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I vantaggi fiscali del Lease Back : uno strumento finanziario per conseguire risparmio lecito d’imposta

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L’operazione complessa di Lease Back è connotata da una valenza sostanzialmente finanziaria, mediante la quale l’utilizzatore (Lessee) non mira esclusivamente ad ottenere in godimento un bene del quale era precedentemente proprietario, ma anche a ricevere una disponibilità immediata di liquidità mediante lo smobilizzo di un investimento. Con questa guida esaminiamo i benefits fiscali del lease back, i riflessi tributari a livello di imposte dirette e indirette, i profili contabili, il tutto con il leit motive della liceità dell’operazione contrattuale, come confermata dalla Cassazione.  

La convenienza fiscale del Lease Back

L’operazione complessa di Lease Back è connotata da una valenza sostanzialmente finanziaria, mediante la quale l’utilizzatore (Lessee) non mira esclusivamente ad ottenere in godimento un bene del quale era precedentemente proprietario, ma anche ad ottenere una disponibilità immediata di liquidità mediante lo smobilizzo di un investimento.

La disciplina fiscale ottenibile attraverso quest’operazione contrattuale, si rivela particolarmente conveniente per la società utilizzatrice (locataria) la quale, prima di decidere di porla in essere, è in pratica di fronte ad una duplice alternativa: continuare a detenere il bene in proprietà, concludendo il processo di ammortamento dello stesso, oppure cederlo alla società di leasing e continuare ad utilizzarlo grazie alla contestuale conclusione di un contratto di locazione.

Per valutare in modo strategico la scelta più favorevole e misurare l’effettiva convenienza fiscale dell’operazione, la società dovrà tener conto del grado di ammortamento maturato rispetto al bene fino a quel momento avuto in proprietà ed effettuare una comparazione tra il il beneficio fiscale goduto e quello prevedibile a seguito della concessione in leasing dello stesso bene.

Misuriamo i vantaggi fiscali della Locazione finanziaria di ritorno

I benefits fiscali della locazione di ritorno sono:

la deducibilità fiscale dei canoni di leasing “rettificati”, dal reddito d’impresa;

il conseguimento di una minusvalenza o di una plusvalenza tassabile ( a seguito della cessione del bene alla società di leasing) , il cui importo varia in relazione al prezzo pagato e in relazione al grado di ammortamento del bene, che condiziona in maniera sensibile il prezzo dell’operazione

Occorrerà quindi calcolare il risultato differenziale tra il credito d’imposta derivante dai canoni di locazione pagati e il debito d’imposta scaturente dalla plusvalenza realizzata e dal mancato ammortamento del bene cui si rinuncia:

Profili civilistico – contabili

Le rilevazioni contabili e le annotazioni a bilancio che deve effettuare un’azienda (non IAS adopter,cioè redigente il bilancio secondo i principi contabili nazionali) che stipula un contratto di sale and lease back riguardano :

La cessione del bene alla società di leasing (con storno del relativo fondo di ammortamento ed eventuale rilevazione della plusvalenza o minusvalenza);

Il pagamento dei canoni di locazione iscritti alla voce del bilancio civilistico “Costi per il godimento di beni di terzi, opportunamente rettificati secondo competenza economica;

Il riscatto finale eventuale del bene; il relativo presso è a tutti gli effetti considerato un acquisto ed iscritto tra le immobilizzazioni: successivamente il bene verrà ammortizzato come un qualsiasi bene di proprietà della società;

Le annotazioni nei conti d’ordine, nel sistema dei beni di terzi e nel sistema degli impegni.

La liceità della “locazione di ritorno”

La liceità dell’operazione di Lease – Back salve le “ipotesi anomale” risulta pacificamente confermata dalle sentenze n. 10805 del 1995 n. 11276 del 1995, n. 944 del 1997 e n. 4612 del 1998 , dalla sentenza della Cassazione n. 18920/14 del 09/09/2014, dalla Circolare della Direzione regionale delle Entrate della Lombardia n. 20 del 24Maggio 2000. Da ultimo le Commissioni Tributarie con sentenza del 11/05/2016 n. 40 – Comm. Trib. II grado di Bolzano Sezione/Collegio 2 si sono così pronunciate “Il contratto di Sale & Leaseback non integra di per sé abuso del diritto sol perché il soggetto, nel libero esercizio del principio civilistico di autonomia privata, ritiene preferibile un’operazione negoziale meno onerosa di altre possibili”

Ne deriva che non possa essere qualificato come “indebito” il vantaggio fiscale che il contribuente consegue attraverso lo strumento del Leaseback, cedendo un bene strumentale di cui sia già proprietario, per riacquisirne contestualmente in leasing l’utilizzazione, nulla impedendogli di svincolarsi dall’ordinario regime di deduzione del costo di acquisto proprio dell’ammortamento.

Imposte Dirette

Con la prima circolare del 2000, relativamente alle imposte sui redditi, l’Amministrazione Finanziaria ha frammentato le operazioni che compongono la conclusione del contratto di lease back in tre step

cessione del bene alla società di leasing che dà luogo a una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile in capo al cedente;

concessione del bene attraverso la corresponsione dei canoni di locazione i quali costituiscono componenti positivi di reddito tassabili in capo alla società locatrice e componenti negativi deducibili dalla società utilizzatrice;

riscatto finale del bene il cui prezzo può essere ammortizzato da parte della società utilizzatrice.

Imposte Indirette

Ricadono nel campo di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto (Iva) le seguenti operazioni in cui si articola il negozio complesso del Lease Back:

l’operazione di cessione nei confronti della società di leasing del bene oggetto del contratto: ricorrono sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo, in quanto l’utilizzatore del bene è un soggetto esercente attività commerciale;

l’operazione di concessione in Leasing integra anch’essa entrambi i requisiti, ponendosi come una prestazione di servizi resa contro corrispettivo: i canoni derivanti dalla concessione in leasing vengono addebitati all’utilizzatore con stessa aliquota che sarebbe applicabile alla cessione del bene oggetto del contratto;

l’esercizio del diritto di opzione si traduce in un’operazione di cessione imponibile: la fattura emessa dalla società di leasing, relativa alla quota di riscatto, dovrà recare l’indicazione dell’imposta applicata)

Vantaggi pratici per entrambe le parti della “locazione finanziaria di ritorno”

Come anche confermato dalla Cassazione:

a) La società di leasing (Lessor) potrà detrarre l’Iva sul prezzo di acquisto del bene e ai fini dell’imposizione diretta, dedurre le relative quote di ammortamento nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario ex art 102 comma 7 TUIR ;

b) L’utilizzatore (Lessee) potrà dedurre fiscalmente i canoni di leasing, e, al contempo, portare in detrazione l’Iva addebitata dal locatore sui canoni di leasing. Inoltre, in caso di esercizio del riscatto del bene da parte dell’utilizzatore locatario al termine del contratto, il relativo prezzo sarà ammortizzabile ai fini delle imposte sui redditi

L’Orientamento dell’Unione dei Giovani dottori commercialisti in armonia con i principi europei

l’U. N. G. D. C. Giovani DottoriCommercialisti con la circolare n. 2 del 23 Gennaio 2007 ha sostenuto ai fini fiscali la rilevazione dei componenti di reddito alla data di maturazione ex art 109 comma 2 del Tuir, con l’obiettivo di evidenziare l’unitarietà dell’operazione di lease back come contratto d’impresa che rileva fiscalmente come un’ unica fattispecie impositiva in cui l’incasso del corrispettivo di vendita viene come “neutralizzato” dalla somma delle quote capitali dei canoni di leasing, rappresentando solo una manifestazione finanziaria priva di rilevanza nella determinazione del reddito d’impresa; il vero corrispettivo è rappresentato dagli interessi finanziari, da distribuire secondo un principio di competenza economica (quindi la maturazione del corrispettivo del contratto di lease back coinciderebbe con la maturazione dell’onere finanziario il quale si manifesta lungo tutta la durata del contratto di leasing finanziario). Questa impostazione risulta in linea con l’ orientamento a livello europeo del “Substance over form”.

