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Proroga del termine del 31 marzo 2012 (previsto al punto 3.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011) al 15 ottobre 2012.

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N. 2012/37049

Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell’articolo 2, comma
36-sexiesdecies , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Modifiche al provvedimento del 16 novembre 2011.

Il direttore dell’Agenzia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del   presente provvedimento,

Dispone:

1. Proroga

1. 1.     Il termine del 31 marzo 2012, previsto al punto 3. 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, è prorogato al 15 ottobre 2012.

Motivazioni

Il presente provvedimento modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, disponendo un più ampio termine per la prima comunicazione dei dati, originariamente fissato al 31 marzo 2012, tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e della assoluta novità dell’obbligo in parola.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.   300  (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,  comma  1; art. 68  comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). Statuto dell’Agenzia   delle   Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento  di      amministrazione      dell’Agenzia    delle    Entrate,    pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del   Ministro   delle   finanze   28   dicembre   2000,   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto-legge 13  agosto  2011, n. 138,  convertito,  con  modificazioni, dalla  legge 14 settembre 2011, n. 148 (art. 2, commi 36-quaterdecies, 36-sexiesdecies e 36- septiesdecies).

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 38, quarto, quinto comma).

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 13 marzo 2012

Attilio Befera

Nozione Fiscale delle Slot Machines e delle Newslot ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del Tulps e della Circolare n. 21/E del 13 maggio 2005 Agenzia delle Entrate

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Nell’attuale formulazione l’art. 110, comma 6, del Tulps  dispone:  “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità,  come  tali  idonei  per  il  gioco lecito, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali gli  elementi  di  abilità  o  trattenimento  sono  preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il  costo  della  partita  non  supera  50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette  e  tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a  50  euro,  erogate  dalla  macchina  subito  dopo  la  sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.  

Apparecchi e congegni art. 110, comma 6, del Tulps      

L’art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  (Tulps), di cui al R. D. 18 giugno 1931, n. 773, nel testo introdotto  dall’art.   22, comma 3, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 6 considera apparecchi e congegni per il gioco lecito quegli  apparecchi  che,  nel  rispetto  dei limiti  e  delle   condizioni   fissati   normativamente,   consentono   la corresponsione di vincite in denaro.     

L’art. 39, comma 6, del D. L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L.   24  novembre  2003,  n.   326,  nel  riordinare  la disciplina degli apparecchi con vincite in denaro, ha  apportato  modifiche al testo dell’art. 110, comma 6, del Tulps introdotto dall’art. 22 della L. N. 289 citata.     

Nell’attuale formulazione l’art. 110, comma 6, del Tulps  dispone:  “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità,  come  tali  idonei  per  il  gioco lecito, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali gli  elementi  di  abilità  o  trattenimento  sono  preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il  costo  della  partita  non  supera  50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette  e  tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a  50  euro,  erogate  dalla  macchina  subito  dopo  la  sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.

In tal caso le  vincite computate dall’apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14. 000 partite, devono risultare non  inferiori  al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non  possono riprodurre il gioco del poker o comunque  anche  in  parte  le  sue  regole fondamentali”.     

In forza del testo vigente  dell’art.   110,  comma  6,  del  Tulps  gli apparecchi e congegni che corrispondono vincite in denaro devono  possedere i seguenti requisiti:        

– si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica;       

– gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio;       

– il costo della partita non supera 50 centesimi di euro;       

– la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi;       

–  distribuiscono  vincite  in  monete  metalliche  subito  dopo   la conclusione della partita ciascuna di valore non superiore a 50 euro;       

– le vincite  computate  dall’apparecchio  o  congegno  in  modo  non predeterminabile su un ciclo complessivo di 14. 000 partite devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate;      

– non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.  

Circolare n. 31 Roma, 02/03/2012

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La legge 8 agosto 1995, n. 335, entrata in vigore il 17 agosto 1995, all’art. 3, commi 9 e10, ha disciplinato, come noto, il nuovo regime di prescrizione della contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni pensionistiche nonché di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria. L’interpretazione coordinata dei due commi dell’art. 3, necessaria a definire l’esatta applicazione della norma, ha dato luogo ad un lungo contrasto giurisprudenziale che ha richiesto, anche da parte dell’Istituto, l’adeguamento nel tempo delle disposizioni impartite in materia.  Quanto il tema continui ad avere rilievo è dimostrato dai ripetuti interventi giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo anche per la fattispecie della prescrizione in presenza della denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.  

Circolare n. 31 Roma, 02/03/2012

OGGETTO: Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.

Premessa

La legge 8 agosto 1995, n. 335, entrata in vigore il 17 agosto 1995, all’art. 3, commi 9 e10, ha disciplinato, come noto, il nuovo regime di prescrizione della contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni pensionistiche nonché di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria.

L’interpretazione coordinata dei due commi dell’art. 3, necessaria a definire l’esatta applicazione della norma, ha dato luogo ad un lungo contrasto giurisprudenziale che ha richiesto, anche da parte dell’Istituto, l’adeguamento nel tempo delle disposizioni impartite in materia.

Quanto il tema continui ad avere rilievo è dimostrato dai ripetuti interventi giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo anche per la fattispecie della prescrizione in presenza della denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.

A tale riguardo, con la presente circolare si forniscono le istruzioni specifiche alla luce dei mutati orientamenti giurisprudenziali, da ritenersi ormai costanti e consolidati, che affermano che la denuncia del lavoratore deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale per consentire il meccanismo del raddoppio della prescrizione da cinque a dieci anni previsto dall’art. 3, comma 9, lett. A) ultimo periodo, della legge n. 335/95.

1. Quadro normativo di riferimento.

E’ opportuno ricordare che con l’art. 3, commi 9 e 10 della legge in trattazione, in tema di prescrizione, si è delineato il seguente quadro:

a. I contributi relativi a periodi precedenti al 17 agosto 1995, si prescrivono in cinque anni dal 1° gennaio 1996. Qualora siano intervenuti atti interruttivi o siano state poste in essere procedure di recupero prima del 17 agosto 1995, continua ad applicarsi, agli effetti del computo del più ampio termine prescrizionale (13 anni), la sospensione prevista dall’ art. 2, comma 19, del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638. Diversamente, qualora gli atti o le procedure di recupero siano stati compiuti entro il 31 dicembre 1995, permane il termine decennale di prescrizione.

b. I contributi dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di tutte le altre Gestioni pensionistiche obbligatorie in scadenza successivamente al 17 agosto 1995, conservano una prescrizione decennale fino al 31 dicembre 1995 (3). A decorrere dal 1° gennaio 1996, la prescrizione è ridotta a cinque anni;

c. La denuncia del lavoratore o dei suoi aventi causa effettuata, successivamente al 1° gennaio 1996, entro cinque anni dalla scadenza del termine previsto per il versamento della contribuzione non denunciata, consente la conservazione della prescrizione decennale per i contributi dovuti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di tutte le altre Gestioni pensionistiche obbligatorie;

d. I contributi dovuti ai Fondi per le prestazioni previdenziali e assistenziali in scadenza successivamente al 17 agosto 1995, si prescrivono da tale data in cinque anni.

