Home Blog Page 182

Il fisco notificherà solamente tramite PEC

0

A partire dal 1° luglio 2017, il fisco provvederà a notificare solamente tramite Posta Elettronica Certificata; i soggetti interessati sono i Professionisti iscritti all’albo, le Aziende (sia individuali che costituite in forma societaria) e le Pubbliche Amministrazioni. La Pec potrà essere utilizzata anche dai soggetti privati, qualora siano interessati ad ottimizzare il proprio tempo.

Il fisco notificherà solamente tramite PEC

Il decreto legge 185/2008 prevede che dal 1° luglio 2017 sarà obbligatorio l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata.

A partire dal 1° luglio 2017, il fisco provvederà a notificare solamente tramite Posta Elettronica Certificata; i soggetti interessati sono i Professionisti iscritti all’albo, le Aziende (sia individuali che costituite in forma societaria) e le Pubbliche Amministrazioni. La Pec potrà essere utilizzata anche dai soggetti privati, qualora siano interessati ad ottimizzare il proprio tempo.

Il decreto fiscale prevede dunque una semplificazione nella notificazione degli avvisi e degli atti, che verranno notificati dall’ufficio competente direttamente alle imprese mediante invio di e-mail all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).

Se l’indirizzo di posta elettronica risulta pieno, l’ufficio provvederà ad effettuare un secondo tentativo di invio; se anche al secondo tentativo la casella di posta elettronica risulta satura, oppure se l’indirizzo del destinatario risultasse non valido o inattivo, la notificazione si eseguirà tramite deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito informatico di Infocamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito del relativo avviso, per una durata di 15 giorni. In quest’ultimo caso, l’ufficio competente provvederà ad informare il destinatario dell’avvenuta notifica tramite lettera raccomandata.

Per l’ufficio competente, la notifica si intende perfezionata nel momento in cui la casella di Pec del destinatario trasmette la ricevuta di accettazione, con relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta trasmissione del messaggio; per il destinatario invece, la notifica si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna, contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di Pec del destinatario trasmette all’ufficio.

Anche i soggetti non obbligati potranno comunicare con la Pec: è previsto infatti che, qualora un soggetto non obbligato ne faccia richiesta, la notifica può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica di cui sono intestatari, oppure all’indirizzo Pec dei difensori abilitati all’assistenza tecnica per il contenzioso tributario (come avvocati, commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro), oppure infine ad un indirizzo Pec del coniuge, di un parente o di un affine entro il quarto grado, specificamente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessati.

L’indirizzo Pec che viene dichiarato dai soggetti non obbligati, ha effetto dal 5° giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.  

Con la Pec si possono sostituire raccomandate, fax ed altri strumenti normalmente utilizzati per trasmettere documenti alle Pubbliche Amministrazioni, per inviare ordini, preventivi, fatture, inoltro di circolari e direttive, trasmissione protocolli, paghe e stipendi.  

I vantaggi per l’utilizzo della Pec sono numerosi:

– Semplicità: il servizio di Pec si utilizza come un comune indirizzo di posta elettronica;

– Sicurezza: tutte le comunicazioni sono protette, perché crittografate e firmate digitalmente;

– Valore legale: è riconosciuto pieno valore legale, e le ricevute possono essere utilizzate come prova d’invio;

– Nessun Virus ne Spam;

– Risparmio: si ha un risparmio sull’invio di fax e raccomandate, con meno perdite di tempo;

– Costo fisso: la Pec ha un costo fisso annuale, che non prevede ulteriori costi aggiuntivi in base all’utilizzo.

Tutela legale dei marchi: da costo a bonus fiscale con il Patent Box! Come detassare i risarcimenti da contraffazione?

0

Un’impresa che necessita di tutelare legalmente il proprio marchio, come potrà conseguire un risparmio lecito d’imposta sulle somme incassate e titolo di risarcimento danni da contraffazione per evitare che le stesse pesino sul Bilancio?

Come tali entrate potrebbero godere di un vantaggioso bonus fiscale che consente di detassarle?

Il caso

Tizio, imprenditore e titolare di un marchio d’impresa (o di un marchio collettivo), subisce una violazione dei propri diritti a seguito della contraffazione, ad opera di Caio, del proprio Brand, che lo espone sia a grosse perdite economiche, (“diluizione” del marchio, perdita di clientela ecc), che a danni relativi all’immagine della propria impresa.

Decide quindi di agire in giudizio contro il contraffattore Caio e, vincendo la causa percepisce notevoli somme a titolo risarcitorio dei pregiudizi subiti e delle mancate opportunità di guadagno.

Quesito

Tizio deve pagare imposte sulle somme ottenute?  E se si, esiste uno strumento di risparmio lecito d’imposta che può consentirgli di sottrarsi a tale adempimento fiscale?

La tutela legale della proprietà intellettuale

Le norme che disciplinano la protezione della proprietà industriale e quindi in primis dei marchi sono:

a) l’articolo 20 CPI, in base al quale i diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio, dal quale deriva che la contraffazione consiste nella violazione dell’ambito di protezione conferito dalla registrazione (ratio: protezione dei titolari di diritti anteriore, ma anche dell’affidamento dei consumatori);

b) l’articolo 125 CPI riguardante il risarcimento del danno e restituzione dei profitti da parte dell’autore della violazione, ai sensi del quale il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

Tassabili le indennità risarcitorie relative al lucro cessante, con il regime fiscale ordinario

L’articolo 6, comma 2, del TUIR dispone che “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

Questo significa in pratica che le somme percepite a titolo di risarcimento esattamente come nel caso esaminato, sono assogettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi quindi rileveranno fiscalmente ai fini IRPEF e i IRES e saranno assimilate ai redditi della stessa categoria (del comma 1) di quelli sostituiti o andati perduti (in tal caso come redditi diversi o redditi d’impresa a seconda dei casi).

La tassazione in particolare opera sul “lucro cessante” ovvero su somme che sostituiscono mancati guadagni – redditi, sia presenti che futuri, di chi li percepisce, che rappresenta nel caso esaminato buona parte del quantum risarcitorio ottenuto da Tizio, vittima della contraffazione (tutti gli incassi che avrebbe potuto ottenere e che invece ha perso a causa della condotta illecita del contraffattore).

 

Il Patent Box sottrae alla tassazione le somme risarcitorie rendendole deducibili: ecco il rimedio!

L’articolo 7 comma 4 del decreto attuativo del Patent Box italiano (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n°190 come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n°3, convertito con legge 24 marzo 2015, n°33) consente di detassare anche le indennità del caso analizzato.

Infatti tale norma fa rientrare nell’area applicativa dell’opzione come redditi “da utilizzo” anche le somme ottenute a titolo di risarcimento per violazione dei diritti sui beni immateriali (oltre alle somme a titolo di restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Per inadempimento di contratti aventi ad oggetto gli stessi).

