Home Blog Page 186

Sanatoria Equitalia: come funziona, cosa bisogna conoscere, a quanto ammonta lo sgravio

0

Il disegno di legge (DDL) ‘rottamazione dei ruoli’, così denominato dalla senatrice Anna Maria  Bernini, che lo ha proposto col sostegno del collega Emilio Floris, in seno alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato, prevede abbattimenti delle somme dovute (es, imposte e contributi) ed annullamento di interessi di mora, sanzioni ed aggi.  

Sanatoria Equitalia: come funziona, cosa bisogna conoscere, a quanto ammonta lo sgravio

Agevolazione fiscale in arrivo. Prosegue l’iter parlamentare il disegno di legge sulla “rottamazione dei ruoli”. Il testo, in allegato, è al vaglio della Commissione Finanze e Tesoro del Senato

Il disegno di legge (DDL) ‘rottamazione dei ruoli’, così denominato dalla senatrice Anna Maria  Bernini, che lo ha proposto col sostegno del collega Emilio Floris, in seno alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato, prevede abbattimenti delle somme dovute (es, imposte e contributi) ed annullamento di interessi di mora, sanzioni ed aggi.  

La “Sanatoria Equitalia” o conviene soprattutto all’Erario, il quale ha un “incaglio creditorio” al collasso, con 682,2 miliardi di somme iscritte a ruolo complessivamente a carico di Equitalia, come indicato nello stesso testo del disegno di legge, dei quali, però, 580,2 miliardi sono da considerare inesigibili perché vetusti o vantati verso soggetti da tempo cancellati dalla Camera di Commercio o emigrati oltre confine o nullatenenti. Considerando, dunque, la panoramica sulla situazione di sofferenza dei crediti, nonché le pressioni subite dalle continue richieste di cittadini ed imprenditori vessati dai debiti con lo Stato, il disegno di legge, è quanto mai opportuno, ma a nostro avviso tardivo, basti pensare che la crisi in Italia nasce dal secondo trimestre del 2006 ed molte famiglie hanno perso i propri cari per suicidi dovuti a situazioni finanziarie già precarie, poi disperate a seguito della ricezione di cartelle esattoriali o atti prodromici emessi dalla Agenzia delle Entrate.

“Non è un condono – ha spiegato Bernini – perché non ha come destinatari dei biechi evasori fiscali ma persone normali che lavorano – artigiani, commercianti, imprenditori – che a fine mese si trovano davanti al drammatico interrogativo se pagare il mutuo, i dipendenti o le rate del fisco. E dato che la soglia della povertà è aumentata drasticamente, non di rado a domandarsi come fare per mantenere i figli e la famiglia e con quali soldi comprare da mangiare”.

Questa la posizione della senatrice, in realtà, come vedremo, la portata del provvedimento è limitata e dovrebbe potersi applicare a nostro avviso per i ruoli resi esecutivi sino a ieri! Purtroppo chi non ha la partita iva sulle spalle ed è abituato a lavorare per il pubblico, gode di una serenità nel percepire lo stipendio e vive in un limbo di calma piatta che non gli consente di avere una certa sensibilità verso il mondo reale, altrimenti, i provvedimento in oggetto sarebbero dovuti esser norma già da anni e con una portata degli sgravi ben maggiore.  

“Ora – ha spiegato Bernini – il contribuente va da Equitalia e chiede ‘per favore’ di poter negoziare un piano di rientro.  Con la nostra proposta invertiamo l’ordine dei fattori: obblighiamo l’agente della riscossione, sulle base di un calcolo aritmetico che consente all’erario di recuperare i crediti deteriorati, riducendo l’importo del capitale eliminando gli interessi, ad accettare un piano concordato di rientro, con una rateizzazione compatibile con le possibilità finanziarie del contribuente”.

Il decreto “rottamazione dei ruoli” prevede piani di rientro che consentiranno di stralciare una parte del debito, ma nello stesso tempo consentiranno allo Stato di recuperare una grande fetta di quanto non riscosso.

I destinatari del provvedimento sono i contribuenti sia in grave difficoltà finanziaria, sia in momentanea difficoltà finanziaria. In particolare:

§  per contribuente in grave difficoltà finanziaria si intende chi ha un debito, iscritto a ruolo, costituito per oltre il 50% da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010;

§  per contribuente in momentanea difficoltà finanziaria si intende chi ha un debito, iscritto a ruolo, costituito per oltre il 50% da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

I contribuenti tutelati sono sia i semplici cittadini, che i lavoratori autonomi e le imprese. La date, prima di diventare norma, a nostro avviso devono essere aggiornate di alcuni anni, se non ad oggi, sembrano calcolate sulla base di conteggi ed interessi propri dell’Erario e non dei cittadini e delle imprese. Non comprendiamo, nonostante abbiamo investito non poche risorse nel tentativo, come sia possibile anche solo a livello di logica e concetto, che se cittadino con ruoli resi esecutivi il 31. 12. 2015, con un numeri e carte alla mano in condizioni oggettive di non poter pagare (carenza lavoro, mancato accesso al canale del credito, chiusura attività, etc…) possa avere meno e diversi diritti di uno i cui debiti erariali vantano ruoli esecutivi al 31. 12. 10 o 31. 12. 2012? ! O chi lo ha pensato non è di questo mondo oppure è parente della filosofia “del posto fisso” ben decantata dallo Zalone, oppure a seguito dei dovuti ragionamenti e riflessioni, il decreto si baserà su elementi oggettivi e non temporali, parleranno numeri ed “i pezzi di carta”, consentendo nel pieno diritto della persona a tutti coloro che sono in reale difficoltà finanziaria di poter godere dei benefici della manovra indipendentemente dalla data dei ruoli.  

 

Tornado al disegno di legge sulla rottamazione, esso dà la possibilità, ai soggetti in momentanea o grave difficoltà finanziaria, di fruire di un piano di rientro, commisurato alle effettive difficoltà economiche riscontrate nel pagamento dei debiti con Equitalia.

Non sarà più, però, l’Ente a decidere se accettare o meno il piano, come avviene sino ad oggi, ma sarà proprio Equitalia ad essere obbligata ad accettare il rientro: il piano dovrà includere una rateizzazione compatibile con le possibilità del debitore e potrà contenere lo stralcio di una parte del dovuto.

