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lunedì 15 Dicembre 2025
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APS – ASD – SSD: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI DEMOCRATICITÀ ED UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

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In sede di verifica, di accessi o ispezioni, viene spesso contestata la mancanza di democrazia interna all’ente (con conseguente disapplicazione dei benefici fiscali) sulla base di elementi quali, ad esempio, la non rituale convocazione dell’assemblea, l’assenza dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea, il mancato inserimento dei nomi degli associati nel libro soci, etc.   Ciò posto, si chiede di sapere se tali violazioni di natura formale comportino la disapplicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991.

APS – ASD – SSD: Violazione dei principi di democraticità ed uguaglianza dei diritti  degli Associati

Quesito: In base all’articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002  lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve contenere determinate clausole al fine di garantire l’assenza di scopo di lucro, la democraticità del sodalizio ed assicurare il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma. Con circolare n. 21/E del 2003, paragrafo 1. 1, è stato chiarito che, in mancanza del formale recepimento nello statuto, nonché in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dal citato comma 18 dell’articolo 90 della legge n. 289 del 2002, gli enti sportivi dilettantistici non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad essi riservato.

In sede di verifica, di accessi o ispezioni, viene spesso contestata la mancanza di democrazia interna all’ente (con conseguente disapplicazione dei benefici fiscali) sulla base di elementi quali, ad esempio, la non rituale convocazione dell’assemblea, l’assenza dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea, il mancato inserimento dei nomi degli associati nel libro soci, etc.   Ciò posto, si chiede di sapere se tali violazioni di natura formale comportino la disapplicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991.

Risposta

Il regime fiscale introdotto dalla legge n. 398 del 1991 prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi (ad esempio, esonero agli effetti dell’IVA dagli obblighi di registrazione e dichiarazione). Possono optare per l’applicazione di tale regime agevolativo le associazioni di promozione sociale (APS), le associazioni (ASD) e  le  società  sportive  dilettantistiche (SSD)  che,  nel  corso  del  periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 250. 000 euro.

L’effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, al fine di evitare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare – tra l’altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali. In particolare, si richiama la disposizione recata dall’articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002, secondo cui nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere espressamente previste, fra l’altro, “le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali”.

Fermo restando che la sussistenza del requisito della democraticità richiede una valutazione, da effettuare caso per caso, della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative della singola associazione sportiva dilettantistica, si evidenzia che elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell’ente e l’effettiva democraticità del sodalizio.

Tuttavia, si può ritenere che l’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio, invio di e-mail agli associati in luogo dell’apposizione in bacheca dell’avviso di convocazione) o l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991 qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell’associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità.

La  clausola  della  democraticità prevista  dall’articolo 90,  comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002 si intende violata quando la specifica azione od omissione da parte dell’associazione renda sistematicamente inapplicabile la predetta disposizione statutaria.

Ciò si verifica, ad esempio, qualora si riscontrino nell’associazione elementi quali:

·        la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali;

·        la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente  posizione  del  socio  in  termini  di  diritti  e  prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi;

·        l’esercizio limitato del diritto di voto – dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati privilegiati – in relazione alle deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l’approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive, etc.

In tali ipotesi, infatti, ravvisandosi un nesso diretto fra la violazione posta in essere dall’associazione e la disposizione statutaria concernente la democraticità  dell’ente,  si  ritiene  che  l’associazione  sportiva  dilettantistica decada dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991 per mancata osservanza della clausola di cui al citato articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002.

 

Per consulenza fiscale e del lavoro specializzata in:

ok. PngAssociazioni di Promozione Sociale (APS);

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APS – ASD – SSD IN REGIME L.398/91: EFFETTI DELLA MANCATA TENUTA DEL RENDICONTO ANNUALE

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Si chiede di sapere se la mancata redazione del predetto rendiconto comporti, per gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398 del 1991, la disapplicazione della disposizione recata dall’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 ovvero – qualora sia comunque possibile risalire, attraverso altri dati desumibili dalla contabilità dell’ente, all’ammontare dei proventi detassati – se in luogo della disapplicazione di tale previsione sia applicabile una diversa misura sanzionatoria.

APS – ASD – SSD in regime L. 398/91: Effetti della mancata tenuta del Rendiconto Annuale (Bilancio Sociale) previsto dall’articolo 5, comma 5, del dm 26 novembre 1999, n. 473

 

Quesito: Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono optare per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 a condizione, fra l’altro, che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi non superiori a 250. 000 euro. Per detti enti, inoltre, l’articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 prevede che non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51. 645,69 euro:

a) i proventi realizzati dagli enti sportivi dilettantistici nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i  proventi  realizzati  per  il  tramite  di  raccolte  pubbliche  di  fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai  sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione in conformità all’articolo 143, comma 3, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

La disposizione agevolativa sopra richiamata è applicabile a condizione che,   entro   quattro   mesi   dalla   chiusura   dell’esercizio,   gli   enti   sportivi dilettantistici che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398 del 1991 redigano “un apposito Rendiconto Annuale (Bilancio Sociale), tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione” nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi di cui al citato articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 (v. Articolo 5, comma 5, del decreto del Ministero delle finanze 26 novembre 1999, n. 473).

In proposito, si chiede di sapere se la mancata redazione del predetto rendiconto comporti, per gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398 del 1991, la disapplicazione della disposizione recata dall’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 ovvero – qualora sia comunque possibile risalire, attraverso altri dati desumibili dalla contabilità dell’ente, all’ammontare dei proventi detassati – se in luogo della disapplicazione di tale previsione sia applicabile una diversa misura sanzionatoria.

 

Risposta

Il regime fiscale introdotto dalla legge n. 398 del 1991 prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi (ad esempio, esonero agli effetti dell’IVA dagli obblighi di registrazione e dichiarazione).

Possono optare per l’applicazione di tale regime agevolativo le associazioni di promozione sociale (APS), le associazioni (ASD) e  le  società  sportive  dilettantistiche (SSD)  che,  nel  corso  del  periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 250. 000 euro.

Il reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che, avendone i requisiti, hanno optato per il regime tributario di cui  alla  legge  n.   398  del  1991  è  determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività nella misura del 3 per cento e aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

In sostanza, dal punto di vista reddituale, l’opzione per le disposizioni di favore recate dalla citata legge n. 398 del 1991 produce, per gli enti sportivi dilettantistici in possesso dei requisiti (cfr. Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003), un duplice effetto:

·        l’applicazione del coefficiente di redditività del 3 per cento ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali;

·        la piena rilevanza delle plusvalenze patrimoniali, alle quali non si applica il predetto coefficiente di redditività.

Ciò premesso, si evidenzia che, ai fini dell’applicabilità degli specifici benefici recati dal citato articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, l’ente sportivo dilettantistico che ha optato per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 deve redigere un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 600 del 1973.

Si precisa, al riguardo, che tale adempimento si considera soddisfatto qualora i dati da inserire nell’anzidetto rendiconto (le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione) siano comunque desumibili attraverso le risultanze della contabilità generale dell’ente sportivo dilettantistico, fermi restando gli obblighi di redazione e conservazione, per ciascun manifestazione, della relazione illustrativa, ai sensi degli articoli 20 e 22 del DPR n. 600 del 1973.

In proposito, si ritiene utile far presente che è stato precisato, per gli enti non commerciali, che la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano di  conti, strutturato in  modo da  poter individuare in  ogni  momento le  voci destinate all’attività istituzionale e quelle destinate all’attività commerciale, non è di ostacolo all’eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti (cfr. Risoluzione n. 86/E del 13 marzo 2002).

In   particolare,   la   tenuta   della   contabilità   separata   non   prevede l’istituzione di un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, essendo  sufficiente  un  piano  dei  conti,  dettagliato  nelle  singole  voci,  che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività.