I pratica, tali somme vengono computate come componenti reddituali positive ai fini del calcolo del reddito agevolabile con il Patent Box, sul quale opererà uno sgravio fiscale con aliquota del 50% a decorrere dal 2017, come anche precisato dalla circolare 11 E 7/04/2016 dell’Agenzia delle Entrate.

 

La tutela legale della proprietà intellettuale come obiettivo da raggiungere

Quindi, con il Patent Box, opzione fiscale agevolativa dei redditi prodotti dall’utilizzo e dalla cessione della proprietà intellettuale, introdotto dall’articolo 1 L. 190/2014, la tutela giuridica e processuale degli asset immateriali i quali rappresentano un fulcro insostituibile e carburante strategico per l’innovazione, successo e creatività delle imprese, non costituirà più un costo ma un obiettivo da raggiungere. Il motivo è piuttosto semplice: questa opzione (che dal 2017 va comunicata in Unico) consente di detassare le somme incassate da chi ha subito danni per la violazione della proprietà intellettuale come espressamente confermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n°11/E del 7/04/2016.

Soluzione

Tizio, beneficiario del risarcimento da contraffazione, per conseguire un notevole risparmio fiscale potrà esercitare l’opzione Patent Box che gli consentirà anche di innovare la propria impresa, incrementando esponenzialmente i propri guadagni e dimezzando le imposte dovute!

 

Se desiderate proteggere la vostra proprietà intellettuale, investire nella creazione e sviluppo di un nuovo brand registrando un marchio d’impresa o collettivo, e ottenere i preziosi bonus fiscali del Patent Box, vi forniremo assistenza fiscale/legale specializzata in tutta serenità e con la massima cortesia ed efficienza!

STREET & FOOD TRUCK: Come aprire e quale regime fiscale e contributivo adottare 1.0

0

​Il tempo è poco e le abitudini del pranzo degli italiani convergono con quelle anglosassoni ed asiatiche, sempre maggiori persone consumano uno street food (un pranzo da strada) cucinato e venduto attraverso un furgoncino, o camion convertito,  detto food truck (spesso anche un Apetto Piaggio). Il nostro team di professionisti, a fronte delle richieste ricevute, ha redatto una prima guida per aprire un food truck o uno street food in Italia, dalle norme in vigore alregime fiscale e contributivo da adottare, per risparmiare tempo e denaro.  

​STREET & FOOD TRUCK: Come aprire e quale regime fiscale e contributivo adottare 1. 0

Il tempo è poco e le abitudini del pranzo degli italiani convergono con quelle anglosassoni ed asiatiche, sempre maggiori persone consumano uno street food (un pranzo da strada) cucinato e venduto attraverso un furgoncino, o camion convertito,  detto food truck (spesso anche un Apetto Piaggio). Il nostro team di professionisti, a fronte delle richieste ricevute, ha redatto una prima guida per aprire un food truck o uno street food in Italia, dalle norme in vigore alregime fiscale e contributivo da adottare, per risparmiare tempo e denaro.

In termini di inquadramento normativo e focus sulle pratiche da espletare, parliamo di attività di commercio ambulante (‘commercio al dettaglio su area pubblica’),  attività disciplinata in via primaria dalla norma quadro a carattere nazionale, dagli articoli 27 a 30 del D. Lgs  n. 114 del 31. 03. 1998 (Riforma delle semplificazioni “Bersani”), localmente, dalle singole legislazioni regionali e provinciali, a cui lo stesso decreto rimanda la definizione delle disposizioni particolari e di fatto la stessa attuazione.

Commercio al dettaglio su area pubblica

Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Tipologia di attività

Il food street con un food track è un tipo di attività che può essere esercitata su posteggio fisso o in forma itinerante, previo rilascio dal Comune di licenza/autorizzazione amministrativa:

·        licenza di tipo “A” è per il commercio ambulante con posteggio fisso: è concessa per un preciso giorno in un specifico mercato o fiera. Semestralmente (tra marzo-aprile e settembre-ottobre) la Regione pubblica sul Bur l’elenco dei posteggi liberi di ogni Comune;

·        l’autorizzazione viene rilasciata dal municipio in cui si svolgerà l’attività, insieme al contratto di concessione del posteggio. Tale autorizzazione consente anche la vendita in forma itinerante nell’ambito della Regione e la partecipazione alle fiere in tutto il territorio nazionale. Nei Comuni sprovvisti di posteggio, si può ottenere la licenza subentrando nell’autorizzazione con atto notarile di cessione di azienda o di ramo di azienda o tramite scrittura privata legalizzata da un notaio.

Il commercio ambulante in forma itinerante, invece, prevede la licenza di tipo “B” : viene rilasciata, su richiesta dell’interessato, con lettera raccomandata, dal Comune di residenza e consente il commercio in tutto il territorio nazionale, comprese fiere e mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati per assenza dei titolari. Si svolge con mezzi mobili e con soste limitate a 120 minuti. Abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore.

L’autorizzazione del Comune è sempre gratuita. Per info più approfondite su concessioni di posteggi o trasferimenti rivolgersi al municipio in cui si intende avviare l’attività.

Requisiti e autorizzazioni per ditte individuali e società

Per ottenere le autorizzazioni bisogna essere in possesso dei requisiti soggettivi (anche morali, art 71 – commi da 1 a 5) previsti dalle norme legislative in materia, e dai requisiti oggettivi, a seconda del tipo di commercio che si desidera effettuare.
Per le ditte individuali è richiesta iscrizione al Rec (ex REC ora attestato ri requisiti per somministrazione e gestione generi alimentari), dimostrando la frequenza di un corso riconosciuto dalla Regione. E’ sufficiente anche provare di aver esercitato per 2 anni, nell’ultimo quinquennio, analoga attività, in qualità di titolare, socio, dipendente qualificato o collaboratore. In alternativa, basta il diploma di scuola alberghiera o titoli di studio attinenti.
Per le società (ammesse solo di persone, in nome collettivo, in accomandita semplice) serve indicare un preposto che abbia i requisiti professionali. E’ possibile esercitare tale attività solo come ditta individuale, società in nome collettivo o in accomandita semplice.

Procedure di inizio attività

E’ necessario richiedere l’Autorizzazione amministrativa al Comune, dimostrando di possedere i requisiti morali e soggettivi previsti dalle norme di settore e quelli professionali che servono per il tipo di commercio che si intende intraprendere. Prima dell’autorizzazione amministrativa, occorre richiedere l’apertura della Partita IVA all’Agenzia delle Entrate, aprire una posizione presso INPS e INAIL e procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

E’ utile ricordare che per il posto fisso, nel mercato settimanale e/o nelle fiere, la non partecipazione regolare e la somma di più assenze comporta la perdita del diritto stesso.

Semplificazione delle procedure per l’avvio di un’attività d’impresa

A partire dal 1/04/2010, a seguito della Legge 40/2007 che ha introdotto la semplificazione per le procedure di avvio delle imprese, tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle Imprese (INPS, INAIL, Agenzia dell’Entrata, etc. ), possono essere assolti attraverso la Comunicazione Unica. La stessa, permette di effettuare in un’unica operazione tutte le formalità necessarie la costituzione d’impresa. Le Camere di Commercio hanno predisposto un sito per i servizi per la Comunicazione Unica.

