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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: IVA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

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Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.

IVA SUI  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA NELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

 

Sulle  prestazioni di  servizi  relativi  a  interventi  di  manutenzione, ordinaria  e straordinaria, realizzati  su immobili  residenziali, è previsto un  regime  agevolato,  che  consiste  nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.

 

Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota  Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito  del contratto  di appalto.  

Tuttavia, qualora  l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica  ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore  della  prestazione considerato al netto  del valore  dei beni  stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo  complessivo della prestazione,  rappresentato dall’intero  corrispettivo  dovuto  dal committente, soltanto  il valore dei beni significativi.

I beni significativi sono stati espressamente  individuati  dal decreto  29 dicembre 1999. Si tratta di:

·        ascensori  e montacarichi

·        infissi esterni e interni

·        caldaie

·        video citofoni

·        apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria

·        sanitari e rubinetteria da bagni

·        impianti  di sicurezza

Su tali beni  l’aliquota  agevolata  del 10%  si applica  solo fino alla concorrenza della  differenza  tra il valore complessivo della prestazione e quello  dei beni significativi.

ESEMPIO

Costo totale dell’intervento 10. 000 euro, di cui:

·        per prestazione lavorativa 4. 000 euro

·        costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6. 000 euro

Su questi 6. 000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4. 000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10. 000 – 6. 000 = 4. 000).

Sul valore residuo (2. 000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 21%.

Per destinazione abitativa privata si intende  riferirsi alle abitazioni adibite a dimora  di privati. Non si può applicare l’Iva agevolata  al 10%:

·        ai materiali  o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello  che esegue  i lavori

·        ai materiali  o ai beni acquistati  direttamente dal committente

·        alle prestazioni professionali,  anche  se effettuate nell’ambito  degli interventi finalizzati al recupero edilizio

·        alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori

In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono  i presupposti per farlo.

 

L’IVA AGEVOLATA  PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE

 

Per tutti gli altri interventi  di recupero edilizio  è sempre  prevista, senza  alcuna  data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

Si tratta, in particolare:

A. Delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti  di appalto  o d’opera  relativi alla realizzazione degli interventi  di

·        restauro

·        risanamento conservativo

·        ristrutturazione

 

B. Dell’acquisto di beni, con esclusione di materie  prime e semilavorati,  forniti per la realizzazione degli stessi interventi  di restauro,  risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia,  individuate dall’articolo  3, lettere c) e d) del Testo Unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia,  approvato con Dpr 6 giugno 2001,  n. 380.

 

L’aliquota Iva del 10% si applica,  inoltre, alle forniture dei cosiddetti  beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio,  porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore  d’opera  che li esegue.

RISTRUTTURAZIONE: COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

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Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese  di ristrutturazione sono stati recentemente semplificati e ridotti.  

COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA  PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese  di ristrutturazione sono stati recentemente semplificati e ridotti.

In particolare, dal 14 maggio  2011  è stato soppresso  l’obbligo  dell’invio  della  comunicazione  di inizio  lavori all’Agenzia delle  Entrate e quello  di indicare  il costo  della  manodopera, in maniera  distinta, nella fattura emessa  dall’impresa  che esegue  i lavori.

In luogo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo  di Pescara, è sufficiente indicare  nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo  della detrazione.

Inoltre, occorre  conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore  dell’Agenzia  delle Entrate del 2 novembre 2011.

In particolare, oltre ai documenti indicati  più avanti (comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese  sostenute,  ricevute  dei  bonifici  di pagamento), il contribuente deve essere in possesso  di:

 

■   domanda di accatastamento (se l’immobile  non è ancora  censito)

■   ricevute  di pagamento dell’Ici, se dovuta

■   delibera  assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su par- ti comuni  di edifici residenziali)  e tabella  millesimale  di ripartizione delle spese

■   dichiarazione di consenso del possessore  dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi  effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi

■   abilitazioni amministrative richieste  dalla  vigente  legislazione edilizia  in relazione alla tipologia  di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera)  o, se la normativa non  prevede  alcun  titolo abilitativo,  dichiarazione sostitutiva dell’atto  di notorietà  in cui indicare  la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati  rientrano  tra quelli agevolabili.

