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IMU: Adempimenti, calcolo e versamento in agricoltura

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Per i terreni agricoli l’imposizione IMU  sale sensibilmente perchè il moltiplicatore passa dall’attuale 75 a 130 (110) e perchè l’aliquota è fissata al 0,76% contro il precedente 0,4%. In termini pratici, secondo calcoli Confagricoltura, un’azienda con 50 ettari di seminativi che prima pagava 2200 euro all’anno oggi si troverebbe a pagare, solo su questi terreni, 4400 euro. Un raddoppio dell’imposizione.

IMU imposta municipale unica

Decorrenza

in via sperimentale già dal 2012 anziché dal 2015

sostituisce per la componente immobiliare:

l’ICI;

l’IRPEF e le relative addizionali per gli immobili non locati.

Ne consegue che, per gli immobili  acquistati per essere locati, l’IMU è sostitutiva solo dell’ICI e, quindi, tali immobili saranno soggetti all’applicazione dell’IRPEF e delle relative addizionali (salvo la possibilità per le persone fisiche di esercitare l’opzione per la c. D. “cedolare secca”, ovvero per la tassazione del reddito da locazione con l’aliquota del 21% o 19% per le locazioni a canone concordato).

Presupposto e termini versamento

Il presupposto per l’applicazione dell’IMU (ovvero il possesso a vario titolo di fabbricati anche rurali, aree fabbricabili e terreni agricoli), i soggetti passivi, il metodo di calcolo della base imponibile ed i termini di versamento sono gli stessi dell’ICI.

Computo

Sono, invece, stati modificati i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali rivalutate per il calcolo dell’imposta.

L’applicazione dell’IMU è prevista in via sperimentale per tre anni, per poi entrare a regime dal 2015.

L’aliquota IMU è:

  • quella ordinaria, pari allo 0,76% (il Comune può aumentarla o diminuirla fino allo 0,3%);
  • quella ridotta, pari  allo 0,4% per abitazione principale e relative pertinenze (il Comune può aumentarla o diminuirla fino allo 0,2%);
  • pari allo 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale (il Comune può diminuirla fino allo 0,1%)*.

La base imponibile si calcola prendendo la rendita dell’immobile, rivalutata del 5%, e moltiplicandola per un coefficiente fisso, a seconda del tipo di immobile.

Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200 €, più (per gli anni 2012 e 2013) un’ulteriore detrazione di 50 Euro per ogni figlio fino ai 26 anni d’età che abbia residenza e dimora nell’abitazione principale fino ad un massimo di 400 €.

*Introduzione IMU  per fabbricati

L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento.

I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito dall’importo ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito dall’importo  quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicati per 130 (110 per i coltivatori iscritti alla previdenza agricola).

L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

Una sintesi Sui terreni agricoli

l’imposizione sale sensibilmente perchè il moltiplicatore passa dall’attuale 75 a 130 (110) e perchè l’aliquota è fissata al 0,76% contro il precedente 0,4%. In termini pratici, secondo calcoli Confagricoltura, un’azienda con 50 ettari di seminativi che prima pagava 2200 euro all’anno oggi si troverebbe a pagare, solo su questi terreni, 4400 euro. Un raddoppio dell’imposizione.

Oltre a questo va calcolata l’Imu sui fabbricati rurali.

Per quanto riguarda l’abitazione non ci sono agevolazioni particolari, anche se trattasi di rurale. L’aliquota, nel caso di prima casa, è dello 0,4% e il coefficiente di moltiplicazione è 160.

Per gli edifici strumentali (capannoni, alloggi agrituristici, locali di degustazione, trasformazione ecc) l’aliquota è fissata allo 0,2% e il coefficiente moltiplicatore, per la categoria D10, a 60.

Nel caso di stalle censite come C6, tuttavia, in assenza di ulteriori elementi di chiarezza, il coefficiente moltiplicatore sarebbe 160.

Sempre secondo i calcoli di Confagricoltura, unica associazione di categoria ad aver aperto una vertenza sull’Imu per gli agricoltori, la stessa azienda agricola di 50 ettari con 4 fabbricati rurali, di cui uno come abitazione, si troverebbe a pagare 4200 euro all’anno. Il risultato finale? Prima l’azienda agricola, a titolo esemplificativo, pagava un’Ici pari a 2200 euro, oggi si troverebbe a pagare un’Imu pari ad 8600 euro, ovvero il 300% dell’attuale carico fiscale.

Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: Contratto di lavoro in base alla legislazione di Hong Kong.

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Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: Contratto di lavoro in base alla legislazione di Hong Kong

Sig. Zhen: Buongiorno Avv. Dong! Sono un ragazzo di nazionalità cinese residente in Italia da qualche anno.

Sono giunto a Milano per motivi di lavoro. Attualmente faccio parte di un’organizzazione che opera nell’ambito della finanza a livello internazionale.

L’impresa dove lavoro ha una filiale a Hong Kong dove mi vogliono trasferire.

Gli serve una persona che parli il cinese e abbia esperienza nel campo dunque hanno pensato a me. Per me questa costituisce una grande opportunità di lavoro dato che mi vogliono assumere con contratto a tempo “continuo”.

Vorrei sapere cosa prevede questa forma contrattuale in base al diritto di Hong Kong e se questo tipo di contratto può essere paragonato al contratto indeterminato dell’ordinamento giuridico italiano.

Avv. Dong: Salve Sig. Zhen! Mi complimento con lei per la sua nuova offerta di lavoro. Sicuramente si tratta di una grande occasione, so che il mercato di Hong Kong è in continua crescita. La disciplina del lavoro a Hong Kong è dettata dall’Ordinanza numero 57 la quale prevede, come Lei diceva, il “continuous contract”, in base al quale il dipendente lavora in modo continuo per lo stesso datore di lavoro durante un periodo minimo di quattro settimane, che costituiscono la durata del contratto.

La durata viene stabilita dalle parti e una volta scaduto il contratto di lavoro, le parti possono determinare una proroga. Dunque vediamo che più che paragonarlo al contratto indeterminato, il continuous contract è paragonabile ad un contratto a tempo determinato con possibilità di proroga.

Sig. Zhen: Nel contratto che mi è stato proposto le ferie non sono remunerate, cosa dice la normativa al riguardo?

Avv. Dong: Il diritto del lavoro di Hong Kong prevede al meno un giorno di riposo a settimana. Riguardo ai giorni di riposo o di festività, le parti possono liberamente convenire di remunerare o meno i giorni di riposo, ai sensi dell’ordinanza 57.

In merito alle ferie invece, la normativa prevede che il lavoratore venga remunerato durante il periodo di ferie se questo ha prestato lavoro presso la stessa società per almeno tre mesi.

Questo implica che nei primi mesi di lavoro, se lei decide di andare in ferie, queste non saranno remunerate.

Tuttavia, Le consiglio di verificare la durata del suo contratto, se la durata è superiore a tre mesi la remunerazione delle ferie deve essere inserita nel suo contratto.

La informo inoltre che Lei ha diritto ad assentarsi in caso di malattia e che i giorni in cui ha usufruito del permesso per malattia, la società ha l’obbligo di remunerarla.

Per ulteriori informazioni e per verificare la validità del contratto di lavoro proposto Le consiglio di contattare un legale specializzato nel diritto di Hong Kong che possa seguirla.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.