 Autorizzazione igienico-sanitaria e immatricolazione

I veicoli utilizzati per la vendita dei prodotti alimentari devono rispondere anche ai requisiti indicati dal Ministero della Sanità. La Asl rilascia l’autorizzazione sanitaria. I mezzi sono immatricolati secondo il codice della strada come veicoli speciali per uso negozio.
Ottenuta l’autorizzazione amministrativa e sanitaria, basterà richiedere l’apertura della Partita IVA all’Agenzia delle Entrate, aprire una posizione presso Inps e Inail e procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

WELCOME%20WOMEN%203. Jpg

per avviare la tua attività chiamaci


alNUMERO VERDE 800. 19. 27. 52

Franchising del marchio d’impresa e collettivo: come realizzare guadagni elevati con il massimo risparmio fiscale

0

Le licenze di marchio nella pratica commerciale sono spesso concesse nel quadro di contratti più vasti, come soprattutto gli accordi di franchising. Simuliamo un caso pratico di franchising del marchio collettivo, per individuare i benefits commerciali e quantificare il risparmio d’imposta ottenibile attraverso l’esercizio dell’opzione del “Patent Box” ex articolo 1 L. 190/2014).  

 

Il licensing nel franchising

Le licenze di marchio, nella pratica commerciale, sono spesso concesse nel quadro di contratti più vasti, come gli accordi di franchising – del quale il licensing rappresenta una componente centrale – nei quali il franchisor (cioè il titolare del marchio licenziato) consente al franchisee/affiliato di utilizzare un “pacchetto” commerciale che include non solo l’utilizzo del brand, con licenza non esclusiva, ma anche know-how, servizi al consumatore, software, decorazione degli interni, ecc. , nel rispetto di una serie di regole e dietro pagamento di un determinato corrispettivo (royalties).

Trattandosi di licenza non esclusiva, il licenziatario deve obbligarsi espressamente a usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato, con lo stesso marchio, dal titolare o da altri licenziatari franchisee.

In genere, in tale tipo di contratti, il grado di controllo del titolare del marchio nei confronti del franchisee-utilizzatore è più elevato di quello previsto dai normali contratti di licenza di marchio.

Questo significa che concedere in franchising un marchio collettivo incrementerebbe ulteriormente i poteri di controllo del titolare già contenuti nel regolamento d’uso, moltiplicando la garanzia e la qualità dei prodotti marchiati e rendendoli ancora più appetibili sul mercato.

Simulazione franchising marchio collettivo 

Un consorzio agrario di carni biologiche “Alfa”, sviluppa un sistema di successo per garantire un particolare target di qualità nella produzione uniforme di questi prodotti con caratteristiche predefinite, nonché ricette e metodi di preparazione, oltre al design delle uniformi degli impiegati, dei locali e delle confezioni ed i sistemi di gestione e contabilità con presentazione di istanza di deposita  e registrazione del marchio collettivo “Agrigood” (denominazione di fantasia a titolo di esempio).  Successivamente, il consorzio trasferisce il proprio know-how e la propria esperienza ai suoi franchisees (previamente e accuratamente individuati attraverso la consulenza di esperti) concedendo in licenza il brand sulla base di un regolamento d’uso e mantiene il diritto di supervisionare e controllare i franchisees locali.  Fondamentale componente del contratto di franchising è l’autorizzazione e l’obbligo dei franchisees di utilizzare il marchio collettivo “Agrigood” e di osservare scrupolosamente le modalità di utilizzo contenute nelle clausole del regolamento d’uso e quelle del contratto di franchising.

Franchising: il business “easy”

Il franchising (Legge 6 maggio 2004, n°129) è una strategica formula di collaborazione tra imprenditori per la distribuzione di servizi e/o beni, adattabile elasticamente ad ogni settore di attività economica (dal food alla moda, alla compravendita dell’usato) indicata per chi desidera avviare una nuova impresa senza investire enormi capitali ma usufruendo di format già sperimentati e consolidati sul mercato dal franchisor, in cambio del versamento di una percentuale sul fatturato (royalty) e del rispetto degli standard e modelli di gestione e produzione stabiliti dall’azienda “madre”.

I vantaggi del franchising

L’alleanza fra singolo imprenditore commerciale e impresa organizzata rappresenta una formula vincente sia per lo sviluppo, sia per la resistenza nelle fasi di crisi economica. In particolare:

a) l’azienda madre in franchising può ottenere una crescita esponenzialmente più rapida rispetto ad una tradizionale diffusione, attraverso il decentramento e la ripartizione degli oneri finanziari e organizzativi sui propri affiliati: infatti la catena fa tutta capo alla stessa società affiliante, ma ogni singolo esercizio in franchising è proprietà di un soggetto diverso dal distributore del marchio;

b) il franchisor mantiene il controllo sui prodotti e sui servizi post-vendita e sulla loro commercializzazione;

c) la riduzione del rischio di fallimento grazie ad un business concept già collaudato e prodotti/servizi già testati sul mercato;

d) lo sfruttamento dei benefici derivanti dalle economie di scala, dato che tutti i franchisee insieme possono comprare a condizioni migliori ed ad un minor costo rispetto ad un business individuale;

e) il supporto dell’azienda madre che trasferisce un know-how già sperimentato nonché l’assistenza nella gestione manageriale ed amministrativa, con corsi di aggiornamento e formazione.

Questo sistema consentirà al network di ottenere una presenza estremamente capillare e al contempo garantirà un notevole risparmio sia per il franchisor che per i franchisee.

Per scoprire subito tutti i vantaggi ottenibili grazie marchio collettivo leggete la guida dedicata a perchè il marchio collettivo è vincente sul mercato.  

Bonus fiscali per il franchising con il Patent Box

Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione agevolata delle royalty relative agli intangible asset, al 40% nel 2016 e al 50% nel 2017, che le imprese possono esercitare sui redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali.

Per quantificare il vostro risparmio d’imposta sull’utilizzo della proprietà intellettuale leggete subito la divulgazione dedicata a come si calcola il Patent Box!

Questo meccanismo, risulta estremamente interessante nello scenario del franchising dove marchi e know-how sono strumenti privilegiati per la creazione di valore aggiunto.

Il marchio collettivo è infatti un indicatore dinamico di notevole spessore culturale ed economico elevato sotto un profilo di garanzia qualitativa.  Si colloca in primo piano come motore delle vendite, ancora più se oggetto di un contratto di franchising.

Il suo valore viene notevolmente potenziato dalla comunicazione e marketing online su canali come i social media e genera notevoli benefit economici.

L’aspirante franchisor titolare di un marchio collettivo (e successivamente anche il franchisee) dunque, se investe o ha investito in attività di ricerca e innovazione, potrà usufruire di un regime opzionale che abbatte notevolmente l’imponibile fiscale, con la conseguenza di incrementare gli introiti commerciali e neutralizzarli fiscalmente fino alla metà.

