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Bonus Case Green 2026: come funziona la detrazione del 50% sull’IVA per chi acquista immobili ad alta efficienza

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Acquistare una casa nuova e sostenibile sta per diventare ancora più vantaggioso. Con l’arrivo della Legge di Bilancio 2026, il Governo si prepara a rilanciare uno degli incentivi più attesi: il Bonus Case Green, una detrazione fiscale che permette di recuperare il 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica. Un’opportunità concreta per risparmiare migliaia di euro e, al tempo stesso, investire in una casa moderna, sicura e rispettosa dell’ambiente.

In un mercato immobiliare sempre più orientato alla sostenibilità e in un’Europa che impone obiettivi ambiziosi sul fronte dell’efficienza energetica, questo bonus si inserisce come leva strategica per stimolare l’edilizia green e supportare i cittadini nelle scelte più importanti della vita. Ma come funziona esattamente la detrazione? Chi potrà beneficiarne? Quali requisiti bisogna rispettare? E quali altre misure, come il Bonus Under 36, potrebbero affiancarlo nei prossimi anni?

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio cosa aspettarsi dal Bonus Case Green 2026, come ottenere il massimo risparmio possibile in modo legale e quali sono le novità fiscali e normative da tenere d’occhio nei prossimi mesi.

Bonus Case Green 2026

Negli ultimi anni, la transizione ecologica ha avuto un ruolo centrale anche nel settore immobiliare. Proprio in questo contesto si inserisce il Bonus Acquisto Case Green, una misura fiscale che ha lo scopo di incentivare l’acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica. Introdotto inizialmente dalla Legge di Bilancio 2023, il bonus è attivo fino al 31 dicembre 2023, ma l’intenzione del Governo è quella di prorogarlo almeno fino al 2026, allineandosi così agli obiettivi del PNRR e del Green Deal europeo.

Ma cosa prevede esattamente questa agevolazione? In breve: consente di detrarre il 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B direttamente in dichiarazione dei redditi, in dieci rate annuali di pari importo. Una detrazione che può tradursi in un risparmio effettivo molto significativo, specie in un periodo di rialzo dei tassi di interesse e con un mercato immobiliare in trasformazione.

Questo incentivo rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole acquistare casa e al contempo fare una scelta sostenibile. Ma attenzione: ci sono requisiti precisi da rispettare, sia in termini di caratteristiche dell’immobile sia in termini di soggetti beneficiari. Inoltre, come sempre accade con le detrazioni fiscali, bisogna prestare attenzione alle modalità di fruizione, ai documenti da conservare e ai tempi previsti dalla norma.

Come funziona e a chi spetta

Il Bonus Case Green 2026 è una detrazione fiscale che consentirebbe ai contribuenti di recuperare il 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di un’abitazione di nuova costruzione a elevata efficienza energetica, nello specifico in classe energetica A o B. La misura riprende il meccanismo già previsto in passato, in particolare nel biennio 2016-2017, e successivamente reintrodotto con la Legge di Bilancio 2023.

Secondo l’emendamento in fase di discussione parlamentare, il nuovo bonus verrebbe ufficialmente inserito all’interno dell’articolo 9-bis della Legge di Bilancio 2026, con un orizzonte temporale piuttosto ampio: la detrazione si applicherebbe, infatti, per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2028.

Per poter beneficiare del bonus, l’acquirente dovrà acquistare l’immobile da imprese costruttrici o da OICR immobiliari (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) e dovrà trattarsi di un’abitazione di nuova realizzazione o riqualificata energeticamente secondo i criteri previsti.

L’importo detraibile, pari appunto alla metà dell’IVA pagata sull’acquisto, verrà ripartito in 10 quote annuali di pari importo da indicare nella propria dichiarazione dei redditi. Non è prevista la cessione del credito o lo sconto in fattura, come accade invece con altri bonus edilizi, ma il beneficio resta comunque molto rilevante in termini di risparmio fiscale complessivo, soprattutto per immobili acquistati con IVA ordinaria al 10% o al 22%.

Requisiti e impatto sul mercato

Il Bonus Case Green 2026 sarà destinato esclusivamente ai contribuenti soggetti a IRPEF, ovvero principalmente a persone fisiche che acquistano un immobile ad alta efficienza energetica, come abitazione principale. Sono esclusi dalla platea dei beneficiari gli enti non commerciali e le società di capitali, in quanto soggetti a IRES: si tratta quindi di un’agevolazione pensata per i privati cittadini, e non per le imprese o gli investitori istituzionali.

Questa impostazione riflette la volontà del legislatore di favorire l’accesso alla prima casa sostenibile, in un momento storico in cui il comparto delle nuove costruzioni risente di numerosi fattori critici: costi di produzione elevati, margini sempre più ridotti per le imprese costruttrici e, soprattutto, obblighi normativi stringenti imposti dall’Unione Europea in tema di transizione ecologica ed efficientamento energetico degli edifici.

In questo contesto, la possibilità di detrarre il 50% dell’IVA pagata sull’acquisto si traduce in una leva concreta per abbattere il costo effettivo dell’investimento immobiliare, rendendo le case green più accessibili e competitive rispetto a immobili con standard energetici più bassi ma potenzialmente meno costosi all’acquisto.

È importante ricordare che l’IVA, nel caso di acquisto da impresa costruttrice, può arrivare fino al 10% o addirittura al 22%, e quindi la detrazione del 50% di tale imposta può significare un risparmio anche di decine di migliaia di euro, a seconda del valore dell’immobile acquistato.

Bonus Under 36

Accanto alla reintroduzione del Bonus Case Green, tra le novità più rilevanti in discussione nella Legge di Bilancio 2026 c’è anche la possibile proroga del Bonus Prima Casa Under 36, una misura molto apprezzata negli anni passati e destinata a facilitare l’accesso alla proprietà immobiliare per i più giovani. La proroga, se approvata, estenderebbe l’agevolazione fino al 31 dicembre 2028.

Il bonus è rivolto ai giovani under 36 con un ISEE inferiore a 40.000 euro annui, e prevede una serie di vantaggi fiscali significativi:

  • Esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale in caso di acquisto da privati;

  • Credito d’imposta pari all’IVA pagata in caso di acquisto di immobili da imprese costruttrici;

  • Esenzione dall’imposta sostitutiva sui finanziamenti ipotecari per l’acquisto della prima casa.

Si tratta, quindi, di un pacchetto di incentivi che, se combinato con il Bonus Case Green, può rappresentare una riduzione sostanziale del costo di acquisto per un’abitazione nuova ed energeticamente efficiente. È anche grazie a questa misura se, negli scorsi anni, si è registrato un forte aumento dei mutui accesi da giovani, con ricadute positive su tutto il comparto edilizio.

Il futuro di entrambi i bonus dipenderà dall’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2026, ma le premesse vanno nella direzione di un rafforzamento delle politiche per la casa, in linea con le strategie europee di decarbonizzazione e sostenibilità energetica.

Vantaggi fiscali 

Uno degli aspetti più interessanti del Bonus Case Green 2026 riguarda l’impatto economico diretto sul prezzo finale dell’abitazione. Considerando che l’acquisto di un immobile da impresa costruttrice è soggetto ad IVA al 10% o al 22%, il fatto di poter recuperare il 50% di questa imposta tramite detrazione IRPEF significa abbattere significativamente il costo effettivo dell’investimento.

Facciamo un esempio pratico: su un immobile del valore di 300.000 euro + IVA al 10%, l’IVA ammonta a 30.000 euro. Con il Bonus Case Green, il contribuente potrà detrarre 15.000 euro in 10 anni, ovvero 1.500 euro all’anno. Se l’IVA fosse al 22%, come accade per seconde case o per alcune categorie catastali, il beneficio fiscale salirebbe a 33.000 euro di IVA e 16.500 euro di detrazione totale.

Si tratta di un vantaggio economico reale, che aumenta il potere d’acquisto del contribuente e consente di orientarsi verso immobili più moderni, sicuri e a basso impatto energetico, senza dover sostenere costi aggiuntivi eccessivi.

Inoltre, la detrazione decennale consente una pianificazione fiscale stabile nel tempo, contribuendo ad alleggerire il carico tributario IRPEF per diversi anni. Per chi ha altri redditi da lavoro o da locazione, è un’occasione per ottimizzare il proprio profilo fiscale in modo del tutto legale e trasparente.

Il bonus si configura, dunque, non solo come una leva ambientale, ma anche come uno strumento di risparmio fiscale strategico.

Effetti sul mercato immobiliare 

Il Bonus Case Green 2026, se confermato, potrebbe rappresentare un motore di rilancio per il comparto edilizio, da tempo in difficoltà a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, della stretta sul credito e delle normative europee sempre più severe in tema di efficienza energetica. L’incentivo fiscale, infatti, agisce direttamente sulla leva della domanda, incentivando l’acquisto di immobili nuovi ed efficienti e stimolando così la produzione edilizia.

Secondo le stime degli operatori di settore, uno dei maggiori ostacoli all’acquisto di nuove abitazioni è il divario di prezzo tra immobili nuovi e usati. Le case di nuova costruzione, costruite secondo standard NZEB (Nearly Zero Energy Building), comportano costi maggiori in fase di realizzazione, ma offrono vantaggi notevoli in termini di risparmio energetico, comfort abitativo e minore impatto ambientale. Tuttavia, senza incentivi, i potenziali acquirenti spesso si orientano verso soluzioni meno performanti dal punto di vista energetico.

Con la detrazione del 50% sull’IVA, il gap economico si riduce, rendendo le case green più accessibili e interessanti anche per le fasce di reddito medio. Questo non solo favorisce la vendita degli immobili invenduti, ma consente alle imprese di sbloccare nuovi cantieri, contribuendo all’occupazione e alla crescita del PIL.

Inoltre, in linea con gli obiettivi del PNRR e delle direttive europee sul clima, la misura rappresenta un passaggio strategico verso la riqualificazione del patrimonio edilizio italiano, oggi in gran parte obsoleto.

Direttive europee e case green

Il Bonus Case Green 2026 non nasce solo da esigenze fiscali o di politica economica interna, ma è inserito in un quadro normativo europeo sempre più stringente. La recente approvazione della nuova Direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), parte del pacchetto “Fit for 55”, impone agli Stati membri obiettivi ambiziosi: tra questi, la decarbonizzazione completa del patrimonio edilizio entro il 2050 e il progressivo adeguamento energetico degli edifici residenziali e non.

Nello specifico, la direttiva prevede che, a partire dai prossimi anni, gli edifici residenziali raggiungano almeno la classe energetica E entro il 2030 e la classe D entro il 2033, con l’obiettivo finale di arrivare a zero emissioni entro metà secolo. Un traguardo che, per l’Italia, rappresenta una vera e propria sfida strutturale, considerando che oltre il 60% del patrimonio immobiliare attuale è in classe energetica F o G.

In questo contesto, il Bonus Case Green si inserisce come uno strumento di accompagnamento alla transizione, premiando chi sceglie fin da ora immobili ad alte prestazioni (classe A o B) e contribuendo così al rinnovo del parco edilizio italiano.

Non si tratta più, quindi, di una semplice “opportunità”, ma di una necessità normativa che nei prossimi anni diventerà vincolante. Agevolare da subito l’acquisto di case green significa anticipare l’obbligo, risparmiando oggi su imposte e bollette e evitando costose ristrutturazioni domani.

Conclusioni

Il Bonus Case Green 2026 rappresenta molto più di una semplice agevolazione fiscale: è un vero e proprio strumento strategico per favorire la transizione ecologica nel settore immobiliare, stimolare il mercato edilizio e supportare i cittadini che vogliono acquistare una casa nuova, efficiente e in linea con le normative future.

Grazie alla detrazione del 50% sull’IVA, sarà possibile ottenere un risparmio significativo sull’acquisto di immobili in classe energetica A o B, incentivando la domanda verso abitazioni sostenibili e più performanti. Se a questo si aggiungerà anche la proroga del Bonus Under 36, l’impatto potrebbe essere ancora più rilevante, soprattutto per i giovani e le famiglie con reddito medio o basso.

Tuttavia, è fondamentale che gli acquirenti siano informati e preparati: conoscere i requisiti, le tempistiche, e le modalità operative è essenziale per non perdere il diritto alla detrazione. È inoltre importante monitorare l’iter parlamentare della Legge di Bilancio 2026, da cui dipenderà la conferma definitiva del bonus.

In sintesi, investire oggi in una casa green non è solo una scelta etica o ecologica, ma una scelta finanziariamente intelligente, che consente di risparmiare ora e tutelarsi in vista delle future normative UE sull’efficienza energetica degli edifici.

Bonus Mamme 2025 INPS: come funziona, requisiti, scadenze e guida alla domanda

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Il Bonus Mamme 2025 rappresenta una delle misure più attese per il sostegno al lavoro femminile e alla genitorialità. Introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 e attuato operativamente tramite la Circolare INPS n. 139 del 2025, il contributo consiste in un esonero contributivo pari a 3.000 euro annui (ossia 40 euro al mese in busta paga) destinato alle lavoratrici madri con almeno due figli. Una misura concreta, pensata per incentivare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e alleggerire il peso fiscale sulle famiglie.

Il beneficio non è automatico: le lavoratrici interessate devono presentare domanda entro il 9 dicembre 2025, tramite le modalità indicate nel nuovo Manuale utente INPS, disponibile online insieme a una sezione FAQ aggiornata per chiarire ogni dubbio.

Tra le novità più importanti: l’esonero si applica anche alle dipendenti del settore pubblico e privato, con alcune precisazioni per categorie particolari come le lavoratrici in part-time o con contratti a termine. Il beneficio ha durata massima di un anno, salvo modifiche future in Legge di Bilancio 2026.

In questo articolo analizziamo tutti i requisiti, le modalità di domanda, gli esempi pratici e i dubbi risolti dall’INPS. Un’occasione da non perdere per risparmiare legalmente sul cuneo fiscale e ottenere un vantaggio economico tangibile.

A chi spetta il Bonus 

Il Bonus Mamme 2025 non è universale: è rivolto a specifiche categorie di lavoratrici, in base alla tipologia contrattuale, al reddito e al numero di figli. Secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, del Decreto-Legge n. 95/2025, possono accedere al beneficio le lavoratrici madri che rispettano determinati requisiti.

Chi può richiedere il bonus:

  • Dipendenti, escluse le lavoratrici domestiche, comprese quelle con contratti a chiamata o in somministrazione.

  • Autonome, iscritte a qualsiasi gestione previdenziale obbligatoria, inclusa la Gestione Separata INPS e le Casse professionali.

L’importo verrà erogato una tantum dall’INPS entro dicembre 2025 (o febbraio 2026 in caso di domande tardive) e sarà esente ai fini ISEE, rendendolo particolarmente vantaggioso per le famiglie. Il diritto al bonus è subordinato a due condizioni fondamentali:

  1. Reddito da lavoro 2025 non superiore a 40.000 euro

  2. Rapporto di lavoro attivo nel mese di riferimento

Esempi concreti dalla circolare:

  • Madre con due figli, il più piccolo compie 10 anni a settembre 2025 → Bonus da gennaio a settembre.

  • Madre con tre figli e contratto trasformato a tempo indeterminato a luglio → Bonus da gennaio a giugno.

  • Madre con un figlio e secondo nato ad aprile → Bonus da aprile a dicembre.

Importante: chi ha tre figli e contratto a tempo indeterminato beneficia dell’esonero totale dei contributi IVS previsto dalla Legge di Bilancio 2024, e non del bonus da 40 euro.

Scadenze, canali e importi

L’erogazione del Bonus Mamme 2025 non è automatica: per ottenerlo è necessario presentare domanda all’INPS entro i termini previsti. L’Istituto ha chiarito nella Circolare n. 139/2025 che la richiesta deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, attraverso i canali ufficiali.

Modalità di presentazione della domanda:

  • Portale INPS (www.inps.it) utilizzando SPID, CIE o CNS;

  • Contact Center INPS: 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da cellulare);

  • Patronati autorizzati.

Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare, quindi entro il 9 dicembre 2025, visto che l’8 è festivo. Per le lavoratrici che maturano i requisiti successivamente (ad esempio, nascita del secondo figlio entro il 31 dicembre 2025), la scadenza slitta al 31 gennaio 2026.

La domanda comporta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000: chi dichiara il falso può incorrere in sanzioni penali e nella perdita del beneficio.

Dettagli economici del bonus:

  • Importo mensile: 40 euro

  • Durata massima: 12 mesi (da gennaio a dicembre 2025)

  • Importo totale massimo: 480 euro

  • Erogazione: in un’unica soluzione a dicembre 2025, o entro febbraio 2026 in caso di domande tardive.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito IRPEF, non rileva ai fini ISEE ed è gestito tramite la Gestione GAT, oneri per trattamenti di famiglia.

Come accedere al servizio INPS 

L’INPS, con il Messaggio n. 3289 del 2025, ha fornito istruzioni operative molto dettagliate per accedere al servizio telematico di domanda del Bonus Mamme 2025, disponibile sul sito ufficiale www.inps.it.

