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Ristoranti e Trattorie: come difendersi dai controlli e dagli avvisi di accertamento pianificando la propria serenità

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checkup fiscale ristoranti e trattorie

Quotidianamente migliaia di Ristoranti e Trattorie subiscono ispezioni, accessi, verifiche che spesso si traducono in avvisi di accertamento, la cui gestione in termini di contenzioso può essere un bagno di sangue in termini finanziari.

L’imprenditore ha tutti gli strumenti per attuare una politica di prevenzione tributaria, amministrativa e previdenziale  che gli consente di ottenere efficientamento ed equilibrio della propria azienda in termini gestionali oltre al perseguimento del risparmio lecito di imposta.

L’Agenzia delle Entrate, L’INPS e La Guardia Finanza elaborano quotidianamente guide alle metodologie di controllo come quella sottostante. Il nostro intervento, si basa sulla conoscenza della normativa del lavoro, tributaria e legale e su una esperienza decennale nel settore.

L’imprenditore avveduto adotta un comportamento di prevenzione e pianificazione contattando il nostro Staff per ottenere un checkup diretto a verificare il grado di rischio attuale e le strategie di pianificazione e tutela, tributaria, amministrativa, legale e del lavoro.

Il Checkup fiscale preventivo per Ristoranti e Trattorie

Il nostro Checkup è un intervento mirato ad esaminare e sanare le seguenti situazioni:

  • La validità e correttezza giuridico fiscale dei contratti di servizio, somministrazione. Locazione e fornitura in essere con tutti i soggetti della filiera che ruotano attorno al Ristoratore
  • Revisionare e/o configurare un impianto contabile conforme alle reali esigenze gestionali  del Ristoratore  ed alle richieste dell’Agenzia delle Entrate
  • Fornire corretta ed adeguata assistenza per adempimenti fiscali una tantum o spot (es: Spesometro) onde consentire al Ristoratore  di inviare agli uffici finanziari le correte informazioni.  Spesso da accertamenti inizialmente innocui nati a seguito di errori formali in sede dichiarativa sono scaturiti controlli invasivi di natura analitico induttiva.
  • Fornire assistenza ai fini IVA, IRES, IRAP ed IRES
  • Fornire assistenza monitoraggio ai fini del Redditometro per il Nucleo Familiare dell’imprenditore
  • Verificare le posizioni lavorative all’interno dell’azienda sia ai fini del corretto inquadramento rispetto ai contratti collettivi nazionali, sia in termini di convenienza  e sostenibilità per il Ristoratore  sia per inquadrare e correggere l’azione a fronte di eventuali controlli dagli enti preposti
  • Pianificare per tempo, cioè in corso d’anno e non a giugno successivo, risultati reddituali attesi, impatto fiscale (Irpef, Ires, Ace, Cuneo Fiscale IRAP), previdenziale e posizione finanziaria netta consentendo al CEO di prendere per tempo del dovute misure e strategie
  • Installiamo il più evoluto programma contabile in Cloud (Contabilità Redatta in tempo Reale con Uso dello Stesso Programma del Commercialista in via contestuale) e Gestionale (Commesse, Sala, Cucina, Magazzino, Scadenzario pagamenti Fornitori) che consente al i Gestori di avere la situazione finanziaria

Assistenza periodica per la formazione del personale al Desk

Fornire assistenza periodica per la formazione del personale che compone il desk amministrativo del

  • Ristoratore (Assistenti, segretarie, impiegati contabili, etc. ) reddituale, patrimoniale ed economica costantemente monitorata ed aggiornata in tempo reale (Formula Bilancio in tempo reale)
  • Consentiamo all’imprenditore di conoscere e monitorare quotidianamente la situazione reddituale, patrimoniale attraverso la  Formula Bilancio in tempo reale

 

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L’aliquota varia a seconda della Regione e del codice attività, abbiamo considerato aliquota media.

APS, ASD E SSD: COME DIFENDERSI DA ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

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Quotidianamente centri sportivi, circoli di canottaggio, club di golf, associazioni e societa’ sportive & dilettantistiche (asd, aps in regime l. 398/91, ssd) subiscono ispezioni, accessi, verifiche che spesso si traducono in avvisi di accertamento, la cui gestione in termini di contenzioso puo’ essere un bagno di sangue in termini finanziari.   

COME DIFENDERSI DAI CONTROLLI E DAGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E PIANIFICARE LA PROPRIA SERENITA’

QUOTIDIANAMENTE CENTRI SPORTIVI, CIRCOLI DI CANOTTAGGIO, CLUB DI GOLF, ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE & DILETTANTISTICHE (ASD, APS IN REGIME 398/91, SSD) SUBISCONO ISPEZIONI, ACCESSI, VERIFICHE CHE SPESSO SI TRADUCONO IN AVVISI DI ACCERTAMENTO, LA CUI GESTIONE IN TERMINI DI CONTENZIOSO PUO’ ESSERE UN BAGNO DI SANGUE IN TERMINI FINANZIARI.

L’IMPRENDITORE HA TUTTI GLI STRUMENTI PER ATTUARE UNA POLITICA DI PREVENZIONE TRIBUTARIA, AMMINISTRATIVA E PREVIDENZIALE CHE GLI CONSENTE DI OTTENERE EFFICIENTAMENTO ED EQUILIBRIO DELLA PROPRIA AZIENDA IN TERMINI GESTIONALI OLTRE AL PERSEGUIMENTO DEL RISPARMIO LECITO DI IMPOSTA.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE, L’INPS E LA GUARDIA FINANZA ELABORANO QUOTIDIANAMENTE GUIDE ALLE METODOLOGIE DI CONTROLLO COME QUELLA SOTTOSTANTE. IL NOSTRO INTERVENTO, SI BASA SULLA CONOSCENZA DELLA NORMATIVA DEL LAVORO, TRIBUTARIA E LEGALE E SU UNA ESPERIENZA DECENNALE NEL SETTORE.

L’IMPRENDITORE AVVEDUTO ADOTTA UN COMPORTAMENTO DI PREVENZIONE E PIANIFICAZIONE CONTATTANDO IL NOSTRO STAFF PER OTTENERE UN CHECKUP DIRETTO A VERIFICARE IL GRADO DI RISCHIO ATTUALE E LE STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E TUTELA, TRIBUTARIA, AMMINISTRATIVA, LEGALE E DEL LAVORO.