Nel dettaglio, la proposta di rottamazione, o meglio di rateazione e stralcio, deve essere notificata dall’agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 aprile 2017 (cioè l’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, nella speranza che l’iter si concluda entro il 2016).

Equitalia deve poi trasmettere, per via telematica, la proposta all’Agenzia delle entrate e all’Inps, relativamente ai crediti di competenza degli Enti, entro il 31 maggio successivo.
Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione a Equitalia entro il 31 luglio successivo.

A.      I piani di rientro potranno essere di due tipologie, a seconda del grado di difficoltà finanziaria del contribuente:
per i contribuenti in grave difficoltà il piano potrà prevedere:

·         il pagamento integrale dell’Iva eventualmente dovuta;

·         il pagamento integrale dei contributi eventualmente dovuti;

·         il pagamento del 75% dei tributi (dunque lo stralcio del 25% degli stessi);

·         lo stralcio integrale delle sanzioni;

·         lo stralcio integrale degli interessi;

·         lo stralcio integrale dell’aggio di riscossione.

B.     Per i contribuenti in momentanea difficoltà è previsto lo stesso trattamento per sanzioni, interessi e aggio, ma lo stralcio dei tributi si limita al 5%.

Per quanto concerne la dilazione dei debiti, al momento sembra essere così strutturata:

·         per i debiti inferiori a 50. 000 euro, 8 rate trimestrali, da saldare dunque in 24 mesi;

·         per i debiti superiori a 50. 000 euro , 12 rate trimestrali da saldare dunque in 36 mesi.

In entrambi i casi, la prima rata deve essere versata entro il 30 settembre dell’anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione.

DUE DILIGENCE FINANZIARIA

0

La gestione finanziaria di una azienda non può essere improvvisata, il management deve conoscere in tempi utili ed in preventiva il fabbisogno finanziario che occorre per realizzare i vari stadi dei processi lavorativi e la modalità per ottenerlo (risorse interne, canale di credito, apporti, sottoscrizioni, etc. )

Chiama per affidarci Due Diligence Finanziarie, intese come attività di verifica, analisi e controllo dei cash flow pregressi ed attesi di Aziende Private (Ho. Re. CA. , Industria, Servizi) o Enti Pubblici, in ottica di una globale operazione di M&A o di un singolo Checkup.

Verifica la sostenibilità finanziaria della tua azienda o di un investimento.

La gestione finanziaria di una azienda non può essere improvvisata, il management deve conoscere in tempi utili ed in preventiva il fabbisogno finanziario che occorre per realizzare i vari stadi dei processi lavorativi e la modalità per ottenerlo (risorse interne, canale di credito, apporti, sottoscrizioni, etc. )

Principali obiettivi della nostra attività investigativa consistono nel:

· valutare se nella società target vi sia la presenza di eventuali aree di rischio  che potrebbero comportare passività latenti;

· individuare potenzialità di crescita e sviluppo future;

· evidenziare punti di forza o debolezza a supporto del processo valutativo ed a definire garanzie contrattuali in sede negoziale.

A fronte della determinazione di un valore economico assume carattere preminente avere una corretta cognizione di causa dell’azienda target (in ipotesi di acquisizione) o dei propri assets (in ipotesi di cessione).

IVA TRIMESTRALE modello TR: Come compensare il credito con imposte e contributi in corso d’anno

0

Le aziende che operano in settori le cui entrate sono soggette ad aliquote IVA agevolate,  esclusione, split payment, come ad esempio nell’edilizia, nell’editoria e nell’import ed export  che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2. 582,28 euro e possono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi, presentando il modello TR.

IVA TRIMESTRALE modello TR: Come compensare il credito con imposte e contributi in corso d’anno

Per aziende che operano ad esempio nell’edilizia, nell’editoria e nell’import ed export

Le aziende che operano in settori le cui entrate sono soggette ad aliquote IVA agevolate,  esclusione, split payment, come ad esempio nell’edilizia, nell’editoria e nell’import ed export  che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2. 582,28 euro e possono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi, presentando il modello TR.

 

Infatti, il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali viene ordinariamente utilizzato in compensazione verticale, mese per mese,  trimestre per trimestre, o ad inizio del nuovo anno riportando il credito dell’esercizio precedente, per abbattere il debito Iva delle liquidazioni infrannuali. In talune situazioni è però possibile utilizzare il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale in compensazione orizzontale ovvero richiederlo a rimborso, mediante presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

La presentazione del modello TR deve avvenire entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre e quindi:

·         I trimestre: entro 30/04/2015

·         II trimestre: entro 31/07/2015

·         III trimestre: entro 31/10/2015

Codici tributo da utilizzare nell’F24:

·       per il 1° trimestre 2016 (codice tributo per la compensazione: 6036);

·       per il 2° trimestre 2016 (codice tributo per la compensazione: 6037);

·       per il 3° trimestre 2016 (codice tributo per la compensazione: 6038).

Esempio di compilazione del modello TR

come%20compilare%20F24%20modello%20IVA%20%20TR%20a%20compensazione. Png? Ver=2016-05-13-130505-510

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare il credito scaturente da ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno ovvero di chiederne il rimborso all’Erario mentre il credito che emerge dal quarto trimestre viene utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale.

Nel caso in cui si voglia utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva trimestrale occorre osservare le seguenti regole:

·         per crediti Iva non superiori a euro 5. 000 la compensazione orizzontale è sostanzialmente libera da vincoli; l’unica attenzione da tenere è quella secondo la quale tale compensazione può avvenire solo dopo che il modello TR è stato inviato telematicamente all’agenzia delle entrate (non, quindi, a partire dal primo giorno del mese successivo al compimento del trimestre);

·         per crediti Iva superiori a euro 5. 000 la compensazione orizzontale può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR (per esemplificare, in caso di modello TR relativo al primo trimestre che viene inviato nel mese di aprile, la compensazione è possibile solo a partire dal 16/5)

·         mentre la compensazione orizzontale dei primi 5. 000 euro di credito Iva trimestralepuò avvenire anche mediante utilizzo del canale home banking gestito dal cliente (salvo ovviamente il caso in cui la compensazione porti ad avere un F24 cosiddetto “a zero”), la compensazione dei crediti Iva trimestrali per gli importi che eccedono la soglia dei 5. 000 euro deve essere obbligatoriamente effettuata utilizzando i canali Entratel o Fisconline (e, quindi, non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale home banking).

