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domenica 17 Marzo 2024

Liquidazione annuale IVA

Tutti i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione iva annuale dalla quale risulti un’imposta dovuta per l’anno solare precedente complessivamente superiore a quella già versata in base alle liquidazioni periodiche. In particolare sono tenuti al versamento dell’iva annuale i contribuenti trimestrali, ad eccezione dei contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali ai sensi degli articoli 73, comma 1, lett. E) e 74, comma 4 del d. P. R. N. 633/1972.

Iva annuale 2016: versamento a saldo o a rate a decorrere dal 16 marzo 2017

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 16/03/2017 - 32291 visualizzazioni.
Iva annuale 2016: versamento a saldo o a rate a decorrere dal 16 marzo 2017

Il 16 marzo 2017 deve essere effettuato il versamento del saldo IVA relativo all’anno 2016 che risulta dalla dichiarazione IVA (quest’anno con scadenza 28. 02. 2017! Il prossimo il 30. 04. 2018! ), per i contribuenti che decidono di effettuare il versamento in un’unica soluzione senza maggiorazione, e per coloro che decidono di rateizzare la scadenza in questione riguarda il versamento della prima rata.

In sintesi  l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno:

se di importo almeno pari a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione);
utilizzando il modello F24 (codice tributo 6099).

Tuttavia i contribuenti hanno quattro diverse modalità per individuare la scadenza del versamento:

versare il saldo entro il 16 marzo 2017 in un’unica soluzione senza alcuna maggiorazione;
rateizzare l’importo dovuto in rate di pari importo, versando la prima rata entro il 16 marzo 2017 e aggiungendo alle rate successive alla prima, da pagare entro il 16 di ciascun mese, gli interessi dello 0,33% mensili (massimo 9 rate fino a novembre, sarà quindi possibile per il contribuente optare per un numero di rate che va da un minimo di 2 ad un massimo di 9, dal 16 di marzo al 16 di novembre);
differire il pagamento del saldo al 30 giugno 2017 (scadenza per i versamenti delle imposte sui redditi) e versarlo in un’unica soluzione con la maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese tra il 16/3 e il 30/6;
differire il versamento al 30 giugno 2017 suddividendo l’importo dovuto in rate di pari importo (massimo sei rate), ovvero ovvero rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione tra il 16 marzo e il 30 giugno e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima (da pagare, anche in questo caso, entro il 16 di ogni mese)

IVA: LIQUIDAZIONE ANNUALE 2013

IVA: LIQUIDAZIONE ANNUALE 2013
I contribuenti IVA, tenuti a presentare la dichiarazione IVA annuale, devono versare entro il 18 marzo 2013 in unica soluzione o come prima rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2012 risultante complessivamente superiore a quella già versata in base alle liquidazioni periodiche, l’IVA  a ...

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