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lunedì 18 Marzo 2024

Cialde del Caffè IVA agevolata

La cessione di cialde da caffè è soggetta ad aliquota agevolata del 4% quando effettuata verso acquirente che è a tutti gli effetti l’utilizzatore finale della bevanda che ne deriva. Commercialista esperto decreti iva per la redazione di pareri tributari e fiscali.

“Coffee break”: qual è l’aliquota IVA sulle cialde/capsule di caffè per il professionista/imprenditore che prende a noleggio o in comodato gratuito un distributore del caffè? E negli altri casi?

Avv. Giorgia Ardia - Data di Pubblicazione: 19/04/2017 - 40086 visualizzazioni.
"Coffee break": qual è l’aliquota IVA sulle cialde/capsule di caffè per il professionista/imprenditore che prende a noleggio o in comodato gratuito un distributore del caffè? E negli altri casi?

Un commerciante di cialde caffè vende ad un privato tot capsule di caffè per consumo personale/familiare; un fornitore di caffè vende cialde di caffè ad una ditta che richiede fattura; un datore di lavoro mette a disposizione dei distributori automatici da caffè per se stesso e per i propri collaboratori. Quali saranno le aliquote IVA applicabili nei tre casi? Con questa guida pratica rispondiamo alle domande prospettate sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate illustrando agli imprenditori/professionisti amanti del caffè come acquistare le cialde con l’aliquota agevolata al posto di quella ordinaria al 22%, chiarendo se trattasi o meno di una spesa detraibile.

Casi

A) Un commerciante di cialde caffè vende ad un privato tot capsule per consumo personale-familiare;

B) Un fornitore di caffè vende capsule di caffè ad una ditta che richiede fattura;

C) Un datore di lavoro mette a disposizione dei distributori automatici da caffè per se stesso e per i propri collaboratori.

Quesito

Come variano nei tre casi le aliquote IVA applicabili?

Soluzioni

In materia di caffè occorre fare delle distinzioni ai fini dell’individuazione delle aliquote IVA applicabili.  

A) Somministrazione “non-commercio”. A decorrere dal 1°gennaio 2014 le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici scontano l’IVA agevolata al 10%, a prescindere dal luogo in cui è collocato l’apparecchio (punto 121, parte III, tabella A allegata al Dpr 633/1972). La condizione imprescindibile per l’applicazione di questa aliquota è che l’acquirente della capsula o della cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa e, quindi, il consumatore finale. Quindi un operatore economico titolare di partita IVA applicherà questa aliquota al suo acquirente privato.

N. B.  A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 20, DL n°63/2013, la previsione dell’aliquota uniforme IVA al 10% ha cancellato la differenziazione previgente tra:   

aliquota agevolata al 4% nel caso in cui il distributore fosse allocato in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, caserme e altri edifici di servizio pubblico;
aliquota al 10%, invece, se il distributore era posto in luoghi differenti da quelli sopraccitati (come ad esempio cinema, centri commerciali, ecc…).

B) Vendita commerciale. Nell’ipotesi di cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale (passaggi commerciali intermedi del bene), va applicata l’aliquota propria del prodotto ceduto che nell’ipotesi specifica è fissata al 22%.  Tale impostazione trova conferma nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 124/E del 2000 la quale ha chiarito che la cessione di capsule o cialde nei confronti di soggetti diversi dai consumatori finali, non può essere giuridicamente qualificata come somministrazione di alimenti e bevande, in quanto il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda o della capsula in una bevanda. E’ quindi il caso di cessioni ad imprese.

C) Nel caso di soggetti privati che prendono a noleggio o in comodato gratuito il distributore che eroga la bevanda, troverà applicazione il medesimo trattamento IVA di cui al punto A) prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande, quindi l’aliquota agevolata al 10% come espressamente precisato dall’Agenzia delle Entrate che con la Risoluzione n°103/E del 2016. L’amministrazione finanziaria, interpellata sulla l’interpretazione del n°121) della Tabella A, parte III, allegata al d. P. R. 26 ottobre 1972, n°633, si è pronunciata negli stessi termini sia nel caso di soggetti titolari di Partita IVA che di soggetti privati perché in entrambe le situazioni l’acquirente della capsula/cialda è l’effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale:

1) nel primo caso del datore di lavoro titolare di partita IVA  che acquista una partita di cialde per l’utilizzo proprio o dei collaboratori applicherà l’aliquota agevolata fermo restando l’indetraibilità sull’acquisto delle cialde in capo allo stesso, che quindi originerà un costo deducibile dal reddito ex articolo 109 TUIR;

2) nel secondo caso cioè di soggetti privati che acquistano le capsule/cialde in un momento successivo rispetto a quello in cui viene loro dato a noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda, è necessario, che il contratto di comodato o noleggio e le fatture relative alla fornitura di capsule o cialde siano intestati alla stessa persona.

Note sull’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto delle cialde di caffè per imprenditori e professionisti

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate fornite con la Risoluzione n°103/E del 2016 il datore di lavoro titolare di partita IVA che acquista in comodato un distributore di cialde di caffè per utilizzo personale e dei propri collaboratori e dipendenti non potrebbe giovarsi della detraibilità sull’acquisto delle cialde. Secondo il principio generale quindi l’IVA indetraibile genera un costo deducibile, in tal caso riconducibile all’articolo 109 TUIR.

Tuttavia si osserva che:

a) la tesi della indetraibilità sembra contrastare  con un dato normativo: l’articolo 19-bis1 del D. P. R. N°633/1972 (Legge IVA), che alla lettera f) prevede che “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto (…) di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto (…) di somministrazione (…) mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa”.

b) la Risoluzione 1. 8. 2000, n°124/E ha sostanzialmente equiparato i distributori a cialde/capsule agli altri distributori automatici nei casi in cui l’acquirente sia il consumatore finale.

c) a sostegno di una possibile detraibilità, in favore del titolare dell’azienda o dello studio professionale,  dei costi di acquisto del caffè per il consumo da parte del personale de l’azienda, si evidenzia che  la Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 11 dicembre 2008, causa C‑371/07, ha stabilito che è possibile detrarre l’imposta, se un datore di lavoro acquista cibo o bevande per fornirli a titolo gratuito al proprio personale nei suoi locali al fine di garantire la continuità e il buono svolgimento delle riunioni di lavoro.

Conclusione

Prendere a noleggio o in comodato gratuito distributori automatici del caffè a capsule o cialde consente agli imprenditori o professionisti di ottenere un notevole risparmio fiscale pro norma acquistando cialde con il pagamento di un’IVA dimezzata cioè al 10% al posto di quella più onerosa al 22% perché in tali casi l’erogazione del caffè è assimilato ad una somministrazione e non è considerato commercio di caffè: il principio base è quello per il quale l’aliquota IVA ridotta del 10% può essere “applicata solo nel caso in cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale” a prescindere dal fatto che egli sia o meno titolare di Partita IVA.

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CIALDE - CAPSULE DEL CAFFÈ: CESSIONE AD ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

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