2. La denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti diretta al recupero della contribuzione non denunciata. Giova ricordare preliminarmente che la denuncia costituisce lo strumento attraverso il quale il legislatore ha inteso offrire al lavoratore o ai suoi superstiti la possibilità di ottenere il riconoscimento della contribuzione non denunciata dal soggetto tenuto per legge all’adempimento contributivo che si trova in posizione di terzietà rispetto al denunciante.

Pertanto, sono legittimati ad effettuare la denuncia i lavoratori subordinati o a progetto, i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, gli associati in partecipazione, i coadiuvanti dell’imprenditore artigiano e commerciante e i componenti del nucleo familiare dei lavoratori autonomi agricoli.

In ordine gli effetti derivanti dalla denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti,la Suprema Corte di Cassazione, nel confermare la validità degli atti interruttivi compiuti prima del 17 agosto 1995 e tra il 17 agosto ed il 31 dicembre1995, ha ribadito che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il termine di prescrizione dei contributi è quinquennale.

In particolare, con riferimento alla data del 17 agosto 1995, ai fini della conservazione della prescrizione decennale,la Corte ha chiarito che:

Qualora, alla medesima data, siano trascorsi cinque anni dalla scadenza dell’obbligo contributivo, la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, se intervenuta entro il 31 dicembre 1995, realizza il medesimo effetto conservativo della prescrizione decennale analogamente agli effetti degli atti interruttivi posti in essere dall’Istituto nel medesimo periodo.

Qualora, al 17 agosto 1995, non sia trascorso il termine di cinque anni dalla scadenza dell’obbligo contributivo, il termine di prescrizione decennale permane a condizione che, prima della scadenza del quinquennio, intervenga una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.

A decorrere dal 1° gennaio 1996, i contributi dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di tutte le altre Gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono in cinque anni. Tuttavia, l’espressa previsione dell’art. 3, commi 9 e 10 della legge n 335/1995, non impedisce la possibilità che possa essere mantenuto il termine prescrizionale decennale qualora il lavoratore o i suoi superstiti presentino all’Istituto una denuncia entro il termine di cinque anni dalla scadenza dei contributi per i quali si chiede il recupero.

La denuncia, se compiuta secondo le modalità descritte al successivo punto e nei termini sopra indicati, è atto di per sé idoneo ad interrompere, per i successivi dieci anni dalla data in cui è avvenuta, il decorso della prescrizione.

Laddove, diversamente, la stessa venga effettuata oltre il predetto termine di cinque anni dalla scadenza dei contributi dei quali il lavoratore o i suoi superstiti chiedono il recupero, la contribuzione si considera prescritta e, qualora il datore di lavoro provveda ad effettuarne spontaneamente il versamento, l’Istituto deve procedere d’ufficio al suo rimborso.

In relazione a ciò, le disposizioni impartite in materia con la circolare n. 262 del 13 ottobre 1995, devono essere conformate alle indicazioni sopra descritte.  

3. Idoneità degli atti conservativi del termine decennale.

Come già illustrato al punto precedente, la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti può, in talune ipotesi, determinare la conservazione del precedente termine decennale. Occorre, tuttavia, precisare, in accordo con l’ormai costante giurisprudenza, che per tale si deve intendere soltanto la denuncia di omissione contributiva presentata all’Istituto dall’interessato (o dai superstiti) ai fini del recupero dei contributi non denunciati e che, in tal caso, l’allungamento del termine prescrizionale opera indipendentemente dal fatto che l’Istituto si attivi o meno, nei confronti del datore di lavoro inadempiente, con le opportune azioni di recupero.

Gli operatori della funzione accertamento e gestione del credito dovranno procedere alla tempestiva gestione delle denunce effettuando le verifiche documentali poste a fondamento della richiesta del lavoratore e provvedendo, in presenza di tutti gli elementi richiesti, alla quantificazione del credito dell’Istituto e alla notifica al contribuente dell’atto di diffida al pagamento di quanto richiesto.

La funzione vigilanza dovrà essere attivata esclusivamente qualora la documentazione agli atti della denuncia non consenta la definizione in via amministrativa della richiesta.

Per quanto riguarda gli atti interruttivi (o gli atti di inizio di procedure di recupero) posti in essere dall’Istituto e ritenuti idonei ai fini dell’applicazione del preesistente termine di prescrizione decennale, oltre a richiamare quanto già rappresentato in proposito con la circolare n. 69 del 25 maggio 2005, si precisa che tra questi rientra qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall’Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa.

Al contrario, non potranno ritenersi idonei a determinare l’applicabilità del termine decennale di prescrizione, atti d’iniziativa, assunti da soggetti diversi, tra i quali si annoverano i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell’omissione contributiva.

Ricorrendo tale fattispecie, l’omissione contributiva, analogamente a quanto previsto in caso di denuncia del lavoratore, dovrà essere notificata al contribuente riportando nell’atto di diffida il riferimento all’atto di accertamento posto a base della richiesta.

Redditometro: Acquisto di immobili ed imbarcazione con denaro dei genitori Legittimo

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Redditometro: Acquisto di immobili ed imbarcazione con denaro dei genitori Legittimo

Commiss. Trib. Reg. Puglia Bari Sez. IX, Sent. , 29-04-2010, n. 52

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI NONA SEZIONE riunita con l’intervento dei Signori: SARDIELLO ANTONIO – Presidente MONTERISI VINCENZO – Relatore LANCIERI ROBERTO – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA – sull’appello n. ____/09 depositato il 14/10/2009 – avverso la sentenza n. __/01/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari proposto dall’ufficio: Agenzia Entrate Ufficio Bari