Simulazione riprendendo il caso sopra esaminato, se il Consorzio “Alfa” riceve royalties dai vari franchisees per importi complessivi di € 800. 000, sostenendo spese qualificate (attività di ricerca) pari a 150. 000 e spese complessive pari a € 195. 000 (Nexus ratio con applicazione uplift = 1) otterrà con l’applicazione dell’aliquota agevolativa del 50% operante dal 2017, una detassazione pari a € 400. 000 sottratte all’imponibile fiscale.

Per ricevere assistenza contrattuale per licensig e franchising di marchi d’impresa e collettivi  e attivare subito i bonus fiscali del Patent Box,

contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

Realizzerete con successo la vostra progettualità d’impresa massimizzando il vostro risparmio lecito d’imposta.

 

Termine di prescrizione degli avvisi di accertamento

0
Termine di prescrizione degli avvisi di accertamento

E’ utile ribadire quanto disciplinato dalla Legge di Stabilità 2016 in merito ai termini di prescrizione per l’accertamento sulle imposte sui redditi e sull’IVA effettuati dall’Agenzia delle Entrate. La novità principale è che l’Agenzia delle Entrate può accertare i redditi da 730, Unico PF o la dichiarazione IVA entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più quarto anno) a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA.

 

Prescrizione degli accertamenti: nuovi termini dal 2016

La Legge di Stabilità 2016 sono stati introdotti nuovi termini per l’accertamento sulle imposte sui redditi e sull’IVA effettuati dall’Agenzia delle Entrate. La novità principale è che l’Agenzia delle Entrate può accertare i redditi da 730, Unico PF o la dichiarazione IVA entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più quarto anno) a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA.

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, saranno operative dal 1° gennaio 2016 e le vivremo dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate potrà inviare un accertamento sul 730/2017 o l’Unico PF 2017, relative all’anno d’imposta 2016, entro il 31 dicembre di cinque anni dopo, quindi il 31/12/2022 (e non più 31/12/2021), in altri termini, le novità si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/2016 e ai periodi successive. Quindi sono da considerarsi operative a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2017.

 

Nuovo termine di prescrizione per l’accertamento delle imposte dirette

A disciplinare il termine per la notifica degli avvisi di accertamento ai fini reddituali è l’art. 43 del D. P. R. N. 600/1973. Tale articolo era stato già modificato dal Decreto Legislativo n. 241 del 1997 e prevede il seguente termine per l’accertamento (valido fino a 31 dicembre 2015): “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi diomessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.

 

Con la Legge di Stabilità 2015 tale disposizione dell’art. 43 ha subito seguenti modifiche.

Il comma 131 della Legge di Stabilità 2016 prevede che “L’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

Art. 43. – Termine per l’accertamento – 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.

Le disposizioni di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni”.

 

Il termine per gli accertamenti IVA

A disciplinare il termine per gli accertamenti ai fini IVA è l’art. 57 del D. P. R. N. 633/1972.  Il testo in vigore fino al 31 dicembre 2015 e quindi per le dichiarazione presentate nel 2016 è il seguente:

Art. 57 – Termine per gli accertamenti: “Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’art.    54 e nel secondo comma dell’art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.

Il comma 130 della Legge di Stabilità 2016 prevede che “L’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Termine per gli accertamenti – 1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali essi sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto”.

 

Sintesi delle novità della Legge di Stabilità 2016

E’ stata modificata in maniera importante la vigente normative sui termini per l’accertamento delle imposte sui redditi (Irpef, Irap ecc. ) e dell’IVA. Le novità sono le seguenti:

Aumento di un anno dei termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi:

  • si passa dal termine del 31/12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, al termine del 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione;
  • è esteso al caso della dichiarazione IVA nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione. Anche in tal caso il termine per l’accertamento è fino all’8° anno successivo a quello di dichiarazione;
  • è abrogata la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposta sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia.

Deducibiltà marchio d’impresa e collettivo 2017: come vanno contabilizzati e ammortizzati i costi in Bilancio?

0

Una società di capitali è cessionaria (acquista la proprietà) o licenziante (acquista la licenza d’uso) di un marchio da persona fisica non agente nell’esercizio dell’impresa. Sono deducibili fiscalmente i costi sostenuti dalla società corrispondenti alle plusvalenze e royalties erogate al privato e dove vanno iscritti in Bilancio?  

Il caso

Una società di capitali è cessionaria (acquista la proprietà) o licenziante (acquista la licenza d’uso) di un marchio da persona fisica non agente nell’esercizio dell’impresa. Ci si chiede dove tali corrispettivi erogati (prezzo di cessione o royalties) dalla società vadano inseriti in bilancio e se e come siano deducibili.

Qualificazione civilistico-contabile dei marchi

Civilisticamente i marchi rientrano tra le immobilizzazioni immateriali ex articolo 2424 del codice civile e costituiscono beni strumentali intangibili di utilità durevole.

Da un punto di vista contabile, in bilancio, i costi che vengono sostenuti dalle imprese per le royalties si classificano nel conto economico tra i costi per il godimento di beni di terzi.

I costi relativi al prezzo di cessione pagato o alle royalties corrisposte sono deducibili?

In linea di principio, per l’utilizzatore della proprietà intellettuale, ai fini della determinazione della base imponibile su cui applicare l’aliquota d’imposta, i costi sono considerati deducibili (principio di competenza). Più precisamente, la decurtazione del costo sarà subordinata alla verifica di inerenza e competenza della proprietà intellettuale con l’attività commerciale svolta.

Dunque, in ogni caso, la società cessionaria o utilizzatrice del marchio è legittimata a dedurre gli importi corrisposti al dante causa del brand, a prescindere dalla fiscalità che si verifica in capo a quest’ultimo (nel caso di specie persona fisica non titolare di reddito d’impresa né di reddito di lavoro autonomo, né, eccetto il caso di marchio collettivo, di reddito diverso, per la quale i compensi incassati saranno fiscalmente non imponibili)

Deducibilità ai fini IVA delle royalties: arriva la conferma della Cassazione

Con sentenza n°15997 del 29/07/2015, la Cassazione civile ha sancito la deducibilità ai fini IVA delle royalties pagate a titolo di licenza d’uso di marchio.

L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla Crown Italcaps S. R. L. , ai fini IRPEG, la deduzione nell’anno 2002 di royalties perché ritenute non inerenti ed aveva emesso, nei confronti della stessa, avviso di recupero dell’IVA relativa alle fatture delle royalties, emesse nell’anno 2003, perché ritenuta indebitamente detratta.

