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GESTIONE SEPARATA: LE ALIQUOTE DEL 2013

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Per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.   

Gestione Separata: Le Aliquote del 2013

 

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall’art. 46 bis, comma 1 lett. G) della Legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del DL n. 83/2012, per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.  

 

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera,   alla  malattia  ed  al  congedo   parentale.  

 

La  predetta  aliquota  contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. Messaggio n. 27090 del 9/11/2007).  

 

Pertanto le aliquote per il calcolo della contribuzione  alla Gestione separata nell’anno 2013 sono complessivamente fissate come segue: 

Soggetti    

Aliquote

non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie                            

27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

 

titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria  

20,00%    

 

 

Effettua download della Circolare INPS  n. 27 del 12. 02. 2013

CEDOLARE SECCA PIÙ CONVENIENTE NEL 2013

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La Riforma Fornero, oltre alle novità  in materia del lavoro, ha introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’articolo 4°, comma 74, L. 92/2012, l’abbattimento delle riduzione forfetaria sul reddito prodotto dalla locazione di immobili, ai fini Irpef, riducendola dal 15% al 5%.

Cedolare Secca più conveniente nel 2013 causa abbassamento deduzione forfetaria sui redditi da immobili locati dal 15% al 5%

La Riforma Fornero, oltre alle novità  in materia del lavoro, ha introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’articolo 4°, comma 74, L. 92/2012, l’abbattimento delle riduzione forfetaria sul reddito prodotto dalla locazione di immobili, ai fini Irpef, riducendola dal 15% al 5%.

Evidenziamo che questo elemento, oltre ad incidere in maniera sensibile sulle dichiarazioni dei redditi di moltissime famiglie, sposta in maniera decida l’asse della bilancia a favore della Cedolare Secca, Di fatto più conveniente rispetto al 2012, poiché maggiormente penalizzante ad oggi risulta concedere in locazione un immobile (per una persona fisica non in regime di impresa) a tassazione ordinaria Irpef.

Resta valido l’apparato normativo inerente casistiche speciali, oltre alla norma sovrana in base alla quale il reddito da dichiarare è il maggiore tra quello catastale rivalutato e quello dei canoni ridotti forfetariamente.

 

irpef sui fabbricati locati

Elenco delle casistiche

anno di imposta

% riduzione forfetaria

Canone libero, immobile ubicato a Venezia, Burano, Murano e Giudecca

2012

25%

2013

25%

Canone convenzionato, immobile ubicato a  Venezia, Burano, Murano e Giudecca

2012

47,5%

2013

47,5%

Canone convenzionato, immobile ubicato in altri comune ad alta densità abitativa

2012

40,5%

2013

33,5%

immobile di interesse storico o artistico

2012

35%*

2013

35%*

Immobile locato in categoria residuale rispetto alle precedenti

2012

15%

2013

5%

*Nella interrogazione parlamentare  n. 5-08349/2012 è stato si è  sancito che l’ulteriore riduzione del 30% della base imponibile si applica anche nel caso di  locazione a canone convenzionato di immobile di interesse storico – artistico

 

 

Dichiarazione di Successione semplificata

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La risoluzione  n. 11E del 13 febbraio 2013,  sposa l’orientamento favorevole del contribuente, semplificando gli adempimenti a carico di coloro che presentano all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione del “de cuius” che abbia ad oggetto solo beni immobili, eliminando il fardello e l’onere  di presentare certificati.  

Dichiarazione di Successione semplificata tramite il D. L. 16 del 2012

La risoluzione  n. 11E del 13 febbraio 2013,  sposa l’orientamento favorevole del contribuente, semplificando gli adempimenti a carico di coloro che presentano all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione del “de cuius” che abbia ad oggetto solo beni immobili, eliminando il fardello e l’onere  di presentare certificati.

 

RISOLUZIONE N. 11/E Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Normativa

Roma, 13 febbraio 2013

OGGETTO: Consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione finanziaria – Allegati alla dichiarazione di successione – art. 30 del D. Lgs. N. 346 del 1990 – Estratti catastali relativi agli immobili

 

Sono  pervenute  a questa  Direzione  richieste  di chiarimenti  in ordine  alla documentazione da allegare alla dichiarazione di successione, ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

In particolare, si chiede il parere della scrivente in ordine all’attualità dell’obbligo previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera e), del D. Lgs. N. 346 del 1990, di allegare gli “estratti catastali” alla dichiarazione di successione e, in caso affermativo, alla possibilità  per il contribuente di presentare le visure catastali degli immobili caduti in successione in luogo delle certificazioni catastali.