Percorso per accedere al servizio online:

  1. Vai su www.inps.it

  2. Segui il percorso:
    “Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Per genitori” → “Vedi tutti i servizi” → “Nuovo Bonus mamme”

  3. Effettua l’accesso con una delle seguenti identità digitali:

    • SPID di livello 2 o superiore

    • Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0)

    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

    • eIDAS (per utenti dell’Unione Europea)

Dopo l’autenticazione, si accede al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, dove sarà possibile compilare e inviare la domanda.

Altre modalità di invio:

  • Contact Center INPS multicanale

  • Istituti di Patronato, per assistenza e invio tramite intermediari.

Scadenze definitive per l’invio:

  • 9 dicembre 2025: per le lavoratrici che hanno già i requisiti (es. due figli) al 1° gennaio 2025

  • 31 gennaio 2026: per chi li matura successivamente ma entro il 31 dicembre 2025

Dopo l’invio: cosa puoi fare

Tramite lo stesso portale è possibile:

  • Scaricare le ricevute e la documentazione generata

  • Monitorare lo stato della domanda

  • Modificare i dati di pagamento, se necessario

Un sistema completo, pensato per garantire trasparenza, controllo e tracciabilità della procedura.

FAQ INPS

Le FAQ INPS, aggiornate al 27 novembre 2025 e pubblicate all’interno del Manuale Operativo per il Bonus Mamme, svolgono un ruolo fondamentale nell’interpretazione pratica della normativa. Il documento fornisce risposte a quesiti frequenti e chiarisce, con esempi concreti, chi ha effettivamente diritto al bonus e quali sono i limiti da rispettare.

Principali chiarimenti INPS:

  • Il Bonus Mamme 2025 spetta sia alle lavoratrici dipendenti che a quelle autonome, incluse le iscritte alla Gestione Separata, ma solo se nel 2025 risultano periodi di effettiva attività lavorativa.

  • Sono esclusi:

    • Periodi di aspettativa non retribuita

    • Lavoro occasionale senza contribuzione stabile

    • Cariche sociali senza attività lavorativa (es. amministratore senza compenso)

    • Percettori di NASpI o DIS-COLL, in quanto non vi è attività lavorativa in corso

  • Il reddito massimo di 40.000 euro include tutti i redditi da lavoro percepiti nel 2025, indipendentemente dal tipo di contratto (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.).

  • Ai fini del calcolo dei figli:

    • Tutti i figli sono conteggiati, anche se non conviventi e/o non a carico fiscale.

    • I limiti di età (10 anni per due figli, 18 anni per tre o più) si applicano sia ai figli naturali che adottivi, senza distinzione.

Questi chiarimenti permettono alle potenziali beneficiarie di evitare errori nella domanda e di capire in anticipo se si rientra nei requisiti.

Vantaggi fiscali

Il Bonus Mamme 2025 rappresenta una misura strategica sotto diversi aspetti: economico, fiscale e sociale. Pur trattandosi di un contributo limitato (fino a 480 euro l’anno), il vantaggio principale risiede nella natura dell’esonero contributivo e nel fatto che l’importo:

  • Non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF

  • Non incide sull’ISEE familiare

  • Viene erogato una tantum, in un’unica soluzione, direttamente dall’INPS

Ciò significa che il bonus non solo aumenta la disponibilità economica netta, ma non intacca altre agevolazioni fiscali e sociali basate su reddito o ISEE (come bonus asilo nido, assegno unico potenziato, sconti su mense scolastiche, ecc.).

Dal punto di vista fiscale e previdenziale, il beneficio permette alle lavoratrici (specialmente autonome o con contratti precari) di ridurre la pressione contributiva, a parità di prestazioni previdenziali future. È inoltre un modo per compensare la disparità occupazionale tra uomini e donne, fornendo un incentivo mirato alle madri lavoratrici.

Tuttavia, è fondamentale non perdere le scadenze:

  • 9 dicembre 2025 per chi ha i requisiti dal 1° gennaio

  • 31 gennaio 2026 per chi li matura entro fine anno

Una dimenticanza può significare la perdita totale del beneficio. Il consiglio è di verificare subito i requisiti e, in caso di dubbio, rivolgersi a un patronato o al proprio commercialista.

Differenze, cumulabilità e limiti

Uno degli aspetti da chiarire riguarda la compatibilità del Bonus Mamme 2025 con altre misure già attive a sostegno delle famiglie e della maternità. Molte lavoratrici si chiedono, ad esempio, se sia possibile cumularlo con l’Assegno Unico Universale, oppure se sia alternativo all’esonero contributivo totale per le madri con tre figli previsto dalla Legge di Bilancio 2024.

Confronto con altre misure:

  • Bonus Mamme 2025 vs Assegno Unico Universale (AUU)
    Il bonus da 40 euro è compatibile con l’Assegno Unico Universale. Trattandosi di due strumenti distinti, l’uno è un’esenzione contributiva per chi lavora, l’altro un sostegno economico alla genitorialità, possono essere percepiti contemporaneamente, senza alcuna decurtazione.

  • Bonus Mamme 2025 vs Esonero totale IVS per madri con 3 figli (Legge di Bilancio 2024)
    Attenzione: queste due misure non sono cumulabili. Le madri con contratto a tempo indeterminato e almeno tre figli minorenni hanno già diritto all’esonero totale dei contributi IVS (fino al 2026). In questo caso non spetta il bonus da 40 euro mensili. Il datore di lavoro dovrà applicare l’esonero ordinario previsto dalla Legge di Bilancio, non quello del Bonus Mamme.

  • Compatibilità con altri bonus minori
    Il bonus può coesistere con altre forme di sostegno (bonus nido, carta dedicata a te, detrazioni figli a carico), poiché non concorre al reddito e non ha impatto sull’ISEE.

Questa impostazione conferisce maggiore equità al sistema: si favoriscono le madri che, pur lavorando, non rientrano nelle categorie già ampiamente coperte da altri esoneri. In tal modo, si evita la sovrapposizione di incentivi su soggetti già “agevolati”.

Conclusione

Il Bonus Mamme 2025 si configura come una misura concreta e mirata per sostenere la genitorialità femminile e incentivare la permanenza delle donne nel mondo del lavoro. Grazie a un contributo diretto in busta paga di 40 euro mensili, erogato fino a un massimo di 480 euro annui, il bonus consente un alleggerimento della pressione fiscale per moltissime lavoratrici, sia dipendenti che autonome.

Nonostante l’importo contenuto, il vantaggio fiscale è rilevante, soprattutto considerando che:

  • Il bonus è esente IRPEF

  • Non incide sull’ISEE

  • È compatibile con altre misure come l’Assegno Unico

  • Viene erogato direttamente dall’INPS, senza bisogno dell’intervento del datore di lavoro (salvo per l’esonero IVS alternativo)

Tuttavia, è fondamentale rispettare le scadenze per la presentazione della domanda, che sono tassative:

  • 9 dicembre 2025 per chi ha i requisiti al 1° gennaio 2025

  • 31 gennaio 2026 per chi li matura entro fine anno

Rivolgersi a un patronato o a un commercialista esperto in agevolazioni per famiglie e lavoro femminile può essere determinante per non perdere l’accesso a questo incentivo.

In un contesto in cui il carico familiare grava ancora in larga parte sulle donne, ogni misura di sostegno rappresenta un passo verso maggiore equità e autonomia economica.

Acconto Iva 2025: scadenza del 29 dicembre, chi deve pagare e come si calcola

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Il calendario fiscale di fine anno si arricchisce di un appuntamento immancabile per imprese e professionisti: l’acconto IVA 2025, che quest’anno, per effetto del calendario, potrà essere versato entro lunedì 29 dicembre. Una scadenza apparentemente tecnica, ma che racchiude implicazioni importanti per chi gestisce un’attività o è titolare di partita IVA.

In questo articolo approfondiamo chi deve versare l’acconto, come si calcola, e soprattutto come evitare sanzioni o errori che potrebbero costare caro.

Capire il meccanismo dell’acconto IVA non è sempre semplice, soprattutto alla luce delle diverse modalità di calcolo previste (storico, previsionale e analitico), e delle norme che regolano le esenzioni o i casi particolari. Per questo motivo, forniremo esempi concreti, riferimenti normativi aggiornati e chiariremo i punti più critici, come l’impatto del versamento tardivo e le conseguenze fiscali.

Inoltre, è importante ricordare che la scadenza ordinaria del 27 dicembre, cadendo di sabato nel 2025, slitta automaticamente al 29 dicembre, secondo quanto previsto dallo Statuto del Contribuente (Legge 212/2000). Un aspetto che potrebbe trarre in inganno molti contribuenti non attenti alle sfumature del calendario.

Vediamo nel dettaglio tutto ciò che bisogna sapere sull’acconto IVA 2025, per risparmiare tempo, evitare errori e gestire con consapevolezza uno degli adempimenti fiscali più rilevanti dell’anno.

Acconto IVA 2025

Il versamento dell’acconto IVA 2025 deve essere effettuato entro il 29 dicembre utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica. I contribuenti possono scegliere tra diverse opzioni operative: i servizi online messi a disposizione direttamente dall’Agenzia delle Entrate, come “F24 web” o “F24 online”, accessibili tramite i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure avvalersi del servizio di home banking offerto da banche, Poste Italianeo Agenti della riscossione convenzionati.

Nel caso in cui il modello F24 abbia un saldo pari a zero, ad esempio per effetto di compensazioni con altri crediti tributari, è comunque obbligatorio trasmetterlo per via telematica. Tuttavia, in tali situazioni non è possibile utilizzare il canale dell’internet banking, ma è necessario passare attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato, come un commercialista o un consulente fiscale.

Per quanto riguarda la corretta compilazione del modello F24, è essenziale indicare i codici tributo specifici:

  • 6035 per i contribuenti con liquidazione trimestrale dell’IVA;

  • 6013 per quelli con liquidazione mensile.

Questi codici devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, indicando l’anno di riferimento (2025), l’importo dovuto, e barrando la casella “acconto”.

Chi è obbligato al versamento 

Il pagamento dell’acconto IVA 2025, in scadenza lunedì 29 dicembre, riguarda una vasta platea di soggetti titolari di partita IVA. Sono tenuti al versamento tutti i contribuenti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, indipendentemente dalla forma giuridica adottata o dal regime contabile applicato (ordinario, semplificato e forfettario).

Ecco, nel dettaglio, i soggetti obbligati al pagamento:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, inclusi gli agenti e rappresentanti di commercio;

  • Professionisti e lavoratori autonomi titolari di partita IVA, anche se non iscritti ad albi professionali;

  • Società di persone, come Snc, Sas, società semplici e studi associati;

  • Società di capitali ed enti commerciali, tra cui S.p.A., S.r.l., S.a.p.A., cooperative, nonché enti pubblici e privati che svolgono attività commerciale;

  • Intermediari finanziari, come banche, SIM, società fiduciarie e altri soggetti vigilati da Banca d’Italia o Consob.

Sono inoltre inclusi nel perimetro dell’obbligo anche i soggetti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA pur non svolgendo attività d’impresa abituale (es. enti non commerciali con attività commerciale secondaria).

È fondamentale verificare attentamente la propria posizione fiscale per evitare omessi versamenti, che comportano sanzioni e interessi anche in caso di errore involontario.

Acconto IVA 2025

Il calcolo dell’acconto IVA 2025 può essere effettuato scegliendo uno tra tre metodi alternativi previsti dalla normativa: storico, previsionale e analitico (o “effettivo”). Ogni metodo presenta vantaggi e criticità, e la scelta dipende dalla posizione del contribuente e dalle proiezioni economiche di fine anno.

Vediamoli nel dettaglio:

  • Metodo Storico: è il più semplice da applicare. Si basa sull’importo dell’IVA a debito risultante dall’ultima liquidazione periodica del 2024 (mese di dicembre per i mensili, quarto trimestre per i trimestrali “naturali”, dichiarazione annuale per i trimestrali per opzione). L’acconto da versare sarà pari all’88% di quell’importo.

  • Metodo Previsionale: consente al contribuente di versare l’88% dell’IVA che prevede di dover versare nell’ultima liquidazione del 2025. In questo caso, è necessario stimare con attenzione le operazioni attive e passive fino al 31 dicembre, il che comporta un certo margine di rischio in caso di errore, ma può risultare vantaggioso in presenza di una riduzione dell’attività.

  • Metodo Analitico (o della liquidazione anticipata): prevede di effettuare una liquidazione straordinaria delle operazioni IVA registrate dal 1° al 20 dicembre 2025 (mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2025 (trimestrali). In questo caso, si versa il 100% dell’IVA a debito risultante dalla liquidazione.

È importante sapere che l’acconto IVA 2025 non è dovuto se l’importo da versare è inferiore a 103,29 euro, e non è rateizzabile. Il pagamento, in ogni caso, dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, con modello F24, entro il 29 dicembre.

Chi è esonerato

Non tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati al versamento dell’acconto IVA. La normativa prevede, infatti, alcuni casi specifici di esonero, che riguardano determinate categorie di soggetti o particolari situazioni contabili e fiscali. Conoscere queste esenzioni è fondamentale per evitare versamenti non dovuti e ottimizzare la gestione della propria liquidità aziendale a fine anno.

Ecco i principali casi di esonero dall’acconto IVA 2025:

  • Contribuenti con IVA a credito: chi ha chiuso l’ultima liquidazione periodica (mensile, trimestrale o annuale) con un credito IVA, e non con un debito, non è tenuto a versare l’acconto;

  • Contribuenti che cessano l’attività entro il 30 novembre 2025 (per i mensili) o entro il 30 settembre 2025 (per i trimestrali): se l’attività cessa prima del periodo oggetto del calcolo dell’acconto, il versamento non è dovuto;

  • Contribuenti che effettuano solo operazioni esenti o fuori campo IVA: ad esempio, medici, dentisti o altri professionisti che rientrano in regimi esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72;

  • Regime forfettario e regime dei minimi: chi aderisce al regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014) o al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile non è soggetto all’IVA e, quindi, non è tenuto al versamento dell’acconto;

  • Contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni non imponibili, come esportazioni, operazioni intracomunitarie o assimilate.

Infine, non è richiesto alcun acconto se, con qualunque metodo di calcolo, l’importo risultante è inferiore a 103,29 euro. In tutti gli altri casi, è obbligatorio il versamento, anche in presenza di sospensioni fiscali pregresse, salvo specifici provvedimenti normativi.

Sanzioni e rimedi

Il mancato o tardivo versamento dell’acconto IVA 2025 comporta l’applicazione automatica di sanzioni amministrativee interessi, secondo quanto previsto dallo Statuto del Contribuente e dal D.Lgs. n. 471/1997. È quindi fondamentale rispettare la scadenza del 29 dicembre 2025, tenendo conto che, anche un giorno di ritardo, fa scattare il meccanismo sanzionatorio.

Nel dettaglio, se il contribuente non versa l’acconto IVA entro i termini stabiliti, si applica una sanzione pari al 30% dell’importo non versato, ridotta al 15% se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza, e ulteriormente riducibile con il ravvedimento operoso. A questo si aggiungono gli interessi legali calcolati giornalmente sull’importo dovuto.

Il contribuente ha comunque la possibilità di sanare spontaneamente l’irregolarità tramite il ravvedimento operoso, uno strumento che consente di regolarizzare la propria posizione pagando una sanzione ridotta proporzionalmente al tempo trascorso dalla scadenza.

Ad esempio:

  • entro 14 giorni: sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;

  • dal 15° al 30° giorno: sanzione dell’1,5%;

  • dal 31° al 90° giorno: sanzione dell’1,67%;

  • oltre 90 giorni ma entro l’anno: sanzione del 3,75%.

Per utilizzare il ravvedimento è necessario compilare un modello F24 con gli appositi codici tributo relativi a sanzioni e interessi, oltre a quello per l’IVA. In caso di controlli, è importante conservare copia dei versamenti effettuati e della documentazione giustificativa del calcolo.

Consigli operativi

La scelta del metodo di calcolo dell’acconto IVA 2025 non è solo una questione tecnica, ma può avere un impatto significativo sulla liquidità aziendale e sulla pianificazione fiscale di fine anno. Per questo motivo è fondamentale valutare con attenzione quale criterio applicare tra storico, previsionale e analitico, in base alla situazione economica dell’impresa o del professionista.

Il metodo storico è il più semplice e sicuro: si basa su dati certi, già disponibili, e riduce il rischio di errori o contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, può risultare svantaggioso per chi prevede un calo dell’attività rispetto all’anno precedente, in quanto potrebbe versare un acconto più alto del dovuto.

Il metodo previsionale offre maggiore flessibilità e può essere vantaggioso se, ad esempio, si stima una riduzione del fatturato nel mese di dicembre (per i mensili) o nel quarto trimestre (per i trimestrali). Tuttavia, richiede una stima molto precisa delle fatture attive e passive ancora da registrare e comporta un rischio sanzionatorio in caso di sottostima.

Il metodo analitico, invece, può essere particolarmente utile per le imprese strutturate con una contabilità aggiornata in tempo reale. Consente di calcolare esattamente l’IVA a debito maturata fino al 20 dicembre (mensili) o 20 dicembre sul trimestre (trimestrali), ma richiede maggiore precisione e rapidità operativa nel rilevare tutte le operazioni.