Pertanto, conformemente al suddetto criterio interpretativo e considerata la particolare rilevanza riconosciuta agli enti sportivi dilettantistici, si ritiene che la  mancata redazione del rendiconto in argomento non determini, di per sé, l’inapplicabilità  della  disposizione  di  esclusione  dall’IRES  per  i  proventi realizzati (v. Articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999) e non rilevati nel più  volte citato rendiconto, sempre che, in  sede  di  controllo, sia  comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.

Resta ferma l’applicabilità delle sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi  relativi  alla  tenuta  dei  documenti  contabili,  secondo  le  indicazioni fornite al paragrafo 1.

Diversamente, i proventi per i quali non si è provveduto alla redazione del rendiconto di cui al DM n. 473 del 1999 e in relazione ai quali l’associazione sportiva non sia in grado di produrre alcun documento attestante l’operazione devono essere assoggettati a tassazione – analogamente a quanto espressamente previsto per i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali dall’articolo 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991 – con l’applicazione del coefficiente di redditività pari al 3 per cento. In tal caso, i proventi di cui trattasi, in quanto equiparati a quelli ai quali si applica il coefficiente di redditività del 3 per cento, concorrono alla determinazione dell’importo pari a 250. 000 euro, il cui superamento implica la decadenza  dai   benefici   fiscali   previsti   dalla   legge   n.    398   del   1991   e l’applicazione del regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione delle imposte che agli adempimenti contabili.

 

Per consulenza fiscale e del lavoro specializzata in:

ok. PngAssociazioni di Promozione Sociale (APS);

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GRANDI IMPRESE: FONDO DI GARANZIA PER AGEVOLARE IL CREDITO

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L’obiettivo della misura è quello di sostenere la continuità nell’accesso al credito per le grandi imprese che  presentano criticità finanziarie congiunturali e momentanee.    

Grandi Imprese: Fondo di garanzia per agevolare il credito  

 

L’obiettivo della misura è quello di sostenere la continuità nell’accesso al credito per le grandi imprese che  presentano criticità finanziarie congiunturali e momentanee.   

Beneficiari  

1. Grandi imprese non in difficoltà:  

a)   che non superano € 200. 000. 000 di ricavi annui (per imprese appartenenti a gruppi l’importo è di € 300. 000. 000 ed è verificato sul bilancio consolidato di gruppo);  

b)   che hanno almeno il 70% degli addetti in unità locali del Piemonte;  

c)   con  Codice  ATECO  2007  primario  dell’unità  locale  presente  in  Piemonte  compreso  tra  quelli elencati nell’allegato I al bando;  

d)   che hanno  registrato  un risultato  operativo  positivo  o un utile netto di bilancio  in almeno  due degli ultimi esercizi conclusi prima della presentazione della domanda;

e)   che si impegnano  a posticipare  le scadenze  di rimborso  prestiti  a soci fino alla scadenza  e al rimborso dei prestiti bancari garantiti dal fondo;

f)       che sono in possesso  del presupposto  di continuità  aziendale,  al momento  della presentazione della domanda.

 

2. Grandi imprese che hanno promosso, hanno in corso o sono il risultato di un’operazione  straordinaria:  

in possesso dei requisiti previsti ai punti a), b), d), e), f), h)  che a seguito dell’operazione straordinaria mantengano:  

·        almeno il 70% degli addetti precedentemente  occupati nelle unità locali del Piemonte;  

·        almeno 100 addetti nelle unità locali del Piemonte  Per  operazioni  straordinarie   non  ancora  concluse  al  momento  della  presentazione   della  domanda,  l’eventuale emissione della garanzia sarà sospesa fino alla conclusione dell’operazione.   

 

Iniziative ammissibili  

a) Concessione  di nuovi prestiti,  di durata  massima  36 mesi, a condizione  che la banca  si impegni  a mantenere  l’ammontare  delle  linee di credito  in essere per almeno 12 mesi dalla data della nuova operazione garantita da Finpiemonte;

b) Nuova articolazione  delle linee di credito già concesse  in precedenza , purchè l’ammontare  totale del credito riarticolato sia superiore di almeno il 30% rispetto al totale della prima riarticolazione;  

c) Smobilizzo di crediti scaduti da non più di 365 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda, per  fatture  emesse  da  Enti  locali  del  Piemonte,  Aziende  sanitarie  e enti  gestori  dei  servizi  socio assistenziali piemontesi, Enti strumentali della Regione Piemonte.

Natura dell’agevolazione  

Garanzia gratuita su un finanziamento bancario, con queste caratteristiche:      

·     è gratuita;      

·        copre l’80% del finanziamento,  fino a un massimo di € 1. 500. 000  di garanzia per ogni impresa (nel caso di imprese  appartenenti  allo stesso gruppo, questo limite è inteso come somma delle garanzie richieste dal gruppo);

·        ha durata massima di 36 mesi (per operazioni della linea c, la durata è 12 mesi prorogabili di altri 12);  

·        è sostitutiva (la banca non può richiedere ulteriori garanzie ai beneficiari);  

·        viene concessa a prima richiesta scritta della banca.  

 

In  caso  di  revoca,  parziale  o  totale,  dell’agevolazione   concessa,  la  garanzia  è  confermata  e  il beneficiario  corrisponderà a Finpiemonte l’importo dell’aiuto come determinato all’atto di  concessione della garanzia stessa oltre agli interessi dovuti, come per legge   La  banca,  in  funzione  delle  valutazioni  di  merito  creditizio  del  beneficiario   (rating),  applicherà   le condizioni indicate nel  Riepilogo degli Spread applicati.

Il beneficiario potrà scegliere la banca finanziatrice  tra quelle che hanno sottoscritto o che sottoscrivano  la  convenzione   con  Finpiemonte   per  questa  misura   di  agevolazione.  

L’elenco   degli  istituti  già  convenzionati è pubblicato sul sito  www. Finpiemonte. It.  Per gli eventuali  ulteriori  oneri e costi applicati  dalla banca finanziatrice  (spese di istruttoria,  interessi passivi, ecc. ), si rimanda ai fogli informativi della banca stessa.   

 

Modalità di presentazione della domanda  

Le  imprese  dovranno   inviare  a  Finpiemonte,   esclusivamente   tramite  raccomandata   a/r  o  corriere espresso, il modulo di domanda e un cd rom contenente gli allegati obbligatori indicati nel Bando.  

 

Iter della domanda di agevolazione  

Le  domande   sono  esaminate   in  ordine  cronologico   di  arrivo,  entro  90  giorni  dalla  data  di presentazione.        In caso di esito favorevole  da parte del Comitato, Finpiemonte  invia una comunicazione  alla banca  per l’avvio dell’istruttoria finanziaria.

In  seguito  all’approvazione  del  programma  da  parte  del  Gruppo  Tecnico  di  Valutazione  e  della ricezione  della positiva delibera  della banca, Finpiemonte  delibera  il provvedimento  di concessione dell’agevolazione.  

 

Normativa Comunitaria di riferimento

Comunicazione della Commissione – (2004/C 344/02) Regolamento (CE) n. 1998/2006 – De minimis Regolamento (CE) n. 800/2008.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE: REGIONE PIEMONTE PRIMA TRANCHE DA 25 MILIONI DEI FONDI EUROPEI

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Erogata la prima tranche, pari a 25 milioni di euro, dei fondi messi a disposizione da Banca Europea degli Investimenti (BEI), a seguito del contratto di prestito “Regione Piemonte Loan for SMEs”.  

Contributi alle imprese: Regione Piemonte prima tranche da 25 milioni dei fondi europei

   

Erogata la prima tranche, pari a 25 milioni di euro, dei fondi messi a disposizione da Banca Europea degli Investimenti (BEI), a seguito del contratto di prestito “Regione Piemonte Loan for SMEs”.

