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Come si calcola la convenienza fiscale della rivalutazione di quote societarie? Il caso pratico di una Srl a socio unico

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L’opzione fiscale della rivalutazione di partecipazioni societarie su perizia giurata asseverata, consente di beneficiare della detassazione di plusvalenze generate da operazioni di cessione di quote con termine attualmente prorogato al 31 giugno 2017. Ma come si valuta la convenienza fiscale dell’affrancamento di quote? Guida al calcolo e caso pratico.  

L’opzione fiscale della rivalutazione di partecipazioni societarie su perizia giurata asseverata, consente di beneficiare della detassazione di plusvalenze generate da operazioni di cessione di quote con termine attualmente prorogato al 31 giugno 2017.

Con la novella della legge di Bilancio è stata prevista, in una prospettiva di semplificazione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva “unica” dell’8% che ha assorbito le precedenti aliquote differenziate a seconda del carattere qualificato o no della partecipazione. Ciò rende ancora più necessario procedere ad apposite verifiche preliminari per valutare l’effettiva convenienza della procedura di “affrancamento” in oggetto.

Illustriamo adesso un caso pratico relativo all’operazione di cessione di quota qualificata da parte del socio unico di una Srl (ricordiamo che all’interno delle società non quotate, la partecipazione societaria è qualificata quando di importo superiore al 20% dei diritti di voto o rappresentativa di più del 25 % del capitale sociale) : misuriamo quindi la convenienza fiscale dell’opzione raffrontandola al carico fiscale che peserebbe sul contribuente in regime ordinario.

Calcolo di convenienza: il caso pratico

Poniamo il caso della rivalutazione di una partecipazione qualificata del 100% detenuta in una S. R. L. Dal socio unico per un valore rideterminato, con apposita perizia, di 1. 000. 000 euro a fronte di un costo storico della partecipazione pari a 100. 000 euro (coincidente con il capitale sociale inizialmente versato)

Ipotizziamo che, nel caso di specie, il valore di cessione sia fatto coincidere con il valore di perizia, dunque che la quota sia venduta a 1. 000. 000 euro e calcoliamo le imposte da pagare distinguendo le due opzioni:

tassazione plusvalenza con regime ordinario ( no rivalutazione della quota)

affrancamento plusvalenza con imposta sostitutiva (si rivalutazione della quota)

TASSAZIONE IN MANCANZA DI RIVALUTAZIONE

Trattandosi di partecipazione qualificata, la plusvalenza emergente da cessione concorrerebbe alla determinazione del reddito complessivo del contribuente nella misura del 49,72%. E ipotizzando a titolo esemplificativo, l’applicazione della sola aliquota marginale IRPEF del 43%, il carico fiscale sarebbe così determinabile:

49,72% x 43% = 21,38%

Ipotesi tassazione socio unico (no rivalutazione quota)

Plusvalenza rivalutata = 1. 000. 000 (valore di cessione ipotizzato) – 100. 000 (costo storico) = 900. 000

IRPEF dovuta dal socio unico su quota non rivalutata = 900. 000 x 21,38% = 192. 420 euro

TASSAZIONE CON RIVALUTAZIONE (fermo restando la coincidenza convenzionale con il prezzo di cessione)

IMPOSTA SOSTITUTIVA su quota rivalutata = 1. 000. 000 x 8% = 80. 000 euro

NB in presenza di un valore di cessione prossimo o addirittura coincidente, come in questo caso, con quello di perizia, il carico fiscale sarebbe limitato all’imposta sostitutiva versata in presenza della rivalutazione e non saranno dovute ulteriori imposte.

In assenza di rivalutazione, per il socio qualificato la tassazione risulterebbe pari (nell’esempio proposto) al 21,38% della differenza tra il valore di cessione ed il costo storico storico/fiscale quindi è evidente che la mancata rideterminazione del valore originario non risulterebbe opportuna sotto il profilo fiscale.

Conclusione

In questo caso, l’operazione di rivalutazione della quota qualificata con affrancamento della plusvalenza risulta conveniente realizzandosi un risparmio fiscale totale di € 112. 420 e l’imposta sostitutiva di € 80. 000 sarà facoltativamente pagabile in tre comode rate.