WELCOME%20WOMEN%202. JPGIL NOSTRO CHECKUP E’ UN INTERVENTO MIRATO AD ESAMINARE E SANARE LE SEGUENTI SITUAZIONI:

OK. JPGLA VALIDITA’ E CORRETTEZZA GIURIDICO FISCALE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO, SOMMINISTRAZIONE. LOCAZIONE E FORNITURA IN ESSERE CON TUTTI I SOGGETTI DELLA FILIERA CHE RUOTANO ATTORNO AL CENTRO SPORTIVO;

OK. JPGREVISIONARE E/O CONFIGURARE UN IMPIANTO CONTABILE CONFORME ALLE REALI ESIGENZE GESTIONALI DELL’AZIENDA ED ALLE RICHIESTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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OK. JPGVERIFICARE LE POSIZIONI LAVORATIVE ALL’INTERNO DELL’AZIENDA SIA AI FINI DEL CORRETTO INQUADRAMENTO RISPETTO AI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI, SIA IN TERMINI DI CONVENIENZA E SOSTENIBILITA’ PER IL CONTRIBUENTE; SIA PER INQUADRARE E CORREGGERE L’AZIONE A FRONTE DI EVENTUALI CONTROLLI DAGLI ENTI PREPOSTI

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RISARCIMENTI O INDENNITA’ RISARCITORIE: COME E QUANDO DEVONO ESSERE IMPUTATE A REDDITO DI IMPRESA E NON

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La norma di riferimento è l’articolo 6, comma 2, del Tuir, secondo il quale devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente. In altri termini le somme percepite dalle assicurazioni a titolo di risarcimento sono imponibili quando dirette a sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce.  

RISARCIMENTI O INDENNITA’ RISARCITORIE: COME E QUANDO DEVONO ESSERE IMPUTATE A REDDITO DI IMPRESA E NON

 

La norma di riferimento è l’articolo 6, comma 2, del Tuir, secondo il quale devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente. In altri termini le somme percepite dalle assicurazioni a titolo di risarcimento sono imponibili quando dirette a sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce.

 

Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie ottenute e diretta a reintegrare il patrimonio del soggetto ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente).  

In linea generale, quindi, non è reddito  il risarcimento del danno emergente mentre lo è il risarcimento del lucro cessante. Occorre, però, un ulteriore passaggio: verificare che il lucro risarcito abbia, a sua volta, natura reddituale.  

Pertanto, significare che tale risarcimento deve trovare collocazione in una delle categorie di reddito previste dal comma 1 dello stesso articolo 6.  

 

Per espressa previsione normativa sono, comunque, escluse da tassazione le indennità liquidate a titolo di invalidità permanente o per morte, ancorché vengano elargite in sostituzione e per la perdita di redditi.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Tuir sono assoggettate a tassazione separata anche le indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente nonché le somme comunque percepite, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La disposizione fu introdotta con finalità antielusive, per contrastare la tendenza, in caso di transazione per controversie di lavoro, ad attribuire natura risarcitoria a tutte le somme comunque riconosciute al dipendente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, allo scopo di evitare la tassazione.

Si ritiene che, comunque, tale disposizione vada coordinata con il principio generale di tassazione delle sole somme conseguite in sostituzione di redditi e della esclusione dalla tassabilità dei risarcimenti che non costituiscono reddito, ossia quelli erogati a fronte di danni emergenti. Deve trattarsi, evidentemente, di risarcimenti aventi natura di danno emergente “reale”, e non già di indennità di buonuscita o di risarcimento per lucro cessante “mascherati” come danno emergente al fine di ottenere l’esclusione da imposizione.  

Nella sentenza 19 marzo 2010 n. 6754, la Cassazione, in merito a una clausola contenuta in un verbale di conciliazione che confermava la natura risarcitoria dell’importo riconosciuto a un dirigente per il suo demansionamento, ha cassato con rinvio la sentenza di merito richiedendo alla Ctr, a prescindere dalla qualificazione della clausola operata dalle parti, di stabilire – sulla base della volontà dei contraenti, desumibile non solo dal verbale di conciliazione, ma anche dal loro complessivo comportamento – se, e in quale misura, la somma percepita sia stata corrisposta o meno a titolo di ristoro di un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi.

Secondo giurisprudenza consolidata, l’indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l’ipotesi di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa è assoggettata a tassazione separata e a ritenuta d’acconto, atteso che tutte le indennità che traggono origine dal rapporto di lavoro dipendente costituiscono reddito di tale natura. Tuttavia, il contribuente può fornire la prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare del danno che non assume rilevanza fiscale, in mancanza della quale è applicabile il principio secondo cui alle somme versate dal datore di lavoro deve essere presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni formalmente adottate dalle parti, la natura di ristoro della perdita di redditi assoggettabili ad imposizione (Cassazione n. 360/09). Tale principio è stato affermato dall’agenzia delle Entrate, nella risoluzione 106/E del 2009, anche con riguardo alle somme attribuite a un lavoratore autonomo a titolo di perdita delle cosiddette «chance professionali».  

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POLPA DI FRUTTA: ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

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Aliquota IVA agevolata del 10% per l’“alimento masticabile a base prevalente di frutta”, zuccherato entro certi valori, e contenente un agente addensante, in altri termini la cessione di polpa di frutta ed alimenti similari non rientrano nella aliquota ordinaria prevista dal DPR 633/72.    

POLPA DI FRUTTA: ALIQUOTA IVA AGEVOLATA  

Aliquota IVA agevolata del 10% per l’“alimento masticabile a base prevalente di frutta”, zuccherato entro certi valori, e contenente un agente addensante, in altri termini la cessione di polpa di frutta ed alimenti similari non rientrano nella aliquota ordinaria prevista dal DPR 633/72.    

 

L’Agenzia delle Entrate adita ha esaminato la richiesta di una società intenzionata ad  immettere sul mercato un “alimento masticabile” il cui ingrediente principale è costituito da liquidi o semisolidi pastorizzati a prevalente base di frutta, dei succhi praticamente.

 

In aggiunta, soltanto degli zuccheri semplici, in quantità non superiore al 50% in peso, e tanto agente addensante quanto basta per rendere l’alimento masticabile (in altri termini la polpa della frutta).

 

L’agenzia delle Dogane, effettuata l’analisi chimica ed eseguito l’esame organolettico dei campioni inviati dagli uffici delle Entrate, è del parere che il tipo di lavorazione e gli ingredienti utilizzati non alterino le proprietà essenziali della frutta. In conclusione, è corretto, secondo gli esperti doganali, considerare la nuova sostanza gommosa come “frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate o comprese altrove”, rispondente alla classificazione doganale 2008 e alla Tariffa doganale 2006, riservata ai miscugli di frutta.

 

L’agenzia delle Entrate, in base al suddetto inquadramento, ha approvato con risoluzione 270e del 2009 l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata: la polpa della frutta rientra tra le merci individuate dalla Tabella A, parte III, punto 74, allegata al Dpr 633/1972, “frutta altrimenti preparate e conservate, anche con aggiunta di zuccheri”, da assoggettare all’aliquota del 10 per cento.  

 

Risoluzione del 04/11/2009 n. 270 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 4 novembre 2009

 

OGGETTO:  Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Aliquota IVA applicabile alle cessioni di un prodotto alimentare – articolo 16 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633  

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del  DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente 

Quesito.   La società ALFA Srl, attiva nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti alimentari, ha intenzione di lanciare sul mercato un nuovo prodotto, denominato “alimento masticabile a base prevalente di frutta e relativo processo di produzione”, ottenuto tramite pastorizzazione di un liquido o semisolido a base prevalente di frutta, contenente una quantità di zuccheri semplici non superiore al 50 per cento in peso e comprendente almeno un agente addensante in una quantità tale da rendere l’alimento masticabile e capace di autosostenersi, con soluzioni comunque tali da renderne agevole il consumo.  

