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REDDITOMETRO: DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DA DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE – NUCLEO FAMILIARE – FAMIGLIA NATURALE

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In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, art.  38 (c. D. Redditometri), la prova contraria ammessa dal sesto comma di tale disposizione, richiedendo la dimostrazione documentale non solo della sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche del possesso di tali redditi da parte del contribuente, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero nucleo familiare

REDDITOMETRO: DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DA DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE – NUCLEO FAMILIARE – FAMIGLIA NATURALE

Con due distinti ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Bergamo i coniugi T. B. Ed B. O. Impugnavano gli avvisi di accertamento relativi a maggiorazione delle imposte Irpef ed Ilor per gli anni 1996 e 1997, fatti notificare ai medesimi dall’agenzia delle entrate, ufficio di quella città, e con i quali l’amministrazione comunicava di avere accertato un reddito complessivo di importo superiore, a fronte di quello dichiarato, sulla scorta dei parametri di aumento applicati, con un’imposta da pagare in misura maggiore, oltre alle sanzioni, per il possesso di un negozio e l’attività svolta dalla moglie e dai due figli. Essi facevano presente che tali avvisi erano da annullare, in quanto l’autovettura considerata costituiva bene strumentale; nel maggior reddito era stato erroneamente tenuto conto di un bene immobile disinvestito; la dichiarazione concerneva tutto il nucleo familiare e non solo i due contribuenti, sicchè andava valutata la relativa riduzione degli incrementi; la franchigia del 25% non consentiva di superare la c. D. “soglia di rilevanza” per almeno due anni consecutivi, come dimostrato attraverso la risposta al questionario restituito e la documentazione allegata; pertanto i ricorrenti chiedevano declaratoria di annullamento degli atti impositivi, per carenza dei presupposti.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva di prendere atto del carattere strumentale dell’autovettura e del parziale disinvestimento di metà del negozio, ma insisteva nella fondatezza degli avvisi per il resto, previa detrazione di una quota forfettaria per il contributo apportato dai familiari, quest’ultimo ridotto per il 1997 di un terzo per mancanza del mod. 101 di uno dei figli; tutto ciò giacchè in sostanza gli altri coefficienti applicati dovevano ritenersi regolari ed efficaci, sicchè il reddito complessivo accertato col metodo sintetico era risultato parzialmente maggiore di quanto dichiarato in denunzia; e perciò chiedeva il rigetto dei ricorsi in parte.

Il giudice adito, in parziale accoglimento degli stessi, previa loro riunione, dichiarava parzialmente nulli gli atti impugnati con sentenza n. 14 del 2003.

Avverso la relativa decisione T. E B. Proponevano appello principale, cui l’amministrazione resisteva, svolgendo a sua volta quello incidentale, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. Stacc. Di Brescia, la quale, con sentenza n. 181 del 13. 12. 2004, in riforma di quella impugnata, ha annullato gli atti impositivi, osservando che l’ufficio doveva considerare gli incrementi reddituali costituiti dai vari componenti del nucleo familiare, con le relative detrazioni; l’immobile adibito ad abitazione aveva una superficie molto più ridotta rispetto a quella considerata ai fini dell’imponibilità, sicchè alcune pertinenze, come i balconi, la cantina, l’autorimessa e il giardino, non dovevano essere valutate; la franchigia del 25% del reddito accertato superava la “soglia di rilevanza” solamente per il reddito del 1996, e non anche per quello dell’anno seguente, e pertanto l’accertamento non poteva essere operato, posto che tale percentuale non riguardava almeno due annualità di imposta.

Contro questa decisione l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

T. E B. Hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dellaL. 27 luglio 1978, n. 392, art.  13 e D. M. 10 settembre 1992, con riferimento all’art. 360 c. P. C. , n. 3, in quanto la CTR non ha considerato che nella valutazione dell’immobile posseduto dai contribuenti, doveva tenersi conto anche delle pertinenze e non soltanto della superficie netta dell’abitazione, giusta il rinvio fatto dal DM. 10 settembre 1992, alla normativa sull’equo canone.

D’altronde era onere degli appellati fornire la prova del contrario rispetto alla determinazione del reddito effettuata con il redditometro, trattandosi di presunzione semplice, che consentiva quella contraria, con inversione del relativo onere a loro carico, e che però non avevano assolto.

Il motivo è fondato.

Appare opportuno premettere che il potere dell’ufficio impositore di determinare sinteticamente il reddito sulla scorta di elementi e circostanze di fatto certi, utilizzabili anche dal Ministero dell’economia per la fissazione di coefficienti presuntivi ai sensi del D. P. R. N. 600 del 1973, art.  38, comma 4, consentiva il riferimento ai redditometri contenuti nel decreto ministeriali del 1992, poichè il potere in concreto disciplinato era quello di accertamento, sul quale il momento della elaborazione non veniva ad incidere. Inoltre va rilevato in genere che, posto che, rimanendo sul piano dell’accertamento e delle prove, l’applicabilità dei cosiddetti redditometri contenuti in decreti ministeriali doveva ritenersi comunque insita nel D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, art.  38, allora gravava sui contribuenti, che contestavano l’applicazione di tali coefficienti, l’onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo era diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall’ufficio (V. Pure Cass. Sentenze n. 12731 del 2002, n. 11611 del 2001, n. 8372 del 2001).

Peraltro con riguardo all’accertamento in rettifica del reddito complessivo dichiarato da T. E B. , il D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, art.  38, pur stabilendo che le rettifiche vanno compiute distintamente (salvo il caso di accertamento così detto sintetico e globale) per le singole categorie di reddito che compongono quello complessivo, espressamente prevede la possibilità dell’ufficio di basarsi su presunzioni, il che da propriamente luogo ad un accertamento con metodo induttivo, non diverso da quello disciplinato dall’art. 39, relativamente a redditi di impresa o lavoro autonomo o professionale, ancorchè con più articolate previsioni, che si correlano alla maggiore o minore gravità delle omissioni del contribuente (Cfr. Anche Cass. Sentenze n. 4834 del 03/05/1991, Rv. 461988, Rv. 453424).

Peraltro nel sistema tributario, come è noto, le pertinenze non hanno una propria autonomia nè autonoma disciplina, ma seguono, secondo il generale principio civilistico posto dall’art. 817 cod. Civ. , il regime dei beni principali, come emerge chiaramente dalla normativa in materia di imposte sui redditi (D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 24, 29, 33 e 39; della L. 31 gennaio 1994, n. 97, art.  17) e di imposta di registro (D. P. R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23) (fattispecie in tema di “ammortizzabilità”, ai sensi e per i fini di cui al D. P. R. N. 917 del 1986, art. 67, del terreno circostante un capannone) (Cfr. Anche Cass. Sentenze n. 3516 del 17/02/2006, n. 6501 del 2005, n. 215 del 2005).

Pertanto, alla luce di quanto più sopra enunciato, la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto su tale punto.