Calcolo della convenienza fiscale della rivalutazione di quote : tabelle riepilogative

 

Tassazione senza rivalutazione

 

Capitale sociale

100. 000

Socio unico

Valore storico partecipazione

% partecipazione

Tipologia partecipazione

 Imposta ordinaria

100. 000 €

100%

qualificata

Tassazione al 49,72% + Aliquota IRPEF 43%

Socio unico

Valore di cessione

imposta ordinaria dovuta

1. 000. 000 €

192. 420 €

Tassazione con rivalutazione

 

Capitale sociale

100. 000

Socio unico

Valore storico partecipazione

% partecipazione

Tipologia partecipazione

Imposta sostitutiva

100. 000 €

100%

qualificata

8%

Socio unico

Valore partecipazione rivalutata

Imposta sostitutiva dovuta

1. 000. 000 €

80. 000 €

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Come aderire alla rivalutazione di quote sociali, modalità di versamento dell’imposta sostitutiva e documentazione necessaria

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La rivalutazione delle partecipazioni non quotate, detenute non in regime d’impresa alla data del 1° gennaio 2017,produce potenzialmente fortissimi vantaggi fiscali in caso di cessione, riducendo o addirittura annullando l’emersione di plusvalenze tassabili ai sensi degli articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86). Cosa fare per aderire all’opzione 2017 e non decadere dai bonus fiscali? La guida pratica.

La rivalutazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, detenute non in regime d’impresa alla data del 1° gennaio 2017, produce potenzialmente fortissimi vantaggi fiscali in caso di cessione, riducendo o addirittura annullando l’emersione di plusvalenze tassabili ai sensi degli articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86).

Condizioni di accesso al beneficio fiscale

Per poter godere dei fortissimi benefits fiscali dell’affrancamento di quote societarie, il contribuente dovrà:

possedere la partecipazione a titolo di proprietà o usufrutto alla data del 1 gennaio 2017;

redigere e asseverare una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2017;

versare, in sede dichiarativa, l’imposta sostitutiva con aliquota all’8% (sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate).

Come versare l’imposta sostitutiva

Il versamento dell’imposta sostitutiva potrà essere effettuato alternativamente :

in un’unica soluzione (entro il 30 giugno 2017), pagandola per intero ed evitando gli interessi;

in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il 30 giugno 2017, con applicazione alle successive degli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

Il codice tributo per il versamento con modello F24 è sempre l’8055.

Indicazione dell’opzione in UNICO

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni dovranno essere indicati nel quadro RT del modello UNICO relativo al periodo d’imposta di riferimento della rivalutazione

Questo significa che, riguardo alle plusvalenze maturate nel 2017, l’indicazione avverrà nel modello UNICO 2018 relativo al periodo d’imposta 2017

Cosa accade in caso di omessa indicazione in UNICO?

L’omessa indicazione nel Modello UNICO dei dati relativi alla rivalutazione operata integra una violazione formale con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. N. 471/1997, salvi gli effetti della rideterminazione (circolare dell’Agenzia delle entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E).

Quali documenti conservare

Il contribuente per fruire concretamente dell’opzione agevolativa dovrà conservare, unitamente alla perizia:

i dati identificativi dell’estensore della perizia;

il codice fiscale della società periziata;

le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva.

NB La perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere esibite o trasmesse.

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Affrancamento plusvalenze da cessione di quote societarie 2017: come funziona la rivalutazione, i requisiti di ammissione e come ridurre o azzerare la tassazione.

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La legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini – blindati fino a poco tempo fa al 30 giugno 2016 – per la rivalutazione de quote non negoziate in mercati regolamentati e non detenute in regime di impresa. Si tratta di una grossissima opportunità, per ottenere risparmio lecito d’imposta sulle plusvalenze da cessione,che consente, nella prospettiva di una proficua creazione di valore economico, di ottenere una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici. Vediamo fino a quando è possibile aderire e chi può farlo, come funziona la rivalutazione, e come ridurre o azzerare la tassazione.

Riapertura dei termini per la rivalutazione di partecipazioni 2017

La legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini – blindati fino a poco tempo fa al 30 giugno 2016 – per la rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni di società di capitali (Srl – Spa – Sapa) non negoziate in mercati regolamentati,che siano detenute, non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2017.