 

La summenzionata disposizione prevede l’allegazione alla dichiarazione di successione  degli  “estratti  catastali”  al fine  di consentire  l’esatta  identificazione degli   immobili   dichiarati   per   il   successivo   espletamento   delle   formalità   di competenza degli uffici.

Al  fine  di  addivenire   ad  una  soluzione   della  questione   interpretativa sottoposta all’attenzione della scrivente appare necessario richiamare le disposizioni normative applicabili in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi e quelle recentemente  introdotte volte a realizzare la completa decertificazione  nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati.

Con particolare riguardo al rapporto fisco-contribuente, l’articolo 6 dello Statuto del Contribuente prevede che l’Amministrazione finanziaria deve garantire l’assolvimento  dell’obbligazione  tributaria  con il minor aggravio possibile per il contribuente.

Infatti, in tema di semplificazione, il comma 3 del citato articolo 6 dispone che “L’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire (…) che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. ”. Al fine di facilitare gli adempimenti imposti al contribuente, il successivo comma 4 sancisce il divieto di chiedere, in ogni caso, “documenti e informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”, acquisibili ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’articolo 43, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha sancito per tutte le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi il divieto di chiedere al cittadino la produzione di atti o certificati, prevedendo l’acquisizione diretta, presso le amministrazioni certificanti, delle informazioni relative a stati, qualità personali e fatti che possono essere comprovate da dichiarazioni sostitutive ovvero l’accettazione, qualora ne ricorrano le condizioni, di autocertificazioni.

L’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha riformulato  come segue l’articolo 43, comma 1, del D. P. R. N. 445 del 2000: “Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni   oggetto delle dichiarazioni  sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni,   previa   indicazione,   da  parte   dell’interessato   degli   elementi indispensabili per il  reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.

Con tale ultima modifica si è esteso l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio da parte dell’amministrazione procedente non solo delle informazioni relative a stati, qualità personali e fatti autocertificabili, ma anche di “tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni”.

Con precipuo riguardo ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del territorio (oggi incorporata nell’Agenzia delle entrate a norma dell’art. 23 quater del decreto legge n. 95/2012), l’articolo 29, comma 9, del D. L. 29 dicembre 2011, n. 216, ha differito l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 1 e 2, e 43, comma 1, del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, al 30 giugno 2012.

Più recentemente, il comma 5 dell’articolo 6 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, ha previsto che “le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   445  del  2000  non  si  applicano  ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del territorio”.

In merito alla ratio di tale deroga alle disposizioni  applicabili  in tema di semplificazione della documentazione amministrativa per le certificazioni rilasciate dagli  uffici  dell’Agenzia  del  territorio,  la  relazione  illustrativa  alla  disposizione sopra riportata ha chiarito che, “trattandosi di certificazioni che non attestano in via diretta stati, fatti o qualità personali, le stesse non possono essere sostituite da una dichiarazione di parte e pertanto necessitano di apposita disciplina. ”.

Ciò premesso, in base alle disposizioni attualmente in vigore, si ritiene che per i certificati ipotecari o catastali non trovi applicazione l’obbligo di non accettare o richiedere certificati da parte delle pubbliche amministrazioni o privati gestori di pubblici servizi, stabilito dai commi 1 e 2 dell’articolo 40 del D. P. R. N. 445 del 2000, trattandosi di certificati che non attestano in via diretta stati, fatti o qualità personali e che non possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Tuttavia, a decorrere dal 30 giugno 2012, si ritiene sussistere, anche per i dati attestati dai certificati catastali, l’obbligo previsto dal comma 1 dell’articolo 43 del D. P. R. N. 445 del 2000, in virtù del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute all’acquisizione d’ufficio di “tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato degli elementi  indispensabili  per il reperimento  delle informazioni  o dei dati richiesti (…)”.

Da ultimo, la legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 6 che stabilisce “Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione (…) per l’espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell’anagrafe  immobiliare  integrata,  gestite  dall’Agenzia  del  territorio,  nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali. ”.

 

Alla luce delle disposizioni soprarichiamate ed in considerazione della possibilità per gli uffici dell’Agenzia delle entrate che ricevono le dichiarazioni di successione   di   accedere,   mediante   il   Sistema   Informatico,   all’applicazione “SISTER”, che consente il servizio telematico di visura catastale e la consultazione dei dati presenti negli archivi catastali (nonché dell’avvenuta incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate stabilita dell’art. 23 quater del decreto legge n. 95/2012), si ritiene che i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione debbano essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle entrate e che i contribuenti non siano più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali” come previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera e), del D. Lgs. N. 346 del 1990.

