Home Blog Page 212

IMU: I TERRENI AGRICOLI NON COLTIVATI SONO ESENTI DALL’IMU

0

Sia le istruzioni ministeriali al modello dichiarativo IMU che la circolare del Ministero delle Finanze, la 3/DF/2012 concordano nel riconoscere l’esenzione IMU dei terreni agricoli incolti, anche quelli collinari o montani.

IMU: I TERRENI AGRICOLI NON COLTIVATI SONO ESENTI DALL’IMU

Sia le istruzioni ministeriali al modello dichiarativo IMU che la circolare del Ministero delle Finanze, la 3/DF/2012 concordano nel riconoscere l’esenzione IMU dei terreni agricoli incolti, anche quelli collinari o montani.

Ai fini dell’IMU sono oggetto dell’imposta solo due grandi categorie di terreni:

1.       terreni edificabili;

2.       terreni agricoli.

In sintesi, se un terreno non è edificabile in base allo strumento urbanistico adottato  (PRG o PUGC), non può che essere agricolo, anche se incolto.

Sia per le istruzioni ministeriali al modello dichiarativo IMU che per la circolare del Ministero delle Finanze, la 3/DF/2012 i terreni agricoli situati nei Comuni elencati dalla Circolare n. 9 del 14. 06. 1993 dal Ministero delle Finanze (ICI) cosiddetti  collinari o montani SONO ESENTI DALL’IMU.

Dal un punto di vista della tassazione, tali terreni, ricadono nel disposto dell’articolo 31 del TUIR DPR 917/86, il quale disciplina l’ordinaria tassazione ai fini irpef sul reddito domenicale ridotto al 30%.

Accertamento natura rapporto di lavoro e indennità contrattuali

0

IL RAPPORTO DI APPRENDISTATO è UN CONTRATTO A CAUSA MISTA, CARATTERIZZATO OLTRE CHE DALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, ANCHE DALL’OBBLIGO DI GARANTIRE UN EFFETTIVO ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE FINALIZZATO. L’ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL TIROCINANTE, DI UNA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE RAPPRESENTA IL DATO ESSENZIALE DELLA SPECIALE FIGURA CONTRATTUALE. PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO FORMATIVO, è NECESSARIO LO SVOLGIMENTO EFFETTIVO E NON MERAMENTE FIGURATIVO SIA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE SIA DELLA CORRISPONDENTE ATTIVITà DI INSEGNAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, PER IL PERIODO DI TEMPO NON INFERIORE A QUELLO RITENUTO CONGRUO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.

ACCERTAMENTO NATURA RAPPORTO DI LAVORO E INDENNITà CONTRATTUALI

TRIBUNALE DI RIETI 17 FEBBRAIO 2012, N. 452

IL RAPPORTO DI APPRENDISTATO è UN CONTRATTO A CAUSA MISTA, CARATTERIZZATO OLTRE CHE DALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, ANCHE DALL’OBBLIGODI GARANTIRE UN EFFETTIVO ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE FINALIZZATO. L’ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL TIROCINANTE, DI UNA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE RAPPRESENTA IL DATO ESSENZIALE DELLA SPECIALE FIGURA CONTRATTUALE. PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO FORMATIVO, è NECESSARIO LO SVOLGIMENTO EFFETTIVO E NON MERAMENTE FIGURATIVO SIA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE SIA DELLA CORRISPONDENTE ATTIVITà DI INSEGNAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, PER IL PERIODO DI TEMPO NON INFERIORE A QUELLO RITENUTO CONGRUO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.

IL LAVORATORE CHE AGISCA IN GIUDIZIO PER CHIEDERE LA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITà SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE, HA L’ONERE DI PROVARE L’AVVENUTA PRESTAZIONE DI ATTIVITà LAVORATIVA NEI GIORNI AD ESSE DESTINATI.

NOTA – LA RICORRENTE SI è RIVOLTA AL TRIBUNALE PER VEDERSI RICONOSCERE IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON L’O. SRL, QUALE COMMESSA 3° LIVELLO CCNL COMMERCIO, PER IL PERIODO DAL 25. 9. 2007 AL 22. 5. 2008 IN CUI AVREBBE PRESTATO LA PROPRIA ATTIVITà “IN NERO”, E DAL 22. 5. 2008 AL 25. 7. 2009 IN

CUI SAREBBE STATA REGOLARIZZATA CON RAPPORTO DI APPRENDISTATO PART TIME PER 20 ORE SETTIMANALI, A FRONTE DI UN ORARIO DI OTTO ORE GIORNALIERE DAL MARTEDì ALLA DOMENICA (RIPOSO IL LUNEDì).

PER CUI CHIEDEVA IL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE E DELLE INDENNITà CONTRATTUALI.

IL GIUDICE HA RITENUTO DI AFFRONTARE, COME PRIMA QUESTIONE, QUELLA RELATIVA ALL’ESATTA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEDOTTO IN LITE: LA MATRICE SOLTANTO FITTIZIA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO E DELL’ESISTENZA, NEI FATTI E AB INITIO, DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO VIENE DESUNTA, NELLA PROSPETTIVA DIFENSIVA DEL RICORRENTE, DALLA CARENZA, NELLO SPECIFICO CASO, DEI REQUISITI TIPICI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO.

Né IN FASE ISTRUTTORIA LA PARTE RESISTENTE HA OFFERTO ALCUNA PROVA DELLA RICORRENZA, NELLA FATTISPECIE, DEI CONNOTATI SALIENTI DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO.