Si tratta di una grossissima opportunità, confermata ancora una volta, per ottenere risparmio lecito d’imposta sulle plusvalenze da cessione, che consente, nella prospettiva di una proficua creazione di valore economico, di ottenere una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici.

Da cogliere al volo entro il termine prorogato al 30 giugno 2017!

Come funziona il meccanismo della rivalutazione e come si produce il beneficio fiscale?

Il sistema della rivalutazione di quote societarie ex articolo 1, commi 887 e 888 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, attraverso lo smobilizzo agevolato della partecipazione, consente in sostanza di “affrancare” la plusvalenza generata dalla cessione delle quote (comprese le ipotesi di permuta) attraverso uno scambio tra gettito fiscale immediato e risparmio fiscale futuro.

In pratica consiste di optare per la corresponsione di una conveniente imposta sostitutiva “secca” con aliquota all’8% applicabile sul valore di acquisto della partecipazione (qualificata e non) rivalutato con apposita perizia giurata di stima, in luogo, di quelle di gran lunga più onerose del 49, 72% per le partecipazioni qualificate e del 26% per quelle non qualificate, che andrebbero a tassare maggiormente la plusvalenza in regime ordinario con aggiunta dell’aliquota IRPEF del rispettivo scaglione.

La rivalutazione della quota determina dunque una “sterilizzazione” della tassazione dei plusvalori emergenti in sede di trasferimento della stessa, i quali diversamente, rientrerebbero nel regime di imposta ex art. 67 e 68 del TUIR. Il risultato finale è quello di generare un carico fiscale ridotto o addirittura di annullarlo

Requisiti di ammissione alla procedura di rivalutazione delle partecipazioni:

Requisiti soggettivi: i titolari delle quote devono essere:

persone fisiche

società semplici e soggetti equiparati ex art 5 TUIR

enti non commerciali;

Requisiti oggettivi: le partecipazioni

devono essere detenute alla data del 1° gennaio 2017,

devono rappresentare beni per operazioni estranee all’attività di impresa

non devono essere relative a società quotate in borsa.

La perizia giurata di stima : come ridurre o azzerare la tassazione

Il valore “fiscale” ai fini del computo della plusvalenza va determinato con apposita perizia giurata di stima redatta entro il 30 giugno 2017 ai sensi dell’art. 64 del c. P. C. Da un professionista abilitato (dottori commercialisti ovvero ragionieri, periti commerciali o revisori contabili, iscritti agli appositi albi) e sostituisce il costo di acquisto al lordo degli oneri incrementativi.

Tecnicamente, dal prezzo di vendita della quota si sottrae il valore periziato, annullando, nell’ipotesi in cui il prezzo di vendita venga fatto coincidere con il valore stimato, o comunque riducendo la plusvalenza latente generatasi.

NB Se il prezzo di cessione della partecipazione rivalutata risulti inferiore al valore di perizia, la minusvalenza realizzata non avrà rilevanza fiscale per il cedente.

Attenzione Il costo rivalutato è utilizzabile unicamente ai fini della determinazione dei redditi diversi, quali le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, ma non per la determinazione dei redditi di capitali, quali quelli derivanti a seguito di recesso, esclusione del socio o liquidazione della società.

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Assegnazione di beni “non proporzionale” alle quote societarie. Guida ai meccanismi di riequilibrio con caso pratico e risparmio d’imposta fino al 100% per il socio assegnatario.

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In linea di principio l’operazione di assegnazione di beni ai soci, che consente di assoggettare a tassazione premiale l’estromissione degli asset societari dall’attivo patrimoniale con imposta sostitutiva ad aliquota agevolata ( 8%), dovrebbe rispettare le quote di partecipazione dei soci assegnatari. Tuttavia nella prassi è difficile che ciò accada subito e in misura esatta. Cosa fare allora per ripristinare l’equilibrio sociale in caso di assegnazione non proporzionale? Esaminiamo un caso pratico e accertiamo quanto può risparmiare fiscalmente il socio assegnatario del bene con rimborso di capitale.  

Come si pianifica l’assegnazione  di beni ai soci  “proporzionale  alle quote” 

In linea di principio l’operazione di assegnazione di beni ai soci che consente di assoggettare a tassazione premiale l’estromissione degli asset societari dall’attivo patrimoniale con imposta sostitutiva ad aliquota agevolata ( 8%), dovrebbe rispettare le quote di partecipazione dei soci assegnatari. Tuttavia nella prassi è difficile che ciò accada subito e in misura esatta.