Cass. sez. lav. 8 marzo 2012 n. 3629

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Cass. Sez. Lav. 8 marzo 2012, n. 3629

Nel caso in cui le generiche espressioni contenute nella lettera di licenziamento non si prestino ad essere intese come specifica indicazione dei motivi posti a base del provvedimento espulsivo e tale specificazione non sia stata richiesta dall’interessato – nell’esercizio della facoltà attribuitagli dall’art. 2 della legge n. 604/ 1966 – legittimamente le ragioni del recesso possono essere esposte dal datore di lavoro in sede contenziosa all’atto della sua costituzione in giudizio e devono essere valutate dal giudice di merito per stabilire la legittimità del licenziamento intimato.
Legittimità che deve essere valutata anche sotto il profilo dell’assolvimento dell’onere di repechage con riferimento all’intero gruppo societario di cui il datore di lavoro è parte solo laddove il lavoratore abbia individuato al suo interno le possibili collocazioni in cui avrebbe potuto essere utilmente impiegato.

Cass. Sez. Lav. 8 marzo 2012 n. 3629

Nel caso in cui le generiche espressioni contenute nella lettera di licenziamento non si prestino ad essere intese come specifica indicazione dei motivi posti a base del provvedimento espulsivo e tale specificazione non sia stata richiesta dall’interessato – nell’esercizio della facoltà attribuitagli dall’art. 2 della legge n. 604/ 1966 – legittimamente le ragioni del recesso possono essere esposte dal datore di lavoro in sede contenziosa all’atto della sua costituzione in giudizio e devono essere valutate dal giudice di merito per stabilire la legittimità del licenziamento intimato.
Legittimità che deve essere valutata anche sotto il profilo dell’assolvimento dell’onere di repechage con riferimento all’intero gruppo societario di cui il datore di lavoro è parte solo laddove il lavoratore abbia individuato al suo interno le possibili collocazioni in cui avrebbe potuto essere utilmente impiegato.

Il fatto

Un lavoratore veniva licenziato con la seguente motivazione: crisi di settore comportante una riduzione di personale.

Adiva quindi il Tribunale di Trapani al fine di accertare l’illegittimità del recesso intimatogli, lamentando la genericità della motivazione addotta e sostenendo che l’impossibilità di un suo ricollocamento avrebbe dovuto essere valutata con riguardo a tutte le società del gruppo di cui la datrice di lavoro era parte.

Il Tribunale accoglieva il ricorso ed ordinava la reintegrazione del lavoratore.

La Società impugnava la sentenza, che veniva riformata dalla Corte d’Appello di Palermo sul presupposto che la richiesta del lavoratore in ordine all’obbligo di assolvere il repechage con riferimento a tutte le società del gruppo non potesse essere accolta, non avendo egli individuato le possibili collocazioni cui avrebbe potuto essere adibito.

Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione per due motivi:

a) presunta violazione dell’articolo 360 n. 3 del codice di procedura civile in relazione agli articoli 2 e 5 della legge n. 604/1966, che impongono al datore di lavoro la comunicazione per iscritto del licenziamento e dei suoi motivi, ove richiesti, nonché la prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di recesso;

b) presunta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, ossia l’insussistenza dell’obbligo di repechage in relazione all’intero gruppo societario.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso ritenendo infondati entrambi i motivi formulati dal lavoratore.

Quanto al primo, la Corte di Cassazione osserva che la sintetica formula adottata dalla Società quale ragione del licenziamento (la “crisi di settore” comportante la riduzione di personale) può essere ricondotta alla “rarefazione del classico lavoro manuale d’ufficio conseguente all’introduzione di nuove tecnologie informatiche necessarie al fine di mantenere la competitività dell’impresa”. Tale motivazione, in realtà, era stata dedotta dal datore di lavoro solo nella memoria di costituzione, e non nella lettera di licenziamento.

Sul punto, la Corte chiarisce che la specificazione contenuta nella memoria non può ritenersi lesiva del principio di immutabilità dei motivi del recesso, e ciò sul presupposto che, ove il lavoratore ritenga che le ragioni dedotte nella lettera di licenziamento non siano sufficientemente chiare, ha facoltà di chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, che vengano ulteriormente specificate; laddove egli non si avvalga di tale facoltà, queste possono essere legittimamente esposte dal datore di lavoro in sede contenziosa all’atto della sua costituzione in giudizio.

Sicché, nel caso di specie, i motivi dedotti nella memoria difensiva sono stati valutati dai giudici di merito ed hanno trovato, ad avviso della Corte, pieno riscontro probatorio.

Quanto al secondo motivo di ricorso, ossia la presunta omessa motivazione dei giudici d’Appello in ordine all’insussistenza dell’obbligo di repechage in relazione all’intero gruppo societario, la Corte di Cassazione ritiene che la Corte di Palermo abbia motivato in modo ampio ed esauriente che l’ipotizzato collegamento societario, oltre che indimostrato nei suoi presupposti, dovesse considerarsi privo di ogni rilevanza per il non aver il lavoratore individuato in quale delle società, ritenuta parte di un unico gruppo, avrebbe potuto essere utilmente impiegato e con quali mansioni.

I precedenti giurisprudenziali

La sentenza in commento affronta dapprima il tema della specificità dei motivi posti alla base del recesso e poi la spinosa questione della rilevanza del collegamento societario ai fini dell’adempimento all’onere di repechage in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Un’attenta lettura dei rilievi in essa formulati porta ad affermare che la Corte di Cassazione risolve in modo chiaro la prima problematica, mentre fornisce una risposta in termini più evasivi alla seconda.

E ciò, evidentemente, anche in ragione della certezza delle disposizioni normative applicabili nel primo caso cui corrisponde una lacuna normativa ed un contrasto giurisprudenziale in tema di rilevanza dei collegamenti societari nel diritto del lavoro.

Quanto al primo profilo, dunque, la Corte chiarisce un principio generale in tema di motivazioni del licenziamento: è onere del lavoratore, nell’esercizio della facoltà concessagli dall’articolo 2 della legge n. 604/1966, richiedere al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla comunicazione del recesso, i motivi che l’hanno determinato.

Laddove tale specificazione non sia stata richiesta ed il lavoratore abbia impugnato giudizialmente il licenziamento, le ragioni del recesso possono essere legittimamente esposte dal datore di lavoro in sede contenziosa all’atto della propria costituzione in giudizio.

Una siffatta conclusione risponde all’esigenza di tutelare il datore di lavoro dall’inerzia del lavoratore, a fronte della quale non può certo vedersi precluso il diritto di esporre le ragioni che hanno indotto l’adozione del provvedimento espulsivo e, conseguentemente, di difendersi in giudizio secondo i principi che regolano il contraddittorio tra le parti, garantito dall’articolo 111 della Costituzione.

Si tratta di un principio precedentemente espresso dalla stessa Corte già nel 1986 (Cass. 11 giugno 1986, n. 3878) e ribadito nel 1995 (Cass. 2 maggio 1995, n. 4807) e, peraltro, pienamente condivisibile.

Meno chiara, invece, è la questione della rilevanza del collegamento tra diverse società appartenenti ad un unico gruppo nei rapporti di lavoro dei soggetti che operano al suo interno.

Al riguardo, occorre anzitutto osservare che, a livello legislativo, nell’ordinamento italiano non esiste una definizione esatta di gruppo societario e, soprattutto, non esiste nell’ambito giuslavoristico.