ESSO, DEFINITO DALLA LEGGE COME UNO SPECIALE RAPPORTO DI LAVORO IN FORZA AL QUALE IL DATORE DI LAVORO è OBBLIGATO AD IMPARTIRE O FAR IMPARTIRE ALL’APPRENDISTA L’INSEGNAMENTO NECESSARIO PERCHé POSSA CONSEGUIRE LA CAPACITà TECNICA PER DIVENTARE LAVORATORE QUALIFICATO, è IN EFFETTI UN CONTRATTO A CAUSA MISTA.

E’ INFATTI CARATTERIZZATO, OLTRE CHE DALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, ANCHE DALL’OBBLIGO, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DI GARANTIRE UN EFFETTIVO ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL TIROCINANTE, DI UNA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, LA QUALE, ALLA FINE, RAPPRESENTA IL DATO ESSENZIALE DELLA SPECIALE FIGURA CONTRATTUALE.

L’ESSENZIALITà DELLA FORMAZIONE NEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO è STATA PIù VOLTE SOTTOLINEATA DALLA STESSA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI LEGITTIMITà, SECONDO CUI AFFINCHé L’OBIETTIVO FORMATIVO POSSA ESSERE RAGGIUNTO, è NECESSARIO LO SVOLGIMENTO EFFETTIVO E NON MERAMENTE FIGURATIVO SIA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DA PARTE DEL LAVORATORE, SIA DELLA CORRISPONDENTE ATTIVITà DI INSEGNAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, PER IL PERIODO DI TEMPO NON INFERIORE A QUELLO RITENUTO CONGRUO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, PER L’APPRENDIMENTO DEL GIOVANE.

IN TALE PROSPETTIVA NON PUÒ PERTANTO RITENERSI CONFORME ALLA SPECIALE FIGURA CONTRATTUALE COME DEFINITA DAL LEGISLATORE, LO SVOLGIMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO AVENTE AD OGGETTO L’ESECUZIONE DI ATTIVITà ASSOLUTAMENTE ELEMENTARI O ROUTINARIE NON INTEGRATE DA UN EFFETTIVO APPORTO DIDATTICO E FORMATIVO DI NATURA TEORICA E PRATICA.

ALLA LUCE DI TALE IMPOSTAZIONE, PARTE RESISTENTE HA OMESSO DI PROVARE, IN RELAZIONE AL MODELLO CONTRATTUALE PRESCELTO (APPRENDISTATO), DI AVER IMPARTITO ALLA LAVORATRICE UN VERO E PROPRIO INSEGNAMENTO PROFESSIONALE AL FINE DI FARLA DIVENTARE “QUALIFICATA”.

IN MERITO ALLA RICHIESTA DELLE INDENNITà CONTRATTUALI, TRA CUI L’INDENNITà PER FERIE NON GODUTE, IL GIUDICE CONFORMANDOSI, ANCORA UNA VOLTA, ALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITà HA RITENUTO CHE IL LAVORATORE CHE AGISCA IN GIUDIZIO PER CHIEDERE LA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITà SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE, HA L’ONERE DI PROVARE L’AVVENUTA PRESTAZIONE DI ATTIVITà LAVORATIVA NEI GIORNI AD ESSE DESTINATI, ATTESO CHE L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITà LAVORATIVA IN ECCEDENZA, RISPETTO ALLA NORMALE DURATA DEL PERIODO DI EFFETTIVO LAVORO ANNUALE, SI PONE COME FATTO COSTITUTIVO DELL’INDENNITà SUDDETTA, RISULTANDO IRRILEVANTE LA CIRCOSTANZA CHE IL DATORE DI LAVORO ABBIA MAGGIORE FACILITà DI PROVARE L’AVVENUTA FRUIZIONE DELLE FERIE DA PARTE DEL LAVORATORE.  

Hotel, Alberghi, B&B, Pensioni, Relais, Guest House: Come difendersi dagli avvisi di accertamento e pianificare

0

Quotidianamente migliaia di Alberghi, Hotel, Relais, Pensioni, B&B e Guest House subiscono ispezioni, accessi, verifiche che spesso si traducono in avvisi di accertamento, la cui gestione in termini di contenzioso può essere un bagno di sangue in termini finanziari. L’imprenditore ha tutti gli strumenti per attuare una politica di prevenzione tributaria, amministrativa e previdenziale  che gli consente di ottenere efficientamento ed equilibrio della propria azienda in termini gestionali oltre al perseguimento del risparmio lecito di imposta.

Come Difendersi e dai controlli  a dagli Avvisi di Accertamento e Pianificare la propria serenità

Quotidianamente migliaia di Alberghi, Hotel, Relais, Pensioni, B&B e Guest House subiscono ispezioni, accessi, verifiche che spesso si traducono in avvisi di accertamento, la cui gestione in termini di contenzioso può essere un bagno di sangue in termini finanziari.

L’imprenditore ha tutti gli strumenti per attuare una politica di prevenzione tributaria, amministrativa e previdenziale  che gli consente di ottenere efficientamento ed equilibrio della propria azienda in termini gestionali oltre al perseguimento del risparmio lecito di imposta.

L’Agenzia delle Entrate, L’INPS e La Guardia Finanza elaborano quotidianamente guide alle metodologie di controllo come quella sottostante. Il nostro intervento, si basa sulla conoscenza della normativa del lavoro, tributaria e legale e su una esperienza decennale nel settore.

L’imprenditore avveduto adotta un comportamento di prevenzione e pianificazione contattando  il nostro Staff per ottenere un checkup diretto a verificare il grado di rischio attuale e le strategie di pianificazione e tutela, tributaria, amministrativa, legale e del lavoro.