Per ripristinare l’equilibrio societario “alterato” dalle asimmetrie generate dalle operazioni traslative dei beni immobili da società di capitali, sarà possibile :

per l’assegnazione da società in liquidazione (ipotesi naturale) assegnare anche poste del passivo a taluni soci per conguagliare il diverso valore dei beni dell’attivo;

in caso di assegnazione per l’impresa in normale funzionamento, eseguire una assegnazione di capitale non proporzionale cui consegue la variazione delle quote di partecipazione dei soci alla società. ( assegnazione in sede di riduzione di capitale sociale);

Nella seconda opzione, occorre che la scelta di una riduzione non proporzionale del capitale sia assunta all’unanimità dei soci per superare il contrario disposto dell’articolo 2482-quater del codice civile (applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza).

In sintesi è legittimo, con il consenso di tutti i soci, sia nell’ipotesi di riduzione reale ( volontaria) che in quella per perdite (obbligatoria), deliberare la riduzione del capitale in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni, modificando in modo “asimmetrico” le percentuali di partecipazione dei singoli soci.

In alternativa è necessario che il socio che si vede assegnato un bene non proporzionale alla quota detenuta esegua precedentemente un versamento in conto capitale che riequilibri il rapporto societario.

Il caso pratico di una Srl

La società Omega Srl detiene due beni immobili che chiamiamo A e B iscritti nell’attivo patrimoniale rispettivamente con il valore di 50 e di 30 e intende assegnarli rispettivamente ai soci Tizio e Sempronio partecipanti ciascuno al capitale sociale per il 50%. Posta la mancanza di passività, il netto patrimoniale ammonta a 80. Se la società procedesse all’assegnazione a Tizio dell’immobile A e a Caio dell’immobile B non ci sarà in partenza proporzione rispetto alle quote detenute. Come si può riequilibrare l’operazione di assegnazione? Il socio Tizio potrà eseguire un versamento in conto capitale per l’importo di 20 ( pari allo scarto tra i due valori immobiliari). In tal modo attraverso tale versamento , il socio Caio riceverà da un lato l’immobile per 30 e in misura addizionale liquidità per 20 per un totale di 50 , importo esattamente corrispondente a quanto ricevuto in assegnazione (per il solo immobile) da Tizio. Si otterrà così un’assegnazione proporzionalmente corretta.

Risparmio fiscale fino al 100% per il socio assegnatario con rimborso di capitale

NB Se l’assegnazione immobili venga posta in essere a fronte di rimborso del capitale o di riserve di capitale, in capo al socio non maturerà alcun reddito tassabile se il costo fiscale della partecipazione, benché ridotto di un ammontare pari al valore (anche catastale) del bene assegnato, non si annulli. Il socio non realizzerà una nuova materia imponibile in quanto riceverà in restituzione in natura meno di quanto (o esattamente quanto) aveva apportato/conferito in conto capitale. In altri termini il differenziale tra valore attuale dell’immobile e costo fiscale della partecipazione rilevante quale eccedenza tassabile, non sussisterà e, anche qualora si realizzasse parzialmente e in misura ridotta, il prelievo in capo al socio risulterà solo eventuale perché neutralizzato in tutto o in parte da quanto pagato dalla società con imposta sostitutiva.

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Assegnazione di beni immobili ai soci con riduzione del capitale sociale 2017: come, quando ed entro quale termine farla.

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Assegnazione di beni immobili ai soci con riduzione del capitale sociale 2017: come, quando ed entro quale termine farla.

Una Srl può assegnare beni immobili ai soci agendo in diminuzione sul capitale sociale? Con questa guida illustriamo in pratica come e quando è possibile farlo, analizzando anche sotto il profilo temporale il termine entro il quale, alla luce della proroga 2017, è opportuno in via cautelativa procedere all’iscrizione del registro delle imprese della delibera di riduzione per evitare di decadere dai bonus fiscali dell’opzione agevolativa.