In conclusione, non esiste un metodo “migliore” in assoluto, ma è importante affidarsi al proprio commercialista per valutare quale sia il più conveniente in base ai flussi di cassa, alla stagionalità dell’attività e al regime IVA applicato.

Come organizzarsi 

Affrontare la scadenza dell’acconto IVA 2025 in modo organizzato è fondamentale per evitare errori di calcolo, dimenticanze o versamenti tardivi, che possono tradursi in sanzioni evitabili. Prepararsi in anticipo consente non solo di rispettare i termini, ma anche di scegliere con consapevolezza il metodo di calcolo più vantaggioso, gestendo correttamente la propria liquidità aziendale.

Ecco alcuni passaggi pratici e consigli operativi per affrontare correttamente questa scadenza:

  1. Verificare lo storico IVA del 2024: controlla la liquidazione IVA dell’ultimo periodo utile (dicembre o quarto trimestre 2024) per applicare eventualmente il metodo storico.

  2. Aggiornare la contabilità entro il 15 dicembre: un quadro contabile aggiornato consente di stimare correttamente l’IVA da versare usando il metodo previsionale o analitico.

  3. Simulare i tre metodi di calcolo: con l’aiuto del commercialista o del gestionale contabile, valuta l’impatto economico delle tre modalità previste dalla normativa per scegliere quella più conveniente.

  4. Controllare crediti IVA disponibili: verifica l’eventuale presenza di crediti compensabili che potrebbero abbattere l’importo da versare con F24.

  5. Predisporre il pagamento con anticipo: non aspettare il 29 dicembre! Meglio trasmettere l’F24 entro il 23-24 dicembre per evitare problemi tecnici (soprattutto se si usa il canale home banking).

  6. Verificare soglie e esenzioni: se l’importo dovuto è inferiore a 103,29 euro, il pagamento non è obbligatorio. È bene comunque documentare correttamente il motivo dell’esonero.

Seguire questi semplici ma fondamentali accorgimenti consente di affrontare l’obbligo dell’acconto IVA 2025 con efficienza e serenità, evitando errori che possono diventare costosi.

Conclusione

L’acconto IVA 2025, con scadenza fissata al 29 dicembre, rappresenta un adempimento cruciale per professionisti, imprese e società. Anche se può sembrare una scadenza di routine, in realtà comporta valutazioni tecniche e strategicheche non devono essere sottovalutate. Scegliere il metodo di calcolo più adatto, rispettare i termini di pagamento, e compilare correttamente il modello F24 sono passaggi fondamentali per evitare errori, sanzioni e sprechi di liquidità.

Come abbiamo visto, i contribuenti possono scegliere tra il metodo storico, previsionale o analitico, a seconda della situazione fiscale dell’anno in corso. Tuttavia, una scelta errata, ad esempio una stima troppo ottimistica con il metodo previsionale, può comportare rischi economici e sanzionatori.

Inoltre, conoscere chi è obbligato al versamento e chi è esonerato permette di agire in modo informato e consapevole. Anche l’eventuale credito IVA residuo, se presente, può essere un’opportunità per compensare l’importo da versare.

Per chi gestisce in autonomia la propria contabilità, il nostro consiglio è quello di affidarsi a un consulente fiscale esperto: solo un professionista è in grado di verificare la correttezza dei calcoli e individuare eventuali margini di ottimizzazione fiscale.

In conclusione, gestire correttamente l’acconto IVA non è solo un dovere, ma una scelta di efficienza che può avere effetti positivi anche sulla gestione finanziaria complessiva dell’attività.

Bonus libri scolastici 2026: arriva la deducibilità fiscale per la scuola dell’obbligo

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Book in library with open textbook,education learning concept

Nel 2026 potrebbe arrivare una svolta importante per le famiglie italiane con figli in età scolastica: i libri scolastici diventeranno deducibili fiscalmente. Un emendamento alla Legge di Bilancio 2025, attualmente in discussione parlamentare, prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro destinato proprio a introdurre una nuova deducibilità fiscale per l’acquisto dei libri di testo obbligatori per la scuola dell’obbligo. L’obiettivo è quello di alleviare il carico economico delle famiglie, sempre più gravato da spese scolastiche in costante aumento, e allo stesso tempo incentivare l’adempimento scolastico.

Il provvedimento risponde a una richiesta concreta e reiterata da parte delle associazioni dei consumatori e delle famiglie italiane: attualmente, infatti, le spese per libri scolastici non rientrano tra le spese detraibili o deducibili nel 730, ad eccezione di alcuni casi legati all’istruzione secondaria superiore privata o universitaria. L’introduzione di questo bonus rappresenterebbe dunque una novità assoluta nel panorama fiscale italiano, destinata a incidere direttamente sul bilancio familiare, soprattutto per i nuclei con più figli a carico.

Il bonus, previsto a partire dal periodo d’imposta 2026, sarà disponibile per le famiglie con figli iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado, ovvero la scuola dell’obbligo, come definita dalla normativa italiana. La misura, se confermata, si tradurrà in una riduzione concreta dell’IRPEF, grazie alla possibilità di dedurre parte della spesa sostenuta per i libri scolastici direttamente dal reddito imponibile.

Spese libri scolastici

Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), oltre 7 milioni di studenti frequenteranno la scuola dell’obbligo nell’anno scolastico 2025/2026. Un numero enorme, che dà la misura dell’impatto potenziale dell’emendamento alla Legge di Bilancio 2025, se confermato. Attualmente, però, la situazione è ben diversa e molto frammentata: i libri scolastici sono gratuiti solo per la scuola primaria, grazie a un finanziamento pubblico pari a circa 103 milioni di euro l’anno, gestito a livello comunale attraverso la cedola libraria, come stabilito dalla normativa regionale.

Per le scuole secondarie di primo e secondo grado, invece, non esiste una gratuità generalizzata. Le famiglie devono far fronte da sole alla spesa per i testi, con un’eccezione parziale: interventi di fornitura gratuita o semigratuita, previsti dall’art. 27 della Legge 448/1998, destinati però solo ai nuclei con redditi bassi, tramite contributi comunali finanziati dalle Regioni.

A livello fiscale, la normativa attuale non prevede la possibilità di detrarre l’acquisto dei libri scolastici per queste scuole. L’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che la detrazione IRPEF per spese d’istruzione (19%) non copre i testi scolastici, rendendo la spesa completamente a carico delle famiglie.

L’emendamento in arrivo cambierebbe le regole: la nuova misura introdurrebbe una deduzione fiscale dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, rendendo il beneficio automaticamente applicabile in dichiarazione dei redditi, seppure nei limiti e condizioni che saranno stabiliti con il testo definitivo.

Risparmio fiscale e giustizia sociale

L’introduzione della deducibilità fiscale per le spese relative ai libri scolastici rappresenta una potenziale rivoluzione fiscale e sociale, che potrebbe portare benefici tangibili a milioni di famiglie italiane. A differenza delle detrazioni, che si applicano sull’imposta da pagare, la deduzione agisce direttamente sul reddito imponibile, riducendo la base su cui viene calcolata l’IRPEF. Questo significa che, soprattutto per i contribuenti appartenenti a scaglioni di reddito medio-alti, il vantaggio economico sarà più significativo.

Ma non si tratta solo di un vantaggio fiscale. Questa misura ha anche una forte valenza sociale: interviene in un ambito, quello dell’istruzione obbligatoria, che rappresenta un diritto fondamentale e uno dei pilastri della crescita del Paese. L’attuale sistema, basato su interventi locali per le famiglie a basso reddito, rischia spesso di creare disparità territoriali e accesso diseguale ai benefici. La nuova deduzione, invece, sarebbe nazionale, strutturata e potenzialmente accessibile a tutti, garantendo maggiore equità e uniformità.

Inoltre, la deducibilità dei libri scolastici può contribuire indirettamente a combattere la dispersione scolastica e a incentivare la frequenza, soprattutto nelle aree meno sviluppate, dove anche il costo dei testi può rappresentare un ostacolo. In un contesto di inflazione ancora alta e di aumenti generalizzati del costo della vita, la possibilità di alleggerire questa voce di spesa può trasformarsi in un aiuto concreto per il bilancio familiare e un passo avanti nella promozione del diritto allo studio.

Requisiti e limiti attesi

Sebbene il testo definitivo dell’emendamento debba ancora essere approvato in via ufficiale, le prime indiscrezioni delineano i principi chiave del nuovo beneficio fiscale. La deduzione sarà applicabile alle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici obbligatori, adottati dalle scuole statali e paritarie nell’ambito della scuola dell’obbligo. Il riferimento normativo sarà l’articolo 10 del TUIR, che disciplina le deduzioni dal reddito complessivo, ossia quelle spese che abbassano direttamente il reddito su cui calcolare l’imposta.

È importante distinguere la deduzione dalla detrazione: mentre quest’ultima riduce l’imposta da pagare, la deduzione riduce l’imponibile IRPEF, risultando particolarmente vantaggiosa nei confronti dei contribuenti con redditi medio-alti, che si trovano negli scaglioni fiscali più elevati. Se ad esempio una famiglia spende 400 euro per libri scolastici e ha un’aliquota marginale del 38%, potrebbe ottenere un risparmio effettivo di circa 150 euro.

La misura sarà probabilmente soggetta a limiti di spesa annuale, sia per evitare abusi che per mantenere l’equilibrio dei conti pubblici. Potrebbero essere previsti anche paletti ISEE, come già avviene per altri benefici fiscali e sociali, ma al momento non ci sono certezze in merito. Un altro aspetto fondamentale sarà la modalità di certificazione della spesa, che dovrà essere documentata con fatture o scontrini parlanti per essere ammessa in dichiarazione.

La deduzione sarà molto probabilmente precompilata nel 730, attraverso l’invio dei dati da parte degli esercizi commerciali accreditati, analogamente a quanto già avviene per le spese sanitarie. Questo garantirà semplificazione, tracciabilità e minore rischio di errori o contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Impatto economico 

Lo stanziamento previsto per introdurre la deducibilità fiscale dei libri scolastici ammonta, secondo l’emendamento, a 20 milioni di euro a partire dal 2026. Una cifra che, sebbene contenuta rispetto al totale della spesa pubblica, rappresenta un segnale politico chiaro: il Governo intende rafforzare il sostegno alle famiglie e incentivare l’investimento nell’istruzione, anche tramite leve fiscali. In un contesto in cui la Legge di Bilancio 2025 è fortemente condizionata dalle necessità di contenimento del deficit e dalle richieste dell’Unione Europea, l’inserimento di una misura a favore delle famiglie è stato accolto con interesse da parte dell’opinione pubblica.

Le reazioni delle associazioni familiari e dei consumatori sono state nel complesso positive. In particolare, si sottolinea come questa deduzione potrebbe ridurre le diseguaglianze tra i cittadini, colmando le attuali differenze tra chi risiede in Comuni virtuosi (che forniscono contributi per i libri scolastici) e chi invece si trova in territori con risorse limitate. Anche i Comuni e le Regioni potrebbero beneficiare indirettamente della misura, poiché una parte della spesa oggi sostenuta con fondi locali verrebbe alleggerita dal nuovo strumento fiscale a livello nazionale.

Tuttavia, resta da capire come sarà strutturata la deduzione e se basteranno i fondi stanziati. Alcuni esperti ritengono che il budget previsto sia sufficiente solo per una deduzione parziale o vincolata a specifiche fasce di reddito. Il Governo potrebbe dover affrontare un delicato equilibrio: garantire un beneficio diffuso, ma senza generare nuovi squilibri o iniquità. In ogni caso, l’inserimento della misura nel testo della manovra rappresenta un primo passo significativo verso una maggiore equità fiscale legata al diritto allo studio.

Come prepararsi

Anche se la deducibilità dei libri scolastici entrerà in vigore solo a partire dal 2026, è utile che le famiglie inizino fin da ora a prepararsi all’introduzione della misura, sia dal punto di vista organizzativo che documentale. La prima cosa da fare è abituarsi a conservare correttamente scontrini e fatture relativi all’acquisto dei testi scolastici, possibilmente richiedendo documenti fiscali “parlanti”, ovvero completi di codice fiscale dell’acquirente. Queste abitudini potranno rivelarsi fondamentali per beneficiare del bonus in modo corretto, soprattutto se la spesa verrà tracciata attraverso sistemi precompilati come avviene per le spese mediche.

Un altro aspetto da monitorare nei prossimi mesi riguarda le modalità operative che verranno definite dai decreti attuativi: limiti di spesa annuale, eventuali soglie ISEE per l’accesso al beneficio, tipologie di testi ammessi alla deduzione (ad esempio solo cartacei o anche digitali), e meccanismi di trasmissione dei dati agli enti fiscali. Tutti elementi che faranno la differenza sull’efficacia della misura e sul reale vantaggio economico per le famiglie.

In attesa dei dettagli definitivi, sarà anche importante che professionisti del settore fiscale si aggiornino tempestivamente, in modo da fornire supporto concreto alle famiglie nella compilazione del 730 o del modello Redditi quando la novità sarà effettivamente operativa.

Deduzione o detrazione

Quando si parla di agevolazioni fiscali, spesso si fa confusione tra deduzioni e detrazioni, ma la differenza è sostanziale, soprattutto in termini di impatto sul portafoglio delle famiglie. Con la nuova misura in arrivo dal 2026, il Governo ha scelto di puntare su una deduzione fiscale dal reddito complessivo (ex art. 10 del TUIR), anziché su una detrazione dall’imposta.

Ma cosa cambia nella pratica?

  • La detrazione si applica sull’imposta da pagare (IRPEF). Ad esempio, se una famiglia spende 300 euro in libri e ha diritto a una detrazione del 19%, risparmierà 57 euro.

  • La deduzione, invece, riduce il reddito imponibile su cui si calcola l’IRPEF. Se una famiglia con un’aliquota marginale del 38% deduce 300 euro, il risparmio fiscale sarà di 114 euro. Più che raddoppiato rispetto alla detrazione.

Questo significa che, a parità di spesa, la deduzione garantisce un risparmio maggiore, soprattutto per chi ha redditi medi o alti. Tuttavia, è importante sottolineare che questo tipo di agevolazione può risultare meno vantaggiosa per chi ha redditi bassi, o per chi non raggiunge la soglia minima di tassazione, poiché non sempre ci sarà un reale beneficio economico.

Il legislatore dovrà quindi valutare se introdurre correttivi, ad esempio un sistema misto deduzione/detrazione o un credito d’imposta per i redditi più bassi, in modo da garantire equità orizzontale tra i contribuenti e permettere a tutte le famiglie, indipendentemente dal reddito, di godere del beneficio.

Conclusione

La deducibilità dei libri scolastici prevista a partire dal 2026 rappresenta una novità fiscale di grande rilievo, destinata ad avere effetti positivi non solo sul bilancio familiare, ma anche sul sistema scolastico nel suo complesso. In un’Italia dove le spese legate all’istruzione gravano pesantemente sulle famiglie, soprattutto quelle con più figli, ogni intervento che alleggerisce il carico economico è un segnale importante di attenzione da parte delle istituzioni.

Il meccanismo della deduzione, se ben strutturato e accompagnato da un sistema chiaro di documentazione e limiti di spesa, può diventare un valido strumento di politica fiscale e sociale, promuovendo l’accesso equo alla scuola dell’obbligo e riducendo le diseguaglianze territoriali e reddituali. È fondamentale però che, nei prossimi mesi, il Governo definisca con precisione modalità, requisiti e beneficiari, evitando che la misura resti sulla carta o che favorisca solo una parte della popolazione.

Nel frattempo, è consigliabile che le famiglie inizino a organizzarsi nella gestione e conservazione della documentazione fiscale, e che seguano con attenzione l’evoluzione normativa. Se confermata e potenziata nel tempo, questa deduzione potrebbe rappresentare il primo passo verso un fisco più attento alle reali esigenze educative dei cittadini, contribuendo a costruire una società più istruita, equa e fiscalmente sostenibile.

IMU 2025: guida completa al saldo del 16 dicembre, esenzioni, novità e calcolo

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Dicembre è un mese cruciale per milioni di proprietari immobiliari in Italia. Entro il 16 dicembre 2025 scade infatti il termine per il versamento del saldo IMU (Imposta Municipale Propria), una delle scadenze fiscali più temute, ma anche tra le più fraintese. La corretta gestione del pagamento IMU è fondamentale per evitare sanzioni, calcolare correttamente quanto dovuto e, dove possibile, risparmiare legalmente.

In questo articolo faremo chiarezza su tutto ciò che riguarda il saldo IMU 2025: dalle modalità di calcolo, alle esenzioni previste, dalle novità normative, fino alle strategie per non sbagliare il versamento. Scopriremo anche quali sono i comuni che hanno deliberato aumenti o agevolazioni, come individuare la propria aliquota e cosa cambia per immobili affittati, seconde case, fabbricati inagibili o terreni agricoli.