ESONERO DAL VISTO CONFORMITA’

Diversamente da quanto previsto per le richieste di credito trimestrale a rimborso, la richiesta in compensazione del credito Iva trimestrale eccedente la soglia (complessivamente intesa per i tre trimestri) di 15. 000 euro, non richiede la necessità di apporre il visto di conformità da parte del professionista.

 

 

Applicazione dello split payment

Viene introdotto nel modello TR il nuovo rigo TA13, dedicato alle operazioni in regime displit payment ai sensi dell’art. 17-ter del D. P. R. N. 633/1972, riferibili alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali l’Iva in fattura deve essere versata direttamente dall’amministrazione pubblica committente.

Rimborso prioritario per i casi di split payment

Con l’art. 8 del D. M. 23. 01. 2015, è stata data attuazione al dettato dell’art. 1, comma 630, legge n. 190/2014, i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’art. 17-ter, D. P. R. N. 633/1972 sono inclusi  fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’Iva sono da eseguirsi in via prioritaria, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 10, del decreto Iva. Con il successivo D. M. Del 20. 02. 2015 sono state modificate le disposizioni contenute nel D. M. 23. 01. 2015 al fine di eliminare il riferimento ai criteri previsti dall’art. 2 del D. M. 22 marzo 2007 per coloro che sono ammessi al citato rimborso in via prioritaria, così come confermato nella recente Circolare n. 15/E/2015.

 

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

per assisterti o collaborare con il tuo Consulente chiamaci al

NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940

E-Commerce: Guida Fiscale 1.1 Vendita indiretta cessione a clienti italiani

0

Come anticipato nella guida 1. 0 per commercio elettronico di tipo “indiretto” si intende quello rivolto alla cessione di beni “fisici” con consegna “tradizionale”,  il diretto, invece, fa riferimento alle cessioni con beni downloadables per intenderci, tipo files, software, et similia, nel caso in esame affrontiamo vendite indirette a clienti italiani.

E-Commerce: Guida Fiscale 1. 1 Vendita indiretta cessione a clienti italiani

Come anticipato nella guida 1. 0 per commercio elettronico di tipo “indiretto” si intende quello rivolto alla cessione di beni “fisici” con consegna “tradizionale”,  il diretto, invece, fa riferimento alle cessioni con beni downloadables per intenderci, tipo files, software, et similia, nel caso in esame affrontiamo vendite indirette a clienti italiani.

 

Commercio Elettronico Indiretto: Cessione a Clienti Italiani

Quando una vendita indiretta viene effettuata a clienti italiani, siano essi privati che soggetti IVA, l’operazione di compravendita acquista rilevanza territoriale in Italia. Questo comporta che si applica il regime ordinario ai fini IVA della vendita per corrispondenza.

Il Regime IVA delle vendite per corrispondenza, prevede  l’esenzione sia dall’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale , sia dall’obbligo di emissione della fattura, salvo che la stessa sia esplicitamente richiesta, prima del pagamento o, se antecedente, della spedizione, dall’acquirente in ipotesi di soggetto passivo IVA e non solo. Resta fermo l’adempimento dei  corrispettivi delle vendite che devono essere annotati nell’apposito registro[1]-[2].

 

RICORDIAMO CHE: La disciplina Iva del commercio elettronico indiretto per compravendite effettuate da cedente italiano si configura come segue:

1.       Cessioni a clienti italiani;

2.       Cessioni a clienti UE  (Comunitari);

3.       Cessioni a Clienti Extra UE (Extracomunitari).

Ognuna di queste fattispecie è oggetto di una guida dedicata nella nostra sezione speciale E-Commerce.

Chiama il numero verde 800. 19. 27. 52 o contattaci alla mail ecommerce@networkfiscale. Com per ricevere assistenza dedicata a:

A ricevere assistenza per redigere un piano di fattibilità per avviare un E-Commerce

Consulenza Fiscale sulla impostazione e gestione di attività E-Commerce

Consulenza Amministrativa sulle impostazione e gestione E-Commerce

Ricevere Assistenza Globale dalla Costituzione di una S. R. L. Alla gestione dell’E-Commerce.

I nostri piani tariffari sono, chiari,  sostenibili e su misura del cliente.

 

[1] Ai sensi degli artt. 21,22 e 24 del DPR 633/72 e dell’art. 2 lett. Oo del DPR 696/96.

 

[2] Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 274E  del 3/07/2008 e n. 274E del 5/11/2009.

 Dottor Alessio Ferretti  

per richiedere la tenuta della contabilità 

o la redazione di un parere

chiama il numero verde

800. 19. 27. 52

 

APS – ASD – SSD: IRAP NEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

0

L’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un tributo dovuto da imprese e professionisti il cui gettito è attribuito alle Regioni per coprire le spese dell’assistenza sanitaria. Nelle associazioni culturali e sportive l’imposta è dovuta solo per gli introiti derivanti da attività di natura commerciale in regime 398 del 1991.  

IRAP negli enti sportivi dilettantistici ASD e SSD

L’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un tributo dovuto da imprese e professionisti il cui gettito è attribuito alle Regioni per coprire le spese dell’assistenza sanitaria. Nelle associazioni culturali e sportive l’imposta è dovuta solo per gli introiti derivanti da attività di natura commerciale in regime 398 del 1991.  

L’ente sportivo che ha sostenuto costi per personale dipendente e lavoratori autonomi occasionali,  ha l’obbligo di compilare ed inviare la dichiarazione Irap (Modello UNICO – Enti Non Commerciali) ai soli fini dell’imposta.  Le associazioni che svolgono attività istituzionale e commerciale, che hanno scelto il regime fiscale agevolato della Legge n. 398/1991, calcolano la base imponibile Irap sommando al reddito ottenuto ai fini Ires (applicando cioè il coefficiente di redditività del 3 per cento sui proventi commerciali conseguiti) i seguenti costi non deducibili ai fini Irap:

a) le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati;

b) i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituale;  

c) gli interessi passivi.  Una volta determinata la base imponibile, per determinare l’ammontare dell’Irap dovuta si applicherà la percentuale del 4,25 per cento (o altra aliquota prevista da legge regionale);

In particolare, non concorrono a determinare il valore della produzione, pertanto dovranno essere detratti dai proventi di natura commerciale:

a) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;         

b) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione lavoro;     

c) i compensi, i premi, i rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a sportivi dilettanti.  

