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UNICO 2013: PROROGATO DAL 17 GIUGNO ALL’8 LUGLIO 2013 PER COLORO CHE SONO SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE

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 Il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento Sabrina De Camillis ha annunciato laproroga del modello Unico dal 17 giugno all’8 luglio 2013  per il saldo e per il primo acconto.   Come lo scorso anno assisteremo al rinvio dei versamenti delle somme dovute a saldo e a titolo di primo acconto  dal 17 giugno all’8 luglio prossimo, senza alcuna maggiorazione e dal 9 luglio al 20 agosto 2013 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.   

 

Unico 2013: Prorogato dal 17 giugno all’8 luglio  2013 per coloro che sono soggetti agli studi di settore

 

Il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento Sabrina De Camillis ha annunciato la proroga del modello Unico dal 17 giugno all’8 luglio 2013  per il saldo e per il primo acconto. Pertanto La proroga di Unico 2013 è evento certo anche se manca ancora l’ufficialità attesa nelle prossime ore.   Come lo scorso anno assisteremo al rinvio dei versamenti delle somme dovute a saldo e a titolo di primo acconto  dal 17 giugno all’8 luglio prossimo, senza alcuna maggiorazione e dal 9 luglio al 20 agosto 2013 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

 

Dunque i ritardi accumulati dal software GE. RI. CO.  hanno inciso più del previsto generando questo ritardo.

La doppia proroga delle scadenze di pagamento non concerne tuttavia l’intera platea dei contribuenti obbligati alla presentazione del modello Unico 2013, ma solamente le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali risultano elaborati gli studi di settore. A rendere ufficiale il rinvio delle scadenze di versamento è stata la risposta data ieri in commissione Finanze della Camera dal sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, Sabrina De Camillis, all’interrogazione parlamentare di Maurizio Bernardo (Pdl).

“E’ all’esame dei competenti Uffici dell’Amministrazione Finanziaria uno schema di provvedimento, di contenuto analogo a quelli di proroga degli anni scorsi, in cui il termine di versamento delle imposte è prorogato al giorno 8 luglio 2013 (in luogo del 17 giugno), senza alcuna maggiorazione; per i versamenti effettuati dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013 è prevista, invece, una maggiorazione delle somme da versare pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo” si legge nel testo di risposta”.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI 17 GIUGNO – 16 LUGLIO 2013

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In sintesi indichiamo principali scadenze fiscali e previdenziali nel range data 17 giugno – 16 luglio 2013, onde fare un focus sulla documentazione necessaria ancora da reperire o inviare.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI  17 GIUGNO – 16 LUGLIO 2013

In sintesi indichiamo principali scadenze fiscali e previdenziali nel range data 17 giugno – 16 luglio 2013, onde fare un focus sulla documentazione necessaria ancora da reperire o inviare.

 

Martedì 25 Giugno 2013

INTRA

Scade oggi per i soggetti interessati il termine per l’invio telematico dei modelli INTRA per il mese di maggio 2013 (soggetti con operazioni intracomunitarie nell’anno 2012 con vendite superiori a € 250. 000,00 e/o acquisti superiori a € 180. 000,00).

 

Domenica 16 Giugno 2013 (prorogato a lunedì 17 giugno)

IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE

Scade oggi il termine per il versamento delle imposte emergenti da UNICO 2013  senza il pagamento di alcuna maggiorazione. Chi decidesse di rateizzare le imposte dovute o solo alcune di esse, nelle rate a scadere dovrà aggiungere gli interessi.

Le imposte in scadenza posso essere diverse, le principali:

ü saldo e I° acconto IRPEF

ü Addizionale Regionale ed Addizionale Comunale

ü saldo e I° acconto IRES

ü saldo e I° acconto IRAP

ü saldo e I° acconto contributi INPS IVS e gestione separata

ü IVA annuale con maggiorazione

ü imposte sostitutiva su determinati proventi

ü diritto annuale dovuto alle C. C. I. A. A.

ü le ritenute d’acconto sui compensi liquidati nel mese precedente;

ü Liquidazione Mensile IVA, Ritenute d’acconto e Contributi Previdenziali su compensi di dipendenti e collaboratori del mese precedente;

Di norma le imposte indicate si possono versare ENTRO il 16/07/2013 applicando una maggiorazione dello 0,40%

 

FOCUS IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA: Restiamo in attesa di ricevere indicazioni ministeriali a carattere nazionale e locali in materia di aliquote e

 le regole deliberate dai singoli comuni per l’anno 2013.

 

Per  informazioni  ed indicazioni non esitate a contattarci.

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RISARCIBILITÀ DEL DANNO DA PERDITA DI CHANCE

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IN TEMA DI RISARCIMENTO DEL DANNO, IL CREDITORE CHE VOGLIA OTTENERE, OLTRE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE, ANCHE I DANNI DERIVANTI DALLA PERDITA DI “CHANCE” – CHE, COME CONCRETA ED EFFETTIVA OCCASIONE FAVOREVOLE DI CONSEGUIRE UN DETERMINATO BENE, NON è UNA MERA ASPETTATIVA DI FATTO MA UN’ENTITà PATRIMONIALE A Sé STANTE, GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE SUSCETTIBILE DI AUTONOMA VALUTAZIONE. RISARCIBILITà DEL DANNO DA PERDITA DI CHANCE