La tendenza commerciale del Lease Back dei marchi con le Banche

Le opportunità di finanziamento generate dalla valorizzazione dei diritti di proprietà industriale che si prospettano per le imprese sono molteplici. In particolare sta prendendo sempre più piede nella prassi il lease-back sui marchi con gli istituti di credito che in pratica consiste nell’opportunità di finanziarsi cedendo alle Banche , a seguito di una valutazione specialistica del valore di pertinenza, il proprio Brand, stipulando con quest’ultima un contestuale contratto di leasing.

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Lease – Back e monetizzazione alternativa del marchio collettivo: come trasformare immediatamente il vostro Brand in una quota di liquidità e lanciarlo sul mercato

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Un marchio collettivo (o anche un marchio d’impresa) può essere “monetizzato” con il Lease Back? Con questa guida operativa analizziamo come funziona la “locazione finanziaria di ritorno” di un Brand, i vantaggi economici e finanziari che ne derivano, come si conclude materialmente dal punto di vista giuridico – contrattuale e quando è lecita un’operazione di lease-back avente ad oggetto PI ( Intellectual Property), nello specifico un marchio collettivo.

Il marchio collettivo può essere oggetto di Lease – Back?

Come il marchio d’impresa, anche il marchio collettivo, Brand che si differenzia per la garanzia di qualità origine e caratteristiche rispetto ai prodotti che lo “indossano” ( art. 2570 cc e 11 CPI), in applicazione del principio di libera trasferibilità del marchio previsto dall’art 23 CPI, può essere ceduto congiuntamente o separatamente dall’azienda, oltre ad essere strutturalmente concesso in licenza d’uso a da uno o più utilizzatori.

Inoltre, in analogia ad un orientamento giurisprudenziale ormai uniforme, supportato anche dalla prassi ministeriale riferita al marchio d’impresa, può essere oggetto di un contratto di Lease-Back, operazione della quale la Cassazione ha recente ha riconosciuto la piena legittimità fiscale purché priva di causa concretamente illecita elusiva del divieto di patto commissorio ex art 2744 cc.

Il lease-back, “locazione finanziaria di ritorno” o “vendita con retro locazione finanziaria”, è un contratto d’impresa con una propria autonomia strutturale e funzionale, connotandosi come contratto atipico con causa finanziaria

Analizziamo quindi gli aspetti economici e finanziari di un’operazione di lease-back avente ad oggetto PI ( Intellectual Property), nello specifico un marchio collettivo

Come funziona in pratica la “Locazione finanziaria di ritorno”?

Analizziamo come il sale and lease back, attraverso la nostra soluzione applicativa, possa rivelarsi un prezioso espediente per lanciare sul mercato un marchio collettivo agli esordi del suo “Market Concept”, facendogli acquisire un notevole valore commerciale.

Il Lease Back è una fattispecie contrattuale generata dalla prassi commerciale, che si sostanzia in un’operazione negoziale complessa attraverso cui un’impresa (o un lavoratore autonomo) vende un bene di sua proprietà ad una società di leasing ( lessor), la quale a sua volta retrocede in locazione finanziaria lo stesso bene all’originario venditore ( lessee)

Questo significa che la società di leasing pagandone il prezzo, diviene proprietaria e concedente del bene verso l’impresa alienante che diviene a sua volta “locataria” e ne ottiene il godimento dietro pagamento dei canoni di leasing pattuiti con la facoltà, al termine del contratto, di esercitare l’opzione per l’acquisto del bene, corrispondendo un importo residuo di riscatto.

Monetizzazione alternativa dei marchi collettivi: il Lease Back come strumento per trasformare un ”intangible asset” in immediata quota di liquidità, lanciandolo sul mercato

Applichiamo adesso lo schema contrattuale complesso della locazione di ritorno al marchio collettivo : quali vantaggi si possono ottenere?

Nel caso di un “collective trademark” dunque, siamo di fronte ad una cessione della proprietà intellettuale ad una società di leasing e stipula contestuale di un contratto di leasing: in pratica, un soggetto, anche persona fisica – imprenditore cede un marchio collettivo ad una società (preferibilmente una cooperativa o un consorzio) la quale diviene titolare del brand e a sua volta lo concederà in uso sotto forma di locazione finanziaria al primo, diventando garante del corretto utilizzo del brand ed esercitando i controlli previsti dal “regolamento d’uso” ( art 11 comma 2 CPI)

Ciò consentirebbe ai detentori iniziali di un marchio collettivo da testare sul mercato, di finanziarsi, attraverso il corrispettivo immediato della vendita del brand (continuando ad utilizzarlo) – implementando così le campagne marketing e le attività di research e innovation necessarie a valorizzarlo e a godere dei bonus fiscali del Patent Box : in sintesi, la proprietà intellettuale viene utilizzata come garanzia per un prestito senza perderne lo sfruttamento economico e con la possibilità di diventarne nuovamente proprietari al termine contrattuale stabilito ( opzione di riscatto)

Trattasi quindi di una pratica di monetizzazione degli intangible asset che si rivela uno strategico strumento di innovazione finanziaria alternativa rispetto agli accordi vendita o licenza e un metodo di accesso immediato a nuove fonti monetarie, sfruttando Asset potenziali, dormienti o sottovalutati.

Come si conclude materialmente l’operazione di lease back?

L’operazione di sale and lease back, da perfezionarsi con scrittura autenticata da notaio, viene registrata e successivamente trascritta presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma per il marchio italiano, o di Alicante (Spagna) per il marchio Comunitario.

Quando un marchio può legittimamente essere ceduto con il Lease Back?

NB individuiamo ora gli indici positivi che connotano la “normalità”dell’operazione di Lease Back:

a) oggetto del contratto è un bene strumentale, cioè funzionale all’esercizio dell’attività aziendale non esauriente la sua utilità in un ciclo economico, che sia difficilmente collocabile nel mercato;

b) omogeneità nei criteri di vendita, dei canoni e del prezzo di opzione secondo valori di mercato, o cmq parametrati a criteri di congruità economica con il consigliato supporto della perizia di un esperto.

c) ampia durata del rapporto contrattuale strettamente collegata alla durata della vita utile del bene

d) conformità delle clausole del Lease Back a quelle normalmente adottate nei Leasing.

Quali sono i vantaggi delle operazioni di Lease Back?

1) La possibilità per l’impresa di finanziarsi evitando l’ingresso di soci terzi con una forma “elastica” di accesso al credito;

2) Incrementare la liquidità e produttività della propria attività lavorativa, professionale e commerciale evitando di perdere definitivamente la proprietà dei beni ceduti ;

3) reperire risorse monetarie senza aumentare il proprio indebitamento formalmente rilevato in bilancio, aumentando così anche la presentabilità contabile di fronte agli Stakeholders esterni;

4) godere di rilevanti benefits tributari  (in primis i bonus fiscali del Patent Box) in termini di deducibilità senza incorrere nella  fraudolenta elusione del divieto ex art 2744 cc.

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Quanto è costato realmente il Festival di Sanremo agli Italiani e quali incassi sono stati raggiunti? Il Bilancio della 67° Edizione tra dati, percentuali alla mano e un po’ di sano Gossip!

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La Kermesse della musica tricolore di Viale Mazzini ha riscosso nella sua 67° edizione un Boom straordinario nello share di ascolti rispetto alle passate edizioni, incassando una media di 1,5 milioni di utili a puntata. I conti pubblici per la RAI tornano gradualmente a quadrare grazie alla Spending Review e al Boom degli Spot nelle strategie organizzative del grande evento dell’Ariston. Ma quanto è costato realmente Sanremo 2017 agli italiani? Tracciamo un Bilancio di costi e ricavi del grande Festival della Canzone Italiana, colorato da un po’ di sano “Gossip”.

 

Come cambia il Bilancio del Festival della Canzone Italiana: il Boom delle entrate quasi raddoppiate

La Kermesse della musica tricolore di Viale Mazzini ha riscosso nella sua 67° edizione un Boom straordinario nello share di ascolti rispetto alle passate edizioni, incassando una media di 1,5 milioni di utili a puntata.