WELCOME%20WOMEN%202. JpgIl nostro Checkup è un intervento mirato ad esaminare e sanare le seguenti situazioni:

ok. JpgLa validità e correttezza giuridico fiscale dei contratti di servizio, somministrazione. Locazione e fornitura in essere con tutti i soggetti della filiera che ruotano attorno al Ristoratore 

ok. JpgRevisionare e/o configurare un impianto contabile conforme alle reali esigenze gestionali  del Ristoratore  ed alle richieste dell’Agenzia delle Entrate

ok. JpgFornire corretta ed adeguata assistenza per adempimenti fiscali una tantum o spot (es: Spesometro) onde consentire al Ristoratore  di inviare agli uffici finanziari le correte informazioni.  Spesso da accertamenti inizialmente innocui nati a seguito di errori formali in sede dichiarativa sono scaturiti controlli invasivi di natura analitico induttiva.

ok. JpgFornire assistenza ai fini IVA, IRES, IRAP ed IRES

 ok. JpgFornire assistenza monitoraggio ai fini del Redditometro per il Nucleo Familiare dell’imprenditore

ok. JpgVerificare le posizioni lavorative all’interno dell’azienda sia ai fini del corretto inquadramento rispetto ai contratti collettivi nazionali, sia in termini di convenienza  e sostenibilità per il Ristoratore  sia per inquadrare e correggere l’azione a fronte di eventuali controlli dagli enti preposti

ok. JpgPianificare per tempo, cioè in corso d’anno e non a giugno successivo, risultati reddituali attesi, impatto fiscale (Irpef, Ires, Ace, Cuneo Fiscale IRAP), previdenziale e posizione finanziaria netta consentendo al CEO di prendere per tempo del dovute misure e strategie

ok. JpgInstalliamo il più evoluto programma contabile in Cloud (Contabilità Redatta in tempo Reale con Uso dello Stesso Programma del Commercialista in via contestuale) e Gestionale (Commesse, Sala, Cucina, Magazzino, Scadenzario pagamenti Fornitori) che consente al i Gestori di avere la situazione finanziaria

ok. JpgFornire assistenza periodica per la formazione del personale che compone il desk amministrativo del Ristoratore (Assistenti, segretarie, impiegati contabili, etc. );

ok. Jpg

Consentiamo all’imprenditore di conoscere e monitorare quotidianamente la situazione reddituale, patrimoniale attraverso la  Formula Bilancio in tempo reale

 

 CHECKUP. PngWELCOME%20WOMEN%203. Jpg

Affidarti a professionisti esperti e tecnologicamente all’avanguardia ti consente di pianificare,tutelare, evolvere e risparmiare a fronte di futuri controlli, aumentando in modo sensibile sia i flussi di cassa a disposizione, sia il grado di competitività della tua azienda e garantendo la tua serenità.

ALBERGHI, HOTEL, B&B E GUEST HOUSE: METODOLOGIE DI CONTROLLO

0

La presente metodologia è rivolta in particolare agli alberghi di piccole e medie dimensioni, pensioni, bed and breakfast e guest house, per lo più a  conduzione familiare, ove è determinante il ruolo del titolare (o dei soci) nella gestione aziendale,  ma potrà  affiancarsi all’indagine condotta con la tecnica propria delle verifiche contabili per gli alberghi caratterizzati da alti  standard qualitativi, da un’organizzazione del lavoro molto articolata e da rigidi controlli interni.  

Alberghi, Hotel,  B&B e Guest House: Metodologie di Controllo

La presente metodologia è rivolta in particolare agli alberghi di piccole e medie dimensioni, pensioni, bed and breakfast e guest house, per lo più a  conduzione familiare, ove è determinante il ruolo del titolare (o dei soci) nella gestione aziendale,  ma potrà  affiancarsi all’indagine condotta con la tecnica propria delle verifiche contabili per gli alberghi caratterizzati da alti  standard qualitativi, da un’organizzazione del lavoro molto articolata e da rigidi controlli interni.  

Il settore alberghiero è disciplinato dalla Legge del 29 marzo 2001, n. 135, (“Riforma della legislazione  nazionale del turismo”), che all’art. 2, comma 4, ha demandato al Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa  con la conferenza Stato–Regioni, il compito di emanare il decreto attuativo dei principi per la valorizzazione e lo  sviluppo del sistema turistico.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (“Recepimento dell’accordo fra  lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del  sistema turistico”) del 13 settembre 2002, ha stabilito che, al fine di assicurare l’unitarietà del comparto turistico,  i citati principi vengano definiti d’intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare è  demandato sempre a tali autorità Regionali e Provinciali il compito di stabilire:

·        i criteri e le modalità dell’esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa  la necessità di standard omogenei e uniformi;

·        gli standard minimi di qualità delle camere di albergo, delle unità abitative delle residenze turistico alberghiere, nonché dei servizi offerti, cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive.  

 

Inoltre, le Regioni o Province trasmettono tutti i  dati (ad esempio tariffe minime e massime applicate)  riguardanti le aziende italiane di ospitalità turistica, tra cui gli alberghi, all’E. N. I. T. (Ente Nazionale Italiano per il  Turismo), il quale provvede alla diffusione di tali dati in Italia ed all’estero.    

E’ utilizzata la classificazione degli alberghi in cinque categorie, contrassegnate, in ordine decrescente, da  cinque a una stella e precisamente:  

·        alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;  

·        alberghi di lusso: cinque stelle;  

·        alberghi di prima categoria: quattro stelle;  

·        alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;  

·        alberghi di seconda categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;  

·        alberghi di terza categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.  

