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Somministrazione di lavoro e responsabilità in caso di infortunio

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Somministrazione di lavoro e responsabilità in caso di infortunio

Tribunale di Modena, sez. Lav. , 30 novembre 2011, n. 287

In caso di infortunio subito da lavoratore somministrato è da escludersi la responsabilità della società di somministrazione, ove questa abbia delegato l’obbligo di formazione sui rischi sulla sicurezza all’utilizzatore, a norma dell’art. 23 del Dlgs n. 276/2003.  Il risarcimento a carico dell’utilizzatore è limitato al solo differenziale tra danno biologico calcolato secondo le tabelle Inail e il danno accertato in corso di causa secondo le tabelle del Tribunale.  L’utilizzatore per avere piena copertura dalla propria compagnia di assicurazioni dovrà stipulare apposita appendice di polizza che prevede oltre alla copertura assicurativa dei propri dipendenti anche la copertura di dipendenti somministrati o di terzi.

Somministrazione di lavoro e responsabilità in caso di infortunio

Tribunale di Modena, sez. Lav. , 30 novembre 2011, n. 287

In caso di infortunio subito da lavoratore somministrato è da escludersi la responsabilità della società di somministrazione, ove questa abbia delegato l’obbligo di formazione sui rischi sulla sicurezza all’utilizzatore, a norma dell’art. 23 del Dlgs n. 276/2003.  Il risarcimento a carico dell’utilizzatore è limitato al solo differenziale tra danno biologico calcolato secondo le tabelle Inail e il danno accertato in corso di causa secondo le tabelle del Tribunale.  L’utilizzatore per avere piena copertura dalla propria compagnia di assicurazioni dovrà stipulare apposita appendice di polizza che prevede oltre alla copertura assicurativa dei propri dipendenti anche la copertura di dipendenti somministrati o di terzi.

è stata sottoposta al giudizio del Tribunale di Modena la vicenda di un lavoratore somministrato che subiva grave infortunio nel corso di una missione in somministrazione.

A seguito di detto infortunio veniva aperto procedimento penale a carico dell’amministratore della società utilizzatrice il quale veniva rinviato a giudizio. Il lavoratore, risarcito dall’Inail, in base ad una quantificazione operata dall’Istituto, ritenuta dal ricorrente insufficiente e comunque connessa al risarcimento del solo danno da perdita di capacità lavorativa, intraprendeva azione nei confronti dell’utilizzatore e della società di somministrazione, chiedendo la condanna in solido al pagamento dell’intero danno biologico e del danno personalizzato (ex danno morale).

Si costituiva in giudizio l’Agenzia per il lavoro la quale rilevava che nel contratto di somministrazione le parti avevano concordato che l’espletamento dell’obbligo di formazione ed informazione sui rischi connessi con l’attività lavorativa sarebbe stato a totale carico dell’utilizzatore ciò a norma dell’art. 23, comma 5, Dlgs n. 276/2003.

L’Agenzia per il lavoro, su tali basi, escludeva, pertanto, ogni propria responsabilità evidenziando altresì di non aver preso parte in alcun modo alla dinamica che aveva portato alla causazione dell’infortunio.

Il giudice accogliendo i rilievi formulati dal somministratore rilevava che «Ai sensi dell’art. 23, comma 5,Dlgs n. 276/2003, grava sul somministratore l’obbligo di informare i lavoratori dei rischi per la sicurezza e la salute e di formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro. Le parti possono tuttavia prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. Tenuto conto delle disposizioni citate, delle clausole contrattuali, delle modalità dell’infortunio e dei profili di colpa, come di seguito ricostruiti, nessuna responsabilità può addebitarsi a S. E deve pertanto respingersi la domanda proposta nei confronti della stessa».

L’Agenzia per il lavoro nella propria difesa, inoltre, evidenziava che nella determinazione del quantum, il giudice avrebbe dovuto ridurre notevolmente le pretese del lavoratore, anche nei confronti dell’utilizzatore, limitando la responsabilità di questo al solo differenziale tra liquidazione del danno biologico da operarsi secondo il calcolo effettuato dall’Inail e determinazione del danno secondo i normali criteri civilistici.

Il giudice accoglieva i rilievi effettuati dall’Agenzia per il lavoro, rilevando come il Dpr n. 1124/1965 fosse stato modificato dalla novella introdotta dal Dlgs n. 388/2000. La norma infatti ha posto a carico dell’Inail non più solo l’indennità connessa alla perdita di capacità lavorativa, ma anche la liquidazione del danno biologico.

Da ciò ne consegue che l’obbligato alla liquidazione del danno biologico, per effetto delle predette disposizioni, è l’Inail (ovviamente con possibilità di rivalsa da parte di quest’ultima) mentre il lavoratore può richiedere il risarcimento diretto da parte dell’utilizzatore limitatamente al solo differenziale tra danno biologico liquidato dall’Inail (con valore capitalizzato) e la quantificazione operata secondo i criteri civilistici, essendo l’utilizzatore tenuto esclusivamente a colmare tale differenza.

Nel predetto giudizio il giudice accogliendo la predetta tesi difensiva rilevava: «Si ritiene di dover riconoscere la risarcibilità del danno biologico differenziale ciò sulla base di una interpretazione di ordine letterale e sistematica delle disposizioni di cui al Dlgs n. 388/2000 e del Dpr n. 1124/1965. L’art. 10 del Dpr n. 1124/1965 prevede: “l’assicurazione a norma del presente decreto, esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l’assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto del quale l’infortunio è derivato. (…) Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell’indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti”. L’art. 13 del Dlgs n. 38/2000 dispone che il nuovo indennizzo debba essere erogato “in luogo della prestazione di cui all’art. 66 comma 1, n. 2 del Testo unico”. Quest’ultima disposizione prevede l’erogazione di una rendita per inabilità permanente. è evidente come l’indennizzo di cui al Dlgs n. 38/2000 sia andato a sostituire la rendita per inabilità permanente prevista dall’art. 66 del Dpr n. 1124/1965. Quindi l’art. 10 Dpr n. 1124/1965, nel momento in cui prevede il risarcimento del danno differenziale «per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti” fa riferimento all’indennità di cui all’art. 66, comma 1 n. 2, ora sostituita dall’indennizzo di cui all’art. 13 Dlgs n. 38/2000. è vero che nella sua versione originaria, l’art. 10 Dpr n. 1124/1965 non poteva riferirsi al danno differenziale biologico, ma è altrettanto vero che per effetto dell’inclusione operata dal Dlgs n. 38/2000 del danno biologico nell’ambito delle prestazioni assicurative Inail, la sfera di applicazione dell’art. 10 ha subito una espansione tale da comprendere nel danno differenziale risarcibile anche quello biologico. Il Dlgs n. 38/2000 si è limitato a sostituire la rendita ex art. 66, comma 1, n. 2 Dpr n. 1124/1965 col nuovo indennizzo, inclusivo del danno biologico, lasciando inalterato tutto il sistema previgente in particolare la funzione indennitaria e non di tutela risarcitoria dell’assicurazione Inail». Ne deriva ovviamente una notevole riduzione del danno a carico del datore di lavoro ed in questo caso dell’utilizzatore, che resta, però, comunque esposto ad azione di rivalsa da parte dell’Inail.

Infine, altra particolarità della predetta sentenza, il giudice ha escluso che l’utilizzatore potesse ottenere, però, manleva dalla propria compagnia di assicurazione, prevedendo la polizza assicurativa di quest’ultimo l’estensione della copertura assicurativa ai soli dipendenti dell’assicurato e non anche ai lavoratori somministrati.

«Non può trovare accoglimento la domanda di manleva proposta da M. Srl nei confronti di A. Spa in ragione della formulazione letterale della polizza, limitata ai prestatori di lavoro dipendenti dell’assicurato, ed atteso che tale non può considerarsi il lavoratore interinale».

Rilievo, quest’ultimo, abbastanza preoccupante per gli utilizzatori che, ove venisse confermato il predetto indirizzo, se vorranno dormire sonni tranquilli, dovranno assicurarsi che nelle appendici di polizza dei propri contratti assicurativi sia prevista estensione della tutela r. C. Per danni ad altri collaboratori dell’impresa e lavoratori somministrati.

LICENZIAMENTO E SOSTITUZIONE DEL DIPENDENTE CON UN CO.CO.PRO.

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LICENZIAMENTO E SOSTITUZIONE DEL DIPENDENTE CON UN CO. CO. PRO.

Cass. , sez. Lav. , 19 gennaio 2012, n. 75

La modesta contrazione dell’attività produttiva, non implicante una sensibile riduzione delle persone e dei mezzi impiegati, rende illegittimo il licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore dipendente ove la datrice di lavoro abbia proceduto, in vista della sua sostituzione, alla stipula di un contratto di collaborazione a progetto con altro soggetto pochi giorni prima di comunicare il recesso.

Il giustificato motivo oggettivo (1)

L’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, espressamente prevede che “il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. In base al principio di libertà dell’iniziativa economica privata, garantito dall’art. 41 della Costituzione, il datore di lavoro è libero (in seguito a una propria autonoma valutazione) di attuare un riassetto organizzativo al fine di conseguire una più economica gestione dell’impresa: in tal caso algiudice è precluso il sindacato circa la scelta dei criteri di gestione dell’impresa ma gli è invece consentito il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore. In altri termini, “. Non è sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato”. Ma il datore di lavoro è gravato dell’onere di dimostrare anche l’impossibilità di ricollocare diversamente il dipendente nell’ambito dell’organizzazione aziendale: si tratta del cosiddetto obbligo di repechage, obbligo che può anche comportare il dovere di replicare alle allegazioni del lavoratore il quale, invece, rivendichi la possibilità di un suo diverso utilizzo nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

LICENZIAMENTO E SOSTITUZIONE DEL DIPENDENTE CON UN CO. CO. PRO.

Cass. , sez. Lav. , 19 gennaio 2012, n. 75

La modesta contrazione dell’attività produttiva, non implicante una sensibile riduzione delle persone e dei mezzi impiegati, rende illegittimo il licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore dipendente ove la datrice di lavoro abbia proceduto, in vista della sua sostituzione, alla stipula di un contratto di collaborazione a progetto con altro soggetto pochi giorni prima di comunicare il recesso.