I conti pubblici per la RAI tornano quindi gradualmente a quadrare grazie alla Spending Review e al Boom degli Spot nelle strategie organizzative dell’evento dell’Ariston, segnando un’inversione di rotta rispetto all’edizione di sette anni fa, che chiudeva in perdita con un passivo di 1,5 milioni di euro.

Dunque, il successo di quest’anno sembra mettere a tacere la Corte dei conti che in passato ha a più riprese contestato alla Rai uno squilibrio del Bilancio!

Gli incassi del 2017 per Sanremo S. P. A. Affluiscono generosi da pubblicità e sponsor (decollati da 12 milioni di euro a 23 netti), dalla vendita dei biglietti (800mila euro complessivi – i cui prezzi oscillano dai 100 euro del ticket singolo per la galleria ai 1. 290 dell’abbonamento per tutte e cinque le serate in platea) e grazie alle svariate sponsorizzazioni (200 mila euro).

Inoltre, le entrate di Sanremo si sono giovate di un interessante rigonfiamento grazie anche alla versione digitale del Festival: in particolare, il sito della RAI riservato all’evento può contare su su un milione di browser unici al giorno e 20 milioni di pagine visitate.

Ma i finanziamenti per il Festival provengono o no dalle tasche dei contribuenti?

In realtà, al di là delle “pagelle” del Festival, quello che più preoccupa i cittadini sono i costi della manifestazione, considerata la diffusa convinzione che la TV pubblica funzioni in primis grazie ai soldi versati dai “contribuenti” RAI.

In realtà, per rasserenare gli italiani, chiariamo subito che le risorse per finanziare l’evento non provengono tutte dal Canone Rai pagato dagli italiani ma per la maggior parte dagli introiti delle pubblicità. In proposito, l’obiettivo della Rai quest’anno, come dichiarato dall’AD Fabrizio Piscopo è quello di superare il Record di 6 milioni di euro di utili. Gli investitori infatti hanno beneficiato di un posizionamento degli spot gestiti da Rai – Pubblicità con un ascolto pubblicitario medio in crescita del 6% rispetto allo scorso anno.

Tutta la verità sui costi reali del 67° Festival di Sanremo. Cachet presentatori, e artisti internazionali, guadagno cantanti e premio per il vincitore

A quanto pare, come anche dichiarato da Carlo Conti “ gli italiani non verseranno un euro dal momento che la pubblicità non solo ripaga ampiamente tutte le spese ma produce anche un utile importante. ”

Cachet dei presentatori: beneficenza per i terremotati da Conti e conduzione gratuita della De Filippi
Da un lato il direttore artistico della 67° edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha deciso di devolvere una parte dei 650 milioni di euro pattuiti con la Rai (compenso in linea con quello dei presentatori delle scorse edizioni) per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto; dall’altro Maria De Filippi partecipa a Sanremo in maniera totalmente gratuita, non percependo alcuno stipendio dalla Rai, gesto davvero ammirevole e apprezzabile da parte della celebre presentarice; grazie anche questo contributo, il programma ha rinunciato alla presenza delle vallette, tagliando un’ulteriore consistente spesa.

Cachet per gli ospiti internazionali

Anche per gli ospiti internazionali il budget è stato notevolmente ridotto poiché è stato dimezzato a 1,5 milioni di euro.

Guadagni per i cantanti in gara

Per ognuno dei cantanti in gara, a differenza di ciò che comunemente si pensa, è previsto un rimborso spese di circa 40 mila euro.  

Sanremo 2017: premio per il vincitore?

Nessun premio in denaro è stato previsto, quindi no ad ulteriori esborsi, né per il vincitore del premio finale, né per quello della critica intitolato a Mia Martini. Per i cantanti dunque, gli incassi relativi alla partecipazione a Sanremo sono legati quasi esclusivamente alle vendite degli Album di prossima uscita.

Un po di sano Gossip sul Palco dell’Ariston

La splendida kermesse si è aperta con l’omaggio del primo superospite dell’edizione 2017 Tiziano Ferro, al celebre artista della scuola genovese Luigi Tenco, a 50 anni dalla sua morte, attraverso un’ interpretazione magistrale di “Mi sono innamorato di te”. Sul palco dell’Ariston il cantautore ha poi duettato con Carmen Consoli “Il Conforto” dichiarando “Lei, una voce come la mia, lui l’esempio che mi tiene vivo”.

Il successo del Festival è stato anche impreziosito dal “messaggio arcobaleno” di Mika, superospite della terza serata, che ha movimentato con il suo talento il Palco dell’Ariston con un medley dei suoi successi più famosi e un omaggio a George Michael. L’artista internazionale ha inscenato una meravigliosa performance con un messaggio per la parità dei diritti: ha sussurrato prima di cantare “Con la musica si può diventare di tutti i colori , una volta giallo, poi blu, violetto. Se uno pensa che un colore ha più diritti di un altro, o che un arcobaleno è pericoloso perché rappresenta tutti i colori del mondo, peggio per lui. Lo lasciamo senza musica”

Tra gli intervalli della cornice musicale, spicca irriverente la satira di Crozza che tra le risate del pubblico non ha lasciato tregua a nessuno dei personaggi imitati. Applausi e platea in piedi anche in occasione del sentito e meritato ringraziamento per gli eroi del quotidiano, finanzieri, Croce Rossa e protezione civile, impegnati nei tragici eventi che hanno scosso recentemente il Centro Italia.

Ancora, con il geniale inserimento della voce della mitica Mina, lo spot versatile della telefonica con il ballerino “virale” Jamie Berry sfiora la perfezione dell’ “operazione Sanremo” e sbanca il Festival rappresentando uno dei contenuti migliori dell’intero spettacolo.

 

La vittoria finale del Sanremo 2017 va al brillante artista Francesco Gabbani con “Occidentali’s karma” un brano pop elettronico dalla melodia accattivante ed una ritmica coinvolgente che ha reso il video ormai virale, il quale cela nelle sue sfumature sarcastiche, un invito a riflettere sul nostro modo di vivere.

 

Costi e ricavi di Sanremo 2017

Le spese per il Festival di Sanremo 2017 dovrebbero quindi ammontare ad un totale di 15,5 milioni di euro, 500 mila in meno del 2016 di cui 5 milioni circa dovuti al Comune di Sanremo per l’utilizzo del Teatro Ariston.

Il palco sanremese ha segnato una sforbiciata del 24,6% dei i costi rispetto al 2010 a fronte di circa 7,5 milioni di utili per la RAI in meno di una settimana.

In particolare i costi per per l’uso del marchio di proprietà del Comune di Sanremo esborsati da “Viale Mazzini”, dagli iniziali 9 milioni di euro sono scesi, a seguito di una lunga ed efficace trattativa, prima a 7 milioni nel 2013 e infine a 5,25 quest’anno segnando una impennata evidente degli utili.

Per quest’anno quindi si prospetta un saldo attivo di 7 milioni di euro, grazie ai 23 milioni di ricavi derivanti da sponsor e pubblicità.

I tagli dell’organizzazione hanno avuto ripercussioni positive su quasi tutte le voci di bilancio conseguendo un netto e corposo risparmio, in primis grazie al restyling delle giurie demoscopiche, sbancando l’audience in modo eclatante.

Rappresentiamo in sintesi le voci di spesa del Festival di Sanremo 2017

SPESE FESTIVAL SANREMO

Costi industriali

Costi esterni di produzione

Conduzione e Cast fisso

Convezione Rai – Comune Sanremo

Varie

10%

10%

15%

32%

33%

 

 

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Regolamento d’uso e disciplinare di produzione per la registrazione del marchio collettivo: le istruzioni per non commettere errori

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Per il corretto deposito del marchio collettivo, brand strategico e di elevatissimo valore, che garantisce la qualità, l’origine e le caratteristiche dei prodotti che hanno il privilegio di indossarlo,  nella nuova impostazione sono il regolamento d’uso ed eventuale disciplinare di produzione – e non più lo statuto dell’ente o la legge speciale istitutiva – i documenti  sui quali si basa la domanda di registrazione, che prevedono le condizioni necessarie per l’ottenimento della licenza d’uso del marchio collettivo.  Esaminiamoli da vicino per non incorrere in errori che comprometterebbero la valida registrazione del vostro marchio collettivo.