L’intesa, sottoscritta nei mesi scorsi, prevede la disponibilità di un plafond di risorse aggiuntive per il Piemonte di 100 milioni di euro da destinarsi interamente al finanziamento di investimenti e progetti di sviluppo relativi alle PMI piemontesi. «Grazie all’operazione conclusa con BEI – commenta il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota – assicuriamo alle imprese piemontesi, già gravate dal perdurare della crisi, di poter disporre di risorse finanziarie aggiuntive, in un momento in cui sia la parte pubblica, sia il sistema creditizio faticano a sostenere le legittime esigenze di liquidità del mondo imprenditoriale per gli investimenti. Ora, più che mai, dobbiamo guardare a nuovi mezzi di reperimento, che sappiano sfruttare le leve finanziarie di cui disponiamo e quindi cercare di replicare questo meccanismo virtuoso messo in atto con BEI».

La Giunta regionale ha destinato la prima tranche al finanziamento di una parte cospicua della lista d’attesa presente sulla Misura IV. 1 del Piano Straordinario per l’Occupazione, ovvero quello relativo ai “prestiti partecipativi”: una misura che si prefigge di rafforzare la struttura patrimoniale delle PMI e diversificarne le fonti di finanziamento. Si tratta in estrema sintesi di un finanziamento a 5 anni, dove l’80% dell’importo viene erogato dalla Regione con provvista BEI ad un tasso fisso inferiore al 2%, con un costo finanziario dell’operazione, quindi, sensibilmente al di sotto rispetto agli attuali tassi di mercato.

La Giunta, inoltre, per supportare maggiormente tali imprese, ha deliberato recentemente di ripristinare anche per queste operazioni il contributo a fondo perduto pari al 5% della provvista erogata da Finpiemonte; non essendo possibile utilizzare la provvista BEI per tale finalità, sono stati destinati 1,25 milioni di euro di fondi PAR FAS. Il perdurare della crisi e la conseguente contrazione del credito, unitamente alle finalità e al basso costo del finanziamento, hanno fatto sì che la misura “presiti partecipativi”, dalla seconda metà del 2010 a oggi, abbia avuto un rilevante riscontro in termini di domande presentate, generando una richiesta di fondi di quasi 5 volte superiore alla sua dotazione iniziale, che era di circa 18 milioni di euro. Grazie alle risorse aggiuntive reperite attraverso il contratto con BEI, è stato possibile finanziare, in aggiunta a quelle che avevano già beneficiato dei fondi regionali, oltre 70 imprese, la maggior parte ubicate nell’area torinese e in provincia di Cuneo.

I finanziamenti concessi hanno un taglio medio pari a 450 mila euro, con un minimo di 50 mila  e un massimo 1,5 milioni. Tali fondi hanno generato un cofinanziamento bancario aggiuntivo di oltre 5 milioni di euro. Per quanto riguarda i restanti 75 milioni di euro che dovranno essere interamente allocati entro i primi mesi del 2014, la Giunta regionale ha già deciso di impegnarne 20 milioni sulla nuova misura “Più Sviluppo”: sostegno alle realtà imprenditoriali con una stabile organizzazione nella regione attraverso agevolazioni per investimenti produttivi a tassi vantaggiosi e che abbiano significative ricadute occupazionali.

Si sta, inoltre, programmando l’impiego dei rimanenti 55 milioni sempre a favore delle PMI piemontesi, su diverse misure, nuove o già in vigore:  investimenti in innovazione e ricerca, per la cooperazione, per il sostegno al circolante.  

 

COME EMETTERE FATTURA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA, DETERMINARE IL PROPRIO REDDITO, IL CARICO CONTRIBUTIVO ED IL NETTO FINANZIARIO IN MODO AUTONOMO

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Pubblichiamo il nostro foglio di calcolo utile per tutti i titolari di partita iva iscritti alla gestione separata INPS (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fisioterapisti, praticanti avvocati, tributaristi, consulenti d’azienda, sviluppatori free lance di app mobile android and apple, web designer, massiofisioterapisti, etc. ), con il quale poter in modo autonomo.

Come emettere Fattura per gli iscritti alla Gestione Separata, determinare il proprio reddito, il carico contributivo ed il netto finanziario in modo autonomo

Pubblichiamo il nostro foglio di calcolo utile per tutti i titolari di partita iva iscritti alla gestione separata INPS (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fisioterapisti, praticanti avvocati, tributaristi, consulenti d’azienda, sviluppatori free lance di app mobile android and apple, web designer, massiofisioterapisti, etc. ), con il quale poter in modo autonomo:

ok. Png    Emettere fattura/parcella;

ok. Png  Imputare in fattura/parcella l’imponibile, il contributo previdenziale del 4%, le spese vive (i rimborsi sostenuti per nome e conto del cliente);

  ok. Png  Determinare i costi deducibili;

 ok. Png   Monitorare il flusso reddituale annuale, il carico contributivo e la posizione netta finanziaria maturata nel corso dell’anno (chi prende confidenza con lo strumento e richiederà la nostra assistenza sarà in grado di avere una visione chiara della propria situazione già al momento della emissione di ogni singola fattura – parcella);

ok. Png  Confrontare la convenienza del regime dei minimi con il regime ordinario  e quello previsto dall’articolo 13 L. 388/2000;

ok. Png    Poter verificare se e quando conviene aderire al regime ordinario;

 

Il nostro foglio di calcolo è gratuito per gli utenti del sito:

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AVVOCATO GUIDA FISCALE: COME INDICARE NELLA PARCELLA O IN FATTURA I RIMBORSI

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I rimborsi in fattura (parcella) non concorrono a formare la base imponibile perché non costituiscono corrispettivo, non hanno la natura di controprestazione in denaro della prestazione resa.  Anche questo principio è oggetto di definizione normativa. In una parola, è il Decreto Iva a stabilire quali siano le voci che sono considerate escluse dalla base imponibile, ovvero da indicare all’interno della parcella a parte, senza che su di esse debba applicarsi l’aliquota dell’imposta.  

Avvocato guida fiscale: come  indicare  nella  Parcella  o in fattura i rimborsi         

I rimborsi in fattura (parcella) non concorrono a formare la base imponibile perché non costituiscono corrispettivo, non hanno la natura di controprestazione in denaro della prestazione resa.  Anche questo principio è oggetto di definizione normativa. In una parola, è il Decreto Iva a stabilire quali siano le voci che sono considerate escluse dalla base imponibile, ovvero da indicare all’interno della parcella a parte, senza che su di esse debba applicarsi l’aliquota dell’imposta.

Come è il caso del contributo alla Cassa di Previdenza: modificando un orientamento amministrativo anteriore, con norma di legge (L. 41/1995, art. 16), è stata inclusa nella base imponibile, quale integrazione di corrispettivo, la somma del 2% addebitata al cliente a titolo di rivalsa del contributo integrativo dovuto alla Cassa di Previdenza.  

L’art. 15 della legge Iva testualmente indica i casi di esclusione dalla base imponibile: fra essi, di diretta, immediata e molto frequente applicazione per il professionista avvocato è quello delle somme avute a rimborso per anticipazioni fatte in nome e per conto del committente; in una parola, quelle che colloquialmente e con qualche imprecisione si dicono “spese vive” e che consistono, in sostanza, nelle spese per contributi unificati, marche da bollo e notifiche.  

Analizzata con attenzione la normativa in proposito, le circolari e i pronunciamenti ministeriali, risultano chiare le limitazioni esistenti alla possibilità di escludere dal computo dell’Iva le somme destinate alle spese necessarie per l’adempimento del mandato ricevuto dal cliente; ma, soprattutto, non si deve assolutamente ritenere “escluso”, genericamente, dalla base imponibile quello che usualmente viene detto “fondo spese”, essendo tale somma, al contrario e come già esplicitato sopra, un mero acconto, quindi imponibile.  