CASS. , SEZ. LAV. , 28 FEBBRAIO 2013, N. 5009 

IN TEMA DI RISARCIMENTO DEL DANNO, IL CREDITORE CHE VOGLIA OTTENERE, OLTRE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE, ANCHE I DANNI DERIVANTI DALLA PERDITA DI “CHANCE” – CHE, COME CONCRETA ED EFFETTIVA OCCASIONE FAVOREVOLE DI CONSEGUIRE UN DETERMINATO BENE, NON è UNA MERA ASPETTATIVA DI FATTO MA UN’ENTITà PATRIMONIALE A Sé STANTE, GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE SUSCETTIBILE DI AUTONOMA VALUTAZIONE – HA L’ONERE DI PROVARE, PUR SE SOLO IN MODO PRESUNTIVO O SECONDO UN CALCOLO DI PROBABILITà, LA REALIZZAZIONE IN CONCRETO DI ALCUNI DEI PRESUPPOSTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO SPERATO E IMPEDITO DALLA CONDOTTA ILLECITA DELLA QUALE IL DANNO RISARCIBILE DEVE ESSERE CONSEGUENZA IMMEDIATA E DIRETTA. NOTA – UN DIPENDENTE CONVENIVA IN GIUDIZIO IL PROPRIO DATORE DI LAVORO AL FINE DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER NON ESSERE STATO POSTO NELLA CONDIZIONE DI PARTECIPARE REGOLARMENTE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE PER L’INQUADRAMENTO A QUADRO DI SECONDO LIVELLO, TENUTASI NEL NOVEMBRE 1995. IN PARTICOLARE, IL RICORRENTE CHIEDEVA, IN VIA PRINCIPALE, IL RISARCIMENTO DEL DANNO PARI ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE CHE AVREBBE PERCEPITO SE AVESSE VINTO LA SELEZIONE E, IN VIA SUBORDINATA, IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA PERDITA DI CHANCE. A SOSTEGNO DI TALI DOMANDE, IL LAVORATORE DEDUCEVA CHE NEL 2000, IL TRIBUNALE DI GROSSETO, IN UN ALTRO GIUDIZIO, AVEVA DICHIARATO LA NULLITà DI TALE PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE CON CONDANNA DELLA SOCIETà A RIPETERE LA PROVA NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA APPLICABILE. IL DATORE DI LAVORO DEDUCEVA DI AVER REGOLARMENTE (RI)CONVOCATO IL LAVORATORE, SUBITO DOPO IL DEPOSITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GROSSETO, AL FINE DI CONSENTIRGLI DI RIPETERE LA PROVA SELETTIVA E CHE QUESTI SI ERA RIFIUTATO, IN QUANTO ORMAI PROSSIMO AL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA ED IN QUANTO CONTESTAVA LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. CON SENTENZA DEL 2007, LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO, CONDANNAVA LA SOCIETà AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER PERDITA DI CHANCE LIMITATAMENTE AL PERIODO INTERCORSO TRA LA PRIMA PROVA SELETTIVA (1995) E LA SUA SUCCESSIVA RIPETIZIONE (2000), PERIODO DURANTE IL QUALE AVREBBE POTUTO, TEORICAMENTE, PRESTARE ATTIVITà NELL’INQUADRAMENTO SUPERIORE. LA CORTE TERRITORIALE, IN PARTICOLARE, LIQUIDAVA IL RISARCIMENTO IN VIA EQUITATIVA NEL 20% DELLE MAGGIORI RETRIBUZIONI PERDUTE. AVVERSO TALE SENTENZA RICORREVA PER CASSAZIONE IL LAVORATORE. LA SOCIETà RESISTEVA CON CONTRORICORSO E CONTESTUALE RICORSO INCIDENTALE. IL LAVORATORE NEL PROPRIO RICORSO SI LAMENTAVA CHE LA CORTE D’APPELLO NON AVESSE DECISO SULLA DOMANDA PROPOSTA IN VIA PRINCIPALE DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA MANCATA PROMOZIONE E CHE, SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE, AVEVA PRESO IN CONSIDERAZIONE SOLO LA DOMANDA IN VIA SUBORDINATA. IL RICORRENTE PRINCIPALE CENSURAVA ALTRESì LA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI LA CORTE D’APPELLO AVEVA LIMITATO IL RISARCIMENTO DEL DANNO, EX ART. 1227 COMMA 2 C. C. , TENENDO CONTO D’UFFICIO, PER L’ASSENZA DI VALIDE ALLEGAZIONI AVVERSARIE DEL SUO RIFIUTO DI RIPETERE LA PROVA SELETTIVA NEL 2000. LA SOCIETà CON IL PROPRIO RICORSO INCIDENTALE CENSURAVA INVECE LA PRONUNCIA DELLA CORTE TERRITORIALE PER AVER RICONOSCIUTO UN RISARCIMENTO DEL DANNO A FAVORE DEL LAVORATORE NONOSTANTE QUESTI NON AVESSE FORNITO ALCUNA PROVA DEL FATTO CHE, SE AVESSE PARTECIPATO ALLA SELEZIONE, AVREBBE AVUTO POSSIBILITà DI SUPERARLA. IL RICORRENTE INCIDENTALE DEDUCEVA INFATTI CHE IL LAVORATORE NON AVESSE OFFERTO ALCUNA PROVA CIRCA I REQUISITI NECESSARI PER OTTENERE LA QUALIFICA SUPERIORE CHE, NEL CASO DI SPECIE, CONSISTEVANO NELLA SEGNALAZIONE DELLA FILIALE NONCHé IN UN COLLOQUIO VOLTO AD ACCERTARE LE QUALITà MANAGERIALI. INOLTRE, SECONDO LA PROSPETTAZIONE DELLA SOCIETà, IL LAVORATORE NON AVEVA NEPPURE PROVATO CHE GLI ALTRI DIPENDENTI CHE AVEVANO SUPERATO LA PROVA FOSSERO PRIVI DI TITOLI DI STUDIO SUPERIORI AI SUOI O COMUNQUE IN POSSESSO DI ALTRE CONDIZIONI DI PRELAZIONE, ESSENDOSI LIMITATO A DEDURRE CHE LA PROVA ERA STATA SUPERATA DAL 90% DEI PARTECIPANTI. LA CORTE DI CASSAZIONE DECIDEVA PER IL RIGETTO DEL RICORSO PRINCIPALE PROMOSSO DAL LAVORATORE E, IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO INCIDENTALE DELLA SOCIETà, CASSAVA LA SENTENZA IMPUGNATA, RIGETTANDO LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO SULLA BASE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO, PIù VOLTE AFFERMATO DALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITà (V. CASS. N. 14820/2007, N. 1715/2009 E N. 22376/2012), SECONDO CUI: IL CREDITORE CHE VOGLIA OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALLA PERDITA DI “CHANCE” HA L’ONERE DI PROVARE, PUR SE SOLO IN MODO PRESUNTIVO O SECONDO UN CALCOLO DI PROBABILITà, LA REALIZZAZIONE IN CONCRETO DI ALCUNI DEI PRESUPPOSTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO SPERATO E IMPEDITO DALLA CONDOTTA ILLECITA DELLA QUALE IL DANNO RISARCIBILE DEVE ESSERE CONSEGUENZA IMMEDIATA E DIRETTA. IN PARTICOLARE, LA SUPREMA CORTE OSSERVAVA CHE IL LAVORATORE NON AVESSE SVOLTO ALCUNA DEDUZIONE CIRCA IL CONTENUTO CHE AVREBBE DOVUTO AVERE IL COLLOQUIO, IL NUMERO DEI SOGGETTI DA SELEZIONARE E QUELLO DEI LAVORATORI CHE AVREBBE DOVUTO FORMARE OGGETTO DI SELEZIONE NONCHé L’ASSENZA, IN CAPO A QUESTI ULTIMI, DI TITOLI DI STUDIO SUPERIORI A SUOI

ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI GUIDA E VADEMECUM FISCALE AI FINI IVA

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L’inquadramento fiscale della assegnazione dei beni ai soci risente del tipo di società interessata, della natura dei beni coinvolti e dei soggetti assegnatari. La diversa e complessa disciplina ha suggerito di limitare l’analisi alla sola assegnazione di beni immobili  in favore del socio persona fisica. Per facilità espositiva la materia verrà approfondita trattando separatamente i riflessi in materia di imposte indirette e di imposte dirette.

Guida e Vademecum fiscale alla Assegnazione di Beni ai Soci

 

L’inquadramento fiscale della assegnazione dei beni ai soci risente del tipo di società interessata, della natura dei beni coinvolti e dei soggetti assegnatari. La diversa e complessa disciplina ha suggerito di limitare l’analisi alla sola assegnazione di beni immobili  in favore del socio persona fisica.

Per facilità espositiva la materia verrà approfondita trattando separatamente i riflessi in materia di imposte indirette e di imposte dirette.

 

Assegnazione di Beni ai Soci : Imposte Indirette

 

L’assegnazione  di   beni  ai   soci  subisce  una  differente  imposizione  a   seconda  della concorrenza di elementi soggettivi e oggettivi connotanti la fattispecie.

 

Assegnazione di Beni ai Soci: Riflessi fiscali ai fini IVA

 

L’assegnazione dei beni ai sensi dell’art 2 comma 2 n 6 D. P. R. 633/1972 costituisce operazione imponibile iva regolata con emissione di una autofattura da parte della società. Il legislatore Iva considera dunque come una cessione a titolo oneroso  l’assegnazione di beni fatte ai soci  sia da società di persone sia da società di capitali qualunque sia l’oggetto della società e qualunque sia il titolo in relazione al quale l’assegnazione viene effettuata.

 

La norma trova la sua ratio nel voler impedire che mediante la costituzione di società si realizzino con successive assegnazioni ai soci trasferimenti simulati di beni, i quali giungerebbero

 

agli assegnatari completamente detassati nel caso in cui in relazione a tali beni sia stato detratto l’importo dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto.

Il tenore della norma non sembrerebbe lasciare spazio a eccezioni fatte salve quelle elencate nell’art 2 – 3 comma del D. P. R. Iva, se non si voglia considerare tale anche l’assegnazione di beni per i quali si sia verificata la particolare situazione relativa alla mancata detrazione dell’Iva all’atto dell’acquisto e su cui ci si soffermerà in seguito.

 

Analizzando nello specifico si potranno avere le seguenti situazioni:

a) Assegnazioni soggette a Iva (operazioni di cui all’art 10 n 8-bis e n 8-ter) La base imponibile a norma dell’art 13 D. P. R. Iva lett. C) corrisponde al valore normale dei beni assegnati; l’aliquota è quella indicata nella Tariffa allegata al D. P. R. Iva per ciascuna categoria di beni.

b) Assegnazioni esenti da Iva e assoggettate a imposta di registro

Si hanno due ipotesi:

La prima è relativa alla assegnazione di beni acquistati o importati in regime di totale indetraibilità  dell’Iva  (art  10  comma  1  n  27-quinquies)   per  ragioni  soggettive  connesse all’attività del soggetto (perché fa operazioni esenti o perché ha un pro-rata pari a zero) oppure per ragioni oggettive (connesse alla natura del bene art 19-bis 1 comma 1 lett. I: abitazioni).

La  seconda è  relativa alla  assegnazione esente perché  non  ricorre  una  delle  ipotesi  di imponibilità ex art 10 n 8-bis e n 8-ter.

c) Assegnazioni escluse da Iva e assoggettate a imposta di registro

 

Ricorre tale ipotesi con riferimento alla natura del bene assegnato che non le fa rientrare tra le operazioni imponibili (es. Terreno agricolo). Art 2 comma 3 D. P. R. 633/1972.

d)  Assegnazioni di  beni  rispetto ai  quali  la  società non  abbia detratto interamente o neanche parzialmente l’iva all’atto di acquisto.

La soluzione del regime di imponibilità di tali fattispecie è oggetto di un orientamento non unitario basato sull’analisi del combinato disposto dei numeri 4,5 e 6 del comma 2 dell’art 2 decreto iva.

 

La posizione dell’Erario  muove dalla assimilazione della assegnazione dei beni ai soci ad un’ipotesi di autoconsumo esterno trovando sostegno nell’art 5 comma 6 della VI Direttiva CEE n. 77/388 del 17. 5. 1977 (ora articolo 16 della Direttiva 2006/112/Ce) e su un orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea  che sostengono che il prelievo di un bene della propria impresa da un soggetto passivo e la destinazione al proprio uso privato costituisce un’ipotesi di cessione a titolo oneroso (rilevante ai fini iva) solo quando detto bene e gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell’iva.

 

L’intento del legislatore comunitario è quello di calibrare l’eventuale assoggettamento ad iva all’esercizio della detrazione.

 

L’amministrazione italiana  dunque muovendo proprio dalla assimilazione a un’ipotesi di destinazione a finalità estranee e a un’ipotesi di autoconsumo sostiene che l’assegnazione dei beni rientra (a differenza della vendita) tra le ipotesi di cui all’art 5 della direttiva Cee. L’operazione risulterà imponibile solo  nei  casi  in  cui  la  società assegnante abbia detratto interamente o parzialmente l’iva all’atto di acquisto e non anche nell’ipotesi opposta di assegnazioni di beni rispetto ai quali la società non abbia detratto interamente o neanche parzialmente l’iva all’atto di acquisto (come nel caso di acquisto da un privato).