 

Quando l’attività è esercitata in immobili di valore storico ed artistico ovvero in località particolarmente  suggestive, le tariffe esposte nelle camere possono essere superiori a quelle effettivamente praticate.  

Ciò si verifica, in particolar modo, quando l’albergo/pensione ospita “gruppi” di turisti organizzati  da “tour  operators” oppure nei casi di convenzione stipulata con aziende ed enti pubblici.  Oltre alle scritture contabili ed ai documenti previsti dalla normativa fiscale, l’azienda alberghiera tiene  generalmente anche una contabilità dei servizi, costituita da quel complesso di registrazioni destinate a seguire il  funzionamento dei singoli reparti (camere, ristorante, settore fitness, estetica, ecc. ).  

Sul giornale d’albergo o “maincourante”, vengono annotati giornalmente gli addebiti ai clienti in relazione ai  servizi da questi usufruiti.

La gestione di un albergo prevede generalmente un sistema di comunicazioni esterne (con le agenzie, con  la questura) ed interne (con la cucina) di cui rimane traccia documentale e/o, più frequentemente ormai, negli  archivi informatici.  

Effettua download metodologie di controllo delle Agenzia delle Entrate 

CONTRIBUTI PER SERVIZI INNOVATIVI E STRATEGICI PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE GIOVANILI INNOVATIVE E CREATIVE NELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA

0

Il bando vuole fornire un aiuto mirato alle giovani imprese ad alto contenuto tecnologico e creativo, che hanno già affrontato la fase di avviamento e devono superare le strozzature sul loro percorso di sviluppo per accelerare la crescita e raggiungere un maggiore consolidamento sul mercato.

Contributi per Servizi innovativi e strategici per la crescita delle imprese giovanili innovative e creative nella Regione Emilia – Romagna

SCOPO DEL BANDO

Il bando vuole fornire un aiuto mirato alle giovani imprese ad alto contenuto tecnologico e creativo, che hanno già affrontato la fase di avviamento e devono superare le strozzature sul loro percorso di sviluppo per accelerare la crescita e raggiungere un maggiore consolidamento sul mercato.

CHI PUÒ FARE DOMANDA

Piccole  imprese  giovanili  innovative  e  creative  che  hanno  aderito  al  portale regionale   www. Emiliaromagnastartup. It   entro   la   data   di   presentazione   della domanda.

Si considerano imprese giovanili, le società di persone o società cooperative in cui il 60% dei soci sono persone fisiche di età non superiore a 40 anni o il 60% delle quote è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni; nonché le società di capitali in cui il 60% dei soci sono persone fisiche di età non superiore a 40 anni o il 60% delle quote di partecipazione della società è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni. Nel caso di imprese individuali l’età del titolare deve essere non superiore a 40 anni. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

 

REQUISITI E MODALITà DI PARTECIPAZIONE AL PORTALE

Per l’adesione al portale www. Emiliaromagnastartup. It è necessario che l’impresa abbia sede legale e/o operativa in regione, sia costituita da meno di 5 anni e sia una startup innovativa o creativa.

Per aderirvi, è sufficiente inviare una mail a info@emiliaromagnastartup. It indicando

contatti e una breve descrizione  della  startup.   La redazione del  portale  richiederà la compilazione di un form con le informazioni necessarie per la redazione della scheda di impresa.

 

PROGETTI FINANZIABILI

Il bando cofinanzia progetti per:

– lo sviluppo commerciale e l’internazionalizzazione;

– lo sviluppo organizzativo e finanziario dell’azienda

 

SPESE AMMISSIBILI

Spese per l’acquisto di servizi di consulenza e affiancamento per le seguenti possibili azioni:

§  concludere accordi e alleanze produttive e commerciali;

§  introdurre sistemi organizzativi per l’e-commerce;

§  sviluppare e registrare marchi commerciali;

§  partecipare a fiere nazionali e internazionali e ad eventi di settore;

§  candidarsi a tender nazionali e internazionali;

§  impiegare nuovo personale qualificato;

§  ottenere certificazioni aziendali;

§  ridisegnare il prodotto in termini strategici e funzionali;

§  acquisire tecnologie produttive o informatiche avanzate;

§  introdurre sistemi avanzati di gestione;

§  ottenere  finanziamenti  di  medio/lungo  termine  o  capitale  di  rischio  dal  sistema creditizio e finanziario.

 

Saranno ammesse spese generali in termini forfetari nella misura del 10% delle altre spese.

Le spese devono essere sostenute successivamente alla data della presentazione

della domanda ed entro la fine del progetto.

 

VALORE DEI PROGETTI E CONTRIBUTO REGIONALE

•         Valore dei progetti: minima di 10 mila Euro e massima di 40 mila Euro

•         Contributo regionale: fino al 60% del valore del progetto (regime de minimis).

I  contributi  concessi  ai  sensi  del  presente  bando  non  sono  cumulabili  con  altri finanziamenti ricevuti per i medesimi titoli di spesa.

L’erogazione del finanziamento sarà subordinata alla realizzazione dei risultati previsti dalla proposta progettuale.

 

DURATA E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

La durata dei progetti è stabilita in mesi 6 dalla data di approvazione della graduatoria.

 

MODALITà E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

La  domanda  di  partecipazione  al  bando  dovrà  essere  inviata  all’indirizzo  di  posta elettronica certificata sviluppoeconomico@postacert. Regione. Emilia-romagna. It ed esclusivamente da un indirizzo di posta certificata, entro e non oltre le ore 24. 00 dell’8 marzo 2013.

La proposta, redatta sulla modulistica predisposta dalla Regione, conterrà un’autoanalisi dell’azienda relativamente ai propri punti di forza e di debolezza, e la strategia operativa e le relative spese consulenziali previste per raggiungere gli obiettivi richiesti dal bando.