Quando e cosa si paga

Il saldo IMU 2025 deve essere versato entro la scadenza fissata al 16 dicembre 2025, una data cruciale per tutti i proprietari di immobili non esenti. Questo versamento ha la funzione di completare quanto già versato in acconto a giugno e di conguagliare eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno. Tali variazioni possono riguardare delibere comunali, modifiche normative, oppure cambiamenti nelle caratteristiche dell’immobile (come cambio di destinazione d’uso, perdita del requisito di abitazione principale, ecc.).

Il saldo serve anche per applicare eventuali esenzioni o agevolazioni maturate nella seconda parte dell’anno, come nel caso di fabbricati divenuti inagibili o concessi in comodato gratuito a familiari secondo le condizioni stabilite dalla legge. Il contribuente deve quindi eseguire un riepilogo della posizione catastale dell’immobile, verificare la destinazione d’uso aggiornata e tener conto di agevolazioni specifiche eventualmente deliberate dal Comune di ubicazione.

È importante ricordare che il saldo IMU non è semplicemente la seconda metà del totale, ma un vero e proprio ricalcolo basato sulle aliquote definitive approvate dai Comuni, pubblicate entro il 28 ottobre 2025 sul sito del MEF. In assenza di nuove delibere, valgono le aliquote dell’anno precedente. La corretta individuazione dell’importo da versare richiede quindi attenzione, aggiornamento e  l’assistenza di un consulente esperto.

Esenzioni IMU 2025

Non tutti gli immobili sono soggetti al pagamento dell’IMU. Le esenzioni IMU 2025 possono derivare sia da disposizioni nazionali che da delibere comunali, ma è fondamentale distinguere tra quelle automatiche, previste per legge, e quelle facoltative, che richiedono specifica approvazione da parte del Comune.

Tra le esenzioni previste dalla legge, restano confermate anche per il 2025 alcune delle casistiche più rilevanti:

  • Terreni agricoli: esenti se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP)iscritti alla previdenza agricola.

  • Immobili pubblici: quelli di proprietà di Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti del SSN, se destinati a funzioni istituzionali.

  • Immobili con categoria catastale E/1 – E/9: come caserme, porti, aeroporti e infrastrutture portuali, anche se affidati in gestione a soggetti privati.

  • Immobili culturali: musei, archivi, biblioteche e cineteche, se aperti al pubblico e senza finalità commerciali.

  • Luoghi di culto e immobili della Santa Sede, in virtù del Concordato con la Chiesa.

  • Enti non commerciali: per immobili utilizzati esclusivamente per attività assistenziali, culturali, sportive, religiose o sanitarie.

A partire dal 2023, è stata inoltre estesa l’esenzione IMU a:

  • Immobili occupati abusivamente, se il proprietario ha sporto regolare denuncia penale. In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale, riconoscendo l’effetto retroattivo dell’esenzione (sentenza n. 98/2023).

  • Immobili dell’Accademia dei Lincei, dichiarati esenti come ente culturale di rilevanza nazionale.

Le esenzioni locali, invece, devono essere previste da apposite delibere comunali.

Tra le più comuni:

  • Immobili concessi in comodato gratuito a ONLUS o enti pubblici.

  • Locali commerciali situati in zone penalizzate da cantieri pubblici protratti per oltre 6 mesi.

  • Attività economiche ubicate in aree montane o in Comuni con meno di 3.000 abitanti.

  • Esenzioni per imprese sociali, APS e ONLUS, se previste nei regolamenti comunali.

Prima di pagare, è sempre necessario consultare il regolamento IMU del proprio Comune per verificare l’effettiva applicazione di queste esenzioni.

Novità giurisprudenziali 

Il biennio 2024–2025 ha visto una notevole evoluzione sul fronte giurisprudenziale e interpretativo in materia di IMU. Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno contribuito a delineare meglio i contorni applicativi di alcune esenzioni e condizioni soggettive, imponendo ai contribuenti e agli enti interessati una maggiore attenzione ai requisiti sostanziali e documentali.

Ecco le principali pronunce e novità normative da tenere presenti per il saldo IMU 2025:

  • Cass. n. 118/2025: l’esenzione riconosciuta agli enti pubblici si applica solo se l’attività svolta è istituzionale, diretta e immediata. Non basta che l’immobile sia strumentale, ma serve un utilizzo attivo e concreto.

  • Cass. n. 23094/2024: per gli enti non commerciali, non è sufficiente avere una finalità statutaria non lucrativa. Occorre dimostrare l’effettiva natura non commerciale delle attività svolte, con documentazione adeguata.

  • Cass. n. 2364/2025: anche le aree edificabili possono beneficiare di esenzione se sono destinate concretamente ad attività istituzionali, indipendentemente dallo stato urbanistico.

  • Cass. n. 10390/2025: i cosiddetti beni merce – ossia i fabbricati costruiti dalle imprese per la vendita – sono esenti solo se non locati e se mantengono tale destinazione per tutto l’anno d’imposta.

  • Cass. n. 18938/2025: in caso di occupazione abusiva del terreno, l’IMU non è dovuta se il proprietario ha perso la disponibilità materiale del bene, a condizione che abbia presentato formale denuncia.

A livello normativo, si segnala anche l’introduzione dell’art. 6-bis del D.L. n. 84/2025, che rafforza l’esenzione IMU per le associazioni sportive dilettantistiche. Il nuovo sistema prevede una fase transitoria, durante la quale l’agevolazione è riconosciuta solo ai soggetti iscritti al RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche).

Queste interpretazioni e novità legislative impongono a professionisti e contribuenti di verificare con attenzione le condizioni soggettive e oggettive delle esenzioni IMU, anche alla luce di eventuali accertamenti futuri.

Dichiarazione IMU 2025

Uno degli errori più comuni commessi dai contribuenti riguarda la convinzione che le esenzioni IMU siano sempre automatiche. In realtà, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, per beneficiare delle agevolazioni o dell’esenzione totale è necessario rispettare precisi obblighi dichiarativi. Il mancato adempimento può comportare la perdita del diritto all’esenzione, anche qualora i requisiti sostanziali fossero soddisfatti.

Il contribuente deve quindi presentare la dichiarazione IMU entro i termini fissati (generalmente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che dà diritto all’esenzione) utilizzando esclusivamente i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o dal Comune competente.

Nella dichiarazione devono essere indicati in modo chiaro:

  • Il motivo dell’esenzione (es. comodato gratuito a ente non commerciale, utilizzo per finalità istituzionali, immobile occupato abusivamente, esercizio di attività culturale o sportiva non commerciale, ecc.);

  • L’identificativo catastale dell’immobile;

  • Le eventuali variazioni intervenute, come la cessazione dell’attività che legittimava l’agevolazione o la modifica della destinazione d’uso.

Un caso emblematico è rappresentato dall’esenzione prevista per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, comma 759, lett. g-bis, della Legge n. 160/2019): per poterla applicare è obbligatorio presentare denuncia penale e comunicare la situazione mediante dichiarazione IMU.

Attenzione: la mancata presentazione della dichiarazione comporta la decadenza automatica dal beneficio, con la conseguente emissione di accertamenti IMU e sanzioni per omesso pagamento.

Immobili occupati e immobili inagibili

Uno dei nodi più delicati e dibattuti in ambito IMU riguarda la tassazione degli immobili non utilizzabili a causa di occupazioni abusive o eventi straordinari, come terremoti e alluvioni. Per il 2025, la normativa e la giurisprudenza offrono chiarimenti e nuove esenzioni che il contribuente deve conoscere per evitare di pagare imposte non dovute.

IMU su immobili occupati abusivamente

In base all’art. 1, comma 759, lettera g-bis, della Legge n. 160/2019, e come confermato dalla Cassazione n. 18938/2025, l’IMU non è dovuta per immobili occupati da soggetti terzi senza titolo. Tuttavia, per ottenere l’esenzione, è indispensabile che il proprietario abbia sporto denuncia penale per reati come:

  • Art. 614 c.p. – Violazione di domicilio;

  • Art. 633 c.p. – Invasione di edifici o terreni.

In questi casi, il contribuente deve presentare dichiarazione IMU indicando la situazione e allegando copia della denuncia o della documentazione che attesti la perdita di disponibilità dell’immobile.

IMU su immobili inagibili per eventi calamitosi

Sono esenti dall’IMU fino al 31 dicembre 2025 i fabbricati dichiarati inagibili situati nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia e in alcune aree dell’Abruzzo. Una novità del 2025 è l’estensione dell’esenzione fino al 31 dicembre 2026per immobili alluvionati in Emilia-Romagna e Toscana, se:

  • Dichiarati inagibili da apposite perizie o atti tecnici;

  • Soggetti a ordinanza di sgombero da parte delle autorità locali.

In entrambi i casi, è obbligatorio presentare dichiarazione IMU con documentazione allegata, come verbali di sopralluogo, ordinanze comunali o perizie asseverate.

Anche in presenza dei requisiti oggettivi (occupazione o inagibilità), l’assenza della dichiarazione può comportare la perdita dell’esenzione e l’obbligo di pagamento.

Come calcolare il saldo IMU 

Il calcolo del saldo IMU 2025 non è un semplice “secondo versamento” uguale a quello di giugno, ma un vero ricalcolo complessivo basato sulle aliquote definitive approvate dai Comuni entro il 28 ottobre 2025. Per questo motivo, il saldo può essere superiore o inferiore rispetto all’acconto, in base a eventuali variazioni deliberate nel frattempo.

I passaggi fondamentali per il calcolo:

  1. Verifica della rendita catastale: è il valore di base da cui partire. Va rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i coefficienti catastali (che variano in base alla categoria dell’immobile: abitazioni, uffici, negozi, terreni, ecc.).

  2. Applicazione dell’aliquota comunale definitiva: i Comuni possono differenziare le aliquote per:

    • Prime case di lusso (cat. A1, A8, A9);

    • Seconde case;

    • Immobili locati;

    • Fabbricati produttivi (cat. D);

    • Terreni agricoli o edificabili.

  3. Sottrazione dell’acconto versato a giugno: il saldo da pagare entro il 16 dicembre è la differenza tra l’importo totale dovuto per l’intero anno e l’acconto già corrisposto.

  4. Verifica delle eventuali agevolazioni comunali: alcune amministrazioni prevedono riduzioni per immobili in comodato gratuito a parenti, per immobili locati a canone concordato, o per le imprese che rispettano determinati requisiti ambientali, sociali o di utilità pubblica.

Le aliquote definitive possono essere consultate nel Portale del Dipartimento delle Finanze del MEF, che le pubblica in forma ufficiale ogni anno. In caso di mancata delibera, si applicano le aliquote dell’anno precedente.

Suggerimento pratico: per evitare errori di calcolo, è utile utilizzare i software messi a disposizione da CAF, studi professionali o dallo stesso Comune. In alternativa, è possibile affidarsi a un commercialista per un controllo completo e personalizzato.

Modalità di pagamento

Il saldo IMU 2025 deve essere versato entro il 16 dicembre 2025, utilizzando esclusivamente i modelli F24 o, in alternativa, tramite il bollettino postale dedicato all’IMU, disponibile presso gli uffici postali. È importante seguire le modalità corrette per non incorrere in errori formali che potrebbero comportare l’invalidazione del versamento.

Modalità di pagamento:

  • Modello F24: il metodo più usato, anche per compensare eventuali crediti fiscali (IRPEF, IVA, ecc.). Va compilato indicando:

    • il codice catastale del Comune;

    • il codice tributo IMU specifico in base alla tipologia di immobile (es. 3918 per abitazioni diverse dalla principale, 3916 per aree fabbricabili, ecc.);

    • l’anno di riferimento (2025);

    • l’importo dovuto a saldo.

  • Bollettino postale IMU: da utilizzare in alternativa all’F24, solo se non si intende compensare con crediti.

Il versamento può essere effettuato:

  • tramite home banking o sportello bancario;

  • tramite intermediari abilitati (CAF, commercialisti, patronati);

  • direttamente online tramite il sito del proprio Comune, se previsto.

Sanzioni per omesso o tardivo versamento

Se il saldo IMU non viene versato nei termini o viene pagato in misura insufficiente, si applicano le sanzioni previste dal ravvedimento operoso, calcolate in base al tempo trascorso dalla scadenza:

  • Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

  • Ravvedimento breve (entro 30 giorni): sanzione dell’1,5%;

  • Ravvedimento medio (entro 90 giorni): sanzione dell’1,67%;

  • Ravvedimento lungo (entro 1 anno): sanzione del 3,75%.

In aggiunta alla sanzione, si applicano gli interessi legali maturati (allo 0,25% annuo nel 2025, salvo aggiornamenti).

La regolarizzazione è possibile solo prima della ricezione di un atto di accertamento. In caso contrario, le sanzioni possono arrivare fino al 30% dell’importo non versato.

Conclusione

Il saldo IMU 2025 rappresenta una delle scadenze fiscali più rilevanti dell’anno per milioni di contribuenti italiani. Come abbiamo visto, si tratta di un adempimento che va ben oltre il semplice pagamento: richiede attenzione alle delibere comunali, conoscenza delle esenzioni, aggiornamento sulle novità giurisprudenziali e consapevolezza delle responsabilità dichiarative.

Sottovalutare aspetti come la presentazione della dichiarazione IMU, la corretta applicazione delle aliquote, o la perdita di disponibilità di un immobile può comportare non solo errori di pagamento, ma anche accertamenti e sanzioni.

È quindi fondamentale:

  • Verificare con precisione la situazione catastale e fiscale del proprio immobile;

  • Consultare il sito del proprio Comune o del MEF per conoscere le aliquote definitive;

  • Presentare eventuali dichiarazioni in caso di esenzioni, cambi di uso o situazioni particolari (come inagibilità o occupazioni abusive);

  • Agire in tempo, sfruttando il ravvedimento operoso in caso di ritardi o dimenticanze.

Rivolgersi a un commercialista esperto in fiscalità immobiliare può fare la differenza tra un adempimento corretto e un potenziale contenzioso. Inoltre, conoscere i propri diritti, come nel caso delle esenzioni per eventi calamitosi o per determinate categorie di contribuenti, consente anche di risparmiare legalmente sulle tasse.

In un contesto normativo in continua evoluzione, affrontare l’IMU con competenza e tempestività è il miglior modo per proteggere il proprio patrimonio e rispettare le regole.

Legge di Bilancio 2026: tutte le novità su IRPEF, rottamazione, bonus famiglie e imprese

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Judge and documents on office desk Legislation

La Legge di Bilancio 2026 si presenta come uno dei provvedimenti più rilevanti degli ultimi anni, con una serie di interventi pensati per sostenere famiglie, imprese e lavoratori in un contesto economico ancora complesso. Approvata tra attese, dibattiti e trattative serrate, la nuova manovra economica punta a rafforzare il sistema fiscale italiano, proseguendo sulla strada della semplificazione e del risparmio fiscale. Tra le principali novità, spiccano la rimodulazione dell’IRPEF, la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, incentivi per le imprese e nuovi sostegni per i nuclei familiari a basso reddito.

Non si tratta solo di un documento contabile, ma di un piano strategico che può influenzare profondamente il modo in cui cittadini e imprenditori vivranno e gestiranno il proprio denaro nel 2026.

In questo articolo approfondiremo punto per punto le novità più importanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, offrendo una guida chiara e aggiornata per capire cosa cambia realmente e come approfittare legalmente delle nuove misure fiscali.

Riduzione dell’IRPEF

Uno dei cambiamenti più significativi introdotti dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda l’IRPEF, l’imposta sul reddito delle persone fisiche. La manovra interviene sul secondo scaglione di reddito, quello compreso tra 28.000 e 50.000 euro, abbassando l’aliquota dal 35% al 33%. La misura, resa ufficiale nel comunicato stampa del Governo, è volta a ridurre il cuneo fiscale sui redditi medi, incentivando i consumi e alleggerendo il peso fiscale su una larga fascia di contribuenti.

Dal punto di vista normativo, la modifica è contenuta nell’articolo 2 della Legge di Bilancio, che interviene direttamente sull’articolo 11, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)D.P.R. 917/1986 – sostituendo l’aliquota indicata del 35% con il nuovo valore del 33%.

Va però sottolineato che la riduzione dell’imposta viene “sterilizzata” per i contribuenti con redditi superiori a 200.000 euro. In questo caso, viene inserito un nuovo comma 5-bis all’articolo 16-ter del TUIR, che limita la detraibilità di una serie di oneri fiscali (tra cui quelli al 19% e le donazioni politiche) attraverso una diminuzione fissa di 440 euro, ad eccezione delle spese sanitarie. Questo meccanismo serve a evitare vantaggi fiscali eccessivi per i redditi più alti, mantenendo l’equità del sistema.

Rottamazione Quinquies 2026

La Legge di Bilancio 2026 introduce una nuova misura di pacificazione fiscale, ribattezzata dagli addetti ai lavori come “Rottamazione Quinquies”. A differenza delle precedenti edizioni, il provvedimento non prevede un condono generalizzato, ma si presenta come uno strumento mirato e selettivo, rivolto esclusivamente a specifiche categorie di contribuenti in difficoltà economica. L’obiettivo dichiarato è duplice: alleggerire il carico fiscale pregresso e, contemporaneamente, ridurre il contenzioso tributario, offrendo una via d’uscita sostenibile a chi ha pendenze con il Fisco.

