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DURC: ESTESA LA DURATA E L’AMBITO SOGGETTIVO – OGGETTIVO

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Il Decreto del Fare D. L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013 ha esteso la durata del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva),  ampliato la platea di soggetti devono acquisirla d’uffico e reso pià chiara e certa la procedura.  

Durc: Estesa la Durata e l’ambito Soggettivo – Oggettivo

Il Decreto del Fare D. L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013 ha esteso la durata del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva),  ampliato la platea di soggetti devono acquisirla d’uffico e reso pià chiara e certa la procedura.

 

Durata

Il Decreto del Fare ha esteso la durata del Durc a 1201 (centoventi) giorni sia per contratti di fornitura, di servizi ed opere negli appalti pubblici che nel privato. La nuova durata vale anche per usufruire di benefici , normativi, contributivi che finanaziari, sia in ambito nazionale che europeo.

Fermo restando, che  dopo la stipula del contratto il Durc deve essere richiesto ogni 120 giorni, fatta eccezione per il saldo finale, operazione per la quale è sempre richiesto un nuovo Durc “dedicato”.

 

Estensione Soggettiva

L’obbligo di aquisire il Durc è stato esteso all’intera gamma (amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, stazioni appaltanti, enti aggiudicatori, etc. )di soggetti tenuti ad applicare il codice degli appalti pubblici e non più solo alle stazioni appaltanti pubbliche.

 

Estensione Oggettiva

E’ consentito l’uso del Durc acquisito nella prima fase dell’appalto pubblico anche per aggiudicazione e stipulazione del contrattononchè per i  contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. In altri termini , un Durc acquisito d’ufficio nella fase iniziale di un appalto è valido anche per un contratto/ appalto pubblico diverso da quello dante origine alla generazione ed acquisizione del certificato.

 

 

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SIGARETTE ELETTRONICHE: NOVITA’ DEL DECRETO LAVORO

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Il comma 22 dell’art. 11 del decreto lavoro ha introdotto una  nuova imposta di consumo che inciderà per il 58,5%sul prezzo di vendita al dettaglio delle sigarette elettroniche ed in generale su tutti i prodotti contenenti nicotina o sostanze in grado di sostituire l’uso dei tabacchi lavorati, detti anche prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sulle apparecchiature per la loro assimilazione. La nuova imposta scatterà a partire dal 1° gennaio 2014.

è stato convertito in legge il  decreto n. 76/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013, detto anche “decreto lavoro”, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.

 

Il comma 22 dell’art. 11 introduce la nuova imposta di consumo non solo sulle sigarette elettroniche ma in generale su tutti i prodotti contenenti nicotina o sostanze in grado di sostituire l’uso dei tabacchi lavorati, detti anche prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sulle apparecchiature per la loro assimilazione (le sigarette elettroniche).

Si tratta in pratica di un imposta di consumo che inciderà per il 58,5%sul prezzo di vendita al dettaglio di tali prodotti.

La nuova imposta scatterà a partire dal 1° gennaio 2014 e, come detto, inciderà pesantemente sul prezzo di vendita sia dei prodotti principali che delle parti di ricambio e delle ricariche.

Inoltre la loro commercializzazione non sarà più libera ma soggetta ad autorizzazione da parte dei monopoli e dell’agenzia delle dogane, come avviene attualmente per i prodotti da fumo tradizionali.

I rivenditori dovranno quindi rispettare gli stessi requisiti previsti per la gestione dei depositi fiscali dei tabacchi lavorati, come stabilito dal D. M. N. 67 del 22 febbraio 1999.

I rivenditori, dovranno rilasciare agli enti preposti, cauzione.

 In secondo luogo si dovrà attendere un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, per la fissazione di più specifiche regole in ordine alla presentazione delle istanze finalizzate ad ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione (ossia per la distribuzione all’ingrosso), alla fissazione dei prezzi e ad altri aspetti attinenti alla liquidazione e versamento delle imposte.