Stante l’incerto quadro normativo, la giurisprudenza ha incontrato difficoltà nell’affrontare il tema, occupandosene principalmente, peraltro, al fine di disincentivare il ricorso al gruppo di imprese con finalità fraudolenta volta all’illecita interposizione di manodopera fra società.

I giudici hanno così gradualmente individuato i requisiti necessari ai fini dell’accertamento della sussistenza di un Gruppo, ossia l’unicità della struttura produttiva, l’integrazione tra attività esercitate dalle singole imprese, il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario e l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa (cfr. Cass. 24 marzo 2003, n. 4274).

Ciò premesso, il percorso giurisprudenziale volto a stabilire la rilevanza o meno di tali collegamenti all’interno dei rapporti di lavoro è stato complesso ed articolato, ed il problema pare, ancora oggi – anche alla luce della sentenza in commento – parzialmente irrisolto.

In passato, la Corte ha in più occasioni sostenuto che, tenuto conto della disciplina legislativa inerente all’attività di società tra loro collegate, dalla mera unitarietà economica del gruppo non si possa trarre alcuna conseguenza in termini di diritti ed obblighi attinenti alla risoluzione del rapporto di lavoro (così Cass. 3 aprile 1990, n. 2831; Cass. 9 novembre 1992, n. 10053; cfr. Rivista Critica di Diritto del Lavoro, 2003, 784).

La sentenza in commento tratta, in particolare, dei possibili risvolti della rilevanza del Gruppo sulla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e sull’assolvimento dell’onere di repechage.

Aspetti, questi, in relazione ai quali, ad oggi, non è stata fornita una adeguata risposta né dai giudici di merito né da quelli di legittimità.

Da un lato, si registra un orientamento che afferma che, provata l’unicità del complesso aziendale facente capo a più società, si debba ritenere illegittimo perché privo di idonea motivazione il licenziamento intimato da una società che non abbia valutato la possibilità di ricollocare il lavoratore nell’ambito dell’intero complesso, con il conseguente diritto di quest’ultimo ad essere riassunto dalla società cui appartenga la posizione disponibile, anche se rimasta estranea all’atto di recesso (Trib. Milano 14 marzo 2003, in D&L 2003, p. 780; nello stesso senso, Trib. Milano 11 marzo 2010, in D&L 2010, p. 586 e Trib. Ravenna, ord. 12 giugno 2006, in Lav. Giur. 2006, 10, 993).

E ciò sul presupposto che l’articolo 2094 codice civile impone di individuare il datore di lavoro nel soggetto che detiene ed esercita di fatto il potere direttivo e disciplinare nei confronti del dipendente, sicché, in presenza di determinate circostanze, è possibile che il rapporto di lavoro sia instaurato con un datore di lavoro la cui posizione è occupata da più persone legate tra loro da un’obbligazione solidale.

L’orientamento opposto, invece, sostiene che “il controllo giurisdizionale del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, consistente in un riassetto organizzativo che comporti la soppressione del posto di lavoro, è limitato alla verifica della reale sussistenza del motivo asserito dall’imprenditore, al quale, nell’esercizio della libertà d’iniziativa economica garantita dall’articolo 41 Costituzione, è riservata la scelta sulle modalità attuative del riassetto, senza che su ciò possa influire l’appartenenza dell’impresa a un gruppo economico o societario, non potendo il lavoratore vantare diritti nei riguardi delle imprese del gruppo o con riferimento ai loro assetti produttivi” (Cass. 1° febbraio 2003, n. 1527).

E ciò in ragione del fatto che, per quanto profondo, il collegamento societario non rileverebbe ai fini del corretto assolvimento dell’onere di repechage da parte del datore di lavoro (Trib. Milano 16 luglio 2008, in ADL, 2011, 4/5, 992), non essendo il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra il lavoratore ed una di esse, debbano essere estesi alle altre (Trib. Milano 4 febbraio 2011, in ADL 2011, 4/5, 992). Sicché, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare l’impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore con esclusivo riferimento ai posti di lavoro eventualmente disponibili presso la società licenziante (Corte App. Milano, 10 settembre 2010, in ADL 2011, 4/5, 992).

Conclusioni

La sentenza in commento, dunque, si inserisce in un contesto giurisprudenziale incerto.

Tuttavia, la Corte non interviene affermando un principio generale volto a dirimere tali incertezze, ma, in termini piuttosto criptici, si limita ad osservare che “la Corte di Palermo ha chiarito, con motivazione ampia ed esauriente, come l’ipotizzato collegamento societario, oltre che indimostrato nei suoi presupposti, doveva considerarsi privo di ogni rilevanza, per non aver il lavoratore individuato in quale delle società, ritenute parte di un unico gruppo, avrebbe potuto essere utilmente impiegato e con quali mansioni” (nello stesso senso, cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22034, nella quale la Corte ribadisce che grava in capo al lavoratore l’onere, quantomeno, di dedurre l’esistenza di posizioni in cui poter essere ricollocato, seppur in sedi aziendali diverse da quella della società licenziante). Sicché sembra doversi desumere che il collegamento societario possa assumere rilevanza ai fini dell’assolvimento dell’onere di repechage solo a condizione dell’avvenuta indicazione, da parte del lavoratore, della società e della mansione cui avrebbe potuto essere adibito.

Rimborso Spese: aspetti fiscali e procedurali in capo al datore di lavoro ed al dipendente

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Le  modalità  con  cui  le somme percepite dai dipendenti, a titolo  di  rimborso  per le  spese sostenute nell’espletamento del lavoro durante trasferte  e  missioni,   concorrono   a  formare   il   reddito   di   lavoro   dipendente  sono disciplinate dal comma 5, dell’art. 51 del D. P. R. 917/86. Il quale prevede  un   trattamento   fiscale   diverso   in   relazione   all’ambito territoriale in cui la trasferta ha luogo. A tale riguardo occorre operare preliminarmente una distinzione tra le trasferte effettuate nell’ambito del territorio o  al di fuori dal territorio comunale sede di lavoro.

Rimborso Spese: aspetti fiscali e procedurali in capo al datore di lavoro ed al dipendente

Le  modalità  con  cui  le somme percepite dai dipendenti, a titolo  di  rimborso  per le  spese sostenute nell’espletamento del lavoro durante trasferte  e  missioni,   concorrono   a  formare   il   reddito   di   lavoro   dipendente  sono disciplinate dal comma 5, dell’art. 51 del D. P. R. 917/86[1].

Il quale prevede  un   trattamento   fiscale   diverso   in   relazione   all’ambito territoriale in cui la trasferta ha luogo.

A tale riguardo occorre operare preliminarmente una distinzione tra le trasferte effettuate nell’ambito del territorio o  al di fuori dal territorio comunale sede di lavoro.

Per quanto riguarda invece il diritto alla deducibilità dal reddito di impresa, dei rimborsi  in oggetto, in capo al datore di lavoro,  la norma a cui fare riferimento è l’art. 95, comma 3 dello stesso D. P. R. 917/86[2].