Il giustificato motivo oggettivo (1)

L’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, espressamente prevede che “il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. In base al principio di libertà dell’iniziativa economica privata, garantito dall’art. 41 della Costituzione, il datore di lavoro è libero (in seguito a una propria autonoma valutazione) di attuare un riassetto organizzativo al fine di conseguire una più economica gestione dell’impresa: in tal caso algiudice è precluso il sindacato circa la scelta dei criteri di gestione dell’impresa ma gli è invece consentito il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore. In altri termini, “. Non è sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato”. Ma il datore di lavoro è gravato dell’onere di dimostrare anche l’impossibilità di ricollocare diversamente il dipendente nell’ambito dell’organizzazione aziendale: si tratta del cosiddetto obbligo di repechage, obbligo che può anche comportare il dovere di replicare alle allegazioni del lavoratore il quale, invece, rivendichi la possibilità di un suo diverso utilizzo nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Il fatto

Il Tribunale, su iniziativa di una lavoratrice, accoglieva il ricorso e dichiarava illegittimo il licenziamento comminatole e condannava la società a reintegrarla nel proprio posto di lavoro e a risarcirle il danno. La società ricorreva in secondo grado ma la Corte d’Appello di Torino, con sentenza 30 ottobre 2008, confermava la decisione di primo grado. La società quindi ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte, la quale ha chiuso la vicenda con la sentenza 19 gennaio 2012, n. 755, oggetto del breve commento che segue.

La lavoratrice veniva licenziata con la seguente motivazione:”impossibilità sopravvenuta da diversi mesi a sostenere i notevoli costi di gestione dell’appalto a cui deve far fronte la società con la sua presenza in servizio”,ossia- e almeno in via teorica – una tipica ipotesi di giustificato motivo oggettivo, meglio precisato dalla società con una più modesta quantità di lavoro commissionatole da un’altra società e con l’aver affidato il servizio fino a quel momento svolto dalla lavoratrice licenziata a un collaboratore a progetto già in forza presso la medesima impresa, al fine di ottenere un risparmio sui costi del servizio.

Le valutazioni dei giudici di merito – Ascoltati i testimoni ed esaminati i documenti i giudici di merito hanno ritenuto che fosse stato dimostrato quanto segue:

1) l’azienda non aveva fornito la prova della cessazione del servizio cui era addetta la ricorrente; 2) la stessa era stata immediatamente sostituita da un altro soggetto con contratto di co. Co. Pro. ;

3) infine, l’azienda non aveva assolto la prova circa l’impossibilità di adempiere all’obbligo di repechage.

La Corte d’Appello, nell’esaminare il ricorso, ha parimenti ritenuto non sussistente il giustificato motivo oggettivo, sia sotto il profilo della – assai modesta – riduzione dell’orario (non comportante, tra l’altro, alcuna variazione del numero dei furgoni impiegati nell’esecuzione del contratto di appalto), sia per quanto concerne la sostituzione della lavoratrice dipendente con un collaboratore a progetto, avvenuta una settimana prima del licenziamento dell’appellata.

La Corte di merito ha conclusivamente stabilito il mancato adempimento dell’onere della prova – da parte della società – circa l’effettiva consistenza dell’organico aziendale al fine di stabilire se dovesse (o meno) essere applicata la tutela reale. Tale onere, come peraltro affermato dalle sezioni unite con la decisione 10 gennaio 2006, n. 141, ricade sul datore di lavoro.

I precedenti giurisprudenzial Cass. Sez. Unite, 10 gennaio 2006, n. 141

L’articolo 18, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, modificato dall’articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nel subordinare l’ordine giudiziale di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato a determinate dimensioni dell’organizzazione produttiva datrice di lavoro commisurate al numero delle persone occupate, richiede al datore di lavoro convenuto in giudizio la prova negativa del non raggiungimento di tali dimensioni

I motivi della decisione

A fronte del ricorso presentato dalla società, risultata soccombente anche in appello, la Cassazione preliminarmente afferma come fosse compito dei giudici di merito verificare se la motivazione che era stata posta a fondamento del giustificato motivo oggettivo “corrispondesse alla realtà dei fatti”. Analisi che, ad avviso dei giudici della Suprema Corte, si è svolta correttamente e ha permesso di appurare che:

1) la riduzione dell’attività lavorativa vi era stata ma aveva avuto una consistenza solamente “modesta”;

2) pur non risultando controversa la parziale riduzione dell’attività, nulla era mutato quanto all’esigenza di impiegare contemporaneamente i sei mezzi in dotazione alla società, necessità cui si era fatto fronte con la stipula del contratto di collaborazione a progetto.

Quanto a quest’ultimo aspetto, a fronte della difesa della società, che asseriva come il collaboratore fosse già ‘assunto’, il fatto che questi avesse fatto il proprio ingresso solamente una settimana prima del licenziamento della lavoratrice ha costituito prova inequivocabile dell’intento “sostitutivo” posto in essere. In buona sostanza, ad avviso dei giudici della Cassazione, la Corte di merito ha correttamente valutato come la motivazione posta a base del recesso non corrispondesse alla realtà dei fatti e non costituisse, quindi, giustificato motivo oggettivo di licenziamento, il che ha comportato l’assorbimento della questione relativa all’obbligo di repechage, essendosi già pervenuti alla declaratoria di illegittimità del licenziamento.

Da ultimo, la Suprema Corte – conformandosi al proprio orientamento in materia – stentoreamente afferma che la prova dei requisiti occupazionali, ai fini dell’applicazione della tutela reale ovvero obbligatoria, “grava sulla società”. Incidentalmente, si ricorda che, secondo la giurisprudenza,il requisito numerico deve essere accertato in base alla normale produttività dell’impresa (o della singola sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo), facendo riferimento alla consistenza numerica del personale in un periodo di tempo anteriore (e non successivo) al licenziamento, che deve essere congruo per durata e in relazione all’attività e alla natura dell’impresa. Dal punto di vista pratico, è stato addebitato alla società di non aver fornito alcuna prova in merito, in considerazione della non integrale esibizione dei libri e documenti di tutte le sedi.

In definitiva, la Corte di Cassazione ha confermato le precedenti due sentenze dei gradi di merito e ha proceduto in particolare, con una valutazione tutta di legittimità, peculiare al suo potere decisionale, sia in ordine al mancato rispetto da parte datoriale dell’onere probatorio sui requisiti numerici per la tutela reale, sia sulla mancata dimostrazione della sussistenza del requisito del giustificato motivo oggettivo: entrambi tali aspetti, legati a norme di legge, nonché le indiscusse circostanze il fatto, hanno consentito alla Suprema Corte di respingere il ricorso della società con il definitivo riconoscimento per la lavoratrice del diritto alla reintegrazione.

MEF: Disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

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MEF: Disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L’articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, e successive modifiche e integrazioni sino a giungere all’art. 12 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1. 000 euro”.

Premessa e quadro normativo generale

L’articolo 2, comma 4bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2011, le sanzioni, di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze (d’ora in poi MEF).

L’articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, e successive modifiche e integrazioni sino a giungere all’art. 12 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1. 000 euro”.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S. P. A. Pertanto, i prelievi/versamenti di contante sopra soglia sul proprio conto corrente, o libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente violazione dell’art. 49 citato (v. Circolare MEF del 4/11/2011).

L’importo di 1. 000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento. Pertanto, è vietato anche suddividere “artificiosamente” (*) un unico importo di 1. 000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica. Il limite dei 1. 000 euro costituisce soglia per infrazione, sanzionabile a partire dal 1° febbraio 2012. Dal 1° settembre 2011 era entrato in vigore un nuovo limite di 2. 500 euro, che sostituiva il precedente limite di 5. 000 euro, effettivo dal 16 giugno 2010; fino a quest’ultima data il limite era pari o superiore a 12. 500 euro.

In presenza del nuovo quadro normativo appena delineato, si ritiene opportuno richiamare alcune preesistenti disposizioni (contenute nell’art. 49) da ritenersi ancora valide :

1)  Il limite di 1. 000 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale. Pertanto, assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento;

2)  Gli assegni bancari e postali, per importi pari o superiori a 1. 000 euro, devono contenere l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

3)  Gli assegni emessi all’ordine del traente (c. D. Assegni “a me medesimo”) non possono essere girati da terzi, indipendentemente dall’importo indicato nel titolo. L’unico utilizzo possibile è la “girata” per l’incasso al medesimo nome del traente/beneficiario.

4)  Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

5)  Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1. 000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

6)  Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1. 000 euro. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1. 000 euro, sono estinti dal portatore ovvero, entro il 31 marzo 2012, il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo.

7)  Le banche e Poste Italiane S. P. A. Sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.

8)  In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S. P. A, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento.

Sanzioni (art. 58 del decreto legislativo 231/2007)

Si riportano le disposizioni relative all’art. 58 del decreto legislativo 231/2007, facendo presente che, per le violazioni commesse fino al 15 giugno 2010, si applica la normativa allora vigente, che non prevedeva una sanzione minima pari a 3. 000 euro, introdotta dal comma 7 bis aggiunto al predetto articolo dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 20, D. L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

a)  Per i trasferimenti effettuati (fino al 15 giugno 2010) in violazione dei commi 1, 5, 6 e 7 dell’art. 49 del decreto legislativo 231/2007, si applica una sanzione compresa tra l’1% e il 40% dell’importo trasferito. Per le violazioni inferiori ai 250. 000 euro, restano valide le percentuali stabilite dalla Commissione consultiva con i pareri di massima forniti in allegato alla presente. Invece, per i trasferimenti avvenuti dal 16 giugno 2010, si fa riferimento al comma 7 bis, il quale dispone che:

1- per le violazioni previste dai precedenti commi (ossia: 1, 5, 6 e 7 – art. 49) la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di 3. 000 euro. Inoltre, per le violazioni di cui al comma 1, che riguardano importi superiori a cinquantamila euro l’importo della sanzione minima è aumentato di cinque volte rispetto all’1% previsto dal comma 1 dell’art. 58 ossia, è pari al 5% dell’importo trasferito;

2- per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 (art. 58), che riguardano importi superiori a cinquantamila euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.

Questa nuova formulazione delle sanzioni si applica alle violazioni commesse dal 16 giugno 2010 e non fa venire meno la possibilità di chiudere i procedimenti oblabili (commi 1, 5, 7 art. 49) al 2% degli importi oggetto di infrazione.

b) Per le violazioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell’articolo 49, qualora trattasi di transazioni di importo non superiore a 250. 000 euro, permane la possibilità di eseguire un pagamento in misura ridotta (cd. Oblazione) pari al 2% dell’importo trasferito (cfr. Articolo 60 del medesimo decreto). Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della contestazione e chiude definitivamente il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 689/1981.

c) Per le violazioni di cui al comma 6 dell’articolo 49, la sanzione si applica anche per importi inferiori a 1. 000 euro, atteso che gli assegni al traente non possono essere trasferiti. Per questa violazione non è prevista la facoltà di “oblare”.

e) Per le violazioni di cui ai commi 12, 13 e 14 dell’articolo 49, le sanzioni minime e massime sono altresì contenute nelle disposizioni dell’articolo 58 e anche per queste violazioni non è ammessa l’oblazione. Si ribadisce che il termine per ricondurre i libretti al portatore sotto la soglia dei 1. 000 euro è il 31 marzo 2012.