Il reddito imponibile e l’ammontare dell’imposta dovuta dovranno essere dichiarati presentando il Modello UNICO Enti Non Commerciali.  Le agevolazioni nel pagamento  dell’Irap consistono  essenzialmente  in deduzioni  dalla  base imponibile.

 

 

IRAP%20NEGLI%20ENTI%20SPORTIVI%20DILETTANTISTICI%20ASD%20E%20SSD. Png 

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

per assisterti o collaborare con il tuo Consulente chiamaci al

NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940

NEWSLOT VLT AWP: Come impostare l’impianto contabile per prevenire e detonare le verifiche fiscali

0

Ogni anno centinaia di Gestori di apparecchi da gioco (newslot, vlt) lecito di cui all’articolo 110 del TULPS, Comma 6 lettera A, ricevono controlli ed avvisi di accertamento ai fini Irpef, Ires, IVA ed Irap, chiamaci per assisterti o collaborare con il tuo consulente…

 

NEWSLOT VLT AWP: Come impostare l’impianto contabile per prevenire e detonare le verifiche fiscali

Ogni anno molte azienda di gestione, noleggio e manutenzione di apparecchi da gioco lecito (newslot, vlt) di cui all’articolo 110 del TULPS, Comma 6 lettera A, in tutta la penisola ricevono controlli ed avvisi di accertamento ai fini Irpef, Ires, IVA ed Irap, chiamaci per pianificare e tutelarti.

L’Agenzia delle Entrate vuole passare al tappeto impianti contabili, contratti, le dichiarazioni dei redditi e conti correnti dei Gestori di Newslot, Slot, VLT ed AWP con l’obiettivo, ove tali aziende non avessero le spalle coperte di procedere con indagini analitico induttive ed estendere l’accertamento sia alle annualità successive sia alla compagine societaria (altre società e/o persone fisiche).

Il Gestore avveduto ha già adottato per tempo i dovuti provvedimenti, chi è in ritardo può contattare il nostro Staff per ottenere un checkup diretto a verificare il grado di rischio attuale e le strategie di pianificazione e tutela, tributaria, amministrativa, legale e del lavoro.

Il nostro Checkup è un intervento mirato ad esaminare e sanare le seguenti situazioni:

La validità e correttezza giuridico fiscale (entrando a titolo esemplificati sia nel merito dei compensi che dei vari profili critici IVA) dei contratti di servizio, somministrazione e fornitura in essere con tutti i soggetti della filiera che ruotano attorno al Gestore (Esercente, Provider, Fornitore di Servizi, Leasing, Locazioni, etc…);
Revisionare e/o configurare un impianto contabile conforme alle reali esigenze gestionali del gestore ed alle richieste dell’Agenzia delle Entrate, sia per i Grandi Contribuenti che per Aziende con Fatturato non inferiore al mezzo milione di Euro;
Fornire corretta ed adeguata assistenza per adempimenti fiscali una tantum o spot (es: Spesometro) onde consentire al Gestore di inviare agli uffici finanziari le correte informazioni.  Spesso da accertamenti inizialmente innocui nati a seguito di errori formali in sede dichiarativa sono scaturiti controlli invasivi di natura analitico induttiva;
Esaminare ai fini IVA i rapporti tra Gestore ed Esercente, sanando situazioni non conformi al dettato del DPR 633/72 per i quali da anni siamo esperti in materia;
Esaminare ai Fini IVA fattispecie inerenti istanze di rimborso e dichiarazioni integrative per certificazione del credito di imposta per IVA indetraibile non dedotta negli anni;
Verificare le posizioni lavorative all’interno dell’azienda sia ai fini del corretto inquadramento rispetto ai contratti collettivi nazionali, sia in termini di convenienza e sostenibilità per il gestore sia per inquadrare e correggere l’azione a fronte di eventuali controlli dagli enti preposti;
Pianificare per tempo, cioè in corso d’anno e non a giugno successivo, risultati reddituali attesi, impatto fiscale (Irpef, Ires, Ace,Cuneo Fiscale IRAP), previdenziale e posizione finanziaria netta consentendo al CEO di prendere per tempo del dovute misure e strategie;
Fornire assistenza periodica per la formazione del personaleche compone il desk amministrativo del Gestore (Assistenti, segretarie, impiegati contabili, etc. );
Fornire ove richiesto il più evoluto impianto contabile in Cloud che consente ai Gestori di avere la situazione finanziaria,reddituale, patrimoniale ed economica costantemente monitorata ed aggiornata in tempo reale (Formula Bilancio in tempo reale).

 

Affidati a professionisti esperti per pianificare, tutelare, evolvere e risparmiare a fronte di futuri controlli, aumentando in modo sensibile sia i flussi di cassa a disposizione, sia il grado di competitività della tua azienda.

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

per assisterti o collaborare con il tuo Consulente chiamaci al

NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940

Energie Rinnovabili: Trattamento Fiscale del contratto di Cessione Crediti

0

Importante risoluzione che chiarisce il metodo di calcolo delle imposte degli atti (registro, catastale ed ipotecaria) applicabili in materia di energie rinnovabili al  contratto  di cessione  di crediti stipulato a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di pagamento gravanti sull’utilizzatore a seguito della stipula del contratto di leasing.  

RISOLUZIONE N. 95/E  Roma, 17 ottobre 2012

OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR) Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è stato esposto il seguente  

QUESITO   

La società interpellante ALFA s. R. L. Svolge attività di produzione di energia elettrica da fonti di energie rinnovabili. Nel 2011, ha realizzato un campo fotovoltaico ‘a terra’ ed ha stipulato con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE s. P. A. ) una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, spettanti per la produzione di energia elettrica che sarà prodotta dal medesimo impianto. Successivamente, la società ha ceduto l’impianto realizzato a BETA s. P. A. , stipulando, nel contempo, un contratto di locazione finanziaria per la durata di 18 anni.     