2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazionedell’art. 116 c. P. C. , in relazione all’art. 360 c. P. C. , n. 3, giacche il giudice di appello non poteva considerare uno dei figli produttore di reddito nel nucleo familiare per l’anno 1997, atteso che nessun documento al riguardo era stato prodotto, tanto che gli stessi contribuenti affermavano che il mod. 101 sarebbe andato smarrito.

La censura non ha pregio, dal momento che si appalesa piuttosto generica, non avendo la ricorrente riportato il passo e indicato il documento in cui la deduzione sarebbe stata enunciata, sicchè essa è inammissibile.

3) Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione delD. P. R. N. 600 del 1973, art.  38, con riferimento all’art. 360 c. P. C. , n. 3, poichè il giudice del gravame non poteva tenere conto dei redditi degli altri componenti della famiglia rispetto ai ricorrenti, atteso che essi servono le loro esigenze di vita.

Inoltre doveva riferirsi soltanto alla franchigia del 25% calcolata sul reddito dichiarato e non su quello accertato.

Le doglianze vanno condivise.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, art.  38 (c. D. Redditometri), la prova contraria ammessa dal sesto comma di tale disposizione, richiedendo la dimostrazione documentale non solo della sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche del possesso di tali redditi da parte del contribuente, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero nucleo familiare, per tale intendendosi esclusivamente la famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori. La presunzione del concorso di tali soggetti alla produzione del reddito, che può fornire giustificazione agli indici rivelatori di maggiore capacità contributiva concretamente adoperati dall’Ufficio ai fini dell’accertamento sintetico, trovando fondamento nel vincolo che lega le predette persone, e non già nel mero fatto della convivenza, esclude infatti la possibilità di desumere da quest’ultima il possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare (V. Pure Cass. Sentenze n. 17202 del 28/07/2006, n. 20588 del 2005).

Circa la seconda censura va rilevato che il D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, art.  38, comma 4, prevede (al primo periodo) che gli uffici finanziari, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando quello complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto dall’altro dichiarato. L’utilizzazione dei coefficienti di redditività, fissati con D. M. , prevista dallo stesso art. 38, comma 4 (al secondo periodo), è chiaramente strumentale allo svolgimento di una siffatta attività accertativa (“a tal fine sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d’imposta”). Essa quindi non è cronologicamente successiva a questa, di talchè non è prospettabile un’interpretazione delle dette disposizioni in base alla quale l’ufficio prima dovrebbe dimostrare con valide presunzioni tratte da elementi e circostanze di fatto certi un maggior reddito che si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato, e solo dopo tale dimostrazione potrebbe utilizzare le tabelle ministeriali per quantificare il reddito da accertare, tanto più ove si consideri che, secondo tale tesi, il ricorso alle tabelle dovrebbe servire a quantificare il reddito da accertare, che però dovrebbe essere stato già quantificato per calcolare la percentuale di “scostamento” dal reddito dichiarato (Cfr. Anche Cass. Sentenze n. 1909 del 30/01/2007, n. 15837 del 2006).

Su tali punti perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

4) Col quarto motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degliartt. 99, 101 e 112 c. P. C. , in relazione all’art. 360 c. P. C. , n. 3, atteso che la CTR non ha considerato che uno dei figli dei ricorrenti non era stato compreso nel nucleo familiare nel ricorso introduttivo, ed inoltre la superficie dell’immobile è stata calcolata inferiore a quella effettiva, considerando anche le pertinenze, nonostante i ricorrenti non avessero sollevato alcuna questione al riguardo dinanzi al giudice di prime cure, sicchè la sentenza impugnata appare affetta da vizio di extrapetizione sotto tale profilo.

Il motivo è fondato.

Il giudici di secondo grado non hanno considerato che ai fini della determinazione del reddito uno dei figli non era stato indicato, ed inoltre non hanno specificato come anche le pertinenze non potevano essere escluse ai fini della superficie imponibile per l’abitazione.

5) Col quinto motivo la ricorrente denunzia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c. P. C. , n. 5, dal momento che il giudice di secondo grado sarebbe pervenuto alla determinazione del reddito in modo piuttosto apodittico, senza esplicitare il procedimento argomentativo, attraverso cui ha espresso il giudizio.

Anche tale censura va condivisa, atteso che la CTR non ha esplicitato il processo argomentativo attraverso il quale è pervenuta alla conclusione che l’accertamento mediante il redditometro fosse erroneo.

Ne deriva che il primo; il terzo; il quarto ed il quinto motivo di ricorso vanno accolti, e il secondo va dichiarato inammissibile, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai primi, e rinvio alla commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese di questa fase, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P. Q. M.

LA CORTE Accoglie il primo; il terzo; il quarto ed il quinto motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione, per nuovo esame.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER PROGETTI DI COMUNICAZIONE DIGITALE PER IL BUSINESS

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Il Bando vuole incentivare progetti di investimento in strategie di marketing innovation da parte di micro, piccole e medie imprese lombarde che intendono sfruttare tutte le nuove forme e tecnologie di comunicazione digitale per aumentare il proprio business, aggiungere valore ai propri prodotti e servizi e trovare nuovi mercati attraverso internet e gli strumenti web 2.

Bando per la presentazione di Progetti di Comunicazione Digitale per il business delle Micro Piccole Medie Imprese Lombarde

Bando per finanziare nuovi progetti di comunicazione digitale per il business e l’inserimento lavorativo di giovani professionisti del settore   

FINALITA’ 
Il Bando vuole incentivare progetti di investimento in strategie di marketing innovation da parte di micro, piccole e medie imprese lombarde che intendono sfruttare tutte le nuove forme e tecnologie di comunicazione digitale per aumentare il proprio business, aggiungere valore ai propri prodotti e servizi e trovare nuovi mercati attraverso internet e gli strumenti web 2. , sono previste 2 misure:

Misura a) progetti di comunicazione digitale volta a finanziare l’introduzione in azienda di progetti di comunicazione e marketing digitale finalizzati a sviluppare nuovi processi comunicativi e/o nuovi modelli di business;

Misura b) giovani per la creatività digitale per favorire l’inserimento professionale dei giovani e la stabilizzazione professionale di lavoratori già presenti in azienda per realizzare progetti di comunicazione digitale finalizzati ad innalzare la competitività delle aziende in ambito locale, nazionale e internazionale.

DOTAZIONE FINANZIARIA

risorse complessive € 1. 700. 000,00 così ripartite:

Misura a) progetti di comunicazione digitale: € 1. 150. 000,00: il contributo concesso a fondo perduto copre il 50%delle spese sostenute fino a un massimo di Euro 25. 000,00. L’investimento minimo previsto per ogni azienda è di Euro 20. 000,00, mentre per le micro imprese è di 12. 000,00. Misura b) giovani per la creatività digitale: € 500. 000,00: il contributo dipende dalla tipologia di assunzione e può variare tra Euro 5. 000,00 e Euro 3. 000,00.   Per le attività di comunicazione e promozione del bando, per la valutazione dei singoli progetti e del bando sono stanziate risorse pari a  50. 000,00. In caso di mancato o parziale utilizzo della dotazione finanziaria prevista per ciascuna misura è possibile effettuare eventuali compensazioni tra le misure stesse.