Per le violazioni sui libretti al portatore, con saldo inferiore a 3. 000 euro, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso (disposizione aggiunta al predetto comma 7 bis con la legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011).

Le infrazioni ai commi 1, 5, 8, 12, 13 ex art. 49, commesse dopo il 6 dicembre 2011, relativamente al nuovo limite dei 1. 000 euro, non sono sanzionabili fino al 31 gennaio 2012.

Le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio ai sensi della legge 689/1981

a) Contestazione e decadenza ai sensi dell’articolo 14 della legge 689/81

A seguito della comunicazione effettuata, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 231/2007, da parte di una serie di soggetti obbligati, istituzionali e privati, quali l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane, Equitalia, gli istituti bancari, Poste Italiane spa, notai e altre categorie di professionisti, l’ufficio ricevente deve valutare se la segnalazione sia completa e procedibile. Nei casi in cui la segnalazione sia di tipo semplice (assegno senza clausola, libretto ricondotto alla soglia oltre i termini, etc. ) e il soggetto segnalante abbia riportato tutti i dati anagrafici della persona fisica e/o giuridica in modo corretto e prodotto copia del titolo irregolare, il termine per notificare all’autore della violazione la contestazione è di 90 giorni dal protocollo di arrivo della segnalazione completa.

Pertanto, se i dati risultino incompleti o illeggibili, si possono interrompere i termini chiedendo elementi ulteriori al segnalante e, dal momento della successiva acquisizione di tutti dati necessari, vanno considerati i nuovi termini di decadenza. Ad es. , nel caso di assegni senza clausola, si possono chiedere alla banca della controparte i dati del traente/beneficiario. Conseguentemente, i termini si riaprono dal momento della ricezione di questi dati. Si ricorda che, sia il traente che il beneficiario, sono responsabili della negoziazione di un assegno senza clausola.

Allo stesso modo, quando l’istruttoria richiede un lasso di tempo congruo per determinare l’accertamento definitivo dell’ipotesi di violazione, come nel caso, ad es. Di scritture contabili inviate dall’Agenzia delle entrate, la decadenza corrisponde al periodo che intercorre tra la data in cui si forma il convincimento definitivo dell’amministrazione (che, a sua volta, può coincidere con il protocollo di arrivo delle ultime notizie utili al completamento dell’istruttoria) e quella di avvenuta notifica alla parte. Si ricorda che i libri e le altre scritture contabili delle imprese fanno prova contro l’imprenditore, ai sensi dell’art. 2709 del codice civile. Dunque la contestazione è ipotizzabile per le società verificate, ma sostenibile verso la società controparte solo se vi sono documenti sottoscritti e prodotti anche da quest’ultima.

La costante giurisprudenza in materia di decadenza ci indica che il tempo necessario per un’istruttoria che superi i 90 giorni deve essere documentato e dimostrato dall’amministrazione che effettua la contestazione.

Quando la contestazione è effettuata e notificata dai Nuclei della Guardia di Finanza (GdF), per l’apertura del conseguente fascicolo vanno considerati alcuni elementi quali: la possibile decadenza della notifica alla parte (se questa non abbia già firmato in pari data il verbale), l’eventuale prescrizione delle violazioni contestate (in caso siano trascorsi più di cinque anni dalla commissione del fatto), la corretta impostazione giuridica delle responsabilità (obbligati principali, concorso e solidarietà ai sensi della legge 689/81), la completezza dell’eventuale documentazione probante allegata al processo verbale (estratti delle scritture societarie, fatture, dichiarazioni delle parti), l’esatta identificazione dell’infrazione contestata, e l’inserimento della possibilità di oblazione, ove previsto.

Questi elementi imprescindibili, ai fini di un corretto ed efficace procedimento amministrativo sanzionatorio, devono chiaramente essere contenuti anche nelle contestazioni che verranno prodotte e notificate dalle sedi RTS in base alle segnalazioni di infrazioni pervenute.

Esiste una modulistica per le varie tipologie di infrazione, già predisposta dalla Direzione V e utilizzata fino al febbraio 2011 dagli Uffici territoriali che erano stati delegati in materia, tuttora valida nella sua struttura e nei suoi elementi fondamentali.

b) Istruttoria

Dopo l’avvenuta contestazione dell’ipotesi di violazione da parte del MEF o della GdF alla parte/i, il soggetto persona fisica o giuridica ha la possibilità di inviare memorie difensive scritte entro i 30 giorni dalla notifica (ma su questi termini si è sempre concessa dilazione per consentire alla parte una piena difesa) e/ o chiedere di essere ricevuto in audizione dalla Ragioneria territoriale competente.

c) Decretazione

Espletate le modalità che garantiscano la piena partecipazione della parte al procedimento, acquisiti gli elementi necessari anche tramite ulteriori contatti con il Nucleo che ha redatto il processo verbale, si procede a decretare la sanzione o il proscioglimento nel merito o l’archiviazione per motivi procedurali (es. Decadenza-prescrizione). La motivazione deve essere congrua ed esaustiva, fornendo elementi di risposta alle eventuali deduzioni prodotte dalla parte. La sanzione è irrogata, secondo i pareri di massima della Commissione consultiva, per le contestazioni relative ad importi per cui sia stata data la possibilità di oblare al momento della contestazione.

La segreteria della Commissione consultiva è incardinata presso l’Ufficio IV della Direzione V del Dipartimento del tesoro. La Commissione, prevista dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, ha, nel corso della sua attività, formulato alcuni pareri di massima, per categorie di violazioni di importo inferiore a 250. 000 euro, da utilizzarsi come riferimenti per la decretazione, cosiddetta “motivata”, in base alla percentuale indicata in tali pareri, fermo restando il nuovo limite di sanzione minima pari a 3. 000 euro per le violazioni commesse dopo il 15 giugno 2010.

Quando si è in presenza di violazioni contestate singolarmente superiori a 250. 000 euro, il decreto viene redatto dopo l’esame della Commissione consultiva, che si conclude con parere obbligatorio ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 231/2007.

Le Sedi territoriali RTS, competenti a trattare le contestazioni per le violazioni singolarmente superiori a 250. 000 euro, dovranno inviare alla Direzione V, in fase di decretazione, per ogni posizione, una relazione dettagliata del processo verbale di contestazione, delle prove documentali e delle memorie difensive che fossero pervenute, nonché dell’avvenuta audizione. Queste relazioni saranno presentate alla Commissione, che emetterà un parere obbligatorio, anche se non vincolante, per ciascuna posizione. Il parere, anche se redatto in collaborazione con il funzionario della Sede competente, viene revisionato e firmato dal Segretario e dal Presidente della Commissione, come atto esterno infraprocedimentale, sottoposto a diritto di accesso, secondo le disposizioni vigenti. In seguito, il decreto integrato viene predisposto integrando il testo del parere, che non viene perciò inviato alla parte ma resta agli atti del fascicolo.

d) Notifica

Si sottolinea l’importanza della notifica del provvedimento sanzionatorio alla/e parte/i, entro i termini stabiliti per la prescrizione, che va considerata in cinque anni, ai sensi della legge 689/81, dal momento dell’avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni. Questi termini sono opponibili dalla parte e altresì rilevabili d’ufficio, e costituiscono un giustificato motivo di revoca del decreto in sede di eventuale ricorso.

e) Esecuzione

Una volta notificato il decreto, si attendono i termini di impugnabilità da parte dei sanzionati e, ove non fosse presentato ricorso e sospesa dal giudice l’esecuzione, codesti Uffici devono inoltrare una lettera di sollecito di pagamento, prima dell’eventuale iscrizione a ruolo dell’importo della violazione tramite Equitalia. Il procedimento della riscossione segue le vigenti disposizioni di legge applicabili ai crediti erariali e viene richiamato dall’articolo 27 della legge 689/1981. Non vi sono disposizioni specifiche per il fatto che il titolo di credito sottostante sia riferibile a una norma antiriciclaggio.

Indicazioni operative in materia di contenzioso

a) Il ricorso in opposizione avverso il decreto sanzionatorio, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell’art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 si propone davanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto (il termine è di 60 giorni se l’interessato risiede all’estero).

Ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettere e) e f), del decreto legislativo 150/2011 l’autorità giudiziaria competente per le opposizioni in materia valutaria e di antiriciclaggio è il Tribunale e non il giudice di Pace. Quando viene notificato il ricorso, prestare sempre attenzione alla data di deposito dello stesso (il ricorso depositato oltre i termini è inammissibile).

b) Il giudice, con decreto scritto in calce al ricorso, fissa l’udienza di comparizione delle parti e il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è notificato a cura del cancelliere sia all’opponente, o al suo legale rappresentante, sia al MEF.

c) Il ricorso va notificato all’amministrazione e non all’Avvocatura dello Stato. L’opposizione non determina la sospensione del decreto impugnato, salvo che il giudice, ricorrendo gravi motivi, disponga diversamente.

d) L’amministrazione redige una comparsa di costituzione e risposta, allegando il provvedimento impugnato e (previa redazione di un indice in calce alla comparsa) tutti gli atti presupposti relativi all’accertamento e alla contestazione e notificazione della violazione e, a norma dell’articolo 167 c. P. C. , propone tutte le difese, prendendo posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicando i documenti che offre in comunicazione e formulando le conclusioni.

Il fascicolo depositato in Tribunale deve contenere, oltre alla comparsa e ai documenti prodotti, anche due copie della comparsa per la controparte e per la cancelleria.

Nel giudizio di primo grado l’amministrazione può stare in giudizio personalmente. Tuttavia, nelle fattispecie di maggiore importanza (o per la natura della causa o per l’importo della sanzione) è possibile chiedere il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato. A tal fine, si consiglia di inviare comunque anche all’Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio una copia del ricorso, della comparsa e dei documenti trasmessi al Tribunale.

Il giudice, dopo una o più udienze, terminata l’istruttoria, invita le parti a precisare in udienza le conclusioni e a procedere nella discussione della causa, salvo che ritenga necessario concedere alle parti un termine per il deposito di note difensive integrative. Quindi pronuncia la sentenza, mediante lettura del dispositivo. Con la sentenza il giudice può rigettare l’opposizione o accoglierla in tutto o in parte, modificando eventualmente l’entità della sanzione e decidendo sulle spese.

Avverso la sentenza sfavorevole la parte soccombente può proporre appello, entro 6 mesi dalla data di deposito della sentenza (prorogabile di 45 giorni se lo stesso cade nel periodo feriale: 1° agosto – 15 settembre) o entro 30 giorni dall’eventuale notificazione della sentenza. Dal secondo grado di giudizio in poi la rappresentanza in giudizio spetta esclusivamente all’Avvocatura dello Stato.