Fatto Diritto P. Q. M.  Svolgimento del processo

Con atto regolarmente notificato e depositato 30. 04. 2007 il sig.  ***** proponeva ricorso avverso avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bari 2, con il quale gli veniva intimato il pagamento dell’importo di Euro 26. 785,52 sull’imponibile accertato in via sintetica di Lire 145. 180. 000 Lire 145. 180. 000 – pari ad Euro 74. 979,21 Euro 74. 979,21 – per l’anno 2000 – mai dichiarato – per l’effetto dell’acquisto di n. 4 immobili e di quota di una imbarcazione, per il complessivo importo di Lire 725. 900. 000 Lire 725. 900. 000 – pari ad Euro 374896,06. Il  *****, nella stessa data, ricorreva avverso altro avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Bari 2, anch’esso notificato il 30. 11. 2006 che, per le stesse causali, in relazione all’anno di imposta 1999, intimava il pagamento della medesima somma di Euro 26. 785,52 sull’imponibile accertato in via sintetica di Lire 145. 180. 000 Lire 145. 180. 000 – pari ad Euro 74. 979,21 Euro 74. 979,21 – per l’anno 2000 – mai dichiarato – per l’affetto dell’acquisto di n. 4 immobili e la quota di un’imbarcazione, per il complessivo importo di Lire 725. 900. 000 Lire 725. 900. 000 – pari ad Euro 374896,06. Il  *****, con detti ricorsi, dopo aver premesso che, a seguito della ricezione degli avvisi di accertamento, aveva inutilmente tentato la definizione della lite mediante accertamento adesivo, ex art.  6 D. Lgs. 218/97, con esito negativo, eccepiva la illegittimità degli atti opposti per difetto di motivazione e per essere stati gli acquisti, effettuati con danaro della propria famiglia di origine, con la quale conviveva, essendo all’epoca dei fatti appena maggiorenne ed ancora studente e privo di reddito.

Evidenziava che tali circostanze non erano state considerate dall’Agenzia delle Entrate.

Contestava, inoltre, gli accertamenti per essere, gli stessi, basati sulle sole risultanze del “redditometro”, la cui natura presuntiva non è certa, né verosimile; rilevava, altresì, che la quota a lui riferibile del natante era solo di 1/3 essendo lo stesso in comproprietà con il padre e la madre.

Concludeva per l’annullamento degli avvisi di accertamento e vittoria di spese.

Con memorie illustrative del 28. 03. 2008 ribadiva che gli acquisti erano stati effettuati con danaro dei genitori; opponeva la erroneità, incongruità e illegittimità dei coefficienti utilizzati e il difetto di motivazione degli atti, avendo l’Ufficio operato una ricostruzione irreale degli eventi ed applicato – non specificando l’iter seguito – parametri di determinazione della capacità contributiva, rilevando, infine, la decadenza dell’accertamento ai sensi dell’art.  17 D. P. R. 602/73 e dell’art.  43 D. P. R. 600/73.

Concludeva per l’accoglimento dei ricorsi

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 2, nel ricorso sub n. 2489/07, relativo all’anno 2000, si costitutiva con memoria depositata il 03. 07. 2007 ed in quello sub n. 2490/07, relativo all’anno di imposta 1999, con memoria del 05. 07. 2007; contestava le ragioni addotte circa gli acquisti con denaro di famiglia per l’assenza di riscontro delle somme sugli estratti conto del padre, compreso il costo dell’imbarcazione.

Ribadiva la correttezza del suo operato per aver posto il ricorrente in condizioni di provare il contrario di quanto accertato, ancorché le relative motivazioni erano risultate inefficaci. Ridefiniva il reddito degli anni contestati – in via sintetica e presuntiva in Lire 119. 165. 000 (Euro 61. 543,59) dalle originarie Lire 145. 180. 000 (Euro 74. 979,21), avendo accertato che la quota posseduta dal ricorrente era pari ad 1/3 e non pari ad 1/2 e concludeva per il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese di giudizio. La CTP di Bari, con sentenza n. 66/01/08 nel ricorso sub n. 2489/07 RG – relativo all’anno 2000 – e con sentenza n. 67/01/08 nel ricorso sub n. 2490/07 RG – relativo all’anno di imposta 1999, accoglieva i ricorsi. Avverso dette sentenze, ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 2, con atti regolarmente notificati e depositati in data 14. 10. 2009, che qui si hanno per riportati e ritrascritti, chiedendone il rigetto.

Con detti appelli l’Amministrazione Finanziaria ha chiesto la riforma delle sentenze sostenendo essere le stesse affette da ultrapetizione e per aver, i primi giudici, accolto le motivazioni del contribuente senza che lo stesso avesse in alcun modo dimostrato “la provenienza delle somme occorse per far fronte agli investimenti” di cui agli accertamenti. Sostiene inoltre l’Ufficio che il contribuente non avrebbe fornito alcuna prova liberatoria atta a superare la presunzione di cui all’art.  38del D. P. R. 600/73 in quanto, a suo avviso, la documentazione fornita in sede di contraddittorio e cioè a dire estratti conto del sig. Gi. ***** – genitore del contribuente  *****Ma. – dai quali risulta un esborso per un importo di Euro 402. 526,51 in favore della Ma. S. A. S. , società che ha venduto l’imbarcazione, “in mancanza di esibizione di contratto preliminare, regolarmente registrato. Non possa dirsi idonea a documentare la spesa inerente l’acquisto dell’imbarcazione effettuata un anno dopo il 17. 09. 2002”.

L’Ufficio, poi, sostiene che il contribuente non abbia prodotto alcuna “specifica documentazione per giustificare la provenienza del danaro impiegato per gli altri investimenti patrimoniali” e che alcuna valenza può avere il sostenere che quelli investimenti siano stati resi possibili grazie all’aiuto economico dei genitori “poiché non è affatto improbabile che uno studente possa produrre reddito”.

Conclude, pertanto, per l’accoglimento degli appelli e la riforma delle sentenze.

Con memorie depositate il 03. 12,2009, che qui si hanno per riportate e conosciute, si è costituito il  *****Ma. Chiedendo in primo luogo che nel giudizio sub n. 2546/09 fosse operata la riunione dello stesso a quello sub n. 2544/09 innanzi alla IX sezione.

Il  *****, nella stessa data, si è costituito anche nel giudizio sub n. 2544/09. Con ambedue le memorie ha chiesto il rigetto degli appelli e la conferma delle sentenze di primo grado, con condanna alle spese dell’Amministrazione.

L’appello avverso la sentenza n. 66/01/08 n. 66/01/08 – relativo all’anno di imposta 2000 – iscritto al n. 2544/09 RGA è stato assegnato alla IX sezione; quello avverso la sentenza n. 67/01/08 n. 67/01/08 – relativo all’anno di imposta 1999 – iscritto al n. 2546/09 RGA è stato assegnato alla XIII sezione.