Infine,  è stato  confermato che la vendita al pubblico di tali prodotti, in deroga al divieto di cui all’articolo 74 del d. P. R. 1074/58, è effettuabile anche per il tramite delle tabaccherie.

 

Riportiamo in dettaglio le norme del decreto che disciplinano la materia.

 

Comma 22.

Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l’articolo 62-ter è inserito il seguente:

“Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonchè i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall’articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.

3. Il soggetto di cui al comma 2 e’ tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell’imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalita’ di presentazione dell’istanza ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche’ le modalita’ di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita’, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi e’ consentita, in deroga all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi’ per il tramite delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e’ soggetta alla vigilanza dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell’articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50.

7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o piu’ requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e’ disposta la revoca dell’autorizzazione. “.

 

Comma 23.

All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, e’ aggiunto il seguente:
” 10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute. “.

S.R.L. TRA PROFESSIONISTI: SOCIETÀ DI INGEGNERIA NON PUÒ EMETTERE FATTURA CON RITENUTA DI ACCONTO

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Quesito: Il sig. Alfa, libero professionista, ha dichiarato di aver ricevuto una fattura da una società di ingegneria, costituita sotto forma di S. R. L. , relativamente a prestazioni di servizio dallo stesso ricevute, con contestuale richiesta – da parte della predetta società – dell’applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600. L’istante chiede di conoscere il parere dell’Agenzia in ordine alla predetta richiesta di applicazione della ritenuta d’acconto?

S. R. L. Tra professionisti: Società di ingegneria non può emettere fattura con ritenuta di acconto

Oggetto: Istanza di interpello- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – Società tra ingegneri: natura dei redditi prodotti

Agenzia delle Entrate – RISOLUZIONE N. 56 del 04. 05. 2006 Con istanza d’interpello è stato proposto il seguente:

Quesito
Il sig. Alfa, libero professionista, ha dichiarato di aver ricevuto una fattura da una società di ingegneria, costituita sotto forma di S. R. L. , relativamente a prestazioni di servizio dallo stesso ricevute, con contestuale richiesta – da parte della predetta società – dell’applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600. L’istante chiede di conoscere il parere dell’Agenzia in ordine alla predetta richiesta di applicazione della ritenuta d’acconto?

Soluzione prospettata

L’istante ritiene che “(. ) tale compenso (prestazioni di servizi), emesso da una SRL, non sia da assoggettare a ritenuta d’acconto per il semplice fatto che siamo nel campo del reddito d’impresa pur se trattasi di società d’ingegneria (cosiddette engineering) permesse a seguito dell’abrogazione dell’art. 2 L. 1815/39, dall’art. 24 L. 07. 08. 97 n. 266 (c. D. Legge Bersani) successivamente regolamentate dalle L. 109/94 e 415/98. ”

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Com’è noto l’appartenenza alla categoria del reddito d’impresa può dipendere sia dalle caratteristiche dell’attività svolta, sia dalla qualificazione formale del soggetto, come avviene per le società commerciali di persone e di capitali.

A tale ultimo riguardo, infatti, si rammenta che ai sensi degli artt. 6 e 81 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito complessivo, rispettivamente, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa ed è determinato secondo le disposizioni contenute nel medesimo testo unico.

Nella fattispecie prospettata, l’istante dichiara di aver ricevuto una fattura per prestazioni di servizio rese a suo favore da una società di ingegneria costituitasi come S. R. L. , contenente la richiesta di ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600 del 1973. Tale richiesta ad avviso del contribuente non ha fondamento, dal momento che si è nel campo del reddito d’impresa.

Nel concordare con la soluzione prospettata dall’istante, si osserva quanto segue.

L’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 6, lett. B) (così come modificata dall’art. 7, c. 1, lett. I) L. 166/2002 e, successivamente, dall’art. 24 della Legge Comunitaria 2004) stabilisce che per “società d’ingegneria” si intendono “le società di capitali di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del codice civile, (. ), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale”.