In tali casi avremo che:

i. Se la sentenza è favorevole all’Amministrazione e la controparte la impugna, l’Amministrazione prende contatto tempestivamente con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, alla quale invia una relazione;

ii. Se la sentenza è sfavorevole, l’Amministrazione trasmette (immediatamente nel caso di notifica della sentenza) all’Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio la sentenza adottata e una richiesta di valutazione dell’opportunità di proporre appello, esponendo le ragioni a sostegno del gravame.

Procedimenti all’esame della Commissione consultiva

Le sedi RTS competenti alla trattazione di posizioni, relative a contestazioni della Guardia di Finanza corrispondenti a singoli rilievi ex articolo 49 superiori a 250. 000 euro, non oblabili, sono individuate, allo stato attuale, in numero di sei, come da tabella allegata.

Le sedi indicate (Roma – Milano – Napoli – Genova – Bologna – Bari) trattano altresì le violazioni ex articolo 50 (conti anonimi) e articolo 51 (omessa comunicazione da parte dei soggetti obbligati).

Questi contesti sono sottoposti all’esame della Commissione consultiva, che emette un parere obbligatorio, il cui contenuto, di proscioglimento o sanzionatorio, viene di norma recepito in un decreto, che è l’atto finale del procedimento, espressione del potere decisionale dell’Amministrazione. La Commissione si riunisce settimanalmente presso la Direzione V del Tesoro.

I procedimenti per infrazioni di valore superiore a 250. 000 euro, ma composti da più rilievi, tutti inferiori o pari a 250. 000 euro, per i quali, nel processo verbale di contestazione, sia stata concessa alle parti la possibilità di chiudere il procedimento con oblazione, sono definiti con decreto motivato e dunque possono essere svolti in ogni sede delle 22 RTS.

è importante decretare con la stessa tempistica e in modo equivalente i contesti collegati tra loro, che scaturiscono dalla medesima indagine del Nucleo della Gdf.

Nuclei antiriciclaggio

è fondamentale che il Nucleo dedicato allo svolgimento del procedimento sia coordinato da un responsabile che sia il referente per questa materia nei confronti del Direttore della RTS. Lo stesso dovrebbe rivestire il ruolo di revisore degli atti a valenza esterna tipici del procedimento, quali la contestazione e il decreto, che sono a firma del Direttore o di un sostituto facente funzione.

Nelle grandi sedi si raccomanda di istituire una casella di posta elettronica dedicata ai quesiti e di inserire nei moduli di contestazione i riferimenti del responsabile del procedimento e di un numero telefonico dove sia possibile reperire informazioni sullo stato dell’istruttoria e tramite il quale le parti possano chiedere appuntamento per essere sentiti ai sensi dell’articolo 18 della legge 689/81.

 Fascicoli in carico alle ex DTEF già competenti in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio

Al fine di garantire la continuità amministrativa per i procedimenti già avviati precedentemente alla chiusura delle ex DTEF, i fascicoli antiriciclaggio territoriali, esistenti al 28 febbraio 2011, tuttora aperti, la cui istruttoria e lavorazione sia stata sospesa nelle more dell’attribuzione della competenza, sono presi in carico dalle sedi RTS corrispondenti, ad eccezione di Palermo e Catanzaro (**).

 Indirizzo e consulenza della Direzione V

Gli Uffici della Direzione, competenti in materia di antiriciclaggio (II-IV-VII), in particolare l’Ufficio II, costituiscono un nucleo di supporto, al fine di fornire indirizzi omogenei nella trattazione dei procedimenti sanzionatori e dei ricorsi in opposizione ai decreti emessi da parte delle sedi territoriali. è prevista una formazione giuridica iniziale alle sedi e periodici aggiornamenti sulle modifiche normative e sugli indirizzi giurisprudenziali. La pregressa esperienza delle sedi territoriali ex DTEF, già competenti fino al 28 febbraio 2011, sarà altresì prezioso ausilio per le sedi di nuova attribuzione.

Si allegano le circolari della Direzione V – DT del 2010 e del 2011 in materia, alcuni pareri di massima della Commissione consultiva antiriciclaggio nonché l’elenco delle sei sedi aventi competenza per le violazioni superiori a 250. 000 euro (v. Paragrafo n. 5).

* Se la suddivisione di un importo pari o superiore a 1. 000 euro dipende invece da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad es. Rateazioni o somministrazioni, in tal caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa in questione. Si cita un parere del Consiglio di Stato n. 1504/1995 Sez. III, che pone un limite all’ipotesi di cumulo di trasferimenti avvenuti nel medesimo contesto economico, in presenza di scadenze di pagamento pattuite preventivamente, anche se resta impregiudicato il potere discrezionale dell’autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie se il disposto normativo è stato violato.
** Queste Sedi, seguendo le indicazioni fornite via e-mail dall’IGF, trasferiranno i fascicoli presenti negli archivi delle ex DTEF alle nuove sedi secondo la rispettiva competenza territoriale.

Slot Machines: Esenti Iva i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati della raccolta delle giocate

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Slot Machines: Esenti Iva i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati della raccolta delle giocate

I compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti incaricati per la raccolta delle giocate delle slot machine sono esenti da IVA anche se il compenso unico copre altri servizi aggiuntivi resi dall’esercente.

E’ onere dell’Ufficio provare l’esistenza di una pluralità di obbligazioni di diversa natura rispetto a quella strettamente funzionale alla raccolta delle giocate.

Commissione Tributaria Provinciale Emilia Romagna Bologna Sezione VI, Sentenza 11-04-2011, n. 44 Giuochi e scommesse

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA)

Esenzioni

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA SESTA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

SUSI LUCIA – Presidente MALFATTI LUCIA – Relatore SCATA’ SALVATORE – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA – sul ricorso n. 1084/10 depositato il 29/03/2010 – avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (. ) IVA + IRPEF + IRAP 2004 contro AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA proposto dal ricorrente:  ********

Fatto – Diritto P. Q. M.  Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 29. 03. 2010 il sig.   ******** ricorre contro l’avviso di accertamento relative ad IRPEF, IVA, IRAP e contributi previdenziali anno 2004. Attraverso l’avviso di accertamento impugnato, l’Agenzia delle Entrate determinava una maggior imposta IVA di Euro 653,00, di cui Euro 589,44 relativa a compensi che il ricorrente aveva esposto come corrispettivi esenti ex art. 10 comma 1 n. 6 del D. P. R. 600/1973e quanto a Euro 62,53 per detrazione indebita su fatture considerate non inerenti.

Il ricorrente nulla eccepisce in merito alle situazioni afferenti i costi ritenuti non inerenti, mentre rigetta completamene l’assoggettamento ad IVA dei corrispettivi dichiarati esenti. A seguito di un controllo effettuato nei confronti della società Te. Esercente l’attività di montaggio e riparazione apparecchiature elettriche, l’Ufficio appurava che la stessa aveva installato apparecchi da trattenimento e gioco di abilità di cui all’art. 110, co. 6, del TULPS presso la ditta Co. Esercente attività di bar e caffè.

Il controllo si incentrava sulla qualificazione fiscale, ai fini IVA, dei corrispettivi riconosciuti dal gestore degli apparecchi da gioco (TE. ) all’esercente verificato. Queste prestazioni non sono state fatturate, perché considerate come operazioni relative alla raccolta delle giocate e quindi esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 6 del D. P. R. 600/1973.

Nella fattispecie i soggetti coinvolti sono tre: – il Concessionario della rete, titolare del nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da gioco; – il Gestore e proprietario degli apparecchi; – l’esercente ovvero il bar in cui materialmente sono ubicate le c. D. New slot (gli apparecchi da gioco).

La raccolta delle giocate compete al Concessionario che può avvalersi della. Collaborazione del gestore e/o dell’esercente. Il responsabile della raccolta resta il Concessionario e solo in capo a lui ricade l’esenzione dell’imposta.

Quindi l’esenzione si applica ai rapporti in cui è parte il Concessionario, mentre è prevista l’imponibilità per i rapporti tra il gestore degli apparecchi e i servizi prestati dall’esercente e per i rapporti tra il gestore ed i consumatori finali.

Dall’esame della documentazione acquisita da TE. , i rapporti tra gestore ed esercente sono regolati da un accordo commerciale in virtù del quale l’esercente riceve una percentuale del 50% del ricavato netto e si obbliga a mettere a disposizione lo spazio nel proprio esercizio per l’installazione degli apparecchi. A parere dell’Ufficio il 50% del ricavato altro non è che il corrispettivo delle obbligazioni di fare e di non fare assunte dallo stesso nei confronti del gestore.

Quindi la prestazione resa dagli esercenti dei locali è una prestazione di servizi e in quanto tale è assoggettabile alla disciplina dell’imponibilità.

Osserva la parte che l’art.  1 comma 497 della Legge 311/2004 ha stabilito che l’esenzione IVA si applica alla raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento anche in relazione ai rapporti posti in essere tra i.

Concessionari per la gestione telematica e i terzi incaricati della raccolta delle giocate.

Di conseguenza è applicabile l’art. 10 primo comma punto 6 del DPR 633/1972 che dispone l’esenzione IVA.

La parte rileva che il prelievo unico erariale (PREU) al quale il contribuente ha regolarmente adempiuto sostituisce negli apparecchi che distribuiscono vincite sia l’imposta sugli intrattenimenti che l’IVA; contrariamente a quanto indicato nell’avviso di accertamento, il Concessionario non è l’esclusivo titolare del nulla osta per l’anno 2004, ma, come indicato nella Circolare 21/E del 13/05/2005, per un certo periodo il titolare del nulla osta era il proprietario dei giochi. Per quanto sopra esposto la parte chiede che venga annullato l’accertamento per la parte afferente l’esenzione dei corrispettivi per la raccolta delle giocate. Controdeduce la Direzione Provinciale di Bologna la quale chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.

L’Ufficio sostiene che, tra il gestore e gli esercenti dei locali, sono in essere dei veri e propri accordi per la prestazione di servizi, il cui compenso è parametrato agli incassi netti dei giochi. Ne deriva che la prestazione resa dagli esercenti dei locali è una mera prestazione di servizi ed, in quanto tale, imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art.  3 del D. P. R. 633/72. Orbene il Collegio, esaminata la documentazione agli atti e la normativa di riferimento, osserva quanto segue.

La tesi dell’Ufficio, secondo cui gli introiti dell’esercente sarebbero il risultato economico dei “corrispettivi delle obbligazioni di fare e di non fare”, va respinta.