A seguito della istanza proposta dal  *****, in ordine a quest’ultimo giudizio, avendo il Presiedente della XIII sezione evidenziato la connessione con quello sub n. 2544/09, ha rimesso gli atti al Presidente della Commissione per la eventuale riassegnazione. Il Presidente della Commissione, con provvedimento del 23. 12. 2009 ha disposto la riassegnazione del giudizio sub n. 2546/09 alla IX sezione. All’udienza del 25 febbraio 2010, il Presidente del Collegio ha disposto la riunione degli appelli sub nn. 2544/09 e 2546/09 per connessione soggettiva ed oggettiva.

I rappresentanti delle parti si sono riportati alle rispettive difese; i ricorsi riuniti sono stati decisi.

Motivi della decisione

Gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 2 sono infondati e meritano rigetto. Le motivazioni con le quali il primo giudice ha accolto i ricorsi, logiche ed esaustive, e che questo Collegio ritiene di fare proprie, relativamente alla erroneità, incongruità e legittimità dei coefficienti utilizzati e del difetto di motivazione degli atti impugnati, sono immuni da censure.

Dalla documentazione fornita tanto in sede di contraddittorio, quanto nei giudizi di primo grado, emerge in modo chiaro ed inequivocabile la fondatezza degli assunti del ricorrente.

In primo luogo non si può non evidenziare che il  *****, nato il (. ) nel 1999 aveva appena compiuto diciotto anni e risultava essere studente a carico dei genitori. Dalla stessa documentazione emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia, l’imbarcazione acquistata dalla Ma. S. A. S. Ed intestata per 1/3 –  al  *****Ma. è stata integralmente pagata dal padre,  *****Gi. E dalla madre sig. Ra Ca. An. ; non solo infatti, nell’atto di compravendita si dichiara che l’importo di Euro 402. 526,51 oltre I. V. A. è stata versata prima dell’atto alla Ma. Che ne ha rilasciato quietanza a saldo, ma oltre ad un assegno a firma della sig. Ra Ca. An. – madre del  *****Ma. – e ai bonifici effettuati dal  *****Gi. , vi sono le fatture della Ma. S. A. S. Intestate allo stesso sig. Gi. ***** si deve, evidenziare inoltre, che avendo il contribuente, ottemperando all’invito, trasmesso all’Ufficio le proprie deduzioni, tanto è che a seguito di ciò si è instaurato il contraddittorio, l’avviso di accertamento notificato doveva contenere una adeguata replica tale da superare tutte le deduzioni del  ***** Come correttamente evidenziato dalla Corte Suprema di Cassazione – v. La relazione tematica n.94 del 09.07.09 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo -, la mancanza di tale motivata replica comporta che gli atti impositivi gli avvisi di accertamento notificati devono essere considerati nulli per difetto di motivazione.

L’onere di motivazione sugli elementi forniti dal contribuente in sede di contraddittorio, deve intendersi, infatti, come necessità di una motivazione che dimostri che le ragioni e circostanze allegate dal contribuente sono state a) prese in considerazione; b) adeguatamente valutate; c) ragionevolmente superate.

Nel caso di specie gli accertamenti impugnati non contengono l’adeguata prevista obbligatoria replica alle deduzioni del contribuente, di talché quegli atti devono in ogni caso considerarsi nulli per difetto di motivazione.

Gli appelli dell’Agenzia delle Entrate sub nn. 2544/09 e 2546/09 RGA sono pertanto da rigettare.

Stante la complessità della materia e la novità, in specie per quanto attiene la necessità della motivazione da parte dell’Amministrazione, a seguito del contraddittorio instauratosi, sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle spese.  P. Q. M.

La Commissione Tributaria Regionale di Bari Sezione IX, sugli appelli proposti dalla Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 2 sub nn. 2544/09 e n. 2546/09, riuniti, contro  *****Ma. , avverso le sentenze nn. 66/01/2008 e 67/01/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, così provvede: “Rigetta gli appelli. Compensa le spese”.

Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: La responsabilità dai vizi del prodotto OEM

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Rubrica Legale dell'Avv. Lifang Dong: La responsabilità dai vizi del prodotto OEM

Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: La responsabilità dai vizi del prodotto OEM

Sig. Francesco: Buongiorno, Avvocato Dong! Sono direttore di una società italiana di prodotti alimentari con grande diffusione in Cina.

Tuttavia, a causa della crisi, circa un anno fa, abbiamo affidato ad un’impresa cinese la produzione dei nostri prodotti e fino a qualche giorno fa è andato tutto per il meglio. Tuttavia, di recente una consumatrice dei nostri prodotti ha subito dei gravi danni fisici a causa di un vizio dei generi alimentari da noi realizzati, e, per questo, ha agito in tribunale per chiedere il risarcimento.

A mio avviso, non abbiamo alcuna responsabilità per l’accaduto proprio perché il prodotto è stato lavorato dalla società cinese.

In ogni caso, dovremo presentarci in tribunale e dare delle spiegazioni. Può dirmi qualcosa di più sulla mia posizione in base alla legge cinese?

Avv. Dong: Buongiorno Sig. Francesco!

Direi che la Sua storia è un tipico evento di responsabilità dai vizi del prodotto OEM. L’articolo 43 della Legge cinese sulla Qualità del Prodotto prevede che, se si subisce un danno personale o patrimoniale a causa dei difetti dei prodotti, la vittima può richiedere il risarcimento dei danni sia ai produttori sia ai venditori.

Se la responsabilità è dei produttori e il risarcimento viene pagato dai venditori, questi ultimi hanno il diritto di regresso nei confronti dei produttori; se, invece, la responsabilità è dei venditori e la compensazione viene pagata dai produttori, questi ultimi hanno il diritto di regresso nei confronti dei venditori. L’articolo 40 della Legge dispone che il venditore è responsabile per la riparazione, sostituzione, restituzione e risarcimento dei danni subiti dai consumatori nei seguenti casi:

(1) quando non è possibile utilizzare i prodotti per l’uso a cui sono destinati e il venditore non ha dato spiegazioni illustrative;

(2) quando la qualità dei prodotti oppure le confezioni non sono conformi agli standard indicati nelle spiegazioni illustrative;

(3) quando la qualità dei prodotti non coincide con quella specificata nelle istruzioni per l’uso o con la qualità dei campioni previsti.

Dopo l’effettuazione della riparazione sostituzione, restituzione o risarcimento dei danni da parte del venditore, secondo le disposizioni del comma precedente, questo ultimo ha diritto di regresso nei confronti dei produttori o fornitori, se quest’ultimi sono responsabili, salvi i casi in cui le parti abbiano concluso un patto contrario.