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Micro, piccole e medie imprese di tutti i settori, ad esclusione di quelli non ammessi dal Regolamento CE n. 1998/2006 (de minimis).  

DURATA
I progetti ammessi potranno essere avviati a partire della data di pubblicazione del Bando sul BURL e comunque non oltre entro 60 giorni solari e consecutivi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria pubblicata sui siti della regione Lombardia e ultimati entro massimo 12 mesi dalla medesima data.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutte le micro, piccole e medie imprese lombarde possono presentare domande on-line, seguendo la procedura su www. Bandimpreselombarde. It 
Ogni impresa può inoltrare richieste di contributo secondo le seguenti modalità:

·        una sola domanda per la Misura a)

·        fino ad un massimo di due domande per la Misura b); 

·        una domanda per la Misura a) e una per la Misura b);

·        una domanda per la Misura a) e due per la Misura b).

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE: MICROINNOVAZIONE 30 MILIONI DI EURO PER L’INNOVAZIONE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE

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Il bando Microinnovazione, dal valore di 30 milioni di euro, finanzia i progetti promossi dalle micro e piccole imprese con un minimo di complessità organizzativa, con attività ad alto contenuto innovativo.  

Avviso Pubblico Microinnovazione 30  milioni di euro per l’innovazione delle micro e piccole imprese Unione europea

Il bando Microinnovazione, dal valore di 30 milioni di euro, finanzia i progetti promossi dalle micro e piccole imprese con un minimo di complessità organizzativa, con attività ad alto contenuto innovativo.  

Obiettivo

sostenere progetti di Innovazione delle micro e piccole imprese che vogliano realizzare attività ad alto contenuto innovativo.

Possono partecipare

micro e piccole imprese di produzione e/o di servizi alla produzione con un minimo di complessità organizzativa, localizzate nell’intero territorio della Regione Lazio.

scheda:

Microinnovazione: Finanziamento totale 30 milioni di Euro

Contributo massimo: 200. 000,00 Euro

Presentazione domande: entro il 30 giugno 2013

Durata massima:12 mesi

Ente attuatore: Filas spa

Requisito di accesso: Media ponderata imponibile IRAP

degli ultimi 3 anni: 40. 000,00 Euro

Sono finanziabili

progetti relativi a:

a) Innovazione di prodotto intesa come introduzione sul mercato di un bene o di un servizio totalmente nuovo o significativamente migliorato rispetto alle sue caratteristiche o usi progettati;

b) Innovazione di processo intesa come esecuzione di un nuovo

o significativamente migliorato metodo di produzione e/o di consegna;

c) Innovazione organizzativa intesa come nuovo metodo organizzativo nelle pratiche di affari dell’impresa;

d) Innovazione di marketing intesa come esecuzione di un nuovo metodo

di vendita che coinvolge significativi cambiamenti nel design e packaging del prodotto, nella sua promozione ed estensione delle attività anche

a livello transazionale;

e) Investimenti materiali (acquisizione di innovativi impianti, macchinari e strumentazioni) funzionali all’attuazione di progetti di Innovazione;

f)  Investimenti immateriali (acquisizione di brevetti, software e licenze).

 

I costi ammissibili al netto dell’IVA per i progetti sub a), b), c) e d) sono:

• costi per l’acquisizione di brevetti e/o licenze;

• costi delle competenze tecniche;

• costi per consulenze specialistiche;

• costi per l’acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiale di consumo;

• investimenti materiali in macchinari e attrezzature per la quota di ammortamento relativa al periodo di utilizzo nell’ambito progetto, nei limiti delle aliquote previste dalle normative fiscali vigenti;

• spese di personale dipendente o assunto con forme contrattuali equivalenti;

• spese generali.

I costi ammissibili al netto dell’IVA per i progetti sub e) sono quelli per l’acquisto di innovativi impianti, macchinari e strumentazioni.

I costi ammissibili al netto dell’IVA per i progetti sub f) sono quelli per l’acquisizione di brevetti, software e licenze.

Si può richiedere un contributo nel rispetto del regime di aiuto de minimis, con un tetto massimo secondo lo schema illustrato nel Bando:

• pari al 70% dell’investimento ritenuto congruo ed ammissibile relativamente ai progetti di Innovazione di prodotto, di processo, organizzativa di marketing e investimenti immateriali;

• pari al 50% dell’investimento ritenuto congruo ed ammissibile relativamente agli investimenti materiali.

Il 20% di tale contributo è erogato soltanto al raggiungimento degli obiettivi di crescita dell’impresa.

è possibile richiedere un’erogazione in conto anticipo fino al 50% del contributo concesso, a fronte di idonea fidejussione.

 

Le domande si presentano

esclusivamente per via telematica utilizzando il modulo predisposto e disponibile  sul sito internet filas, sezione “Bandi”.

L’inoltro on-line del formulario potrà avere luogo, secondo il sistema a sportello, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del formulario stesso sul BURL, fino al 30 giugno 2013, salvo esaurimento del fondo nel corso del periodo indicato.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

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Guida e Sintesi agli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle  spese di ristrutturazione con gli aggiornamenti alle recenti  semplificazioni.

COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA  PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Guida e Sintesi agli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle  spese  di ristrutturazione con gli aggiornamenti alle recenti  semplificazioni.

In particolare, dal 14 maggio  2011  è stato soppresso  l’obbligo  dell’invio  della  comunicazione  di inizio  lavori all’Agenzia delle  Entrate e quello  di indicare  il costo  della  manodopera, in maniera  distinta, nella fattura emessa  dall’impresa  che esegue  i lavori.

In luogo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo  di Pescara, è sufficiente indicare  nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo  della detrazione.

Inoltre, occorre  conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore  dell’Agenzia  delle Entrate del 2 novembre 2011.

In particolare, oltre ai documenti indicati  più avanti (comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese  sostenute,  ricevute  dei  bonifici  di pagamento), il contribuente deve essere in possesso  di:

■   domanda di accatastamento (se l’immobile  non è ancora  censito)

■   ricevute  di pagamento dell’Ici, se dovuta

■   delibera  assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su par- ti comuni  di edifici residenziali)  e tabella  millesimale  di ripartizione delle spese

■   dichiarazione di consenso del possessore  dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi  effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi

■   abilitazioni amministrative richieste  dalla  vigente  legislazione edilizia  in relazione alla tipologia  di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera)  o, se la normati- va non  prevede  alcun  titolo abilitativo,  dichiarazione sostitutiva dell’atto  di notorietà  in cui indicare  la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati  rientrano  tra quelli agevolabili.