Il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’atto impositivo veniva accolto dalla Commissione Tributaria di prima istanza e la decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, confermata dalla Commissione Tributaria del Lazio-sezione staccata di Latina con la sentenza indicata in epigrafe.  Il Giudice di appello, nel condividere la decisione dei primi Giudici con riguardo alla deduzione delle royalties, in merito all’I. V. A. Riteneva che la Società avesse invocato correttamente il meccanismo di imposta per cui i committenti si rendono nello stesso tempo debitori e creditori di imposta, sicché la pretesa erariale era infondata e non condivisibile.

Con la sentenza citata la Cassazione ha confermato la sentenza d’appello, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Criteri di ammortamento fiscale dei marchi (e brevetti)

A seguito delle modifiche apportate dal D. L. N. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006 (“Manovra-bis”), sono cambiati, con effetto già dall’esercizio 2006, i criteri di ammortamento fiscale dei marchi, nonché dei brevetti e degli altri diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno.

Sotto l’aspetto fiscale la deducibilità di quote di ammortamento relative ai marchi è prevista all’articolo 103 del TUIR che nella formulazione modificata dal citato decreto, ha stabilito che la quota massima deducibile nell’esercizio degli ammortamenti dei marchi sia ridotta a 1/18 del costo, rispetto alla precedente misura di 1/10 del costo stesso.

Piena deducibilità del costo delle Royalties

Nel momento in cui, l’azienda non fosse titolare del diritto di proprietà del marchio, ma licenziataria in forza di un contratto di concessione in licenza, le royalties sostenute per poter usufruire dei “diritti di concessione” legati al marchio stesso, saranno deducibili in misura corrispondente alla durata del contratto. Per tale motivo, ove possibile, i contratti sono annuali, rinnovabili, ottenendo la piena deducibilità del costo sostenuto, nell’anno di competenza.

L’ammortamento civilistico invece sarà sistematico in ogni esercizio, in relazione con la residua possibilità di utilizzazione del bene, entro un periodo di 5 anni .

Il nuovo limite di 1/18 del costo ai fini fiscali ha trovato applicazione a partire dal periodo in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal 2006.

Tali modifiche sono determinanti in sede di predisposizione del bilancio al fine dello stanziamento della fiscalità corrente e differita.

Dunque, il periodo minimo di ammortamento fiscale dei marchi diventato pari a 18 anni (corrispondente ad un’aliquota massima di ammortamento del 5,56%).

La deduzione si applica tramite delle quote di ammortamento annuali e il costo sarà al termine interamente deducibile.

Simulazione del caso

Supponiamo che la società dell’esempio pratico in esame, a fronte della concessione di licenza di un marchio sostenga dei costi per un importo totale di € 3. 600 (royalties corrisposte). A fronte dei cospicui redditi potenzialmente generabili dall’utilizzo economico del brand, la società affronterà un costo annuale di € 200 interamente deducibile dalla base imponibile e davvero esiguo rispetto al business che potrà produrre grazie al valore economico di un marchio d’impresa e ancor più di un marchio collettivo.

Contabilizzazione fiscale ammortamento marchio

Costo del marchio capitalizzato nel 2016

3. 600

Quota di ammortamento massima dell’esercizio di imposta

3. 600×1/18

200

 

Per ricevere assistenza nelle operazioni di registrazione/acquisto/cessione di marchi d’impresa e collettivi o della relativa licenza e ottenere con la contabilità in cloud un bilancio customizzato ed aggiornato in tempo reale, risparmiando fino al 30%delle tariffe tradizionali, 

contattaci subito al NUMERO VERDE 800192752 o richiedi direttamente un preventivo su misura!

Licenza di marchio d’impresa o collettivo da privato a società di capitali. Le royalties sono imponibili?

0

Esaminiamo l’ipotesi in cui un soggetto persona fisica incassi delle royalties, da una società di capitali, in cambio dell’attribuzione alla stessa dell’utilizzo economico del marchio (d’impresa o collettivo). Il soggetto pone quindi in essere questa operazione negoziale “occasionalmente”, senza agire come imprenditore, cioè senza ricollegare la concessione in licenza ad un’attività economica professionale organizzata, diretta alla produzione e scambio di beni e servizi (articolo 2082 codice civile).  Cosa succede a livello fiscale?   Per districare la fumosa questione interpretativa relativa al trattamento fiscale delle royalties da parte di soggetto persona fisica, proviamo ad elaborare una ricostruzione interpretativa che terrà conto di diversi elementi e che possa trovare un valido riscontro normativo a livello sistematico.  

Distinzione tra “utilizzo diretto”, “utilizzo indiretto” e “cessione” del marchio

Esaminiamo l’ipotesi in cui un soggetto persona fisica incassi delle royalties, da una società di capitali, in cambio dell’attribuzione alla stessa dell’utilizzo economico del marchio (d’impresa o collettivo). Cosa succede a livello fiscale?

Per rispondere al quesito, occorre in primis evidenziare la differenza tra utilizzo diretto, indiretto e cessione del marchio.

Utilizzo diretto: è l’uso del marchio da parte del titolare, nell’ambito della propria attività economica, per contraddistinguere i propri prodotti o servizi rispetto a quelli dei concorrenti.

Utilizzo indiretto: è la concessione in uso del diritto all’utilizzo del marchio. Trattasi cioè della concessione in licenza del brand, conosciuta anche come “licensing”, dal titolare cioè il licenziante, che ne mantiene la proprietà, ad un altro soggetto, il licenziatario, che potrà utilizzarlo ai fini commerciali corrispondendo in cambio una royalty al titolare.

Cessione: è il trasferimento della proprietà unitamente al diritto di utilizzo economico del marchio dall’originario titolare ad un terzo soggetto, che consente di realizzare plusvalenze in beneficio del cedente.

“Focus” del caso

L’ipotesi che si intende esaminare, è quella dell’utilizzo indiretto del marchio da parte di una persona fisica che concede in licenza il brand alla società di capitali.

Il soggetto pone quindi in essere questa operazione negoziale “occasionalmente”, senza agire come imprenditore, cioè senza ricollegare la concessione in licenza ad un’attività economica professionale organizzata, diretta alla produzione e scambio di beni e servizi (articolo 2082 codice civile)

N. B. Se invece l’attività di licensing del soggetto persona fisica titolare del marchio che percepisce una percentuale sugli incassi dalla società utilizzatrice, fosse calata nel quadro di un’attività economica imprenditoriale, la stessa non sfuggirebbe a tassazione.

L’impasse che non consente automaticamente di considerare esenti da imposizione fiscale i redditi ottenuti dal soggetto nel caso in esame, deriva sotto il profilo giuridico ermeneutico, proprio dall’interpretazione del termine “utilizzazione economica” del marchio

Da un lato, la relazione governativa all’articolo 49 (ora 53 TUIR) nell’usare il termine “utilizzazione”, non distingue tra concessione e cessione del marchio e, pertanto, configurerebbe come certa la non imponibilità dei corrispettivi conseguiti in entrambe le situazioni economico-giuridiche, in un contesto esulante dall’esercizio dell’attività di impresa.