Secondo il diritto cinese, per “produttore” si intende qualsiasi soggetto, che indica la denominazione sociale, numero di registrazione,  marchio, nome e cognome o altri segni distintivi sul prodotto o sulla confezione, che possa identificare la società, l’ente o la persona fisica produttrice si assumerà la responsabilità per vizi sulla qualità del prodotto. Se il prodotto difettoso o la confezione sia contraddistinto solo dalla denominazione sociale del committente o del mandatario, allora la responsabilità sarà assunta solo dal committente o dal mandatario; diversamente se entrambe le parti indichino le loro denominazioni sociali sul prodotto, allora entrambi le parti si assumeranno la responsabilità solidale.

Alla luce delle disposizioni predette, benché la Sua società non produca l’articolo direttamente, ma apponga semplicemente il proprio marchio sul prodotto, rientrerà nel concetto di “produttore”.

In ogni caso, non essendo la Sua società ad aver causato i difetti che hanno provocato il danno, Le consiglio di rivolgersi ad un Avvocato al fine di difendere i Suoi diritti.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.

董丽芳律师信箱:OEM产品质量责任

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先生:董丽芳律师,您好!我是一家意大利厨具企业的经理,我们的产品在中国拥有广泛的知名度。为了应对经济危机和降低产品的成本,大概一年前,我们开始委托一家无锡的中国企业为我们进行贴牌生产,我们的合作进展的很顺利。但最近,一个客户在使用我们的产品时因质量问题遭受了身体伤害,于是他将我们和上述无锡企业告上法庭,要求我们赔偿其损失。在我看来,我们没有实际生产,对产品质量缺陷也没有过错,原告对我们的起诉是毫无道理的,但我们已经收到了法院的传票,因此您能给我们一些法律建议吗?

             董丽芳律师信箱:OEM产品质量责任

先生:董丽芳律师,您好!我是一家意大利厨具企业的经理,我们的产品在中国拥有广泛的知名度。为了应对经济危机和降低产品的成本,大概一年前,我们开始委托一家无锡的中国企业为我们进行贴牌生产,我们的合作进展的很顺利。但最近,一个客户在使用我们的产品时因质量问题遭受了身体伤害,于是他将我们和上述无锡企业告上法庭,要求我们赔偿其损失。在我看来,我们没有实际生产,对产品质量缺陷也没有过错,原告对我们的起诉是毫无道理的,但我们已经收到了法院的传票,因此您能给我们一些法律建议吗?

董丽芳律师:Francesco先生,您好!向您的这种情况,属于典型的OEM产品质量责任。中国《产品质量法》第43条规定,因产品存在缺陷造成人身、他人财产损害的,受害人可以向产品的生产者要求赔偿,也可以向产品的销售者要求赔偿。属于产品的生产者的责任,产品的销售者赔偿的,产品的销售者有权向产品的生产者追偿。属于产品的销售者的责任,产品的生产者赔偿的,产品的生产者有权向产品的销售者追偿。第40条规定,售出的产品有下列情形之一的,销售者应当负责修理、更换、退货;给购买产品的消费者造成损失的,销售者应当赔偿损失:(1)不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的;(2)不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准的;(3)不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况的。销售者依照前款规定负责修理、更换、退货、赔偿损失后,属于生产者的责任或者属于向销售者提供产品的其他销售者(以下简称供货者)的责任的,销售者有权向生产者、供货者追偿。生产者之间,销售者之间,生产者与销售者之间订立的买卖合同、承揽合同有不同约定的,合同当事人按照合同约定执行。而根据相关法律规定,任何将名称、商号、商标、姓名或者可资识别的其他标识体现在产品上及包装上,表示其为产品制造者的企业、组织及个人,即属于的“生产者”,应当承担产品质量责任。如果不合格产品或者包装上仅标注了委托方或受委托方的名称,则委托方或者受托方单独承担产品质量责任,如果同时标注了委托方和受托方的名称,则双方均为生产商,共同承担连带的产品质量责任。

依据上述法律规定,尽管贵公司并未参与实际的生产,但将自己的标识贴在了商品上,因此属于“生产者”的范畴。据此,原告对贵公司的起诉是合法的。但正如贵公司提到的,产品的缺陷是因受托企业而引起,为此我建议贵公司聘请自己的律师,积极应诉以捍卫自己的权利。
   注:上述内容仅作为参考信息使用,不得视为本所对任何事项的法律意见。如果您对此事还有其他问题,请您与本所联系,我们会及时提供全方面的法律咨询和服务。

Roma, 27/02/2012 Circolare n. 27

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D. L. N. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze”.  

Roma, 27/02/2012 Circolare n. 27

OGGETTO: D. L. N. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze”.

Modalità di presentazione telematica della richiesta di liquidazione del trattamento di richiamo alle armi.

Premessa

Con circolare n. 169 del 31. 12. 2010 sono state fornite le disposizioni attuative della determinazione del Presidente dell’Istituto n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” che prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2011, l’utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.

Le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva sono state successivamente stabilite con la determinazione n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e Servizi INPS – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenza”. Le relative disposizioni applicative sono state impartite con circolare n. 110 del 30 agosto 2011.

In relazione a quanto sopra, è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di liquidazione del trattamento di richiamo alle armi; tale modalità, entrerà in vigore in via esclusiva dal 1° aprile 2012, così come indicato al punto 5 della presente circolare e prevede l’utilizzo di uno dei seguenti canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN di autenticazione di tipo Dispositivo attraverso il portale dell’Istituto – servizi On-line – Servizi per il cittadino – Invio domande di prestazione a sostegno del reddito – Richiamo alle armi;

Contact Center – attraverso il numero verde 803164;

Patronati – attraverso i servizio telematici offerti dagli stessi.

Al fine di informare i cittadini in ordine all’innovazione in discorso è previsto un periodo transitorio, di cui al comma 5 della presente circolare, durante il quale saranno comunque garantite le tradizionali modalità di presentazione della domanda.

Si forniscono di seguito istruzioni dettagliate inerenti l’invio telematico delle domande in oggetto, secondo le diverse modalità evidenziate in premessa.  

1. Presentazione della domanda tramite Web direttamente dal cittadino

La presentazione telematica delle domande di prestazione tramite WEB è consentita al

Cittadino richiedente in possesso di Pin di autentificazione.

Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www. Inps. It), nella sezione SERVIZI

ONLINE dedicati al Cittadino, in particolare, bisogna selezionare la voce “Servizi per il cittadino”, quindi “Invio domande di prestazione a sostegno del reddito” e infine “Richiamo alle armi”. Dalla pagina informativa iniziale è possibile scaricare anche il manuale operativo per l’utilizzo del servizio.