 

Partendo da tali premesse la conclusione è che a differenza della vendita (rispetto alla quale, non essendo possibile ricomprenderla tra le ipotesi di cui all’art 5 della direttiva CEE, le ipotesi di indetraibilità sono solo quelle derivanti dalla natura soggettiva  e oggettiva   ma non anche quella per la quale la detrazione non è stata esercitata perché non si è subita la rivalsa  dell’imposta) non  sussiste  l’obbligo  di  assoggettare a  imposta l’autoconsumo di  beni immobili per i quali non è stata detratta l’iva all’atto del relativo acquisto. Va  tuttavia  sottolineato  che  da  tale  previsione  di  non  assoggettamento  resterebbe comunque escluso l’autoconsumo di beni immobili sui quali siano stati operati interventi di manutenzione o di recupero edilizio in relazione ai quali sia stata detratta la relativa imposta.

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

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APS – ASD – SSD: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI DEMOCRATICITÀ ED UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

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In sede di verifica, di accessi o ispezioni, viene spesso contestata la mancanza di democrazia interna all’ente (con conseguente disapplicazione dei benefici fiscali) sulla base di elementi quali, ad esempio, la non rituale convocazione dell’assemblea, l’assenza dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea, il mancato inserimento dei nomi degli associati nel libro soci, etc.   Ciò posto, si chiede di sapere se tali violazioni di natura formale comportino la disapplicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991.

APS – ASD – SSD: Violazione dei principi di democraticità ed uguaglianza dei diritti  degli Associati

Quesito: In base all’articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002  lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve contenere determinate clausole al fine di garantire l’assenza di scopo di lucro, la democraticità del sodalizio ed assicurare il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma. Con circolare n. 21/E del 2003, paragrafo 1. 1, è stato chiarito che, in mancanza del formale recepimento nello statuto, nonché in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dal citato comma 18 dell’articolo 90 della legge n. 289 del 2002, gli enti sportivi dilettantistici non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad essi riservato.

In sede di verifica, di accessi o ispezioni, viene spesso contestata la mancanza di democrazia interna all’ente (con conseguente disapplicazione dei benefici fiscali) sulla base di elementi quali, ad esempio, la non rituale convocazione dell’assemblea, l’assenza dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea, il mancato inserimento dei nomi degli associati nel libro soci, etc.   Ciò posto, si chiede di sapere se tali violazioni di natura formale comportino la disapplicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991.

Risposta

Il regime fiscale introdotto dalla legge n. 398 del 1991 prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi (ad esempio, esonero agli effetti dell’IVA dagli obblighi di registrazione e dichiarazione). Possono optare per l’applicazione di tale regime agevolativo le associazioni di promozione sociale (APS), le associazioni (ASD) e  le  società  sportive  dilettantistiche (SSD)  che,  nel  corso  del  periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 250. 000 euro.

L’effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, al fine di evitare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare – tra l’altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali. In particolare, si richiama la disposizione recata dall’articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002, secondo cui nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere espressamente previste, fra l’altro, “le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali”.

Fermo restando che la sussistenza del requisito della democraticità richiede una valutazione, da effettuare caso per caso, della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative della singola associazione sportiva dilettantistica, si evidenzia che elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell’ente e l’effettiva democraticità del sodalizio.

Tuttavia, si può ritenere che l’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio, invio di e-mail agli associati in luogo dell’apposizione in bacheca dell’avviso di convocazione) o l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991 qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell’associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità.

La  clausola  della  democraticità prevista  dall’articolo 90,  comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002 si intende violata quando la specifica azione od omissione da parte dell’associazione renda sistematicamente inapplicabile la predetta disposizione statutaria.

Ciò si verifica, ad esempio, qualora si riscontrino nell’associazione elementi quali:

·        la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali;

·        la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente  posizione  del  socio  in  termini  di  diritti  e  prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi;

·        l’esercizio limitato del diritto di voto – dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati privilegiati – in relazione alle deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l’approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive, etc.

In tali ipotesi, infatti, ravvisandosi un nesso diretto fra la violazione posta in essere dall’associazione e la disposizione statutaria concernente la democraticità  dell’ente,  si  ritiene  che  l’associazione  sportiva  dilettantistica decada dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991 per mancata osservanza della clausola di cui al citato articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002.

 

Per consulenza fiscale e del lavoro specializzata in:

ok. PngAssociazioni di Promozione Sociale (APS);

ok. Png         Associazioni Sportivo Dilettantistiche(ASD);

ok. Png         Società  Sportive  Dilettantistiche (SSD);

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APS – ASD – SSD IN REGIME L.398/91: EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL RENDICONTO ANNUALE

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Si chiede di sapere se la mancata redazione del predetto rendiconto comporti, per gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398 del 1991, la disapplicazione della disposizione recata dall’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 ovvero – qualora sia comunque possibile risalire, attraverso altri dati desumibili dalla contabilità dell’ente, all’ammontare dei proventi detassati – se in luogo della disapplicazione di tale previsione sia applicabile una diversa misura sanzionatoria.

APS – ASD – SSD in regime L. 398/91: Effetti della mancata tenuta del Rendiconto Annuale (Bilancio Sociale) previsto dall’articolo 5, comma 5, del dm 26 novembre 1999, n. 473

 

Quesito: Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono optare per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 a condizione, fra l’altro, che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi non superiori a 250. 000 euro. Per detti enti, inoltre, l’articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 prevede che non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51. 645,69 euro:

a) i proventi realizzati dagli enti sportivi dilettantistici nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i  proventi  realizzati  per  il  tramite  di  raccolte  pubbliche  di  fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai  sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione in conformità all’articolo 143, comma 3, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

La disposizione agevolativa sopra richiamata è applicabile a condizione che,   entro   quattro   mesi   dalla   chiusura   dell’esercizio,   gli   enti   sportivi dilettantistici che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398 del 1991 redigano “un apposito Rendiconto Annuale (Bilancio Sociale), tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione” nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi di cui al citato articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 (v. Articolo 5, comma 5, del decreto del Ministero delle finanze 26 novembre 1999, n. 473).

In proposito, si chiede di sapere se la mancata redazione del predetto rendiconto comporti, per gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398 del 1991, la disapplicazione della disposizione recata dall’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 ovvero – qualora sia comunque possibile risalire, attraverso altri dati desumibili dalla contabilità dell’ente, all’ammontare dei proventi detassati – se in luogo della disapplicazione di tale previsione sia applicabile una diversa misura sanzionatoria.