A garanzia del pagamento dei canoni derivanti dal contratto di leasing, ALFA si  è  impegnata  a  cedere  a  BETA,  mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata autenticata, i crediti costituiti dalle tariffe incentivanti vantati da ALFA nei confronti del GSE. Dovendo procedere alla stipula del contratto, la società istante chiede di conoscere quale sia il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, da riservare al contratto di cessione in garanzia dei crediti vantati nei confronti del GSE.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante ritiene che, in sede di registrazione del contratto di cessione dei crediti, non possa essere applicata l’imposta di registro in misura proporzionale prevista dall’articolo 6 della Tariffa, Parte prima, allegata al Decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.   131  (di  seguito  TUR),  in  quanto  la  base imponibile non è determinata né è determinabile a priori.

La società fa presente, infatti, che l’ammontare dei crediti oggetto di cessione si   determina   moltiplicando   la   produzione   energetica   mensile   per   la   tariffa riconosciuta dal GSE, e che la quantità di energia prodotta varia in ragione della produttività dell’impianto e, dunque, delle condizioni atmosferiche, delle caratteristiche tecniche e dell’usura dei componenti tecnologici installati.

Tenuto conto che la base imponibile “non è determinata né determinabile”, la società istante ritiene che in sede di registrazione del contratto di cessione debba essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.         

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE   

Il quesito proposto con la presente istanza di interpello riguarda la corretta disciplina  applicabile,  ai  fini  delle  imposte  indirette,  al  contratto  di cessione  di crediti stipulato a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di pagamento gravanti sull’utilizzatore a seguito della stipula del contratto di leasing. Appare  utile  ricordare  che,  con  riferimento  a  tale  problematica,  questa Agenzia ha già avuto modo di fornire chiarimenti con la risoluzione 4 luglio 2008, n. 278.  

Con la richiamata risoluzione, è stato chiarito che la cessione di crediti è un negozio  dotato  di  una  propria  causa  giuridica  in  quanto  svolge  un’autonoma funzione economico-sociale che non viene compressa anche in presenza di un collegamento con lo schema unitario del contratto di leasing.

In  sostanza,  le  cause  giuridiche  che  caratterizzano,  rispettivamente,  il contratto di cessione di crediti ed il contratto di leasing non sono riconducibili ad un’unica  ragione  economico-sociale  e,  pertanto,  la   tassazione  applicabile  a tali operazioni deve essere definita autonomamente. Con riferimento all’atto di cessione di crediti, nella richiamata risoluzione è stato chiarito che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, detto contratto può dar luogo a: –    operazioni di natura finanziaria, rientranti nel campo applicativo dell’IVA tra le operazioni esenti, ex articolo 10, primo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; –    operazioni di natura non finanziaria, escluse dal campo applicativo dell’IVA.   In particolare, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, n. 3), del DPR n. 633 del 1972, se effettuate dietro     corrispettivo, “… le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, …”.

La circostanza che il contratto di cessione di crediti venga stipulato per garantire l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla stipula di un contratto di locazione finanziaria esclude che lo stesso possa essere ricondotto tra le operazioni di natura finanziaria.

Tale contratto risulta, pertanto, escluso dall’applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, secondo cui “non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”. In considerazione del principio di alternatività Iva-Registro di cui all’articolo  40 del TUR, trova, quindi, applicazione l’imposta di registro.  

In  particolare,  l’articolo  6  della  Tariffa,  parte  prima,  allegata  al  TUR, stabilisce la tassazione con l’aliquota dello 0,50 % per le “cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze …… ”. Con la richiamata  risoluzione  4 luglio  2008, n. 278, è stato chiarito  che l’imposta di registro proporzionale con aliquota dello 0,50 % si applica ai contratti di cessione di crediti, ancorché stipulati a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti da un precedente o contestuale rapporto di debito.

Con riferimento al quesito in esame, si rileva che la società interpellante, per garantire il pagamento dei canoni derivanti dal contratto di leasing, si è impegnata a cedere a BETA i crediti vantati nei confronti del GSE. L’effettivo  ammontare  di tale  credito  non risulta,  tuttavia,  determinato  al momento di conclusione del contratto, in quanto, come rilevato dalla società istante, la tariffa incentivante che sarà effettivamente corrisposta dal GSE potrà variare in ragione dell’energia prodotta dall’impianto. Tenuto conto che nella fattispecie in esame l’importo dei crediti ceduti  non è determinato   al   momento   della   registrazione   dell’atto   di   cessione,   per   la     determinazione dell’imposta dovuta si ritengono applicabili le modalità di tassazione previste dall’articolo 35, comma 1, del TUR, per i contratti a prezzo indeterminato. Tale articolo dispone che “Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso  dopo  la  determinazione  definitiva  del  corrispettivo,  da  denunciare  a norma dell’articolo 19”. Analogamente, la base imponibile dell’atto di cessione dei crediti in esame deve  essere  determinata  sulla  base  del  ‘valore  dei  crediti  dichiarato’  in  via presuntiva  dalla  parte,  salvo  conguaglio  o  rimborso  dopo  la  determinazione definitiva dell’ammontare degli stessi.

In sostanza, il contribuente che richiede la registrazione dell’atto di cessione dei crediti deve dichiarare il valore presunto dei crediti per l’intera durata del contratto, che deve essere determinato sulla base di criteri attendibili, quale ad esempio la produttività dell’impianto come evidenziata nel business plan. Considerato che la determinazione del valore dei crediti avviene al momento della erogazione delle somme da parte del GSE, i contribuenti saranno tenuti a verificare se nel corso del tempo il relativo ammontare superi il valore dichiarato. In tal caso, i contribuenti, essendo tenuti ad un ulteriore versamento dell’imposta, dovranno effettuare una denuncia, ai sensi dell’articolo 19 del TUR. Tale disposizione stabilisce, infatti, che il verificarsi di eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati dalle parti contraenti, entro 20 giorni, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono.

Diversamente, se le somme effettivamente erogate dal GSE risultano inferiori all’ammontare dei crediti dichiarato in sede di registrazione dell’atto di cessione, i contribuenti   avranno   diritto,   ai   sensi   del   citato   articolo   35,   al   rimborso dell’eccedenza di imposta versata.  