L’esercente custodisce le macchinette di proprietà del gestore, ne segnala i guasti, ha il divieto di concessione in sub-utilizzo, si obbliga à non installare, per tutta la durata del contratto, apparecchi propri o di ditte concorrenti, ecc. Effettuate le giocate da parte dei clienti, parte dell’incasso complessivo è versato, in esenzione IVA, dal gestore ai Monopoli di Stato a titolo di Prelievo Erariale Unico (PREU), la parte restante dell’incasso resta al gestore, che ne corrisponde il 50% all’esercente, che registra tale corrispettivo in contabilità come esente IVA. Le obbligazioni assunte dall’esercente nel contratto con il gestore, lungi dall’essere, ulteriori e distinte rispetto alla causa del rapporto asserito come principale, ne costituiscono una componente essenziale: senza la collocazione delle macchinette, di proprietà del gestore, negli esercizi commerciali aperti al pubblico, di proprietà dell’esercente, e senza l’operatività di quest’ultimo, non vi sarebbe alcuna attività di raccolta delle giocate e nulla verrebbe di conseguenza versato ai Monopoli a titolo di PREU.

Secondo la Ctr di Venezia – Mestre con la sentenza n. 38/1/10, i compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti, incaricati per la raccolta delle giocate nelle slot machine, sono esenti da IVA, anche se il compenso unico copre altri servizi aggiuntivi resi dall’esercente. Tale sentenza si è allineata alla giurisprudenza prevalente in materia.

Il contratto che intercorre fra gestore ed esercente viene a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo specifico contenuto dei contratti in essere. Il Collegio rileva inoltre che, nella fattispecie, l’Agenzia non prova l’esistenza della lamentata pluralità di obbligazioni di diversa natura rispetto a quelle strettamente funzionali alla raccolta delle giocate, poste a carico dell’esercente e a giustificazione dei suoi compensi.

Né tantomeno prova che le somme percepite dall’esercente eccedano le soglie riconosciute dalla legge (art. 1 comma 497 L. 331/2004). Per i motivi sopra esposti la Commissione ritiene che i corrispettivi incassati dall’esercente siano esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 6 del D. P. R. 600/1973, in quanto originati dall’attività di raccolta delle giocate, per la parte che è strumentalmente affidata, all’esercente.

In ordine agli altri rilievi ai fini IRPEF, IRAP e contributi previdenziali contenuti nell’avviso impugnato, il Collegio rileva che la parte ha fatto acquiescenza a tali rilievi e pertanto vengono confermati i recuperi a tassazione. Il Collegio, in relazione alla pluralità dei rilievi e rilevata la difficoltà interpretativa della materia e la diversità di opinioni giurisprudenziali, stabilisce l’equa compensazione delle spese di lite.

La Commissione  P. Q. M.  Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’accertamento per la parte afferente l’IVA, riconoscendo l’esenzione dei corrispettivi per la raccolta delle giocate. Spese compensate.

 

Circolare n. 17 Roma, 03/02/2012

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Circolare n. 17  Roma, 03/02/2012

OGGETTO: Importo dei contributi dovuti per l’anno 2012  per i lavoratori domestici.

SOMMARIO: Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2010 – dicembre 2010 ed il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 è risultata del 2,7%. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2012 per i lavoratori domestici.

Circolare n. 17  Roma, 03/02/2012

OGGETTO: Importo dei contributi dovuti per l’anno 2012  per i lavoratori domestici.

SOMMARIO: Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2010 – dicembre 2010 ed il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 è risultata del 2,7%. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2012 per i lavoratori domestici.

Si fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2011. Si conferma che restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006 – come indicato nella circolare contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva n. 19 dell’8/02/2006 – si determina una minore aliquota contributiva dovuta per la disoccupazione dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

 

fino a  €  7,54

 

oltre    € 7,54

fino a  €  9,19

 

 

oltre    € 9,19

 

 

€  6,68

 

 

€  7,54

 

 

€  9,19

 

€  1,40   (0,34) (2)

 

 

€  1,58   (0,38) (2)

 

 

€  1,93   (0,46) (2)

 

€   1,41    (0,34) (2)

 

 

€   1,59    (0,38) (2)

 

 

€   1,94    (0,46) (2)

Orario di lavoro

superiore a 24 ore

settimanali

 

€  4,85

 

€  1,02   (0,24) (2)

 

€   1,02    (0,24) (2)

 

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento)   e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

 (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione

Coefficienti  di  ripartizione  –  Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 

GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI  CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

 

F. P. L. D.

 

D. S.

 

C. U. A. F.

 

MATERNITA’

 

INAIL

 

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

 

TOTALE

 

17,4275%

 

  2,0325%

 

  0,0000%

 

  0,0000%

 

  1,31%

 

 

  0,20%

 

20,9700%

 

0,831068

 

0,096924

 

0,000000

 

0,000000

 

0,062470

 

 

0,009538

 

1,000000

 

17,2075%

 

  2,1525%

 

 

 

  0,0000%

 

  1,31%

 

 

  0,20%

 

20,8700%

 

 

0,824509

 

0,103138

 

 

 

0,000000

 

0,062770

 

 

0,009583

 

1,000000

 

                                          

Nota

(1)  In base all’art. 1, comma 769, della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.

(2)  In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).

(3)  L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p. P. ) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p. P. ).

(4)  L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002).

(5)   A seguito dell’art. 45 comma 3 del D. Lgs. N. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.

(6)  A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.

(7)  In base al D. Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S. S. N. Del 10,60% non sono più riscossi.

(8)  In applicazione dell’ 27, comma 2-bis, della L. 28/02/1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50  punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.

Differimento termini di applicazione di sanzioni nelle more della determinazione dei contributi dovuti.

 Ad ogni inizio di anno sono rivalutate in base all’indice Istat di riferimento le retribuzioni su cui sono poi determinati i contributi dovuti per l’anno in corso e gli  importi sono resi noti con apposita circolare.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’art. 8 del  DPR 1403 del 1971 prevede che i contributi siano versati entro 10 giorni dall’evento.

Pertanto, limitatamente ai casi in cui la cessazione sia intervenuta tra il 1° gennaio e la pubblicazione della citata circolare le eventuali sanzioni per ritardato pagamento saranno calcolate a partire dal  decimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

È legittima l’attività di accertamento ai fini IVA relativamente alle annualità interessate dalle sanatorie di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002

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La Corte Costituzionale ha per la prima volta affermato il principio secondo il quale i termini per l’accertamento “raddoppiati” operano automaticamente in presenza della speciale condizione obiettiva rappresentata dall’obbligo di denuncia per i reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, risultando “del tutto irrilevante che detto obbligo…possa insorgere anche dopo il decorso del termine “breve” o possa non essere adempiuto entro tale termine. ”.

Estratto Circolare  N. 1 Agenzia Entrate Roma, 13 gennaio 2012

Direzione Centrale Accertamento

Oggetto:  Attività di controllo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sui periodi d’imposta oggetto delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Premessa

La sentenza della Corte Costituzionale n. 247, depositata il 25 luglio 2011, è intervenuta, tra l’altro, sul tema dei termini per l’accertamento, in materia di imposte sui redditi ed IVA, raddoppiati ai sensi dell’art. 43, terzo comma, del D. P. R. N. 600 del 1973, e 57, terzo comma, del D. P. R. N. 633 del 1972, in presenza di violazioni comportanti l’obbligo di denuncia penale per i reati di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, con specifico riguardo agli accertamenti in materia di IVA sui periodi d’imposta oggetto della sanatoria di cui all’art. 9 della legge n. 289 del 2002 (c. D. “condono tombale”).

In particolare, la sentenza ha per la prima volta affermato il principio secondo il quale i termini per l’accertamento “raddoppiati” operano automaticamente in presenza della speciale condizione obiettiva rappresentata dall’obbligo di denuncia per i reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, risultando “del tutto irrilevante che detto obbligo…possa insorgere anche dopo il decorso del termine “breve” o possa non essere adempiuto entro  tale termine. ”.

La pronunzia medesima ha altresì statuito che dalla giurisprudenza della Corte di giustizia  europea “discende la riespansione del potere accertativo dell’amministrazione e …l’applicabilità della … normativa concernente il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni tributarie di rilevanza penale ai sensi del d. Lgs. N. 74 del 2000”.

La citata giurisprudenza della Corte di Giustizia è in specie rappresentata dalle note sentenze del 17 luglio 2008 (in causa C-132/06) e dell’11 dicembre 2008 (in causa C-174/07), le quali hanno dichiarato che, avendo la Repubblica italiana previsto agli articoli 8 e 9 della legge n. 289 del 2002 una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e  22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE e la conseguente invalidità delle sanatorie previste dalle predette disposizioni.

Effetti della sentenza della Corte Costituzionale   sull’attività di accertamento ai fini IVA relativa alle annualità oggetto di sanatoria

I principi affermati nella menzionata sentenza della Corte Costituzionale determinano rilevanti effetti in tema di accertamenti ai fini IVA relativi ai periodi d’imposta che abbiano formato oggetto delle sanatorie di cui alla legge n. 289 del 2002 e per i quali i termini di decadenza del potere accertativo siano ancora pendenti a causa della avvenuta commissione, con riferimento ai periodi d’imposta medesimi, di  reati previsti dal  decreto legislativo n. 74  del 2000 rilevanti ai fini dell’IVA.

Si tratta in specie dei reati che si configurano non solo in funzione del superamento di determinate soglie di rilevanza penale (come, ad esempio, nei casi di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, così come di dichiarazione fraudolenta), ma anche di quelli in materia di documenti, quali, ad esempio, oltre all’emissione o all’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, anche l’occultamento o distruzione di documenti contabili.

In tali casi, infatti, l’accertamento risulta legittimo anche se l’obbligo di denunciare il  reato all’autorità giudiziaria non sia stato assolto prima che il termine ordinario fosse, a suo tempo, decaduto.

I citati, rilevanti effetti della sentenza della Corte costituzionale risultano inoltre recepiti anche dalla recentissima norma, di cui all’art. 2, comma 5-ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la quale ha disposto la proroga di un anno dei termini per l’accertamento ai fini IVA nei confronti dei contribuenti “che hanno aderito al condono di cui alla legge n. 289 del 2002”.

Quest’ultima norma, infatti, considera evidentemente che i termini di decadenza dell’azione di accertamento per i periodi d’imposta “condonabili” ai sensi della richiamata legge, ancora pendenti dopo la  pronunzia della Corte Costituzionale, risultavano non adeguati a garantire il tempestivo esercizio delle attività di controllo conseguenti alla affermata “riespansione del potere accertativo  dell’amministrazione”,  con  riguardo  alle  posizioni  caratterizzate dalla sussistenza di violazioni penali.