 

VALUTAZIONE  DEI  PROGETTI E  CRITERI  PER  LA FORMAZIONE  DELL’ELENCO DELLE IMPRESE AMMESSE AL CONTRIBUTO

La  selezione  delle  proposte  avverrà  attraverso  una  procedura  di  tipo  valutativo  a graduatoria. La procedura di selezione prevede due fasi:

§  una di valutazione di idoneità, per la verifica dei requisiti di ammissibilità formale

§  una di valutazione di merito dei progetti, in base a criteri di: chiarezza dell’autoanalisi

dell’impresa  rispetto  agli  obiettivi  del  bando;  adeguatezza  degli  interventi  di  consulenza

individuati, chiarezza dei risultati attesi e coerenza delle competenze coinvolte; chiarezza e attendibilità dell’impatto previsto in termini di incrementi di fatturato, occupazione, investimenti.

La graduatoria dei progetti ammessi a contributo ed il relativo impegno verranno approvate attraverso apposita Determinazione del Dirigente competente.

 

INFORMAZIONI

Tel. 848800258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario)

E-mail:  imprese@regione. Emilia-romagna. It;  info@emiliaromagnastartup. It , con oggetto:

“BANDO EMILIAROMAGNASTARTUP – richiesta informazioni”.

Tipologia di bando

Agevolazioni, finanziamenti, contributi

Destinatari

§  Ricerca e innovazione

Ente

§  Regione Emilia-Romagna

Data di pubblicazione

15/01/2013

Scadenza termini partecipazione

08/03/2013 23:55

CONTRIBUTI PER IMPRESE NELL’ AREA COLPITA DAL SISMA IN EMILIA – ROMAGNA

0

La Regione Emilia Romagna ha stanziato con delibera di Giunta 16/2013  15 milioni di euro per favorire l’espansione della capacità produttiva e la riqualificazione produttiva delle pmi e a sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

 

Contributi per imprese nell’ area colpita dal sisma in Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna ha stanziato con delibera di Giunta 16/2013  15 milioni di euro per favorire l’espansione della capacità produttiva e la riqualificazione produttiva delle pmi e a sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Possono usufruire del contributo le piccole e medie imprese, con sede legale e/o unità locale nei Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, interessati dagli eventi sismici.

Ogni impresa può presentare domanda di contributo per un solo progetto.
Le richieste di contributo dovranno essere effettuate (tramite PEC) a partire dal 18 febbraio fino alle ore 16 del 17 maggio.

L’agevolazione prevista dal bando consiste in un contributo in conto capitale, fino ad una misura massima corrispondente al 45% della spesa ritenuta ammissibile. Saranno esclusi i progetti con spesa ammissibile inferiore a 30 mila euro.

il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l’importo di 200 mila euro per progetto.

Tipologia di bando Agevolazioni, finanziamenti, contributi
Destinatari §  Commecio

§  Ricerca e innovazione

§  Energia

§  Industria, artigianato, cooperazione, servizi

§  Turismo

Ente §  Regione Emilia-Romagna
Data di pubblicazione 17/01/2013
Scadenza termini partecipazione 17/05/2013 16:00

EFFETTUA DOWNLOAD DELIBERA 16/2013 DI GIUNTA

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% DEGLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN COSA CONSISTE

0

I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della  loro  casa  di abitazione principale, possono  detrarre  dall’Irpef, nella  misura del 19%,  gli interessi  passivi e i relativi oneri  accessori  pagati  sui mutui  ipotecari…

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% DEGLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN COSA CONSISTE

 

I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della  loro  casa  di abitazione principale, possono  detrarre  dall’Irpef, nella  misura del 19%,  gli interessi  passivi e i relativi oneri  accessori  pagati  sui mutui  ipotecari,  per costruzione e ristrutturazione dell’unità  immobiliare, stipulati con  soggetti residenti  nel territorio  dello  Stato o di uno  Stato membro  dell’Unione europea, ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

L’importo massimo  sul quale  va calcolata la detrazione del  19%  è pari  a 2. 582,28 euro complessivi  per ciascun  anno  d’imposta.

 

Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati  in conformità  al provvedimento comunale che  autorizzi  una  nuova  costruzione, compresi  gli interventi  di ristrutturazione edilizia  di cui all’art. 31, comma  1, lett. D), della  legge 5 agosto  1978,  n. 457 (ora trasfuso nell’articolo  3 del Testo Unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia,  approvato con Dpr 6 giugno 2001,  n. 380).

Per abitazione  principale si intende  quella  nella  quale  il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente.

A tal fine rilevano  le risultanze  dei registri anagrafici  o l’autocertificazione, con la quale  il contribuente può attestare anche  che dimora  abitualmente in luogo diverso da quello  indicato nei registri anagrafici.

 

LE CONDIZIONI RICHIESTE

Per usufruire  della  detrazione in questione è necessario che  siano  rispettate  le seguenti condizioni:

·        il mutuo  deve  essere  stipulato  nei  sei mesi  antecedenti la data  di inizio  dei  lavori  di costruzione o nei diciotto  mesi successivi;

·        l’immobile  deve  essere  adibito  ad abitazione principale entro  sei mesi dal termine  dei lavori di costruzione;

·        il contratto  di mutuo  deve  essere  stipulato  dal  soggetto  che  avrà  il possesso  dell’unità immobiliare a titolo di proprietà  o di altro diritto reale.

La detrazione  è  limitata  all’ammontare degli  interessi  passivi  riguardanti   l’importo  del mutuo  effettivamente  utilizzato  in ciascun  anno  per la costruzione dell’immobile.