Comunicazione  all’Azienda sanitaria locale

Deve  essere  inviata  all’Azienda  sanitaria  locale  competente per territorio  una  comunicazione  con raccomandata A. R. Con le seguenti  informazioni:

■   generalità  del committente dei lavori e ubicazione degli stessi

■   natura  dell’intervento da realizzare

■   dati identificativi  dell’impresa  esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità,  da parte  della  medesima, in ordine  al rispetto  degli obblighi  posti dalla  vigente normativa  in materia  di sicurezza sul lavoro e contribuzione

■   data di inizio dell’intervento di recupero.

 

La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.

Pagamento mediante bonifico

Per fruire della detrazione è necessario che  i pagamenti siano  effettuati con bonifico  bancario o postale  da cui risultino:

■   causale  del versamento

■   codice  fiscale del soggetto che paga

■   codice  fiscale o numero  di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Le spese  che  non  è possibile  pagare  con  bonifico  (per esempio,  oneri  di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute  fiscali sugli onorari  dei professionisti,  imposte  di bollo) possono  essere pagate  con altre modalità.

Quando vi sono  più soggetti che  sostengono la spesa,  e tutti intendono fruire della  detrazione,  il bonifico  deve  riportare  il numero  di codice  fiscale  delle  persone  interessate  al beneficio  fiscale.

Se il bonifico contiene l’indicazione del codice  fiscale del solo soggetto che fino al 13 maggio 2011  era  obbligato  a presentare il modulo  di comunicazione al Centro  operativo  di Pescara,  gli altri aventi  diritto, per ottenere  la detrazione, devono  riportare  in un apposito spazio  della dichiarazione dei redditi il codice  fiscale indicato  sul bonifico.

Per gli interventi  realizzati  sulle parti comuni  condominiali, oltre al codice  fiscale del condominio  è necessario indicare  quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Ritenuta sui bonifici

Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) questa ritenuta è pari al 4%.

Con la Circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione di questo adempimento.

Con riferimento  alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario e la causale del versamento (per esempio, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera). In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011).

Altri adempimenti

I contribuenti interessati  devono  conservare, oltre alla ricevuta  del bonifico,  le fatture o le ricevute  fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.

Questi  documenti, che devono  essere intestati alle persone  che fruiscono  della detrazione, potrebbero essere  richiesti,  infatti, dagli uffici finanziari  che  controllano le loro  dichiarazioni dei redditi.

Per gli interventi  realizzati  sulle parti comuni  condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare  una certificazione rilasciata  dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi  la somma  di cui il contribuente può tenere  conto  ai fini della detrazione.

 

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CESSIONE A TERZI DEL CONTRATTO DI LEASING

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Come chiarito dalla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E (risposta n. 6. 11), in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene, che costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 5, del TUIR, deve essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione medesima.

Cessione a terzi del contratto di leasing

 

Come chiarito dalla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E (risposta n. 6. 11), in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene, che costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 5, del TUIR, deve essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione medesima.

Quindi,  nel  caso  in  cui  l’impresa utilizzatrice, prima  della  scadenza contrattuale del leasing, opti per la cessione a terzi del contratto, i canoni non dedotti durante la vita contrattuale attualizzati alla data di cessione, unitamente al prezzo di riscatto, devono essere portate in deduzione della sopravvenienza attiva imponibile                   determinata                a                  norma         dell’articolo     88,     comma                   5,              del TUIR. Diversamente,  infatti, si   verrebbe           a   creare  un’asimmetria            impositiva tra l’immediata tassazione della sopravvenienza attiva ed il recupero dilazionato nel tempo dei disallineamenti sospesi.

 

Esempio 3 Cessione del contratto di leasing mobiliare

 

 

Riprendendo i dati dell’esempio 1, si ipotizzi che l’impresa utilizzatrice al termine dell’anno 2 ceda a terzi il contratto di leasing.

Si confronti la seguente tabella riepilogante la situazione contabile e fiscale all’anno 2.

 

 

 

 

Imputazione dei canoni a Conto economico secondo la durata

contrattuale del leasing

Deducibilità dei canoni secondo la durata fiscale del leasing

Variazioni in UNICO

Anni

Canone

Quota capitale

Quota interessi

Canone

Quota capitale

deducibile

Quota interessi

Variazione in

aumento

Variazione in

diminuzione

1

40. 000,00

30. 000,00

10. 000,00

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

16. 000,00

 

2

40. 000,00

30. 000,00

10. 000,00

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

16. 000,00

 

 

80. 000,00

60. 000,00

20. 000,00

48. 000,00

36. 000,00

12. 000,00

32. 000,00

 

 

 

Si supponga – per semplicità espositiva – che il corrispettivo pattuito per la  cessione  corrisponda al  valore  normale  del  bene  in  leasing  e  sia  pari   a 85. 000,00.