Trasferte effettuate nell’ambito del comune sede di lavoro

Regola generale è quella secondo cui i rimborsi e le indennità percepite dal dipendente in relazione  alle  trasferte  effettuate  nell’ambito  del  territorio  comunale  (sede  di  lavoro) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Trasferte effettuate fuori del comune sede di lavoro

In  caso  di  trasferte  effettuate  fuori  del  territorio  comunale  sede  di  lavoro,  ai  fini  della determinazione del reddito di lavoro dipendente assume rilievo la modalità tecnica con cui il rimborso della spesa (erogazione dell’indennità) viene effettuato.

Procedure amministrative per i rimborsi

Esistono tre procedure per la determinazione del rimborso spese delle trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti fuori dal Comune sede di lavoro: il metodo forfetario,  metodo analitico o a piè di lista,  metodo misto. Per il tipo di impianto contabile adottato e le caratteristiche aziendali, si presenta ottimale la scelta del metodo analitico.

Rimborso analitico o piè di lista

Con   il   “rimborso   analitico”[3]   tutte   le   spese   sostenute   dal   dipendente,   debitamente documentate  e  riassunte  in nota  spese,  sono    rimborsate  dal datore di lavoro e pertanto in capo a questi sorge legittimamente il diritto alla deduzione delle stesse dal reddito di impresa secondo le modalità di  seguito indicate.

Il metodo analitico è  consigliato per i seguenti motivi:

a) allo scopo di adottare una procedura trasparente e funzionale per il   datore di lavoro che sposi le esigenze di una corretta tenuta della contabilità ordinaria;

b) evitare la corresponsione  di una indennità   di   trasferta  che  concorrerebbe ad incrementare il reddito imponibile in capo al dipendente;

c) meglio si sposa con l’adozione e compilazione del modello di nota spese dal nostro Studio elaborato e personalizzato sulle   esigenze del cliente.

Aspetti fiscali del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve autorizzare solo il rimborso delle spese fiscalmente documentate, attraverso fatture, ricevute ed ogni altro atto equipollente.

Nell’ipotesi  in cui, la volontà preminente delle stesso datore di lavoro sia di  detrarre l’IVA,  sarà necessario che i dipendenti i richiedano l’emissione della fattura (con esposizione separata dell’Iva), intestata direttamente alla società, con indicazione della natura e del fruitore del servizio (l’indicazione del fruitore può essere riportata anche in una nota allegata).

Come indicato nel disposto dell’art. 95 comma terzo del D. P. R. 917/86, i rimborsi “analitici” per trasferte documentate ed effettuate dal dipendente al di fuori dal territorio comunale, sono deducibili nel limite giornaliero di €. 180,76 per le trasferte in Italia, ed €. 258,23 per quelle all’estero[4].

Eventuali rimborsi spese per “trasferte” effettuate dal dipendente nel territorio comunale, sono interamente deducibili per il datore di lavoro,  ma lo scrivente, fa notare come anticipato, che tali spese sono però  incrementative della base imponibile irpef del dipendente stesso.

Aspetti fiscali del lavoratore dipendente

In merito alla posizione del lavoratore, sono  non  imponibili,  per  le  trasferte  fuori  dal  comune  sede  di  lavoro,  tutte  le  spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e trasporto[5].

Per le spese che non possono essere comprovate dai richiamati documenti, è consentito entro certi limiti, adottare rimborso forfetario.

Infatti, col  metodo  del “rimborso analitico” , i rimborsi  percepiti per le spese sostenute  per trasferte fuori dal territorio comunale dove si trova la sede di lavoro, non concorrono alla formazione del reddito in capo al dipendente,  fino  ad  un importo massimo giornaliero di € 15,49, elevato a € 25,82 per le trasferte all’estero (le spese telefoniche, la lavanderia, le mance ed i parcheggi, etc. )[6].

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento lo Studio resta a disposizione tramite assistenza telefonica, ticket on line o email.

In allegato prospetto e file in formato excel del modello di nota spese

Un cordiale saluto

Dott. Alessio Ferretti

 

[1] “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90. 000 al giorno, elevate a lire 150. 000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30. 000, elevate a lire 50. 000 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”:

[2] “Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel”.

[3] Circolare 326 E del Ministero delle Finanze del 23. 12. 1997

[4] In merito ai rimborso delle spese inerenti l’uso di autoveicoli, sono deducibili in base ai costi calcolati tramite le tariffe ACI (o a quelle di noleggio) nei limiti del costo di percorrenza di un autoveicolo di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali se a benzina (20 se diesel).

[5] Il ministero delle finanze nella circolare n. 188/E del 1998 ha sottolineato che non è più imposta una preventiva autorizzazione alla trasferta e che le spese ad essa collegate possono risultare dalla normale documentazione conservata dal datore di lavoro.

[6] Circolare 326 E del Ministero delle Finanze del 23. 12. 1997

Circolare numero 48 del 27/03/2012

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Premessa

Con il D. L. N. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”, all’art. 38 comma 5, sono stati previsti l’estensione e il potenziamento dei servizi telematici dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, per la presentazione di denunce, istanze, atti, versamenti, mediante l’utilizzo dei sistemi telematici ovvero della posta elettronica certificata.

Con la circolare n. 169 del 31 dicembre 2010, applicativa della determinazione del Presidente dell’Istituto n. 75 del 30 giugno 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini”, è stato dato avvio a tale processo.

Con la determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”, cui si è data attuazione con circolare n. 110 del 30 agosto 2011, sono stati definiti i tempi della trasmissione telematica in via esclusiva in luogo delle tradizionali modalità di presentazione delle domande all’Istituto.

Ad integrazione dei servizi già resi disponibili con la circolare n. 169 del 30/12/2011, con la presente circolare si rende noto che è già disponibile, dal 21 marzo 2012, il servizio per la presentazione in via telematica delle domande di Dilazione amministrativa e Riduzione delle Sanzioni civili per le aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens e delle richieste di provvedimenti su Avviso di Addebito e Cartella di Pagamento per la generalità dei contribuenti tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi nelle gestioni previdenziali dell’Istituto.

Circolare numero 48 del 27/03/2012

Telematizzazione delle domande di Dilazione e Riduzione delle Sanzioni, delle richieste di provvedimenti su Cartelle di Pagamento e Avvisi di Addebito e delle comunicazioni delle Cessioni dei Crediti degli Enti Morali.

Premessa

Con il D. L. N. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”, all’art. 38 comma 5, sono stati previsti l’estensione e il potenziamento dei servizi telematici dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, per la presentazione di denunce, istanze, atti, versamenti, mediante l’utilizzo dei sistemi telematici ovvero della posta elettronica certificata.

Con la circolare n. 169 del 31 dicembre 2010, applicativa della determinazione del Presidente dell’Istituto n. 75 del 30 giugno 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini”, è stato dato avvio a tale processo.

Con la determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”, cui si è data attuazione con circolare n. 110 del 30 agosto 2011, sono stati definiti i tempi della trasmissione telematica in via esclusiva in luogo delle tradizionali modalità di presentazione delle domande all’Istituto.

Ad integrazione dei servizi già resi disponibili con la circolare n. 169 del 30/12/2011, con la presente circolare si rende noto che è già disponibile, dal 21 marzo 2012, il servizio per la presentazione in via telematica delle domande di Dilazione amministrativa e Riduzione delle Sanzioni civili per le aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens e delle richieste di provvedimenti su Avviso di Addebito e Cartella di Pagamento per la generalità dei contribuenti tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi nelle gestioni previdenziali dell’Istituto.