La detrazione è cumulabile con quella  prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto per tutto il periodo  di durata dei lavori di costruzione dell’unità  immobiliare, nonché per il periodo  di sei mesi successivi al termine  dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno  a partire dal periodo  d’imposta  successivo  a quello  in cui l’immobile  non è più utilizzato  come  abitazione principale.

Non si tiene conto  delle variazioni  dipendenti da trasferimenti  per motivi di lavoro.

La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei mesi dal- la conclusione dei  lavori  di costruzione della  stessa  comporta la perdita  del  diritto  alla detrazione.

In tal caso  il termine  per la rettifica della  dichiarazione dei redditi  da parte  dell’Amministrazione  finanziaria  decorre  dalla data di conclusione dei lavori di costruzione.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità  immobiliare da adibire  ad abitazione  principale non  sono ultimati  entro  il termine  stabilito  dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità  di proroga); in tal caso è da questa data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione  dei redditi da parte dell’Agenzia  delle Entrate.

Il diritto alla detrazione non viene meno  se per ritardi imputabili  esclusivamente  all’Amministrazione comunale, nel rilascio  delle  abilitazioni amministrative richieste  dalla  vigente legislazione edilizia,  i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o nei diciotto  mesi successivi  alla data  di stipula  del contratto  di mutuo  o i termini  previsti nel precedente periodo  non sono rispettati.

 

ONLUS: I SETTORI DI ATTIVITÀ

0

L’art. 10, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 460 del 1997 delimita  i settori di attività in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’art. 10, comma 1, lett. C), del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività al di fuori di quelle espressamente elencate, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse.

Onlus: I Settori di attività

L’art. 10, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 460 del 1997 delimita  i settori di attività in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’art. 10, comma 1, lett. C), del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività al di fuori di quelle espressamente elencate, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse.

La norma individua, quindi, in modo tassativo undici settori di attività – riportati nel paragrafo precedente – in cui le ONLUS possono impegnarsi istituzionalmente in via esclusiva e diretta.

In sostanza, si tratta di attività alle quali il legislatore delegato riconosce carattere di interesse collettivo, in attuazione di una precisa indicazione al riguardo contenuta nel- l’art. 3, comma 189, lett. A) della legge delega n. 662 del 1996.

Ai fini dell’esatta  individuazione  dell’ambito  di attività consentito alle ONLUS in ciascuno degli undici settori indicati nell’art. 10, comma 1, lett. A), del decreto legislativo n. 460 si devono tuttavia tener presente le precisazioni fornite nel paragrafo seguente.

1. 4 Finalità di solidarietà sociale

L’art. 10, comma 1, lett. B), del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

I commi  2, 3 e 4 dello stesso articolo 10 delimitano  il concetto  di solidarietà sociale, dettando  precise indicazioni sulla qualificazione solidaristica delle attività proprie di ciascun settore indicato nell’art. 10, comma 1, lett. A), dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997.

In particolare  i commi 2 e 3 dell’art. 10 in esame prevedono:

“2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie  nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promo- zione della cultura e dell’arte e della  tutela  dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate  in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente  agli aiuti umanitari.

“3. Le finalità  di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie  dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nel- le condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2. ”.

Il successivo  comma  4 del medesimo art. 10 stabilisce poi che:

“4. A prescindere  dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza  sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno

1939, n. 1089, ivi comprese  le biblioteche  e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e del- l’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta diretta- mente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regola- mento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato. ”.

In sostanza  i settori di attività elencati art. 10, comma 1, lett. A), del decreto legislativo n. 460 del 1997 vengono distinti ai fini dell’individuazione delle finalità di solidarietà sociale in due categorie:

 1) settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate al- le condizioni dei destinatari;

2)   settori per i quali  le finalità di solidarietà sociale si considerano  immanenti, per espressa previsione normativa.

1)  Settori per i quali  le finalità di solidarietà sono correlate alla condizione dei destinatari.

Tali settori  sono  i seguenti:

– assistenza sanitaria;

– istruzione;

– formazione;

– sport dilettantistico; 

– promozione della cultura e dell’arte;

– tutela dei diritti civili.

Il comma  2 art. 10 del decreto legislativo in esame stabilisce che negli anzidetti settori vengono perseguite finalità solidaristiche solo qualora l’attività ad essi relativa sia di- retta a procurare vantaggi a soggetti svantaggiati esterni all’organizzazione.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:

a) soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

In via di principio, pertanto, nei suddetti settori le attività non devono essere a beneficio dei soci, associati o partecipanti della ONLUS, ovvero  dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado  e dei loro affini entro il secondo grado.

Viene, tuttavia,  precisato nel comma 3 art. 10 in esame che questi ultimi soggetti, qualora versino nelle stesse condizioni di svantaggio  fisico, psichico, economico, sociale o familiare, che qualificano come solidaristica l’attività dell’ente, possono essere beneficiari delle attività istituzionali dell’organizzazione.

Nozione di persone svantaggiate

La valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce un giudizio complessivo in- teso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente  invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.

Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei seguenti casi:

– disabili  fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;

– tossico-dipendenti;

– alcolisti;

– indigenti;

– anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;

– minori abbandonati,  orfani o in situazioni di disadattamento  o devianza;

– profughi;

– immigrati non abbienti.