Va da sé, quindi, che la norma in parola debba essere interpretata nel senso che  la  proroga da  essa  disposta si  riferisce esclusivamente ai  periodi d’imposta per i quali il contribuente si sia avvalso, ai fini IVA, delle sanatorie previste dalla legge n. 289 del 2002 idonee ad inibire, o  limitare, il potere accertativo, avendo la norma stessa il chiaro intento di garantire un congruo margine temporale per considerare, ai fini dell’eventuale accertamento, le annualità 2000 e 2001 (in caso di omessa dichiarazione) e 2002, per le quali l’approssimarsi della scadenza del termine per l’accertamento avrebbe potuto costituire un ostacolo alla effettuazione di adeguate attività di controllo.

Effetti della  giurisprudenza comunitaria e domestica in  relazione alle diverse forme di condono che incidono sul potere accertativo

Sebbene la sentenza della Corte Costituzionale si riferisca esclusivamente al c. D. “condono tombale” di cui all’art. 9 della legge n. 289 del 2002, i principi da essa affermati possono ritenersi applicabili anche per gli accertamenti ai fini IVA relativi a periodi di imposta con riferimento ai quali il contribuente si sia avvalso di altre sanatorie previste dalla citata legge che incidono sul potere accertativo, quali in specie quelle di cui agli articoli 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione), 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi) e 15 (Definizione  degli  accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione).

I principi affermati dalla Corte Costituzionale valgono certamente per la sanatoria di cui all’art. 8, la quale, come già rilevato, ha formato oggetto di specifica censura da parte della Corte di Giustizia europea.

Per quanto invece attiene alle altre due tipologie di sanatoria va tenuto presente che gli effetti della giurisprudenza europea in parola sull’ordinamento interno sono stati affrontati da alcune recenti pronunzie della Corte di Cassazione le quali  hanno affermato che la  predetta  giurisprudenza “ha una  portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale, sia essa di carattere legislativo o amministrativo, con la quale lo Stato  membro  rinunci  in modo generale o indiscriminato al pagamento di quanto dovuto per Iva” (così, da ultimo, la sentenza della Sezione V, 27 settembre 2011, n. 19681).

Va tuttavia rilevato che la richiamata giurisprudenza della Suprema Corte non ha riguardato direttamente le sanatorie di cui agli articoli 7 e 15 della legge n. 289 del 2002.

Ad ogni modo, valutate le caratteristiche delle due sanatorie, e tenuto conto del composito quadro giurisprudenziale comunitario e nazionale, si ritiene di poter concludere che entrambe vadano comprese nel novero di quelle censurabili alla luce dei pronunciamenti della giurisprudenza comunitaria.

Profili operativi

Alla luce di quanto sopra enucleato può dunque considerarsi legittima l’attività di accertamento ai fini IVA relativamente alle annualità interessate dalle sanatorie di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002, anche dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza del  potere  accertativo, qualora sussistano per le annualità medesime elementi in relazione ai quali sussiste l’obbligo di denuncia per uno dei reati di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, indipendentemente dalla circostanza che l’obbligo stesso sia stato assolto prima della detta scadenza.

Altresì legittima può considerarsi l’ulteriore attività di accertamento, per le medesime annualità, eventualmente interessate dalla sanatoria di cui all’art. 15 della legge citata.

Tutto  ciò  se  da  un  lato  avvalora eventuali accertamenti a  suo  tempo eseguiti sulle annualità condonate e già basati sull’ampia operatività del raddoppio, così come affermata dalla Corte Costituzionale, allo stesso tempo impone, ora, precise valutazioni sulle posizioni interessate dalle sanatorie in parola le quali, pur assai risalenti nel tempo, potrebbero essere caratterizzate dalla esistenza di violazioni penali di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000.

Con riguardo a tali posizioni, infatti, si rende improcrastinabile l’accertamento dell’IVA, o della maggiore IVA, considerato che la proroga dei termini  decadenziali  di  cui  si  è  detto,  limita,  per  alcune  delle  annualità interessate, l’esercizio dei poteri accertativi al 31 dicembre del corrente anno.

In proposito va infatti tenuto presente che, in virtù del raddoppio dei termini decadenziali, garantito dalla  eventuale presenza di  violazioni penali, risultano ancora accertabili i seguenti periodi d’imposta oggetto delle sanatorie in discorso:  2000, in caso di omessa presentazione della dichiarazione (termini per l’accertamento scadenti, in ragione della detta proroga di un anno, il 31 dicembre 2012);  2001, in caso di omessa presentazione della dichiarazione (termini per l’accertamento scadenti, in ragione della detta proroga di un anno, il 31 dicembre 2013);  2002 (termini per l’accertamento scadenti, in ragione della detta proroga di un anno, in caso di infedele dichiarazione il 31 dicembre 2012 e, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, il 31 dicembre 2014).   Le posizioni ai fini IVA dei contribuenti che abbiano aderito alle sanatorie di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002 potrebbero avere già formato oggetto di attività istruttorie agli atti degli uffici, all’esito delle quali sia emersa la configurabilità di violazioni penali di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000.   In tal caso, va effettuata, nel più breve tempo possibile, la conseguente attività di accertamento eventualmente non proseguita a seguito delle intervenute sanatorie.

Ciò vale anche per gli atti a suo tempo definiti ai sensi dell’art. 15 della legge n. 289 del 2002.

In proposito, indipendentemente dalla intervenuta attività istruttoria, va tenuto presente che andrà considerato ogni elemento agli atti utile per l’accertamento ai fini IVA per le annualità sopra richiamate, idoneo a configurare la sussistenza di violazioni penali di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000.

Per le  posizioni ai  fini IVA dei contribuenti che abbiano aderito alle sanatorie di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002, le quali non abbiano già formato oggetto di attività istruttorie, si è posto, peraltro, il problema di stabilire se la sussistenza delle violazioni penalmente rilevanti (che impone l’obbligo di denuncia e consente il raddoppio dei termini decadenziali) possa o meno configurarsi sulla base degli elementi dichiarati dal contribuente per fruire delle predette sanatorie.

La questione, che negli ultimi tempi ha avuto anche un particolare risalto “mediatico”,  è  connessa  alla  possibilità  che  l’adesione  alle  citate  sanatorie operata a suo tempo dai contribuenti possa essersi trasformata, a distanza di un congruo numero di anni, in una sorta di “autodenuncia” connessa all’entità della regolarizzazione a suo tempo effettuata, tale da realizzare il superamento delle soglie al di sopra delle quali si configurerebbe il reato di infedele dichiarazione IVA.

Al riguardo è da ritenere che la regolarizzazione a suo tempo effettuata, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002, non rappresenti, di per sé sola, un indizio di violazione penale idoneo, di per sé solo, a generare l’obbligo di denuncia.

Tale avviso, per quanto attiene la sanatoria di cui all’art. 8, è confortato dal tenore letterale del comma 12 (“l’integrazione effettuata …… non costituisce notizia di reato”).

Con riguardo alla sanatoria di cui all’art. 9 va invece considerato che la definizione automatica si perfezionava con il versamento, per ciascun periodo d’imposta (fermi restando i versamenti minimi), di un importo pari ad una percentuale dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente per le quali l’IVA era divenuta esigibile nel periodo d’imposta e dell’imposta detratta nel medesimo periodo.

A differenza dell’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi di cui al citato art. 8, la sanatoria in questione ha, dunque, caratteristiche di definizione “onnicomprensiva” di qualsiasi violazione (nota o meno al contribuente all’atto della definizione), affidata ad un meccanismo di calcolo degli importi dovuti che prescinde da specifiche irregolarità.

In altri termini, l’importo versato, anche se superiore alle soglie di rilevanza penale, non si può ritenere indizio di infedeltà dichiarativa, mancando qualsiasi riferimento a specifiche omissioni e potendo la definizione medesima essere dipesa dalla generale esigenza di non restare in alcun modo esposti ad azioni di controllo dalle quali potevano emergere violazioni di vario genere, e comunque non necessariamente integranti, di volta in volta, fattispecie di reato di cui alla legge n. 74 del 2000.   Proprio in ragione delle considerazioni testé esposte, l’art. 9 non contiene la clausola di salvaguardia prevista dal già citato comma 12 dell’art. 8.

Considerazioni del tutto analoghe valgono anche per la sanatoria di cui all’art. 7, la quale, seppure caratterizzata da talune specificità, presenta tratti di analogia con quelle di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 289 del 2002.

In definitiva, in ragione della pronuncia dei giudici europei del luglio 2008 e della sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2011, si ritiene che qualora le dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 contengano elementi tali da  poter desumere, anche indirettamente, l’eventuale evasione di  un’IVA di importo superiore a quello delle soglie di rilevanza penale, le stesse non possano essere considerate alla stregua di una “autodenuncia” del contribuente, e che, in aggiunta e, correlativamente, sussista l’obbligo di denuncia con riguardo a tutte le dichiarazioni come sopra caratterizzate.

Ulteriori considerazioni vanno infine riservate all’altra forma di regolarizzazione prevista dall’art. 14  della  legge  n.   289  del  2002 (regolarizzazione delle scritture contabili), la quale pure, in astratto, potrebbe costituire elemento rilevatore di eventuali reati di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, al pari delle altre sanatorie innanzi menzionate.

Tale  regolarizzazione, poteva  esclusivamente conseguire alle  sanatorie effettuate ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge n. 289 del 2002, in quanto finalizzata a recepire nelle scritture contabili gli effetti delle sanatorie medesime.

Se dunque, come innanzi rilevato, elementi relativi alle predette sanatorie non possono integrare indizi di violazioni penali, rilevanti ai fini dell’IVA, idonei, di per sé soli, a generare l’obbligo di denuncia, lo stesso vale a fortiori per la eventuale, conseguente regolarizzazione di cui al citato art. 14.

Alla luce di quanto sopra esposto, per le posizioni interessate dalle varie sanatorie in parola, che si presentino caratterizzate da elementi quantitativi tali da fare astrattamente ipotizzare la sussistenza di reati di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, la circostanza che gli stessi non possono generare l’obbligo di denuncia porta ad escludere che gli elementi medesimi possano fungere da fonte di innesco per attività di controllo sulle annualità oggetto delle sanatorie.

Dette attività di controllo potranno essere effettuate, come già evidenziato, in presenza di eventuali elementi agli atti degli Uffici, dai quali emergano circostanze a suo tempo non valorizzate a causa dell’adesione alle sanatorie in parola, ovvero sopraggiunte, in relazione alle quali possa ravvisarsi l’obbligo, per le annualità ancora accertabili, di denuncia penale e, conseguentemente, la possibilità di procedere all’accertamento ai fini dell’IVA.