 

Risposta

Il regime fiscale introdotto dalla legge n. 398 del 1991 prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi (ad esempio, esonero agli effetti dell’IVA dagli obblighi di registrazione e dichiarazione).

Possono optare per l’applicazione di tale regime agevolativo le associazioni di promozione sociale (APS), le associazioni (ASD) e  le  società  sportive  dilettantistiche (SSD)  che,  nel  corso  del  periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 250. 000 euro.

Il reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che, avendone i requisiti, hanno optato per il regime tributario di cui  alla  legge  n.   398  del  1991  è  determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività nella misura del 3 per cento e aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

In sostanza, dal punto di vista reddituale, l’opzione per le disposizioni di favore recate dalla citata legge n. 398 del 1991 produce, per gli enti sportivi dilettantistici in possesso dei requisiti (cfr. Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003), un duplice effetto:

·        l’applicazione del coefficiente di redditività del 3 per cento ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali;

·        la piena rilevanza delle plusvalenze patrimoniali, alle quali non si applica il predetto coefficiente di redditività.

Ciò premesso, si evidenzia che, ai fini dell’applicabilità degli specifici benefici recati dal citato articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, l’ente sportivo dilettantistico che ha optato per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 deve redigere un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 600 del 1973.

Si precisa, al riguardo, che tale adempimento si considera soddisfatto qualora i dati da inserire nell’anzidetto rendiconto (le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione) siano comunque desumibili attraverso le risultanze della contabilità generale dell’ente sportivo dilettantistico, fermi restando gli obblighi di redazione e conservazione, per ciascun manifestazione, della relazione illustrativa, ai sensi degli articoli 20 e 22 del DPR n. 600 del 1973.

In proposito, si ritiene utile far presente che è stato precisato, per gli enti non commerciali, che la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano di  conti, strutturato in  modo da  poter individuare in  ogni  momento le  voci destinate all’attività istituzionale e quelle destinate all’attività commerciale, non è di ostacolo all’eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti (cfr. Risoluzione n. 86/E del 13 marzo 2002).

In   particolare,   la   tenuta   della   contabilità   separata   non   prevede l’istituzione di un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, essendo  sufficiente  un  piano  dei  conti,  dettagliato  nelle  singole  voci,  che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività.

Pertanto, conformemente al suddetto criterio interpretativo e considerata la particolare rilevanza riconosciuta agli enti sportivi dilettantistici, si ritiene che la  mancata redazione del rendiconto in argomento non determini, di per sé, l’inapplicabilità  della  disposizione  di  esclusione  dall’IRES  per  i  proventi realizzati (v. Articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999) e non rilevati nel più  volte citato rendiconto, sempre che, in  sede  di  controllo, sia  comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.

Resta ferma l’applicabilità delle sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi  relativi  alla  tenuta  dei  documenti  contabili,  secondo  le  indicazioni fornite al paragrafo 1.

Diversamente, i proventi per i quali non si è provveduto alla redazione del rendiconto di cui al DM n. 473 del 1999 e in relazione ai quali l’associazione sportiva non sia in grado di produrre alcun documento attestante l’operazione devono essere assoggettati a tassazione – analogamente a quanto espressamente previsto per i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali dall’articolo 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991 – con l’applicazione del coefficiente di redditività pari al 3 per cento. In tal caso, i proventi di cui trattasi, in quanto equiparati a quelli ai quali si applica il coefficiente di redditività del 3 per cento, concorrono alla determinazione dell’importo pari a 250. 000 euro, il cui superamento implica la decadenza  dai   benefici   fiscali   previsti   dalla   legge   n.    398   del   1991   e l’applicazione del regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione delle imposte che agli adempimenti contabili.

 

Per consulenza fiscale e del lavoro specializzata in:

ok. PngAssociazioni di Promozione Sociale (APS);

ok. Png         Associazioni Sportivo Dilettantistiche(ASD);

ok. Png         Società  Sportive  Dilettantistiche (SSD);

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GRANDI IMPRESE: FONDO DI GARANZIA PER AGEVOLARE IL CREDITO

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L’obiettivo della misura è quello di sostenere la continuità nell’accesso al credito per le grandi imprese che  presentano criticità finanziarie congiunturali e momentanee.    

Grandi Imprese: Fondo di garanzia per agevolare il credito  

 

L’obiettivo della misura è quello di sostenere la continuità nell’accesso al credito per le grandi imprese che  presentano criticità finanziarie congiunturali e momentanee.   

Beneficiari  

1. Grandi imprese non in difficoltà:  

a)   che non superano € 200. 000. 000 di ricavi annui (per imprese appartenenti a gruppi l’importo è di € 300. 000. 000 ed è verificato sul bilancio consolidato di gruppo);  

b)   che hanno almeno il 70% degli addetti in unità locali del Piemonte;  

c)   con  Codice  ATECO  2007  primario  dell’unità  locale  presente  in  Piemonte  compreso  tra  quelli elencati nell’allegato I al bando;  

d)   che hanno  registrato  un risultato  operativo  positivo  o un utile netto di bilancio  in almeno  due degli ultimi esercizi conclusi prima della presentazione della domanda;

e)   che si impegnano  a posticipare  le scadenze  di rimborso  prestiti  a soci fino alla scadenza  e al rimborso dei prestiti bancari garantiti dal fondo;

f)       che sono in possesso  del presupposto  di continuità  aziendale,  al momento  della presentazione della domanda.

 

2. Grandi imprese che hanno promosso, hanno in corso o sono il risultato di un’operazione  straordinaria:  

in possesso dei requisiti previsti ai punti a), b), d), e), f), h)  che a seguito dell’operazione straordinaria mantengano:  

·        almeno il 70% degli addetti precedentemente  occupati nelle unità locali del Piemonte;  

·        almeno 100 addetti nelle unità locali del Piemonte  Per  operazioni  straordinarie   non  ancora  concluse  al  momento  della  presentazione   della  domanda,  l’eventuale emissione della garanzia sarà sospesa fino alla conclusione dell’operazione.   