Pertanto, alla luce della citata lettera b), si è in presenza di una “società di ingegneria” se sussistono contemporaneamente due presupposti:

·        presupposto soggettivo: costituzione in forma di società di capitali, di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 6 dell’art. 17 in commento e che, quindi, non configurino “società tra professionisti”;

·        presupposto oggettivo: avere nell’oggetto sociale lo svolgimento di una delle attività professionali in precedenza elencate.

Ciò stante, si ritiene che non possano sorgere dubbi circa la natura del reddito prodotto da dette società che, sulla base del richiamato art. 81 del Tuir, rientra nella categoria del reddito d’impresa per il solo fatto di essere realizzato da un soggetto costituito in una veste giuridica societaria.
Nel caso delle “società di ingegneria” oggetto della presente istanza, in altre parole, non assume alcuna rilevanza, ai fini della qualificazione del reddito dalle stesse prodotto, il presupposto oggettivo, essendo a tal fine determinante l’esistenza del semplice presupposto soggettivo.

Ne consegue, con riferimento al quesito posto dall’istante, che non risulta applicabile sui compensi dovuti alla società per le prestazioni dalla stessa rese l’art. 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, concernente la “ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi”, dal momento che le società di ingegneria producono reddito d’impresa.

In proposito si rammenta che la ritenuta di cui al citato articolo 25, deve essere operata, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dai soggetti (enti e società di cui all’art. 73, comma 1, del Tuir; società e associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, persone fisiche che esercitano attività commerciali ai sensi dell’art. 55 del Tuir, o imprese agricole; persone fisiche che esercitano arti e professioni; condominio quale sostituto d’imposta) che corrispondono compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente.

In sostanza, ai sensi dell’articolo in commento, sono assoggettati a ritenuta d’acconto i soli “compensi per lavoro autonomo professionale” e i “compensi per lavoro autonomo occasionale”.

Ciò posto, nella specifica fattispecie prospettata si rileva che, ferma restando la natura professionale dell’attività svolta dalla società di ingegneria, il corrispettivo dovuto dal soggetto istante che ha fruito della prestazione, non si configura per la società stessa come compenso per prestazioni di lavoro autonomo da assoggettare a ritenuta, bensì come ricavo, conseguito nell’ambito dell’attività propria della società di ingegneria, che concorre alla determinazione del reddito d’impresa come componente positivo di reddito.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale. , viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D. M. 26 aprile 2001, n. 209.

START UP IMPRENDITORIA SOCIALE

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CCIAA ADERENTI: ASTI, AVELLINO, BRINDISI, CAMPOBASSO, CATANZARO, CHIETI, CREMONA, CROTONE, CUNEO, FIRENZE, FROSINONE, GENOVA, IMPERIA, L’AQUILA, LECCE, MATERA, MESSINA, MILANO, MODENA, NUORO, PADOVA, PAVIA, PERUGIA, PORDENONE, POTENZA, RAGUSA, REGGIO CALABRIA, REGGIO EMILIA, ROMA, ROVIGO, SIRACUSA, TARANTO, TORINO, UDINE, VARESE, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA

CCIAA ADERENTI: ASTI, AVELLINO, BRINDISI, CAMPOBASSO, CATANZARO, CHIETI, CREMONA, CROTONE, CUNEO, FIRENZE, FROSINONE, GENOVA, IMPERIA, L’AQUILA, LECCE, MATERA, MESSINA, MILANO, MODENA, NUORO, PADOVA, PAVIA, PERUGIA, PORDENONE, POTENZA, RAGUSA, REGGIO CALABRIA, REGGIO EMILIA, ROMA, ROVIGO, SIRACUSA, TARANTO, TORINO, UDINE, VARESE, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA

OGGETTO: LA CCIAA ACCOMPAGNA LO SVILUPPO DI PROGETTI IMPRENDITORIALI E DI START-UP DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI SOCIALI ATTRAVERSO L’EROGAZIONE DI SERVIZI GRATUITI DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE E ASSISTENZA TECNICA FINO ALLA FORMULAZIONE DI SPECIFICI BUSINESS PLAN. I SERVIZI VERRANNO EROGATI PRESSO LE CAMERE ADERENTI AL PROGETTO AD OPERA DI TUTOR SPECIALIZZATI CHE ASSISTERANNO I PROPONENTI NELLO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITà:

· SVILUPPO DEL PROGETTO DI IMPRESA ED ELABORAZIONE DEL BUSINESS PLAN;

· RACCORDO CON IL SISTEMA DEL CREDITO E DEL MICRO-CREDITO;

· COSTITUZIONE DELLA SOCIETà.

L’EROGAZIONE DEI SERVIZI SI CONCLUDERà, SALVO PROROGA, ENTRO IL 31/12/2013.

DESTINATARI: I SERVIZI SONO RIVOLTI A GRUPPI DI ASPIRANTI IMPRENDITORI CHE INTENDONO AVVIARE UNA NUOVA IMPRESA SOCIALE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI RIFERIMENTO DI UNA DELLE CAMERE ADERENTI ALL’INIZIATIVA, NEI SETTORI DI INTERVENTO “AD UTILITà SOCIALE” PREVISTI DAL DLGS 155/06 ( IMPRESE SOCIALI EX LEGE) E DALLA LEGGE 381/91 (COOPERATIVE SOCIALI).  SONO ESCLUSE LE COOPERATIVE SOCIALI ED ALTRE TIPOLOGIE DI IMPRESA SOCIALE GIà COSTITUITE.

LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24. 00 DEL GIORNO 30 SETTEMBRE 2013.

PERMUTA IMMOBILIARE: GUIDA E VADEMECUM FISCALE- TERRENO EDIFICABILE IN CAMBIO DI IMMOBILE DA COSTRUIRE

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Nella permuta di terreni edificabili, se il cedente non è un soggetto IVA, si rende applicabile l’imposta proporzionale di registro, ai sensi dell’art. 43 del D. P. R. N. 131/1986, oltre alle imposte ipotecarie e catastali. Successivamente, la cessione del fabbricato all’ex proprietario del terreno edificabile, sarà assoggettata ad IVA, secondo l’aliquota prevista in relazione alla tipologia di cessione posta in essere per la fattispecie in esame.     

Permuta immobiliare: guida e vademecum  fiscale- terreno edificabile in cambio di immobile da costruire   

Nella permuta di terreni edificabili, se il cedente non è un soggetto IVA, si rende applicabile l’imposta proporzionale di registro, ai sensi dell’art. 43 del D. P. R. N. 131/1986, oltre alle imposte ipotecarie e catastali. Successivamente, la cessione del fabbricato all’ex proprietario del terreno edificabile, sarà assoggettata ad IVA, secondo l’aliquota prevista in relazione alla tipologia di cessione posta in essere per la fattispecie in esame.     