1. Domande di dilazione. Domande di riduzione delle sanzioni civili

A decorrere dal 21 marzo 2012 le domande di dilazione e riduzione delle sanzioni civili delle aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens devono essere trasmesse con modalità telematica.

La domanda di dilazione potrà essere trasmessa dalle aziende, dai consulenti e dai professionisti che accedono mediante PIN al sito Internet dell’Istituto attraverso la sezione “Servizi on-line” secondo il seguente percorso:

Tipologia di utente : Aziende, consulenti e professionisti

Servizi per le aziende e consulenti

Cassetto previdenziale Aziende > Istanze on-line > Invio nuova istanza > nella lista moduli selezionare la voce Dilazioni.

Nella colonna identificata con l’intestazione “Manuale”, cliccando sull’immagine viene visualizzato il manuale per gli utenti, che contiene un percorso guidato per la compilazione e l’invio della domanda.

Le istanze inviate potranno essere visualizzate attivando il pannello di ricerca “Lista istanze inviate”, in cui è possibile verificare lo stato della domanda, l’esito e le eventuali note inserite dalla sede competente.

La domanda di riduzione delle sanzioni civili potrà essere trasmessa dai medesimi soggetti abilitati all’invio della domanda di dilazione attraverso la sezione “ Servizi on line” secondo il seguente percorso:

Tipologia di utente: Aziende, consulenti e professionisti

Servizi per le aziende e consulenti

“Aziende Uniemens: domanda di riduzione sanzioni Civili “ > Inserimento domanda.

Il manuale utente è immediatamente disponibile per consentire una guida per la compilazione e l’invio delle domande.

La funzione di “consultazione domande” prevede la possibilità di verificare lo stato della domanda e l’esito che consente la visualizzazione delle note inserite dalla sede competente.

2. Provvedimenti su Avviso di Addebito e Cartella di Pagamento 
A decorrere dal 21 marzo 2012, le aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens, gli iscritti alla gestione degli artigiani e commercianti, le aziende assuntrici di manodopera e i lavoratori autonomi agricoli, committenti e liberi professionisti dovranno trasmettere in via telematica le seguenti istanze:

– domanda di sospensione cartella di pagamento,

– domanda di sgravio cartella di pagamento,

– domanda di sospensione avviso di addebito,

– domanda di annullamento avviso di addebito,

– comunicazione di avvenuto pagamento su avviso di addebito.

Il servizio è raggiungibile dal sito internet dell’Istituto tramite appositi link posti all’interno della sezione “Servizi On-Line” -> “Per Tipologia di Utente” differenziati in base alla tipologia di utente. Gli appartenenti alle tipologie che accedono mediante codice fiscale e PIN, sono: aziende, consulenti e professionisti, cittadino e associazione di categoria.

Le domande presentate potranno essere consultate tramite visualizzazione dello stato della domanda e delle eventuali comunicazioni inserite dalla Sede competente.

Le istruzioni operative per la compilazione e l’invio delle domande sono disponibili nel Manuale presente nell’applicazione web.

3.  Cessione dei Crediti Enti Morali da parte delle aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens 

Unitamente ai predetti modelli, nell’ambito delle iniziative volte a semplificare le modalità di trasmissione delle istanze all’Istituto, si è proceduto anche alla telematizzazione della comunicazione degli atti di Cessione dei Crediti degli Enti Morali disciplinati dall’art. 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Il modello è stato creato per consentire la comunicazione della cessione del credito vantato nei confronti dell’Amministrazione ceduta (nel caso più ricorrente le ASL) da parte di enti e istituzioni, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o in regime di convenzione.

Il modello può essere utilizzato dalle aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens e prevede la trasmissione di tutte le informazioni che consentono una più efficace gestione del procedimento amministrativo.

Il servizio è raggiungibile dal sito Internet dell’Istituto attraverso la sezione “Servizi on-line” > Servizi per le aziende e i consulenti (Menu Aziende), selezionando nel menu “Domanda Cessione Crediti Enti Morali”.

Il servizio consente, inoltre, la visualizzazione dei dati inseriti e la ricevuta di protocollo delle comunicazioni trasmesse.

Le istruzioni operative per la compilazione e l’invio del modello sono disponibili nel Manuale presente nell’applicazione web.

MediazioneTributaria: Sanzioni ridotte del 60% per liti inferiori a 20.000

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MediazioneTributaria: Sanzioni ridotte del 60% per liti inferiori a 20.000

Per i contenziosi  tributari  “minori”, ossia quelle liti di importo inferiore ad €. 20. 000, dal 1° aprile 2012 il contribuente non può presentare ricorso diretto alla commissione tributaria provinciale (ex primo grado) ma deve attenersi a quanto stabilito per il nuovo istituto della mediazione tributaria dall’articolo 39 comma nono della Legge 98/2011 con la previsione/introduzione  del nuovo articolo 17 – bis del D. Lgs 564/1992, Il quale prevede a seguito della notifica dell’atto da parte dell’amministrazione finanziaria della presentazione di una istanza di reclamo – mediazione.

Se la mediazione ha esito positivo il contribuente ottiene riduzione della sanzione del sessanta per cento.

Mediazione Tributaria: Sanzioni ridotte del 60% per liti di importo inferiore a 20. 000 euro

Per i contenziosi  tributari  “minori”, ossia quelle liti di importo inferiore ad €. 20. 000, dal 1° aprile 2012 il contribuente non può presentare ricorso diretto alla commissione tributaria provinciale (ex primo grado) ma deve attenersi a quanto stabilito per il nuovo istituto della mediazione tributaria dall’articolo 39 comma nono della Legge 98/2011 con la previsione/introduzione  del nuovo articolo 17 – bis del D. Lgs 564/1992, Il quale prevede a seguito della notifica dell’atto da parte dell’amministrazione finanziaria della presentazione di una istanza di reclamo – mediazione.

Se la mediazione ha esito positivo il contribuente ottiene riduzione della sanzione del sessanta per cento.

Il nuovo istituto – nella presente circolare convenzionalmente denominato mediazione tributaria – non determina, dunque, un più gravoso esercizio dell’azione in giudizio per il contribuente, dal momento che, come meglio si specificherà in seguito, in caso di mancata conclusione positiva della fase amministrativa della  mediazione, la  norma  considera l’azione giudiziaria già esercitata, richiedendo al contribuente, per l’attivazione  del   contenzioso, si tratta di uno strumento deflativo del contenzioso, con il quale si prevede la presentazione obbligatoria di un’istanza 1  che anticipa il contenuto del ricorso, nel senso che con essa il contribuente chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all’attenzione della Commissione tributaria provinciale nella eventuale fase giurisdizionale.

E’ in facoltà del contribuente inserire nell’istanza anche una proposta di mediazione.

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Circolare numero 42 del 21/03/2012

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Premessa

Con circolare n. 169 del 31. 12. 2010 sono state fornite le disposizioni attuative della determinazione del Presidente dell’Istituto n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” che prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2011, l’utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.
Le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva sono state successivamente stabilite con la determinazione n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e Servizi INPS – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenza”. Le relative disposizioni applicative sono state impartite con circolare n. 110 del 30 agosto 2011.
In relazione a quanto sopra, è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di trattamento per il rimpatrio dei lavoratori provenienti da paesi extracomunitari; tale modalità, entrerà 

Circolare numero 42 del 21/03/2012

D. L. N. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze”. Modalità di presentazione telematica della domanda di trattamento per il rimpatrio dei lavoratori provenienti da paesi extracomunitari.