All’interno del servizio, sono disponibili le seguenti funzionalità:

Informazioni: scheda informativa sulla prestazione (a chi spetta, requisiti, durata, adempimenti del lavoratore);

Inserimento domanda: servizio di compilazione della domanda ed invio telematico;

Consultazione domande: lista domande di Liquidazione richiamo alle armi intestate al Cittadino collegato.

1. 1 Acquisizione della domanda

Per l’acquisizione della domanda il richiedente dovrà compilare una serie di pannelli nei quali dovranno essere riportate le informazioni necessarie alla presentazione della domanda.

L’attività di compilazione della domanda è facilitata mediante la visualizzazione dei dati anagrafici del Cittadino richiedente reperiti in automatico dagli archivi centrali.  

Si precisa che eventuali variazioni dei suddetti dati inseriti dal cittadino, non vanno ad aggiornare le informazioni presenti nei suddetti archivi, ma sono legati alla sola domanda in esame.

Altri dati devono essere, invece, inseriti direttamente dal richiedente e confermati dallo stesso al termine dell’inserimento, al fine di fornire all’Istituto tutti gli elementi necessari per poter procedere all’istruttoria da parte delle Sedi.

L’iter di compilazione delle domande è descritto in modo dettagliato nei manuali accessibili dalle funzionalità del servizio.

La compilazione avviene in modalità guidata mediante l’utilizzo di menu a cascata che si popolano in base alla selezione precedente.  Una volta completata e confermata l’acquisizione, la domanda protocollata viene inviata in automatico alla sede competente per la lavorazione; in questa fase è possibile scaricare e stampare la ricevuta di presentazione.

La stessa viene, comunque, inviata in automatico dal servizio all’indirizzo di e-mail inserito durante la fase di acquisizione della domanda.

Si precisa che il richiedente ha la possibilità di acquisire la domanda in modo parziale – completandone la compilazione in tempi successivi – ed inviarla all’INPS solo al momento della conferma finale; fino a detta conferma, infatti, la domanda è considerata ‘in bozza’. Si fa presente, inoltre, che ogni bozza sarà mantenuta dal sistema per 3 giorni.

Sezione Inserimento domanda – Dettaglio Dati Anagrafici

Al momento dell’inserimento della domanda, all’utente in possesso di un PIN di tipo “online”, viene immediatamente chiesta l’attivazione di un PIN di tipo “dispositivo” attraverso un’apposita procedura di richiesta, richiamabile dal pulsante “Converti il tuo PIN”, seguendo le istruzioni in essa riportate. Segue la visualizzazione dei dati anagrafici del cittadino richiedente reperiti in automatico reperiti in automatico dagli archivi centrali.

Sezione Indirizzo domanda/ Recapiti

Consente l’inserimento di un nuovo indirizzo.  L’utente può decidere se utilizzare l’indirizzo presente o inserirne un altro al quale poter ricevere informazioni in merito alla domanda che si sta compilando.  Prevede la comunicazione obbligatoria dell’indirizzo di posta elettronica e di almeno un recapito telefonico.  Questi recapiti potranno essere utilizzati, da parte degli Operatori INPS che lavorano la domanda, per poter inviare eventuali comunicazioni al Cittadino richiedente.  La Sede competente alla trattazione della pratica è determinata dal sistema sulla base del Comune e del CAP definiti nell’indirizzo del Cittadino che può essere quello presente nell’archivio oppure quello digitato al momento della richiesta.

Sezione Dati Azienda

In questa sezione attraverso la matricola dell’azienda è possibile effettuare una ricerca sull’anagrafica aziende dell’Istituto, escluse le aziende del settore agricolo e del terziario.  Quindi si procede all’inserimento dei dati inerenti la situazione lavorativa del richiedente con l’indicazione della qualifica, della tipologia di contratto, della data di inizio di Richiamo alle armi, la retribuzione lorda mensile complessiva con le informazioni relative alla 13^ e 14^ mensilità, provvigioni e altri eventuali importi.

Sezione Dichiarazioni Assegni per il nucleo familiare

In questa sezione vengono inserite le informazioni relative ai familiari per i quali si percepisce l’Assegno. Nel caso in cui, tramite il codice fiscale, un nominativo di un familiare non sia presente sui nostri archivi, il richiedente ha la possibilità di inserire il nuovo nominativo con le corrispondenti informazioni.  

Sezione Dichiarazioni

In questa sezione è obbligatorio inserire alcune dichiarazioni:

1. La data d’inizio e la data della fine dell’eventuale trattamento di richiamo alle armi già usufruito;

2. L’indicazione di non aver mai usufruito di tale trattamento;

3. La comunicazione di qualsiasi eventuale variazione della situazione lavorativa indicata nella domanda entro il termine di 30 giorni;

4. La dichiarazione della consapevolezza che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda;

5. La dichiarazione che le notizie fornite corrispondono a verità.

Sezione Modalità di pagamento

Viene data la possibilità di scelta della modalità di pagamento. Nel caso in cui venga scelta la modalità di accredito su conto corrente è obbligatoria l’indicazione dell’IBAN nel relativo campo.

Sezione Allegati alla domanda

In questa sezione sarà possibile inserire documentazione utile ai fini della liquidazione della prestazione richiesta.

Sezione Informativa sul trattamento dei dati personali

In questa sezione l’utente è informato sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Sezione Riepilogo dei dati inseriti Viene esposto un riepilogo delle informazioni acquisite nei pannelli precedenti, con evidenza dei dati anagrafici del lavoratore, i dati inerenti la propria situazione lavorativa, la lista dei familiari a carico per l’assegno al nucleo familiare, i dati della forma di pagamento prescelta e l’indicazione del periodo di trattamento già usufruito.

Il richiedente può quindi, abbandonare/eliminare la domanda con tutte le informazioni inserite, oppure scegliere l’opzione salvataggio della domanda “in bozza” (per poterla completare in un secondo momento) senza inviarla alla sede per la lavorazione, oppure confermare la domanda che viene automaticamente protocollata ed inviata alla sede per la lavorazione.

Come già indicato nel punto 1. 1. , dopo la conferma è possibile scaricare la ricevuta di presentazione protocollata, che viene anche inviata in automatico dal servizio all’indirizzo email inserito durante la fase di acquisizione della domanda stessa.

Sezione Consultazione Domanda – Lista

Evidenzia la lista delle domande di Liquidazione del trattamento di richiamo alle armi presentate in precedenza dal cittadino richiedente, con evidenza delle informazioni principali. E’ possibile accedere al relativo dettaglio.

Sezione Consultazione Domanda – Dettaglio domanda

Contiene il dettaglio delle informazioni (anagrafiche, lavorative, etc. ) legate alla domanda inoltrata dal richiedente.