Il provvedimento si applica ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione fino al 31 dicembre 2023, e prevede due modalità di pagamento: in unica soluzione oppure in rateizzazione fino a 9 anni, suddivisa in 54 rate bimestrali di pari importo. Questo consente anche a chi si trova in temporanea difficoltà di aderire senza compromettere la propria liquidità.

Tra i beneficiari, rientrano in particolare coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ma non hanno versato le imposte dovute, evitando così di essere esclusi per irregolarità formali. Inoltre, viene confermata la possibilità per gli enti locali di aderire alla misura, estendendo così l’impatto del provvedimento anche ai tributi comunali.

Va sottolineato che la rottamazione prevede anche un saldo e stralcio parziale: l’importo delle somme dovute potrebbe essere ridotto sotto una certa soglia, anche se i dettagli operativi saranno chiariti con i prossimi decreti attuativi.

Famiglie al centro

La Legge di Bilancio 2026 conferma una forte attenzione verso il sostegno alle famiglie italiane, stanziando circa 3,5 miliardi di euro nel triennio per misure di contrasto alla povertà, rafforzamento delle prestazioni sociali e rivisitazione dei criteri ISEE. Proprio su quest’ultimo punto si concentra una delle novità più incisive: la revisione del calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che influenzerà l’accesso a molte prestazioni agevolate. Il nuovo sistema corregge il peso attribuito al valore della casa e modifica le scale di equivalenza per i nuclei familiari numerosi o con disabilità, con un impatto stimato in circa 500 milioni di euro l’anno.

Tra le misure confermate spicca il rifinanziamento della “Carta dedicata a te”, un bonus da 500 euro annuali per famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, da spendere in beni alimentari di prima necessità. Viene inoltre reso permanente il finanziamento ai centri estivi, con uno stanziamento di 60 milioni di euro annui, per aiutare i genitori a conciliare tempi di lavoro e cura.

Sul fronte pensionistico, la manovra sterilizza l’aumento automatico dell’età pensionabile (previsto dal meccanismo di adeguamento alla speranza di vita) per i lavoratori in attività usuranti, mentre per gli altri l’incremento sarà più graduale. Introdotto anche un bonus di 260 euro l’anno per i pensionati in condizioni disagiate.

Infine, buone notizie per le lavoratrici madri: il bonus mamme passa da 40 a 60 euro al mese per le dipendenti con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro. Vengono anche rafforzati il congedo parentale e quello per malattia dei figli minori, segno di un’attenzione crescente verso la genitorialità attiva.

Agevolazioni per le imprese

La Legge di Bilancio 2026 introduce un pacchetto di misure fiscali e incentivi di forte impatto per le imprese italiane, con l’obiettivo di stimolare la crescita, la transizione ecologica e la competitività, soprattutto nei territori svantaggiati. Tra le novità più rilevanti figura la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, utile al calcolo degli ammortamenti fiscali e dei canoni di leasing: fino al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% tra 2,5 e 10 milioni, e 50% oltre i 10 e fino a 20 milioni. Ma per chi investe in tecnologie green, le percentuali salgono rispettivamente a 220%, 140% e 90%, premiando le imprese che puntano sulla sostenibilità.

Tra le altre misure, segnaliamo l’aumento della soglia esentasse dei buoni pasto elettronici, che passa da 8 a 10 euro, alleggerendo il carico fiscale per i datori di lavoro e offrendo un maggiore potere d’acquisto ai dipendenti.

Confermati anche il credito d’imposta per le imprese nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e, con un budget triennale di 100 milioni di euro, gli incentivi per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Sul fronte fiscale, viene prorogata al 31 dicembre 2026 la sospensione della plastic e sugar tax, evitando ulteriori oneri per l’industria alimentare e del packaging.

La manovra rifinanzia anche la Nuova Sabatini, fondamentale per sostenere gli investimenti delle PMI. Per il settore bancario e assicurativo, è confermato un contributo aggiuntivo, mentre si segnala la proroga del rinvio delle deduzioni su svalutazioni e perdite su crediti, oltre al posticipo della deduzione del costo dell’avviamento legato alle imposte differite attive (DTA).

Infine, viene introdotta un’imposta agevolata sulla distribuzione di utili accantonati a patrimonio, e si prevede una modifica dell’aliquota IRAP e il mantenimento della parziale deducibilità delle perdite e delle eccedenze ACE. Ulteriori modifiche potrebbero arrivare nel corso dell’iter parlamentare.

Le basi economiche della Manovra 2026

La Legge di Bilancio 2026 è stata costruita su un quadro macroeconomico ancora fragile, ma in progressivo consolidamento. Nonostante le incertezze legate all’inflazione, alla stretta monetaria della BCE e alle tensioni geopolitiche, il Governo ha scelto di mantenere una linea di rigore selettivo: contenere il disavanzo pubblico, senza rinunciare a misure di stimolo per famiglie e imprese. Il deficit tendenziale è previsto in calo, mentre l’obiettivo è di rientrare sotto la soglia del 3% entro il 2027, in linea con le nuove regole del Patto di Stabilità europeo, attualmente in fase di revisione.

A questo scopo, la manovra include misure strutturali ma anche coperture temporanee, tra cui l’uso di extra-gettito fiscale, tagli selettivi alla spesa pubblica e maggiori entrate derivanti dalla crescita del PIL nominale. Il Governo ha puntato su un riequilibrio graduale, evitando manovre drastiche ma assicurandosi la flessibilità necessaria per correggere eventuali scostamenti nel 2026 e 2027. Grande attenzione è stata posta nel contenimento delle spese correnti improduttive e nel rafforzamento degli investimenti pubblici ad alto moltiplicatore, in parte cofinanziati attraverso il PNRR.

Nel documento tecnico allegato alla manovra, viene evidenziato che oltre il 60% delle risorse sono destinate a misure permanenti, un elemento che rafforza la visione di lungo periodo del Governo. Tuttavia, le stime sono soggette a revisione e l’intero impianto della legge potrà essere ritoccato in fase emendativa durante l’approvazione definitiva in Parlamento.

Misure fiscali in evoluzione

Sebbene la Legge di Bilancio 2026 sia stata approvata dal Consiglio dei Ministri con un impianto ben definito, diverse misure fiscali e tributarie restano in attesa di definizione o soggette a possibili modifiche durante il passaggio parlamentare. In particolare, si discute su alcune proposte emendative che potrebbero incidere sull’equilibrio complessivo della manovra e sull’effettiva portata degli sgravi previsti per contribuenti e imprese.

Tra i temi più caldi figura il possibile ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari delle misure di rottamazione, con proposte di estensione a contribuenti in difficoltà che non abbiano presentato dichiarazione dei redditi, ma abbiano comunque debiti pendenti. Anche sul fronte IRPEF, alcuni partiti spingono per una ulteriore riduzione delle aliquote per i redditi medio-bassi, eventualmente da finanziare attraverso una rimodulazione delle detrazioni per i redditi alti o l’introduzione di nuove forme di flat tax incrementale.

Si valuta inoltre la possibilità di introdurre nuovi incentivi per l’occupazione giovanile e femminile, attraverso crediti d’imposta alle aziende che assumono a tempo indeterminato under 35 o donne disoccupate da lungo periodo. Sul tavolo anche la revisione di alcuni bonus edilizi minori, come il bonus mobili ed elettrodomestici, che potrebbe essere rivisto nei tetti di spesa o nei requisiti ISEE.

Infine, c’è attesa per eventuali correzioni tecniche all’IRAP e per una più chiara definizione delle modalità di applicazione dell’imposta agevolata sulla distribuzione degli utili patrimonializzati, che potrebbe coinvolgere anche le imprese individuali e non solo le società di capitali.

Come risparmiare sulle tasse 

La Legge di Bilancio 2026, oltre a introdurre nuovi obblighi e modifiche normative, offre anche interessanti opportunità di risparmio fiscale legale per cittadini, famiglie e imprese. Per i lavoratori dipendenti con redditi tra 28.000 e 50.000 euro, ad esempio, la riduzione dell’aliquota IRPEF dal 35% al 33% comporta un risparmio immediato sul netto mensile. Una corretta pianificazione fiscale annuale, attraverso simulazioni e verifica delle detrazioni spettanti, può ottimizzare ulteriormente il beneficio.

Per le imprese, le nuove maggiorazioni sugli ammortamenti rappresentano una leva potente per abbattere l’imponibile e, di conseguenza, l’IRES o l’IRPEF da versare. Sfruttare le maggiorazioni del 180% o del 220% (per investimenti green) richiede però una gestione contabile attenta e conforme, motivo per cui è consigliabile rivolgersi al proprio commercialista per impostare correttamente il piano degli investimenti.

Le famiglie a basso reddito possono beneficiare di più strumenti cumulabili: dalla Carta “Dedicata a te” da 500 euro, al bonus mamme aumentato a 60 euro mensili, fino ai vantaggi indiretti derivanti dalla revisione dell’ISEE, che potrebbe permettere l’accesso a nuove soglie agevolate per bonus casa, mense scolastiche, università, ecc.

Anche le imprese localizzate nelle ZES o ZLS potranno godere di crediti d’imposta ad hoc, e conviene analizzare fin da ora l’eventuale ubicazione di stabilimenti o sedi operative in queste aree per pianificare future espansioni o aperture.

In ogni caso, è fondamentale agire per tempo: molte delle agevolazioni previste richiedono domande, autocertificazioni o documentazioni preventive, e in certi casi la tempistica fa la differenza tra beneficiare di un credito o restare esclusi.

Conclusioni

La Legge di Bilancio 2026 segna un nuovo capitolo nella gestione della politica economica italiana: tra tagli mirati delle imposte, incentivi selettivi, sostegni alle famiglie e interventi per la competitività delle imprese, si delinea una strategia che mira a coniugare crescita, equità e rigore fiscale. Il Governo punta a rafforzare il sistema produttivo, tutelare i soggetti più fragili e semplificare il carico fiscale, ma non mancano criticità, soprattutto per quanto riguarda la concreta applicabilità di alcune misure e la loro tenuta nel tempo.

Le opportunità di risparmio fiscale introdotte sono reali e rilevanti, ma richiedono conoscenza normativa, pianificazione attenta e spesso tempestività nell’adesione. Per questo è fondamentale non solo rimanere aggiornati sugli sviluppi parlamentari della manovra, ma anche affidarsi a un commercialista esperto, capace di analizzare la propria situazione fiscale e cogliere al meglio i vantaggi offerti dalla normativa.

Con le sue misure su IRPEF, rottamazione, bonus per le famiglie, incentivi per le imprese e proroghe strategiche, la manovra 2026 si candida a essere uno strumento complesso ma potenzialmente vantaggioso. In un contesto economico ancora incerto, agire in modo informato può fare la differenza tra subire il sistema fiscale e usarlo a proprio favore, in modo del tutto legale e strategico.

Codice Incentivi 2026: cosa cambia per imprese e autonomi con la riforma approvata dal Governo

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Con il Decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 24 ottobre 2025, prende ufficialmente forma il “Nuovo Codice degli incentivi” destinato ad entrare in vigore dal 1° gennaio 2026. Si tratta di una riforma ambiziosa e strutturale, che punta a semplificare e razionalizzare il sistema degli aiuti pubblici alle imprese e ai lavoratori autonomi, promuovendo efficienza, trasparenza e un più facile accesso alle risorse pubbliche.

Il nuovo Codice si inserisce in un contesto normativo e strategico più ampio, che guarda al rilancio dell’economia italiana attraverso una maggiore digitalizzazione, semplificazione amministrativa e soprattutto una parità di trattamento tra imprese e lavoratori autonomi, categoria spesso esclusa o marginalizzata nei principali strumenti di sostegno economico.

La logica di fondo è quella della programmazione triennale, della trasparenza digitale, dell’efficacia della spesa pubblica e dell’eliminazione delle sovrapposizioni tra incentivi. Il testo è stato sviluppato in attuazione della legge delega 111/2023 e rappresenta uno snodo fondamentale per una gestione più moderna delle politiche industriali e occupazionali.

Ma quali sono, nello specifico, le principali novità introdotte dal Codice? Quali vantaggi concreti porterà per imprese, professionisti e lavoratori autonomi? In questo articolo analizziamo i punti salienti del decreto, le opportunità offerte e cosa cambia rispetto al sistema attuale.

La struttura del Codice degli incentivi 2026

Il Nuovo Codice degli incentivi approvato dal Governo si articola in 28 articoli suddivisi in cinque Capi, con l’obiettivo di riformare in modo radicale il sistema italiano delle agevolazioni pubbliche. L’intero impianto normativo si fonda su principi di semplificazione, standardizzazione e digitalizzazione, rendendo più accessibili e trasparenti gli strumenti di sostegno per imprese, professionisti e lavoratori autonomi.

Uno degli aspetti più innovativi è rappresentato dall’art. 3, che istituisce nuovi servizi digitali integrati tramite la piattaforma RNA (Registro Nazionale degli Aiuti) e Incentivi.gov.it. Qui sarà possibile consultare i bandi, verificare i requisiti di accesso, ottenere il CUP (Codice Unico di Progetto), monitorare l’iter della domanda e accedere ai risultati. Il tutto in un’ottica di efficienza amministrativa e riduzione della burocrazia.

L’art. 4 introduce il Programma degli incentivi, un documento strategico che ogni amministrazione dovrà redigere annualmente, specificando risorse, obiettivi, tempi e modalità. A garantire il coordinamento tra Stato e Regioni sarà invece il Tavolo permanente degli incentivi (art. 5), per evitare sovrapposizioni e rafforzare la coerenza delle politiche.

Molto atteso dagli operatori è l’art. 6, che istituisce il bando-tipo: una procedura standard che uniforma requisiti, modalità di accesso, controlli, revoche e rendicontazione. Una svolta importante, soprattutto per consulenti fiscali e commercialisti, che potranno operare su basi più certe e omogenee.

In chiave operativa, il Codice affronta anche aspetti cruciali come:

  • i criteri premianti (art. 8), che valorizzano imprese virtuose sotto il profilo della legalità, inclusione, giovani, donne e disabilità;

  • le cause di esclusione (art. 9), come mancanza di DURC, interdittive antimafia o irregolarità pregresse;

  • le spese ammissibili (art. 11) e le forme di agevolazione (art. 12);

  • le modalità di accesso (art. 13), basate su criteri cronologici, graduatorie o negoziazione.

Altre novità rilevanti riguardano il contrasto alla delocalizzazione (art. 16), un sistema rafforzato di controlli e revoche(artt. 17 e 18), e un monitoraggio continuo dell’efficacia delle misure (artt. 20 e 21), con valutazioni ex ante, in itinere ed ex post, basate sull’utilizzo obbligatorio del CUP.

Il Codice, inoltre, prevede l’adozione di numerosi decreti attuativi e direttoriali, tra cui uno particolarmente importante a firma congiunta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del MEF, che dovrà definire entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore:

  • il modello di Programma degli incentivi,

  • i tempi di adozione e aggiornamento,

  • e il format per la ricognizione degli incentivi regionali.

Un passo fondamentale, dunque, per uniformare e rendere più leggibile il panorama nazionale delle agevolazioni economiche.

Digitalizzazione e premialità

Uno dei punti cardine del Codice degli incentivi 2026 è la trasformazione digitale del sistema di accesso e gestione delle agevolazioni pubbliche. Non si tratta solo di un restyling informatico, ma di una vera e propria rivoluzione operativa, che coinvolge tutti gli attori: amministrazioni, imprese, professionisti e lavoratori autonomi. Il nuovo modello punta su piattaforme interoperabili, procedure semplificate, automatismi nei controlli e un tracciamento completo di ogni incentivo.

Il Codice rende obbligatori tre pilastri operativi:

  1. Digitalizzazione completa: tutte le procedure dovranno svolgersi online, attraverso sistemi integrati come Incentivi.gov.it e il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

  2. Semplificazione procedurale: viene ridotta la documentazione richiesta, adottato un bando tipo per tutte le misure e introdotti controlli automatici per velocizzare le istruttorie.

  3. Trasparenza assoluta: ogni incentivo sarà identificato con un CUP univoco, tracciato e pubblicato in tempo reale, dall’istanza iniziale fino all’erogazione finale.

Attraverso i portali dedicati, sarà possibile per tutti gli utenti:

  • consultare bandi e agevolazioni attive,

  • verificare i requisiti di accesso,

  • presentare le domande in modalità digitale,

  • monitorare l’avanzamento della pratica,

  • consultare i risultati delle valutazioni.

Particolare attenzione è riservata al tema della premialità, pensata per orientare le risorse pubbliche verso soggetti più fragili o virtuosi.

Nello specifico:

Queste riserve rappresentano un cambio di paradigma: per la prima volta i lavoratori autonomi e le microimprese vengono valorizzati alla pari delle PMI, con quote minime garantite di accesso ai fondi.

Parità di accesso agli incentivi 

Tra le riforme più significative introdotte dal nuovo Codice degli incentivi 2026, spicca l’equiparazione dei lavoratori autonomi alle PMI nell’accesso alle agevolazioni pubbliche. Una misura rivoluzionaria, attesa da anni e sostenuta con forza dal Ministro del Lavoro Marina Calderone, che da ex presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro aveva già promosso iniziative in tal senso.