Tuttavia, in contrasto con tale orientamento, la risoluzione 30/E del 16 febbraio 2006 ha ritenuto di attribuire rilevanza impositiva, come reddito diverso, ai corrispettivi citati, limitatamente alla esecuzione del contratto di “concessione” (e non anche di cessione) per l’utilizzo del marchio, in quanto suscettibile di essere annoverato nella più generica e residuale fattispecie giuridica consistente nell’assunzione dell’obbligo di fare, non fare, permettere, ex lettera l, comma 1, dell’articolo 67 del TUIR.

Per l’amministrazione finanziaria quindi le royalties sarebbero tassabili come redditi diversi ma tale assunto non viene esteso alle ipotesi di vendita del marchio.

Una soluzione interpretativa a favore del contribuente: detassazione fiscale delle royalties come “non reddito”

Per districare la fumosa questione interpretativa relativa al trattamento fiscale delle royalties da parte di soggetto persona fisica, proviamo ad elaborare una ricostruzione interpretativa che terrà conto di diversi elementi e che trovi un valido riscontro normativo a livello sistematico.

Efficacia delle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate

In primis, analizziamo il problema sul piano della gerarchia delle fonti.

Ci si dovrebbe chiedere: le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate sono giuridicamente vincolanti?  La risposta non può che essere negativa perché si tratta di atti amministrativi interni che riportano un’interpretazione legislativa sulla base di specifiche istanze ed esprimono una potestà d’ indirizzo priva di efficacia normativa esterna.  Recentemente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 5137/2014 si è pronunciata affermando che le risoluzioni e le circolari non sono fonti del diritto, chiarendo che l’interpretazione della normativa tributaria in esse contenuta, non vincola né i contribuenti né i giudici.  Tali atti quindi, possono dettare agli uffici periferici criteri di comportamento da seguire nella concreta applicazione di norme di legge, ma non possono imporre ai contribuenti nessun adempimento non previsto dalla legge né, soprattutto, attribuire all’inadempimento del contribuente a tali prescrizioni un effetto non previsto da una norma di legge.  Quindi costituiscono esclusivamente pareri dell’amministrazione non vincolanti per il contribuente, e non sono, quindi, impugnabili neanche innanzi al giudice amministrativo, non essendo atti generali di imposizione (in senso conforme Cassazione Civile, Sezioni Unite. , sentenza 02/11/2007 n° 23031).

Inoltre, anche a voler riconoscere efficacia alla citata risoluzione n. 30/E del 2006 occorre considerare che la stessa si riferisce ad un’ipotesi di concessione in uso con licenza non esclusiva perché comunque il titolare concedente del marchio continuava ad utilizzarlo per la propria attività professionale, ipotesi diversa dal caso in esame dove invece la persona fisica licenziante non spenderebbe economicamente il marchio nell’ambito di un’attività imprenditoriale dopo averlo concesso in licenza alla società di capitali.

Sulla base di queste considerazioni, risulta maggiormente attendibile l’interpretazione favorevole alla detassazione di questi compensi, conformemente alla relazione governativa al TUIR sopra citata.

Inquadramento sistematico delle royalty nel DPR 917/1986

L’interpretazione favorevole alla neutralità fiscale dei proventi derivanti dall’utilizzo “indiretto” del marchio da parte di persona fisica si fonderebbe anche su un dato normativo secondo un’interpretazione “sistematica” di coordinamento ermeneutico delle disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)

Dal punto di vista civilistico, la nozione di royalty identifica il corrispettivo pattuito nel quadro di un contratto con effetti obbligatori, ed avente ad oggetto un bene immateriale, nel caso in esame, un marchio d’impresa o collettivo.

Il diritto tributario invece, bypassando l’aspetto contrattuale, all’articolo 53 TUIR,  sintetizza l’intera fattispecie attraverso la locuzione “utilizzazione economica” la quale assorbirebbe, insieme all’ipotesi di concessione in licenza, anche la cessione a titolo oneroso) e non configura una definizione unitaria di royalty.

Infatti, con l’entrata in vigore del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917) dal 1°gennaio 1988, è scomparsa la normativa che regolava espressamente la fattispecie in esame. (D. P. R. 29 settembre 1973, n°597) in base alla quale i proventi da concessione in licenza conseguiti da un soggetto privato erano inquadrati e tassati come redditi di lavoro autonomo.

L’attuale TUIR, infatti, ha previsto in relazione ai proventi in questione, costituiti dai redditi derivanti dallo sfruttamento di beni intangibili, un trattamento fiscale differenziato, a seconda di alcune variabili, in primis al soggetto, residente, che li percepisce, estromettendo l’ipotesi del soggetto privato.

In sintesi le royalty:

a) costituiscono redditi d’impresa quindi rientranti nella disciplina dell’articolo 55 del TUIR se conseguiti da soggetti che agiscono nell’esercizio professionale di una attività commerciale e, in ogni caso, se conseguiti da società ed enti commerciali;

b) diversamente, costituiscono redditi “diversi”, ovvero redditi di lavoro autonomo quindi rientranti nella disciplina dell’articolo 53 TUIR se l’utilizzazione economica del bene è effettuata direttamente dall’autore o dall’inventore, non nell’esercizio di imprese commerciali (utilizzo diretto);

Nel caso di specie invece, trattasi di utilizzo indiretto da parte della persona fisica, astratto da attività d’impresa quindi non rientrante né nell’ipotesi sub a), né in quella sub b).

Infatti la persona fisica non utilizza il marchio per un’attività di commercializzazione di prodotti ai quali viene apposto, introitando così direttamente i guadagni a livello imprenditoriale ma ne attribuisce la spendibilità economica alla società di capitali mantenendone solo la titolarità formale.

Ciò a supporto della detassazione fiscale di tali proventi secondo la nostra ricostruzione interpretativa

Si auspica in ogni caso, un intervento chiarificatore a livello legislativo o dell’Amministrazione Finanziaria che definisca la questione della tassazione delle royalties da persona fisica non imprenditore in modo puntuale ed esplicito.

Conclusione

La persona fisica che concede in licenza un marchio ad una società di capitali incasserà delle royalty che, in base alla interpretazione della relazione ministeriale all’articolo 53 non sarebbero tassabili e che invece sulla base della risoluzione 30/E del 16 febbraio 2006 ADE rileverebbero come redditi diversi derivanti da un obbligo di permettere.

Seguendo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, peraltro non normativamente vincolante per i contribuenti, le royalty così incassate sarebbero dichiarabili nel quadro RL di Unico persone fisiche, sezione II-A

Secondo la nostra soluzione interpretativa in linea con la relazione governativa TUIR, tali redditi sarebbero detassati perché non costituenti né redditi d’impresa (articolo 55 TUIR) né redditi diversi (articolo 67) né redditi autonomi (articolo 53) in quanto generati dall’utilizzo indiretto del marchio da persona fisica privata.

 

Per pianificare la registrazione e la futura concessione in licenza di un marchio, sia esso di impresa o collettivo e godere del regime di detassazione fiscale, 

contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752!