 

A livello contabile, la cessione del contratto di leasing determina l’insorgenza di una sopravvenienza attiva di 45. 000,00, pari al corrispettivo di cessione (85. 000,00) ridotto delle quote capitali dei canoni non dedotti secondo la durata contrattuale (30. 000,00) e del prezzo di riscatto (10. 000,00).

Ai fini fiscali, la cessione del contratto di leasing determina, invece, l’insorgenza di una sopravvenienza attiva di 21. 000,00, pari al valore normale del bene (85. 000,00) ridotto delle quote capitali dei canoni non dedotti secondo la durata fiscale (54. 000,00) e del prezzo di riscatto (10. 000,00).

In sede di dichiarazione dei redditi, sarà, quindi, necessario operare una variazione in diminuzione per l’importo di 24. 000,00.

LEASING: NON ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO

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Nel caso in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice non opti per il riscatto del bene, che torna, quindi, nella disponibilità della società di leasing, analogamente all’ipotesi testé esaminata, si ritiene che l’impresa utilizzatrice debba continuare a dedurre in via extracontabile, mediante apposite variazioni in diminuzione, le quote dei canoni non dedotte alla scadenza del contratto.  

Leasing: Non esercizio del diritto di riscatto   

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice non opti per il riscatto del bene, che torna, quindi, nella disponibilità della società di leasing, analogamente all’ipotesi testé esaminata, si ritiene che l’impresa utilizzatrice debba continuare a dedurre in via extracontabile, mediante apposite variazioni in diminuzione, le quote dei canoni non dedotte alla scadenza del contratto.

Anche, in tal caso, parte delle variazioni in diminuzione da effettuare  successivamente alla  data  della  scadenza  contrattuale  del  leasing, essendo riferita alla quota interessi non ancora dedotta, deve essere assoggettata alle ordinarie regole di deducibilità previste dall’articolo 96 del TUIR.    

Esempio 2  

Contratto di leasing mobiliare in caso di non esercizio del diritto di riscatto   Riprendendo i dati dell’esempio 1, è da evidenziare come, anche nel caso di non esercizio del diritto di riscatto, il contribuente dovrà continuare a dedurre i canoni di leasing secondo la durata fiscale del contratto, operando, negli anni 4 e 5, in sede di dichiarazione dei redditi, apposite variazioni in diminuzione per l’importo dei canoni non ancora dedotti. In particolare, effettuerà, in ciascun periodo di imposta, una variazione in diminuzione dell’importo complessivo di 24. 000,00.

Il contribuente dovrà, in ogni caso, tener memoria  della circostanza che tale importo è comprensivo anche della quota interessi non dedotta (pari a 6. 000,00), soggetta alle ordinarie regole di deducibilità previste dall’articolo 96 del TUIR. Pertanto, nell’esempio considerato, anche nei periodi di imposta 4 e 5, l’importo di 6. 000,00 dovrà essere sommato agli altri interessi passivi, al fine di quantificarne la deducibilità secondo quanto previsto dal citato articolo 96.  

LEASING: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO

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Nell’ipotesi in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice eserciti il diritto di riscatto del bene, si ritiene che le quote dei canoni non dedotte durante la vita contrattuale, in quanto riprese a tassazione mediante le corrispondenti variazioni in aumento effettuate in sede di dichiarazione dei redditi…

Leasing: Esercizio del diritto di riscatto

Nell’ipotesi in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice eserciti il diritto di riscatto del bene, si ritiene che le quote dei canoni non dedotte durante la vita contrattuale, in quanto riprese a tassazione mediante le corrispondenti variazioni in aumento effettuate in sede di dichiarazione dei redditi, siano deducibili in via extracontabile, al termine del contratto, per l’importo annuale del canone fiscalmente deducibile. In tal modo, si determina,

ai soli fini fiscali, la continuazione extracontabile della deduzione dei canoni relativi a un bene oramai dell’impresa, fino al riassorbimento dei valori sospesi. Le stesse conclusioni restano valide anche nel caso di eventuale cessione del bene  riscattato anteriormente al  termine della  durata  fiscale  del  contratto di leasing.