A tale proposito, chiede quale sia l’aliquota IVA da applicare alle cessioni riguardanti il prodotto in esame, la cui denominazione commerciale è “X”.   Soluzione interpretativa prospettata dall’istante  La società istante è del parere che il “prodotto masticabile” in questione sia riconducibile alla voce 2008 della Tariffa Doganale attualmente in vigore riferita a “Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non  nominate  né  comprese  altrove”  e  nello  specifico,  alla  voce  2008  9274 concernente i miscugli di frutta.  

In considerazione della suddetta classificazione doganale, l’istante ritiene che sotto il profilo merceologico il prodotto possa rientrare nella più generica voce “Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri” di cui al n. 74) della Tabella A, parte III, allegata al D. P. R. N. 633/1972.  

La società istante ritiene pertanto che alle vendite del prodotto in esame possa rendersi applicabile l’imposta sul valore aggiunto nella misura ridotta del 10 per cento.  

 

Parere dell’Agenzia delle entrate.   In via preliminare si rileva che la presente istanza è da ritenersi inammissibile e, come tale, improduttiva degli effetti tipici riconducibili alle istanze di interpello di cui all’articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successivi provvedimenti d’attuazione. Come sottolineato dall’Amministrazione Finanziaria a proposito della trattazione di casi analoghi a quello in esame non sono ammesse alla procedura di interpello – di cui al citato articolo 11 della Legge n. 212/2000 – le istanze che prima ancora di richiedere un’attività diretta a rimuovere “obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione” di norme tributarie, presuppongono la necessità di accertamenti tecnici. E, nel caso di specie, l’individuazione dell’aliquota IVA in concreto applicabile postula la necessità di accertamenti tecnici sul prodotto al fine di individuarne la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica, accertamenti che esulano dall’ambito di competenza della scrivente.

 

Pertanto, l’istanza può essere trattata soltanto nell’ambito della consulenza giuridica generale secondo le modalità illustrate con la circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, fornendo un parere non produttivo degli effetti tipici dell’interpello di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000.   Gli accertamenti tecnici sono stati richiesti all’Agenzia delle dogane che, con nota prot. N. … del … 2009, ha provveduto a determinare il corretto inquadramento doganale dei prodotti in esame.

 

In  particolare,  la  predetta  Agenzia,  sulla  base  dell’analisi  chimica effettuata e dell’esame organolettico sui campioni inviati ritiene che “…la merce risulta costituita da una preparazione a base di succhi o parti di frutta e di altri vegetali,  zucchero e  sostanze addensanti. Il  prodotto inoltre  non  è  assimilabile ai complementi alimentari della voce 2106 sia in quanto manca di taluni ingredienti (vitamine aggiunte, composti di ferro) esplicitamente indicati dalle Note Esplicative SA alla voce 2106, punto 16), sia in considerazione di quanto riportato nell’ultimo paragrafo delle suddette Note Esplicative.   Le note esplicative SA alla voce 2008, ultimo paragrafo, classificano in tale voce la frutta e le altre parti commestibili di piante, alle quali siano state aggiunte altre sostanze (per esempio, amido) senza però modificare il carattere essenziale delle frutta e delle atre parti commestibili di piante. Quest’ultima descrizione risulta appropriata anche per la merce analizzata. A parere dello scrivente, si ritiene pertanto che la merce in oggetto possa essere classificata quale “frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti  preparate  o  conservate,  con  o  senza  aggiunta  di  zuccheri  o  di  altri dolcificanti o di alcole, non nominate o comprese altrove” della voce 2008. Ai fini della classificazione doganale nella voce 2008, il prodotto è da ritenersi “con aggiunta di zucchero”, ai sensi della nota complementare 3, secondo trattino, al Capitolo 20 della NC.   In dipendenza delle materie prime utilizzate, al prodotto analizzato potrebbe essere attribuito il codice NC 2008 9274 come “miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50% del totale delle frutta presenti; in entrambi i casi il prodotto è ritenuto: senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto uguale o inferiore a 1 kg: altri”. La suddetta posizione 2008 corrisponde alla voce 2006 della Tariffa Doganale in vigore al 31. 12. 87, riconducibile alla Tabella A parte III°, punto n. 74 allegata al D. P. R. N. 633 del 1972”.  

 

In considerazione della suddetta classificazione doganale, la scrivente ritiene   che   alla   cessione   del   prodotto   in   esame,   la   cui   denominazione commerciale è “X”, si renda applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi della Tabella A, parte III, punto n. 74 allegata al D. P. R. N. 633 del 1972.  

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PRESTAZIONI SANITARIE EFFETTUATE IN CLINICHE PRIVATE NON CONVENZIONATE TRATTAMENTO IVA

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Quesito: ALFA SPA è una clinica privata polispecialistica, non convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, che eroga servizi e prestazioni di diagnosi e cura in regime ambulatoriale e di ricovero, qual è il trattamento iva?

Prestazioni sanitarie effettuate nell’ambito di strutture private non convenzionate: quando sono da considerare Iva Esenti  ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 18 e n. 19, DPR n. 633/1972        

Con l’interpello in oggetto, concernente l’interpretazione degli articoli 10, primo comma, nn. 18 e 19, e 36, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente  Quesito:  ALFA SPA è una clinica privata polispecialistica, non convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, che eroga servizi e prestazioni di diagnosi e cura in regime ambulatoriale e di ricovero.   Nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione …, in base alle quali “… solo chi gestisce l’attività sanitaria, in quanto titolare dell’autorizzazione ad esercitare suddetta attività, può fatturare le prestazioni erogate dalla struttura”, la società istante emette fattura nei confronti del cliente-paziente anche per le prestazioni sanitarie di diagnosi e cura erogate da medici e paramedici che operano come liberi professionisti all’interno della casa di cura.   Gli operatori sanitari, a loro volta, emettono nei confronti della casa di cura le fatture relative alle prestazioni sanitarie erogate, con analitica indicazione dei nominativi delle persone nei confronti delle quali sono state rese.      

Le suddette prestazioni sono fatturate in regime di esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 18, sia dalla casa di cura che dai liberi professionisti.   Le prestazioni diverse da quelle suindicate, erogate dalla struttura sanitaria non convenzionata, sono fatturate al cliente con addebito dell’IVA ad aliquota ordinaria.  

La modalità di fatturazione raccomandata dalla Regione … ha determinato per  la  società  istante  la  realizzazione  di  un  maggior  volume  di  affari  per operazioni esenti da IVA con conseguenze negative sul regime di detrazione dell’imposta.   Ciò posto, la casa di cura ALFA chiede se la modalità di fatturazione attuata sia corretta ed in particolare se le prestazioni di diagnosi e cura svolte da operatori sanitari, liberi professionisti, nell’ambito della clinica, fatturate dalla stessa nei confronti del paziente, siano esenti da IVA.  

In caso di risposta affermativa, la società istante chiede se possa optare per la separazione, ai sensi dell’articolo 36, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, dell’attività tipica della casa di cura da quella avente ad oggetto le prestazioni degli operatori sanitari liberi professionisti rese all’interno della stessa struttura.    