 

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

per assisterti o collaborare con il tuo Consulente chiamaci al

NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940

31. 12. 15 78. 000 – 13. 000

New Slot rapporti concessionario, gestore ed esercente per esenzione iva e calcolo del preu

0
New Slot rapporti concessionario, gestore ed esercente per esenzione iva e calcolo del preu

Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli apparecchi in conformità.

Utile sentenza per comprendere orientamento fiscale e contabile sia per gestori che esercenti newslot e vlt.

Sent. N. 63 del 20 aprile 2009 (ud. Del 6 aprile 2009) della Comm. Trib. Prov. , Belluno, Sez. II – Pres. Coniglio, Rel. Fiori

Iva – Giochi e scommesse – Esenzione – Calcolo PREU

Massime – Le  New  Slot,  prima  di  essere  installate,  devono  essere provviste dei nulla osta di produzione e di messa  in  esercizio  rilasciati dall’Amministrazione;  le  stesse  vengono  successivamente  installate  nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P. D. A. ) alta rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.

Per  la  gestione  degli  apparecchi,  viene  normalmente  prevista   la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria  ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli  apparecchi  in  conformità  con  la  disciplina  dettata  In materia; il secondo tra la concessionaria e l’esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in  caso di mal funzionamento ecc.

L’intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta delle giocate e vede il concorso di  tre  soggetti: il concessionario, il gestore e l’esercente, che nella circolare dell’Agenzia  delle  Entrate 21/E del 13 maggio 2005, viene individuato quale terzo raccoglitore.

E’ del tutto evidente che, in assenza di tale soggetto, non potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto più che il collegamento dell’apparecchio installato d’interno dell’esercizio pubblico con la rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.

Il contratto che intercorre tra gestore  ed  esercente, viene perciò a configurarsi  come  uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere  dallo  specifico contenuto dei contratti in essere.

L’operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell’esenzione oggettiva  dall’applicazione  dell’IVA, ai sensi del richiamato art. 10, comma 1, n. 6 del DPR 633/1972.

La  norma dì cui al comma 497 della L. 311/2004 ha inteso di esentare dall’IVA i proventi derivanti dada attività di raccolta  delle  giocate.   Pertanto,  l’attività svolta dall’esercente. Risultando collegata da un nesso funzionale a  quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può  che  rientrare anche dal punto dl vista fiscale nella attività dì raccolta delle scommesse.

Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato all’Agenzia delle Entrate di Pieve di  Cadore  in data  10. 07. 2008  la  Società  (.), titolare  di  esercizio  pubblico  di bar/rivendita  tabacchi e giornali  dotata  di n.14 apparecchi da intrattenimento (comunemente  detti  Videogiochi e Videopoker), impugna l’avviso di accertamento notificato in data  12. 02. 2008  con il quale l’Ufficio contesta l’omessa fatturazione di operazioni imponibili IVA per il periodo d’imposta 2005  afferenti le prestazioni di servizi rese dalla società in qualità di gestore degli  apparecchi  di intrattenimento i cui proventi sono assoggettabili ad IVA con aliquota ordinaria, trattandosi di corrispettivi acquisiti per l’esercizio della  attività  di  gestore,  sulla base dei contratti stipulati con il concessionario ” ***** S. R. L. “.

L’Ufficio, muovendo dal p. V. Di constatazione della Guardia di Finanza di Pieve di Cadore redatto a conclusione di verifica parziale a carico della società e ad essa notificato in data 16. 05. 2007, contesta alla ricorrente l’omesso assoggettamento  ad  IVA ordinaria  del  20%  dei  corrispettivi percepiti nel corso del 2005 dalla ” ***** S. R. L. “, società  gestrice degli apparecchi di  intrattenimento,  per  l’installazione degli stessi presso l’esercizio pubblico di proprietà della società ed i servizi accessori prestati  dalla stessa  per  complessivi Euro 20. 332,40 cui corrisponde un’imposta evasa di Euro 4. 066,48, che l’Ufficio procede a recuperare con gli interessi di mora, irrogando contestualmente sanzioni per Euro 1. 016,50.

La ricorrente impugna  l’avviso di accertamento  sostenendo  che  le operazioni poste  in  essere  nell’ambito  della  raccolta  delle  scommesse effettuate con apparecchi disciplinati  dall’art. 110 comma 6 del  TULPS 18. 06. 1931 n. 773, sono esenti da  Iva  in  ragione  della  norma  contenuta all’art. 1 comma 494 della  L.30. 12. 2004  n. 311,  anche  alla  luce  dei chiarimenti forniti con circolare  n.   21/E  dell’Agenzia  delle  Entrate. Secondo la ricorrente, i corrispettivi di cui trattasi attengono ad una delle diverse fasi attraverso cui si effettua la raccolta delle scommesse i cui proventi sono assoggettati a prelievo fiscale  alla  fonte  mediante  il PREU  (prelievo  unico  erariale) del 13,5% sull’intero ammontare delle giocate. Poiché il titolare dell’esercizio pubblico dove sono collocati gli apparecchi è titolare di un rapporto diretto con il concessionario della rete oltre che con il gestore degli apparecchi l’attività dallo stesso svolta ed i relativi compensi, pur rientrando nel campo di applicazione dell’Iva, sono tuttavia esenti alla luce della normativa soprarichiamata, che fa espresso riferimento, quanta al regime di esenzione, sia  al  gestore degli apparecchi, che al possessore ed ai  terzi attraverso i quali il gestore effettua la raccolta.

Chiede quindi che il provvedimento sia annullato, previa sospensione di esso, in ragione  del  pericolo  che  deriverebbe  all’azienda dall’inizio dell’azione esecutiva, con condanna dell’Ufficio alla rifusione delle  spese e del maggiori danni patiti per l’illegittima azione intrapresa  anche  alla luce delle direttive impartite dalla circolare dell’Agenzia richiamata.    L’Ufficio si costituisce in giudizio con memoria  depositata in data 07. 08. 2008, replicando che il rapporto tra  ***** S. R. L. E la società è di natura meramente commerciale ed è del tutto estraneo al rapporto che lega il concessionario della rete al gestore degli apparecchi per il quale vale la invocata esenzione.