Premessa

Con circolare n. 169 del 31. 12. 2010 sono state fornite le disposizioni attuative della determinazione del Presidente dell’Istituto n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” che prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2011, l’utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.
Le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva sono state successivamente stabilite con la determinazione n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e Servizi INPS – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenza”. Le relative disposizioni applicative sono state impartite con circolare n. 110 del 30 agosto 2011.
In relazione a quanto sopra, è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di trattamento per il rimpatrio dei lavoratori provenienti da paesi extracomunitari; tale modalità, entrerà in vigore in via esclusiva dal 1° maggio 2012, così come indicato al punto 5 della presente circolare e prevede l’utilizzo di uno dei seguenti canali:
•    WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN di autenticazione di tipo Dispositivo attraverso il portale dell’Istituto – servizi On-line –Servizi per il cittadino – Invio domande di prestazione a sostegno del reddito – Rimpatrio lavoratore extracomunitario;
•    Contact Center – attraverso il numero verde 803164;
•    Patronati – attraverso il servizio telematico offerto dagli stessi.
Al fine di informare i cittadini in ordine all’innovazione in discorso è previsto un periodo transitorio, di cui al comma 5, della presente circolare, durante il quale saranno comunque garantite le tradizionali modalità di presentazione della domanda.
Si forniscono di seguito istruzioni dettagliate inerenti l’invio telematico delle domande in oggetto, secondo le diverse modalità evidenziate in premessa.

1.            Presentazione della domanda tramite Web direttamente dal cittadino

La presentazione telematica delle domande di prestazione tramite WEB è consentita al Cittadino richiedente in possesso di Pin di autenticazione.
Per l’accesso al servizio è sempre richiesta l’autenticazione tramite PIN dispositivo (circolare n. 50 del 15 marzo 2011) rilasciato dall’Istituto, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) rilasciata da una Pubblica Amministrazione ai sensi del DPR 117/04 o mediante altro dispositivo (smart card, chiavetta USB) contenente “certificato digitale di autenticazione personale” rilasciato da apposito ente certificatore rispondente agli standard definiti per la CNS.
Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www. Inps. It), nella sezione SERVIZI ONLINE dedicati al Cittadino, in particolare, bisogna selezionare la voce “Servizi per il cittadino”, quindi “Invio domande di prestazione a sostegno del reddito” e infine “Rimpatrio lavoratore extracomunitario”.
Dalla pagina informativa iniziale è possibile scaricare anche il manuale operativo per l’utilizzodel servizio.
All’interno del servizio, sono disponibili le seguenti funzionalità:
Informazioni: scheda informativa sulla prestazione (a chi spetta, requisiti, durata, adempimenti del lavoratore);
Inserimento domanda: servizio di compilazione della domanda ed invio telematico;
Consultazione domande: lista domande di Rimpatrio lavoratori extracomunitari, inviate dal Cittadino collegato.

1. 1        Acquisizione della domanda

Per l’acquisizione della domanda il richiedente dovrà compilare una serie di pannelli nei quali dovranno essere riportate le informazioni necessarie alla presentazione della domanda.
L’attività di compilazione della domanda è facilitata mediante la visualizzazione dei dati anagrafici del Cittadino richiedente, reperiti in automatico dagli archivi centrali.
Si precisa che eventuali variazioni dei suddetti dati inseriti dal cittadino, non vanno ad aggiornare le informazioni presenti nei suddetti archivi, ma sono legate alla sola domanda in esame.
Altri dati devono essere, invece, inseriti direttamente dal richiedente e confermati dallo stesso al temine dell’inserimento, al fine di fornire all’Istituto tutti gli elementi necessari per poter procedere all’istruttoria da parte delle Sedi.
L’iter di compilazione delle domande è descritto in modo dettagliato nei manuali accessibili dalle funzionalità del servizio.
La compilazione avviene in modalità guidata mediante l’utilizzo di menu a cascata che si popolano in base alla selezione precedente.
Una volta completata e confermata l’acquisizione, la domanda protocollata viene inviata in automatico alla sede competente per la lavorazione; in questa fase è possibile scaricare e stampare la ricevuta di presentazione.
La stessa viene, comunque, inviata in automatico dal servizio all’indirizzo e-mail inserito durante la fase di acquisizione della domanda.
Si precisa che il richiedente ha la possibilità di acquisire la domanda in modo parziale – completandone la compilazione in tempi successivi – ed inviarla all’INPS solo al momento della conferma finale; fino a detta conferma, infatti, la domanda è considerata ‘in bozza’. Si fa presente inoltre che ogni bozza sarà mantenuta dal sistema per 3 giorni.
     Sezione Inserimento domanda – Dettaglio Dati Anagrafici
Al momento dell’inserimento della domanda, all’utente in possesso di un PIN di tipo “online”, viene immediatamente chiesta l’attivazione di un PIN di tipo “dispositivo” attraverso un’apposita procedura di richiesta, richiamabile dal pulsante “Converti il tuo PIN”, seguendo le istruzioni in essa riportate.
Avviene la visualizzazione dei dati anagrafici del cittadino richiedente reperiti in automatico dagli archivi centrali.
     Sezione Indirizzo domanda/ Recapiti
Consente l’inserimento di un nuovo indirizzo.
L’utente può decidere se utilizzare l’indirizzo presente o inserirne un altro al quale poter ricevere informazioni in merito alla domanda che si sta compilando.
Prevede la comunicazione obbligatoria dell’indirizzo di posta elettronica e almeno un recapito telefonico.
Questi recapiti potranno essere utilizzati, da parte degli Operatori INPS che lavorano la domanda, per poter inviare delle eventuali comunicazioni al Cittadino richiedente.
La Sede competente alla trattazione della pratica è determinata dal sistema sulla base del Comune e del CAP definiti nell’indirizzo del Cittadino che può essere quello presente nell’archivio oppure quello digitato al momento della richiesta.
     Sezione Individuazione del soggetto da rimpatriare
Si tratta della funzione che consente la definizione della persona per la quale si sta inserendo la domanda (cioè il soggetto da rimpatriare):
   – Se stesso
   – Altra persona deceduta.
A seconda del check che viene selezionato si procede all’inserimento dei dati necessari.
Nel caso venga selezionata la seconda opzione (Altra persona deceduta) si accede alla ricerca sugli archivi centrali del lavoratore deceduto per il quale si chiede il rimpatrio.
Si accede quindi, per ognuna delle due scelte, alla funzione “Documenti del lavoratore rimpatriato” dove è necessario indicare le informazioni relative al passaporto ed al permesso di soggiorno del soggetto da rimpatriare.
     Sezione Dati Azienda
In questa sezione, attraverso l’inserimento della matricola dell’azienda, viene consentita la definizione dei dati lavorativi del soggetto per il quale si chiede il rimpatrio con la ricerca sull’archivio anagrafico delle aziende dell’Istituto.
Qualora non risultino i dati del datore di lavoro sugli archivi centrali, le relative informazioni dovranno essere imputate a mano.
     Sezione Dichiarazioni
In questa sezione è obbligatorio inserire le specifiche relative all’evento di rimpatrio (Paese di rimpatrio e mezzo di trasporto prescelto) e alcune dichiarazioni:
  a. Il conseguimento, nell’anno della richiesta del trattamento di rimpatrio, di un    reddito inferiore a quello necessario per l’ottenimento dell’assegno sociale;
 b. La dichiarazione della consapevolezza che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda;
 c. La dichiarazione che le notizie fornite corrispondono a verità;
d. La consapevolezza che le domande verranno accolte nei limiti della residua capienza del Fondo istituito presso l’NPS, con lo scopo di assicurare i mezzi economici necessari per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo, dall’art. 13 della legge n. 943 del 30 dicembre 1986, il cui contributo è stato soppresso dall’art. 45, comma 3 del decreto legislativo n. 286/98.
     Sezione Allegati alla domanda
In questa sezione sarà possibile inserire documentazione necessaria ai fini della liquidazione della prestazione richiesta.
     Sezione Informativa sul trattamento dei dati personali
In questa sezione l’utente è informato sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
     Sezione Riepilogo dei dati inseriti
Viene esposto un riepilogo delle informazioni acquisite nei pannelli precedenti, con evidenza dei dati anagrafici del richiedente, i dati del rimpatriato (se il rimpatriato è diverso dal richiedente) e i dati inerenti la situazione lavorativa del rimpatriato.
Il richiedente può quindi, abbandonare/eliminare la domanda con tutte le informazioni inserite, oppure scegliere l’opzione salvataggio della domanda “in bozza” (per poterla completare in un secondo momento) senza inviarla alla sede per la lavorazione oppure confermare la domanda che viene automaticamente protocollata ed inviata alla sede per la lavorazione.
Come già indicato nel punto 1. 1, dopo la conferma è possibile scaricare la ricevuta di presentazione della domanda protocollata, che viene anche inviata in automatico dal servizio all’indirizzo e-mail inserito durante la fase di acquisizione della domanda stessa.
     Sezione Consultazione Domanda – Lista
Evidenzia la lista delle domande di trattamento per il rimpatrio dei lavoratori provenienti da paesi extracomunitari presentate in precedenza dal cittadino richiedente, con evidenza delle informazioni principali. E’ possibile accedere al relativo dettaglio.
     Sezione Consultazione Domanda – Dettaglio domanda
Contiene il dettaglio delle informazioni (anagrafiche, lavorative, etc. ) legate alla domanda inoltrata dal richiedente.