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante 

La casa di cura ALFA ritiene di aver titolo ad emettere nei confronti dei propri  pazienti/clienti  fatture  in  regime  di  esenzione  da  IVA  per  tutte  le prestazioni rientranti nella previsione di cui al n. 18 dell’articolo 10, primo comma, del DPR n. 633 del 1972.  

La  società  istante  ritiene,  altresì,  che  sussistano  i  presupposti  per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 36, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972.         

Parere dell’Agenzia delle entrate 

Il quesito verte sul trattamento fiscale, ai fini IVA, delle prestazioni di diagnosi e cura in regime ambulatoriale e di ricovero rese da una casa di cura non convenzionata.

La normativa di riferimento è costituita dalle disposizioni di cui ai nn. 18 e  19 dell’articolo 10, primo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.  

Il n. 18 esenta dall’imposta sul valore aggiunto “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.

Il n. 19, invece, esenta “le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali”.

Per le cliniche e case di cura private l’esenzione opera se le stesse sono  “convenzionate”.   Il    termine  “convenzionate”  contenuto  nel  citato  articolo  10,  primo comma, n. 19, come chiarito dall’amministrazione finanziaria con circolare 14 aprile  1983,  n.   40,  identifica  “le  cliniche  o  case  di  cura che, sulla base di convenzioni stipulate con regioni, casse mutue, enti, ecc. , effettuano prestazioni sanitarie ad assistiti o convenzionati  a condizioni sociali analoghe a quelle rese dagli organismi sanitari pubblici, nel senso cioè che le tariffe applicate siano corrispondenti a quelle praticate per le prestazioni rese in regime di convenzione con le regioni”.

Premesso quanto sopra, deve concludersi per l’imponibilità delle prestazioni di ricovero e cura rese dalla società interpellante che, come riferito nell’istanza, non agisce in regime di convenzione.  

Ciò non di meno, secondo i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria con la risoluzione 27 dicembre 1989, n. 550555 e la circolare 14 aprile 1983, n. 40, il regime di esenzione di cui al n. 18 è applicabile alle prestazioni di natura sanitaria, sia dirette all’accertamento diagnostico che alla cura, rese al paziente non ricoverato dai medici e dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni indicate all’articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.  

La suddetta conclusione è in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia secondo cui l’applicabilità dell’esenzione IVA alle prestazioni mediche deve essere valutata oggettivamente, avendo riguardo alla natura delle prestazioni fornite (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 10 settembre 2002, C- 141/00).  

Di contro, le analoghe prestazioni rese a soggetti ricoverati, in quanto ricomprese nella prestazione tipica di ricovero e cura (c. D. Ospedalizzazione), di cui al n. 19 sopra richiamato, soggiacciono allo stesso trattamento tributario applicabile   a   quest’ultima   (quindi,   di   esenzione   se   rese   da   strutture convenzionate, di imponibilità se rese da strutture non convenzionate).  

Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, si ritiene corretto che la società istante emetta fattura in esenzione da IVA, nei confronti del paziente, in relazione  alle  prestazioni  di  diagnosi,  cura  e  riabilitazione  rese ambulatorialmente, per conto della struttura sanitaria, dai medici e paramedici che operano all’interno della casa di cura stessa.  

Le prestazioni della casa di cura non convenzionata rese nei confronti dei soggetti ricoverati, invece, dovranno essere assoggettate all’imposta sul valore     aggiunto, tanto in relazione alla componente relativa all’alloggio e all’assistenza, quanto in relazione alla parte più propriamente attinente alla diagnosi e alla cura.   Le suddette prestazioni sono imponibili ai fini Iva con aliquota del 20%, salva l’applicabilità dell’aliquota del 10% alle prestazioni di maggior comfort  di cui al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.  

Le  modalità  di  fatturazione  raccomandate  dalla  Regione,  secondo  cui “… solo chi gestisce l’attività sanitaria, in quanto titolare dell’autorizzazione ad esercitare suddetta attività, può fatturare le prestazioni erogate dalla struttura”, sono da intendersi riferite alle prestazioni rese direttamente al paziente dalla struttura sanitaria privata, per il tramite del professionista.   Diversamente, per le prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista, presso  i  locali  messi  a  disposizione  dalla  casa  di  cura,  in  esecuzione  di  un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente, è tenuto ad emettere fattura, nei confronti del paziente, il professionista stesso; e ciò anche se i compensi vengono riscossi dalla struttura sanitaria in base al disposto di cui all’articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. Anche circolare 15 marzo 2007, n. 13/E). Resta inteso che per le suddette prestazioni, rese nell’ambito di un rapporto diretto tra il medico ed il paziente, la fattura potrà essere emessa  altresì dalla struttura sanitaria in nome e per conto del professionista.   Con riguardo alla facoltà di optare per la separazione dell’attività afferente le prestazioni mediche effettuate da personale sanitario con rapporto libero professionale da quella tipica della casa di cura, al fine di ovviare alle limitazioni della detrazione correlate all’applicazione della regola del pro rata, va rilevato, per quanto sopra detto, che la problematica si pone unicamente in relazione alle prestazioni imponibili (rese ai pazienti ospedalizzati) e alle prestazioni esenti (rese ambulatorialmente) erogate dalla struttura per il tramite del professionista.  

Ai sensi dell’articolo 36, terzo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, “i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa  impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, [… ]”.   In proposito, si precisa che la separazione si può operare per tutte quelle attività classificate e numerate nelle diverse categorie economiche che formano l’elenco del “codice attività”.  

Pertanto, in risposta al quesito in esame deve concludersi che l’attività consistente nel rendere prestazioni di ricovero e cura non può essere separata dall’attività avente ad oggetto le prestazioni sanitarie rese ambulatorialmente in quanto le due predette attività, sebbene siano assoggettate ad un diverso regime Iva, sono riconducibili ad un unico codice della classificazione ATECO.   

 

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CIALDE – CAPSULE DEL CAFFÈ: CESSIONE AD ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

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La cessione di Cialde da  Caffè è soggetta ad aliquota agevolata del 4% quando effettuata verso acquirente che  è a tutti gli effetti l’utilizzatore finale della bevanda che ne deriva.

Cialde del Caffè cessione ad aliquota agevolata

La cessione di Cialde da  Caffè è soggetta ad aliquota agevolata del 4% quando effettuata verso acquirente che  è a tutti gli effetti l’utilizzatore finale della bevanda che ne deriva.

 

La Risoluzione  Agenzia delle Entrate  124 E 1° Agosto 2000 prevede che l’aliquota ridotta, in misura del 4%, come previsto dal numero 38 tabella A parte II del DPR 633/1972 solo nel caso in cui l’acquirente della capsula / cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa e, quindi, il consumatore finale; nel caso in cui, invece, le capsule / cialde in parola siano oggetto di passaggi intermedi l’aliquota applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, sarà quella propria del particolare prodotto ceduto. Le cessioni delle capsule/cialde effettuate nei confronti di soggetti diversi dai consumatori finali, infatti, non possono essere giuridicamente qualificate come “somministrazione di alimenti e bevande” atteso che il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda.