 Al  riguardo, si  segnala che  parte delle variazioni in  diminuzione da effettuare  successivamente alla  data  della  scadenza  contrattuale  del  leasing, essendo riferita alla quota interessi non ancora dedotta, deve essere, comunque, assoggettata alle ordinarie regole di deducibilità previste dall’articolo 96 del

TUIR.

 

In  sostanza,  dal  periodo  di  imposta  successivo  alla  scadenza  del contratto, sarà necessario operare una variazione in diminuzione per l’importo annuale del canone fiscalmente deducibile, comprensivo quindi sia della quota capitale che della quota interessi. Ciononostante, la quota interessi può dar luogo ad  una  variazione  in  aumento  per  la  quota  parte  indeducibile  a  norma dell’articolo 96  del  TUIR.   Ad  esempio, avuto  riguardo ad  un  soggetto non finanziario, si genererà una variazione in aumento, laddove, la quota interessi del canone annuale sommata agli altri interessi passivi e oneri assimilati del periodo di imposta, risulti eccedente gli interessi attivi e i proventi assimilati, nonché il

30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

 

Naturalmente, oltre alla deduzione correlata ai canoni di leasing, l’impresa, divenuta proprietaria del bene riscattato, ha diritto di procedere all’ammortamento dello stesso, sulla base del valore di riscatto, ai sensi dell’articolo 102 del TUIR. Si riporta, di seguito, un esempio di applicazione della disciplina in esame.

 Esempio 1

 Contratto di leasing mobiliare con esercizio del diritto di riscatto

 

Si ipotizzi che il contratto di leasing, avente ad oggetto un bene mobile,

 

presenti le seguenti condizioni:

 

Durata contrattuale

Durata minima fiscale

Valore bene

Interessi

Riscatto 10%

3 anni

5 anni

100. 000,00

30. 000,00

10. 000,00

 

 Nella tabella seguente è riepilogata la situazione contabile e fiscale che si genera a seguito del disallineamento tra la durata contrattuale e quella fiscale.

 

 

 

 

Imputazione dei canoni a Conto economico secondo la durata

contrattuale del leasing

Deducibilità dei canoni secondo la durata fiscale del leasing

Variazioni in UNICO

Anni

Canone

Quota capitale

Quota interessi

Canone

Quota capitale

deducibile

Quota interessi

Variazione in

aumento

Variazione in

diminuzione

1

40. 000,00

30. 000,00

10. 000,00

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

16. 000,00

 

2

40. 000,00

30. 000,00

10. 000,00

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

16. 000,00

 

3

40. 000,00

30. 000,00

10. 000,00

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

16. 000,00

 

4

 

 

 

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

 

24. 000

5

 

 

 

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

 

24. 000

 

120. 000,00

90. 000,00

30. 000,00

120. 000,00

90. 000,00

30. 000,00

48. 000,00

48. 000,00

 

 

Nell’ipotesi considerata, il conduttore, al termine del contratto di leasing (e, quindi, nell’anno 3), esercita il diritto di riscatto, acquisendo la proprietà del bene. In questo caso, il soggetto dovrà, comunque, continuare la deduzione dei canoni di leasing secondo la durata fiscale del contratto operando, nei periodi di imposta 4 e 5, in sede di dichiarazione dei redditi, apposite variazioni in diminuzione  per  l’importo  dei  canoni  non  ancora  dedotti.  In  particolare, effettuerà, in ciascun periodo di imposta, una variazione in diminuzione dell’importo complessivo di 24. 000,00. Il contribuente dovrà, in ogni caso, tener memoria           della circostanza che tale importo è comprensivo anche della quota interessi non dedotta (pari a 6. 000,00), soggetta alle ordinarie regole di deducibilità       previste dall’articolo           96 del   TUIR.               
Pertanto, nell’esempio considerato, anche nei periodi        di imposta 4 e 5, l’importo di 6. 000,00 dovrà essere sommato agli altri interessi passivi, al fine di quantificarne la deducibilità secondo quanto previsto dal citato articolo 96.

A  partire  dall’anno  4,  il  bene  riscattato  –  il  cui  costo fiscalmente riconosciuto è pari a 10. 000,00 – potrà, inoltre, essere ammortizzato secondo quando previsto dall’articolo 102 del TUIR.

 

TRATTAMENTO FISCALE DEI CANONI DI LEASING NON ANCORA DEDOTTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

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In  costanza  del  previgente  comma  7  dell’articolo  102  del  TUIR,  il rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing comportava il pieno riconoscimento ai fini fiscali dei canoni imputati a conto economico.  