Comunicazione  all’Azienda sanitaria locale

Deve  essere  inviata  all’Azienda  sanitaria  locale  competente per territorio  una  comunicazione  con raccomandata A. R. Con le seguenti  informazioni:

■   generalità  del committente dei lavori e ubicazione degli stessi

■   natura  dell’intervento da realizzare

■   dati identificativi  dell’impresa  esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità,  da parte  della  medesima, in ordine  al rispetto  degli obblighi  posti dalla  vigente normativa  in materia  di sicurezza sul lavoro e contribuzione

■   data di inizio dell’intervento di recupero.

 

La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.

Pagamento mediante bonifico

Per fruire della detrazione è necessario che  i pagamenti siano  effettuati con bonifico  bancario o postale  da cui risultino:

■   causale  del versamento

■   codice  fiscale del soggetto che paga

■   codice  fiscale o numero  di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Le spese  che  non  è possibile  pagare  con  bonifico  (per esempio,  oneri  di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute  fiscali sugli onorari  dei professionisti,  imposte  di bollo) possono  essere pagate  con altre modalità.

Quando vi sono  più soggetti che  sostengono la spesa,  e tutti intendono fruire della  detrazione,  il bonifico  deve  riportare  il numero  di codice  fiscale  delle  persone  interessate  al beneficio  fiscale.

Se il bonifico contiene l’indicazione del codice  fiscale del solo soggetto che fino al 13 maggio 2011  era  obbligato  a presentare il modulo  di comunicazione al Centro  operativo  di Pescara,  gli altri aventi  diritto, per ottenere  la detrazione, devono  riportare  in un apposito spazio  della dichiarazione dei redditi il codice  fiscale indicato  sul bonifico.

Per gli interventi  realizzati  sulle parti comuni  condominiali, oltre al codice  fiscale del con- dominio  è necessario indicare  quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Ritenuta sui bonifici

Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto del- l’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) questa ritenuta è pari al 4%.

Con la Circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione di questo adempimento.

Con riferimento  alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario e la causale del versamento (per esempio, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera). In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011).

Altri adempimenti

I contribuenti interessati  devono  conservare, oltre alla ricevuta  del bonifico,  le fatture o le ricevute  fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.

Questi  documenti, che devono  essere intestati alle persone  che fruiscono  della detrazione, potrebbero essere  richiesti,  infatti, dagli uffici finanziari  che  controllano le loro  dichiarazioni dei redditi.

Per gli interventi  realizzati  sulle parti comuni  condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare  una certificazione rilasciata  dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi  la somma  di cui il contribuente può tenere  conto  ai fini della detrazione.

 

IVA PER CASSA: DISPOSIZIONI ATTUATIVE CON PROVVEDIMENTO N. 165764/2012 AGENZIA DELLE ENTRATE

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Individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione per il regime dell’IVA per cassa di cui all’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

IVA PER CASSA PROVVEDIMENTO N. 165764/2012 AGENZIA DELLE ENTRATE

Individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione per il regime dell’IVA per cassa di cui all’ articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.  

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi

Dispone

1. Esercizio dell’opzione per l IVA per cassa

1. 1. I soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d affari non superiore a due milioni di euro, possono optare per la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto secondo la contabilità di cassa, di seguito denominata “IVA per Cassa”, come disciplinata dall’’articolo  32-bis  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.   83,  convertito,  con modificazioni, dall’a legge 7 agosto 2012, n. 134, e dalle disposizioni contenute nel D. M. 11 ottobre 2012.

1. 2.    L’opzione   per   la   liquidazione   dell’  IVA   per   cassa     si   desume   dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, nella prima dichiarazione  annuale  ai  fini  dell’imposta  sul  valore  aggiunto  da  presentare successivamente all’a scelta effettuata.

1. 3.   A  seguito  della  scelta  operata  dovrà  essere  riportata  sulle  fatture  emesse l’annotazione e  l’indicazione dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

 

 

2. Efficacia dell’opzione

2. 1. L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero,  in  caso  di  inizio  dell’attività  nel  corso  dell’anno,  dalla  data  di  inizio dell’attività.

2. 2. Limitatamente all’ anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione di  cui  all’ articolo 1,  comunicata con  la  dichiarazione annuale ai  fini dell’imposta  sul  valore  aggiunto  per  l’anno  2012,  ha  effetto  per  le  operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

2. 3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, sono considerate valide le comunicazioni effettuate con la dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata entro il termine di cui all’ articolo 2, comma 7, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

2. 4. L’omessa indicazione sulle fatture emesse dell’annotazione di cui al punto 1. 3. Costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

3. Durata dell’opzione e revoca

3. 1. L opzione di cui all’ articolo 1 vincola il contribuente all’ applicazione dell’IVA per cassa  almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comportano la cessazione del regime.

3. 2. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell’opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata successivamente all’a scelta effettuata.

3. 3. Ai fini del computo del triennio, se l opzione è esercitata a partire dal 1°

dicembre 2012, l’anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime.

Motivazioni

Con  il  presente  provvedimento  sono  stabilite  le  modalità  di  esercizio dell’opzione per il regime dell’IVA di cassa, di cui all’ articolo  32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’a legge 7 agosto2012, n. 134.

Per  quanto  riguarda  la  modalità  di  comunicazione dell’opzione  e  della relativa revoca, viene previsto che le stesse sono effettuate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, con la prima dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata successivamente all’a scelta operata. Pertanto, secondo quanto precisato nelle istruzioni al quadro VO del modello di dichiarazione IVA, l’opzione o la revoca per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa dovranno essere comunicate nella dichiarazione IVA annuale relativa all’ anno in cui è esercitata l’opzione e che il contribuente presenterà nel corso dell’anno successivo. Coloro che intenderanno avvalersi del regime sin dall’ inizio dell’attività, comunicheranno tale scelta in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’ anno di inizio attività.

Ferma restando l applicazione della sanzioni per il ritardo, è stata fatta salva la comunicazione effettuata con la dichiarazione annuale tardiva, presentata entro i novanta giorni successivi al termine ordinario, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Si riportano i riferimenti normativi dell’atto:

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate;

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66, art. 67, comma 1, art. 68, comma 1, art. 71, comma 3, lettera a);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, e art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2,comma 1 e art. 5, comma 4);

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’a legge 7 agosto 2012, n. 134     articolo 32-bis     Disposizioni in materia di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto secondo la contabilità di cassa;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633     Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442    Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322    articolo 2, comma 7;

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’ imposta regionale sulle attività produttive e all’ imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 ottobre 2012    Disposizioni attuative del regime IVA per cassa.

Roma, 21 novembre 2012

REDDITI PERCEPITI ALL’ESTERO: MANCATA INDICAZIONE QUADRO RW

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Interessante sentenza in materia di redditi percepiti all’estero in assenza della rispettiva  indicazione in sede di dichiarazione (Modello Unico) dei redditi, per esattezza quadro RW, con conseguentemente omissione della corresponsione dell’imposta sostitutiva.