 

 

 

 

 

 

Risoluzione  Agenzia delle Entrate  124 E 1° Agosto 2000

OGGETTO: IVA. Aliquota da applicare nei casi di somministrazione di bevande tramite distributori automatici a capsule/cialde. Quesito.

 

Con istanza diretta alla scrivente codesta Associazione ha chiesto di conoscere il trattamento applicabile, ai fini dell’Iva, alle somministrazioni di bevande effettuate tramite distributore automatico a capsule/cialde, in considerazione della particolare modalità di funzionamento di tale apparecchio rispetto al distributore automatico funzionante a monete o titoli equivalenti.

In particolare nell’istanza viene evidenziato che la voce 38) della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972 e successive modificazioni, prevede l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento alle “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme, e altri edifici destinati a collettività”.  

Al riguardo la scrivente osserva, in premessa che, come sottolineato anche da codesta Associazione, la concessione dell’aliquota ridotta è subordinata al concorso di due condizioni che sono:

– la tipologia della somministrazione (mediante distributori automatici);

– il luogo di somministrazione (stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme, e altri edifici destinati a collettività).  

Tanto premesso, la scrivente ritiene che gli apparecchi funzionanti a capsule/cialde, oggetto del presente quesito, nonostante le particolari modalità di funzionamento (che richiedono il preventivo acquisto della cialda ed il successivo inserimento della stessa nel distributore per l’erogazione della bevanda), possono sostanzialmente equipararsi agli altri distributori automatici e quindi le somministrazioni rese tramite i medesimi apparecchi, se effettuate in stabilimenti, case di cura, uffici, scuole, ecc. , rientrano nella previsione di cui alla voce 38) della Tabella A, parte II, del DPR 633 del 1972 e possono fruire dell’aliquota ridotta del 4 per cento.  

Si precisa, però, che tale aliquota ridotta si renderà applicabile solo nel caso in cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa e, quindi, il consumatore finale; nel caso in cui, invece, le capsule/cialde in parola siano oggetto di passaggi intermedi l’aliquota applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, sarà quella propria del particolare prodotto ceduto. Le cessioni delle capsule/cialde effettuate nei confronti di soggetti diversi dai consumatori finali, infatti, non possono essere giuridicamente qualificate come “somministrazione di alimenti e bevande” atteso che il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda.

 

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Bonus mobilio e grandi elettrodomestici – i chiarimenti dell’Agenzia

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L’agenzia entrate con la circolare n. 29/e ha fornito importanti chiarimenti in merito alla detrazione 50% per le spese sostenute da parte delle persone fisiche per l’acquisto di mobilio e grandi elettrodomestici, introdotta dal decreto n. 63/2013, il c. D. Decreto energia. Facciamo il punto della detrazione, analizzando gli adempimenti necessari, alla luce dei chiarimenti forniti.  

 

IL NUOVO BONUS MOBILIO E GRANDI ELETTRODOMESTICI DIVENTA PIù CONVENIENTE, GRAZIE ALLE APERTURE E SEMPLIFICAZIONI CONCESSE DALL’AGENZIA ENTRATE CON LA CIRCOLARE N. 29/E DEL 18 SETTEMBRE 2013.

IN PRIMO LUOGO SI CHIARISCE CHE LA DATA DI INIZIO LAVORI DEVE ESSERE ANTERIORE A QUELLA IN CUI SONO SOSTENUTE LE SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI, MA NON è NECESSARIO CHE LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SIANO SOSTENUTE PRIMA DI QUELLE PER L’ARREDO DELL’ABITAZIONE, (AD ESEMPIO, ANCHE CHI HA RISTRUTTURATO IL BAGNO NELL’AUTUNNO DEL 2012, POTREBBE DECIDERE DI COMPRARE UN FORNO O UNA NUOVA CAMERA FINO AL 31 DICEMBRE 2013), L’IMPORTANTE è CHE GLI ARREDI SIANO DESTINATI ALLO STESSO IMMOBILE OGGETTO DEI LAVORI E CHE NON SIANO PAGATI PRIMA DELL’INIZIO DELL’INTERVENTO.

LA DETRAZIONE SI APPLICA ALLE SPESE SOSTENUTE DAL 6 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2013 ED è PARI AL 50% DELLA SPESA EFFETTUATA, SEMPRE NEL LIMITE SI UNA SPESA MASSIMA DI 10. 000 EURO, SUDDIVISA IN DIECI RATE ANNUALI, PERTANTO SI AVRà CHE IL MASSIMO DELLA DETRAZIONE ANNUA DALL’IRPEF PER CONTRIBUENTE SARà PARI AD EURO 500,00.

LA DETRAZIONE è ABBINATA A QUELLA SUL RECUPERO EDILIZIO, E SPETTA SOLO A CHI BENEFICIA ANCHE DEL 50% SULLE RISTRUTTURAZIONI, PERTANTO I SOGGETTI CHE POSSONO AVVALERSI DEL BENEFICIO FISCALE SONO GLI STESSI CHE FRUISCONO DELLA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, DI CUI ALL’ART. 16-BIS DEL TUIR CON LA MAGGIORE ALIQUOTA DEL 50% E CON IL MAGGIOR LIMITE DI 96. 000 EURO DI SPESE AMMISSIBILI.

CON RIFERIMENTO ALLE DATE, L’AGENZIA RITIENE POSSIBILE CHE LE SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI SIANO SOSTENUTE ANCHE PRIMA DI QUELLE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE, A CONDIZIONE CHE SIANO STATI GIà AVVIATI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE CUI DETTI BENI SONO DESTINATI, IN ALTRI TERMINI, LA DATA DI INIZIO LAVORI DEVE ESSERE ANTERIORE A QUELLA IN CUI SONO SOSTENUTE LE SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI, MA NON è NECESSARIO CHE LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SIANO SOSTENUTE PRIMA DI QUELLE PER L’ARREDO DELL’ABITAZIONE (CFR. PARAGRAFO 2. 1 DELLA CIRCOLARE N. 21/E DEL 2010). AD ESEMPIO, ANCHE CHI HA RIFATTO IL BAGNO NELL’AUTUNNO DELL’ANNO SCORSO POTREBBE DECIDERE DI COMPRARE UNA NUOVA CAMERETTA NELLE PROSSIME SETTIMANE. L’IMPORTANTE è CHE GLI ARREDI SIANO DESTINATI ALLO STESSO IMMOBILE OGGETTO DEI LAVORI E CHE NON SIANO PAGATI PRIMA DELL’INIZIO DELL’INTERVENTO. L’ACQUISTO DI MOBILI O DI GRANDI ELETTRODOMESTICI è, INFATTI, AGEVOLABILE ANCHE SE DETTI BENI SIANO DESTINATI ALL’ARREDO DI UN AMBIENTE DIVERSO DA QUELLI OGGETTO DI INTERVENTI EDILIZI, PURCHé L’IMMOBILE SIA COMUNQUE OGGETTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI RILEVANTI.