Trattamento  fiscale  dei  canoni  di  leasing  non  ancora  dedotti  alla scadenza del contratto   

In  costanza  del  previgente  comma  7  dell’articolo  102  del  TUIR,  il rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing comportava il pieno riconoscimento ai fini fiscali dei canoni imputati a conto economico.  

Di contro, il       mancato    rispetto     di      tale condizione         determinava

l’integrale indeducibilità degli stessi canoni. A seguito della modifica in esame, invece, venuta meno la necessaria coincidenza  tra  la  durata  contrattuale  e  quella  minima  fiscale,  si  possono verificare le seguenti ipotesi:

A.     la     durata       contrattuale coincide       con quella minima         individuata dall’articolo 102, comma 7, del TUIR: in questo caso, i canoni sono deducibili  con  lo  stesso  ritmo  con  cui  sono  imputati  a  conto economico;

B.     la durata contrattuale è superiore a quella minima individuata dall’articolo 102, comma 7, del TUIR: in tale ipotesi, i canoni sono deducibili sulla base dell’imputazione a conto economico, secondo il principio    della previa imputazione    al      conto economico  recato  all’articolo 109,  comma 4, del TUIR;

C.     la     durata       contrattuale    è         inferiore a quella minima         individuata dall’articolo 102, comma 7, del TUIR: in questo caso, i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione        a conto     economico.                  

Si       verifica,     dunque,    un  disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi. Nell’ipotesi sub c),  ossia quando la  durata contrattuale è  inferiore a quella  minima  prevista  dall’articolo  102,  comma  7,  del  TUIR,  si  pone  la questione del trattamento fiscale dei canoni di leasing non ancora dedotti al momento della scadenza del contratto.

In linea di principio, si ritiene che i canoni non dedotti alla scadenza contrattuale debbano trovare riconoscimento fiscale mediante variazioni in diminuzione, pari  all’importo annuale  del  canone  fiscalmente deducibile, da apportare fino al completo riassorbimento dei valori fiscali sospesi.

Tale assunto si fonda sulla considerazione che le modifiche in commento non mutano la ratio sottesa alla specifica disciplina di deducibilità fiscale dei canoni di locazione finanziaria, volta ad evitare manovre elusive da parte dell’impresa utilizzatrice mediante la deduzione dei canoni per l’acquisizione della disponibilità del bene in un arco temporale notevolmente più breve rispetto a quello occorrente per l’ammortamento dello stesso bene se acquistato a titolo di proprietà.

Al riguardo, giova ricordare che, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice può scegliere tra le seguenti opzioni:

a)     esercitare il diritto di riscatto;

b)    non esercitare il diritto di riscatto;

c)     cedere a terzi il contratto di leasing.   

LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE DEI CANONI DI LEASING

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La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 16 del 2012 ha modificato il comma 2 dell’articolo 54 del TUIR, prevedendo, in particolare, che “La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (…)”.  

La nuova disciplina fiscale dei canoni di leasing   

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 16 del 2012 ha modificato il comma 2 dell’articolo 54 del TUIR, prevedendo, in particolare, che “La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (…)”.

La successiva lettera b) ha riscritto il comma 7 dell’articolo 102 del TUIR, stabilendo che “Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo  piano  di  ammortamento finanziario.   Per  l’impresa  utilizzatrice  che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo  precedente  determini  un  risultato  inferiore  a  undici  anni  ovvero superiore  a diciotto anni, ladeduzione      è         ammessa     per    un     periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96”.

 Come previsto dal  successivo comma 2  dell’articolo 4-bis, la  nuova disciplina trova applicazione per la deduzione di canoni di leasing relativi ai contratti di leasing stipulati “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e, quindi, per la deduzione di canoni relativi ai contratti di leasing stipulati dal 29 aprile 2012.

NOMINA RLS

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Il nominativo dell’RLS interno deve essere comunicato, a cura del Datore di lavoro ovvero tramite il professionista che ne detiene la gestione amministrativa/contabile, per via telematica all’Inail. L’obbligo riguarda anche gli RLS già eletti. La comunicazione non è più periodica ed andrà ripetuta solamente in fase di nuova designazione dell’RLS.