 

2) Settori per i quali si considerano immanenti, per espressa previsione normativa, le finalità di solidarietà sociale

Si tratta di settori per i quali  le finalità di solidarietà sociale si intendono perseguite a prescindere  dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari dell’attività. Come precisato dal comma 4 art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 si considerano, comunque, inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei seguenti settori:

– attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;

– beneficenza;

– tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui al- la legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

– tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, eser- citata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

– attività di promozione della cultura e dell’arte, per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato;

– ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regola- mento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il fine solidaristico  è considerato immanente per alcune attività, come l’assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficenza, per le quali la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell’attività stessa, senza necessità di ulteriori precisazioni normative.

Per altri settori, quali la tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ovvero della natura e dell’ambiente e la ricerca scientifica, il fine solidaristico si intende  per- seguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa.

Promozione della cultura e dell’arte

L’attività di promozione della cultura e dell’arte ha una posizione del tutto peculiare tra le varie attività previste art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

Il comma  2 dello stesso articolo ricomprende infatti tale attività tra quelle per le quali la finalità di solidarietà sociale è correlata alla condizione dei destinatari.

In via generale l’attività di promozione della cultura e dell’arte fa parte quindi della prima categoria di settori di attività, di cui si è in precedenza trattato,  per i quali è necessario che l’attività sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, economiche,  sociali o familiari o ai componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Tuttavia, il comma  4 dello stesso articolo 10, elencando le attività per le quali le finalità di solidarietà sociale sono considerate  inerenti senza necessità di verificare la qualità dei soggetti beneficiari, ricomprende tra queste anche le attività di promozione della cultura e dell’arte a condizione che alle stesse vengano riconosciuti “apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato”.

Si evidenzia  che la norma in esame prevede espressamente che l’apporto economico sia erogato dall’amministrazione centrale dello Stato con esclusione, quindi, di quello effettuato da altri enti.

Il legislatore ha voluto estendere il regime agevolativo delle ONLUS a quelle attività per le quali, prescindendo dalla condizione di svantaggio dei destinatari, è riconosciuto un apporto economico da parte dell’amministrazione centrale dello Stato.

Il riconoscimento di apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato è “condicio sine qua non” per essere ammessi a fruire della normativa ONLUS. Al riguardo  il Ministero dei Beni culturali ha precisato che “gli Istituti che perseguono fini di promozione della cultura e dell’arte e che potrebbero avvalersi della normativa ONLUS possono essere individuati tra i destinatari  degli apporti economici erogati da questa Amministrazione (Beni Culturali) ai sensi delle seguenti disposizioni:

1)  Legge 17 ottobre 1996, n. 534, “Norme per l’erogazione di contributi statali alle Istituzioni Culturali”.

2)  Legge 15 dicembre 1990, n. 418, Fondazione Festival dei Due mondi.

3)   Legge 1  dicembre  1997, n. 420, Fond.   Rossini  Festival  – Fond.   Ravenna

Manifestazioni.

4)  Legge 26 luglio 1984, n. 414 – “Società di cultura la Biennale di Venezia”.

 

Si evidenzia  che l’art. 1 della citata legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 248  del 22 ottobre 1996, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della stessa legge sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l’inserimento nell’apposita tabella.

Si fa presente che la suddetta  tabella delle istituzioni culturali, ammesse al contributo ordinario annuale  dello Stato per il triennio 1997-1999, è stata pubblicata con decreto del Ministro per i Beni culturali e Ambientali nella Gazzetta  Ufficiale n. 229  del 1 ottobre 1997.

Si fa riserva di ulteriori chiarimenti, relativamente al settore in esame, sulla base di elementi che verranno a tal fine forniti dalle amministrazioni competenti all’attribuzione degli apporti economici di cui trattasi.

Attività di ricerca scientifica

Per quanto  riguarda il settore di attività di ricerca scientifica, art. 10, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 460 del 1997, rinvia ad apposito regolamento governativo la definizione degli ambiti e delle modalità in cui l’attività di ricerca scientifica potrà es- sere svolta da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Ciò comporta che non tutta l’attività di ricerca scientifica può consentire il riconoscimento della qualifica di ONLUS, ma solo quella svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità che devono essere stabilite da norme regolamentari.

APS – ASD –SSD: GUIDA AI COMPENSI EROGATI AD ISTRUTTORI, AMMINISTRATIVO GESTIONALI, MANUTENTORI ED ADDETTI ALLA PULIZIA

0

I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all’importo di 7. 500 euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li percepisce.

I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all’importo di 7. 500 euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li percepisce.

Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all’aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all’Irpef.   Tale ritenuta si effettua:  

a.        a titolo d’imposta, se la somma corrisposta è compresa tra 7. 501 e 28. 158,28 euro;  

b.       a titolo d’acconto, se superiore a 28. 158,28.  

Questo significa che, nel primo caso, la persona che ha percepito il compenso è stata tassata definitivamente e non indicherà,  pertanto, nella propria dichiarazione  dei redditi (se tenuto a presentarla) il compenso  ricevuto.

Nel secondo  caso, viceversa, ha l’obbligo di presentare la dichiarazione  dei redditi in cui dovrà riportare l’importo ricevuto e la ritenuta subita.   Gli sportivi che in un periodo  d’imposta incassano  più compensi  da associazioni  sportive diverse, devono autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba  essere effettuata la ritenuta Irpef.  

ATTENZIONE

Possono fruire  del medesimo  trattamento  fiscale  agevolato anche coloro che all’interno  dell’associazione si occupano in maniera non professionale della parte amministrativa  e contabile, i manutentori e gli addetti alla pulizia. Sono escluse dall’imponibile  e, pertanto, non vanno assoggettate a ritenuta Irpef, le indennità chilometriche  e i rimborsi delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute dallo sportivo per prestazioni effettuate al di fuori del Comune di residenza.
   ritenuta%20irpef. Png

OPERAZIONI STRAORDINARIE: AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DA AFFRANCAMENTO

0

Ai sensi del comma 12 articolo 15 del Decreto Legge 185 del 2008 sono affrancabili, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni straordinarie perfezionate a partire dal periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31 dicembre 2007.