è POSSIBILE APPLICARE LA DETRAZIONE ANCHE SULLE SPESE PER L’ACQUISTO DEGLI ARREDI SOSTENUTE PRIMA DI QUELLE PER IL RECUPERO EDILIZIO, L’IMPORTANTE è CHE I LAVORI EDILIZI SIANO COMINCIATI PRIMA DELL’ACQUISTO DEI MOBILI/GRANDI ELETTRODOMESTICI: FANNO FEDE I TITOLI EDILIZI O, IN MANCANZA, UN’AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE EX DPR 445/2000.

LA SPESA SI RITIENE EFFETTUATA, A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI PAGAMENTO SCELTA:

-NEL CASO DEL BONIFICO VALE LA DATA DI EFFETTUAZIONE;

-NEL CASO DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO E BANCOMAT, CONTA IL GIORNO DI UTILIZZO DELLA CARTA, EVIDENZIATO NELLA RICEVUTA DI AVVENUTA TRANSAZIONE, E NON IL GIORNO DI ADDEBITO SUL CONTO;

-NEL CASO DI FINANZIAMENTI, VALE IL PAGAMENTO ESEGUITO AL RIVENDITORE, NON IL RIMBORSO DELLE RATE ALLA FINANZIARIA.

PER I LAVORI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI, L’AGENZIA CHIARISCE, IN PARTICOLARE, CHE POSSONO COSTITUIRE VALIDO PRESUPPOSTO PER LA FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE IN ESAME, L’EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI SIA SU SINGOLE UNITà IMMOBILIARI RESIDENZIALI, SIA SU PARTI COMUNI DI EDIFICI RESIDENZIALI DI CUI ALL’ART. 1117 C. C. (CFR. PARAGRAFO 1. 3 CIRCOLARE N. 29/E/2013). TUTTAVIA VIENE PRECISATO CHE L’EFFETTUAZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SULLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI NON CONSENTE AI SINGOLI CONDÒMINI, CHE FRUISCONO PRO-QUOTA DELLA RELATIVA DETRAZIONE, DI ACQUISTARE MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI DA DESTINARE ALL’ARREDO DELLA PROPRIA UNITà IMMOBILIARE. BENSì, SI DEVE TRATTARE DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI DESTINATI ALLE PARTI COMUNI (AD ESEMPIO, L’ALLOGGIO DEL PORTIERE).

L’ALTRA CONCESSIONE DELLE ENTRATE RIGUARDA I METODI DI PAGAMENTO: OLTRE AL BONIFICO “PARLANTE”, L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI PUÒ AVVENIRE ANCHE TRAMITE CARTE DI CREDITO E BANCOMAT. SI IPOTIZZA, DATO IL FINE SEMPLIFICATORIO DEL CHIARIMENTO, CHE TALE INTERPRETAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 29/E/2013, VENGA ESTESA ANCHE AI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTA DI CREDITO O BANCOMAT ANTERIORMENTE AL 18 SETTEMBRE 2013.

DOCUMENTI DA CONSERVARE IN VISTA DI FUTURI CONTROLLI: – LE RICEVUTE DEI BONIFICI DI PAGAMENTO (UTILIZZANDO LO STESSO MODULO DI QUELLI UTILIZZATI PER LA DETRAZIONE FISCALE DEL 36%-50%); – O, PER I PAGAMENTI CON LE CARD, LA DOCUMENTAZIONE DI ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE; – OLTRE ALLE FATTURE CON LA SPECIFICA DELLA QUALITà E QUANTITà DEI BENI E SERVIZI ACQUISTATI.

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE: NEL CONCETTO DI “MOBILI” SU CUI APPLICARE LA DETRAZIONE RIENTRANO, SECONDO L’AGENZIA, LETTI, MATERASSI, ARMADI, LIBRERIE, TAVOLI, SEDIE, COMODINI, DIVANI, POLTRONE, CREDENZE. RIENTRANO ANCHE LE SPESE DI TRASPORTO E MONTAGGIO, MA è AGEVOLATO SOLO L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI NUOVI, IL CHE DOVREBBE ESCLUDERE GLI OGGETTI D’ANTIQUARIATO. IL BONUS SI APPLICA AGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE CHE COSTITUISCONO UN “NECESSARIO COMPLEMENTO” DELL’ARREDO DELL’IMMOBILE RISTRUTTURATO. SONO ESCLUSI, PERÒ, GLI ACQUISTI DI TENDE, TENDAGGI E ALTRI COMPLEMENTI D’ARREDO. NON è AGEVOLATO L’ACQUISTO DI PORTE E PAVIMENTAZIONI (COMPRESO IL PARQUET). PER QUANTO RIGUARDA I “GRANDI ELETTRODOMESTICI” SU CUI SI PUÒ APPLICARE LA DETRAZIONE, VALE LA DEFINIZIONE DELL’ALLEGATO 1B DEL D. LGS. 151/2005, CHE INCLUDE AD ESEMPIO FRIGORIFERI, LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, STUFE ELETTRICHE, FORNI, APPARECCHI PER IL CONDIZIONAMENTO. DEVONO ESSERE DI CLASSE A+ O SUPERIORE (A PER I FORNI). PRODOTTI SENZA ETICHETTA SONO AGEVOLATI SOLO PER LE TIPOLOGIE PER CUI NON NE è PREVISTO L’OBBLIGO.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE LA DOTT. SSA SILVIA GATTI AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL SILVIA. GATTI@NETWORKFISCALE. COM

IVA: GUIDA FISCALE E VADEMECUM PER L’AUMENTO DELL’IVA AL 22%

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A partire dal 1° ottobre 2013, a meno di un improbabile ulteriore rinvio, è entrato in vigore l’aumento dell’Aliquota IVA dal 21% al 22% come previsto dall’articolo 11 del D. L. 28. 6. 2013 n. 76 convertito nella Legge 9. 8. 2013 n. 99. Sulla falsa riga di quanto già avvenuto e disciplinato (MEF ed Agenzia delle Entrate) per il precedente aumento al 21% del 17. 09. 2011 forniamo alcune importanti linee guida per aziende e professionisti sulla condotta da adottare per gestire l’attuale aumento al 22%.  

IVA: Guida Fiscale e Vademecum per l’aumento dell’IVA al 22%

A partire dal 1° ottobre 2013, a meno di un improbabile ulteriore rinvio, è entrato in vigore l’aumento dell’Aliquota IVA dal 21% al 22% come previsto dall’articolo 11 del D. L. 28. 6. 2013 n. 76 convertito nella Legge

9. 8. 2013 n. 99. Sulla falsa riga di quanto già avvenuto e disciplinato (MEF ed Agenzia delle Entrate) per il precedente aumento al 21% del 17. 09. 2011 forniamo alcune importanti linee guida per aziende e professionisti sulla condotta da adottare per gestire l’attuale aumento al 22%.