SALUTE E SICUREZZA: comunicazione del nominativo del RLS

come da D. Lgs. N° 106/09

 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza art. 47

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, designato internamente ed ESCLUSIVAMENTE dai lavoratori, attraverso atto formale:

_ Viene eletto in tutte le aziende, o unità produttive (art. 47, co. 2)

_ Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori di norma viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;

_ Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori viene designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (se presenti) ovvero viene eletto dai lavoratori della azienda al loro interno;

 

NUMERO MINIMO

Il numero minimo dei rappresentanti è:

_ n. 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

_ n. 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1. 000 lavoratori;

_ n. 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1. 000 lavoratori.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può anche essere scelto a livello territoriale (RLS esterno) se non vi è accordo tra i lavoratori dipendenti all’interno dell’azienda, secondo modalità individuate da accordi collettivi nazionali tra associazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale, partecipando al Fondo di cui all’art. 52 (Fondo di sostegno alla piccola e media impresa).

Saranno individuati attraverso accordi interconfederali stipulati a livello nazionale, settori ed attività, compreso quello edile, che, in presenza di adeguati sistemi di rappresentanza, NON saranno tenuti a partecipare al suddetto Fondo di sostegno. L’RLS esterno accede ai luoghi di lavoro, previo preavviso, che però non opera in caso di infortunio grave.

L’organismo paritetico, ove la scelta dell’RLS non sia avvenuta internamente alla maestranza aziendale, comunica a quest’ultima il nominativo dell’RLS territoriale.

 

Funzioni dell’RLS

Le funzioni ed i compiti dell’RLS sono sostanzialmente quelli di:

_ accesso ai luoghi di lavoro;

_ preventiva consultazione in ordine alla valutazione dei rischi e programmazione, individuazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione aziendali nonché sulla designazione dell’RSPP, Medico Competente, Addetto Primo Soccorso ed Addetto alla Lotta Antincendi;

_ preventivo consulto in ordine all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37;

_ ricezione delle informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione  dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;

_ ricezione delle informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

_ ricezione di formazione adeguata;

_ promozione di elaborazione, individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

_ formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

_ partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35 (se prevista);

_ fare proposte in merito alla attività di prevenzione;

_ avvertire il Responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

_ fare, eventualmente, ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi, adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle, non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;

_ disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico.

 

L’RLS interno deve frequentare apposito corso formativo di 32 ore, durante l’orario di lavoro, con le modalità di aggiornamento periodico elencate di seguito:

® 4 h annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori;

® 8 h annue per quelle che occupano più di 50 lavoratori.

 

IMPORTANTE

Il nominativo dell’RLS interno deve essere comunicato, a cura del Datore di lavoro ovvero tramite il professionista che ne detiene la gestione amministrativa/contabile, per via telematica all’Inail. L’obbligo riguarda anche gli RLS già eletti. La comunicazione non è più periodica ed andrà ripetuta solamente in fase di nuova designazione dell’RLS. Nel caso in cui il Rappresentante dei lavoratori sia stato scelto a livello territoriale, l’Ente di riferimento provvederà alla comunicazione specifica di cui sopra, all’Inail territorialmente competente.

Con la Circolare n. 11 del 12 marzo 2009, la Direzione Generale – Direzione Centrale Prevenzione dell’INAIL, sentite la Direzione Generale dell’attività ispettiva e la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, chiariscono il contenuto degli articoli 18, 47 e 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in ordine agli adempimenti posti a carico del datore di lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Si precisa che l’argomento viene volutamente qui trattato in modo semplificato, LO SCRIVENTE STUDIO NON FA SICUREZZA SUL LAVORO, SEGUE SOLO LA PARTE NORMATIVA / INFORMATIVA – per gli adempimenti pratici si consiglia sempre di appoggiarsi a società o a professionisti specializzati.
per ulteriori informazioni contattare la dott. Ssa gatti: silvia. Gatti@yahoo. It

Documento Valutazione Rischi (DVR)

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Dal 01 GIUGNO 2013 non sarà più possibile la stesura di un’autocertificazione della valutazione dei Rischi.  A far data dal 31 MAGGIO avrà termine il periodo transitorio in base al quale era possibile l’attestazione dell’avvenuta procedura di valutazione dei rischi sul lavoro con la predisposizione di un semplice documento di autocertificazione, per le imprese con un organico inferiore a 10 lavoratori.

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

 

Dal 01 GIUGNO 2013 non sarà più possibile la stesura di un’autocertificazione della valutazione dei Rischi.