Tanto nel caso di cessioni di beni, tanto nel caso di prestazioni di servizi, che più direttamente interessa l’avvocato, non devono essere assoggettate ad Iva, ma separatamente indicate nella fattura, le somme ricevute dal cliente a titolo di  rimborso di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte (cliente), se regolarmente documentate.  

La norma richiede due distinte condizioni:   

1) le spese devono essere sostenute in nome e per conto del cliente;

2) le anticipazioni devono essere documentate in modo corretto.   

Il primo requisito implica che esista un rapporto contrattuale sottostante che abiliti il prestatore d’opera a porre in essere  il pagamento delle suddette spese: questa prima considerazione non sembra comportare peculiari difficoltà, in quanto il  rapporto cliente-avvocato è ordinariamente costituito tramite mandato, un vero e proprio mandato processuale con rappresentanza.

Peraltro, deve dirsi che il versamento del contributo unificato, quale primo esempio, costituisce adempimento da porsi in essere per conto del cliente, in quanto è evidente che il soggetto passivo dell’obbligo di adempiere a detto versamento è colui che fa valere in giudizio una domanda.

Il contributo unificato, infatti, è riconducibile ad una prestazione patrimoniale di tipo tributario che grava sul titolare del diritto fatto valere in giudizio.  Il requisito della spendita del nome del cliente può al contrario far emergere qualche difficoltà nella rappresentazione contabile (cartacea ) della spesa. Se ne occupano una serie di circolari, che tornano più volte ad analizzare  il problema in un caso specifico: le prestazioni dell’agenzia di consulenza automobilistica.

In questo caso, l’agenzia, per conto del proprio committente, effettua delle spese, quali il pagamento delle tasse di concessione governativa o di circolazione o spese notarili; esse possono considerarsi escluse dalla base imponibile solo se esattamente documentate, ovvero se la parcella emessa dal notaio ed i documenti giustificativi sono intestati al cliente stesso. Rimangono assoggettate ad Iva, ed incluse nel computo della base imponibile, altre spese, che in tal senso costituiscono meramente e semplicemente ”costo” per il prestatore del servizio, quali gli acquisti di stampati e moduli per il PRA ed anche le spese di bolli per le documentazioni anagrafiche18.   18 Così la Risoluzione Ministeriale n. 360393 del 16. 1. 1978.

 

Se si analizza la prassi di cui sopra e la si confronta con numerose altre pronunce che si occupano di casi diversi, appare evidente che la qualificazione di una determinata spesa come ”anticipazione” dipende sia dalla natura della stessa, sia dalla rappresentazione contabile cartacea della spesa stessa, nella quale deve risultare la spendita del nome del dominus (digesto alla mano, la contemplatio domini), poiché in ciò, ed in ciò soltanto, sembra incentrarsi la riprova dell’avvenuta sostituzione del prestatore d’opera al mandante, che sarebbe altrimenti originariamente tenuto a sostenere la spesa.  

La casistica è ricca. Si veda il caso della carta da macero acquistata dall’intermediario per conto della ditta mandante, che è considerata spesa esclusa solo se la fattura di acquisto risulta intestata al mandante stesso ed al mandante rimesso: se, infatti, la fattura risulta intestata all’intermediario che, per la sua prestazione deve acquistare tale carta da macero, l’intermediario diviene ”commissionario” e le spese sopportate perdono la natura di anticipazioni (Ris. Min. N. 526019 del 31. 1. 1973).  

è il caso, ancora, delle spese postali: molteplici risoluzioni ministeriali negano la natura di anticipazioni alle spese postali sostenute dal prestatore d’opera o di servizio come nel caso delle banche, allorché dette spese postali siano rimborsate, ad esempio, sulla base di un corrispettivo contrattualmente e preventivamente determinato  (Ris. Min. N. 430585 del 22. 10. 1992); altre stabiliscono che, se nelle condizioni contrattuali di vendita è previsto che la spesa postale sia a carico del cliente, esse, se adeguatamente rappresentate, costituiscono spese escluse (Ris. Min. N. 502030 del 19. 5. 1973). Ancora un principio importante è espresso in un pronunciamento sul rimborso del gasolio per autotrazione acquistato dalla ditta che esegue  il collaudo:  in questo caso il ‘rimborso’ della spesa affrontata viene ritenuto un mero costo sostenuto per eseguire la prestazione, non un’anticipazione di spesa eseguita in virtù di un mandato con rappresentanza (Ris. Min. N. 430084 del 15. 12. 1990).  L’enumerazione della casistica è resa necessaria proprio per ribadire  i principi disposti dall’Amministrazione e per cercare di applicarli alle tipologie di spesa più usualmente affrontate dall’avvocato.

Il pagamento del contributo unificato, infatti, avviene a fronte del rilascio di un tagliando che non riporta in alcun modo il nominativo del soggetto che lo chiede. Pertanto, se non compare il nome del professionista che materia mente si reca ad effettuare il versamento, non compare neppure il nome del titolare della causa che quel versamento deve effettuare. Fermo il principio, però, secondo il quale la spesa esclusa è quella eseguita in virtù di un mandato con rappresentanza: un’adeguata contabilizzazione del contributo unificato può allora essere raggiunta conservando unitamente alla parcella nella propria contabilità (e rimettendo al cliente) il secondo originale del tagliando rilasciato all’atto di pagamento del contributo unificato ed altresì la fotocopia del frontespizio della nota di iscrizione a ruolo della causa, ove compaiono gli estremi del cliente e della causa e ove è stato apposto il tagliando del contri- buto unificato.

Per l’acquisto delle marche da bollo, affinchè esse possano essere considerate spese effettuate in nome e per conto del cliente, come lo sono in senso sostanziale allorchè trattasi di imposta di bollo da assolversi nell’ambito di un rapporto per lo più processuale di rappresentanza procuratoria, si consiglia l’acquisto con redazione di apposite note, controfirmate dal cedente, ove, oltre al timbro del professionista, compaia anche esplicitamente il nominativo del cliente, ovvero la posizione cui è riferibile l’acquisto. Anche la suddetta ricevuta dovrà essere conservata unitamente alla parcella in cui compare la somma non assoggettata ad Iva.  

 

Neppure la spesa per le notifiche dovrebbe creare soverchi problemi di classificazione: pare chiaro, infatti, che la notifica dell’atto processuale o extraprocessuale è richiesta dal professionista in nome e per conto del cliente. Anche in tal caso, l’unica documentazione delle suddette spese è la nota apposta dal notificante sul corpo dell’atto notificato, ove compare certamente il nome del dominus della posizione e la relazione di notifica. Analogamente è a dirsi per le spese di registrazione di atti, trattandosi di imposta di registro gravante sulla parte contraente (o parte in causa).   

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI DISCIPLINA E TRATTAMENTO FISCALE

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I compensi agli amministratori sia di società di capitali (srl, spa, sapa) che società di persone (sas, ss, snc) ed enti ad esse equiparati (ssd, asd, aps, cooperative, fondazioni, et similia), possono essere stabiliti in misura fissa oppure variabile (in quota parte – percentuale – rispetto ali utili).  

Compensi agli amministratori di S. R. L. , S. P. A, S. S. D, A. S. D, e Società di Persone (snc, sas)  Disciplina e trattamento Fiscale Art. 95 DPR comma quinto 917/86

I compensi agli amministratori sia di società di capitali (srl, spa, sapa) che società di persone (sas, ss, snc) ed enti ad esse equiparati (ssd, asd, aps, cooperative, fondazioni, et similia), possono essere stabiliti in misura fissa oppure variabile (in quota parte – percentuale – rispetto ali utili). In entrambi i casi, in applicazione del criterio di cassa, sono deducibili nell’esercizio in cui sono stati corrisposti. In alternativa, quando i compensi erogati agli amministratori sono inquadrati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono, sono in quest’ultimo deducibili, in virtù dell’applicazione del criterio di cassa allargato[1].