2.            Presentazione della domanda tramite Contact Center

Il servizio di acquisizione delle domande di trattamento per il rimpatrio dei lavoratori provenienti da paesi extracomunitari è disponibile, telefonando al Numero Verde 803. 164, solo per gli utenti dotati di Pin.

3.            Presentazione della domanda tramite Patronati

Il cittadino può rivolgersi al Patronato che provvederà in modalità telematica all’invio delle domande di trattamento per il rimpatrio dei lavoratori provenienti da paesi extracomunitari secondo le modalità già in uso.

4.            Istruzioni per gli operatori di Sede

Per quanto riguarda le istruzioni procedurali, che devono seguire gli operatori di sede per la gestione delle pratiche pervenute tramite canale telematico, si rinvia a specifiche istruzioni che saranno comunicate tramite gli usuali canali di messaggistica interna all’Istituto.

5.            Periodo transitorio ed esclusività della presentazione telematica

Nella prima fase di attuazione del processo telematizzato è previsto un periodo transitorio, fino al 30 aprile 2012, durante il quale saranno garantite le consuete modalità di presentazione delle suddette richieste.

A decorrere dal 1° maggio 2012, tutte le richieste di “trattamento per il rimpatrio dei lavoratori provenienti da paesi extracomunitari” dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso i canali Web o Contact-Center o Patronato.

A tal fine si rende noto che il modulo Rimp1 – SR87, per il trattamento per il rimpatrio dei lavoratori provenienti da paesi, è pubblicato sul sito dell’Istituto nella versione sia compilabile che scaricabile.

Cass. sez. lav. 7 marzo 2012, n. 3547

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Cassazione sezione lavoro del 7 marzo 2012, n. 3547: La incapacità/capacità di rendere la prestazione lavorativa del dirigente deve essere valutata rispetto al grado di impegno decisionale richiesto per le specifiche elevate responsabilità affidatagli. Pertanto, deve ragionevolmente opinarsi, avuto riguardo alle funzioni del dirigente, che, in assenza di specifiche prospettazioni contrarie da parte del datore di lavoro, lo stato ansioso depressivo reattivo diagnosticato a quest’ultimo lo ponga effettivamente in condizione di non poter rendere la sua prestazione, essendo questa incompatibile con la terapia di riposo psichico coerente con la specifica affezione.  

Cass. Sez. Lav. 7 marzo 2012, n. 3547   La incapacità/capacità di rendere la prestazione lavorativa del dirigente deve essere valutata rispetto al grado di impegno decisionale richiesto per le specifiche elevate responsabilità affidatagli. Pertanto, deve ragionevolmente opinarsi, avuto riguardo alle funzioni del dirigente, che, in assenza di specifiche prospettazioni contrarie da parte del datore di lavoro, lo stato ansioso depressivo reattivo diagnosticato a quest’ultimo lo ponga effettivamente in condizione di non poter rendere la sua prestazione, essendo questa incompatibile con la terapia di riposo psichico coerente con la specifica affezione.

  Il fatto    Un dirigente veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo connesso ad una riorganizzazione  interna all’impresa, che aveva comportato la soppressione dell’area di sua responsabilità.      Il dirigente contestando l’esistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla società e sostenendo di essere stato licenziato in costanza dello stato di malattia adiva il Tribunale di Roma per richiedere la nullità del licenziamento, in quanto discriminatorio, la conseguente reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.  Il datore di lavoro si costitutiva in giudizio, contestando tutte le domande del ricorrente, oltre a depositare opposizione a due decreti ingiuntivi relativi al pagamento delle retribuzioni del periodo dedotto in malattia e decorrente dal giorno anteriore alla consegna della comunicazione di licenziamento, che il dirigente medio tempore aveva ottenuto.
 Il Tribunale di Roma se, da un lato, confermava la debenza delle retribuzioni maturate nel corso della malattia, dall’altro dichiarava la legittimità del licenziamento in quanto «giustificato da precise scelte organizzative e non già dettato da intenti ritorsivi o discriminatori».   Avverso tale decisione, il dirigente adiva la Corte d’Appello di Roma richiedendo l’integrale accoglimento delle domande formulate nel giudizio di primo grado.    Anche la società interveniva con un autonomo appello instando, in parziale riforma della sentenza, per la restituzione delle somme medio tempore pagate al dirigente.    La Corte d’Appello di Roma rigettava il ricorso del dirigente, confermando la liceità del licenziamento, mentre accoglieva il ricorso proposto dalla datrice di lavoro, condannando il dirigente alla restituzioni degli importi percepiti.

 Avverso tale pronuncia ricorreva il dirigente con due motivazioni e resisteva il datore di lavoro con controricorso, proponendo ricorso incidentale fondato su due motivazioni.   I motivi della decisione   Con riguardo al primo motivo di censura del ricorso, ed inerente alla legittimità della riorganizzazione attuata e del conseguente provvedimento espulsivo, la Suprema Corte aderiva alla decisione della Corte d’Appello, confermando la legittimità del licenziamento intimato. In particolare, osservava che, già in primo grado, l’istruttoria condotta dal Tribunale di Roma aveva consentito di accertare l’effettiva riorganizzazione aziendale in atto e, nello specifico, lo scorporo dell’area di responsabilità del dirigente.