 

Quali sono attualmente i documenti indispensabili per la registrazione del marchio collettivo?

La titolarità del marchio collettivo, che ha la particolare funzione di garantire, quale brand strategico e di elevatissimo valore, la qualità, l’origine e le caratteristiche dei prodotti che hanno il privilegio di indossarlo, non è più legata, come in passato, alla struttura giuridica del soggetto titolare (che doveva tassativamente essere un’associazione legalmente riconosciuta e costituita).

Elemento essenziale è nel contesto attuale la funzione effettiva svolta dall’ente titolare (impresa, associazione riconosciuta o anche di fatto, privato o pubblico) che deve essere di protezione e garanzia di determinati prodotti o servizi.

Il successo del marchio collettivo sarà, in definitiva, tanto più grande quanto più conosciuto ed apprezzato sarà l’organismo titolare che con esso si identifica, il quale dovrà saper garantire la qualità (intesa in senso lato) del bene o del servizio da esso contraddistinti, conquistando la fiducia del consumatore.

Nel marchio collettivo si assiste ad una scissione tra titolarità (concedente) ed utilizzo (concessionario) del brand ma il primo ha l’obbligo di controllare che i prodotti su cui sarà apposto il marchio, abbiano i giusti e corretti requisiti.

Tali requisiti sono indicati in un Regolamento che deve essere allegato in fase di domanda di registrazione e nell’ipotesi in cui il brand venga concesso in uso non semplicemente a commercianti ma anche a produttori, sarà indispensabile allegare in fase di deposito anche il disciplinare di produzione al quale il primo rinvierà.

Nella nuova impostazione è dunque il regolamento d’uso – e non più lo statuto dell’ente o la legge speciale istitutiva – il documento sul quale si basa la domanda di registrazione che prevede le condizioni necessarie per l’ottenimento della licenza d’uso del marchio collettivo. Devono essere depositate anche le eventuali variazioni apportate successivamente al regolamento.

 

Quali elementi deve indicare assolutamente il regolamento d’uso?

Il contenuto essenziale di tale regolamento è costituito da:

a) garanzia sostanziale del concedente;

b) clausole relative alle modalità d’uso e concessione, poteri di controlli e sanzioni da parte del concedente;

c) necessaria apertura all’utilizzo da parte di qualsiasi impresa interessata, che si impegni a rispettare il disciplinare (rispetto del principio di parità concorrenziale): in caso di discriminazione  si configurerebbe un un abuso di posizione dominante.

Occorre dunque procedere ad un’oculata ed efficace redazione del regolamento d’uso sia per garantire una spendibilità efficace del brand che per la sua tutela anche rispetto agli utilizzatori, assicurandone una gestione continuativa, redditizia e strategica.

N. B.  Gli uffici come l’UIBM o l’EUIPO verificano l’obiettiva funzione di garanzia del soggetto cedente nonché valutano la congruità e completezza del regolamento allegato.

 

Cosa accade se il titolare – licenziante del marchio collettivo omette i necessari controlli sul suo utilizzo?

Il mancato controllo con irrogazione di sanzioni da parte del soggetto titolare rispetto al marchio utilizzato non conformemente al regolamento d’uso (cd. Marchio decettivo) può comportare la decadenza del titolare dal marchio, e di conseguenza l’impossibilità per gli aderenti o concessionari di utilizzarlo, ai sensi dell’articolo 14 del CPI.

NB Occorre evidenziare che la concedibilità del marchio collettivo a un terzo non è automatica, ma è subordinata alla verifica dei requisiti oggettivi dell’azienda (di solito da parte di un comitato) che deve soddisfare le norme del regolamento d’uso.

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Il Business del Marchio Collettivo Europeo: guida alla registrazione semplificata e costi ridotti con il deposito on line

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Con questa guida pratica, illustriamo caratteri e vantaggi di un Brand di qualità che vi consentirà di fare affari in tutto l’ambito territoriale dell’Unione Europea: il Marchio Collettivo Europeo, esaminando anche la relativa registrazione semplificata e i costi ridotti con il deposito on line.

Con questa guida pratica, illustriamo caratteri e vantaggi di un Brand di qualità che vi consentirà di fare affari in tutto l’ambito territoriale dell’Unione Europea: il Marchio Collettivo Europeo, esaminando anche la relativa registrazione semplificata e il costo ridotto con il deposito on line.

Tipologie di registrazione territoriale del marchio

In primis, occorre evidenziare una tripartizione relativa alla registrazione del marchio, distinguendo le diverse aree territoriali all’interno delle quali farlo circolare, “spenderlo” commercialmente, godendo della relativa tutela giuridica e impedendo a terzi di farne uso abusivamente.

• Registrazione Nazionale

Questa registrazione attribuisce il diritto esclusivo di utilizzare il marchio in quel dato Stato all’interno del quale è stato perfezionato l’iter di registrazione. Dunque, se l’istanza di registrazione del marchio è presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si otterrà il diritto esclusivo in Italia e soltanto in Italia.

• Registrazione nell’Unione Europea

Se si richiede la registrazione del marchio presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) con sede ad Alicante (Spagna), si otterrà il diritto a tutelare il proprio marchio europeo in tutti e 28 i Paesi dell’Unione Europea.

• Registrazione Internazionale

Se si richiede la registrazione del marchio attraverso la procedura internazionale, sarà possibile con un’unica procedura amministrata dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI-WIPO), registrare lo stesso marchio in uno o più dei 97 Paesi aderenti all’Unione di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid).

Cos’è il Marchio Collettivo Europeo (Marchio Collettivo UE)?

Costituisce marchio collettivo dell’Unione europea (marchio collettivo UE) quel tipo specifico di marchio dell’Unione europea che, in base all’articolo 66, paragrafo 1, RMUE (Regolamento marchio Unione Europea), si propone di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese che non appartengono all’associazione.

Un marchio collettivo UE qualifica l’origine commerciale di alcuni prodotti e servizi e solitamente è utilizzato dalle imprese, insieme al rispettivo marchio individuale, per indicare e informare il consumatore che esse appartengono a una determinata associazione e hanno il diritto di utilizzarlo.

I marchi collettivi UE, a differenza nei marchi collettivi nazionali, possono essere richiesti solo da associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, nonché da persone giuridiche di diritto pubblico.

Vantaggi del Marchio Collettivo Europeo nelle relazioni commerciali:

Il marchio collettivo europeo, consente di potenziare esponenzialmente gli effetti attrattivi sul mercato propri di una marchio collettivo nazionale, con plurimi vantaggi in termini di costi e procedure burocratiche.

Il marchio collettivo U. E. Come sopra indicato, è un marchio registrato presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) con sede ad Alicante (Spagna), conformemente alle condizioni stabilite nei regolamenti che lo disciplinano.

Esso presenta la peculiarità di proiettare la sua validità in tutto il territorio dell’Unione europea, (annullando la limitazione della portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri).

Ad ogni successivo allargamento dell’U. E. , ogni marchio dell’Unione europea registrato o per il quale si è presentata domanda di registrazione viene automaticamente esteso ai nuovi Stati membri senza la necessità di formalità o di pagare ulteriori tasse.

Cosa accade se la domanda di registrazione del Marchio Collettivo UE viene rifiutata?

Nel caso di rifiuto alla registrazione, è possibile chiederne la conversione in singole domande nazionali nei Paesi in cui non risultano impedimenti alla sua registrazione.

Come qualsiasi marchio, anche il marchio U. E. Deve rispondere a determinati requisiti quali la novità, la capacità distintiva, la liceità ecc. (si veda l’articolo 7 del Regolamento (UE) 2015/2424) che dovranno risultare tali in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in tutte le relative lingue ufficiali.