Sentenza Commissione tributaria provinciale LAZIO Roma, sez. XXXV, 27-07-2010, n. 246 – Pres. Ciccolo Pasquale – Rel. Rinaldi Gian Piero     

 

Processo tributario – Sentenza o decreto di archiviazione in materia penale – Rapporti    Nel processo tributario la sentenza o il decreto di archiviazione in materia penale, non spiega automaticamente la sua efficacia di giudicato, ancorché i fatti richiamati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere preso in considerazione solo come fonte di prova.   

 

FATTO-DIRITTO

Si riuniscono per connessione oggettiva e soggettiva i fascicoli n. (. ). Con tempestivi ricorsi si opponeva la Sig. (. ), a mezzo dei propri difensori Rag. (. ), agli avvisi di accertamento n. (. ) per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 notificati dall’Agenzia delle (. ) – Ufficio di (. ) – in data 15. 06. 09, nei quali ai sensi dell’art. 18 D. P. R. 917/86 si accertavano, per aver violato la normativa sul monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, co. 1 del decreto legge n. 167 del 1990, convertito in L. 227/90, in quanto non aveva indicato, nella dichiarazione Modello Unico, al quadro RW, redditi percepiti all’estero, con conseguentemente omissione della corresponsione dell’imposta sostitutiva derivante da investimenti esteri non dichiarati e calcolati ai sensi dell’art. 6 del sopraccitato decreto legge (convertito nella L. 227/90), sulle seguenti presunzioni di fruttuosità dei redditi da capitale, determinate applicando all’ammontare degli investimenti nell’anno il tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta e tenendo in conto la valorizzazione al relativo tasso di cambio, come dal prospetto che segue (valori in euro): Periodo di imposta 2003 2004 2005 2006. Importo investimento 13. 497. 679,80 13. 497. 679,80 13. 497. 679,80 13. 497. 679,80 Tasso Ufficiale (medio) sconto 2,27% 2,00 2. 02 2,75 Reddito presunto 306. 397,33 269. 953,60 272. 653,13 371. 186,19 Reddito di fonte estera da sottoporre ad 306. 397,33 269. 953,60 272. 653,13 371. 186,19 imposta sostitutiva dei 27% Gli accertamenti della Direzione Regionale delle (. ) avevano preso l’avvio da una segnalazione “qualificata” contenete notizie di rilevanza tributaria relativa ad enti e persone fisiche siti nel Principato del Liechtenstein (considerato fiscalmente una “off shore giurisdiction” in quanto non applica alcuna imposta alla fonte) riconducibili a contribuenti italiani. Successivamente, la Direzione Regionale delle Entrate del (. ) acquisiva anche la documentazione riguardante la posizione della sig. Ra (. ) da cui emergeva che la predetta aveva ingenti disponibilità all’estero risultando beneficiaria del Fondo (. ) cui valore era stato determinato considerando il valore delle molteplici partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di altre società collegate. La contribuente, sulla base dell’informativa, il 14 aprile 2008 veniva invitata dall’Ufficio a fornire chiarimenti in merito alle disponibilità finanziarie nel Liechtestein. La ricorrente in sede di colloquio dichiarava che dal 1999, contestualmente al compimento dell’80° anno, aveva rinunciato ad ogni suo diritto sulle disponibilità all’estero a favore dei propri figli, (. )”, cittadini statunitensi ed all’epoca residenti all’estero, e perciò non aveva nulla da dichiarare o provare. La Direzione Regionale delle Entrate del (. ), ritenendo reticenti le giustificazioni fornite dalla contribuente, inoltrava la segnalazione all’Ufficio delle Entrate di (. ) che, in data 7. 10. 2008, acquisita la documentazione, notificava gli accertamenti impugnati per gli anni 2003/2004/2005 e 2006 a carico della sig. Ra (. ) per la titolarità del Fondo (. ) che, sulla base degli elementi acquisiti, deteneva diverse e consistenti partecipazioni di altre società, nonché delle azioni della (. ), così come valorizzati con gli ammontari riportati nella, tabella riassuntiva sopra riportata per i singoli esercizi. Gli accertamenti venivano censurati dalla ricorrente, in questa sede, sia in diritto che nel merito. 1) in diritto sotto il profilo della nullità: a. – perché basato su documentazione non utilizzabile in quanto illegittimamente acquisita e, dunque, priva di valore probatorio; b. – per la mancata allegazione degli atti che renderebbero illegittima l’acquisizione dei dati utilizzati; 2) nel merito: per falsa ed errata applicazione dell’art. 38, co. 5, D. P. R. 600/73 per mancanza del presupposto per procedere sinteticamente all’accertamento di disponibilità (così come indicate nel prospetto riassuntivo di cui sopra) attraendole a tassazione come reddito di capitale determinando le maggiori imposte Irpef, oltre alla conseguente maggiore imposta add. Le reg. Le. Rileva, inoltre, la ricorrente che le disponibilità all’estero preesistevano all’anno 1999, come è dato evincere sia dalla dichiarazione spontanea in data 19 maggio 2008 nella quale è stato dichiarato che alla data del 22 luglio 1981, la disponibilità del marito già esisteva e veniva trasferita alla vedova sa dalle date di costituzione delle disponibilità tutte comprese tra gli anni 1975 e 1980; 3) eccepiva, infine, l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento per l’anno 2003 per insussistenza del presupposto dell’obbligo della denuncia penale ex art. 4 d. Lgs. Vo 74/2000 e dell’art. 43, co. 3, del D. P. R. 600/73 per il raddoppio dei termini di accertamento per essere stato sinteticamente accertato un maggior reddito di capitale non dichiarato.

Concludeva chiedendo, in via pregiudiziale: a – la riunione del presente ricorso a quelli n. (. ), per connessione soggettiva ed oggettiva; b. – disporre, previa sospensione, l’annullamento dell’atto stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; In via principale, chiedeva dichiarare la nullità dell’atto impugnato: a. – perché originato da documentazione illecitamente acquisita, priva di valore probatorio; b. – per mancata allegazione di alcun atto relativo alla acquisizione dei dati e, per acquisizione ricostruita in modo difforme da quello di dominio pubblico e, comunque, perché le notizie acquisite non sarebbero state recepite ai sensi della direttiva n. 77/799 CE; nel merito, l’accertamento veniva censurato dalla ricorrente; c. – per falsa ed errata applicazione dell’ari. 38, comma 5, D. P. R. 600/73 in quanto le disponibilità all’estero preesistevano agli anni accaertati; d. – per errata e falsa applicazione dell’art. 4 d. Lgs. Vo 74/2000 per insussistenza del presupposto per il raddoppio dei termini; e. – per intervenuta decadenza e prescrizione con riferimento all’anno 2003, per essere stato l’accertamento notificato oltre il termine fissato, a pena di decadenza, dell’art. 43, 1° comma, D. P. R. 600/73 (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) e, per l’effetto, dichiarare illegittima la irrogazione delle sanzioni amministrative. Con rifusione di spese ed onorari di causa e la trattazione in pubblica udienza.