 

EFFETTUA DOWNLOAD RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 11E DEL 13 FEBBRAIO 2013

 

 

Palestre, Club e Circoli: Come difendersi da controlli ed Avvisi di Accertamento

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Quotidianamente Centri Sportivi, Circoli di Canottaggio, Club di Golf, Associazioni e Società Sportive  Dilettantistiche (ASD, APS in regime 398/91, SSD) subiscono ispezioni, accessi, verifiche che spesso si traducono in avvisi di accertamento, la cui gestione in termini di contenzioso può essere un bagno di sangue in termini finanziari.  

Come Difendersi e dai controlli  a dagli Avvisi di Accertamento e Pianificare la propria serenità

Quotidianamente Centri Sportivi, Circoli di Canottaggio, Club di Golf, Associazioni e Società Sportive  Dilettantistiche (ASD, APS in regime 398/91, SSD) subiscono ispezioni, accessi, verifiche che spesso si traducono in avvisi di accertamento, la cui gestione in termini di contenzioso può essere un bagno di sangue in termini finanziari.

L’imprenditore ha tutti gli strumenti per attuare una politica di prevenzione tributaria, amministrativa e previdenziale  che gli consente di ottenere efficientamento ed equilibrio della propria azienda in termini gestionali oltre al perseguimento del risparmio lecito di imposta.

L’Agenzia delle Entrate, L’INPS e La Guardia Finanza elaborano quotidianamente guide alle metodologie di controllo come quella sottostante. Il nostro intervento, si basa sulla conoscenza della normativa del lavoro, tributaria e legale e su una esperienza decennale nel settore.

L’imprenditore avveduto adotta un comportamento di prevenzione e pianificazione contattando  il nostro Staff per ottenere un checkup diretto a verificare il grado di rischio attuale e le strategie di pianificazione e tutela, tributaria, amministrativa, legale e del lavoro.

WELCOME%20WOMEN%202. JpgIl nostro Checkup è un intervento mirato ad esaminare e sanare le seguenti situazioni:

ok. JpgLa validità e correttezza giuridico fiscale dei contratti di servizio, somministrazione. Locazione e fornitura in essere con tutti i soggetti della filiera che ruotano attorno al centro sportivo 

ok. JpgRevisionare e/o configurare un impianto contabile conforme alle reali esigenze gestionali  dell’azienda  ed alle richieste dell’Agenzia delle Entrate

ok. JpgFornire corretta ed adeguata assistenza per adempimenti fiscali una tantum o spot  onde consentire al contribuente  di inviare agli uffici finanziari le correte informazioni.  Spesso da accertamenti inizialmente innocui nati a seguito di errori formali in sede dichiarativa sono scaturiti controlli invasivi di natura analitico induttiva.

ok. JpgFornire assistenza ai fini IVA, IRES, IRAP ed IRES per Soggetti in Regime 398/91

 ok. JpgFornire assistenza monitoraggio ai fini del Redditometro per il Nucleo Familiare dell’imprenditore (spesso dietro ad una realtà associativa (APS ASD SSD) vi sono famiglie/srl proprietarie di immobili e Figli che gestiscono enti sportivi dilettantistici

ok. JpgVerificare le posizioni lavorative all’interno dell’azienda sia ai fini del corretto inquadramento rispetto ai contratti collettivi nazionali, sia in termini di convenienza  e sostenibilità per il contribuente  sia per inquadrare e correggere l’azione a fronte di eventuali controlli dagli enti preposti

ok. JpgPianificare per tempo, cioè in corso d’anno e non a giugno successivo, risultati reddituali attesi, impatto fiscale (Irpef, Ires, Ace, Cuneo Fiscale IRAP), previdenziale e posizione finanziaria netta consentendo al CEO di prendere per tempo del dovute misure e strategie

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Consentiamo all’imprenditore di conoscere e monitorare quotidianamente la situazione reddituale, patrimoniale attraverso la  Formula Bilancio in tempo reale

 

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CONTRIBUTI ALL’EDILIZIA FINO A 50.000 EURO AD ALLOGGIO IN HOUSING SOCIALE DALLA REGIONE MARCHE

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Il bando è finalizzato alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi di housing sociale a canone concertato orientati verso una sperimentazione ispirata all’autosufficienza energetica ed alla sostenibilità ambientale. Il contributo regionale a fondo perduto concedibile al soggetto attuatore è pari al 20% del costo convenzionale degli alloggi e comunque non superiore ad euro 50. 000 per alloggio.  