 Con il secondo motivo del ricorso principale, il dirigente, muovendo dal presupposto che la motivazione a sostegno del licenziamento fosse insussistente, ha sostenuto che la Corte d’Appello avesse erroneamente concluso per la debenza dell’indennità supplementare solo nell’ipotesi in cui non venisse addotta alcuna giustificazione al licenziamento e non anche nell’ipotesi in cui la giustificazione fornita dal datore di lavoro fosse infondata.
    La Cassazione ha ritenuto inammissibile il quesito, in quanto posto in violazione del principio di inerenza alla motivazione della sentenza impugnata. Infatti, così formulata, la domanda presupporrebbe che la Corte territoriale avesse riscontrato l’insussistenza della motivazione del licenziamento, cosa che, al contrario, non è avvenuta, avendo il Giudice del gravame non solo accertato l’esistenza della motivazione del recesso, ma altresì la sua legittimità. Quanto ai due motivi del ricorso incidentale, il primo riguardante il momento di efficacia del licenziamento, atteso il rifiuto del dirigente di firmare e ricevere la lettera di recesso ed il secondo concernente la veridicità dello stato di malattia, considerata la loro stretta relazione, venivano trattati congiuntamente.      La Suprema Corte, ribadito il proprio granitico orientamento sull’obbligo del lavoratore di ricevere le comunicazioni sul posto di lavoro (Cass. 5 giugno 2001, n. 7620 e Cass. 12 novembre 1999, n. 12571), ha osservato come il comportamento del dirigente, piuttosto che costituire un vero e proprio rifiuto di ricevere la lettera di licenziamento, manifestasse la sua proposta di formalizzare un possibile accordo per una risoluzione consensuale ed incentivata il giorno successivo, come alternativa alla ricezione del recesso.   Secondo la Suprema Corte, qualora la Società avesse voluto dimostrare che il licenziamento si fosse perfezionato nel momento di consegna della lettera, avrebbe dovuto: i) dimostrare l’articolato raggiro sotteso al presunto stato di malattia del dirigente, ii) dedurre prova circa l’inesistenza e la falsità dello stato di malattia o perlomeno, iii) contestare le certificazioni mediche prodotte dal dirigente, che attestavano come il dirigente fosse affetto da uno stato ansioso depressivo reattivo con necessità di riposo e cure. Niente di tutto questo è avvenuto. Invero, la pronuncia in questione sottolinea come la società non abbia mai neppure allegato fatti che, anche indirettamente, potessero far ritenere la inesistenza della malattia del dirigente. Peraltro, sottolinea la Cassazione, lo stato ansioso depressivo reattivo con necessità di riposo e cure diagnosticato al dirigente e risultante dalla certificazione medica prodotta, ha quali cause scatenanti tipiche, appunto, la perdita dellavoro e il pensionamento e, pertanto, appare assolutamente compatibile con la notizia del licenziamento.
   A ciò si aggiunga che gli Ermellini hanno evidenziato, proprio sulla base della peculiare posizione dirigenziale al vertice dell’impresa e del suo obbligo rafforzato di bene operare nell’interesse obiettivo della medesima, come lo stato ansioso depressivo, sia tale da porre il dirigente in condizione di non poter rendere le prestazioni richieste e di non poter sostenere il grado di responsabilità insito nella sua posizione apicale. Difatti la pronuncia in commento chiarisce come la valutazione della incapacità/capacità di rendere la prestazione deve essere correlata all’elevato grado di impegno decisionale richiesto ad un dirigente per le specifiche responsabilità che gli competono e per l’importante grado di autonomia riconosciutogli, risultando chiaramente incompatibile con questo elevato impegno lo stato di salute ansioso depressivo del dirigente e il riposo psichico prescritto.     I precedenti giurisprudenziali   La valutazione circa la giustificatezza del licenziamento del dirigente deve essere operata, come noto, sulla base di criteri non completamente corrispondenti con quelli previsti per le altre categorie di lavoratori. La ratio legis, che giustifica l’esclusione dei dirigenti dall’area di applicabilità della legge 15 luglio 1966, n. 604 risulta già dai lavori preparatori, secondo cui «l’esclusione dei dirigenti dal campo di applicazione della nuova normativa si fonda sulla considerazione che il rapporto di lavoro di tale categoria abbia garanzie e caratteristiche tali da renderlo essenzialmente diverso dai normali contratti in materia di lavoro. Il concetto di «giustificatezza» del licenziamento del dirigente non coincide con quello di giusta causa o giustificato motivo, potendo ricomprendere qualsiasi motivo, apprezzabile sul piano del diritto, fino alla «semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante, o una importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro, o un comportamento extralavorativo incidente sull’immagine aziendale possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura del rapporto fiduciario e quindi giustificarne il licenziamento » (Cass. 11 giugno 2008, n. 15496). Tanto più se si considera che il dirigente «gode di uno status particolare; ha un’autonomia ed una discrezionalità nelle decisioni, ha un potere decisionale e rappresentativo idoneo ad influenzare l’andamento e la vita dell’azienda o del settore cui è preposto, tanto al suo interno quanto nei rapporti con i terzi, il che ne fa un vero e proprio alter ego dell’imprenditore di cui, inoltre, deve godere sempre la piena fiducia» (Corte Cost. 1° luglio 1992, n. 309), non deve stupire se la giustificatezza ricomprenda nel suo alveo come movente del recesso datoriale persino una «mancanza» del dirigente, incentrata su circostanze o accadimenti, che alcun peso assumerebbero, se addotti quali motivi a sostegno di un eventuale recesso datoriale per le altre categorie di lavoratori. Detto ciò, risulta chiaro che il licenziamento del dirigente, quando è sostenuto da una motivazione lecita e obiettivamente verificabile, deve ritenersi giustificato anche ai sensi del contratto collettivo, risultando ingiustificato, solo nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eserciti il diritto di recesso in maniera del tutto arbitraria, per motivi pretestuosi o non corrispondenti alla realtà, violando il principio fondamentale di buona fede che presiede all’esecuzione dei contratti ex art. 1375 c. C. (Trib. Milano 22. 11. 07) e con il fine ultimo (lungi dal perseguire il legittimo esercizio di un potere riservato al datore di lavoro) di liberarsi della persona del dirigente (Cass. 22 ottobre 2010, n. 21748 e Cass. 26. 7. 06, n. 17013).

   Considerazioni conclusive  La Suprema Corte con la sentenza 7 marzo 2012, n. 3547 in commento, oltre a confermare la decisione dei primi due gradi di giudizio nel senso della legittimità del licenziamento, partendo dalla analisi dei connotati propri del ruolo dirigenziale, ha anche statuito che la sindrome ansioso depressiva patita del dirigente, nonché il periodo di riposo prescritto dai medici, risultano del tutto incompatibili con la posizione verticistica ricoperta vero e proprio alter ego dell’imprenditore caratterizzata dall’ampiezza del potere gestorio, dalla posizione di sostanziale autonomia e tale da influenzare l’andamento dell’attività aziendale e pertanto giustifica l’astensione dal lavoro.   

Pasqua a Porto Ercole – Toscana

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