L’articolo 10 del decreto stabilisce un principio chiaro e vincolante: i lavoratori autonomi potranno accedere agli incentivi pubblici alle stesse condizioni delle piccole e medie imprese, salvo per quei requisiti che siano chiaramente non applicabili alla natura della loro attività. In pratica, salvo casi specifici e motivati, non potranno essere esclusi solo perché non costituiti in forma societaria o non dotati di dipendenti.

Inoltre, il Codice impone che ogni bando debba prevedere disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio anche ai professionisti e alle partite IVA, superando così le distorsioni del passato in cui spesso i liberi professionisti erano esclusi per mancanza di requisiti strutturali pensati solo per le imprese.

Questa novità rappresenta il completamento di un percorso avviato con la Legge 81/2017 sul lavoro autonomo e più volte rilanciato nei tavoli di concertazione tra Ministeri e rappresentanze delle categorie professionali. Il risultato è un sistema più equo, che riconosce il ruolo economico e sociale del lavoro autonomo, allineandolo al resto del tessuto produttivo nazionale.

Si tratta di un passaggio fondamentale per i consulenti, i professionisti, le partite IVA e tutti quei soggetti che, pur non essendo imprese in senso stretto, contribuiscono attivamente allo sviluppo economico del Paese.

Monitoraggio e controllo

Un’altra innovazione fondamentale introdotta dal Codice degli incentivi 2026 è la costruzione di un sistema strutturato di monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle agevolazioni. Non basta più erogare risorse: occorre sapere come vengono utilizzate, da chi, con quali risultati. Il tutto per garantire che ogni euro di denaro pubblico generi un impatto positivo sull’economia, sull’occupazione e sull’innovazione.

L’articolo 18 introduce un sistema rafforzato di controlli, finalizzato a evitare abusi, frodi e utilizzi impropri delle risorse pubbliche. I controlli saranno centralizzati, digitali e automatizzati dove possibile, e includeranno anche verifiche ex post, per accertare la reale esecuzione dei progetti finanziati.

L’articolo 20 prevede invece l’obbligo di monitoraggio attraverso il Codice Unico di Progetto (CUP), che diventa lo strumento principale per il tracciamento di ogni incentivo, dalla pubblicazione del bando fino alla fase di rendicontazione finale. Ogni progetto finanziato dovrà essere associato a un CUP univoco, garantendo trasparenza totale e possibilità di accesso ai dati anche da parte dei cittadini.

Infine, l’articolo 21 istituisce una valutazione continua dell’efficacia degli incentivi, articolata su tre livelli:

  • ex ante, per valutare la coerenza della misura con gli obiettivi strategici;

  • in itinere, per monitorare l’attuazione durante l’erogazione;

  • ex post, per analizzare i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi dichiarati.

Questo sistema integrato permetterà di identificare le misure realmente efficaci, ottimizzare la spesa pubblica e dismettere gli strumenti meno utili o obsoleti. Un passo decisivo verso un uso più intelligente e misurabile delle politiche di sostegno economico.

Opportunità per imprese

Il nuovo Codice degli incentivi 2026 non è solo una riforma normativa, ma un’occasione concreta per semplificare l’accesso ai fondi pubblici, ottimizzare la pianificazione fiscale e massimizzare le opportunità di sviluppo. Per le imprese, i lavoratori autonomi e i consulenti fiscali che li assistono, le novità introdotte rappresentano un cambio di passo strategico.

In primo luogo, la standardizzazione dei bandi, la riduzione della documentazione richiesta e la digitalizzazione integrata permetteranno di ridurre i tempi e i costi burocratici. Un processo più snello significa poter partecipare a più bandi, con maggiore consapevolezza dei requisiti e delle tempistiche, e con una minor incidenza di errori e rigetti.

Il fatto che le microimprese e i lavoratori autonomi abbiano riserve minime di risorse (≥25%) rappresenta una garanzia di accesso reale anche per chi, fino a oggi, era spesso penalizzato nei grandi programmi di finanziamento. Questo apre a nuove possibilità di investimento, digitalizzazione, formazione e crescita anche per professionisti, freelance, artigiani e consulenti.

Inoltre, il sistema di premialità,  basato su rating di legalità, parità di genere, giovani, disabilità e natalità, premia chi adotta pratiche virtuose. Le imprese attente all’etica, alla sostenibilità sociale e alla governance trasparente potranno ottenere punteggi aggiuntivi, maggiorazioni del contributo o priorità in graduatoria.

Per i commercialisti, consulenti del lavoro e fiscalisti, la presenza di un bando tipo uniforme, strumenti digitali centralizzati e criteri standardizzati offre maggiori certezze operative, facilitando l’assistenza ai clienti nella scelta, partecipazione e rendicontazione delle misure.

Il Codice, infine, si inserisce in un contesto in cui sarà possibile pianificare in modo triennale le opportunità, grazie al nuovo Programma degli incentivi, che ogni amministrazione dovrà redigere in anticipo. Questo consentirà anche di integrare la strategia fiscale con la progettazione aziendale, trasformando gli incentivi in strumenti concreti di crescita e risparmio.

Cosa succede dal 1° gennaio 2026

Il Codice degli incentivi entrerà ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2026, come stabilito dall’articolo 28 del decreto legislativo approvato il 24 ottobre 2025. Tuttavia, per diventare pienamente operativo e per far partire il nuovo sistema, sarà necessario attendere una serie di decreti attuativi e direttoriali che tradurranno i principi generali in norme concrete e procedure applicabili.

In particolare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore (quindi entro fine aprile 2026), dovrà essere adottato un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il MEF e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Questo decreto dovrà definire:

  • il modello standard del Programma degli incentivi;

  • le tempistiche per la sua adozione da parte delle singole amministrazioni;

  • le modalità di aggiornamento periodico;

  • e il format per la ricognizione e la pubblicazione degli incentivi regionali.

Fino a quel momento, il rischio è che alcuni bandi subiscano un rallentamento o che si crei un breve vuoto normativo nella transizione tra il vecchio e il nuovo sistema. Sarà quindi fondamentale per le imprese e i consulenti monitorare attentamente le fonti ufficiali (Incentivi.gov.it e RNA) e i portali regionali, per non perdere bandi temporanei o transitori.

Inoltre, nei primi mesi del 2026 si assisterà a una fase di rodaggio tecnico e amministrativo, durante la quale le piattaforme digitali verranno aggiornate, i bandi uniformati secondo il nuovo bando-tipo (art. 6) e le nuove regole di premialità e accesso testate sul campo. Per questo motivo, la collaborazione tra amministrazioni, professionisti e associazioni di categoria sarà cruciale per garantire una piena operatività senza ritardi.

Conclusione

Il Codice degli incentivi 2026 rappresenta molto più di una riforma tecnica. È una risposta concreta all’esigenza di semplificare, rendere accessibili e più efficaci le politiche pubbliche a sostegno della produttività, dell’innovazione e dell’inclusione economica. Digitalizzazione, trasparenza, uniformità e accesso paritario non sono slogan, ma strumenti reali che potranno fare la differenza, soprattutto per chi ha spesso subito la complessità del sistema precedente.

L’introduzione del bando tipo, la tracciabilità tramite CUP, la riserva di risorse per PMI e lavoratori autonomi, e il monitoraggio costante dei risultati sono elementi che puntano non solo a distribuire meglio le risorse, ma anche a misurare e valorizzare l’impatto degli investimenti pubblici. In questo contesto, i professionisti della consulenza fiscale e aziendale avranno un ruolo fondamentale: saranno i veri facilitatori dell’accesso agli incentivi, accompagnando imprese e partite IVA nel cogliere ogni opportunità.

Ma la vera sfida sarà l’attuazione: servono decreti chiari, tempistiche rispettate e piattaforme funzionanti sin dal primo trimestre 2026. Solo così il nuovo Codice potrà esprimere tutto il suo potenziale e diventare il motore di un nuovo rapporto di fiducia tra Stato e sistema produttivo.

Chi saprà muoversi per tempo, anticipare le modifiche e preparare le strategie di investimento e di risparmio fiscale già nei prossimi mesi, potrà beneficiare al massimo di questo cambiamento storico.

Cedolare secca affitti brevi 2026: nuova tassazione, regole e obblighi fiscali

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Il 2026 segna un punto di svolta per chi affitta immobili a uso turistico: la Legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità sulla cedolare secca per gli affitti brevi, una misura fiscale che ha rappresentato, fino a oggi, uno dei regimi agevolati più vantaggiosi per i piccoli proprietari. Ma cosa cambierà davvero? Quali sono le modifiche proposte nella bozza della legge e quali invece gli emendamenti già sul tavolo?

Le nuove disposizioni puntano a rendere più rigido e selettivo l’accesso alla cedolare secca per i locatori non professionali, cercando di arginare fenomeni di evasione e allinearsi alle direttive europee e alle pressioni del mercato immobiliare. L’intento del Governo è quello di rafforzare i controlli e limitare gli abusi, introducendo modifiche sostanziali alla disciplina oggi in vigore.

Questo articolo approfondisce in modo chiaro e aggiornato la bozza della norma contenuta nella Legge di Bilancio 2026, gli emendamenti proposti e il dibattito politico in corso, l’impatto delle novità su chi affitta case per brevi periodi e le strategie legali per risparmiare sulle tasse nel nuovo scenario normativo.

Legge di Bilancio 2026 

Il Disegno di Legge di Bilancio 2026 introduce una modifica sostanziale alla disciplina fiscale degli affitti brevi, intervenendo direttamente sull’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). In base alla versione attualmente in bozza dell’articolo 7 del DDL, la tassazione sui redditi da locazione breve subirebbe un aumento generalizzato al 26%, sia per i privati locatori che per gli intermediari e i portali online che facilitano l’affitto degli immobili.

Nello specifico, il nuovo testo eliminerebbe la riduzione al 21% introdotta nel 2024, la quale permetteva di applicare l’aliquota agevolata almeno su un immobile per ciascun contribuente. Inoltre, anche la ritenuta operata dagli intermediari, attualmente al 21%, verrebbe innalzata al 26%, diventando un acconto d’imposta per chi non opta per la cedolare secca.

Questa impostazione, se confermata, comporterebbe un aggravio fiscale considerevole per i piccoli proprietari che gestiscono affitti turistici occasionali. Tuttavia, è già stato presentato un emendamento correttivo allo stesso articolo 7, che introduce un sistema di tassazione progressivo basato sul numero di immobili affittati, distinguendo chiaramente tra locazioni occasionali e attività d’impresa.

L’intento del legislatore è chiaro: limitare l’utilizzo della cedolare secca da parte di chi opera nel settore in modo sistematico e professionale, e al tempo stesso evitare penalizzazioni eccessive per chi mette in locazione solo una singola unità immobiliare a fini turistici.

Cedolare secca

Prima di analizzare le modifiche proposte per il 2026, è utile riepilogare brevemente le regole generali della cedolare secca, un regime fiscale facoltativo pensato per semplificare e alleggerire il carico fiscale sui redditi derivanti dagli immobili dati in locazione.

La cedolare secca si configura come una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali (regionale e comunale), applicabile alla parte di reddito derivante dalla locazione. Aderendo a questo regime, il contribuente beneficia inoltre dell’esonero dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo che normalmente sarebbero dovute per la registrazione, la risoluzione o la proroga del contratto di locazione.

Tuttavia, tale agevolazione comporta alcune rinunce. In particolare, non è possibile chiedere aggiornamenti del canone di locazione, nemmeno se previsti contrattualmente. Questo include anche l’adeguamento annuale all’indice ISTAT, una voce spesso presente nei contratti standard di affitto.

L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata al momento della registrazione del contratto, ma anche negli anni successivi, in caso di contratti pluriennali. Se l’opzione non viene esercitata fin dall’inizio, la registrazione segue il regime ordinario e le imposte già versate (registro e bollo) non sono rimborsabili.

In sintesi, la cedolare secca rappresenta una forma di tassazione più snella e conveniente, soprattutto per i piccoli locatori. Tuttavia, con la Legge di Bilancio 2026, il suo impiego rischia di essere fortemente ridimensionato, soprattutto per chi possiede più immobili destinati alla locazione breve.

Nuove aliquote 

Alla bozza iniziale della Legge di Bilancio 2026, che prevedeva un aumento generalizzato al 26% per tutti gli affitti brevi, è stato proposto un emendamento correttivo volto a introdurre una tassazione differenziata e più equa, in base al numero di immobili locati dal contribuente. L’obiettivo è quello di evitare di penalizzare chi affitta una sola abitazione a fini turistici, distinguendolo da chi esercita un’attività con caratteristiche più imprenditoriali.

Secondo il nuovo testo emendativo dell’articolo 7, i redditi da contratti di locazione breve saranno tassati con aliquote progressive, nel seguente modo:

  • 21% per i redditi derivanti dalla locazione di una sola unità immobiliare, individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;

  • 26% per la seconda unità immobiliare destinata ad affitti brevi;

  • 30% per la terza e quarta unità immobiliare oltre alla seconda.

A partire dalla terza unità in poi, inoltre, l’attività sarà considerata di tipo industriale o imprenditoriale, comportando l’obbligo di apertura della partita IVA e l’applicazione della disciplina fiscale ordinaria per le imprese.

Questa proposta sembra aver trovato un ampio consenso politico, anche grazie all’intervento del Governo che, tramite una nota ministeriale, ha confermato l’intenzione di non penalizzare chi affitta una sola casa. Infatti, si legge: “Siamo tutti d’accordo sulla necessità di cancellare l’aumento dal 21 al 26% per chi affitta una sola casa.”

Se approvato, l’emendamento rappresenterebbe un compromesso tra esigenze fiscali e tutela dei piccoli proprietari, mantenendo l’agevolazione più bassa solo per chi affitta in modo saltuario e senza finalità imprenditoriali.

Affitti brevi 2026

Le modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2026 avranno un impatto rilevante su migliaia di contribuenti che fino a oggi hanno scelto di affittare in modo occasionale uno o più immobili con finalità turistiche. Con l’introduzione delle aliquote progressive del 21%, 26% e 30%, la convenienza della cedolare secca si ridurrà sensibilmente per chi possiede più di un’abitazione destinata agli affitti brevi.

Chi dispone di una sola casa continuerà a beneficiare della tassazione agevolata al 21%, mentre per i multiproprietarisarà essenziale valutare attentamente la sostenibilità fiscale dell’attività. In particolare, chi arriverà a gestire tre o più unità immobiliari dovrà aprire partita IVA, affrontando obblighi contabili più complessi (fatturazione elettronica, liquidazioni IVA, tenuta registri) e rientrando nel regime fiscale ordinario delle imprese.

Per chi si troverà in questa situazione, sarà strategico valutare:

  • Il regime fiscale più adatto tra forfettario e ordinario;

  • La possibilità di trasformare l’attività in impresa familiare o costituire una società per ottimizzare il carico fiscale;

  • L’opportunità di affidarsi a property manager o intermediari che possano gestire l’attività nel rispetto delle nuove norme.

È inoltre consigliabile, già dal 2025, monitorare attentamente la propria posizione fiscale, simulando diversi scenari per capire quale sarà l’incidenza delle nuove aliquote sul proprio reddito.

Infine, ricordiamo che le novità impatteranno anche sugli intermediari e portali telematici, che dovranno applicare la ritenuta al 26% come acconto in caso di mancata opzione per la cedolare secca, un ulteriore elemento da considerare nella pianificazione fiscale.

Rischi da evitare

Uno degli aspetti più delicati della normativa sugli affitti brevi è il confine tra attività occasionale e attività imprenditoriale. Le nuove regole introdotte dalla bozza della Legge di Bilancio 2026, in particolare con la tassazione al 30% dalla terza unità immobiliare e l’obbligo di partita IVA, mirano a chiarire questo confine, ma anche ad aumentare i controlli per evitare abusi.

Fino a oggi, molti contribuenti sono riusciti a operare senza partita IVA anche con più immobili in affitto, appellandosi al concetto di attività non abituale.

Tuttavia, con l’introduzione del nuovo regime, sarà molto più facile per l’Agenzia delle Entrate qualificare l’attività come commerciale o imprenditoriale, soprattutto quando si:

  • gestiscono più immobili;

  • utilizzano portali online o agenzie per la promozione;

  • offrono servizi accessori come pulizia, check-in/check-out o noleggio;

  • svolge l’attività in modo continuativo e organizzato.

In questi casi, anche in assenza di apertura formale della partita IVA, il contribuente può essere sottoposto a verifiche fiscali e, se l’attività viene qualificata come impresa, può incorrere in accertamenti, sanzioni e recupero delle imposte non versate, oltre agli interessi.

Per evitare problemi, è importante conoscere le soglie di legge e la giurisprudenza, che sempre più spesso conferma la linea dell’Agenzia delle Entrate: la sistematicità e l’organizzazione dell’attività contano più del numero degli immobili. Da qui l’importanza di un corretto inquadramento fiscale già nel 2025, per arrivare preparati ai cambiamenti del 2026.

