazioni in diminuzione, pari  all’importo annuale  del  canone  fiscalmente deducibile, da apportare fino al completo riassorbimento dei valori fiscali sospesi.

Tale assunto si fonda sulla considerazione che le modifiche in commento non mutano la ratio sottesa alla specifica disciplina di deducibilità fiscale dei canoni di locazione finanziaria, volta ad evitare manovre elusive da parte dell’impresa utilizzatrice mediante la deduzione dei canoni per l’acquisizione della disponibilità del bene in un arco temporale notevolmente più breve rispetto a quello occorrente per l’ammortamento dello stesso bene se acquistato a titolo di proprietà.

Al riguardo, giova ricordare che, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice può scegliere tra le seguenti opzioni:

a)     esercitare il diritto di riscatto;

b)    non esercitare il diritto di riscatto;

c)     cedere a terzi il contratto di leasing.   

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