A far data dal 31 MAGGIO avrà termine il periodo transitorio in base al quale era possibile l’attestazione dell’avvenuta procedura di valutazione dei rischi sul lavoro con la predisposizione di un semplice documento di autocertificazione, per le imprese con un organico inferiore a 10 lavoratori.

 

Entro il 30 GIUGNO 2013 si dovrà procedere alla trasformazione dell’autocertificazione precedente redatta, in un documento di valutazione vero e proprio.

 

Il documento DVR

 

La valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione del

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente, (nei casi previsti dall’art. 41 T. U. 81/2008 così come modificato dall’art. 26 D. Lgs. 106/2009), e deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, con indicazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle eventuali mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il non adeguamento del DVR corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi esistenti nell’ambiente di lavoro.

 

LE SANZIONI PREVISTE SONO ALTISSIME!

 

In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR, (art. 55 del D. Lgs. 81/08 – D. Lgs. 106/09), sono previste le seguenti sanzioni:

1- Per omessa redazione del DVR, violazione art. 29, co. 1: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2. 500 a 6. 400 euro;

2- Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione, protezione e DPI, procedure sulle misure da

adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità è prevista una ammenda da 2. 000 a 4. 000 euro;

3- Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento è prevista una ammenda da 1. 000 a 2. 000 euro.

La redazione e la presenza del DVR in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.

 

 

Nuovi obblighi degli incaricati del servizio di protezione e prevenzione (T. U. 81/2008):

 

         a) obblighi del datore di lavoro e/o del delegato “responsabile della sicurezza”:

           –    comunica all’Inail il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

           –    vigila affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria abbiano giudizio di idoneità alla mansione da parte del medico competente;

           –   comunica all’Inail, a fini statistici, gli infortuni che comportano assenza di 1 giorno escluso quello dell’evento.

           –   nelle aziende con un numero di dipendenti superiore a 15 indice almeno annualmente la riunione di sicurezza.

        b) medico competente:

           –    esprime giudizio di idoneità alla mansione in seguito a visita preventiva;

           –    visita l’azienda almeno una volta all’anno;

           –    collabora alla stesura del documento di valutazione e lo firma;

           –    partecipa alla riunione annuale ( per aziende con + di 15 dipendenti),

           –    trasmette relazione annuale a Asl.

   c) obblighi delle imprese familiari e lavoratori autonomi: sono obbligati all’uso di attrezzature di lavoro e di D. P. I. (Dispositivi di Protezione Individuale) a norma, nonché all’esposizione della tessera di riconoscimento nel regime di appalti e sub-appalti;

 

Formazione/aggiornamento:

 

–   Lavoratori e loro rappresentanti: diventa obbligatoria sia la verifica del livello di apprendimento sia l’aggiornamento periodico, da disciplinare con i contratti collettivi.  La formazione deve essere registrata sul “libretto formativo del cittadino”.

–   Addetti al servizio di prevenzione e protezione: obbligatorio l’aggiornamento periodico

–   Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: il datore di lavoro che assume tali compiti deve frequentare un corso di formazione della durata di 16 o 32 o 48 ore in virtù della tipologia di attività, con aggiornamenti periodici.

Obbligatorio l’aggiornamento anche per coloro che hanno frequentato i corsi prima dell’entrata in vigore della presente normativa e per coloro che erano stati esonerati dalla frequenza dei corsi in fase di prima applicazione del D. Lgs. 626/94.

Nel caso il datore di lavoro optasse per un responsabile esterno, questi deve avere precisi requisiti ed è obbligato ad aggiornamento periodico.

 

Contrasto al lavoro irregolare:

 

gli organi di vigilanza possono adottare la sospensione dell’attività, in tutti i settori, in presenza di;

–   reiterate violazioni della disciplina sul superamento dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale;

–   gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

–   utilizzo di personale non risultante da scritture o da altri documenti obbligatori, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

Si precisa che l’argomento viene volutamente qui trattato in modo semplificato, LO SCRIVENTE STUDIO NON FA SICUREZZA SUL LAVORO, SEGUE SOLO LA PARTE NORMATIVA / INFORMATIVA – per gli adempimenti pratici si consiglia sempre di appoggiarsi a società o a professionisti specializzati.

per ulteriori informazioni contattare la dott. Ssa gatti al seguente indirizzo: silvia. Gatti@yahoo. It

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