Le  Direzioni  Regionali  e  Provinciali  devono  pertanto  attivarsi,  con riguardo alle posizioni oggetto di sanatoria ai sensi degli articoli 7, 8, e 9 della legge n. 289 del 2002, al fine di:  a.   effettuare ogni possibile approfondimento volto ad individuare l’eventuale esistenza agli atti di elementi idonei a configurare violazioni di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, rilevanti ai fini dell’IVA, per le annualità per le quali i termini per l’accertamento siano ancora aperti;  b.   in   presenza   dei   suddetti   elementi,   eseguire   le   attività   di   controllo propedeutiche alla constatazione delle violazioni e, effettuata quest’ultima, inoltrare immediatamente la denuncia penale;  c.   emettere l’atto di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

Analoga attivazione deve riguardare i processi verbali di constatazione e gli accertamenti a suo tempo definiti ai sensi dell’art. 15 della legge n. 289 del 2002, onde procedere, ricorrendone i presupposti, alla denuncia penale (ove non già effettuata), ed alla emissione degli atti di accertamento ed irrogazione delle sanzioni.

Nella  ipotesi  della  intervenuta definizione  di  un  atto  di  accertamento precedentemente notificato, considerato che gli effetti di quest’ultimo sono stati caducati dalla sanatoria, illegittima per le ragioni innanzi chiarite, va dunque emesso un nuovo atto di accertamento, in funzione della più volte citata “riespansione del potere accertativo dell’amministrazione” affermata dalla Corte Costituzionale, ed allo scopo di salvaguardare il diritto di difesa del contribuente.

In ogni caso, va previamente valutata l’opportunità di procedere ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997, onde pervenire, ove possibile, alla definizione dell’accertamento con adesione del contribuente.

Con separata trattazione verranno forniti appositi elenchi di ausilio concernenti le posizioni che, dai dati presenti nel Sistema informativo, risultano interessate dalle sanatorie di cui si è in precedenza trattato.   Le Direzioni Regionali e le Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano sono invitate a vigilare sulla corretta attuazione della presente circolare, segnalando eventuali problematiche operative ritenute di interesse generale.

恶意抢注专利

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陆先生来访:董丽芳律师,您好!我是一名中国公民,在罗马拥有一家可再生能源公司。三年前,我委托一家意大利风力涡轮机配件生产商生产一款我们设计的风力涡轮机,用于2013年将投入使用的新设备。但一个月前我们发现这家公司在生产完毕前,在我们不知情的情况下把我们设计的产品向意大利商标专利局(UIBM)申请并注册了专利。出于信任,我在没有申请注册专利的情况下将设计交给了这家公司,现在有什么办法可以捍卫我的权利呢?

董丽芳律师信箱:恶意抢注专利

陆先生来访:董丽芳律师,您好!我是一名中国公民,在罗马拥有一家可再生能源公司。三年前,我委托一家意大利风力涡轮机配件生产商生产一款我们设计的风力涡轮机,用于2013年将投入使用的新设备。但一个月前我们发现这家公司在生产完毕前,在我们不知情的情况下把我们设计的产品向意大利商标专利局(UIBM)申请并注册了专利。出于信任,我在没有申请注册专利的情况下将设计交给了这家公司,现在有什么办法可以捍卫我的权利呢?
董丽芳律师:陆先生,您好!您的问题在实践中很普遍。很多发明或者实用新型的发明/设计人,不了解申请专利的重要性,意识不到不申请专利可能会给将来的商业活动带来严重的后果。对于您的问题,属于意大利法律规定的有关第三人在没有得到权利人授权的情况下恶意注册专利的情况。因此,您可以向有管辖权的司法机关提起民事诉讼,通过证据证明第三人的恶意,要求法院宣布争议专利无效,并可要求恶意第三人赔偿您的损失。为了证明第三人的恶意,您可以附上您与这家公司之间的合同或者有关产品设计的信件、传真、电子邮件、发票和投入。     
一旦法官同意您的诉讼请求,确认第三人的恶意并宣布争议专利无效,那就意味着尽管恶意第三人已经注册了专利,但该专利不具有法律效力。
但值得注意的是,这是一个非常复杂的法律问题,因此,我们建议您咨询专业的知识产权律师。
注:上述内容仅作为参考信息使用,不得视为本所对任何事项的法律意见。
如果您对此事还有其他问题,请您与本所联系,我们会及时提供全方面的法律咨询和服务。  

Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: Registrazione in Mala Fede di un Brevetto per Design

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Rubrica Legale dell'Avv. Lifang Dong: Registrazione in Mala Fede di un Brevetto per Design

Sig Lu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un cittadino cinese e sono titolare di una società attiva nel settore dell’energia rinnovabile, con sede a Roma.

Tre anni fa ho conferito mandato ad una società italiana produttrice di turbine eoliche, i cui disegni sono stati progettati dalla nostra società al fine di inserirle nei nostri impianti eolici da installare nel 2013.

Tuttavia, un mese fà abbiamo scoperto che questa società italiana mandataria, prima di ultimare la produzione delle turbine da noi commissionate tempo fa, ha depositato a nostra insaputa presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM) la domanda per la registrazione del brevetto delle turbine da noi progettate senza il nostro espresso consenso agendo in mala fede. Siccome, mi fidavo di questa società italiana le ho spedito incautamente i miei disegni senza provvedere prima alla registrazione del brevetto per design. Ho qualche possibilità di tutelare i miei diritti?

Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: Registrazione in Mala Fede di un Brevetto per Design

 

Avv. Dong: Sig. Lu, buongiorno! Il suo problema è molto diffuso in quanto spesso capita che il titolare ometta di registrare oppure ritardi di registrare una domanda di brevetto per design o modelli d’utilità o invenzioni, non sapendo che questa circostanza può comportare problemi rilevanti per chi, come lei, svolge un’attività commerciale.

Quanto al Suo quesito, la legge italiana prevede la tutela dei diritti del titolare del brevetto anche nell’ipotesi in cui un terzo registri in mala fede un brevetto per design, cioè senza averne l’autorizzazione.

Pertanto, potrà adire l’autorità giudiziaria competente per accertare la mala fede del terzo, chiedere la nullità del brevetto in questione e il risarcimento dei danni patiti, allegando prove a sostegno della sua azione civile.

Ad esempio, potrà allegare il contratto stipulato tra la Sua società e la società italiana, la raccomandata, fax o email tramite cui ha spedito i disegni di progettazione delle turbine eoliche, brochure, foto, fatture ed investimenti fatti.

Sig. Lu: Per che cosa s’intende la dichiarazione di nullità del brevetto?

Avv. Dong: Nel caso in cui Lei riuscisse a ottenere dal giudice civile un provvedimento favorevole che accerti la mala fede del terzo, dichiari la nullità del brevetto in oggetto e, pertanto, condanni il terzo a risarcirLe i danni patiti, s’intende che la registrazione di brevetto per design presentata dal terzo in mala fede sarà invalida. Tuttavia, si tratta di un giudizio complesso che richiede l’assistenza di un avvocato specializzato in materia di proprietà intellettuale.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.

Diritto Penale: Sequestro preventivo del Veicolo e confisca

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Diritto Penale: Sequestro preventivo del Veicolo e confisca

L’art. 186 comma 2 del C. D. S. Consente il sequestro preventivo – e la conseguente confisca – del veicolo in comproprietà, in quanto la lettera della norma esclude soltanto la confisca di veicolo appartenente ad un terzo per la tutela del suo diritto di proprietà.

Del resto, solo nel caso di appartenenza integrale del veicolo ad un terzo la presunzione assoluta di pericolosità derivante dall’uso del veicolo può risultare attenuata mentre, in caso di comproprietà, la presunzione medesima rimane integra.

Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza del 6 maggio 2009 (dep. 11 giugno 2009), n. 24015.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill. Mi Sigg. Ri:

Dott. MOCALI PIETRO Presidente

Dott. CAMPANATO GRAZIANA Consigliere

Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE

Dott. MASSAFRA UMBERTO

Dott. MARESCA MARIAFRANCESCA

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da: 1) X. Y. N. Il XX/XX/19XX avverso ordinanza del 22/09/2008 Trib. Libertà di Latina sentita la relazione fatta dal Consigliere BRUSCO CARLO GIUSEPPE

sentite le conclusioni del P. G. Dr. AURELIO GALASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte osserva:

1) X. Y. Ha proposto ricorso avverso l’ordinanza 3 ottobre 2007del Tribunale di Latina, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso il 1° luglio 2008 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ed avente ad oggetto un’autovettura a lui sequestrata.

Il Tribunale ha ritenuto legittimo il provvedimento emesso in relazione ad un procedimento per il reato di cui all’art. 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza) rilevando come non fosse ostativa al sequestro preventivo la circostanza che l’autovettura fosse in comproprietà con altre persona (la madre del ricorrente) e che il fatto non poteva essere ritenuto occasionale essendo ciò escluso dall’elevato tasso alcolico rilevato.

2) A fondamento del ricorso si deduce, con il primo motivo, la violazione dell’art. 186 comma 2° del codice della strada e dell’art. 240 comma 2° cod. Pen. Perché il Tribunale non avrebbe considerato che il veicolo non era di proprietà esclusiva del ricorrente e l’interpretazione data dal Tribunale si porrebbe in contrasto con la lettera e la ratio della norma che prevede la confisca del veicolo. Con il secondo motivo si deduce invece la violazione dell’art. 125 comma 3° c. P. P. Perché il Tribunale non avrebbe considerato che si trattava di condotta occasionale e quindi difettavano le esigenze cautelari che peraltro non avrebbero potuto essere ravvisate nell’elevato tasso alcolico in mancanza di precedenti specifici.

3) Va preliminarmente rilevato che il sequestro preventivo in esame è stato disposto in base al nuovo testo dell’art. 186 comma 2° del d. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) modificato dall’art. 4 del d. 1. 23 maggio 2008 n. 92 convertito, con modificazioni, nella 1. 24 luglio 2008 n. 125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica). Con questa modifica legislativa sono stati introdotti i seguenti periodi nel secondo comma dell’art. 186: “Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. ”

Come è agevole verificare dal tenore della norma, si tratta di confisca obbligatoria: ciò risulta sia dalla terminologia utilizzata (“è sempre disposta”) sia dal richiamo al secondo comma dell’art. 240 cod. Pen. Che prevede, appunto, casi di confisca obbligatoria (in questo senso deve intendersi il richiamo all’art. 240: v. Cass. , sez. IV, 11 febbraio 2009 n. 13831, Fumagalli, rv. 242479).

Dalla natura obbligatoria della confisca deriva un’importante conseguenza: che, nel caso di sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 321 c. P. P. , l’esistenza del periculum – cui l’emissione di tale misura cautelare reale è subordinata – è presunta per legge, con la conseguenza che non deve essere accertata caso per caso e che non può essere disposta (a meno che non vengano meno i presupposti per ritenere esistente il fumus) la restituzione del veicolo prima della sentenza definitiva (v. La già citata sentenza 13831/2009 nonché Cass. , sez. Fer. , 28 agosto 2008 n. 36822, Simmerle, rv. 241269 – entrambe relative alla norma innovata del codice della strada – e in generale, precedentemente, Cass. , sez. III, 6 aprile 2005, n. 17439, Amico, rv. 231516).