Si costituiva in giudizio l’Ufficio con controdeduzioni presentate il 16. 10. 2009 contestando le censure di parte ricorrente, sostenendo: a) con riferimento al primo motivo di doglianza, vale a dire “la nullità dell’accertamento”, l’infondatezza di tale censura sia perché all’accertamento era stata allegata tutta la documentazione pervenuta a seguito della attività istruttoria, sia perché la fonte della prova utilizzata dall’Ufficio era altamente attendibile in quanto proveniente dalla Banca del (. )” presso cui risultavano le disponibilità finanziarie sia perché la ricorrente non ha prodotto valida documentazione né in fase di accertamento né in questa sede; b) con riferimento alla “mancata allegazione degli atti riguardanti la liceità dell’acquisizione dei documenti” assumeva che tale obbligo non sussiste in capo all’Amministrazione Finanziaria; e) con riferimento alla eccezione di presunta “errata e falsa applicazione dell’art. 38, co. 5, D. P. R. 600/73”, di aver determinato il valore del patrimonio netto di ciascuna partecipazione e, quindi, il valore della (. ) di cui la ricorrente era titolare per l’intero e non per quota, ed il valore risultante delle disponibilità all’estero della sig. Ra (. ) – nel 1999 ammontava complessivamente in Euro 11. 487. 178,36. Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del giudizio.

La ricorrente in data 12. 02. 10 depositava memorie aggiunte e n. 8 allegati, nelle quali articolava e sviluppava la propria difesa in funzione delle controdeduzioni prodotte dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di (. ) e più precisamente: – contesta la falsa affermazione dell’Ufficio di aver proceduto all’inoltro all’Autorità Giudiziaria della comunicazione di reato ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. N. 74/2000, in quanto i recuperi dell’imposta assumevano rilevanza penale. Rileva la ricorrente che tale affermazione appare esclusivamente mirata a sostenere l’avviso di accertamento per l’anno 2003.

In ogni caso precisa che l’aumento dei termini a disposizione dell’A. F. Non si applica in presenza di termini scaduti; – evidenzia che l’Ufficio ignora il rapporto della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di (. ) – Il Gruppo Tutela (. ) – 1A Sezione II. DD e IVA – rimesso alla Procura della Repubblica in data 30. 10. 2008, che basa essenzialmente su documentazione (sottratta da un impiegato infedele alla Banca del (. )) e notizie pervenute dall’Ufficio Australiano per l’Imposizione (Australian Taxation Office) corredate da un appunto informativo riguardante presunti collegamenti tra soggetti italiani e conti bancari e fondazioni del (. ) e da un supporto magnetico costituito da un CD. Rileva la ricorrente che la stessa G. D. F. Rappresenta in merito che tali notizie sono state trasmesse ai sensi dell’art. 26 della Convenzione tra Repubblica italiana e l’Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito (firmata a Cambrera il 14. 12. 82 e ratificata con L. N. 292 del 27. 05,85). Quanto precede conferma l’illecita acquisizione di tutta la documentazione; – evidenzia, inoltre, che l’Ufficio disattende quanto affermato alla pag. 6 del rapporto della G. D. F. Che individua tra i soggetti nei cui confronti è stata eseguita l’attività accertativa, quali beneficiari del “trust n. 10” che per ragioni di organicità, gli elementi dei singoli soggetti sono stati aggregati nell’ambito del “trust” di appartenenza: i Signori (. ) con una disponibilità finanziaria di Euro 15. 000. 000, intestatati della disponibilità estera “(. )” rileva che la comunicazione inoltrata dall’Ufficio all’Autorità Giudiziaria – Tribunale Ordinario Penale di Roma, per gli anni 1999/2002, si è conclusa, in data 20. 01. 2010, con l’archiviazione da parte del G. I. P. Del procedimento n. (. )- r. G. N. R. 18284/08 GIP (procedimento che riguardava anche altri soggetti – vd. Allegata sentenza) – rileva, inoltre, che, anche a voler accedere alle tesi dell’Ufficio circa la tassabilità delle liquidità possedute, disattendendo ogni redditività delle partecipazioni che come documentato non hanno mai distribuito utili ma capitalizzato i risultati di gestione, l’imposta sostitutiva sul presunto reddito è sempre ed in ogni caso inferiore all’importo di cui all’art. 4, lett. A) del D. Lgs. 74/2000, per cui non è applicabile il disposto dell’art. 43, 3 c. , del D. P. R. 600/73; – rileva, infine, che per la parte di propria competenza pari ad un terzo del patrimonio costituito negli anni precedenti dal coniuge sig. (. ) in base alla successione ereditaria (come da testamento pubblicato in (. )) alla ricorrente, dopo aver rinunciato alle società operative a favore dei figli rimanevano solo: un c/c aperto presso la 100 del (. ) (ora (. ) consultino (. )), il 100% delle quote della soc. (. ), n. 1250 azioni della Soc. (. ) (pari allo 0,416667% dei capitale sociale) ed a titolo personale n. 8 azioni della (. ) (pari al 2,16% del capitale sociale). Per tali redditi per gli anni 2004, 2005, 2006/vennero presentate dichiarazioni Mod. Unico integrative, che hanno integrato gli investimenti e la redditività conseguente (Mod. RW) e che, pertanto, all’Ufficio non rimane che provvedere all’iscrizione a ruolo di quanto dichiarato e non ancora corrisposto. Avverso le memorie aggiunte, depositate dalla ricorrente in duplo, nulla argomenta l’Ufficio. All’odierna udienza presenti il rag. (. ) per la ricorrente e la Dott. Ssa (. ) per l’Ufficio, le parti, sentita l’esposizione del relatore, hanno argomentato e confermato le loro posizioni. La Commissione sciogliendo le riserve di cui all’art. 35 esaminata la documentazione in atti e le argomentazioni delle parti ritiene che i ricorsi debbano essere accolti. Con riferimento all’avviso di accertamento per l’anno 2003 la Commissione rileva che l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di (. ) è decaduta dall’azione accertatrice per prescrizione dei termini, non avendo la stessa, contrariamente a quanto affermato nella costituzione in giudizio, trasmesso la comunicazione di reato al Tribunale Ordinario di Roma, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. N. 74/2000. L’Ufficio, invece, ebbe a trasmettere comunicazione di reato per gli anni 1999/2002 ed il Tribunale Ordinario di Roma – sez. G. I. P. Ufficio 14° – in data 20. 01. 10 disponeva l’archiviazione del procedimento per i reati p. E. P. Dagli artt. 4 e 5 d. Vo n. 74/2000 su richiesta di archiviazione dei P. M. (proc. N. (. ) rg n. R. N. (. ) rg GIP – proc. A carico di n. 54 indagati di cui al n. 13 la sig. Ra (. ). Sul punto la Commissione rileva che nel processo tributario, la sentenza o il decreto di archiviazione in materia penale, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorché i fatti richiamati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti della contribuente, ma può essere preso in considerazione come possibile fonte di prova. Nel caso di specie non v’è dubbio che debba prendersi in considerazione, in funzione delle indagini svolte, quanto riportato al punto 9 di pag. 3 della richiesta di archiviazione avanzata dai Pubblici Ministeri Dr. Pierfilippo Lariani e dr. Mario Davinola, che recita: (. ), titolare di una disponibilità finanziaria estera segnalata di Euro 15. 000. 000, riconducibile alla “(. )” non è stato possibile pervenire alla ricostruzione della formazione della disponibilità all’estero, che appare creata in periodo antecedente al 01. 01. 2002, verosimilmente con risorse finanziarie provenienti dalle attività imprenditoriali delle società del Gruppo (. ) (informativa da pag. 218 a pag. 222). ” Nonché debba essere preso in considerazione quanto riportato al foglio 6 dell’informativa della G. D. F. Che individua tra i soggetti nei cui confronti è stata eseguita i ‘attività accertativa, quali beneficiari del “trust n. 10” che per ragioni di organicità, gli elementi dei singoli soggetti sono stati aggregati nell’ambito del “trust” di appartenenza: i Signori (. ) con una disponibilità finanziaria di Euro 15. 000. 000, intestatori della disponibilità estera “(. )”. Nonché quanto riportato, dal foglio 109 al 120, nel rapporto della G. D. F. , ove è ricostruita analiticamente la formazione, nel tempo, della disponibilità finanziaria all’estero del “trust n. 10”, che va dal 1975 al 1999, e che le società costituite tra il 1992 ed il 1999 hanno utilizzato fondi esistenti ante 1992. Sulla base della documentazione depositata dalla ricorrente, “dichiarazione della (. ) del 04. 12. 2008 (con firma autenticata ed postillata) e riconfermata con dichiarazione (autenticata) dell’11. 01. 10”, non v’è dubbio che la stessa con effetto dall’anno sociale 2000 ebbe a trasferire la proprietà ai figli (. ) e, quindi, di tutte le partecipazioni dalla holding possedute. Appare, pertanto provato che la quasi totalità del “trust 10”, a far data dall’anno 2000, era ed è tutt’ora nella piena disponibilità dei sigg. Ri (. ) – che cittadini USA, una volta acquisita la residenza in Italia hanno provveduto agli adempimenti dichiarativi in relazione agli investimenti esteri e, come evidenzia la G. D. F. , foglio 120, “riferibili verosimilmente alle società lussemburghesi (. ) e gruppo (. ) per un valore di circa Euro 5. 500. 00, in coincidenza con il momento in cui hanno trasferito la residenza in Italia”. Alla luce di quanto sopra evidenziato e dalla documentazione in atti la sig. Ra (. ) ebbe ad ereditare a seguito del decesso, in data 22 luglio 1981, del coniuge sig. (. ), un terzo del patrimonio costituito, in anni precedenti, dal de cuius ed in seguito nel 2000 ebbe a cedere i propri diritti sulla (. ) (già (. )), per cui alla stessa negli anni di cui è accertamento residuava la seguente situazione patrimoniale: Descrizione Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 (. ) Euro 831. 692,59 Euro 907. 532,00 Euro 949. 943,29 (. ) Euro 105,11 Euro 105,11 Euro 105,il (. ) valore partizione Euro 5. 595,44 Euro 5. 595,44 Euro 5. 595,44 (. ) n. 8 azioni Euro 285. 386,00 Euro 285. 386,00 Euro 285. 386,00 Nota: Le partecipazioni non ebbero a distribuire dividendi ma ebbero a capitalizzare i risultati di gestione. Sulla base della residuale situazione patrimoniale la ricorrente ha dato prova di aver provveduto ad effettuare dichiarazioni integrative, limitatamente alla redditività delle disponibilità liquide, per gli anni 2004/2006, in applicazione della normativa di cui al D. P. R. 322/98. Il mancato versamento dell’imposta, in correlazione alle dichiarazioni integrative, non inficia il rispetto dell’art. 2, c. 8 del D. P. R. 322/98, così come sostituito dal D. P. R. 7/12/2001, n. 435, poiché all’Amministrazione finanziaria è dato l’onere di provvedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo. Le altre questioni debbono necessariamente ritenersi assorbite.