Com’è la procedura di registrazione?

Il sistema prevede un iter di registrazione semplificato, che consiste in:

– un’unica domanda;

– un’unica lingua procedurale;

– un unico centro amministrativo;

– un unico fascicolo da gestire;

– un’unica tassa da pagare.

Il marchio dell’Unione Europea, come quello nazionale, è valido per dieci anni e può essere rinnovato indefinitamente per periodi di ulteriori dieci anni.

Il regolamento d’uso dei Marchi Collettivi UE

L’Articolo 67 del Regolamento comunitario 2424/ 2015, prescrive anche per il marchio collettivo UE la necessità di un regolamento d’uso con facoltà di presentarlo entro 2 mesi dalla presentazione della domanda di registrazione.

Contenuto necessario del regolamento d’uso UE:

1) Condizioni di ammissione e di permanenza nell’associazione;

2) Eventuali condizioni di utilizzazione del marchio collettivo;

3) “Porta aperta” all’ammissione di “persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione”.

Risparmio con il Marchio Collettivo UE depositato online

ATTENZIONE: in caso di deposito di un marchio collettivo online, si può ottenere una riduzione della tassa di base con un risparmio di € 300. Infatti, la tassa di base per un marchio collettivo UE depositato utilizzando il modulo in formato cartaceo (per posta/via fax) è di € 1. 800, mentre la tassa di base per un marchio collettivo UE depositato online è di € 1. 500.

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Perché registrare un marchio collettivo e tabella dei costi.

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Analogamente agli altri tipi di marchio, ma in primis per il marchio collettivo, assume rilevanza fondamentale ai fini di un suo proficuo sfruttamento economico  e per godere dei benefits fiscali, la sua  registrazione presso l’UIBM (ufficio italiano brevetti e marchi), in mancanza della quale si rischierebbe di compromettere totalmente gli investimenti fatti per promuovere il brand. Con questa  guida pratica, illustriamo in sintesi la tutela conseguente alla registrazione, i vantaggi di natura commerciale e tributaria e i costi previsti.  

Perché registrare il marchio collettivo?

Analogamente agli altri tipi di marchio, ma in primis per il marchio collettivo, assume rilevanza fondamentale ai fini della sua tutela sul mercato, di un proficuo sfruttamento economico e per godere dei relativi benefits fiscali, la sua registrazione presso l’UIBM (ufficio italiano brevetti e marchi), in mancanza della quale si rischierebbe di compromettere totalmente gli investimenti fatti per promuovere il brand.

Un marchio registrato infatti, attribuisce diritti esclusivi che consentono di impedire l’uso non autorizzato, da parte di altre imprese, dello stesso marchio o di un marchio simile.

Dunque un’impresa concorrente, adottando un marchio simile ad uno non registrato, potrebbe utilizzarlo in modo da confondere i consumatori, incanalando così la domanda del mercato verso i propri prodotti/servizi e deviando la clientela dai beni contraddistinti dal marchio collettivo del produttore originario; con l’ovvia conseguenza che quest’ultimo vedrebbe diminuire progressivamente i propri profitti, esponendosi ad un enorme danno in termini di reputazione e di immagine, soprattutto nell’ipotesi in cui il prodotto del concorrente sia di qualità inferiore rispetto al proprio.

Questi effetti dannosi si produrrebbero con un effetto a cascata rispetto al marchio collettivo che ha come funzione preminente quella di garantire non solo la provenienza di un determinato prodotto ma anche “cosa c’è dentro quel determinato marchio” (origine, qualità, natura del prodotto).

Inoltre, la mancata registrazione non consentirebbe al titolare-concedente del marchio collettivo di controllare efficacemente che l’utilizzatore-concessionario si conformi al regolamento d’uso nell’utilizzo del marchio licenziato, esponendosi così al rischio di decadenza del marchio.

Secondo l’orientamento dominante inoltre, non sarebbe configurabile un marchio collettivo di fatto, in quanto non vi sarebbe certezza del regolamento d’uso.

Cosa può essere registrato come marchio collettivo?

Potranno essere oggetto di registrazione come marchio collettivo parole, segni grafici, disegni, simboli, immagini, lettere cifre, e loro combinazioni, forme, e anche segni percepiti attraverso i sensi (sonori, olfattivi, gustativi e tattili) e loro combinazioni.

Diritti derivanti dalla registrazione del marchio collettivo

La registrazione del marchio attribuisce, al rispettivo titolare, i seguenti vantaggi:

• Diritti di esclusiva e di pretendere l’osservanza del regolamento d’uso;

• Diritto di impedire a terzi non autorizzati di utilizzare un marchio identico o simile;

• Diritti di ottenere la riassegnazione di un nome a dominio Internet identico al proprio marchio;

• Diritto di impedire a terzi l’uso del proprio marchio come parola chiave nei motori di ricerca Internet;

• Diritto di bloccare la merce contraffatta presso le dogane;

• Utilizzo legale del simbolo ®;

• Aumento del valore economico del marchio;

• Possibilità di ottenere i bonus fiscali del “Patent Box” per l’utilizzo diretto e indiretto (come precisato dall’Agenzia delle Entrate, deve trattarsi di marchi registrati, in corso di registrazione o per i quali pende procedimento di opposizione);

• Garanzia di tutela negli accordi di licenza, franchising, contratti di produzione/distribuzione.

Rischi derivanti dall’uso di un marchio collettivo non registrato

L’utilizzo sul mercato di un marchio non preventivamente registrato (marchio di fatto) può implicare

Incertezza e non opponibilità del regolamento d’uso;

Il divieto di utilizzare il marchio nel mercato e decadenza del marchio;

L’impossibilità di impedire a terzi di utilizzare un marchio identico/simile al proprio.

Riportiamo qui di seguito a titolo esemplificativo una tabella sintetica che illustra i costi relativi ai marchi d’impresa e collettivi in fase di registrazione.

TABELLA DEI COSTI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

Euro

Registrazione di Marchi d’impresa e collettivi

101,00

domanda di primo deposito (tassa di registrazione comprensiva di una classe)

34,00

per ogni classe in più

67,00

domanda di rinnovazione (comprensiva di unaclasse)

34,00

per ogni classe in più

337,00

domanda di primo deposito di Marchio Collettivo (per una o più classi)

202,00

domanda di rinnovazione di Marchio Collettivo (per una o più classi)

135,00

domanda di registrazione di Marchio Internazionale o di rinnovazione

34,00

lettera d’incarico

34,00

per il ritardo della rinnovazione (entro il semestre)

81,00

per la trascrizione di atto di trasferimento

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Un ente no profit che vuole intestarsi un marchio deve pagare l’imposta di registro?

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Una ONLUS operante nel settore socio-educativo e ludico è tenuta al versamento dell’imposta di registro e di bollo? Illustriamo una breve guida tributaria che possa consentire alle associazioni operanti nei settori di utilità sociale senza scopo di lucro, di conoscere i benefits fiscali spettanti e disporre di un valido strumento per l’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, in sede di registrazione di atti costitutivi, modifiche e atti connessi alle attività istituzionali espletate.

Il caso

Una ONLUS operante nel settore socio-educativo e ludico per bambini con disabilità neuromotorie, decide di registrare un marchio per tutelare la propria attività no profit e valorizzarla per la diffusione sul territorio.

In tal caso dovrà versare l’imposta di registro e gli agli oneri accessori previsti a livello fiscale?

Prima di provare a rispondere al quesito, forniamo alle associazioni interessate una guida pratica per conoscere i propri benefits fiscali sul punto e tutelarsi verso l’Agenzia delle Entrate.

Una guida tributaria per il no profit sull’imposta di registro, di bollo e tasse di concessione governativa, utile a “difendersi” dal Fisco

La legge sul volontariato 266/1991 prevede con riferimento all’imposta di registro, un particolare regime agevolativo rivolto alle associazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri regionali e provinciali, fermo restando che le OdV iscritte sono considerate in ogni caso ONLUS ai sensi dell’articolo 10, comma 8, DLgs. N. 460/97.