 

 

RIVALUTAZIONE IMMOBILI IMPRESE: LE RATE VERSATE IN MODO ERRATO NON SONO SOGGETTE A SANZIONE

0

In base alla risoluzione della Agenzia delle Entrate 70/E del 23. 10. 2013 le società e gli enti che hanno optato per la rivalutazione degli  immobili versando l’imposta sostitutiva in modo errato causa dubbia interpretazione della norma istitutiva, sono esenti da sanzioni.

Rivalutazione immobili imprese: le rate versate in modo errato non sono soggette a sanzione

In base alla risoluzione della Agenzia delle Entrate 70/E del 23. 10. 2013 le società e gli enti che hanno optato per la rivalutazione degli  immobili versando l’imposta sostitutiva in modo errato causa dubbia interpretazione della norma istitutiva, sono esenti da sanzioni. La risoluzione n. 70/E del 23 ottobre, riconosce  la difficoltà interpretativa della disposizione che  ruotano intorno al calcolo degli interessi dovuti in caso di scelta per il versamento rateizzato delle somme e al numero di rate. L’articolo 15 del Decreto Anticrisi, commi da 16 a 23 Dl 185/2008 ha concesso alle società, di persone e di capitali, ed a tutti i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, nonché alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007, a esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, pagando un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali.

Chi si è avvalso di questa chance ha anche potuto optare per il versamento dilazionato in un massimo di tre rate e, a tal proposito, la norma indicava, come scadenza della prima, il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, per le altre due (su cui calcolare gli interessi legali in misura pari al 3% annuo), il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

 
Ebbene, il documento di prassi fa notare che parlare di interessi legali al 3% annuo può effettivamente generare confusione, considerato che la misura del saggio degli interessi legali, per sua natura, è variabile e “mal si concilia con l’indicazione di uno specifico tasso di interesse. Pertanto, ove il legislatore avesse voluto far riferimento al saggio degli interessi legali, non ne avrebbe indicato l’esatta misura”. Il dilemma nasce, quindi, dall’uso pleonastico del termine “legali”. Ribadito, dunque, che gli interessi andavano applicati nella misura del 3% annuo, tuttavia, nel rispetto del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente (articolo 10 della legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente), i contribuenti, che hanno frainteso la lettera della disposizione e applicato alle rate successive alla prima interessi minori, saranno esenti da sanzioni. Per analogia interpretativa non saranno punite le imprese che non hanno inteso la tassatività del numero delle tre rate, pensando di potersi comunque avvalere anche dell’ulteriore modalità di versamento dilazionato prevista dall’articolo 20 del Dlgs 241/1997.

 

 

PER RICHIEDERE UN PARERE O UNA ASSISTENZA TRIBUTARIA E LEGALE

 

CLICCA QUI

O CHIAMATE IL NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52

 

Cessione di marchio d’impresa o collettivo da privato a società di capitali: sono tassabili le plusvalenze?

0

Esaminiamo il caso in cui una persona fisica, nell’esercizio di attività non imprenditoriale, decida di cedere un marchio ad una società di capitali incassando una plusvalenza e analizziamo il trattamento fiscale di tali compensi che non trovano una collocazione espressa e specifica nel Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR). Sono tassabili o no?  

 

Gli strumenti di sfruttamento economico del marchio: cessione e concessione in licenza

Attraverso la cessione del marchio, il soggetto titolare dell’asset immateriale (cedente) lo vende ad un altro soggetto (cessionario) quindi, trasferendogli la proprietà e l’utilizzo economico del bene immateriale, incasserà una plusvalenza derivante dal realizzo positivo tra costo storico (costo d’acquisto) e prezzo di vendita ottenuto a titolo di corrispettivo.

Il contratto di licenza del marchio, rientrante nel cosiddetto “licensing” determina invece una dissociazione tra la proprietà del bene immateriale che resta in capo al licenziante il quale riceve come corrispettivo una royalty, e il suo utilizzo a fini commerciali spostato sul licenziatario. Quindi, tale contratto a differenza del primo, non trasferisce la titolarità del marchio.

Il caso

Esaminiamo ora il caso in cui la persona fisica, nell’esercizio di attività non imprenditoriale, decida di cedere (vendere) un marchio d’impresa o collettivo alla società di capitali cessionaria, incassando quindi una plusvalenza.

Tassazione o detassazione fiscale?

Analizziamo il trattamento tributario dei compensi così ottenuti a titolo di corrispettivo della cessione del brand da un soggetto che non agisce a tal fine come imprenditore, questione che ad oggi non risulta espressamente regolata dal TUIR.

Secondo un orientamento prevalente che colma la lacuna legislativa sul punto, tali redditi sarebbero sottratti a tassazione in quanto, lo sfruttamento economico del marchio da parte di persona fisica non imprenditore, rileverebbe quale elemento patrimoniale fiscalmente non imponibile in capo ai soggetti non esercenti attività d’impresa ed è proprio il caso sopra prospettato (con eccezione di quelli introitati da soggetti non residenti, lettera c, comma 2, articolo 23, Tuir).

Ne costituisce una conferma ormai consolidata la relazione governativa 1986 all’articolo 49 (ora articolo 53) del TUIR in base alla quale, i redditi derivanti a un soggetto privato dall’utilizzazione economica dei marchi di fabbrica e di commercio, non si comprendono più tra i redditi di lavoro autonomo né tra i redditi diversi, “. Nel rilievo che l’utilizzazione dei marchi d’impresa avviene o in sede di trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa o mediante la concessione di licenze non esclusive, e quindi nell’esercizio d’impresa”.

Tale impostazione risulta ormai cristallina con riferimento alle plusvalenze generate da cessione, quindi se, riprendendo il caso pratico indicato, la persona fisica cedesse il marchio d’impresa o collettivo ad una società di capitali, il realizzo positivo della vendita rileverebbe come un “non reddito” e quindi come un provento non fiscalmente imponibile.

Trattasi di un punto fermo che non risulta essere confutabile neanche sulla base della la risoluzione 30/E del 16 febbraio 2006 la quale, nell’attribuire rilevanza impositiva, come reddito diverso ex lettera l, comma 1, dell’articolo 67 del TUIR ai compensi derivanti dall’utilizzo del marchio, riguarda espressamente una ipotesi di concessione in licenza e non di cessione. Il quesito riguardava infatti il trattamento fiscale delle somme corrisposte da un professionista per l’utilizzo di un “marchio” che identificava un noto studio legale al fine di apparire nei confronti dei clienti come uno studio associato o associato allo studio titolare del marchio che quindi continuava a mantenerne la proprietà.

Conclusione

La persona fisica che cede un marchio (d’impresa o collettivo) ad una società di capitali otterrà una fonte reddituale addizionale (plusvalenza) ma non dovrà pagare imposte sulla stessa, non incardinandosi l’operazione negoziale nell’ambito dell’attività tipicamente imprenditoriale. Quindi sarà tax free.

