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Ivie

Dall’anno di imposta 2012, le persone fisiche residenti in italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’ivie (imposta sul valore degli immobili situati all’estero). Sono tenuti al pagamento dell’imposta  i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo e i titolari dei diritti.

IVIE: GUIDA ALLA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 29/03/2013 - 40673 visualizzazioni.
IVIE: GUIDA ALLA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO

Dall’anno di imposta  2012,  le  persone  fisiche  residenti  in  Italia  che  possiedono  immobili  all’estero,  a  qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).

Ivie: Guida alla Tassazione degli  Immobili all’Estero

Dall’anno di imposta  2012,  le  persone  fisiche  residenti  in  Italia  che  possiedono  immobili  all’estero,  a  qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).

Sono tenuti al pagamento dell’imposta:

  •  i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
  •  i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
  •  i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
  •  i  locatari,  per  gli  immobili,  anche  da  costruire  o  in  corso  di  costruzione,  concessi  in  locazione  finanziaria (l’obbligo sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto).

L’imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).

LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI

L’ammontare dell’imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili.  Se non superiore a 200 euro, l’imposta non è dovuta. In tal caso, il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW.

Per  calcolare  il  limite  che  dà  diritto  all’esenzione,  si  deve  fare  riferimento  all’imposta  determinata sul valore complessivo dell’immobile, a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per l’eventuale credito d’imposta riconosciuto nel caso in cui sia stata eventualmente versata una tassa patrimoniale nello Stato estero in cui è situato l’immobile.

Per evitare doppia imposizione sullo stesso immobile, dall’imposta dovuta è possibile dedurre un credito pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.  Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla somma dovuta si detraggono, prioritariamente, le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell’anno di riferimento.

Inoltre, qualora sussista un’eccedenza d’imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata  (articolo  165  del Tuir),  si  detrae  dall’imposta  dovuta  in  Italia  per  quegli  immobili,  fino  a  concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.

IL VALORE DELL’IMMOBILE

Il  valore  dell’immobile  da  prendere  in  considerazione  per  il  calcolo  dell’imposta  è  costituito,  general- mente, dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.  Se l’immobile è stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.  In mancanza di tali valori, occorre tener conto del valore di mercato, rilevabile nel luogo in cui si trova l’immobile

Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nel- la  dichiarazione  di  successione  o  nell’atto  registrato  o  in  altri  atti  previsti  dagli  ordinamenti  esteri  con finalità analoghe.  Se l’immobile si trova in un Paese dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo  che  garantisce  un  adeguato  scambio  di  informazioni,  il  valore  è  prioritariamente  quello  catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte  di  natura  patrimoniale  e  reddituale.

Tale  criterio  vale  anche  per  gli  immobili  che  sono  pervenuti per successione o donazione.

In  mancanza  del  valore  catastale,  si  deve  fare  riferimento  al  costo  risultante  dall’atto  di  acquisto  e,  in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

LE AGEVOLAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica l’aliquota ridotta dello 0,4%. Inoltre, dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  l’importo  di  200  euro,  rapportato  al  periodo  dell’anno  durante  il  quale l’immobile è destinato a tale uso.

LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI

Se l’unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la stessa destinazione si verifica.  Infine,  per  gli  anni  2012  e  2013,  oltre  all’importo  di  200  euro,  è  prevista  un’ulteriore  detrazione  di  50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni.

è necessario, però, che il figlio dimori abitualmente  e  risieda  anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale.

L’importo complessivo di questa ulteriore detrazione non può essere superiore a 400 euro.

IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA E LE MODALITà DI DICHIARAZIONE

Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi al nuovo tributo, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

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