Illustriamo quindi una breve guida che possa consentire alle associazioni operanti nei settori di utilità sociale senza scopo di lucro, di conoscere i benefits fiscali spettanti in punto di imposta di registro e di bollo e disporre di un valido strumento per l’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, a fronte di eventuali rifiuti opposti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione di atti costitutivi , modifiche e atti connessi alle attività istituzionali espletate.

Le leggi e i documenti da indicare per dissipare i “dubbi” degli uffici fiscali

Il comma 1, articolo 8, della legge 266/91 prevede che gli atti costitutivi delle suddette organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e di registro. Quindi, l’agevolazione concerne non solo la registrazione dell’atto costitutivo e lo statuto, ma tutti gli atti riguardanti lo specifico esercizio dell’attività tipica dell’associazione di volontariato;

successivamente, su tale argomento, l’Amministrazione Finanziaria si è espressa con Circolare del Ministero delle Finanze n. 3 del 25 febbraio 1992 confermando tale esenzione e in particolare che nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell’imposta di registro, dovrà essere eseguita senza il pagamento dell’imposta”;

la Risoluzione Ministeriale del Ministero delle Finanze n. Di protocollo 300028 del 29 maggio 1993 è successivamente intervenuta, sempre sul merito di tale questione, in risposta a un preciso quesito di un’associazione di volontariato si espressa nei medesimi termini di cui sopra;

Inoltre su tale agevolazione, riguardante l’imposta di registro, incidentalmente, la Risoluzione Ministeriale n. 194/E del 21 dicembre 2000 ha stabilito che : “. Il legislatore per le associazioni di volontariato d cui alla legge 266 del 1991, ha previsto l’esenzione dell’imposta in funzione delle finalità dell’atto e quindi. Conferma la specialità del regime agevolativi previsto per gli organismi di volontariato e, quindi, dei principi che lo governano”;

ancora, anche la Corte Costituzionale con ordinanza n. 181 del 4 maggio 2005, ha ribadito nell’estensione dell’ordinanza (in margine ad altro argomento) il diritto per le associazioni di volontariato all’esenzione da imposta di registro.

L’agevolazione fiscale si può chiedere prima dell’iscrizione al Registro di volontariato?

La circolare 38 -2011 dell’Agenzia delle Entrate ad ulteriore supporto dell’esenzione dall’imposta di registro per le ONLUS, al paragrafo 1, pagine 3 e 4, ha definitivamente chiarito, ponendosi come importante documento di prassi, che l’agevolazione va concessa immediatamente alla costituzione dell’organizzazione di volontariato anche se, ovviamente, all’atto di costituzione la stessa non è ancor iscritta al Registro del Volontariato. L’esonero dall’imposta di registro è quindi usufruibile prima dell’iscrizione negli appositi registri ma occorrerà la tempestiva comunicazione all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo, circa l’avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato”.

Imposta di bollo

Quanto sopra descritto sopra vale anche rispetto all’imposta di bollo che non dovrà essere pagata.

Documenti di riferimento a supporto dell’agevolazione fiscale

Risoluzione Ministeriale del 7 ottobre 1994 numero di Prot. 10-218;

La Risoluzione Ministeriale del 5 giugno 1995 protocollo 138;

Articolo 17 del D. Lvo 460/97;

Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo l’articolo 27, è aggiunto in fine, il seguente: “Art. 27-bis – 1. Atti, documenti, istanze contratti, nonché copie anche se dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”.

Esempio: l’imposta di bollo non sarà dovuta da una ONLUS in caso di apertura di un conto corrente bancario intestato all’associazione

Esonero dal pagamento delle Tasse di CC. GG. (tasse di concessione governativa) e dei bolli per le domande di marchio da parte degli enti no profit

Le agevolazioni relative all’esonero dal pagamento di tasse di concessione governativa e bolli si applicano alle:

ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, così come definite dal dlgs. N. 460/1997, articolo 10, iscritte, ai sensi dell’art. 11 dello stesso decreto,  nell’anagrafe delle Onlus, tenuta dal Ministero delle Finanze – Agenzia Regionale delle Entrate;

Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, oltre a società ed associazioni sportive dilettantistiche;

Sono equiparate alle Onlus, e quindi rientrano nel regime di esenzione, le Associazioni di Volontariato e le Cooperative sociali, che siano iscritte nell’apposito registro tenuto dalla Regione.

Ratio delle agevolazioni fiscali in punto di marchi

Nella ordinanza collegiale del Tribunale di Roma 19/12/2014 che si è pronunciata sulla legittimità del marchio di un’associazione e sulla qualificazione giuridica delle Associazioni/Fondazioni sotto il profilo della tutela dei segni distintivi, si afferma che “tali funzioni risiedono nell’esigenza che, in un’economia di mercato concorrenziale, siano resi possibili l’individuazione e il riconoscimento delle realtà imprenditoriali presso tutti coloro che vi operano, anche a diverso livello” dunque anche non lucrativo.

Nel caso di specie si tratta di un brand non connesso ad erogazione di servizi tipicamente aziendali, ma ad un’attività di utilità sociale (socio educativo e ludica per bambini affetti da disabilità) dunque intrecciata funzionalmente ai fini statutari: quindi, il valore dell’atto di registrazione del marchio risulta privo di quel valore negoziale – economico o di affari incorporato nel documento che l’imposta di registro mira tipicamente a percuotere

E’ quindi configurabile una palese asimmetria tra il trattamento del marchio ai fini commerciali e le implicazioni di ordine economico, finanziario e fiscali di un brand registrato da una ONLUS.

Spunti per l’autotutela tributaria.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura la risoluzione del 6 giugno 1994 numero prot. 166 e la risoluzione n. 164 del 23 luglio 1996 che ribadiscono l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato e per quelli connessi allo svolgimento delle loro attività.

Conclusione

Dunque tornando al nostro caso, la registrazione del marchio dell’ONLUS potrebbe essere logicamente inquadrato come atto relativo allo svolgimento dell’attività di solidarietà sociale che caratterizza lo scopo istituzionale dell’ente, dunque lo stesso dovrebbe essere fuori dall’ambito di applicazione dell’imposta di registro a norma dell’art 8 L 266/1991.

Quindi la ONLUS non dovrebbe essere tenuta al pagamento dell’imposta di registro.

Al massimo l’onere che potrebbe essere eventualmente richiesto, corrisponderebbe ad una imposta di registro in misura fissa.

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Cessione del marchio d’impresa senza azienda: Iva e/o imposta di registro, quali imposte si pagano?

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La Srl Beta, titolare di un marchio d’impresa “A”, nella prospettiva di una rinnovazione e ristrutturazione strategica aziendale, per potenziare la propria visibilità sul mercato decide di vendere l’originario Brand alla società Gamma e deliberare una trasformazione eterogenea ex art 2500 septies codice civile della Srl in società consortile, per poi creare e intestarsi il marchio collettivo “B” che le consentirà di raggiungere un volume d’affari elevatissimo grazie all’incasso di royalties relative ad un brand di alta qualità e garanzia, da parte delle società licenziatarie e utilizzatrici di tale marchio.  Qual è il corretto trattamento fiscale quando il marchio d’impresa sia venduto autonomamente come singolo asset immateriale? In altre parole quali imposte indirette si devono pagare?

Il caso

La Srl Beta, titolare di un marchio d’impresa “A”, nella prospettiva di una rinnovazione e ristrutturazione strategica aziendale, per potenziare la propria visibilità sul mercato decide di vendere l’originario Brand alla società Gamma e deliberare una trasformazione eterogenea ex art 2500 septies codice civile della Srl in società consortile, per poi creare e intestarsi il marchio collettivo “B” che le consentirà di raggiungere un volume d’affari elevatissimo grazie all’incasso di royalties relative ad un brand di alta qualità e garanzia, da parte delle società licenziatarie e utilizzatrici di tale marchio.

Quesito

Qual è il corretto trattamento fiscale nei casi in cui il marchio sia venduto autonomamente come singolo asset immateriale? In altre parole quali imposte indirette si devono pagare?