Potrebbe configurarsi questo provento come “plusvalenza isolata” relativa all’asset immateriale, cioè posta in essere non nell’esercizio di attività economica continuativa, e comunque non riconducibile alle plusvalenze isolate qualificabili come redditi diversi dall’articolo 67, in quanto queste ultime sono riferibili solo ad alcuni beni immobili (terreni).

Desideri pianificare la registrazione e la futura cessione di un marchio sia esso di impresa o collettivo, come privato, nonché godere del regime di detassazione fiscale?  

contattaci subito al NUMERO VERDE 800192752!

 

Il licensing del marchio collettivo: un esempio pratico per avere successo sul mercato detassando i redditi della vostra impresa.

0

Cosa può ottenere in termini di competitività e risparmio fiscale un’impresa che decide di registrare o di acquistare in licenza un marchio collettivo? Il marchio collettivo è un brand che nasce per essere utilizzato simultaneamente da più imprenditori: il titolare di questo tipo di marchio è un soggetto che non necessariamente svolge attività imprenditoriale lucrativa e che generalmente coincide con un consorzio o un’associazione. Il “licensing” cioè l’accordo di concessione in licenza è ad esso strutturale e forma un connubio indissolubile con il “funzionamento” del  brand, determinando l’acquisizione automatica di un pacchetto strategico di benefits economici e fiscali. Vediamo insieme un esempio pratico per avere successo sul mercato e conseguire un grossissimo risparmio lecito d’imposta.  

 

Licensing e marchio collettivo: un connubio indissolubile

Il marchio collettivo è un brand che nasce per essere utilizzato simultaneamente da più imprenditori.

Come previsto dal combinato disposto degli articoli 2570 codice civile e 11 CPI (codice della Proprietà Industriale) infatti, il titolare di questo tipo di marchio è un soggetto che non necessariamente svolge attività imprenditoriale lucrativa e che, generalmente coincide con un consorzio o un’associazione.

Il suo compito è quello di concedere in uso il marchio al concessionario-utilizzatore che si impegni a rispettare gli obblighi circa provenienza, natura o qualità dei prodotti, come precisati nel regolamento d’uso (che deve essere allegato alla domanda di registrazione).

Il concedente dunque, conservando la proprietà del marchio collettivo, gode di un’ampia funzione di controllo per assicurare che sia garantito il mantenimento di determinati livelli di qualità, origine, natura dei prodotti ai quali lo stesso è apposto: ciò giustifica l’esercizio di poteri sanzionatori nell’ipotesi in cui gli utilizzatori non si conformino alle prescrizioni del regolamento; il che rafforza ulteriormente la valenza garantistica di questo marchio rispetto a quello aziendale classico, nella misura in cui consente di generare guadagni sicuri per prodotti sicuri.

E’ dunque evidente la particolarità che contraddistingue il marchio collettivo rispetto ai marchi d’impresa: il “licensing” cioè l’accordo di concessione in licenza è ad esso strutturale e forma un connubio indissolubile con il “funzionamento” del brand.

Più esattamente con il termine “licensing in” si intende “l’acquisizione dall’esterno di tecnologie” brevettate o non brevettate, cioè del know-how, compreso anche un marchio collettivo, da parte di un’impresa, per integrare le proprie conoscenze e negoziare strumenti di business idonei a raggiungere alti livelli di competitività.

Vantaggi del marchio collettivo per licenziante ed utilizzatore

Nel marchio collettivo, la scissione tra titolarità e utilizzo è permanente.

A) Essere titolare di un marchio collettivo significa automaticamente ottenere una fonte addizionale di reddito rappresentata dalle royalty corrisposte dal partner licenziatario e quindi anche tutti i vantaggi relativi a:

1) monetizzazione efficace del proprio diritto di proprietà intellettuale;

2) acquisizione di quote sempre maggiori di mercato attraverso l’espansione geografica e settoriale del brand;

3) bonus fiscali in relazione alla detassazione delle royalties;

B) Dall’altro lato, l’utilizzatore licenziatario godrà dei seguenti benefits:

1) sfruttamento economico di un marchio pronto a generare liquidità, usufruendo prontamente di conoscenze già sviluppate e consolidate per la produzione di beni e l’utilizzazione di processi, evitando di sobbarcarsi costi per la creazione di un brand ex novo;

2) implementazione dell’immagine imprenditoriale sul mercato grazie surplus di valore economico-qualitativo del prodotto marchiato, che di riflesso contribuirà alla promozione dell’attività del titolare ed al rafforzamento dei suoi diritti sul brand;

3) godere di un trampolino di lancio in caso di piccola e media impresa che singolarmente non riuscirebbe con le proprie risorse ad ottenere una visibilità ottimale sul mercato.

Infatti, il licenziatario di un brand innovativo quale il marchio collettivo, andrebbe a collocare la propria offerta nella fascia “alta” di mercato, quella che copre la domanda di prodotti con determinate caratteristiche di qualità, origine e natura, facendo un salto di qualità a livello imprenditoriale.

Chi intende registrare un marchio collettivo, acquisterà logicamente oltre ad una proprietà intellettuale, un “pacchetto” con tutti i benefits economici sopra elencati, ai quali si sommano successivamente, previo esercizio della relativa opzione, anche quelli operanti a livello fiscale grazie al “Patent box” di cui alla L. 190 /2014, implicante una tassazione agevolata delle royalty derivanti dal suo sfruttamento, sottraendo così all’imponibile una consistente quota di redditi ottenuti attraverso attività di licensing.

Simulazione di un caso pratico per avere successo sul mercato e risparmiare sul Fisco

Facciamo ora un esempio pratico che dimostra concretamente quali vantaggi è possibile ottenere attraverso la concessione in licenza o “licensing” di un marchio collettivo.

Un consorzio leader in un determinato settore, conclude con successo la concessione in licenza di un marchio collettivo e di know How ad una piccola azienda in fase di sviluppo ancora priva di un “concept market”.

Il consorzio titolare del marchio collettivo realizzerà flussi di denaro significativi incassando royalties. Creerà così un Business notevole rafforzando la posizione propria e dell’azienda utilizzatrice del brand sul mercato. Avrà così monetizzato la proprietà intellettuale “esportando le proprie idee” e, optando per il Patent Box otterrà una neutralizzazione fiscale di una fetta considerevole dei propri guadagni e innoverà al contempo la propria impresa.

L’azienda licenziataria, da parte sua, potrà emergere sul mercato ottenendo introiti più sicuri per la commercializzazione di prodotti qualitativamente garantiti sotto il profilo dell’origine, natura, qualità, realizzati attraverso peculiari e non comuni processi di lavorazione.

Se desiderate:

registrare il vostro marchio collettivo o marchio d’impresa;
ottenere i vantaggiosi bonus fiscali del Patent Box;
chiedere la redazione dei vostri contratti di licenza e per la predisposizione del regolamento d’uso;
ricevere una consulenza tributaria specializzata su altri intangible assets, 

contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!  

Realizzerete in tutta serenità e con successo la vostra progettualità d’impresa.

 

Articoli più letti