Contributi all’edilizia fino a 50. 000 euro ad alloggio in Housing Sociale dalla Regione Marche

MODALITà E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le domande, corredate della documentazione prevista, dovranno pervenire in plico chiuso recante la dicitura: “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE ENERGETICAMENTE AUTOSUFFICIENTE“ alla Regione Marche, P. F. Edilizia, via Palestro, 19 – 60125 Ancona entro il giorno 13 giugno 2013.

FINALITà
Il bando è finalizzato alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi di housing sociale a canone concertato orientati verso una sperimentazione ispirata all’autosufficienza energetica ed alla sostenibilità ambientale. Il contributo regionale a fondo perduto concedibile al soggetto attuatore è pari al 20% del costo convenzionale degli alloggi e comunque non superiore ad euro 50. 000 per alloggio.   Sono previste inoltre risorse pari ad euro 70. 000 per la concessione di contributi per la certificazione energetica-ambientale ITACA Marche. Gli interventi saranno caratterizzati da modeste dimensioni, tali da rappresentare “prototipi riproducibili ed adattabili a diversi contesti locali”: edifici composti da un numero di alloggi compresi tra 6 e 12 con massimo tre piani fuori terra; saranno certificati in classe A ed al tempo stesso conseguiranno la certificazione energetica-ambientale ITACA Marche con punteggio 3, rappresentando di fatto i primi interventi co-finanziati ad utilizzare il protocollo ITACA completo al fine di ottenere la certificazione. Tra i criteri di valutazione che saranno utilizzati da una specifica commissione da istituire con atto regionale, si evidenzia: il contenimento del consumo di suolo, l’inserimento dell’edificio nel contesto sia dal punto di vista funzionale che formale, le caratteristiche architettoniche con particolare interesse per l’armonica integrazione dei dispositivi di captazione solare attiva e/o passiva, il grado di sostenibilità energetico-ambientale (punteggio globale Itaca-Marche), l’innovazione tecnologica e la riproducibilità-flessibilità dell’intervento.

 

RISORSE FINANZIARIE

 Per   l’attuazione   del   presente   programma   sperimentale   sono   disponibili   €   2. 755. 000,00   per   la concessione di contributi alla realizzazione degli interventi oggetto del bando. Ulteriori  €  70. 000,00  sono  previsti  per  servizi  di  monitoraggio,  verifica,  certificazione,  degli  interventi finanziati, compresa la convenzione da stipularsi con l’Università Politecnica delle Marche.   

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Possono presentare proposte di intervento i seguenti soggetti:

·        L’ERAP MARCHE

·        Le Imprese di costruzione o loro consorzi

·        Le Cooperative edilizie d’abitazione o loro consorzi

·        I Consorzi e le persone giuridiche costituiti tra due o più soggetti indicati ai punti precedenti.

I  requisiti  richiesti  per  la  presentazione  della  proposta,  a  pena  di  esclusione  della  domanda,  sono  i seguenti:  

·        PER TUTTI: la Titolarità dell’area destinata alla edificazione: si dovrà dimostrare di disporre dell’area in uno dei modi  seguenti  : 

·        in  proprietà; 

·        a  seguito  di  contratto  preliminare  o  promessa  di  futura  vendita registrati, che ne prevedano l’acquisto entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente bando;

·        a seguito  di  assegnazione  in  diritto  di  superficie  o  in  proprietà  da  parte  del  Comune  (L. 865/71, art. 35);  

·        PER LE COOPERATIVE EDILIZIE D’ABITAZIONE E LORO CONSORZI:   Essere  iscritte  all’Albo  Nazionale  delle  società  cooperative  edilizie  di  abitazione  e  loro  consorzi (art. 13 legge 59 del 31. 01. 1992);

·        Non  essere  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  concordato  preventivo, amministrazione  controllata,  né  essere  sottoposta  a  procedure  per  la  dichiarazione  di  una  delle predette situazioni;

·        Non essere nella condizione in cui ricorrano le cause di divieto e sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs 6. 09. 2011 n. 159;

·        Avere la facoltà statutaria di locare/assegnare in godimento gli alloggi realizzati;    Avere l’ultimo bilancio in pareggio o in attivo;  PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONE E LORO CONSORZI

·        Essere in possesso di attestazione S. O. A. Per classifica e/o categoria adeguata e per un importo almeno pari al costo totale dell’intervento;

