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LEASING: NON ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice non opti per il riscatto del bene, che torna, quindi, nella disponibilità della società di leasing, analogamente all’ipotesi testé esaminata, si ritiene...

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice non opti per il riscatto del bene, che torna, quindi, nella disponibilità della società di leasing, analogamente all’ipotesi testé esaminata, si ritiene che l’impresa utilizzatrice debba continuare a dedurre in via extracontabile, mediante apposite variazioni in diminuzione, le quote dei canoni non dedotte alla scadenza del contratto.  

Leasing: Non esercizio del diritto di riscatto   

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice non opti per il riscatto del bene, che torna, quindi, nella disponibilità della società di leasing, analogamente all’ipotesi testé esaminata, si ritiene che l’impresa utilizzatrice debba continuare a dedurre in via extracontabile, mediante apposite variazioni in diminuzione, le quote dei canoni non dedotte alla scadenza del contratto.

Anche, in tal caso, parte delle variazioni in diminuzione da effettuare  successivamente alla  data  della  scadenza  contrattuale  del  leasing, essendo riferita alla quota interessi non ancora dedotta, deve essere assoggettata alle ordinarie regole di deducibilità previste dall’articolo 96 del TUIR.    

Esempio 2  

Contratto di leasing mobiliare in caso di non esercizio del diritto di riscatto   Riprendendo i dati dell’esempio 1, è da evidenziare come, anche nel caso di non esercizio del diritto di riscatto, il contribuente dovrà continuare a dedurre i canoni di leasing secondo la durata fiscale del contratto, operando, negli anni 4 e 5, in sede di dichiarazione dei redditi, apposite variazioni in diminuzione per l’importo dei canoni non ancora dedotti. In particolare, effettuerà, in ciascun periodo di imposta, una variazione in diminuzione dell’importo complessivo di 24. 000,00.

Il contribuente dovrà, in ogni caso, tener memoria  della circostanza che tale importo è comprensivo anche della quota interessi non dedotta (pari a 6. 000,00), soggetta alle ordinarie regole di deducibilità previste dall’articolo 96 del TUIR. Pertanto, nell’esempio considerato, anche nei periodi di imposta 4 e 5, l’importo di 6. 000,00 dovrà essere sommato agli altri interessi passivi, al fine di quantificarne la deducibilità secondo quanto previsto dal citato articolo 96.  

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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