 

Decreto Del Presidente Della Repubblica – 22/12/1986, N. 917 – Gazzetta Uff.  31/12/1986, N. 302

Articolo N. 95

Spese Per Prestazioni Di Lavoro (1) (2). TESTO POST RIFORMA

 

Art. 95 [Ex Art. 62].

1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1.

 

2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili (3).

 

3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

 

4. Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

 

5. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’ articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico (4).

 

6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.

 

(1) Il D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l’articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D. Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 62.

(2) Articolo modificato dall’articolo 26, comma 9, del D. L. 2 marzo 1989, n. 69, dall’articolo 14, comma 3, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall’articolo 33, comma 1, del D. L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall’articolo 5, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, dall’articolo 1, comma 1, del D. L. 22 giugno 2000, n. 167 , dall’articolo 145, comma 98, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall’articolo 21, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(3) Comma modificato dall’articolo 6, comma 6, lettera a), del D. Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

(4) Comma modificato dall’articolo 6, comma 6, lettera b), del D. Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

[1] Circolare Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2001 n. 58E e Circolare Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2001 n. 105E

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 17 APRILE 2013, N. 9298 CREDITO D’IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE – FAMILIARE – DIRITTO – SUSSISTE

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LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ ABRUZZO, CON SENTENZA N. 82/09/2007, DEPOSITATA IL 21. 6. 2007, ACCOGLIEVA L’APPELLO PROPOSTO DA P. M. T. AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESCARA N. 83/04/2005, ANNULLANDO L’AVVISO DI RECUPERO DEL CREDITO D’IMPOSTA, PER L’ANNO DI IMPOSTA 2004, PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE EX ART. 7 L. N. 388/2000, RITENENDO MANCARE UN ESPRESSO DIVIETO DELLA LEGGE AGEVOLATRICE IN RELAZIONE ALL’ASSUNZIONE DI UN FAMILIARE (PADRE), NEGANDO L’APPLICAZIONE ANALOGICA DELL’ARTICOLO 62 TUIR, RITENENDO I PROSPETTI PAGA PRODOTTI IDONEI A SUPERARE LA PRESUNZIONE DI GRATUITà DEL LAVORO DEL FAMILIARE, EVIDENZIANDO ANCHE, AI FINI DI TALE PRESUNZIONE, LA MANCANZA DI PROVA DEL REQUISITO DELLA CONVIVENZA. PROPONEVA RICORSO PER CASSAZIONE L’AGENZIA DELLE ENTRATE.

FATTO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ ABRUZZO, CON SENTENZA N. 82/09/2007, DEPOSITATA IL 21. 6. 2007, ACCOGLIEVA L’APPELLO PROPOSTO DA P. M. T. AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESCARA N. 83/04/2005, ANNULLANDO L’AVVISO DI RECUPERO DEL CREDITO D’IMPOSTA, PER L’ANNO DI IMPOSTA 2004, PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE EX ART. 7 L. N. 388/2000, RITENENDO MANCARE UN ESPRESSO DIVIETO DELLA LEGGE AGEVOLATRICE IN RELAZIONE ALL’ASSUNZIONE DI UN FAMILIARE (PADRE), NEGANDO L’APPLICAZIONE ANALOGICA DELL’ARTICOLO 62 TUIR, RITENENDO I PROSPETTI PAGA PRODOTTI IDONEI A SUPERARE LA PRESUNZIONE DI GRATUITà DEL LAVORO DEL FAMILIARE, EVIDENZIANDO ANCHE, AI FINI DI TALE PRESUNZIONE, LA MANCANZA DI PROVA DEL REQUISITO DELLA CONVIVENZA. PROPONEVA RICORSO PER CASSAZIONE L’AGENZIA DELLE ENTRATE DEDUCENDO I SEGUENTI MOTIVI:

A) VIOLAZIONE DEGLI ART. 7 L. N. 388/2000, 62, COMMI DUE E TRE, D. P. R. 917/1986, NONCHé DELL’ARTICOLO 12, COMMA SECONDO, PRELEGGI, IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 360, NUMERO TRE, C. P. C, RITENENDO APPLICABILE ALLA FATTISPECIE L’ARTICOLO 62 TUIR E NON ESSENDO AGEVOLABILE, IN BASE A TALE NORMATIVA, L’ASSUNZIONE DI UN FAMILIARE.

B) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2094 CC. C. E, IN SUBORDINE 2697 C. C. , OMESSA O EFFICIENTE MOTIVAZIONE, IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 360, NUMERO TRE E CINQUE C. P. C. , IN MANCANZA DEI REQUISITI NORMATIVI PER QUALIFICARE IL RAPPORTO DI LAVORO COME SUBORDINATO, NON AVENDO LA CTR ADEGUATAMENTE MOTIVATO AL RIGUARDO AVENDO FATTO RIFERIMENTO ALLA SOLA ESISTENZA DEI PROSPETTI PAGA.

L’INTIMATO SI è COSTITUITO CON CONTRORICORSO NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITà.  IL RICORSO è STATO DISCUSSO ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL 20. 3. 2013, IN CUI IL PG HA CONCLUSO COME IN EPIGRAFE

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. IN ORDINE LOGICO VA ESAMINATA, PRELIMINARMENTE, L’ECCEZIONE FORMULATA NEL CONTRORICORSO RELATIVA ALLA INAMMISSIBILITà DEL RICORSO DELL’AGENZIA PER DIFETTO DI PROCURA.  TALE RILIEVO è INFONDATO.

AI SENSI DELL’ART. 72 DEL D. LGS. N. 300, IL PATROCINIO DELL’AVVOCATURA DELLO STATO COSTITUISCE UNA MERA FACOLTà PER L’AGENZIA, LA QUALE, IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA DISPOSIZIONE NORMATIVA, DEVE RICHIEDERLO IN RIFERIMENTO AI SINGOLI PROCEDIMENTI – ANCHE SE NON è NECESSARIA UNA SPECIFICA PROCURA -, NON ESSENDO A TAL FINE SUFFICIENTE L’EVENTUALE CONCLUSIONE DI CONVENZIONI A CONTENUTO GENERALE TRA L’AGENZIA E L’AVVOCATURA, (CASS. SEZ. U, SENTENZA N. 3118 DEL 14/02/2006).  ESSENDOSI L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO COSTITUITA PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA DEVE IMPLICITAMENTE RITENERSI CHE SIA STATO RICHIESTO DALL’ AGENZIA IL PATROCINIO DELL’AVVOCATURA DELLO STATO.

2. IL PRIMO QUESITO DI DIRITTO RISULTA, DOVENDOSI DISATTENDERE LE CONTRARIE ARGOMENTAZIONI AL RIGUARDO, SUFFICIENTEMENTE CHIARO, E FORMULATO, AI SENSI DELL’ART. 366 BIS COD. PROC. CIV. , IN TERMINI TALI DA COSTITUIRE UNA SINTESI LOGICO-GIURIDICA DELLA QUESTIONE, COSì DA CONSENTIRE AL GIUDICE DI LEGITTIMITà DI ENUNCIARE UNA “REGULA IURIS” SUSCETTIBILE DI RICEVERE APPLICAZIONE ANCHE IN CASI ULTERIORI RISPETTO A QUELLO DECISO DALLA SENTENZA IMPUGNATA (CORTE CASS. SU 30. 10. 2008 N. 26020; ID. SU 2. 12. 2008 N. 28536; ID. SEZ. LAV. 25. 3. 2009 N. 7197 ID. ILI SEZ. 25. 5. 2010 N. 12712).