·        Non  essere  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  concordato  preventivo, amministrazione  controllata,  né  essere  sottoposta  a  procedure  per  la  dichiarazione  di  una  delle predette situazioni;

·        Non essere nella condizione in cui ricorrano le cause di divieto e sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs 6. 09. 2011 n. 159;    Avere l’ultimo bilancio in pareggio o in attivo;  I  proponenti  privati  devono  impegnarsi  ad  appaltare  i  lavori  concernenti  l’intervento  proposto  ad imprese  che  detengano  attestazione  S. O. A.   per  classifica  e/o  categoria  adeguata  e  per  un  importo almeno pari al costo totale dell’intervento;  I  requisiti  del  soggetto  proponente  debbono  essere  dichiarati  al  momento  della  presentazione  della domanda, tramite autocertificazione redatta ai sensi del D. P. R. N. 445/2000; la verifica degli stessi sarà effettuata dalla  Regione  successivamente all’individuazione  delle  proposte  da finanziare  e solo per  i soggetti proponenti le proposte selezionate.    

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Ai fini  del  presente  bando  i  soggetti  che presentano  una proposta  di programma sperimentale sono definiti  “proponenti”. Ogni proposta di intervento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e deve essere corredata dalla seguente documentazione (in due copie originali)

Effettua download del Bando

CONTRIBUTI ALLE SALE CINEMATOGRAFICHE DALLA REGIONE MARCHE

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All’interno  della  linea  di  attività   “Incentivi  all’innovazione  volti  al  miglioramento  della  competitività  e dell’occupazione  per  le  PMI  del  Settore  Cultura”  è  stato  approvato  con  DGR  650  del  14/05/2012 l’intervento  1. 2. 1. 05. 07  che  prevede       il  sostegno  alla  digitalizzazione  degli  esercizi  cinematografici mono e multisala, per implementare prodotti-servizi, processi, organizzazioni e format con contenuto innovativo e d’impatto sulle stesse PMI, sui settori di appartenenza e sul “Sistema Marche Cinema” nel suo  complesso.   

Contributi alle Sale Cinematografiche dalla Regione Marche

All’interno  della  linea  di  attività   “Incentivi  all’innovazione  volti  al  miglioramento  della  competitività  e dell’occupazione  per  le  PMI  del  Settore  Cultura”  è  stato  approvato  con  DGR  650  del  14/05/2012 l’intervento  1. 2. 1. 05. 07  che  prevede       il  sostegno  alla  digitalizzazione  degli  esercizi  cinematografici mono e multisala, per implementare prodotti-servizi, processi, organizzazioni e format con contenuto innovativo e d’impatto sulle stesse PMI, sui settori di appartenenza e sul “Sistema Marche Cinema” nel suo  complesso.  

L’attività  oggetto  dell’intervento  consiste  nell’acquisto  di  strumentazione  digitale  in sostituzione di quella tradizionale su pellicola da parte delle PMI, e delle fondazioni o associazioni che esercitano attività di impresa, regolarmente  iscritte alla CCIAA,  – nelle forme previste dalla normativa vigente – per digitalizzare il processo di proiezione cinematografica. L’intervento  viene  attuato  ai  sensi  del  Reg.   (CE)  n.   1998/2006  della  Commissione  Europea  del 15/07/2006  relativo  all’applicazione  degli  articoli  87  e  88  del  Trattato  CE  sugli  aiuti  di  importanza minore (“de minimis”).  

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AVVOCATI: GUIDA ALLE NUOVE INIZIATIVE DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL’ART. 13 L.388/2000

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Per le persone fisiche che intraprendono per la prima volta un’attività professionale, la norma di cui all’art. 13 L. 388/2000 prevede la possibilità di avvalersi di un regime fiscale agevolato, che consente il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef  pari al 10% del reddito, e relative addizionali regionali e comunali, oltre ad un’importante semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali incombenti in capo al neoprofessionista. Tale regime si applica per il primo periodo d’imposta e i due successivi.

Avvocati: Guida alle nuove iniziative di lavoro autonomo  ai sensi dell’art. 13 L. 388/2000  

Per le persone fisiche che intraprendono per la prima volta un’attività professionale, la norma di cui all’art. 13 L. 388/2000 prevede la possibilità di avvalersi di un regime fiscale agevolato, che consente il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef  pari al 10% del reddito, e relative addizionali regionali e comunali, oltre ad un’importante semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali incombenti in capo al neoprofessionista. Tale regime si applica per il primo periodo d’imposta e i due successivi.