Si oppone all’accoglimento del ricorso e alla  richiesta  sospensiva deducendo la mancanza del fumus e del periculum in mora in ragione della modesta entità della somma pretesa.  All’udienza di trattazione dell’istanza di  sospensione le parti insistevano sulle rispettive richieste ed il Collegio, con ordinanza  n. 148/02/2008  respingeva  l’istanza nel presupposto che l’avviso di accertamento non è atto per sua natura esecutivo e che  pertanto il patrimonio del ricorrente non è in attualità esposto a pericolo alcuno.    All’udienza discussione del merito le parti insistevano a loro volta per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti pertanto accoglimento.

Merita in proposito ricordare che fino al 30. 04. 2004 l’attività di noleggio e gestione di apparecchi da intrattenimento in Italia veniva esercitata  attraverso due soli soggetti di  riferimento: il gestore, proprietario degli apparecchi da intrattenimento, e l’esercente, cioè  il titolare dell’esercizio pubblico in cui gli apparecchi erano collocati.

Per la gestione dell’attività di noleggio, il rapporto tra gestore  ed esercente doveva inquadrarsi nell’ambito dei rapporti di natura commerciale concernenti la reciproca prestazione di servizi: quello di concessione in uso dell’apparecchio, manutenzione, funzionamento ed incasso delle giocate da parte del gestore e quello di fornitura della  locazione, custodia  ed allacciamento alla rete elettrica da parte dell’esercente.

Le prestazioni effettuate dall’esercente venivano compensate con una percentuale degli importi delle giocate su fattura emessa dall’esercente e imputata a costi dal gestore.

Il regime fiscale applicato dipendeva dai decreti ministeriali di volta in volta emanati, nella maggior parte dei casi soggetti ad imposta sugli intrattenimenti (ISI), mentre il regime   IVA  dipendeva dall’opzione effettuata o meno dal gestore per il regime ordinario o forfetario.

L’introduzione sul mercato delle nuove tipologie di apparecchi denominati  “videopoker”,  induceva l’Amministrazione ad intervenire per regolare  nuovamente la materia  mettendo al bando i videopoker ed introducendo una nuova tipologia di apparecchi definiti dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato “New Slot”, soggetti alla disciplina dell’art. 110  c. 6  TULPS, che consentono agli utilizzatori vincite di denaro secondo percentuali prefissate per legge.

Secondo la normativa disciplinatrice della materia, detti apparecchi, per essere installati e gestiti, devono essere preventivamente collegati, via cavo, alla rete telematica del A. A. M. S. per il tramite di società concessionarie aggiudicatarie della concessione a seguito di gara.

Le New Slot, prima di essere installate, devono essere provviste dei nulla  osta   di   produzione e di messa in esercizio rilasciati dall’Amministrazione; le stesse vengono  successivamente  installate nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P. D. A. ) alla rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.

Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria  ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli  apparecchi in conformità con la disciplina  dettata  in materia; il secondo tra la concessionaria e l’esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in caso di mal funzionamento ecc.

L’intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta  delle  giocate dagli apparecchi che comporta sul gioco di 100,00 Euro, l’erogazione del 75% per vincite, con un netto residuo di Euro 25,00 sul quale  viene  effettuato il prelievo unico erariale del 13,5% sull’intera  giocata  (poi  ridotto  al 12%), residuando quindi la somma di  Euro  11,50

– sul  quale  vengono  ad incidere Euro 1,30

– per canone di concessione e canone di rete, residuando quindi, a favore di gestore ed esercente,  Euro  10,20,  cosicché  la  somma residua della raccolta, al netto della PREU ammonta complessivamente ad Euro 11,50.

Alla luce di quanto esposto risulta  pertanto  evidente che l’intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l’esercente, che nella circolare dell’Agenzia delle Entrate  21E del 13 maggio 2005 viene individuato quale terzo raccoglitore.

E’ del tutto evidente che, in assenza di  tale  soggetto, non potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto più che il collegamento dell’apparecchio installato all’interno dell’esercizio pubblico con la rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.

Il contratto che intercorre tra gestore ed  esercente,  viene  perciò  a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere  dallo  specifico contenuto dei contratti in essere che molto spesso sono  stati  congegnati  secondo le procedure precedentemente in vigore ma che, in realtà, disciplinano la messa a disposizione dei giocatori degli strumenti per effettuare le scommesse.

Orbene, l’art. 1 c. 497 della L. 30.12.2004 n.311  (Legge  finanziaria 2005), ha disposto che “l’esenzione di cui all’art. 10,  1c. , n.6  del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n.633  si  applica  alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 c. 6 del T. U. Delle Leggi di Pubblica Sicurezza dio cui al Regio Decreto n. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, anche relativamente  ai rapporti tra i concessionari della rete per  la gestione  telematica  ed  i terzi incaricati della raccolta stessa”.

Ne consegue che l’operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell’esenzione oggetti va dall’applicazione dell’IVA ai sensi del richiamato art. 10, c. 1, n. 6 del D. P. R. 633/1972.

A tal proposito la circolare dell’Agenzia  delle Entrate  21/E  del 13. 05. 2005, all’art. 7, ha espressamente precisato che “l’esenzione  IVA di cui all’art. 10, primo comma, n. 6 del  D. P. R. 633/1972,  si applica  alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma  6  del  TULPS. , anche relativamente  ai  rapporti  tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa. Per  quanto  riguarda l’individuazione dei terzi incaricati della  raccolta, l’A. A. M. S. , ritiene che, dall’esame della normativa e della concreta situazione del comparto, è possibile  individuare due figure di soggetti (operatori del concessionario) che effettuano  per  i concessionari stessi, la raccolta delle giocate: l’esercente ed il possessore degli apparecchi”.

Alla luce della autorevole interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, sembra dunque certo che la norma di cui al più volte citato art. 1, c.497 della L. 311/2004, abbia inteso di esentare dall’IVA i proventi  derivanti dalla attività di raccolta delle giocate che ammontano, secondo il riparto sopra illustrato, all’11,5% delle somme giocate, tant’è che la stessa circolare  ha  successivamente  a  precisare che “In tal modo viene sostanzialmente esentato ai fini IVA l’importo stabilito nella misura massima dell’11,5% delle giocate, che rappresenta la remunerazione per la prestazione dell’attività di gioco, comprensivo   del   compenso del concessionario e dei corrispettivi dallo  stesso  concessionario  pagati  ai soggetti incaricati della raccolta”.