VA, PRELIMINARMENTE, RILEVATO CHE LA DEDOTTA MANCANZA DI PROVA DELLA SUBORDINAZIONE DEL SIG. P. S. NEL GIUDIZIO DI APPELLO NON COSTITUISCE DOMANDA NUOVA TRATTANDOSI DI MERA DIFESA, RIENTRANTE NELL’AMBITO DELLA ORIGINARIA DOMANDA PROPOSTA.

LA QUESTIONE CONTROVERSA CONCERNE, CON RIFERIMENTO AL PRIMO MOTIVO, L’APPLICABILITà ALLA FATTISPECIE DELL’ARTICOLO 62 TUIR NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE LA DEDUCIBILITà DAL REDDITO DELLE SOMME CORRISPOSTE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE AL FAMILIARE DELL’IMPRENDITORE.  VA, AL RIGUARDO RILEVATO CHE L’ART. 62, COMMA SECONDO DEL TUIR, APPLICABILE “RATIONE TEMPORIS, PREVEDE CHE “NON SONO AMMESSE DEDUZIONI A TITOLO DI COMPENSO DEL LAVORO PRESTATO O DELL’OPERA SVOLTA DALL’IMPRENDITORE, DAL CONIUGE, DAI FIGLI, AFFIDATI O AFFILIATI MINORI DI ETà O PERMANENTEMENTE INABILI AL LAVORO E DAGLI ASCENDENTI, NONCHé’ DAI FAMILIARI PARTECIPANTIALL’IMPRESA DI CUI AL COMMA 4 DELL’ART. 5. I COMPENSI NON AMMESSI IN DEDUZIONE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO COMPLESSIVO DEI PERCIPIENTI”.

IL SUCCESSIVO, TEMPORALMENTE, ART. 7 L. 388/2000 TESTUALMENTE RECITA:”AI DATORI DI LAVORO, CHE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 OTTOBRE 2000 E IL 31 DICEMBRE 2003 INCREMENTANO IL NUMERO DEI LAVORATORI DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO è CONCESSO UN CREDITO DI IMPOSTA. SONO ESCLUSI I SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 88 DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917″. II CRITERIO SISTEMATICO DI INTERPRETAZIONE CONSENTE I’APPLICAZIONE A LA AGEVOLAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA, PREVISTO DALL’ART. 7 L. 388/2000, ANCHE NEL CASO DI ASSUNZIONE DI FAMILIARI (NELLA FATTISPECIE IL PADRE DEL DATORE DI LAVORO).  VA, ANZITUTTO, RILEVATO CHE TALE ULTIMA NORMATIVA è SUCCESSIVA AL D. P. R. 917/1986, E PREVEDE L’ESCLUSIONE SOLAMENTE PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 88 DEL TUIR, SENZA ALCUNA MENZIONE ALL’ART. 62, CHE PREVEDE LIMITAZIONI IN MERITO ALL’ASSUNZIONE DEI FAMILIARI.

LA NORMATIVA SUGLI INCENTIVI PER LA NUOVA OCCUPAZIONE ELENCA REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI TASSATIVI AI FINI DELLA FRUIZIONE DEI BENEFICI, SENZA ALCUN RIFERIMENTO ALLA ESCLUSIONE DELL’AGEVOLAZIONE PER L’ASSUNZIONE DEI FAMILIARI, DOVENDOSI DESUMERE “A CONTRARIO” E NON SIA ESCLUSA LA POSSIBILITà DI GODERE DELL’AGEVOLAZIONE PER L’ASSUNZIONE DEI FAMILIARI.  PER ALTRO, DIVERSA è LA “RATIO” DELLE DUE NORMATIVE.  MENTRE L’ART. 62 TUIR ESENTA DA TASSAZIONE IN CAPO AL LAVORATORE LE SOMME NON AMMESSE IN DEDUZIONE DAL REDDITO DEL DATORE DI LAVORO, L’AGEVOLAZIONE PER L’INCENTIVO DELL’OCCUPAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7 L. 388/2000, ASSUME LA VESTE DI CREDITO D’IMPOSTA, SENZA INCIDERE NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA.

4. IN RELAZIONE AL SECONDO MOTIVO VA RILEVATA LA INAMMISSIBILITà DELLA FORMULAZIONE DEL MOTIVO “MULTIPLO” CON CUI SI DEDUCE VIOLAZIONE DI LEGGE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

MENTRE IL VIZIO DI FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE SI RISOLVE IN UN GIUDIZIO SUL FATTO CONTEMPLATO DALLE NORME DI DIRITTO POSITIVO APPLICABILI AL CASO SPECIFICO (CON LA CORRELATA NECESSITà CHE LA SUA DENUNZIA DEBBA AVVENIRE MEDIANTE L’INDICAZIONE PRECISA DEI PUNTI DELLA SENTENZA IMPUGNATA, CHE SI ASSUMONO IN CONTRASTO CON LE NORME REGOLATRICI DELLA FATTISPECIE O CON L’INTERPRETAZIONE DELLE STESSE, FORNITA DALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITà E/O DALLA DOTTRINA PREVALENTE), IL VIZIO RELATIVO ALL’INCONGRUITà DELLA MOTIVAZIONE COMPORTA UN GIUDIZIO SULLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO GIURIDICAMENTE RILEVANTE E SUSSISTE SOLO QUALORA IL PERCORSO ARGOMENTATIVO ADOTTATO NELLA SENTENZA DI MERITO PRESENTI LACUNE ED INCOERENZE TALI DA IMPEDIRE L’INDIVIDUAZIONE DEL CRITERIO LOGICO POSTO A FONDAMENTO DELLA DECISIONE, RAGION PER CUI TRA LE DUE RELATIVE CENSURE DEDUCIBILI IN SEDE DI LEGITTIMITà NON VI POSSONO ESSERE GIUSTAPPOSIZIONI. DA CIÒ CONSEGUE CHE IL RICORRENTE NON PUÒ DENUNCIARE CONTEMPORANEAMENTE LA VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO E IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ATTRIBUENDO ALLA DECISIONE IMPUGNATA UN’ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO, SENZA INDICARE LA DIVERSA PROSPETTAZIONE ATTRAVERSO LA QUALE SI SAREBBE GIUNTI AD UN GIUDIZIO SUL FATTO DIVERSO DA QUELLO CONTEMPLATO DALLA NORMA DI DIRITTO APPLICATA AL CASO CONCRETO, PERCHé LA DEDUZIONE DI QUESTA DEFICIENZA VERREBBE, NELLA REALTà, A MASCHERARE UNA RICHIESTA DI DIVERSA RICOSTRUZIONE DEI FATTI, NON CONSENTITA IN SEDE DI LEGITTIMITà, (EX MULTIS, CASS. SEZ. 3, SENTENZA N. 10295 DEL 07/05/2007 (RV. 596657)

NEL CASO DI SPECIE, COMUNQUE, VENGONO DEDOTTE CENSURE DI MERITO AD UNA SENTENZA LOGICAMENTE CORRETTAMENTE MOTIVATA, IN ORDINE ALLA PROVA DELLA SUBORDINAZIONE DEL SIG. P. S. ALLE DIPENDENZE DEL FIGLIO, AVENDO LA CTR EFFETTUATO UNO SPECIFICO ACCERTAMENTO IN FATTO SULLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE DEL PADRE, RITENUTO PROVATO ANCHE DALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA GIUDIZIO ( BUSTE PAGA DA CUI RISULTA CHE P. S. PERCEPIVA UNO STIPENDIO E I RELATIVI CONTRIBUTI)

LE ULTERIORI QUESTIONI PROPOSTE NEL CONTRO RICORSO RIMANGONO ASSORBITE.  VA, CONSEGUENTEMENTE, RIGETTATO IL RICORSO.  LA PARTICOLARITà DELLA QUESTIONE COSTITUISCE GIUSTO MOTIVO PER LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITà.