In sostanza, dal punto di vista contabile, chi si avvale di tale regime è unicamente tenuto al rispetto degli obblighi di fatturazione, certificazione dei corrispettivi e conservazione in ordine cronologico delle fatture e della documentazione emessa e ricevuta, i cui dati verranno indicati nella dichiarazione annuale; al contrario, non sussiste alcun obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.

Dal punto di vista strettamente fiscale, la scelta del regime in oggetto comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo: si noti bene che si tratta del reddito imponibile, ovvero del reddito prodotto al netto delle spese inerenti all’attività, sostenute nel periodo di imposta.

L’imposta è sostitutiva solo dell’Irpef, pertanto si versano regolarmente le altre imposte, ad eccezione dell’acconto annuale dell’imposta sul valore aggiunto (l’Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). I contribuenti dovranno, in particolare, corrispondere, in sede di dichiarazione annuale, l’acconto Irap (sempre, naturalmente, che sussista il presupposto dell’attività autonomamente organizzata), calcolato secondo le modalità previste ordinariamente.

Coloro che si avvalgono di questo regime possono godere anche di un credito di imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche: infatti, ai contribuenti che si dotano di computer, modem e stampante è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% del loro costo con il limite massimo di 309,87 euro.

Dopo aver preso in considerazione i principali  aspetti appetibili del regime fi scale di cui all’art. 13, procediamo  a verificare quali sono le condizioni necessarie per potervi accedere:

a) il professionista non deve aver esercitato negli ultimi tre anni l’attività professionale, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con un’importante eccezione per il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

c) sia realizzato un ammontare annuo di compensi di lavoro autonomo non superiore a 30. 987,41 euro;

d) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi (art. 13, comma 2, L. 388/2000).

Il regime fiscale agevolato ha la durata di tre anni e si applica per il primo periodo di imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi.

La scelta vincola  il contribuente per almeno un periodo di imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

In tal senso la Circolare n. 59 del 18. 6. 2001 e la Circolare n. 8 del 26. 1. 2001 contenenti le disposizioni circa le modalità ordinarie di determinazione e versamento dell’imposta in via ordinaria.

Il modello di richiesta, allegato al provvedimento del 14. 3. 2001 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all’Agenzia delle Entrate anche l’assistenza fiscale nell’adempimento degli obblighi tributari, appunto, il servizio di tutoraggio.

Il regime  agevolato cessa di avere efficacia, con conseguente sottoposizione a tassazione ordinaria, in caso di superamento dei limiti dei compensi o ricavi sopra indicati. Nella specie, il regime  agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i compensi conseguiti superano l’importo di 30. 987,41 euro, ma non oltre il 50% (e quindi fino a 46. 481,12 euro); in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell’agevolazione per l’anno in cui si è verificato;

b) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica  il superamento dei limiti, nel caso in cui, invece, i ricavi  e i compensi superino del 50% detti limiti.

In tali situazioni l’intero reddito del lavoratore autonomo conseguito nel periodo d’imposta verrà assoggettato a tassazione nei modi ordinari (art. 13, comma 3, Legge 388/2000).

Il giovane professionista, avvocato o praticante avvocato, che apre per la prima volta la Partita Iva per l’esercizio della propria attività professionale e che si trova nelle condizioni previste dall’art. 13, comma 2, Legge 388/2000, può in tale sede richiedere di essere assoggettato al regime fiscale agevolato, ai sensi dell’art. 13, Legge 388/2000.

Una volta presentata l’istanza, egli, al momento dell’effettuazione di un’operazione imponibile (prestazione professionale), dovrà emettere la fattura in duplice copia, consegnandone una al cliente e trattenendone una per sé.

 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 26. 1. 2001, punto 1. 5: “solo a seguito della decadenza dal regime agevolato è necessario adempiere a tutti gli obblighi ordinariamente previsti in materia di imposte dirette, Irap e Iva”.

A tal proposito, è molto importante ricordare che i redditi soggetti all’imposta sostitutiva non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto9: per fare un esempio pratico, lo studio legale che versi dei corrispettivi ad un avvocato a fronte di una collaborazione professionale non dovrà operare la ritenuta. In tal senso, dovrà essere indicata un’apposita dicitura in calce alla fattura, del tipo: “compensi non assoggettati a ritenuta ex art. 13, Legge 388/2000”.

Parimenti, l’avvocato dovrà conservare  le fatture passive, emesse a fronte di acquisti posti in essere nell’ambito della propria attività professionale.