Le spese di giudizio, di cui al 1 – comma dell’art. 15 del D. Lgs. 546 del 31. 12. 92, per la particolarità e complessità della materia trarranno compensate.

P. Q. M. La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.  

ENTI LOCALI: IVA PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

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La soggettività passiva si acquisisce mediante l’esercizio in forma abituale, ancorché non esclusiva, di una qualsiasi attività commerciale, agricola o professionale (Cfr. Articolo 4 DPR 633/1972).  

 

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO  

La soggettività passiva si acquisisce mediante l’esercizio in forma abituale, ancorché non esclusiva, di una qualsiasi attività commerciale, agricola o professionale (Cfr. Articolo 4/633).

Le attività considerate riguardano quelle inquadrate dagli articoli 2315 e 2195 del Codice Civile, anche se non organizzate in forma d’impresa: da ciò si ricava che non è necessario (a fini fiscali) soddisfare i requisiti civilistici di   organizzazione imprenditoriale per realizzare lo status di soggetto passivo. Corollario del precedente enunciato è che qualsivoglia attività di cessione di beni o prestazioni di servizi (come sopra descritte), svolta in forma abituale, configura soggettività passiva a fini IVA.

Ulteriore, fondamentale conseguenza, in linea di principio è che si esclude la soggettività passiva per le operazioni meramente occasionali, poste in essere da persone fisiche o Enti pubblici e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole. Pertanto una cessione di beni o una prestazione di servizi effettuati (entro certi limiti) occasionalmente da uno dei predetti soggetti, non potrà essere assoggettata ad IVA per carenza del requisito soggettivo.

Il fondamentale principio dell’abitualità che presiede al requisito della soggettività non riguarda, invece,  le società  di  qualunque  tipo  ed  enti  pubblici  e  privati    aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole: per queste entità la soggettività è presupposta, prescindendosi dal requisito dell’abitualità nell’effettuazione di attività commerciali o agricole.

Quindi le cessioni o prestazioni anche occasionali, poste in essere dalle predette entità, saranno sempre soggette ad IVA.

Gli Enti Locali, oggetto principale della presente trattazione, non avendo quale oggetto principale od esclusivo l’esercizio di attività commerciali o agricole, dovranno sempre soddisfare il requisito dell’abitualità per poter essere considerati soggetto d’imposta. Pertanto è evidente che, per quanto concerne gli Enti (locali in particolare) l’analisi del requisito soggettivo costituirà l’argomento principale sul quale soffermeremo l’attenzione in seguito.

 

 

Legge 398/1991 Regime Agevolato per APS ASD e SSD

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Il regime fiscale “normale” delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali. E’ possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia per quanto riguarda la determinazione dell’Iva che per le imposte dirette.

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO

Il regime fiscale “normale” delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali. E’ possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia per quanto riguarda la determinazione dell’Iva che per le imposte dirette.