FOTOVOLTAICO: DETRAZIONI DEL 36 O 50 PER CENTO SE INSTALLATO SU ABITAZIONI

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l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientra nelle detrazioni fiscali previste il risparmio energetico…

Fotovoltaico: Detrazioni del 36 o 50 per cento se installato su abitazioni

Analisi e Lettura della Risoluzione N. 22/E 2 aprile 2013 Agenzia delle Entrate

OGGETTO: Consulenza giuridica. Applicabilità della detrazione fiscale del 36 per cento, prevista dall’art. 16-bis del TUIR, alle spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica

 

QUESITO

 

ALFA  chiede  chiarimenti  in  merito  alla  applicabilità della  detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE

 

ALFA ritiene che l’installazione su edifici residenziali di impianti fotovoltaici diretti alla produzione di energia elettrica possa beneficiare della detrazione IRPEF di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR, analogamente ai lavori che interessano gli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, che beneficiano, senz’altro, di tale detrazione, rientrando nelle tipologie di interventi edilizi di cui alle lett. Da a) a d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001. Al riguardo, richiama anche il DM n. 37 del 2008, in materia di sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, che ricomprende fra gli impianti elettrici, ossia quelli di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica, anche quelli di autoproduzione di energia fino a  20  kw  di  potenza  nominale,  considerandoli parte  integrante  dell’impianto elettrico.

ALFA riporta, inoltre, la circolare n. 57/E del 1998 che, nel commentare gli interventi attualmente riconducibili alla lett. H) dell’art. 16-bis del TUIR, ammette alla detrazione fiscale del 36 per cento anche le opere previste dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’Industria del 15 febbraio 1992, fra cui è compresa, alla lett. E), l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. ALFA, tuttavia, esprime delle perplessità sulla riconducibilità dell’impianto fotovoltaico alla lett. H) del comma 1 del citato art. 16-bis, in quanto in detta lett. H) sono comprese opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e gli stessi, ove riferiti alla installazione di impianti basati sull’impiego  di  fonti  rinnovabili  di  energia,  sarebbero  circoscritti  al  solare termico per la produzione di acqua calda, che ha un’incidenza immediatamente misurabile sul risparmio energetico dell’edificio.

Evidenzia, infine, che nella circolare n. 46/E del 2007 e nella risoluzione n. 207/E del 2008 è precisato che le tariffe incentivanti introdotte dal c. D. Conto energia non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale del 36 per cento, desumendone a contrario che è possibile fruire della detrazione del 36 per cento anche per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, se non si beneficia delle tariffe incentivanti.

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 16-bis del TUIR, introdotto dall’art. 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, ha reso permanente la detrazione dall’IRPEF delle spese sostenute per interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio,  originariamente  disciplinata dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e più volte prorogata.

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del citato DL n. 201 del 2011 specifica che l’art. 16-bis del TUIR, nel confermare sia l’ambito oggettivo  e  soggettivo  di  applicazione  della  legge  n.   449  del  1997  sia  le condizioni di spettanza del beneficio fiscale, ha inteso fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia.

Tra gli interventi agevolabili, in particolare, la lett. H) comprende quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il  conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. ”.

L’art. 16-bis del TUIR si applica alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Al riguardo, occorre precisare che la disposizione che prevedeva l’applicabilità della  detrazione,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  alle  spese sostenute per gli interventi di cui alla lett. H) – in concomitanza con la proroga per l’anno 2012 della detrazione spettante, ai sensi dell’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici – è stata successivamente soppressa ad opera dell’art. 11, comma 3, del d. L. N. 83 del 2012. Nella relazione illustrativa al d. L. Da ultimo citato si afferma che gli interventi di cui alla lett. H), pur avendo la medesima finalità di quelli agevolati ai sensi del citato articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, non rispondono alle caratteristiche tecniche necessarie per ottenere la predetta agevolazione e che, pertanto, sarebbero stati ingiustificatamente esclusi, per l’anno 2012, anche dalla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR.

Viste le perplessità evidenziate nell’istanza circa la riconducibilità alla lett. H) dell’installazione di impianti fotovoltaici, in quanto finalizzati alla produzione di energia e non al conseguimento di risparmi energetici, è stato acquisito l’avviso del Ministero delle sviluppo economico.

Il   Ministero   competente,   per   qualificare   la   nozione   di   risparmio energetico, ha richiamato, per il profilo normativo, il d. Lgs. N. 192 del 2005 e la direttiva n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, con il regolamento delegato n. 244 del 2012 e i relativi orientamenti della Commissione europea (2012/C 115/01). Le disposizioni comunitarie, in sintesi, stabiliscono che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la classe  energetica  dell’edificio.   In  base  a  tale  principio,  la  realizzazione  di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile.

Tenuto conto dell’avviso del Ministero competente e della circostanza che la formulazione della lett. H) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR non limita la nozione di risparmio energetico a particolari tipologie di interventi, si ritiene che l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientri nell’ambito della lett. H) in esame.

Quanto precede conferma, altresì, l’applicabilità della detrazione in esame al caso di specie, già affermata dal Ministero delle finanze, in relazione all’analoga previsione contenuta nell’art. 1 della legge n. 449 del 1997, con circolare n. 57 del 24 febbraio 1998, par. 3. 4, mediante rinvio al decreto del Ministro dell’industria del 15 febbraio 1992, il cui art. 1, comma 1, prevede, alla lett. E), gli “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica”.

In merito alla documentazione attestante il  conseguimento di risparmi energetici derivanti dall’installazione di un impianto fotovoltaico, richiesta dal secondo periodo della lett. H) in esame, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle considerazioni in precedenza riportate, ha evidenziato che la realizzazione dell’impianto a  fonte  rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione non potrebbe che attestare il conseguimento di un risparmio energetico. è sufficiente, quindi, conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria   una   specifica   attestazione   dell’entità   del   risparmio   energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.

Quanto precisato sull’attestazione del risparmio energetico ai sensi della lett. H) non esime i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di imposta dal conservare comunque le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia ovvero, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate del 2 novembre 2011).

Con riguardo alla compatibilità della detrazione in esame con il meccanismo  dello  scambio  sul  posto  e  del  ritiro  dedicato,  il  Ministero competente ha evidenziato che l’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 5 luglio 2012, recante disposizioni sulla cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi  di  valorizzazione  dell’energia  elettrica  prodotta,  prevede  che  le tariffe incentivanti non siano applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali, e che il successivo comma 5  stabilisce che  le  medesime tariffe sono alternative, fra l’altro, al meccanismo dello scambio sul posto. La normativa di riferimento, dunque, disciplina in modo esplicito i divieti di cumulo della tariffa incentivante con determinate altre misure, mentre nulla dispone circa la incompatibilità fra lo scambio sul posto e altri benefici. Il Ministero, in base alla normativa richiamata e considerando, altresì, che lo scambio sul posto è un meccanismo che realizza la riduzione  dell’assorbimento dell’energia  dalla  rete,  ritiene  che  lo  stesso  sia cumulabile con la detrazione fiscale di cui trattasi e che conclusioni analoghe possono essere raggiunte anche con riferimento al ritiro dedicato.

Ciò posto, è utile ricordare che l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, per poter beneficiare della detrazione in  esame  –  volta  a  favorire  il  recupero del  patrimonio edilizio  abitativo in relazione a unità immobiliari residenziali – deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di  apparecchi elettrici ecc. )  e  quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.

La possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto abbia potenza superiore a 20 kw ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kw, non sia posto a servizio dell’abitazione (cfr. Ris. N. 84/E del 2012, ris. N. 13/E del 2009, cir. N. 46/E del 2007).