Le fatture attive e passive dovranno essere tenute e conservate in ordine cronologico, per ciascun periodo d’imposta, ma non dovranno essere registrate su alcuna scrittura contabile.

Le scadenze che dovranno essere tenute presenti dal professionista sono:

1) quella relativa al versamento annuale dell’imposta sostitutiva dell’Irpef (10% del reddito);

2) quelle relative al versamento dell’Irap, compresi  gli acconti;

3) quella relativa al versamento (annuale) dell’Iva;

4) quella relativa alla presentazione annuale delle denuncia annuale dei redditi, compresa la compilazione dei dati rilevanti ai  fini dell’applicazione degli studi di settore, ove necessari.

Il contribuente dovrà infatti, sulla scorta dei dati risultanti dalle fatture attive e dalle fatture passive, autoliquidare le imposte dovute, provvedendo ai necessari versamenti, oltre che compilare e presentare la dichiarazione Modello Unico Persone Fisiche.

GUIDA FISCALE ALLA TASSAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI

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Appena pubblicata la nuova guida fiscale da parte della Agenzia delle Entrate sulla Tassazione degli immobili  (terreni  e fabbricati). Gli stessi  sono  soggetti  a imposte  che colpiscono  il loro reddito  (Irpef e addizionali all’Irpef ), il loro possesso in quanto  beni patrimoniali (Ici fino al 2011, Imu dal 1° gennaio  2012) e il loro trasferimento,  realizzato  mediante  atto  tra vivi – come la donazione  o la compravendita – o attraverso  la successione ereditaria.

Appena pubblicata la nuova guida fiscale da parte della Agenzia delle Entrate sulla Tassazione degli immobili  (terreni  e fabbricati). Gli stessi  sono  soggetti  a imposte  che colpiscono  il loro reddito  (Irpef e addizionali all’Irpef ), il loro possesso in quanto  beni patrimoniali (Ici fino al 2011, Imu dal 1° gennaio  2012) e il loro trasferimento,  realizzato  mediante  atto  tra vivi – come la donazione  o la compravendita – o attraverso  la successione ereditaria.

Nel caso  di trasferimento  mediante  compravendita, le imposte  applicate  sono  l’imposta di registro  (in alternativa,  l’Iva) e le imposte  ipotecaria  e catastale. Nei trasferimenti  per donazione  (o successione) sono dovute  l’imposta di successione e di donazione, che varia a seconda  del rapporto  di parentela o di coniugio tra il disponente e i beneficiari, e le imposte  ipotecaria  e catastale.

Per gli atti  soggetti  a Iva,  non  si applica  l’imposta proporzionale  di registro  (principio di alternatività). Sono comunque  dovute,  generalmente in misura fissa, le imposte  di registro,  ipotecaria  e catastale.   Per quanto  riguarda  l’Irpef, i redditi  degli immobili sono  cumulati con gli altri redditi  del possessore e tassati  secondo  le aliquote  previste per tale imposta.

Poiché le aliquote  Irpef sono progressive,  uno stesso reddito  proveniente da immobili può  essere  tassato, quindi,  in misura più o meno  elevata  a seconda del reddito  complessivo  nel quale  è confluito.

Per l’Imu, la nuova imposta  municipale dovuta  dal 2012 (vedi più avanti), il patrimonio  immobiliare viene invece tassato di per sé,  in modo  proporzionale,  senza  riferimento alla capacità  contributiva  di chi lo possiede, salvo casi particolari.

effettua download della guida fiscale 2013 alla tassazione degli immobili emessa dalla agenzia delle entrata 

TERRENI AGRICOLI IN AFFITTO: SI DEVE DICHIARARE IL REDDITO DOMINICALE

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Le società commerciali (sia società di capitali che di persone) proprietarie di terreni agricoli concessi in affitto, sono tenute a dichiarare il reddito dominicale e non il canone risultante dal contratto. Scopri come  presentare istanza di rimborso per le somme erroneamente versate e/o il riconoscimento del relativo credito d’imposta.

terreni agricoli in affitto: si deve dichiarare il reddito dominicale in luogo del canone risultante da contratto  come richiedere istanza di rimborso e certificazione del credito di imposta

 

Le società commerciali (sia società di capitali che di persone) proprietarie di terreni agricoli concessi in affitto, sono tenute a dichiarare il reddito dominicale e non il canone risultante dal contratto.  