 

Si tiene a precisare che:

se le operazioni a cui si riferisce la fattura si ritengono effettuate in data antecedente al 01. 10. 2013 sono d a assoggettare ad IVA con aliquota del 21%;

per le cessioni di beni mobili per la determinazione dell’aliquota vale la data della consegna o spedizione

MOMENTO IMPOSITIVO: l’art. 6 individua il momento in cui l’IVA sulle operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi diviene esigibile (da parte dello Stato), cioè il giorno in cui sorge il debito Iva verso l’Erario da parte del cedente o del prestatore. L’effettiva liquidazione dell’IVA avviene successivamente, per cadenze trimestrali o mensili (vedi art. 27). In fase di prima approssimazione si può dire che il debito IVA si origina all’atto della consegna o della spedizione dei beni mobili, all’atto traslativo della proprietà per i beni immobili e all’atto del paga­ mento (nella misura in cui esso avviene) per le prestazioni di servizi. Esistono tuttavia numerose eccezioni e particolarità sintetizzate nella tabella sotto riportata. Per le prestazioni di servizi il momento impositivo viene anticipato in caso di emissione della fattura prima della data di pagamento. Per le cessioni di beni è anticipato in caso di anticipata emissione della fattura rispetto al giorno di effettuazione dell’operazione, nonché in caso di ricevimento di acconti o pagamenti anticipati.  

E’ importante aggiornare alla nuova aliquota del 22% i listini prezzi dei commercianti al dettaglio e quelli delle imprese all’ingrosso, se indicati al lordo dell’imposta, ad esempio perché utilizzati dai clienti rivenditori che hanno rapporti con i privati.  

Per evitare di ristampare costosi cataloghi, si possono applicare etichette adesive sulla copertina o apporre dei timbri nelle pagine dei prezzi lordi, indicando che dalla data di entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota lva.  

Nei prossimi giorni, per determinare l’aliquota Iva applicabile (21% o 22%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi, si dovrà prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell’operazione. Solo se questo cadrà dopo l’entrata in vigore della modifica si applicherà l’aliquota Iva del 22 per cento.

Per applicare ancora l’lva del 21%, però, è possibile anticipare la fatturazione alla data precedente all’entrata in vigore dell’aumento al 22 per cento. In questo caso, però, l’lva deve essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato a oggi del corrispettivo consente l’applicazione dell’aliquota al 21 per cento.   Le fatture differite relative alle consegne di beni effettuate nel mese di settembre 2013, emesse entro il 15 ottobre, indicheranno due aliquote Iva ordinarie differenti: il 21% per le consegne effettuate fino al 30 settembre (compreso), e il 22% per quelle successive. Nulla vieta, però, di emettere nei confronti dello stesso cliente due differenti fatture differite.

L’articolo 21, comma 4 Dpr 633/1972, infatti, prima concede la possibilità di emettere una fattura differita per ogni cessione di beni documentata da documento di trasporto o da altro documento simile, poi prevede la possibilità di emettere anche «una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti». La conferma arriva dalla circolare 31 ottobre 1974, n. 42, secondo la quale «per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti si può emettere una unica fattura che riepiloghi le operazioni effettuate nel mese ovvero più fatture che riassumano operazioni effettuate in periodi più brevi del mese stesso». Quindi, le cessioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto nel mese possono anche essere riepilogate in più fatture, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura gli estremi dei documenti di trasporto emessi”.

Tabella di riepilogo

TIPO di OPERAZIONE

 

GIORNO di ESIGIBILITà DELL’IVA

CESSIONE di BENI MOBILI

 

CONSEGNA o SPEDIZIONE del BENE SE con

 

 

EFFETTO TRASLATIVO IMMEDIATO

CESSIONE di BENI IMMOBILI

 

STIPULA dell’ATTO SE con EFFETTO

 

 

TRASLATIVO IMMEDIATO

CESSIONE con RISERVA DI PROPRIETà

 

STIPULA dell’ATTO

LOCAZIONE con CLAUSOLA di

 

STIPULA del CONTRATTO di LOCAZIONE

TRASFERIMENTO della PROPRIETà

 

 

VINCOLANTE per ENTRAMBE le PARTI

 

 

CESSIONE per ATTO DI UNA  PUBBLICA

 

PAGAMENTO del CORRISPETTIVO

AUTORITA

 

 

CESSIONI PERIODICHE o CONTINUATIVE in

PAGAMENTO del CORRISPETTIVO

base a CONTRATTI di SOMMIISTRAZIONE

(vedi R. M. 21. 4. 1009, n. 105/E)

PASSAGGI dal COMMITTENTE al

 

VENDITA da PARTE del COMMISSIONARIO

COMMISSIONARIO

 

 

AUTOCONSUMO o DESTINAZIONE a

 

              PRELIEVO DEL BENE

FINALITà ESTRANEA di BENI

 

 

CESSIONE in BASE a CONTRATTO

 

RIVENDITA a TERZI

ESTIMATORIO

 

 

ASSEGNAZIONI di ABITAZIO’I da PARTE di

ROGITO NOTARILE

COOPERATIVE EDILIZIE)

 

 

CESSIONE di DETERMINA TI PRODOTTI

 

PAGAMENTO

FARMACEUTICI

 

 

 

 

CESSIONE di BENI e PRESTAZIONI di

 

PAGAMENTO

SERVIZI da PARTE di ENTI NON

 

 

COMMERCIALI, ASSOCIAZIONI, ecc. A SOCI,

 

ASSOCIATI, ecc.

 

CESSIONE di BENI a STATO, ENTI PUBBLICI

PAGAMENTO

Territoriali, C. C. LA. A. , UNIVERSITA,

 

 

A. S. L. , ENTI OSPEDALIERI,  di RICOVERO

 

e CURA, ENTI PUBBLICI di ASSISTENZA e di

 

PREVIDENZA

 

 

PREST AZIONI di SERVIZI

 

PAGAMENTO

AUTOCONSUMO O DESTINAZIONE A  

 

ATTO DELL’EFFETTUAZIONE

FINALITà ESTRANEA di SERVIZI

 

 

 

 

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INPS: lavoratore in CIG o in mobilità che svolge attività lavorativa

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DALL’INPS L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART 9 COMMA 5 L. 99 2013 SULLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA AI FINI DELLA DECADENZA DAL BENEFICIO ALL’INTEGRAZIONE SALARIALE (MESSAGGIO N. 15079 DEL 25 SETTEMBRE)

 