Il momento impositivo ai fini IVA della permuta immobiliare  Posto che la cessione del terreno edificabile di proprietà di un privato, è operazione irrilevante da un punto di vista I. V. A. E che nelle operazioni di permuta tra il terreno edificabile e il fabbricato, il trattamento tributario va qualificato separatamente in relazione a ciascuna cessione, appare evidente e determinante agli effetti della cessione del fabbricato promesso, che operazione rilevante agli effetti dell’I. V. A. , è la data di stipula del contratto di permuta, che ove abbia efficacia giuridica immediata, qualifica una modalità di regolazione del prezzo del fabbricato da realizzare, imponibile ai sensi dell’art. 6 c. 1 del D. P. R. N. 633/72.  
In altri termini, la fatturazione del costruendo fabbricato, avverrà in corrispondenza della data di stipula del contratto di permuta dell’area edificatoria, posto che quest’ultima, rappresenta il momento in cui risulta regolato il corrispettivo del trasferimento del fabbricato da costruire, “sempreché il contratto di permuta non preveda clausole di differimento degli effetti del contratto”.
In tal senso si è espressa da tempo anche l’Amministrazione Finanziaria, che con la R. M. N. 460210/1989, che ebbe a precisare il momento impositivo I. V. A. Relativamente alle permute immobiliari, era quello della cessione del terreno edificatorio, in quanto corrispettivo dell’operazione di permuta è che la base imponibile dell’operazione era costituita dal valore normale dell’area edificabile. Sulla stessa scia interpretativa, si espresse la Corte di Cassazione, con la sentenza del 07/09/1982, n. 4842.             
Il momento impositivo ai fini delle imposte dirette della permuta immobiliare La fatturazione dell’immobile da costruire, in corrispondenza della data di stipula del contratto di permuta, non determina l’emersione di ricavi di competenza che, invece, andranno rilevati alla data di stipula del rogito notarile di trasferimento dei fabbricati (atto di individuazione catastale), conformemente a quanto disposto dall’art. 109 c. 2 l. A del T. U. I. R. Conseguentemente, la fatturazione delle permute dei terreni edificabili darà luogo, sempreché il trasferimento abbia efficacia immediata, all’accensione di un debito nei confronti degli ex-proprietari dei terreni, posta che verrà redditualizzata, con la stipula degli atti di cessione dei fabbricati(atto di individuazione catastale).     

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SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA

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Sig. Ra Hu: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese da tempo residente ad Ancona. Qualche giorno fa, mentre ero di ritorno da una cena con degli amici, la polizia mi fermava e mi somministrava l’”Alcol test”. Dal test risultava che il mio tasso alcolemico (cioè la percentuale di alcol etilico contenuta nel sangue) era di poco inferiore ad 1,5 grammi per litro. Nonostante questo, la Polizia ha ritenuto di sospendermi in via “cautelare” la patente di guida.

Potrebbe darmi dei suggerimenti dal punto di vista giuridico?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Hu.

Effettivamente, con riferimento al Suo caso particolare, recentemente è stata emessa una sentenza dal Giudice di Pace di Torino (sentenza n. 129/2013).

Tale Giudice ha deciso infatti che, in caso di guida con tasso alcolemico inferiore a 1,5 grammi di alcol per litro di sangue, la sospensione cautelare della patente non è legittima. L’art. 223, comma 1 del Codice della Strada dispone la sospensione della patente nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, per un periodo massimo di due anni. Si tratta di una norma di carattere generale che è derogata dall’art. 186, comma 9, del Codice della Strada.

Tale ultima disposizione richiamata, infatti, afferma che il Prefetto disponga la sospensione della patente di guida nel caso in cui dall’accertamento risulti un tasso superiore a 1,5 g/l.

Il Giudice di Pace pertanto, facendo suo un orientamento giurisprudenziale proprio della Corte di Cassazione, afferma come “è evidente la diversità, sia della natura della sanzione nell’uno e nell’altro caso, sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati, per la sospensione in via cautelare della patente di guida, di cui all’art. 186, nono comma, cod. Strad. , all’accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. , e per la stessa sanzione prevista dall’art. 223, terzo comma, cod. Strad. , alla configurabilità di “altre ipotesi di reato” rispetto a quelle richiamate dal primo comma dello stesso articolo” (Cass. Civ. , Sez. II, sentenza 19 ottobre 2010, n. 21447).

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale ai seguenti indirizzi: info@donglawfirm. Com; ldong@donglawfirm. Com.

AFFITTO DI COSA PRODUTTIVA

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Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese, da tempo residente a Ferrara. Dato che possiedo alcuni terreni agricoli, vorrei darli in affitto ad agricoltori esperti, che sappiano trarne il massimo del profitto. Quali suggerimenti giuridici può darmi in proposito, Avvocato Dong?

Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese, da tempo residente a Ferrara. Dato che possiedo alcuni terreni agricoli, vorrei darli in affitto ad agricoltori esperti, che sappiano trarne il massimo del profitto. Quali suggerimenti giuridici può darmi in proposito, Avvocato Dong?
Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chu.
Il codice civile prevede e disciplina un contratto avente ad oggetto la gestione e il godimento di una cosa produttiva, come può essere, ad esempio, un terreno agricolo. Questo tipo di contratto si chiama affitto.
In particolare, l’art. 1615 del codice civile stabilisce che “quando la locazione ha per oggetto il godimento di un cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa”.
In altre parole, nel momento in cui Lei, sig. Ra Chu, affida i suoi terreni a degli affittuari, questi, in cambio di un canone periodico, si impegna a coltivare i terreni e a mantenerli in uno stato idoneo e utile alla produzione agricola. Se l’affittuario non fa ciò, e in particolare se non destina ai terreni i mezzi necessari per la loro gestione, se non osserva le regole della buona tecnica per coltivarli, ovvero se cambia stabilmente la destinazione dei terreni, Lei ha il diritto di domandare la risoluzione (cioè lo scioglimento) del contratto (articolo 1618 c. C. ).
Obbligo principale di chi affitta è quello di consegnare all’affittuario la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in uno stato tale da essere utile all’uso e alla produzione cui la cosa è destinata (art. 1617 c. C. ).
Inoltre, il locatore è obbligato ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie, mentre quelle che non siano straordinarie sono a carico dell’affittuario (art. 1621 c. C. ).
L’affittuario del terreno (cioè gli agricoltori), inoltre, non può subaffittare la cosa ricevuta in locazione senza il consenso del locatore (art. 1624 c. C. ).
Per quanto riguarda la durata del contratto, l’affitto può essere stabilito anche senza determinazione di tempo. In questo caso, però, ciascuna parte del contratto potrà recedere in qualsiasi momento, basta che dia all’altra parte un congruo preavviso (art. 1616 c. C. ).
Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale ai seguenti indirizzi: info@donglawfirm. Com; ldong@donglawfirm. Com

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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Sig. Ra Chun: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese da tempo residente a Palermo.

Recentemente, mio padre è stato colpito da una seria malattia, che gli impedisce di avere una vita normale, e di conseguenza di comprendere la realtà circostante e di prendere delle decisioni ragionevoli al riguardo. Sarebbe molto importante avere un supporto legale, considerato che lui è proprietario di due immobili, entrambi situati a Palermo.

In tal modo, avevo pensato di attuare un rimedio legale per impedire che tale patrimonio, a causa della malattia di mio padre, vada disperso.

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chun.
La legge n. 6 del 9 gennaio 2004 ha introdotto l’istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno, ora disciplinato dagli articoli 404 e successivi del codice civile.
L’articolo 404 stabilisce che la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
La nomina da parte del giudice tutelare, però, deve essere preceduta da una richiesta.
A tal proposito, l’art. 406 c. C. Prevede che il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417 del codice civile, e cioè dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Nel caso presente, dunque, Lei potrà presentare la richiesta in questione.
Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno, con decreto motivato immediatamente esecutivo (art. 405 c. C. ).
In base all’art. 405 comma 5 del codice civile, il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale ai seguenti indirizzi: ldong@donglawfirm. Com; info@donglawfirm. Com

MANCATA NOTIFICA DECRETO INGIUNTIVO

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Sig. Kang: Buongiorno Avv. Dong! Sono un cittadino cinese da tempo residente a Campobasso. Alcuni giorni fa, il mio padrone di casa mi ha consegnato a mano un decreto ingiuntivo, in cui il Giudice mi ordina di pagare al proprietario una somma di Euro 1. 200 per affitti non pagati. Prima di pagare, però, volevo avere un parere legale da lei, Avv. Dong, anche perché io ho le prove scritte del pagamento degli affitti in questione.