4) Ciò premesso, deve ancora osservarsi che il ricorso in cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame, in materia di misure cautelari reali, è proponibile, per 1’espresso disposto dell’art. 325 comma 1° c. P. P. , solo “per violazione di legge”. Ciò vale anche per l’ordinanza del tribunale che si pronunzi sulla richiesta di riesame del decreto del pubblico ministero, che abbia convalidato il sequestro operato dalla polizia giudiziaria, o sulla richiesta di riesame del sequestro disposto dall’autorità giudiziaria (v. Artt. 355 c. 3° e 257 c. P. P. Che rinviano entrambi all’art. 324 con la conseguente applicabilità dell’art. 325 in tema di ricorso in cassazione).
Ciò comporta in particolare, per quanto attiene ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso in questa materia non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato previsti dall’art. 606, comma 1°, lett. E) del codice di rito, ma soltanto la mancanza assoluta, o materiale, della motivazione perché solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell’art. 125 comma 3° c. P. P. Che prescrive, a pena di nullità, 1’obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dei commi 6° e 7° dell’art. 111 della Costituzione. Tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può certamente ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell’ esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela, Non possono invece formare oggetto di ricorso in cassazione le censure dirette ad evidenziare 1’insufficienza, 1’incompletezza, l’illogicità o la contradditorietà della motivazione.

La giurisprudenza di legittimità è univoca nel senso indicato: cfr. Da ultimo Cass. , sez. V, 11 gennaio 2007 n. 8434, Ladiana, rv. 236255; sez. III, 5 maggio 2004 n. 26853, Sainato, rv. 228738, sez. Un. 28 gennaio 2004 n. 5876, Bevilacqua, rv. 226710.
Alla luce di questo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (che nel ricorso neppure viene posto in discussione) se anche la censura rivolta dal ricorrente all’ordinanza impugnata con il secondo motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, fosse da ritenere ammissibile (sotto il profilo della necessità di accertare in concreto 1’esistenza del periculum anche nel caso di confisca obbligatoria) la censura sarebbe comunque inammissibile essendo rivolta all’accertamento di un vizio relativo alla motivazione che, nel nostro caso, non può essere ritenuta mancante.

5) E’ invece infondato il primo motivo di ricorso che si riferisce all’interpretazione della norma innovata di cui al comma 2° dell’art. 186 in precedenza riportata e che, secondo il ricorrente, non consentirebbe la confisca – e quindi il sequestro preventivo – nei caso di veicolo in comproprietà.

La tesi è infondata perché la lettera della norma non autorizza questa interpretazione, sembrando al contrario escludere la confisca di veicolo appartenente ad un terzo per la tutela del suo diritto di proprietà. Ma la tesi risulta in particolare infondata ove si consideri quale è la ratio della norma: solo nel caso di appartenenza integrale del veicolo ad un terzo la presunzione assoluta di pericolosità derivante dall’uso del veicolo può risultare attenuata mentre, in caso di comproprietà, la presunzione medesima rimane integra. Resta il problema della legittimità del sequestro (e della successiva eventuale confisca) della quota appartenente al terzo. Ma, su questo aspetto, il ricorrente è privo di interesse a richiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, o la restituzione del bene, unico legittimato essendo il comproprietario del veicolo. 6) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 6 maggio 2009. Il presidente
Dr. Piero Mocali   Il Consigliere Relatore Dr. Carlo Brusco Depositato in cancelleria il giorno 11 giugno 2009.

Diritto Penale: illegittimità e disapplicazione dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti con ripristino dello stato dei luoghi

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Diritto Penale: illegittimità e disapplicazione dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti con ripristino dello stato dei luoghi

Corte Cassazione, Sezione III Penale, 15 maggio 2007, n. 24724

In tema di gestione dei rifiuti, è illegittima e deve essere disapplicata l’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, prevista dall’art.  14, comma terzo, D. Lgs. N. 22 del 1997 (oggi sostituito dall’art.  192, comma terzo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), emessa nei confronti del proprietario dell’area su cui insistono i rifiuti, senza accertare se questi abbia posto in essere una delle condotte incriminate dalla norma (abbandono e/o deposito incontrollato; immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee) ovvero se sia configurabile nei suoi confronti un concorso morale o materiale.

Repubblica italiana in nome del popolo italiano la Corte Suprema di Cassazione sezione terza penale

Composta dagli Ill. Mi Sigg. Ri Magistrati: Dott. LUPO Ernesto – Presidente Dott. ONORATO Pierluigi – Consigliere Dott. MANCINI Franco – Consigliere Dott. PETTI Ciro – Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia – Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:

1) G. S. , N. IL (OMISSIS);

2) A. V. , N. IL (OMISSIS); 3) AD. VI. , N. IL (OMISSIS); 4) D. V. I. , N. IL (OMISSIS);

  • avverso sentenza del 22/03/2006 corte appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
  • udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Squassoni Claudia;
  • udito il Procuratore Generale in persona Dr. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza 9 novembre 2004, il Tribunale di Trapani ha ritenuto G. S. , A. V. , Ad. Vi. , D. V. I. Responsabili – condannandoli alla pena di giustizia – del reato previsto dalD. Lgs. N. 22 del 1997, art.  50, comma 2 per non avere ottemperato alla ordinanza sindacale 29 gennaio 2003 con la quale erano stati diffidati a procedere alla bonifica e ripristino ambientale di un sito di loro proprietà; la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo in data 22 marzo 2006.

Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno ritenuto accertato che gli imputati fossero comproprietari di una area sulla quale in modo non occasionale erano abbandonati rifiuti eterogenei; hanno osservato, inoltre, che gli appellanti non avevano ottemperato allo onere di allegazione tendente a dimostrare eventuali “ipotesi di exceptio” avente ad oggetto “l’esclusione di ogni forma di partecipazione alla fattispecie configurata”.

Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando: – che l’abbandono di rifiuti è imputabile a soggetti terzi tanto è vero che G. S. E Ad. Vi. Sono stati assolti dal reato di discarica abusiva, per non avere commesso il fatto, ed Ad. Vi. E D. V. I. Non sono state incriminate e non hanno responsabilità a titolo di dolo o colpa per l’abbandono di rifiuti; – che, in tale contesto, l’ordinanza sindacale perde di legittimità.

Le censure sono meritevoli di accoglimento nei limiti in prosieguo precisati. Il proprietario del suolo non può essere ritenuto responsabile per questa sua qualifica – o per una eventuale condotta di mera connivenza – dello abbandono di rifiuti che altri hanno collocato sul suo terreno in quanto non è riscontrabile una fonte formale dalla quale fare derivare l’obbligo giuridico di impedire l’evento.

In coerenza con tale principio, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il proprietario sia responsabile della contravvenzione di abbandono dei rifiuti (o di discarica abusiva) solo se ha posto in essere la condotta tipica o ha fornito un apporto morale o materiale all’autore del reato.

 

Obblighi che gravano sul proprietario

Gli obblighi che gravano sul proprietario sono dettati nel Decreto Ronchi dall’art. 14, per le ipotesi di abbandono o deposito incontrollato, e dall’art. 17 per quelle di bonifica dei siti contaminati; una disciplina analoga è reperibile nell’attuale D. Lgs. N. 152 del 2006. L’art. 14 individua il soggetto obbligato alla rimozione ed al ripristino nella persona che ha violato il divieto di abbandono al quale sono affiancati in solido il proprietario del sito (o il titolare di diritti di godimento sulla area) solo se la violazione gli sia imputabile “a titolo di dolo o di colpa”. Anche per l’art. 17, il proprietario non è tenuto a bonificare l’area se non è anche l’inquinatore, mentre l’obbligo grava sempre su chi ha inquinato ed, in sua sostituzione, sulla pubblica autorità. Correlata al divieto di abbandono dei rifiuti ed alla posizione del proprietario “incolpevole”, si pone la ordinanza sindacale di rimozione, smaltimento e ripristino dei luoghi prevista dal D. Lgs. N. 22 del 1997, art.  14, comma 3 (ora D. Lgs. N. 152 del 2006, art.  193, comma 2); essa può essere emanata solo nei confronti dei soggetti che hanno abbandonato i rifiuti e non già nei confronti del proprietario dell’area in quanto tale.

Una ordinanza sindacale che gli imponesse una prestazione non prevista dalla legge sarebbe illegittima, per violazione dell’art. 23 Cost. , con conseguente obbligo del Giudice di disapplicarla (Cass. Sezione 3 ordinanza 825/2007).

Nel caso in esame, gli imputati, destinatari formali della ordinanza sindacale e proprietari del sito ove sono stati reperiti i rifiuti, sostengono di non essere i responsabili della condotta di abbandono e, pertanto, di non avere violato il precetto di cui all’art. 14, comma 3. Spettava agli imputati per evitare di dovere rispondere della inottemperanza dell’ordine sindacale (di cui non avevano chiesto l’annullamento in via amministrativa) di provare l’assenza di loro responsabilità nello abbandono al fine di ottenere la disaplicazione della ordinanza illegittima (per carenza dei presupposti soggettivi).

Onere della accusa era solo quello di provare l’esistenza della ordinanza sindacale (assistita da presunzione di legittimità) e l’inottemperanza dei suoi destinatari (Cass. Sezione 3 sentenza 31003/2002).

La prospettazione difensiva dei ricorrenti, ora al vaglio di legittimità, era già stata sottoposta all’esame dei Giudici di merito che l’hanno disattesa rilevando come gli imputati non avessero ottemperato all’onere probatorio che incombeva loro.

 

Atti processuali

Tale conclusione non tiene conto di una produzione della difesa, allegata agli atti processuali, rappresentata dalla sentenza passata in giudicato 313/2004 con la quale il Tribunale di Trapani ha assolto G. S. E Ad. Vi. Dal reato di discarica abusiva (allocata nello stesso sito oggetto dello abbandono dei rifiuti per cui è processo) con la formula “per non avere commesso il fatto”; le imputate non erano state tratte a giudizio e tale particolare fa ritenere che il Pubblico Ministero le reputasse estranee alla gestione dei rifiuti. Deriva che la Corte territoriale ha trascurato di esaminare una documentazione di particolare significato per verificare la tesi degli imputati e la conseguente possibilità di disapplicare l’atto amministrativo; tale lacuna non può essere colmata direttamente da questa Corte in quanto la sentenza citata deve essere letta e valutata congiuntamente agli altri atti processuali e richiede una disamina che esula dai limiti cognitivi della Cassazione.

 

P. Q. M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2007

 

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