OPERAZIONI STRAORDINARIA: AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DA  AFFRANCAMENTO

 

Ai sensi del comma 12 articolo 15 del Decreto Legge 185 del 2008 sono affrancabili, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni straordinarie perfezionate a partire dal periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31 dicembre 2007.

In linea generale, possono essere riallineati i maggiori valori iscritti su elementi  o  attività  ricevute  in  occasione  di  operazioni  straordinarie,  ossia quelle provenienti dalla società conferente, incorporata, scissa ed iscritti nel bilancio rispettivamente della società conferitaria, incorporante (o risultante dalla fusione) o beneficiaria.

A tal riguardo si rileva che, con riferimento alle operazioni di fusione e scissione, l’esercizio dell’opzione è consentito solo nel caso in cui le attività su cui si vogliono iscrivere i maggiori valori facciano parte di un compendio aziendale e non costituiscano singole entità, prive di organizzazione.

Il regime di riallineamento di cui al comma 10 dell’articolo 15 del decreto in esame presenta un ambito oggettivo circoscritto a taluni beni del compendio aziendale.

In particolare, risultano affrancabili i maggiori valori iscritti relativi:

·        all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali (comma 10);

·        alle attività diverse da quelle indicate nell’articolo 176, comma 2-ter del TUIR, ivi inclusi i crediti (comma 11).

Con riferimento all’avviamento e ai marchi d’impresa la Relazione illustrativa al decreto ha specificato che tra di essi si deve intendere ricompresa qualsiasi immobilizzazione immateriale a vita utile indefinita.

Le attività diverse da quelle indicate nell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR includono, ad esempio, le rimanenze di magazzino, i titoli immobilizzati e non, i crediti.

Oggetto dell’affrancamento è la differenza tra il valore di iscrizione in bilancio dei descritti elementi patrimoniali ed il valore fiscalmente riconosciuto che i medesimi elementi patrimoniali avevano in capo alla società dante causa.

Più in particolare, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva va determinata facendo riferimento ai disallineamenti esistenti  alla  chiusura  del  periodo  d’imposta  in  cui  è  stata  realizzata l’operazione straordinaria, tra il valore civile di bilancio (al netto degli ammortamenti civilistici già operati) ed il relativo valore fiscale (al netto degli ammortamenti fiscali già dedotti).

Analoghe considerazioni valgono anche nella circostanza in cui il maggior valore attribuito riguardi non un

 bene preesistente presso la società dante causa ma, piuttosto, un elemento patrimoniale che emerge per effetto dell’operazione straordinaria e che sia iscritto per la prima volta nel bilancio dalla società avente causa.

In  tal  caso,  come  ovvio,  la  base  imponibile  ai  fini  del  regime dell’imposta sostitutiva è rappresentata dall’intero valore (netto) di iscrizione in bilancio.

Come si è detto, l’ultimo periodo del comma 10 prevede la possibilità di affrancare i maggiori valori anche in relazione alle “altre attività immateriali”. Sul punto, si evidenzia che la locuzione utilizzata dal legislatore è diversa rispetto a quella adottata dall’articolo 1, del decreto ministeriale 25 luglio 2008, attuativo della disciplina di cui all’articolo 176, comma 2-ter. In particolare, il decreto ministeriale fa riferimento ai “beni” e non alle “attività”. Conseguentemente, la circolare n. 57/E ha escluso gli oneri pluriennali dall’ambito  di  applicazione  dell’imposta  sostitutiva  di  cui  all’articolo  176, comma 2-ter, poiché non costituiscono “beni”. Di  converso,  nella  disciplina  in  commento,  il  comma  10  in  esame utilizza il termine “attività”. Sulla base del tenore letterale della richiamata disposizione  si  ritiene  che  il  legislatore  abbia  voluto  ampliare  l’ambito oggettivo di applicazione del regime di affrancamento di cui al comma 10, inserendovi anche gli oneri pluriennali, ossia le spese capitalizzate in più esercizi, ammortizzabili fiscalmente ai sensi dell’articolo 108 del TUIR (ad es. Le spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento ecc. ), naturalmente ove queste ultime esprimano, in occasione di operazioni straordinarie, maggiori valori iscrivibili in bilancio.

Con riferimento ai soggetti IAS adopter , inoltre, si conferma la facoltà – di affrancare i disallineamenti relativi alle attività a vita utile definita, per le quali i principi contabili internazionali, in particolare lo IAS 38 e l’IFRS 3, prevedono l’iscrizione in bilancio, anche se trattasi di poste diverse dai beni in senso giuridico, purchè siano identificabili, sottoposte al controllo dell’impresa ed in grado di generare futuri benefici economici.

Sono così considerate attività immateriali, ad esempio, oltre a beni tradizionali come i marchi, i brevetti, le formule, ecc. Anche le cd. Liste clienti, o talune spese promozionali nei confronti della clientela.

Anche queste ultime tipologie di attività, iscrivibili in bilancio sulla base dei principi contabili IAS/IFRS, possono, quindi, essere oggetto di affrancamento ai sensi dell’ultimo periodo del richiamato comma 10, nonchè ai sensi del regime dell’imposta sostituiva di cui al comma 2-ter dell’art. 176 del Tuir.

Articoli più letti