2. Presentazione della domanda tramite Contact Center

Il servizio di acquisizione delle domande di liquidazione del trattamento di richiamo alle armi è disponibile, telefonando al Numero Verde 803. 164, solo per gli utenti dotati di Pin.

3 Presentazione della domanda tramite Patronato

Il cittadino può rivolgersi al Patronato che provvederà in modalità telematica all’invio delle domande di liquidazione del trattamento di richiamo alle armi secondo le modalità già in uso.

4 Istruzioni per gli operatori di Sede.

Per quanto riguarda le istruzioni procedurali, che devono seguire gli operatori di sede per la gestione delle pratiche pervenute tramite canale telematico, si rinvia a specifiche istruzioni che saranno comunicate tramite gli usuali canali di messaggistica interna all’Istituto.

5 Periodo transitorio ed esclusività della presentazione telematica

A decorrere dal 1° aprile 2012, tutte le richieste di “liquidazione del trattamento di richiamo alle armi” dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso i canali Web o Contact Center o Patronato.  

Nella prima fase di attuazione del processo telematizzato è previsto un periodo transitorio, fino al 30 marzo 2012, durante il quale saranno comunque garantite le consuete modalità di presentazione delle suddette richieste.

A tal fine si rende noto che il modulo I. R. 27 – SR80, per la liquidazione del trattamento di richiamo alle armi, è pubblicato sul sito dell’Istituto nella versione sia compilabile che scaricabile.  

Cassazione sezione lavoro, 13 gennaio 2012, n. 391

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Licenziamento collettivo e criteri di scelta  In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale dalla legge n. 223/1991, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, sottratti al controllo giurisdizionale, cosicché, nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura, che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio di scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione o, comunque, incentrato sulla maggiore prossimità del diritto a pensione.  

Cassazione sezione lavoro, 13 gennaio 2012, n. 391

Licenziamento collettivo e criteri di scelta

In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale dalla legge n. 223/1991, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, sottratti al controllo giurisdizionale, cosicché, nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura, che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio di scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione o, comunque, incentrato sulla maggiore prossimità del diritto a pensione. La contrattazione collettiva è libera di scegliere qualsiasi criterio, purché esso sia tale e cioè sia un criterio e non direttamente la scelta e sia rivolto a tutelare gli interessi dei lavoratori nella logica della riduzione delle conseguenze negative dei licenziamenti e non sia, infine, discriminatorio. Nota – Il caso di specie è sorto in seguito all’impugnazione del licenziamento da parte di tre lavoratori all’esito di una procedura di riduzione collettiva di personale che aveva interessato 29 dipendenti di una Banca. I lavoratori adivano il Tribunale di Perugia sostenendo la nullità, inefficacia e illegittimità del licenziamento per inosservanza delle procedure previste dall’art. 4 della legge n. 223/1991 mentre la Banca sosteneva di aver operato legittimamente e in conformità dell’accordo di programma sottoscritto con le Oo. Ss. Il Tribunale accoglieva il ricorso affermando che la Banca non aveva congruamente motivato i criteri di scelta dei dipendenti da licenziare e non aveva fornito alle Oo. Ss. Le indicazioni sulla causa delle eccedenze nonché specificato l’elenco e le caratteristiche dei lavoratori da licenziare impedendo di verificare la congruenza rispetto alle ragioni dell’eccedenza. La Corte d’appello di Perugia confermava la decisione ribadendo l’illegittimità del criterio di scelta adottato dall’accordo sindacale in base al quale il personale in esubero era stato individuato esclusivamente in base al criterio dell’età, senza tener conto della specifica collocazione aziendale e dei singoli profili professionali. La Banca ricorreva pertanto in Cassazione lamentando che erroneamente la Corte territoriale avesse ritenuto che i ricorrenti sarebbero stati individuati fra il personale in esubero in base all’età alla stregua di un criterio discriminatorio e che, ai fini dell’applicazione dei criteri di scelta, la platea dei lavoratori da licenziare dovesse essere necessariamente delimitata dai profili professionali e dalla collocazione aziendale del personale indicato come eccedente, anche quando la riduzione del personale sia stata necessitata dalla esistenza di una crisi che induca a ridurre genericamente i costi. La Banca lamentava inoltre il fatto che la Corte territoriale avesse ritenuto che, ai fini del rispetto dell’art. 4, comma 9 della legge n. 223/1991, sia indispensabile che per ciascun dipendente risulti chiaramente, per ciascun nominativo, in considerazione della qualifica, del livello di inquadramento, che vi sia un nesso causale tra il posto occupato e le eccedenze riscontrate, ossia che l’eccedenza debba riferirsi all’impresa o all’unità produttiva dell’impresa e ai profili professionali dei dipendenti da licenziare. La Cassazione ha accolto i motivi della Banca e cassato con rinvio la sentenza affermando che, secondo il proprio consolidato orientamento, la prospettiva di ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti mediante l’applicazione del criterio di scelta (necessitante di accordo sindacale) del possesso dei requisiti per la pensione, offre elementi utili alla valutazione di sufficienza e coerenza dei contenuti della comunicazione preventiva che, come confermato anche dalla Corte Costituzionale (Cost. N. 268/1994), è conforme al principio di ragionevolezza e non discriminazione e coerente con le finalità di controllo sociale affidato ai sindacati e agli organi pubblici (Cass. N. 20455/2006 e Cass. N. 9866/2007). La Cassazione ha infatti affermato che le condizioni favorevoli per un accordo sindacale su tale criterio sono costituite dalla riduzione di personale da operare sull’intero organico dell’azienda, senza distinzioni di uffici e settori produttivi specifici.  

Cassazione sezione lavoro 2 febbraio 2012 n.1462

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Cass. , sez. Lav. , 2 febbraio 2012, n. 1462

In caso di licenziamento ingiustificato, il Giudice non può limitare l’importo per l’indennità risarcitoria ex art. 18 St. Lav. Al periodo intercorrente fra la data del licenziamento e quella del compimento del 65° anno di età, epoca del pensionamento, in carenza di allegazioni o eccezioni in tal senso da parte del datore di lavoro e senza avere accertato l’effettiva percezione della pensione da parte del lavoratore e l’entità della medesima.

Cass. , sez. Lav. , 2 febbraio 2012, n. 1462

In caso di licenziamento ingiustificato, il Giudice non può limitare l’importo per l’indennità risarcitoria ex art. 18 St. Lav. Al periodo intercorrente fra la data del licenziamento e quella del compimento del 65° anno di età, epoca del pensionamento, in carenza di allegazioni o eccezioni in tal senso da parte del datore di lavoro e senza avere accertato l’effettiva percezione della pensione da parte del lavoratore e l’entità della medesima.