Sig. Kang: Buongiorno Avv. Dong! Sono un cittadino cinese da tempo residente a Campobasso. Alcuni giorni fa, il mio padrone di casa mi ha consegnato a mano un decreto ingiuntivo, in cui il Giudice mi ordina di pagare al proprietario una somma di Euro 1. 200 per affitti non pagati. Prima di pagare, però, volevo avere un parere legale da lei, Avv. Dong, anche perché io ho le prove scritte del pagamento degli affitti in questione.

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, Sig. Kang.

Innanzitutto, mi permetta di dire due parole sul procedimento per ingiunzione. Tale procedimento si caratterizza per svolgersi, almeno nella prima fase, “all’insaputa” del debitore. Infatti, il creditore che vanta un credito certo, determinato, venuto a scadenza e che può provare per iscritto, propone un’istanza al giudice competente, con cui chiede al giudice di imporre al debitore di pagare quel credito entro quaranta giorni. Qui, però, sta il punto della Sua questione.

Infatti, affinché il decreto ingiuntivo possa essere valido nei Suoi confronti, Sig. Kang, occorre che il creditore provveda a notificarlo a Lei entro sessanta giorni dall’emissione. Così infatti stabilisce l’art. 644 del codice di procedura civile, il quale punisce con l’inefficacia il decreto ingiuntivo che non viene notificato al debitore nel termine di sessanta giorni.

A proposito della notifica, però, essa deve essere fatta, salvo limitate eccezioni che non sembrano applicarsi al caso di specie, attraverso un ufficiale giudiziario, come stabiliscono gli articoli 137 e successivi del codice di procedura civile.

Pertanto, la notifica fatta a mano direttamente dal creditore è priva di validità giuridica e Lei può attendere che il creditore o rinnovi la notifica attraverso un ufficiale giudiziario oppure faccia passare il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 644 c. P. C. , rendendo di fatto inutile il decreto ingiuntivo. Se il creditore fa una nuova notifica attraverso l’ufficiale giudiziario, allora entro quaranta giorni potrà rivolgersi all’avvocato e potrà contestare il credito in esame.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale ai seguenti indirizzi: ldong@donglawfirm. Com; info@donglawfirm. Com.

DONAZIONE OBNUZIALE

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Sig. Ra Chong: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese da tempo residente a Roma. Tra qualche mese mio figlio si sposerà, per cui io e mio marito abbiamo deciso di fare un regalo ai due giovani futuri sposi: una piccola casa per le vacanze.

Potrebbe suggerirmi quali sono le norme giuridiche che si possono applicare al mio caso?

Sig. Ra Chong: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese da tempo residente a Roma. Tra qualche mese mio figlio si sposerà, per cui io e mio marito abbiamo deciso di fare un regalo ai due giovani futuri sposi: una piccola casa per le vacanze.

Potrebbe suggerirmi quali sono le norme giuridiche che si possono applicare al mio caso?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chong.

L’istituto giuridico che si applica al suo caso è quello della donazione in riguardo di matrimonio, disciplinata dall’art. 785 del codice civile.

Tale norma dispone che la donazione fatta in vista di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio.

In tal modo, Lei e Suo marito potrete donare la casa agli sposi, e la casa passerà in proprietà a loro, a patto che questi ultimi si sposino effettivamente.

Il matrimonio, dunque, è l’evento fondamentale che rende pienamente valida ed efficace tale forma di donazione. Infatti, il secondo comma dell’art. 785 c. C. Dispone che “l’annullamento del matrimonio comporta la nullità della donazione”.

Per quanto riguarda il resto della normativa, in mancanza di altre indicazioni si applica la disciplina generale vigente per le donazioni.

Nello specifico, la donazione deve essere fatta per mezzo di un atto pubblico (vale a dire, in pratica, con un atto scritto davanti ad un notaio) a pena di nullità (art. 782 c. C. ) e deve essere motivata da “spirito di liberalità”, vale a dire da spontanea e autentica generosità di chi dona la cosa (art. 769 c. C. ).

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale ai seguenti indirizzi email: ldong@donglawfirm. Com; info@donglawfirm. Com.

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