 

Iniziative ammissibili  

a) Concessione  di nuovi prestiti,  di durata  massima  36 mesi, a condizione  che la banca  si impegni  a mantenere  l’ammontare  delle  linee di credito  in essere per almeno 12 mesi dalla data della nuova operazione garantita da Finpiemonte;

b) Nuova articolazione  delle linee di credito già concesse  in precedenza , purchè l’ammontare  totale del credito riarticolato sia superiore di almeno il 30% rispetto al totale della prima riarticolazione;  

c) Smobilizzo di crediti scaduti da non più di 365 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda, per  fatture  emesse  da  Enti  locali  del  Piemonte,  Aziende  sanitarie  e enti  gestori  dei  servizi  socio assistenziali piemontesi, Enti strumentali della Regione Piemonte.

Natura dell’agevolazione  

Garanzia gratuita su un finanziamento bancario, con queste caratteristiche:      

·     è gratuita;      

·        copre l’80% del finanziamento,  fino a un massimo di € 1. 500. 000  di garanzia per ogni impresa (nel caso di imprese  appartenenti  allo stesso gruppo, questo limite è inteso come somma delle garanzie richieste dal gruppo);

·        ha durata massima di 36 mesi (per operazioni della linea c, la durata è 12 mesi prorogabili di altri 12);  

·        è sostitutiva (la banca non può richiedere ulteriori garanzie ai beneficiari);  

·        viene concessa a prima richiesta scritta della banca.  

 

In  caso  di  revoca,  parziale  o  totale,  dell’agevolazione   concessa,  la  garanzia  è  confermata  e  il beneficiario  corrisponderà a Finpiemonte l’importo dell’aiuto come determinato all’atto di  concessione della garanzia stessa oltre agli interessi dovuti, come per legge   La  banca,  in  funzione  delle  valutazioni  di  merito  creditizio  del  beneficiario   (rating),  applicherà   le condizioni indicate nel  Riepilogo degli Spread applicati.

Il beneficiario potrà scegliere la banca finanziatrice  tra quelle che hanno sottoscritto o che sottoscrivano  la  convenzione   con  Finpiemonte   per  questa  misura   di  agevolazione.  

L’elenco   degli  istituti  già  convenzionati è pubblicato sul sito  www. Finpiemonte. It.  Per gli eventuali  ulteriori  oneri e costi applicati  dalla banca finanziatrice  (spese di istruttoria,  interessi passivi, ecc. ), si rimanda ai fogli informativi della banca stessa.   

 

Modalità di presentazione della domanda  

Le  imprese  dovranno   inviare  a  Finpiemonte,   esclusivamente   tramite  raccomandata   a/r  o  corriere espresso, il modulo di domanda e un cd rom contenente gli allegati obbligatori indicati nel Bando.  

 

Iter della domanda di agevolazione  

Le  domande   sono  esaminate   in  ordine  cronologico   di  arrivo,  entro  90  giorni  dalla  data  di presentazione.        In caso di esito favorevole  da parte del Comitato, Finpiemonte  invia una comunicazione  alla banca  per l’avvio dell’istruttoria finanziaria.

In  seguito  all’approvazione  del  programma  da  parte  del  Gruppo  Tecnico  di  Valutazione  e  della ricezione  della positiva delibera  della banca, Finpiemonte  delibera  il provvedimento  di concessione dell’agevolazione.  

 

Normativa Comunitaria di riferimento

Comunicazione della Commissione – (2004/C 344/02) Regolamento (CE) n. 1998/2006 – De minimis Regolamento (CE) n. 800/2008.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE: REGIONE PIEMONTE PRIMA TRANCHE DA 25 MILIONI DEI FONDI EUROPEI

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Erogata la prima tranche, pari a 25 milioni di euro, dei fondi messi a disposizione da Banca Europea degli Investimenti (BEI), a seguito del contratto di prestito “Regione Piemonte Loan for SMEs”.  

Contributi alle imprese: Regione Piemonte prima tranche da 25 milioni dei fondi europei

   

Erogata la prima tranche, pari a 25 milioni di euro, dei fondi messi a disposizione da Banca Europea degli Investimenti (BEI), a seguito del contratto di prestito “Regione Piemonte Loan for SMEs”.

L’intesa, sottoscritta nei mesi scorsi, prevede la disponibilità di un plafond di risorse aggiuntive per il Piemonte di 100 milioni di euro da destinarsi interamente al finanziamento di investimenti e progetti di sviluppo relativi alle PMI piemontesi. «Grazie all’operazione conclusa con BEI – commenta il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota – assicuriamo alle imprese piemontesi, già gravate dal perdurare della crisi, di poter disporre di risorse finanziarie aggiuntive, in un momento in cui sia la parte pubblica, sia il sistema creditizio faticano a sostenere le legittime esigenze di liquidità del mondo imprenditoriale per gli investimenti. Ora, più che mai, dobbiamo guardare a nuovi mezzi di reperimento, che sappiano sfruttare le leve finanziarie di cui disponiamo e quindi cercare di replicare questo meccanismo virtuoso messo in atto con BEI».

La Giunta regionale ha destinato la prima tranche al finanziamento di una parte cospicua della lista d’attesa presente sulla Misura IV. 1 del Piano Straordinario per l’Occupazione, ovvero quello relativo ai “prestiti partecipativi”: una misura che si prefigge di rafforzare la struttura patrimoniale delle PMI e diversificarne le fonti di finanziamento. Si tratta in estrema sintesi di un finanziamento a 5 anni, dove l’80% dell’importo viene erogato dalla Regione con provvista BEI ad un tasso fisso inferiore al 2%, con un costo finanziario dell’operazione, quindi, sensibilmente al di sotto rispetto agli attuali tassi di mercato.

La Giunta, inoltre, per supportare maggiormente tali imprese, ha deliberato recentemente di ripristinare anche per queste operazioni il contributo a fondo perduto pari al 5% della provvista erogata da Finpiemonte; non essendo possibile utilizzare la provvista BEI per tale finalità, sono stati destinati 1,25 milioni di euro di fondi PAR FAS. Il perdurare della crisi e la conseguente contrazione del credito, unitamente alle finalità e al basso costo del finanziamento, hanno fatto sì che la misura “presiti partecipativi”, dalla seconda metà del 2010 a oggi, abbia avuto un rilevante riscontro in termini di domande presentate, generando una richiesta di fondi di quasi 5 volte superiore alla sua dotazione iniziale, che era di circa 18 milioni di euro. Grazie alle risorse aggiuntive reperite attraverso il contratto con BEI, è stato possibile finanziare, in aggiunta a quelle che avevano già beneficiato dei fondi regionali, oltre 70 imprese, la maggior parte ubicate nell’area torinese e in provincia di Cuneo.