L’INPS, CON MESSAGGIO N. 15079 DEL 25 SETTEMBRE, HA RICORDATO ALLE PROPRIE SEDI PERIFERICHE CHE PER EFFETTO DELL’INTERPRETAZIONE AUTENTICA CONTENUTA NELL’ART. 9, COMMA 5, DEL D. L. N. 76/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 99/2013 (PLURIEFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI), LA SOLA MANCATA COMUNICAZIONE ALL’INPS DEL LAVORATORE IN INTEGRAZIONE SALARIALE O IN MOBILITà RIFERITA ALLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITà LAVORATIVA, NON FA PERDERE IL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE, ATTESO CHE LA COMUNICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DI ASSUNZIONE ATTRAVERSO L’INVIO TELEMATICO DEL MODELLO UNILAV, ASSOLVE E COMPRENDE TALE ONERE. LE MODALITà APPLICATIVE SARANNO DEFINITE NEL DETTAGLIO CON APPOSITA CIRCOLARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA EVENTUALI EFFETTI RETROATTIVI DELLA DISPOSIZIONE IN ARGOMENTO. PERTANTO, QUALORA SIA PRESENTATA LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO VERIFICABILE DALL’ISTITUTO TRAMITE LA PROCEDURA UNILAV,, ESSA DEVE ESSERE CONSIDERATA EQUIPOLLENTE ALLE DICHIARAZIONI PREVISTE A CARICO DEL LAVORATORE E NON SI AVRà PIù LA DECADENZA DAL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE SALARIALE, OVVERO DAL DIRITTO ALL’INDENNITà DI MOBILITà, ANCHE QUALORA IL LAVORATORE ABBIA OMESSO DI EFFETTUARE ALL’INPS LA CORRISPONDENTE PROPRIA COMUNICAZIONE AI SENSI, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 8, COMMA 5, L. 160/88 (COMUNICAZIONE PREVENTIVA) E DELL’ART. 9, COMMA 1, LETT. D) L. N. 223/1991 (COMUNICAZIONE SUCCESSIVA). IN TALI CASI, VERIFICATA LA RIOCCUPAZIONE DAL SISTEMA UNILAV, L’ISTITUTO DEVE SOSPENDERE IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (O EROGARNE LA PARTE SPETTANTE IN BASE ALLA DISPOSIZIONI DI CUI ALLA CIRC. 130/2010). MEDESIMA SOSPENSIONE, AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 6 E 7 L. N. 223/1991, DOVRà ESSERE EFFETTUATA PER L’INDENNITà DI MOBILITà IN CASO DI RIOCCUPAZIONE A TEMPO DETERMINATO O PARZIALE, MENTRE NEL CASO DI RIOCCUPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO L’INDENNITà DI MOBILITà NON DOVRà ESSERE PIù EROGATA DALLA DATA DI ASSUNZIONE.

 

IMPOSTA DI REGISTRO ALL’1%: LA MANCATA RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE NON COMPROMETTE IL DIRITTO AL BENEFICIO

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I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecaria e catastali in misura fissa di €. 168 +€. 168 (Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 )…

Imposta di Registro all’1%: La Mancata richiesta dell’agevolazione non compromette il diritto al beneficio

I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecaria e catastali in misura fissa di €. 168 +€. 168 (Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 ), a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro 5 anni dal trasferimento. Sia per la Cassazione (sentenza 11 giugno 2010, n. 14117) che per L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 40 del 27. 06. 2013) la Mancata richiesta dell’agevolazione all’atto di acquisto non compromette l’agevolazione e relative istanze di rimborso presentate per  ottenere la  restituzione delle maggiori imposte assolte in sede di stipula di atti nei quali, pur sussistendo i presupposti di legge, non è stata invocata l’applicazione del beneficio previsto dalla citata disposizione, devono essere accolte.  

 

Ricordiamo che con risoluzione del 2 ottobre 2006, n. 110/E, sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo del regime fiscale previsto per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati di cui all’art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento  all’ipotesi in cui l’agevolazione non venga richiesta nell’atto di acquisto.   Con la citata risoluzione è stato precisato che “è possibile procedere alla redazione di un atto integrativo, nella stessa forma dell’atto precedente, al fine di fruire delle agevolazioni. Tale soluzione … è in linea con la ratio della normativa di favore; infatti se ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, non si possono negare le agevolazioni, per il solo fatto della non contestualità della dichiarazione”. Questo è principio sacro a tutela del contribuente che deve e può essere applicato in ogni fattispecie di norma agevolativa.

 

Con il medesimo documento di prassi è stato inoltre chiarito che “l’atto integrativo successivamente redatto costituisce, pertanto, negozio collegato rispetto all’atto di trasferimento; la differenziazione tra l’atto di trasferimento e l’atto integrativo è da rinvenire unicamente sul piano documentale e su quello cronologico.

Né  le  norme  agevolative affermano l’onere  della  dichiarazione nell’atto di acquisizione a pena di decadenza. ”. Sulla  base  del  citato  documento  di  prassi,  quindi,  la  possibilità  di rimediare alla mancata richiesta dell’agevolazione in sede di stipula dell’atto di trasferimento era subordinata all’assolvimento dell’onere formale di integrazione dello stesso con successivo atto redatto nella stessa forma, contenente la dichiarazione di voler beneficiare del regime fiscale in argomento. In assenza dell’atto integrativo, pertanto, gli Uffici rigettano le istanze dei contribuenti volte ad ottenere la restituzione delle maggiori imposte versate in sede di stipula dell’atto originario, pur in presenza di tutti i requisiti normativamente richiesti per l’accoglimento dell’istanza. Sulle controversie instaurate dai contribuenti avverso i dinieghi, espressi o taciti, delle suddette istanze di rimborso si registrano sul territorio esiti costantemente sfavorevoli nella giurisprudenza di merito e di legittimità. La Suprema Corte, con sentenza 11 giugno 2010, n. 14117,  ha al riguardo statuito che “in ordine ai benefici, questa Corte …ha ritenuto già, in materia di agevolazioni per l’edilizia popolare, che non è dato rinvenire nell’ordinamento alcun  principio  generale  immanente  nel  sistema  secondo  il  quale un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione sarebbe irrevocabilmente perduta, potendosi anzi dedurre il principio contrario secondo il quale, sia pure con ovvi limiti temporali, è possibile rimediare all’erronea imposizione (DPR n. 131 del 1986, art. 77). ”. La Corte di Cassazione, con la medesima pronuncia ha altresì affermato che “si può pertanto ritenere che la richiesta sia necessaria, oltre che nella ipotesi in cui la stessa sia esplicitamente prevista dalla legge, anche in quella in cui sia necessaria la partecipazione o collaborazione del contribuente che debba    manifestare determinate intenzioni (quale quella di destinare l’immobile a propria abitazione); cui la legge ricolleghi determinati benefici fiscali, o debba indicare analoghe proprie qualità o caratteristiche del bene non conosciute in generale dall’Amministrazione. ”. Tra le suddette ipotesi non è riconducibile, come espressamente

affermato dai giudici di legittimità, l’agevolazione prevista dal comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 388 del 2000 che si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento, e, pertanto con agevolazione disposta con norma di carattere generale che non necessita di particolari accertamenti e, tanto meno di atti concessori o analoghi”.

In sostanza, secondo l’orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, più volte successivamente confermato,

quando il legislatore ha voluto subordinare l’accesso ad un trattamento agevolato a particolari formalità da eseguirsi a pena di decadenza lo ha espressamente stabilito. Non rientrando, invero, tra le suddette ipotesi quella prevista dall’art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, si deve ritenere che il beneficio fiscale di cui alla citata norma spetta, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, anche in assenza di un atto integrativo avente la stessa forma dell’atto originario.

In conclusione alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza, le  istanze di  rimborso volte  ad  ottenere la  restituzione delle maggiori imposte assolte in sede di stipula di atti nei quali, pur sussistendo i presupposti di legge, non è stata invocata l’applicazione del beneficio previsto dalla citata disposizione, devono essere accolte anche in sede contenziosa ma soprattutto dagli stessi uffici della Agenzia delle Entrate in fase di contradditorio, evitando il contenzioso stesso.

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