Ne consegue che l’attività svolta dall’esercente, risultando collegata da un nesso funzionale a quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può che rientrare anche  dal punto di vista fiscale nella attività di raccolta delle scommesse.

Cosicché del tutto correttamente sia il gestore che l’esercente provvedono ad iscrivere direttamente le proprie quote di spettanza derivanti dalla raccolta delle giocate tra i  propri  ricavi quali risultanti dalle distinte di incasso che non costituiscono  documenti fiscali in  senso proprio, ma rappresentano documenti riepilogativi che coinvolgono tutti i soggetti che intervengono nella raccolta.

Dello stesso avviso si sono pronunciate, a quanto consta, la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro Sez. II, con sentenza n.319/07 in data 04.10.2007 e la I Sezione  della  Commissione Tributaria Provinciale di Belluno con sentenza n. 49708 in data 07.10.2008.

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso merita accoglimento.

Giuste ragioni concernenti la non agevole interpretazione della normativa ed il non  univoco orientamento di  dottrina e giurisprudenza, inducono a compensare le spese tra le parti.       P. Q. M. – La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

DUE DILIGENCE CONTABILE

0

La Due Diligence Contabile è intesa come insieme di attività di analisi ed di investigazione degli aspetti formali e sostanziali della amministrazione di una azienda.  Consente di ottenere un’analisi particolareggiata sulla natura patrimoniale, finanziaria ed economica della stessa, fornendo al committente una chiara ed univoca cognizione di causa sugli elementi fondamentali da tenere in considerazione in sede di negoziazione e conclusione dell’operazione.

La Due Diligence Contabile è intesa come insieme di attività di analisi ed di investigazione degli aspetti formali e sostanziali della amministrazione di una azienda.  Consente di ottenere un’analisi particolareggiata sulla natura patrimoniale, finanziaria ed economica della stessa, fornendo al committente una chiara ed univoca  cognizione di causa sugli elementi fondamentali da tenere in considerazione  in sede di negoziazione e conclusione dell’operazione.

La nostra attività di indagine amministrativa consta delle seguenti fasi:

A)  determinazione del target del cliente;

B)   redazione Strategica della Check List da condividere con il Cliente;

C)   acquisizione informazioni tramite, documentazione cartacea e/o telematica;

D) analisi degli adempimenti contabili formali dell’azienda target;

E)  verifica sostanziale documentazione ricevuta/esibita;

F)   Compilazione Check List ed elaborazione Report Contabile.

 

Fattura passiva e/o attiva errata: Come evitare le sanzioni

0

Capita spesso che una distrazione possa tramutarsi in importi errati indicati in fattura, nell’imponibile o nell’importo dell’IVA, altre volte l’approssimazione di un fornitore, che abbia indicato un bene (es. Un cespite) in modo estremamente generico o addirittura errato possa violare l’articolo 21, comma secondo, lettera b) del DPR n 633/1972 ed esporre l’azienda a sanzioni amministrative molto salate.  

Fattura passiva e/o attiva errata: Come evitare le sanzioni

Come sanare errori sostanziali e/o formali ed evitare sanzioni

 

Capita spesso che una distrazione possa tramutarsi in importi errati indicati in fattura, nell’imponibile o nell’importo dell’IVA, altre volte l’approssimazione di un fornitore, che abbia indicato un bene (es. Un cespite) in modo estremamente generico o addirittura errato possa violare l’articolo 21, comma secondo, lettera b) del DPR n 633/1972 ed esporre l’azienda a sanzioni amministrative molto salate.

 

Prima di analizzare le diverse inesattezze presentabili, è opportuno precisare che, qualsiasi esse siano, possono essere modificate senza alcuna conseguenza fino all’effettiva consegna della fattura al cliente: se il documento non è ancora stato inoltrato all’interessato, puoi limitarti a stracciarlo realizzandone uno nuovo, altrimenti, lo stesso decreto iva, ci fornisce lo strumento per operare modifiche con l’articolo 26.

 

La modalità di intervento varia  a seconda che l’errore sia sostanziale o formale:

·        sostanziale nell’imponibile e/o nel gettito IVA;

·        formale per inesattezze o errori in fattura estranei ad importi ed IVA (errata intestazione fattura, errata e/o approssimativa imputazione del bene, data di emissione, numero progressivo del documento, partita iva errata ecc. ).

 

Errori sostanziali

Per sanare errori sostanziali è possibile emettere la cosiddetta nota di variazione ai sensi del richiamato articolo 26 del decreto IVA, attraverso principalmente due modalità:

·        nota di variazione in aumento, o nota di debito, nel caso in cui è stata emessa fattura per un importo inferiore al dovuto. L’emissione di questo documento consente di imputare al cliente l’importo mancante ed il residuo IVA non ancora calcolato;

·        nota di variazione in diminuzione, o nota di credito, nel caso contrario. Con l’emissione di questo documento viene stornato l’importo in eccesso e la relativa IVA già calcolata.

 

Errori in fattura riguardanti altri dati

Anche per errori formali se la fattura non è già stata inviata/consegnata al cliente è necessario procedere con nota di variazione a storno totale della fattura errata e l’emissione di una nuova fattura corretta.

 

Sanzioni

Ai sensi dell’articolo 5 e 6 del D. Lgs n. 471/1997:

·        per errori sostanziali ad importi o calcolo IVA la multa varia dal 100 al 200% dell’imposta non fatturata partendo da una cifra di base pari a 516 euro. Un’eventuale modifica prima della presentazione annuale della dichiarazione IVA riduce la sanzione al 10% dell’imposta non fatturata partendo da una cifra di base pari a 51,60 euro;

·        per errori formali “fattura con dati inesatti che non influenzano la determinazione dell’imposta” (articolo 6 del D. Lgs n. 471/1997)  estranee ad importi e calcolo IVA (numero progressivo-data fattura, partita IVA del cliente, ecc. ) la multa varia da 258 euro a 2. 065 euro. Un’eventuale modifica prima della presentazione annuale della dichiarazione IVA riduce la sanzione a 25,80 euro.

 

N. B. Prestare molta attenzione sia in sede di emissione della fattura, sia in sede di ricezione/rilevazione contabile di fatture ricevuta dal fornitore.  

 Dottor Alessio Ferretti  

per assistenza chiamaci


 al  NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52

Articoli più letti