Il fatto

La Corte di Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva accolto il ricorso del lavoratore avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento per riduzione di personale intimatogli ex lege n. 223/1991.

Il Giudice del gravame, nel merito, poneva a base del decisum la violazione dell’art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991, in quanto nell’elenco dei lavoratori collocati in mobilità non era stata predisposta alcuna graduatoria, tale da consentire la valutazione comparativa di tutti i dipendenti tra i quali la scelta era stata operata e limitando, in tal modo, la verifica in ordine al rispetto dei criteri di scelta adottati e, conseguentemente, il controllo sindacale.

La Corte di Appello ordinava dunque la reintegra del lavoratore licenziato, condannando il datore di lavoro al pagamento, a titolo di danno, delle retribuzioni globali di fatto dal momento del licenziamento a quello del compimento del 65° anno di età del ricorrente. Avverso tale decisione, ricorreva in Cassazione il datore di lavoro sulla base di un’unica censura e resisteva con controricorso il lavoratore, il quale spiegava altresì ricorso incidentale basato su due motivi di censura, cui si opponeva il ricorrente con controricorso. In particolare, il ricorrente chiedeva alla Corte di pronunciarsi sulla conformità o meno all’art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991 di una comunicazione di chiusura della procedura contenente, in relazione a ciascun lavoratore interessato dal licenziamento, nella specifica ed individuata unità produttiva, il nominativo, il luogo di residenza, la qualifica, il livello di inquadramento, l’età, il carico di famiglia, nonché il dettaglio sui criteri di scelta, oltre ad essere corredata dalla copia dell’accordo di mobilità e dall’elenco dei lavoratori ritenuti in eccedenza.

Nel controricorso incidentale veniva richiesto invece se, in caso di dichiarazione d’inefficacia del licenziamento con applicazione dell’art. 18 St. Lav. , il Giudice potesse limitare l’importo dell’indennità risarcitoria al periodo intercorrente fra la data del licenziamento e quella del compimento del 65° anno di età, epoca del pensionamento, senza che vi fosse alcuna allegazione o eccezione in tal senso da parte del datore di lavoro e senza avere accertato l’effettiva percezione della pensione da parte del lavoratore e l’entità della medesima.

I motivi della decisione

La Corte ha superato il primo motivo di censura del ricorso principale, inerente all’interpretazione della normativa in materia di comunicazione di conclusione della procedura di mobilità, ritenendolo non esaminabile per violazione dell’art. 366Bis c. P. C. Con riguardo alla specificità dei motivi. Ciò in quanto non solo si deduceva contemporaneamente una violazione di legge e un vizio di motivazione (richiesta già considerata inammissibile in precedenti pronunce, cfr. Cass. 11 aprile 2008, n. 9470 e Cass. 23 luglio 2008, n. 20355), ma oltretutto la Cassazione non poteva «sostituirsi alla parte nella individuazione concreta della situazione di fatto sottesa alla censura» (interalios, Cass. 23 marzo 2006, n. 6225), poiché si sarebbe chiesto «di procedere ad un riesame della documentazione per verificare se questa sia o meno conforme a quanto prescritto dalla legge». Superato il ricorso, la Cassazione si è invece soffermata sui motivi del ricorso incidentale. Veniva richiesto alla S. C. Di valutare se il raggiungimento dei 65 anni di età, ossia dell’età pensionabile, comportasse astrattamente l’automatica cessazione del rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, l’automatica limitazione del risarcimento del danno al raggiungimento di tale requisito anagrafico, a prescindere dalla considerazione se vi fosse stato o meno l’effettivo pensionamento del lavoratore. La Suprema Corte, con pronuncia del 2 febbraio 2012, n. 1462, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma in parte qua, accertata l’illegittimità del licenziamento irrogato al lavoratore, ha condannato però il datore di lavoro al pagamento della retribuzione globale di fatto dal momento del licenziamento a quello del compimento del 65° anno di età del lavoratore. Ciò in quanto il Giudice del gravame aveva omesso di valutare, a giudizio della Corte, se «effettivamente vi sia stato o meno l’effettivo pensionamento» del lavoratore.

Precedenti giurisprudenziali

La Suprema Corte, già in precedenti pronunce, aveva stabilito che, in caso di accertamento del diritto del lavoratore alla reintegra, il datore non potesse opporsi e rifiutare di procedere al pagamento dell’indennizzo, contestando che il rapporto si fosse ipso iure risolto automaticamente con il raggiungimento della massima anzianità contributiva, dovendo l’eventuale circostanza impeditiva alla reintegrazione (i. E. Il compimento del 65° anno di età) essere fatta valere nel giudizio in cui la reintegrazione era stata disposta (sul punto, Cass. 9. 2. 2007, n. 2898). Orbene, costituisce orientamento consolidato quello secondo cui il risarcimento ex art. 18 St. Lav. Deve coprire anche il periodo successivo al pensionamento, poiché il trattamento pensionistico non ha natura retributiva e non può essere sottratto dal risarcimento spettante. Le somme percepite dal lavoratore ingiustamente licenziato a titolo di trattamento previdenziale e pensionistico, infatti, non sono in alcun modo ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge, e si sottraggono pertanto all’operatività della regola della compensatio lucri cum damno, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore, detraibile dall’ammontare del risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro, in quanto la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento, facendo venir meno il presupposto del pensionamento, travolge ex tunc lo stesso diritto dell’assicurato alla prestazione previdenziale e lo espone all’azione di ripetizione dell’indebito da parte del soggetto erogatore della pensione (sul punto, Cass. 14. 6. 2007, n. 13871 e, in senso conforme, Cass. , S. U. , 13. 8. 2002, n. 12194, Cass. 6. 2. 2003, n. 1786, 20. 2. 2003, n. 2529, 1. 8. 2003, n. 11758, 11. 6. 2004, n. 11134 e 9. 2. 2004, n. 2406).

Osservazioni conclusive

La pronuncia in commento stabilisce un riferimento chiaro nel rapporto tra risarcimento del danno ex art. 18 St. Lav. Ed età del lavoratore. Laddove le precedenti pronunce si limitavano a prevedere il rapporto tra art. 18 e trattamento pensionistico latu sensu considerato, la presente decisione rappresenta l’unico arresto successivo che prevede l’esclusione del compimento del 65° anno di età come causa di limitazione della responsabilità del datore di lavoro nel risarcimento ex art. 18 St. Lav.

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