Cedolare secca o partita IVA

Con le nuove soglie introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, sarà sempre più frequente che i proprietari si trovino di fronte a una scelta obbligata: continuare con la cedolare secca (possibilmente solo per un immobile) o passare a un regime d’impresa con apertura della partita IVA. La decisione non è solo fiscale, ma anche strategica, e può avere conseguenze rilevanti sul lungo termine.

Il regime della cedolare secca, con aliquota al 21% per il primo immobile (26% per il secondo e 30% dalla terza unità in poi), è certamente più semplice da gestire: non richiede obblighi contabili, niente fatturazione elettronica, e soprattutto esonera dal pagamento di IRPEF ordinaria, addizionali, imposta di registro e di bollo. Tuttavia, diventa molto meno conveniente man mano che aumentano gli immobili o l’organizzazione dell’attività.

Dall’altra parte, aprire partita IVA comporta l’assoggettamento al regime ordinario o al regime forfettario (se ne sussistono i requisiti), ma offre anche maggiori strumenti di deduzione e detrazione dei costi (utenze, manutenzioni, servizi di pulizia, commissioni agenziali, spese pubblicitarie, ecc.). Questo può essere vantaggioso soprattutto per chi ha spese importanti legate alla gestione degli immobili e punta a strutturare l’attività in modo professionale.

Inoltre, con la partita IVA è possibile offrire servizi accessori, gestire più immobili legalmente e aumentare la propria presenza online attraverso OTA (Online Travel Agencies) come Airbnb e Booking, senza il rischio di essere contestati come evasori.

Il consiglio, in vista del 2026, è di analizzare caso per caso, simulare il carico fiscale totale nei due regimi e affidarsi a un consulente per trovare la soluzione più efficiente e sostenibile.

Intermediari e portali digitali

Oltre ai proprietari di immobili, le nuove disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2026 coinvolgeranno in modo diretto anche gli intermediari immobiliari e i portali online che operano nel settore delle locazioni brevi. Le piattaforme digitali che facilitano l’incontro tra domanda e offerta di alloggi turistici, infatti, saranno chiamate a svolgere un ruolo fiscale attivo ancora più incisivo.

In base alla bozza della norma, i soggetti che intervengono nella riscossione dei canoni di locazione dovranno applicare una ritenuta d’acconto del 26% sull’importo versato al locatore, in linea con l’aliquota della cedolare secca prevista per la locazione breve. Attualmente, questa ritenuta è del 21%, ma il DDL prevede l’adeguamento automatico al nuovo livello di tassazione.

La ritenuta sarà effettuata anche in assenza di opzione per la cedolare secca, e rappresenterà in tal caso un acconto IRPEF. Questo comporta un ulteriore aggravio gestionale per i portali, che dovranno aggiornare i propri sistemi informatici e fiscali per garantire il corretto versamento delle imposte, il rilascio delle certificazioni ai locatori e l’invio delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

Le piattaforme, inoltre, potranno essere soggette a controlli più stringenti, con responsabilità dirette in caso di errori, omissioni o mancata trasparenza nei flussi di pagamento. L’inasprimento delle regole rappresenta una risposta del legislatore al crescente utilizzo delle locazioni turistiche online, con l’obiettivo di ridurre l’evasione e garantire equità fiscale tra operatori professionali e non.

In questo nuovo contesto, sarà fondamentale che anche i proprietari che utilizzano portali digitali siano informati sul funzionamento delle ritenute e sul corretto trattamento dei redditi percepiti.

Coperture finanziarie e incognite politiche

Nonostante il testo emendativo dell’articolo 7 abbia trovato un ampio consenso tecnico e politico, rimangono ancora alcune incognite legate alle coperture finanziarie necessarie per sostenere la riforma della cedolare secca. In particolare, il ritorno all’aliquota del 21% per la prima unità immobiliare rappresenta, per lo Stato, un mancato introito fiscale rispetto all’aumento generalizzato al 26% previsto inizialmente nella bozza.

Nel corso del vertice sulla Manovra 2026, i rappresentanti del Governo hanno confermato l’intenzione di non penalizzare chi affitta una sola casa, ma allo stesso tempo hanno sottolineato come le coperture per questa agevolazione restino un punto critico. Il Ministero dell’Economia sta lavorando a diverse ipotesi, tra cui:

  • Un maggiore gettito derivante dall’emersione dell’attività imprenditoriale occulta;

  • Una stretta sui controlli e sull’attività dei portali digitali;

  • L’introduzione di tetti massimi per il beneficio della cedolare secca nei Comuni ad alta tensione abitativa.

Finché non verrà approvato il testo definitivo, il rischio è che l’accordo politico raggiunto venga rimodulato, o che vengano introdotti criteri ulteriori per l’accesso all’aliquota del 21%, come limiti reddituali, geografici o temporali. Inoltre, le pressioni da parte delle associazioni del settore turistico e dei Comuni, che chiedono una regolamentazione più stringente degli affitti brevi per tutelare il mercato della locazione residenziale, potrebbero influenzare la stesura finale della norma.

Per questo motivo è fondamentale monitorare l’iter parlamentare della Legge di Bilancio 2026 e valutare già da ora strategie alternative per proteggere la propria posizione fiscale, in caso di modifiche dell’ultimo minuto.

Conclusione

Le modifiche introdotte dal DDL di Bilancio 2026 segnano un cambio di paradigma nella fiscalità degli affitti brevi in Italia. L’epoca della cedolare secca al 21% indistintamente per tutti sembra avviarsi verso una fine, lasciando spazio a un sistema più articolato e selettivo, con aliquote progressive che riflettono il grado di professionalizzazione dell’attività.

Se l’emendamento verrà approvato così com’è, il nuovo quadro normativo prevede:

  • Cedolare secca al 21% per un solo immobile destinato ad affitti brevi;

  • Aliquota al 26% per il secondo immobile;

  • Tassazione al 30% dalla terza unità in poi, con obbligo di apertura della partita IVA.

L’intento del legislatore è duplice: da un lato tutelare il gettito fiscale, dall’altro disincentivare la speculazione immobiliare nei centri urbani e turistici, dove gli affitti brevi hanno contribuito all’aumento dei canoni a lungo termine e alla carenza di alloggi per residenti.

Per i proprietari, il 2025 sarà un anno cruciale per ripensare la propria strategia fiscale e immobiliare. È consigliabile analizzare con attenzione:

  • La redditività reale dell’attività;

  • I costi di gestione e i margini di risparmio legale;

  • L’eventuale convenienza di aprire una partita IVA, magari scegliendo il regime forfettario.

In ogni caso, la pianificazione fiscale preventiva sarà essenziale per evitare errori, accertamenti o aggravi imprevisti. Rivolgersi a un professionista può fare la differenza tra un’attività redditizia e un’attività fiscalmente penalizzante.

Sport Bonus 2025 seconda finestra: elenco ammessi, scadenze e come ottenere il credito d’imposta del 65%

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Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi alla seconda finestra dello Sport Bonus 2025, una misura fiscale che consente alle imprese di ottenere un credito d’imposta del 65% sulle erogazioni liberali effettuate per interventi su impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture.

Le imprese selezionate dovranno effettuare i versamenti entro il 9 dicembre 2025, seguendo modalità precise e tracciabili, e trasmettere la documentazione richiesta attraverso la piattaforma online del Dipartimento.

La misura, rifinanziata con la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 246, L. n. 207/2024), si conferma come uno strumento di supporto alla riqualificazione dello sport pubblico, ma anche come opportunità di pianificazione fiscale per le aziende.

In questo articolo analizziamo cos’è lo Sport Bonus e a chi è rivolto, l’elenco degli ammessi nella seconda finestra 2025, come effettuare correttamente le erogazioni liberali, i benefici fiscali riconosciuti e soprattutto, come non perdere questa opportunità di risparmio legale e supporto al mondo sportivo.

Cos’è lo Sport Bonus

Lo Sport Bonus è un’agevolazione fiscale pensata per incentivare le erogazioni liberali a favore dell’impiantistica sportiva pubblica. Introdotto con l’art. 1, comma 621, della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), viene rifinanziato e aggiornato ogni anno per favorire la partecipazione di imprese e cittadini.

Nella sua forma attuale, lo Sport Bonus consente a:

  • Imprese (società di capitali e di persone);

  • Lavoratori autonomi;

  • Enti non commerciali

di ottenere un credito d’imposta pari al 65% delle somme donate, utilizzabile in compensazione tramite F24. Questo significa che, su 10.000 euro donati, ben 6.500 euro saranno recuperati tramite sconto fiscale.

Le donazioni devono essere finalizzate alla manutenzione, al restauro o alla realizzazione di impianti sportivi pubblici, anche gestiti da soggetti concessionari pubblici. Si tratta, dunque, di un’opportunità concreta per chi desidera coniugare responsabilità sociale d’impresa e ottimizzazione fiscale.

Elenco ammessi 

Il Dipartimento per lo Sport ha ufficialmente pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi allo Sport Bonus 2025 – seconda finestra, ovvero coloro che possono effettuare donazioni in denaro per la manutenzione, riqualificazione o costruzione di impianti sportivi pubblici. Si tratta di un passaggio fondamentale del processo, che consente ai soggetti selezionati di proseguire con l’erogazione e ottenere il credito d’imposta del 65% previsto dalla normativa.

Scadenza cruciale: tutti gli ammessi dovranno effettuare le donazioni entro martedì 9 dicembre 2025. Il mancato rispetto della scadenza comporta la decadenza dal beneficio fiscale.

Le modalità di versamento ammesse sono rigorose e devono garantire la tracciabilità del pagamento. Ecco gli strumenti autorizzati:

  • Bonifico bancario;

  • Bollettino postale;

  • Carte di debito;

  • Carte di credito o prepagate;

  • Assegni bancari e circolari.

Dopo aver effettuato il pagamento, ogni beneficiario dovrà inviare un file unico tramite la piattaforma telematica del Dipartimento dello Sport, contenente:

  1. La quietanza di pagamento con causale “Sport Bonus 2025 seconda finestra”, completa di CRO o TRN;

  2. Il modulo che attesta la ricezione dell’erogazione da parte del soggetto destinatario.

Questa documentazione sarà poi trasmessa all’Agenzia delle Entrate, che provvederà a inserire il credito d’imposta nel cassetto fiscale del soggetto erogante.

Ricordiamo che l’estensione del beneficio allo Sport Bonus per l’anno 2025 è stata prevista dall’art. 1, comma 246, della Legge di Bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024.

Il bonus è riservato esclusivamente alle imprese, che potranno godere del credito d’imposta in tre quote annuali di pari importo.

Sport Bonus 2025

Con la pubblicazione dell’avviso di apertura della seconda finestra il 15 ottobre 2025, prende ufficialmente il via la nuova fase dello Sport Bonus 2025, misura confermata e rifinanziata dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 246, L. n. 207/2024). La norma ricalca quanto previsto dalla precedente legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 621 a 626, L. 145/2018), consolidando una misura volta a favorire le erogazioni liberali da parte delle imprese italiane verso impianti sportivi pubblici.

Anche per il 2025, l’agevolazione è riservata esclusivamente alle imprese, che possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo erogato, da ripartire in tre quote annuali di pari valore.

Tuttavia, l’accesso al beneficio è subordinato al rispetto di alcune condizioni ben precise:

  • L’importo massimo che ciascuna impresa può destinare al bonus è pari al 10 per mille dei ricavi 2024;

  • L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta concessi non può superare i 10 milioni di euro su base nazionale.

Come stabilito dal DPCM 30 aprile 2019, anche quest’anno il procedimento si articola in due finestre temporali, ciascuna della durata di 120 giorni:

  1. Prima finestra: aperta il 30 maggio 2025 (già conclusa);

  2. Seconda finestra: apertura il 15 ottobre 2025.

Le imprese interessate hanno 30 giorni di tempo dalla data di apertura (quindi fino al 14 novembre 2025) per presentare la domanda di ammissione tramite l’apposita piattaforma telematica del Dipartimento per lo Sport. Solo dopo l’approvazione sarà possibile procedere all’erogazione.

Una volta effettuata e certificata la donazione, il Dipartimento autorizzerà le imprese a fruire del credito d’imposta, trasmettendo i dati all’Agenzia delle Entrate per l’inserimento nel cassetto fiscale.

Procedura pratica

Una volta ammessi alla seconda finestra dello Sport Bonus 2025, le imprese beneficiarie devono prestare massima attenzione a rispettare le modalità e le scadenze previste per completare correttamente la procedura.

In particolare, le donazioni in denaro devono essere effettuate entro il 9 dicembre 2025 utilizzando strumenti di pagamento tracciabili e idonei secondo la normativa vigente.

Le forme di pagamento ammesse includono:

  • Bonifico bancario;

  • Bollettino postale;

  • Carte di debito, credito o prepagate;

  • Assegni bancari o circolari.

È obbligatorio inserire nella causale del versamento la dicitura: “Sport Bonus 2025 seconda finestra”, assicurandosi che siano visibili il CRO (Codice Riferimento Operazione) o il TRN (Transaction Reference Number).

Dopo il versamento, l’impresa dovrà caricare sulla piattaforma telematica del Dipartimento per lo Sport un file unico in formato PDF, contenente:

  1. La quietanza del pagamento effettuato;

  2. Il modulo di attestazione della ricezione della liberalità rilasciato dal soggetto destinatario della donazione.

Una volta completato l’invio, il Dipartimento per lo Sport trasmetterà i dati all’Agenzia delle Entrate, che provvederà a inserire nel cassetto fiscale dell’impresa il credito d’imposta spettante. Quest’ultimo potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, a partire dal periodo d’imposta successivo.

Attenzione: in assenza di uno dei documenti richiesti o di un errore nella causale del pagamento, il credito d’imposta potrebbe non essere riconosciuto. È quindi fondamentale farsi assistere da un professionista o da un consulente fiscale.

Vantaggi fiscali 

Aderire allo Sport Bonus 2025 non rappresenta solo un gesto di solidarietà verso il mondo dello sport pubblico, ma si traduce in un’importante opportunità di ottimizzazione fiscale per le imprese. Il principale beneficio è rappresentato dal credito d’imposta del 65%, che riduce significativamente l’onere fiscale in capo all’azienda.

Questo credito:

  • Non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP;

  • Può essere utilizzato in compensazione in tre quote annuali di pari importo;

  • È immediatamente visibile nel cassetto fiscale una volta completata la procedura con il Dipartimento per lo Sport e l’Agenzia delle Entrate.

Un aspetto particolarmente vantaggioso è la possibilità per le imprese di utilizzare questo strumento in un’ottica di pianificazione fiscale, specialmente in anni di utile elevato o di pressione fiscale significativa. Lo Sport Bonus, infatti, consente di trasformare una spesa in una leva fiscale, con un impatto positivo sul cash flow dell’azienda nei tre anni successivi.

Inoltre, c’è un importante ritorno in termini di responsabilità sociale d’impresa (CSR). Sostenere impianti sportivi pubblici significa contribuire attivamente al miglioramento del tessuto sociale e urbano, con riflessi positivi anche in termini di reputazione aziendale, marketing e posizionamento.

Infine, va sottolineato che lo Sport Bonus è un incentivo a capienza limitata: essendo il plafond nazionale pari a 10 milioni di euro, le imprese interessate farebbero bene a muoversi tempestivamente, per non rischiare di rimanere escluse una volta esaurite le risorse disponibili.

Guida operativa

Per ottenere correttamente il beneficio previsto dallo Sport Bonus 2025 – seconda finestra, ogni impresa deve seguire con precisione una serie di passaggi operativi, evitando errori formali che potrebbero compromettere il riconoscimento del credito d’imposta. Ecco una guida pratica in sei fasi fondamentali:

1. Verifica dei requisiti e dei limiti

L’impresa deve accertarsi di poter rientrare nel beneficio:

  • È riservato esclusivamente alle imprese;

  • L’importo massimo erogabile è pari al 10 per mille dei ricavi dell’anno 2024;

  • Il plafond complessivo nazionale è di 10 milioni di euro.

2. Domanda di ammissione

Dal 15 ottobre 2025 l’impresa ha 30 giorni di tempo (fino al 14 novembre 2025) per presentare la domanda di ammissione attraverso la piattaforma del Dipartimento per lo Sport.

3. Attesa dell’autorizzazione

Solo dopo la pubblicazione dell’elenco degli ammessi, sarà possibile effettuare la donazione. La procedura è selettiva e a graduatoria, quindi non tutte le domande potrebbero essere accolte.

4. Erogazione della liberalità

Effettuare il versamento entro il 9 dicembre 2025, con uno dei metodi ammessi (bonifico, bollettino, carte o assegni), inserendo correttamente la causale e conservando la ricevuta.

5. Invio documentazione

Caricare sulla piattaforma un file PDF unico contenente:

  • Quietanza di pagamento con CRO/TRN;

  • Attestazione della ricezione della liberalità da parte dell’ente beneficiario.

6. Fruizione del credito

Il Dipartimento trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate, che inserisce l’importo nel cassetto fiscale dell’impresa. Il credito potrà essere compensato in tre rate annuali, utilizzando il modello F24.

È consigliato l’affiancamento da parte di un commercialista o consulente fiscale esperto, per evitare errori che possano causare l’inammissibilità del beneficio.