Cenni storici e civilistici

Il marchio d’impresa rappresenta il segno distintivo di prodotti e merci commercializzati da un’impresa che, in base all’originaria disciplina, di cui al regio decreto del 1942, non poteva essere ceduto separatamente dall’azienda o da un suo ramo.

La funzione distintiva del marchio veniva enfatizzata al punto che la domanda di registrazione poteva essere depositata solo dall’imprenditore che lo utilizzasse nella propria impresa quindi, in caso di cessazione definitiva dell’impresa, il marchio si estingueva contestualmente.

Tale funzione distintiva, però, a seguito del Dlgs 480/92 è stata ridimensionata

Il decreto ha, da un lato riconosciuto la legittimità del trasferimento del marchio separatamente dall’azienda (sostituendo a tal fine il primo comma dell’articolo 2573 del codice civile, che ora prevede espressamente tale possibilità) e, dall’altro, ha previsto l’ipotesi del contemporaneo utilizzo dello stesso marchio da parte di più imprenditori, sulla base di una licenza non esclusiva concessa dal titolare dello stesso.

La soluzione

L’operazione in esame si configura indubbiamente come un’autonoma prestazione di servizi rilevante ai fini Iva – imponibile ai sensi dell’articolo 3, comma secondo, n. 2), del Dpr 633/72 – in quanto la cessione del brand avverrebbe al di fuori della eventuale cessione o conferimento di una azienda o di un suo ramo.

Questo principio risulta confermato con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 48/E del 3/4/2006 suffragata anche da una nota resa dall’Avvocatura dello Stato, che ha ritenuto che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 3, del Dpr 633/72, in quanto norma speciale, trova applicazione in tutti i casi in cui si realizza il trasferimento di un’azienda o di un ramo della stessa, con conseguente applicazione dell’imposta di registro proporzionale, a prescindere dai beni che la compongono.

Da ciò si ricava a contrario che nell’ipotesi in esame in cui la cessione ha ad oggetto solo il marchio senza l’azienda, l’operazione genera fiscalmente valore aggiunto.

Conclusione

Quindi, se il marchio venga ceduto a titolo oneroso, in modo separato o distinto dal complesso aziendale,come nel caso di specie, si verifica, per l’impresa cedente Srl Beta, il presupposto per l’assoggettamento dell’operazione ad Iva perché il trasferimento del brand interverrebbe in modo disgiunto dal complesso aziendale (cioe ` con cessione separata). In tal casi dunque, in virtù del principio di alternatività,Iva/Imposta di registro,oltre al versamento dell’imposta sul valore aggiunto, troverebbe applicazione l’imposta di registro in misura fissa.

In sintesi

Nel caso di trasferimento di un marchio nell’ambito di attività d’impresa , a norma dell’art. 3, secondo comma, n. 2), del D. P. R. N. 633 del 1972, sia che la cessione avvenga a titolo definitivo quindi negoziando sia la proprietà che la licenza, sia che si tratti di una concessione di licenza d’uso, essa configura un’operazione rilevante ai fini IVA con conseguente obbligo tributario di versamento della stessa, sussistendone tutti i requisiti.

La registrazione degli atti medesimi presso gli uffici fiscali prevede quindi l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 168,00 euro (principio di alternatività IVA – registro) e non l’ imposta di registro proporzionale commisurata al valore dell’affare incorporato nell’atto, circoscritta invece alle operazioni fuori campo Iva.

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Come indicare il prezzo di vendita d’azienda comprensiva di marchio e beni immobili per risparmiare notevolmente sull’imposta di registro

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La Srl Alfa decide di vendere il proprio marchio d’impresa (asset immateriale) unitamente all’azienda, alla società Beta e nel trasferimento sono compresi anche altri beni immobili e mobili. Come va stabilito il prezzo di vendita per non pagare una imposta di registro troppo onerosa? Con questa breve guida illustriamo le modalità operative per evitare di incorrere in dispendiosi, eccessivi e inutili versamenti fiscali, nelle ipotesi di cessione contestuale di azienda, marchio d’impresa e beni immobili, conseguendo un notevole risparmio lecito d’imposta.

Il caso

La Srl Alfa decide di vendere il proprio marchio d’impresa (asset immateriale) unitamente all’azienda, alla società Beta e nel trasferimento sono compresi anche altri beni immobili e mobili. Come va stabilito il prezzo di vendita per non pagare una imposta di registro troppo onerosa? Con questa breve guida illustriamo le modalità operative per evitare di incorrere in dispendiosi, eccessivi e inutili versamenti di imposte nelle ipotesi di cessione contestuale di azienda, marchio d’impresa e beni immobili, conseguendo un notevole risparmio lecito d’imposta.

Come si applica l’imposta di registro proporzionale in caso di cessione d’azienda?

L’azienda, ai sensi dell’articolo 2555 del codice civile, è costituita da un insieme di singoli beni che, nel contesto di una cessione d’azienda, vengono trasferiti a terzi con un medesimo atto.

Per individuare le aliquote dell’imposta di registro applicabili alle diverse componenti dell’azienda (mobiliare ed immobiliare), si deve aver riguardo all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al D. P. R. N. 131/1986 per i beni immobili, ed agli articoli 2 e 9 della medesima tariffa per la componente mobiliare.

Quindi, a seconda del caso in esame, è opportuno procedere al computo delle imposte onde determinare la strada conveniente da adottare, perchè, in merito alla prima ipotesi ai fini dell’imposta di registro le aliquote variane in funzione della tipologia dei beni  che compongono l’azienda e trovano per ognuno di essi, autonoma e distinta applicazione.

Tuttavia la questione non è così semplice : questo principio non opera automaticamente 

Analizziamo il perché e la disciplina applicabile.  

Base imponibile dell’imposta di registro. Quale aliquota si applica?

L’articolo 51 comma 4 del DPR n. 131/86 (Testo Unico sull’Imposta di Registro) stabilisce che, nell’ipotesi di cessione d’azienda a titolo oneroso, la base imponibile ai fini dell’imposta di registro venga determinata con riferimento al valore complessivo dei beni materiali e immateriali che compongono l’azienda, compreso l’avviamento, al netto delle passività esistenti al momento del trasferimento, risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa anteriori alla cessione. A questa norma fa da pendant l’ 23 del citato decreto il quale stabilisce che quando un atto ha per oggetto più beni o diritti si applica sull’intero valore dell’atto, l’aliquota più elevata tra quelle applicabili ai singoli beni o diritti in esso racchiusi, a meno che nell’attivo non vengano previsti corrispettivi distinti per i singoli beni, nel qual caso è possibile applicare in corrispondenza di ciascuno di essi l’aliquota espressamente prevista.

In sintesi quindi, posto il principio di alternatività Iva-registro l’applicazione dell’imposta di registro nelle cessioni d’azienda nel caso di atti relativi a beni soggetti ad aliquote diverse (comparti mobiliare,immateriale ed immobiliare), occorre distinguere tra i due seguenti casi:

nell’atto sono stati distinti i corrispettivi con riferimento ai singoli beni aziendali ad ognuno dei quali si applicherà l’aliquota “propria” dell’imposta di registro;

nell’atto è stato previsto un unico corrispettivo indistinto, sia per la parte mobiliare che per quella immobiliare dell’azienda, con conseguente applicazione prevalente dell’aliquota più elevata tra quelle previste per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda.

Si ricava quindi che in linea di principio le aliquote saranno applicate effettivamente in modo variabile e distinto a seconda della tipologia dei beni che compongono l’azienda e non secondo il criterio “fisso” dell’aliquota più elevata prevalente in automatico su tutte le altre , nelle sole ipotesi in cui i corrispettivi nell’atto di cessione vengano differenziati per ciascun bene trasferito.