Trovano applicazione le regole dei redditi fondiari per gli immobili non strumentali escludendo da tale ambito i terreni utilizzati direttamente per l’esercizio del l’attività agricola.

e’ il caso di una società immobiliare che concede affitto uno o più terreni agricoli non esercitando l’attività agricola. In questa fattispecie, la società immobiliare applica quanto disposto dall’articolo 90 del Dpr 917/1986, in merito alla disciplina della tassazione degli immobili patrimonio posseduti da società commerciali, in sintesi “Sono considerati tali gli immobili diversi da quelli strumentali nonché da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (beni merce)”.

Viene espressamente esclusa la tassazione in base ai criteri catastali per i terreni utilizzati strumentalmente per l’esercizio di una delle attività agricole di cui all’articolo 32 del Tuir (fatta salva la facoltà di opzione per le società agricole).

In particolare, l’articolo 90 rimanda alla determinazione mediante le regole sul reddito d’impresa per gli immobili strumentali.

La definizione di immobile strumentale la fornisce l’articolo 43 del Tuir il quale dispone che sono tali gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione.

E’ chiaro e pacifico che tale concetto vale per i fabbricati e non per i terreni, che per loro natura non sono trasformabili. Pertanto, i terreni concessi in affitto rappresentano l’oggetto e non lo strumento dell’attività di locazione.

Dal dato normativo deriva che la società commerciale che concede il terreno in affitto dichiara il reddito dominicale.

Tale principio è altresì confermato dalle istruzioni ministeriali alla compilazione del modello Unico per le società di capitali. In particolare, in tale sede viene precisato che i redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l’impresa né beni merce concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (vedi anche la risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 77/E/2005).

FOCUS: se i terreni non vengono utilizzati per svolgere un’attività agricola ma sono concessi in affitto non possono essere considerati beni strumentali.

 

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Le istruzioni risultano ancor più esplicite con riferimento all’agevolazione prevista per la concessione in affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori. In tale ambito si precisa che ai fini della determinazione del reddito non si applica la maggiorazione dell’80 per cento del reddito dominicale. Una tale puntualizzazione rende evidente che per l’affitto di terreni agricoli la società dichiara il solo reddito dominicale.

Per la pratiche di rimborso dell’imposta erroneamente versata negli ultimi 48 mesi e  per il riconoscimento del credito su base decennale puoi contattarci per un preventivo.

Effettua download Risoluzione 77/E del 2005 emessa dalla Agenzia delle Entrate

 

MESSAGGIO INPS N. 2697 12-02-2013

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oggetto: fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, costituto con decreto interministeriale 21 gennaio 2011, n. 33. Proroga della sospensione del contributo ordinario di finanziamento al fondo fino a dicembre 2013.  

MESSAGGIO N. 2697 12-02-2013

OGGETTO: FONDO DI SOLIDARIETà PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL’OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE ASSICURATRICI, COSTITUTO CON DECRETO INTERMINISTERIALE 21 GENNAIO 2011, N. 33. PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DI FINANZIAMENTO AL FONDO FINO A DICEMBRE 2013.

COME è NOTO, I FONDI DI SOLIDARIETà ISTITUITI PRESSO L’INPS AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 28, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 PREVEDONO UN CONTRIBUTO ORDINARIO DI FINANZIAMENTO, A CARICO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI, PARI ALLO 0,50%.

NEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETà PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL’OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE ASSICURATRICI DI CUI AL D. I. 33/2011 è, TUTTAVIA, PREVISTO CHE IL COMITATO AMMINISTRATORE POSSA SOSPENDERE L’OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO, IN RELAZIONE AL CONSEGUIMENTO DI DOTAZIONI FINANZIARIE ATTE A GARANTIRE, A REGIME, L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI CORRISPONDENTI AL FABBISOGNO DEL SETTORE DI RIFERIMENTO.

CON LA DELIBERA N. 1 DEL 2 APRILE 2012 IL COMITATO AMMINISTRATORE, PRESO ATTO DELLE DISPONIBILITà FINANZIARIE DEL FONDO E DELLE RELATIVE SPESE DI GESTIONE CON RIFERIMENTO AI PREVISTI FUTURI FABBISOGNI, AVEVA DISPOSTO LA SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO DA MARZO A DICEMBRE 2012. CON DELIBERA N. 1 DEL 31 GENNAIO 2013 IL COMITATO AMMINISTRATORE HA DISPOSTO LA PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO 0,50% DA GENNAIO A DICEMBRE 2013.

PERTANTO, PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013, LA PROCEDURA DI GESTIONE DEI FLUSSI UNIEMENS NON RICHIEDERà IL CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO AL FONDO (CODICE M100), ANCHE IN PRESENZA DEL CODICE DI AUTORIZZAZIONE “2V”.

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