IN COSA CONSISTE

Le agevolazioni  previste a favore delle associazioni  sportive dilettantistiche riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva. In particolare, le agevolazioni prevedono:

■ la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività);

■ un sistema forfetario di determinazione dell’Iva;

■ l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);

■ l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio;

■ l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio – Tv e pubblicità).

I libri da tenere Ai fini Iva le associazioni sportive dilettantistiche devono istituire solo il registro previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni mese, tutte le entrate conseguite nel mese precedente (art. 9, comma 3 del D. P. R. N. 544 del 1999).

I libri sociali da tenere sono due: il libro soci e il libro verbali assemblee. Nel primo occorre annotare i dati dei soci (fondatori, ordinari e quelli che compongono  il Consiglio direttivo); nel secondo devono risultare tutti i verbali delle assemblee.

DA COSA SI E’ ESONERATI 

■ tenuta delle scritture  contabili;

■ presentazione  della dichiarazione  IVA;

■ emissione scontrini e/o ricevute fiscali.

COSA E’ OBBLIGATORIO

■ conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto;

■ annotare  i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio d’attività commerciali;

■ versare trimestralmente  l’Iva;

■ tenere il libro soci e il libro verbali assemblee;

■ presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali)  e il Modello 770, nei casi in cui è previsto.

 

ESTETISTA GUIDA ALL’AVVIO DELL’ATTIVITÀ ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, FISCALI E PREVIDENZIALI

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Per le autorizzazioni sanitarie dei locali in cui si intende  svolgere l’attività, delle attrezzature,  e per il rispetto delle norme urbanistiche  è competente il Comune dove ha sede l’attività.  Le persone  che intendono svolgere l’attività di barbiere o parrucchiere, devono aver ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, presso la Camera di Commercio, che accerta il possesso dei necessari requisiti e qualifiche professionali

Estetista guida all’avvio dell’attività in caso di ditta individuale

1.       Autorizzazioni locale e requisiti

Per le autorizzazioni sanitarie dei locali in cui si intende  svolgere l’attività, delle attrezzature,  e per il rispetto delle norme urbanistiche  è competente il Comune dove ha sede l’attività.  Le persone  che intendono svolgere l’attività di barbiere o parrucchiere, devono aver ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, presso la Camera di Commercio, che accerta il possesso dei necessari requisiti e qualifiche professionali

2.       Richiesta di partita IVA

La richiesta di partita IVA deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate competente per il territorio in cui viene aperta l’attività. Il numero di partita IVA deve essere indicato in tutte le dichiarazioni, i documenti e i versamenti indirizzati all’Ufficio delle Entrate.

3.       Iscrizione alla Camera di Commercio

Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività la ditta deve presentare richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese. Se l’impresa è considerata artigiana la richiesta va presentata all’Albo delle  Imprese Artigiane (che provvederà  ad inoltrare copia al Registro delle Imprese).

4.       Iscrizione INPS

Trattandosi di attività artigianale l’Albo Artigiani trasferirà i dati del titolare all’INPS per la posizione contributiva.

5.       Iscrizione INAIL

Per chi svolge lavori che comportano un rischio di infortunio (per sé o per i dipendenti) è obbligatoria la comunicazione all’INAIL, 5 giorni prima dell’inizio dell’attività (in casi particolari può essere fatta entro i 5 giorni successivi, purché venga motivato il ritardo).

6.       Comunicazione al Comune

L’imprenditore deve presentare al Comune dove ha sede l’attività la denuncia  di inizio dell’attività.

Estetista guida all’avvio dell’attività in caso di Società

1.       Autorizzazioni locale e requisiti

Per le autorizzazioni sanitarie dei locali in cui si intende  svolgere l’attività, delle attrezzature,  e per il rispetto delle norme urbanistiche  è competente il Comune dove ha sede l’attività.  Le persone  che intendono svolgere l’attività di barbiere o parrucchiere, devono aver ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, presso la Camera di Commercio, che accerta il possesso dei necessari requisiti e qualifiche professionali

2.       Costituzione della società

La costituzione della società deve essere fatta con atto pubblico redatto dal notaio.

3.       Richiesta di partita IVA

La richiesta di partita IVA deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate competente per il territorio in cui viene aperta l’attività, presentando copia dell’atto costitutivo. Il numero di partita IVA deve essere indicato in tutte le dichiarazioni, i documenti e i versamenti indirizzati all’Ufficio delle Entrate.

4.       Iscrizione alla Camera di Commercio

L’iscrizione al Registro Imprese viene fatta dal notaio. Entro 30 giorni dall’avvenuta iscrizione (o dall’inizio dell’attività se successivo) la ditta deve presentare richiesta di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, se necessario.

5.       Iscrizione INPS

Trattandosi di attività artigianale l’Albo Artigiani trasferirà i dati del titolare all’INPS per la posizione contributiva.

6.       Iscrizione INAIL

Per chi svolge lavori che comportano un rischio di infortunio (per sé o per i dipendenti) è obbligatoria la comunicazione all’INAIL, 5 giorni prima dell’inizio dell’attività (in casi particolari può essere fatta entro i 5 giorni successivi, purché venga motivato il ritardo).

7.       Comunicazione al Comune

L’imprenditore deve presentare al Comune dove ha sede l’attività la denuncia  di inizio dell’attività.

REDDITEST 2012

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Pubblicato il nuovo programma per il calcolo del redditometro, basta effettuare il download del software (nella sua versione 1. ) e inserire i dati richiesti. Le informazioni ottenute restano soltanto sul proprio computer, senza lasciare alcuna traccia sul web: garantita così la massima trasparenza. Sul sito istituzionale, il Fisco spiega poi come sia possibile, in qualsiasi momento, modificare o integrare le informazioni riportate.  

Il ReddiTest 2012

Pubblicato il nuovo programma per il calcolo del redditometro, basta effettuare il download del  software (nella sua versione 1. ) e inserire i dati richiesti. Le informazioni ottenute restano soltanto sul proprio computer, senza lasciare alcuna traccia sul web: garantita così la massima trasparenza. Sul sito istituzionale, il Fisco spiega poi come sia possibile, in qualsiasi momento, modificare o integrare le informazioni riportate.

Il risultato e i dati inseriti possono essere salvati e stampati.   Come risolvere ogni dubbio Per dare inizio al test occorre indicare la composizione della famiglia, il proprio Comune di residenza e le spese più significative sostenute dal nucleo familiare nel corso dell’anno.

Nella sezione f. A. Q. Si possono analizzare le singole sezioni, ricche di esemplificazioni, ed è possibile risolvere alcuni problemi tecnici correlati al download, all’installazione ed all’avvio del ReddiTest.

Sul canale Youtube dell’Agenzia, a titolo chiarificatore, saranno presto disponibili un filmato che illustra passo dopo passo il funzionamento del nuovo software e un cartoon che spiega in maniera elementare i passaggi principali da seguire.   

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