Per comprendere meglio quanto sopra spiegato, riportiamo a titolo esemplificativo uno schema riepilogativo delle aliquote applicabili secondo le due modalità:

IMPOSTA REGISTRO CESSIONE D’AZIENDA

Atto con indicazione differenziata del corrispettivo pattuito per ciascuna categoria

3%

Avviamento d’azienda

9%

Fabbricati e relative pertinenze

2%

Fabbricati abitativi non di lusso

9%

Terreni edificabili

12%

Terreni agricoli (acquirente non IAP)

9%

Terreni agricoli (acquirente IAP)

Atto senza indicazione differenziata del corrispettivo pattuito per ciascuna categoria

3%

Se nel complesso ceduto non vi fanno parte beni immobili

9%

Se nel complesso ceduto vi è almeno un fabbricato cui non si applica l’aliquota del 2%

12%

Se nel complesso aziendale ceduto è compreso un terreno agricolo ceduto a soggetto diverso da IAP

Cosa accadrebbe in caso di indicazione unitaria del prezzo di vendita?

Quindi, nel caso in esame , nell’ipotesi in cui l’imprenditore non provvedesse a indicazione separata, anziché applicare al trasferimento del marchio con l’azienda l’aliquota del 3%, anche questa operazione sarebbe soggetta insieme agli altri trasferimenti, all’aliquota del 9% considerando che viene ceduto anche un fabbricato – al quale non si applica l’aliquota del 2% – o addirittura all’aliquota più elevata del 12% se la vendita comprendesse anche un terreno agricolo. Ne conseguirebbe un dispendioso esborso fiscale che avrebbe potuto essere evitato procedendo come ut sopra correttamente e diligentemente alla specificazione differenziata dei prezzi nell’atto di vendita.

Conclusione

Per effettuare l’operazione di cessione dell’azienda conseguendo tax saving pro norma dunque, sarà opportuno che nel contratto di cessione di azienda, nel caso in siano compresi oltre agli asset immateriali come il marchio, anche uno o più beni o diritti immobiliari, il prezzo non venga quantificato e indicato come importo unico. In pratica risulta opportuno redigere l’atto di vendita evidenziando separatamente la parte di corrispettivo pattuita riferibile, se non ai singoli beni o diritti, quanto meno alle categorie di beni raggruppate in funzione dell’aliquota d’imposta di registro applicabile.

In tal modo ad ogni bene potrà essere applicata l’ aliquota pertinente, evitando che sull’intero prezzo pattuito sia applicata l’aliquota più elevata in funzione dei singoli beni trasferiti.

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Spese di manutenzione: guida alla piena deducibilità nell’anno di sostenimento

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Le spese di manutenzione sono classificate in interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Nel primo caso si tratta di manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente (pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall’uso, etc. ) finalizzati a mantenere i beni ad utilità pluriennale (assets, cespiti, fattori produttivi di proprietà o in possesso) in un buono stato di funzionamento.  

Spese di manutenzione: guida alla piena deducibilità nell’anno di sostenimento

Le spese di manutenzione sono classificate in interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Nel primo caso si tratta di manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente (pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall’uso, etc. ) finalizzati a mantenere i beni ad utilità pluriennale (assets, cespiti, fattori produttivi di proprietà o in possesso) in un buono stato di funzionamento.  Sono sostenute per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali, per assicurarne la vita utile prevista, nonché la capacità e la produttività originarie. Tali costi sono di competenza dell’esercizio in cui sono sostenuti. Nel secondo caso si rientra negli interventi di manutenzione tali da produrre un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite. Si sostanziano, in ampliamenti, modifiche, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene. Tali costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili, ossia da iscrivere ad incremento del valore del cespite e non vengono imputati direttamente in conto economico (solo indirettamente attraverso la quota di ammortamento annuale del cespite a cui di riferiscono).

Secondo i principi contabili italiani, documento n. 16, in presenza di tali spese, il redattore del bilancio dovrà:

·        capitalizzare i costi di ampliamento, ammodernamento o di miglioramento degli elementi strutturali delle immobilizzazioni, incluse le modifiche e le ristrutturazioni effettuate in modo da aumentarne la rispondenza agli scopi per cui il bene era stato acquisito, se ritiene che gli stessi comportino un aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza o di vita utile (Spese di manutenzione straordinarie);

·        addebitare detti costi al conto economico qualora non producano i predetti effetti (Spese di manutenzione ordinarie).

 

Deducibilità delle spese di manutenzione ordinarie: norma generale

Ai sensi dell’art. 102, comma 6 del D. P. R. N. 917 del 1986 T. U. I. R. , le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio di esercizio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili, quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili (fa eccezione il primo anno di attività il cui limite del 5%  viene conteggiato sul valore delle immobilizzazioni alla fine dell’esercizio). L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi.

Manutenzioni e riparazioni ordinarie su beni propri

Tali costi vanno imputati al conto economico dell’esercizio di sostenimento. Sono deducibili cumulativamente entro il limite massimo del 5% del valore (lordo) dei beni materiali ammortizzabili quale risulta dall’apposito registro all’inizio dell’esercizio, comprendendo i beni, per i quali è prevista una deducibilità parziale della quota di ammortamento, solo per il loro valore deducibile.

Al fine del calcolo del plafond, non vengono considerati i beni assistiti da canone di manutenzione, i terreni, ed i terreni su cui insistono i fabbricati strumentali o che ne costituiscono pertinenza a norma della legge 248 del2006. Per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo dei beni ammortizzabili quale risulta alla fine dell’esercizio.

Ai sensi dell’articolo del D. P. R n. 42 del 1988 i beni acquistati o ceduti nel corso dell’esercizio, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per l’acquirente, al costo di acquisto.

I beni strumentali ammortizzabili acquisiti mediante contratto di leasing finanziario concorrono alla determinazione della base del 5% solo se risultano iscritti nell’attivo del bilancio e nel registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio.

Quando superano il 5% l’eccedenza non è deducibile e la rettifica va fatta sull’Unico. L’eccedenza (deducibile in quote costanti nei successivi 5 esercizi) non va mai iscritta in bilancio ma annotata sul libro beni ammortizzabili per memoria; le quote di ammortamento degli esercizi successivi si deducono mediante variazione in diminuzione sull’Unico generando imposte anticipate.

Focus 1: Contratti di manutenzione periodica deducibilità integrale nell’esercizio in cui sono sostenuti

Sono invece interamente deducibili, per competenza, i compensi periodici dovuti a terzi per contratti di manutenzione periodica di determinati beni (ad esempio: personal computer, stampanti, fotocopiatrici); in tal caso il bene per il quale è stato stipulato il contratto non concorre alla determinazione del plafond.  

Focus 2: Manutenzioni ordinarie effettuate su beni di terzi

Per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie effettuate su beni di terzi in forza di contratti di locazione, affitto, comodato, leasing, ecc, il limite di deducibilità imposto dal comma 6, dell’articolo 102 deL T. U. I. R. , non si applica, con la conseguenza che dette spese risultano completamente deducibili nell’esercizio secondo le regole generali. Risulteranno pertanto interamente deducibili qualora riguardanti spese sostenute su beni che non subiscono limitazioni oggettive o soggettive di deducibilità. In caso contrario, come avviene ad esempio per le autovetture, anche le spese di manutenzione subiranno le limitazioni previste per il cespite cui afferiscono.

Focus 3: Beni di interesse storico, artistico e culturale;

Non sono soggetti alla percentuale di deducibilità del 5%. L’articolo 15, comma primo, lettera g) del richiamato T. U. I. R. , disciplina la deducibilità dal reddito delle spese di manutenzione, conservazione e restauro di beni architettonici dei quali sia stato riconosciuto l’interesse di bene culturale; le spese ammesse possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi (sia delle persone fisiche che degli “enti commerciali”).
Il D. P. R. 917 del 1986, riconosce il diritto agli enti commerciali una deduzione dall’imponibile, relativamente alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, in via integrale nell’anno in cui sono sostenute.

Qualora le spese per la manutenzione, protezione o restauro non siano obbligatorie per legge, la necessità di sostenerle deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla Soprintendenza, previo accertamento della congruità, effettuato d’intesa con il competente Ufficio del Territorio.

La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza, oppure in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati.

 Dottor Alessio Ferretti

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