I finanziamenti concessi hanno un taglio medio pari a 450 mila euro, con un minimo di 50 mila  e un massimo 1,5 milioni. Tali fondi hanno generato un cofinanziamento bancario aggiuntivo di oltre 5 milioni di euro. Per quanto riguarda i restanti 75 milioni di euro che dovranno essere interamente allocati entro i primi mesi del 2014, la Giunta regionale ha già deciso di impegnarne 20 milioni sulla nuova misura “Più Sviluppo”: sostegno alle realtà imprenditoriali con una stabile organizzazione nella regione attraverso agevolazioni per investimenti produttivi a tassi vantaggiosi e che abbiano significative ricadute occupazionali.

Si sta, inoltre, programmando l’impiego dei rimanenti 55 milioni sempre a favore delle PMI piemontesi, su diverse misure, nuove o già in vigore:  investimenti in innovazione e ricerca, per la cooperazione, per il sostegno al circolante.  

 

COME EMETTERE FATTURA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA, DETERMINARE IL PROPRIO REDDITO, IL CARICO CONTRIBUTIVO ED IL NETTO FINANZIARIO IN MODO AUTONOMO

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Pubblichiamo il nostro foglio di calcolo utile per tutti i titolari di partita iva iscritti alla gestione separata INPS (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fisioterapisti, praticanti avvocati, tributaristi, consulenti d’azienda, sviluppatori free lance di app mobile android and apple, web designer, massiofisioterapisti, etc. ), con il quale poter in modo autonomo.

Come emettere Fattura per gli iscritti alla Gestione Separata, determinare il proprio reddito, il carico contributivo ed il netto finanziario in modo autonomo

Pubblichiamo il nostro foglio di calcolo utile per tutti i titolari di partita iva iscritti alla gestione separata INPS (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fisioterapisti, praticanti avvocati, tributaristi, consulenti d’azienda, sviluppatori free lance di app mobile android and apple, web designer, massiofisioterapisti, etc. ), con il quale poter in modo autonomo:

ok. Png    Emettere fattura/parcella;

ok. Png  Imputare in fattura/parcella l’imponibile, il contributo previdenziale del 4%, le spese vive (i rimborsi sostenuti per nome e conto del cliente);

  ok. Png  Determinare i costi deducibili;

 ok. Png   Monitorare il flusso reddituale annuale, il carico contributivo e la posizione netta finanziaria maturata nel corso dell’anno (chi prende confidenza con lo strumento e richiederà la nostra assistenza sarà in grado di avere una visione chiara della propria situazione già al momento della emissione di ogni singola fattura – parcella);

ok. Png  Confrontare la convenienza del regime dei minimi con il regime ordinario  e quello previsto dall’articolo 13 L. 388/2000;

ok. Png    Poter verificare se e quando conviene aderire al regime ordinario;

 

Il nostro foglio di calcolo è gratuito per gli utenti del sito:

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Per coloro che desiderano essere assistiti dai nostri esperti nella apertura ed assistenza fiscale in tutti gli adempimenti annuali inerenti la proprioa partita iva, possono contattarci al

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Regime dei minimi

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Lavoratore Autonomo Art. 13 L. 388/2000

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AVVOCATO GUIDA FISCALE: COME INDICARE NELLA PARCELLA O IN FATTURA I RIMBORSI

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I rimborsi in fattura (parcella) non concorrono a formare la base imponibile perché non costituiscono corrispettivo, non hanno la natura di controprestazione in denaro della prestazione resa.  Anche questo principio è oggetto di definizione normativa. In una parola, è il Decreto Iva a stabilire quali siano le voci che sono considerate escluse dalla base imponibile, ovvero da indicare all’interno della parcella a parte, senza che su di esse debba applicarsi l’aliquota dell’imposta.  

Avvocato guida fiscale: come  indicare  nella  Parcella  o in fattura i rimborsi         

I rimborsi in fattura (parcella) non concorrono a formare la base imponibile perché non costituiscono corrispettivo, non hanno la natura di controprestazione in denaro della prestazione resa.  Anche questo principio è oggetto di definizione normativa. In una parola, è il Decreto Iva a stabilire quali siano le voci che sono considerate escluse dalla base imponibile, ovvero da indicare all’interno della parcella a parte, senza che su di esse debba applicarsi l’aliquota dell’imposta.

Come è il caso del contributo alla Cassa di Previdenza: modificando un orientamento amministrativo anteriore, con norma di legge (L. 41/1995, art. 16), è stata inclusa nella base imponibile, quale integrazione di corrispettivo, la somma del 2% addebitata al cliente a titolo di rivalsa del contributo integrativo dovuto alla Cassa di Previdenza.  

L’art. 15 della legge Iva testualmente indica i casi di esclusione dalla base imponibile: fra essi, di diretta, immediata e molto frequente applicazione per il professionista avvocato è quello delle somme avute a rimborso per anticipazioni fatte in nome e per conto del committente; in una parola, quelle che colloquialmente e con qualche imprecisione si dicono “spese vive” e che consistono, in sostanza, nelle spese per contributi unificati, marche da bollo e notifiche.  

Analizzata con attenzione la normativa in proposito, le circolari e i pronunciamenti ministeriali, risultano chiare le limitazioni esistenti alla possibilità di escludere dal computo dell’Iva le somme destinate alle spese necessarie per l’adempimento del mandato ricevuto dal cliente; ma, soprattutto, non si deve assolutamente ritenere “escluso”, genericamente, dalla base imponibile quello che usualmente viene detto “fondo spese”, essendo tale somma, al contrario e come già esplicitato sopra, un mero acconto, quindi imponibile.  

Tanto nel caso di cessioni di beni, tanto nel caso di prestazioni di servizi, che più direttamente interessa l’avvocato, non devono essere assoggettate ad Iva, ma separatamente indicate nella fattura, le somme ricevute dal cliente a titolo di  rimborso di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte (cliente), se regolarmente documentate.  

La norma richiede due distinte condizioni:   

1) le spese devono essere sostenute in nome e per conto del cliente;

2) le anticipazioni devono essere documentate in modo corretto.   