Conclusioni 

Lo Sport Bonus 2025, seconda finestra rappresenta una delle più interessanti agevolazioni fiscali attualmente a disposizione delle imprese italiane. Con un credito d’imposta del 65%, la possibilità di contribuire alla riqualificazione dello sport pubblico e un meccanismo di accesso definito e regolamentato, questa misura consente di trasformare un’erogazione liberale in un risparmio fiscale concreto e tracciabile.

Tuttavia, per beneficiare di questo incentivo è essenziale:

  • Effettuare la donazione entro e non oltre il 9 dicembre 2025;

  • Rispettare rigorosamente le modalità di pagamento e di invio della documentazione.

In un contesto economico dove ogni leva fiscale può fare la differenza, lo Sport Bonus offre vantaggi tangibili sia in termini finanziari che reputazionali. Partecipare significa supportare il sistema sportivo nazionale, ma anche fare una scelta fiscalmente intelligente.

Il consiglio, quindi, è quello di attivarsi subito, magari con l’assistenza del proprio consulente fiscale di fiducia, per non perdere una finestra temporale limitata e a capienza nazionale. Ricorda: i fondi si esauriscono e l’ordine cronologico conta.

Split Payment 2026: elenchi MEF pubblicati, novità FTSE MIB e scadenze da conoscere

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Con l’avvicinarsi del 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha ufficialmente pubblicato i nuovi elenchi dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo dello split payment, aggiornando così imprese e professionisti sulle categorie coinvolte. Questa comunicazione, disponibile sulla pagina dedicata del sito del MEF, rinnova l’attenzione su un regime fiscale straordinario, spesso fonte di dubbi e complicazioni operative per chi emette fatture verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti obbligati.

Lo split payment, come noto, è un meccanismo speciale di versamento dell’IVA che scinde il pagamento del corrispettivo da quello dell’imposta: mentre il fornitore incassa il netto, è il committente pubblico (o soggetto indicato negli elenchi) a dover versare direttamente l’IVA all’Erario. Questo sistema, pensato per contrastare l’evasione fiscale, comporta però un impatto diretto sulla liquidità delle imprese coinvolte, oltre a dover rispettare una normativa tecnica piuttosto rigida, inclusa la corretta compilazione delle e-fatture con l’indicazione “S” nel campo “Esigibilità IVA”.

La recente Decisione UE n. 1552 del 25 luglio 2023 ha prorogato l’autorizzazione a utilizzare questo regime fino al 30 giugno 2026, introducendo però importanti novità. Tra queste, una modifica rilevante a partire dal 1° luglio 2025, quando le società quotate nell’indice FTSE MIB non saranno più soggette allo split payment, una svolta che potrebbe cambiare le dinamiche per molte aziende italiane di grandi dimensioni.

In questo articolo vedremo cosa prevede lo split payment 2026, quali soggetti sono coinvolti, le modifiche normative recenti, e soprattutto come prepararsi in modo corretto per evitare errori. In più, vedremo strategie legali per mitigare l’impatto di questo meccanismo sulla propria attività.

Elenchi ufficiali dal MEF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha reso noti, con l’avviso del 20 ottobre 2025, i nuovi elenchi aggiornati per il 2026 dei soggetti tenuti ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). Questi elenchi, consultabili nella sezione dedicata sul sito del MEF, sono fondamentali per identificare con certezza i destinatari del regime speciale previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal D.L. 148/2017 e successivamente convertito in legge n. 172/2017.

Gli elenchi 2026 riguardano:

  • le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;

  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;

  • gli enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;

  • le fondazioni, enti o società partecipate per almeno il 70% del capitale dalle Pubbliche Amministrazioni.

A differenza di queste categorie, le Pubbliche Amministrazioni in senso stretto (come definite dalla Legge n. 196/2009, art. 1, comma 2) non sono incluse negli elenchi del MEF, ma restano comunque soggette al meccanismo dello split payment ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1, dello stesso DPR. Per queste, si fa riferimento all’elenco IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), disponibile sul sito ufficiale www.indicepa.gov.it.

Il MEF consente la verifica tramite codice fiscale della presenza negli elenchi di fondazioni, enti e società. Inoltre, i soggetti interessati (escluse le società quotate nell’indice FTSE MIB) possono segnalare errori o omissioni, inoltrando apposita richiesta corredata da documentazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Cos’è lo Split Payment e come funziona

Il meccanismo dello split payment (in italiano “scissione dei pagamenti”) rappresenta una deroga al regime ordinario di versamento dell’IVA. Introdotto in Italia con l’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, questo sistema prevede che, in determinate operazioni, l’IVA non venga incassata dal fornitore, ma versata direttamente all’Erario dal soggetto pubblico o assimilato che riceve la prestazione o la cessione.

In pratica, quando un’impresa o un professionista emette una fattura elettronica verso un soggetto incluso negli elenchi MEF (o verso una Pubblica Amministrazione soggetta all’IPA), deve:

  1. Addebitare l’IVA in fattura, indicando comunque l’imposta come da regime ordinario;

  2. Compilare correttamente il campo “Esigibilità IVA” con il valore “S”, che segnala l’applicazione dello split payment;

  3. Ricevere soltanto l’importo al netto dell’IVA dal committente;

  4. Vedere l’IVA versata direttamente all’Agenzia delle Entrate da parte del soggetto acquirente/committente.

L’obiettivo dello split payment è contrastare l’evasione fiscale, impedendo che l’IVA riscossa non venga poi versata allo Stato. Tuttavia, questo sistema ha impatti significativi sulla liquidità delle imprese, che non percepiscono l’IVA incassata ma devono comunque pagarla sui propri acquisti.

Per mitigare l’effetto finanziario negativo, i soggetti passivi che operano in regime di split payment possono valutare l’opportunità di richiedere il rimborso trimestrale dell’IVA a credito, oppure compensare tali crediti in F24, ma solo rispettando precise condizioni.

Split Payment valido fino al 30 giugno 2026

Lo split payment, essendo una deroga alle regole generali sull’IVA previste dalla Direttiva 2006/112/CE, può essere applicato solo previa autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea. Attualmente, questa autorizzazione è stata prorogata fino al 30 giugno 2026 con la Decisione UE n. 1552 del 25 luglio 2023, che ha accolto la richiesta dell’Italia di estendere l’utilizzo di questo strumento per combattere l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto.

Nel testo della decisione si riconosce la necessità per l’Italia di mantenere attivo lo split payment per alcune categorie di soggetti pubblici e para-pubblici, considerando i risultati positivi ottenuti in termini di riduzione del rischio di frode. Tuttavia, la proroga ha introdotto una modifica significativa che entrerà in vigore dal 1° luglio 2025: le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana non saranno più soggette allo split payment.

Questa esclusione risponde all’obiettivo di semplificare gli adempimenti per le grandi società quotate, che sono già sottoposte a controlli e regole di trasparenza particolarmente rigorose. Di conseguenza, tutte le imprese che emettono fatture verso società FTSE MIB dovranno modificare il comportamento fiscale a partire da quella data.

Alla luce di questa scadenza e dell’orizzonte temporale definito al 2026, è essenziale per imprese, professionisti e consulenti monitorare eventuali ulteriori proroghe o l’adozione di nuovi meccanismi alternativi allo split payment, che potrebbero essere proposti dal legislatore italiano o europeo nei prossimi anni.

Errori da evitare e buone pratiche

Per le imprese e i professionisti che rientrano nel regime dello split payment, la corretta emissione delle fatture elettroniche è un aspetto cruciale per garantire la conformità fiscale e prevenire contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate o del committente. L’errore più frequente? Dimenticare di indicare il codice “S” nel campo “Esigibilità IVA” del tracciato XML.

Questa svista può comportare lo scarto della fattura oppure, peggio, l’applicazione errata dell’imposta, con il rischio di dover rifare la fatturazione o subire sanzioni. È fondamentale quindi che chi si occupa dell’emissione delle fatture, internamente o tramite software gestionale, abbia chiaro quando applicare lo split payment e quali clienti sono inclusi negli elenchi ufficiali del MEF o nell’elenco IPA.

Un’altra buona pratica è quella di effettuare periodicamente un controllo degli elenchi pubblicati dal MEF, disponibili dal 2018 al 2026, in modo da verificare eventuali modifiche nella qualifica del cliente. Le aziende dovrebbero anche archiviare in modo ordinato eventuali documenti giustificativi relativi alla corretta o errata inclusione negli elenchi, utili in caso di verifica.

Infine, si consiglia di informare i clienti soggetti allo split payment del regime applicato, soprattutto in caso di novità normative, come l’esclusione delle società FTSE MIB dal 2025. Un confronto preventivo può evitare errori di pagamento o contestazioni sui documenti fiscali.

L’organizzazione interna, la formazione del personale contabile e l’aggiornamento dei software gestionali sono quindi fattori decisivi per una corretta gestione delle operazioni IVA in split payment.

Split Payment e liquidità aziendale

Uno degli effetti più discussi dello split payment è senza dubbio l’impatto negativo sulla liquidità delle imprese. Dal momento che l’IVA non viene più incassata ma versata direttamente dal cliente all’Erario, le aziende fornitrici si ritrovano con un credito IVA strutturale, soprattutto se operano prevalentemente con soggetti pubblici o enti inseriti negli elenchi MEF.

In questi casi, l’impresa è costretta ad anticipare l’IVA sugli acquisti senza poterla compensare con l’IVA sulle vendite, generando un disallineamento di cassa che, nel tempo, può incidere sulla sostenibilità finanziaria dell’attività. Per ridurre questo squilibrio esistono però strumenti previsti dalla normativa fiscale.

Tra i principali:

  • Rimborso IVA trimestrale o annuale: le imprese con un credito IVA superiore a 2.582,28 euro e che rispettano determinati requisiti possono richiedere il rimborso con periodicità trimestrale o annuale. È fondamentale però rispettare i limiti di operazioni attive con split payment e utilizzare il modello IVA TR in modo corretto.

  • Compensazione in F24 del credito IVA: il credito maturato può essere utilizzato per compensare altre imposte o contributi tramite modello F24, ma solo entro i limiti fissati dalla legge (ad esempio 2 milioni di euro annui) e con obbligo di visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro.

  • Adesione al regime IVA di gruppo (per grandi realtà aziendali): consente la compensazione tra debiti e crediti IVA tra società appartenenti allo stesso gruppo, favorendo una gestione più efficiente del saldo IVA complessivo.

Infine, è utile coinvolgere il proprio commercialista o consulente fiscale per analizzare con precisione i flussi IVA aziendali, al fine di strutturare una strategia che tenga conto del peso dello split payment e sfrutti al massimo le opzioni di rimborso o compensazione.

Responsabilità, controlli e rischi

L’applicazione corretta dello split payment non è solo un adempimento tecnico, ma comporta responsabilità concrete per le imprese, i professionisti e gli enti coinvolti, sia in qualità di cedenti che di committenti.

In particolare, il mancato rispetto delle regole può dare luogo a verifiche fiscali, recuperi d’imposta e sanzioni amministrative anche rilevanti.

Per il cedente/prestatore, ovvero chi emette la fattura, è fondamentale:

  • Verificare con precisione se il cliente rientra negli elenchi MEF o IPA;

  • Inserire correttamente in fattura il codice “S” nel campo Esigibilità IVA;

  • Accertarsi che l’imponibile e l’IVA siano calcolati correttamente e che la causale del documento sia chiara.

Dal lato del cessionario/committente, ovvero l’ente o soggetto che riceve la fattura, sussiste l’obbligo di:

  • Versare l’IVA all’Erario entro i termini previsti, con F24 intestato correttamente;

  • Conservare la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento;

  • Rispettare gli obblighi di registrazione secondo le tempistiche stabilite.

Entrambe le parti possono essere oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, che può rilevare irregolarità sia sull’emissione della fattura sia sul versamento dell’imposta. Le sanzioni previste, in caso di errori o omissioni, possono arrivare fino al 100% dell’imposta non versata, oltre agli interessi legali.

Inoltre, per i soggetti che scoprono incongruenze negli elenchi pubblicati dal MEF, è prevista la possibilità di segnalare la situazione mediante apposito modulo e con idonea documentazione, evitando così di incorrere in errori formali o sostanziali che potrebbero avere impatti fiscali.

Una gestione attenta e documentata è quindi essenziale per evitare rischi, soprattutto in vista delle continue modifiche normative e dei controlli incrociati sempre più frequenti da parte dell’amministrazione finanziaria.

Cosa cambia per imprese e fornitori

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla Decisione del Consiglio dell’UE n. 1552/2023, vi è l’esclusione dallo split payment delle società quotate nell’indice FTSE MIB, a partire dal 1° luglio 2025. Questa modifica segna un importante cambiamento nel panorama operativo e fiscale italiano, con impatti immediati per migliaia di imprese fornitrici che operano abitualmente con questi grandi gruppi societari.

Le società FTSE MIB, che rappresentano le aziende a maggiore capitalizzazione della Borsa Italiana, sono state inizialmente incluse nello split payment per via del loro legame diretto o indiretto con la finanza pubblica e la loro partecipazione azionaria pubblica.

Tuttavia, la decisione europea ha riconosciuto che, grazie all’alto livello di trasparenza e agli obblighi di controllo già in essere per questi soggetti, la loro esclusione non comporterebbe rischi significativi in termini di evasione IVA.

Cosa significa questo per i fornitori di società FTSE MIB?

  • A partire dalle operazioni fatturate dal 1° luglio 2025, l’IVA tornerà ad essere incassata direttamente dal fornitore, secondo le regole ordinarie;

  • Le imprese dovranno modificare la configurazione dei propri software di fatturazione, rimuovendo l’indicazione “S” nel campo “Esigibilità IVA” per questi clienti;

  • Cambieranno anche le strategie di gestione della liquidità, in quanto si tornerà ad incassare l’IVA su queste operazioni.

Dal lato delle società quotate, l’eliminazione dello split payment semplificherà le procedure contabili e i versamenti IVA, riducendo così anche il rischio di errori formali.

È però fondamentale che tutte le imprese coinvolte si preparino con anticipo alla scadenza del 30 giugno 2025, aggiornando le proprie anagrafiche clienti, effettuando test sul software gestionale e, se necessario, formando il personale amministrativo.

Come prepararsi al futuro del regime IVA

Con la scadenza fissata al 30 giugno 2026, il futuro dello split payment in Italia resta ancora incerto. Sebbene fino a quella data il meccanismo sarà pienamente operativo per le categorie previste, non è detto che l’Italia otterrà un’ulteriore proroga dall’Unione Europea. Le istituzioni europee, infatti, vedono il regime di split payment come una misura eccezionale, da limitare nel tempo e applicare solo in casi di necessità assoluta.

In questo contesto, le imprese devono iniziare fin da ora a pensare in modo strategico alla gestione del post-split payment, valutando:

  • l’impatto del ritorno al regime ordinario sull’equilibrio finanziario;

  • la possibilità di rivedere le politiche commerciali e contrattuali con i clienti pubblici;

  • l’adeguamento dei software gestionali e dei processi interni.

Nel frattempo, per tutto il 2025 e la prima metà del 2026, sarà cruciale continuare a monitorare le pubblicazioni degli elenchi MEF, aggiornare le anagrafiche clienti, e verificare regolarmente che le fatture elettroniche siano compilate correttamente in base alla tipologia del destinatario.

Chi fornisce beni o servizi alla Pubblica Amministrazione, agli enti partecipati o controllati, e alle fondazioni pubbliche dovrà mantenere alta l’attenzione e affidarsi a professionisti fiscali qualificati per non incorrere in errori formali o inadempienze.

Infine, non si esclude che nei prossimi anni possano essere introdotti nuovi strumenti o alternative allo split payment, magari legati all’evoluzione digitale del sistema fiscale (es. versamento diretto tramite e-fattura o sistemi di pagamento tracciato automatizzati). In ogni caso, restare aggiornati e flessibili sarà l’unico vero vantaggio competitivo.

Conclusione

Lo split payment si conferma, anche nel 2026, come un adempimento fiscale complesso ma fondamentale per chi lavora con la Pubblica Amministrazione o con soggetti pubblici e partecipati. La pubblicazione degli elenchi aggiornati da parte del MEF e le novità introdotte dalla Decisione UE n. 1552/2023 richiedono massima attenzione da parte di imprese e professionisti.

Con l’imminente esclusione delle società FTSE MIB a partire dal 1° luglio 2025, e l’orizzonte normativo attualmente fissato al 30 giugno 2026, è essenziale non solo rispettare gli obblighi formali, ma anche pianificare con lungimiranza l’impatto sul piano finanziario, operativo e fiscale.

Affidarsi a uno studio esperto in materia tributaria è oggi più che mai un vantaggio competitivo: consente di evitare errori, ottimizzare la gestione IVA e accedere agli strumenti fiscali disponibili per compensare gli effetti negativi sulla liquidità.

Chi è ben informato, anticipa i cambiamenti e adatta i propri processi contabili, sarà pronto non solo a gestire lo split payment, ma anche ad affrontare le future evoluzioni normative in tema di IVA e digitalizzazione fiscale.

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