Per completezza, si fa presente che per le spese documentate, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16- bis, comma 1, del TUIR, la percentuale di detrazione del 36 per cento è elevata al 50 per cento e il limite di spesa di euro 48. 000 a euro 96. 000 (art. 11, comma 1, del d. L. N. 83 del 2012).

ALIQUOTA IVA AGEVOLATA AL 4% PER INSALATE ASSORTITE PRONTE (IN BUSTA O PRECONFEZIONATE) DA MANGIARE E PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA

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La  “IV gamma” è un settore di attività particolarmente innovativo sotto il profilo dell’evoluzione tecnologica e della sua applicazione ai processi produttivi e alle materie prime ortofrutticole, che consente la immediata fruibilità di frutta e ortaggi freschi già lavati, tagliati, eventualmente decorticati e, comunque, pronti per essere consumati o cucinati.

Aliquota IVA agevolata al 4% per insalate assortite pronte (in busta o preconfezionate) da mangiare e prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

 

analisi della risoluzione 23/E Agenzia delle Entrate dell’8 aprile 2013

 

OGGETTO:  IVA  –  Cessioni  prodotti  ortofrutticoli  IV  gamma  –  aliquota applicabile – Consulenza giuridica  – D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633

Con la richiesta di consulenza giuridica indicata in oggetto, ALFA ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai prodotti di IV gamma, ai sensi del n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Quesito

ALFA aderisce a Confindustria e rappresenta sul piano nazionale molti e differenziati settori produttivi, tra cui quello dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma.

La  “IV gamma” è un settore di attività particolarmente innovativo sotto il profilo dell’evoluzione tecnologica e della sua applicazione ai processi produttivi e alle materie prime ortofrutticole, che consente la immediata fruibilità di frutta e ortaggi freschi già lavati, tagliati, eventualmente decorticati e, comunque, pronti per essere consumati o cucinati.

Tra i prodotti di IV gamma di più recente commercializzazione e affermazione sul mercato vi sono anche le insalate “assortite”, cioè prodotti che contengono, oltre all’ortofrutticolo fresco di IV gamma, anche altri ingredienti aggiunti di natura vegetale (non freschi o secchi, ad es. Crostini, noci, olive, ecc. ) e/o di natura non vegetale (ad es. Formaggio, salumi, pollo, tonno, ecc. ).

Inizialmente tali prodotti venivano commercializzati in un contenitore che manteneva separata la materia prima fresca dagli altri ingredienti; oggi, l’evoluzione tecnologica ed il mantenimento della catena del freddo consentono la commercializzazione di prodotti in cui la materia prima ortofrutticola di IV gamma si trova già miscelata nella stessa confezione con gli altri ingredienti vegetali o non vegetali.

Recentemente, alcune tra le realtà aziendali associate più rappresentative del  settore  in  questione  hanno  espresso  l’esigenza  di  addivenire  ad  un chiarimento definitivo in relazione alla corretta applicazione dell’aliquota IVA ai prodotti in questione.

In conformità a quanto previsto con circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, ALFA ha richiesto ed ottenuto un parere dall’Agenzia delle Dogane, Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli utenti, Ufficio per la Tariffa doganale, per i Dazi e per i regimi dei prodotti agricoli, in ordine alla corretta classificazione, ai fini doganali, del prodotto in questione.

Soluzione prospettata

ALFA ritiene che le cessioni dei suddetti prodotti siano da assoggettare all’aliquota IVA del 4 per cento, in quanto rientranti nella voce di cui al n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al D. P. R. 26 ottobre 1972 n. 633, riferita a “ortaggi e  piante  mangerecce, esclusi i  tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v. D. Ex 07. 01-ex 07. 03-ex 07. 04);”.

 

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Per giungere alla corretta classificazione doganale del prodotto in questione, definito “prodotto ortofrutticolo di IV gamma” misto ad ingredienti vegetali non freschi/secchi o non vegetali, l’Agenzia delle Dogane, nel parere tecnico rilasciato ad ALFA con nota prot. N. …/RU del 2012, allegato all’istanza, ha fatto riferimento alle Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata e, in particolare, alla Regola 3b), in base alla quale: “i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. “.

Pertanto, secondo le Dogane, considerato che la tipologia di merce in esame consiste in “un prodotto misto, composto da materiali diversi, costituito dall’assemblaggio di oggetti diversi e presentato in assortimento condizionato per la vendita al minuto”, la stessa deve essere “classificata tenendo in considerazione la merce che conferisce all’insieme il carattere essenziale”, considerando altresì quantità, volume e valore. “Le insalate di “IV gamma” sono costituite principalmente dall’elemento ortofrutticolo, che prevale sugli altri elementi che costituiscono il mix sia per quanto attiene il peso, il volume e, quando è conosciuto, il valore”,. ;”risulta una netta prevalenza dei prodotti ortofrutticoli rispetto alla totalità della merce confezionata sia in volume, sia in quantità ed anche in valore. “.

L’Agenzia  delle  Dogane  ha  ritenuto,  pertanto,  che  “le  insalate  di  IV gamma debbano essere classificate nel rispetto della Regola 3B nell’ambito del Capitolo 7 (ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci) della NC in ragione del  carattere essenziale determinato dall’elemento ortofrutticolo che prevale sugli altri (noci, formaggi, tonno, ecc. ). Inoltre, ogni singola insalata considerata, sempre in base  al  medesimo principio del  carattere essenziale, dovrà essere classificata in relazione alla tipologia di elemento ortofrutticolo prevalente”, tendenzialmente alle  voci 07. 05 e  07. 09 (a seconda del tipo di ortaggio prevalente – lattuga iceberg piuttosto che insalata chioggia), “non potendosi individuare una voce, all’interno del Capitolo 7, in cui possano essere ricompresi i prodotti ortofrutticoli misti”.

Per quanto concerne l’esatta individuazione dell’aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di tale prodotto, si rileva che il n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al D. P. R. 26 ottobre 1972 n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento per “ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v. D. Ex 07. 01-ex 07. 03-ex 07. 04)”.

La voce doganale ex 07. 01 richiamata dal punto 5 della Tabella A, parte II,  in  vigore  fino  al  31  dicembre 1987,  che  si  riferiva a  “Ortaggi e  piante mangerecce, freschi o refrigerati”, va oggi ricondotta alle voci 07. 05-07. 09 della NC, come individuato dalla stessa Agenzia delle Dogane. Infatti, come chiarito nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato, il Capitolo 7 della NC (ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci) “comprende gli ortaggi o legumi, di ogni specie, compresi i vegetali previsti nella Nota 2 di questo Capitolo, allo stato fresco, refrigerato congelato (non cotti o cotti in acqua o al vapore) oppure conservati provvisoriamente o anche seccati (compresi quelli disidratati, evaporati o liofilizzati)”.

Inoltre, “restano qui classificati i prodotti di questo Capitolo (per esempio, gli ortaggi freschi o refrigerati) qualora siano confezionati in imballaggi secondo il metodo denominato “Imballaggio in atmosfera modificata” (MAP). Secondo tale metodo (Modified Atmospheric Packaging   (MAP)),   l’atmosfera   attorno   al   prodotto   viene   modificata   o controllata (per esempio, eliminando l’ossigeno per sostituirlo con azoto o acidocarbonico, oppure riducendo il tenore di ossigeno ed aumentando quello di azoto o di acido carbonico)”. Si precisa, peraltro, che l’inciso “non specialmente preparati per il consumo immediato” (che si trova nella voce doganale 07. 03 richiamata dal n. 5 della Tabella) non riguarda gli ortaggi allo stato fresco di cui alla voce 07. 01 (vigente al 31. 12. 1987) che, come i prodotti della IV gamma, ben possono essere “pronti per il consumo”.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che alle cessioni dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma, anche misti, si renda applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento, secondo quanto previsto dalla voce n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972.

 

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