Il primo requisito implica che esista un rapporto contrattuale sottostante che abiliti il prestatore d’opera a porre in essere  il pagamento delle suddette spese: questa prima considerazione non sembra comportare peculiari difficoltà, in quanto il  rapporto cliente-avvocato è ordinariamente costituito tramite mandato, un vero e proprio mandato processuale con rappresentanza.

Peraltro, deve dirsi che il versamento del contributo unificato, quale primo esempio, costituisce adempimento da porsi in essere per conto del cliente, in quanto è evidente che il soggetto passivo dell’obbligo di adempiere a detto versamento è colui che fa valere in giudizio una domanda.

Il contributo unificato, infatti, è riconducibile ad una prestazione patrimoniale di tipo tributario che grava sul titolare del diritto fatto valere in giudizio.  Il requisito della spendita del nome del cliente può al contrario far emergere qualche difficoltà nella rappresentazione contabile (cartacea ) della spesa. Se ne occupano una serie di circolari, che tornano più volte ad analizzare  il problema in un caso specifico: le prestazioni dell’agenzia di consulenza automobilistica.

In questo caso, l’agenzia, per conto del proprio committente, effettua delle spese, quali il pagamento delle tasse di concessione governativa o di circolazione o spese notarili; esse possono considerarsi escluse dalla base imponibile solo se esattamente documentate, ovvero se la parcella emessa dal notaio ed i documenti giustificativi sono intestati al cliente stesso. Rimangono assoggettate ad Iva, ed incluse nel computo della base imponibile, altre spese, che in tal senso costituiscono meramente e semplicemente ”costo” per il prestatore del servizio, quali gli acquisti di stampati e moduli per il PRA ed anche le spese di bolli per le documentazioni anagrafiche18.   18 Così la Risoluzione Ministeriale n. 360393 del 16. 1. 1978.

 

Se si analizza la prassi di cui sopra e la si confronta con numerose altre pronunce che si occupano di casi diversi, appare evidente che la qualificazione di una determinata spesa come ”anticipazione” dipende sia dalla natura della stessa, sia dalla rappresentazione contabile cartacea della spesa stessa, nella quale deve risultare la spendita del nome del dominus (digesto alla mano, la contemplatio domini), poiché in ciò, ed in ciò soltanto, sembra incentrarsi la riprova dell’avvenuta sostituzione del prestatore d’opera al mandante, che sarebbe altrimenti originariamente tenuto a sostenere la spesa.  

La casistica è ricca. Si veda il caso della carta da macero acquistata dall’intermediario per conto della ditta mandante, che è considerata spesa esclusa solo se la fattura di acquisto risulta intestata al mandante stesso ed al mandante rimesso: se, infatti, la fattura risulta intestata all’intermediario che, per la sua prestazione deve acquistare tale carta da macero, l’intermediario diviene ”commissionario” e le spese sopportate perdono la natura di anticipazioni (Ris. Min. N. 526019 del 31. 1. 1973).  

è il caso, ancora, delle spese postali: molteplici risoluzioni ministeriali negano la natura di anticipazioni alle spese postali sostenute dal prestatore d’opera o di servizio come nel caso delle banche, allorché dette spese postali siano rimborsate, ad esempio, sulla base di un corrispettivo contrattualmente e preventivamente determinato  (Ris. Min. N. 430585 del 22. 10. 1992); altre stabiliscono che, se nelle condizioni contrattuali di vendita è previsto che la spesa postale sia a carico del cliente, esse, se adeguatamente rappresentate, costituiscono spese escluse (Ris. Min. N. 502030 del 19. 5. 1973). Ancora un principio importante è espresso in un pronunciamento sul rimborso del gasolio per autotrazione acquistato dalla ditta che esegue  il collaudo:  in questo caso il ‘rimborso’ della spesa affrontata viene ritenuto un mero costo sostenuto per eseguire la prestazione, non un’anticipazione di spesa eseguita in virtù di un mandato con rappresentanza (Ris. Min. N. 430084 del 15. 12. 1990).  L’enumerazione della casistica è resa necessaria proprio per ribadire  i principi disposti dall’Amministrazione e per cercare di applicarli alle tipologie di spesa più usualmente affrontate dall’avvocato.

Il pagamento del contributo unificato, infatti, avviene a fronte del rilascio di un tagliando che non riporta in alcun modo il nominativo del soggetto che lo chiede. Pertanto, se non compare il nome del professionista che materia mente si reca ad effettuare il versamento, non compare neppure il nome del titolare della causa che quel versamento deve effettuare. Fermo il principio, però, secondo il quale la spesa esclusa è quella eseguita in virtù di un mandato con rappresentanza: un’adeguata contabilizzazione del contributo unificato può allora essere raggiunta conservando unitamente alla parcella nella propria contabilità (e rimettendo al cliente) il secondo originale del tagliando rilasciato all’atto di pagamento del contributo unificato ed altresì la fotocopia del frontespizio della nota di iscrizione a ruolo della causa, ove compaiono gli estremi del cliente e della causa e ove è stato apposto il tagliando del contri- buto unificato.

Per l’acquisto delle marche da bollo, affinchè esse possano essere considerate spese effettuate in nome e per conto del cliente, come lo sono in senso sostanziale allorchè trattasi di imposta di bollo da assolversi nell’ambito di un rapporto per lo più processuale di rappresentanza procuratoria, si consiglia l’acquisto con redazione di apposite note, controfirmate dal cedente, ove, oltre al timbro del professionista, compaia anche esplicitamente il nominativo del cliente, ovvero la posizione cui è riferibile l’acquisto. Anche la suddetta ricevuta dovrà essere conservata unitamente alla parcella in cui compare la somma non assoggettata ad Iva.  

 

Neppure la spesa per le notifiche dovrebbe creare soverchi problemi di classificazione: pare chiaro, infatti, che la notifica dell’atto processuale o extraprocessuale è richiesta dal professionista in nome e per conto del cliente. Anche in tal caso, l’unica documentazione delle suddette spese è la nota apposta dal notificante sul corpo dell’atto notificato, ove compare certamente il nome del dominus della posizione e la relazione di notifica. Analogamente è a dirsi per le spese di registrazione di atti, trattandosi di imposta di registro gravante sulla parte contraente (o parte in causa).   

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