“Trilogia” dell’assegnazione di beni ai soci e vincolo nelle opzioni

Il nuovo termine di scadenza previsto per l’atto di assegnazione ai soci dei beni immobili e di quelli iscritti nei pubblici registri al fine di godere del regime opzionale con aliquota sostitutiva agevolata all’8%, è stato fissato dall’ultima legge di Stabilità al 30 settembre 2017.

Se in primis guardiamo “da di dentro” come funziona l’operazione di assegnazione, notiamo come la società , in sostanza attribuisce al socio valori espressi nell’attivo patrimoniale in contropartita della riduzione del patrimonio netto potendosi prospettare tre possibilità :

  • erogazione di un dividendo in natura (quando sono assegnate riserve di utili);
  • restituzione di versamenti (quando sono assegnate riserve di capitale) ;
  • riduzione del capitale sociale quando è diminuita tale posta.

NB La scelta non può essere effettuata “ad libitum” ma deve rispettare la regola della prioritaria esternalizzazione delle poste del netto meno vincolate, quindi si comincia dalle riserve di utili per giungere poi a quelle di capitale e infine al capitale sociale posto che quest’ultimo, come confermato dalla ormai consolidata giurisprudenza sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione n. 12347/1999, presenta un grado di indisponibilità maggiore costituendo il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dalla attività di impresa e che non possono liberamente ripartirsi per tutta la durata della società. Tale criterio risulta contraddistinto da una ratio volta a non soltanto alla tutela dei soci, ma anche a quella dei terzi.

Assegnazione di beni ai soci agente in riduzione sul capitale sociale: come e quando farla

E’ importante evidenziare che se per effetto di tale operazione, volta ad estromettere dalla società quei beni che la stessa ha ancora “in pancia” per diversi motivi o per onerosità degli strumenti tradizionali di trasferimento (si pensi soprattutto alle imprese immobiliari), viene ad essere intaccato il capitale sociale, trattandosi di una riduzione volontaria ( o altrimenti conosciuta come riduzione reale perché attuata attraverso il rimborso di parte di capitale ai soci), è necessario, come previsto ex lege, eseguire precedentemente l’iscrizione al registro imprese della relativa delibera, ciò al fine di consentire ai creditori di opporsi alla riduzione stessa.

L’atto di assegnazione dei beni potrà quindi essere eseguito una volta spirati i 90 giorni in difetto di opposizione

NB Tale limite temporale di attuazione dell’assegnazione opererà salve le ipotesi di infondatezza di pericolo di pregiudizio per i creditori e di prestazione di opportune garanzie di cui all’ultimo comma dell’articolo 2445 oppure 2482 del codice civile, che consentiranno di “bypassarlo” dando il via libera all’esecuzione dell’operazione malgrado l’ intervenuta opposizione.

Esempio pratico di una Srl: cosa dovrà fare prima di assegnare beni immobili ai soci

Prendiamo l’ esempio una Srl che intende procedere all’assegnazione di beni immobili in riduzione del capitale sociale. La stessa dovrà:

  • iscrivere la delibera di riduzione volontaria del capitale al registro delle imprese;
  • ai sensi dell’articolo 2482 del codice civile, attendere novanta giorni prima di eseguirla per dar tempo ai creditori di proporre le loro eventuali opposizioni.

Nel caso specifico dell’assegnazione a causa della liquidazione societaria, non si pongono problemi di riduzione del capitale sociale atteso che il patrimonio netto assume il significato “indifferenziato” di patrimonio netto di liquidazione.

Focus sul termine di scadenza per l’assegnazione dei beni ai soci 2017 in caso di riduzione del capitale sociale e tempestività di iscrizione della delibera

NB La scadenza del 30 settembre 2017 rappresenta il dies ad quem per l’atto di riduzione del capitale sociale (cioè va individuata come termine ultimo per perfezionare la stessa) e non per la semplice iscrizione della delibera nel registro delle imprese.

Ciò significa in pratica che, per beneficiare realmente degli effetti premiali dell’opzione agevolativa, considerato il termine di sospensione feriale del mese di agosto, per evitare incorrere nel rischio di fuoriuscire dal perimetro temporale dell’operazione di assegnazione previsto nel 2017 per godere dei relativi benefits fiscali, la delibera di riduzione del capitale non dovrà in via cautelativa essere iscritta al registro imprese oltre il mese di maggio 2017.

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Accertamenti dell’Agenzia dell’Entrate in caso di applicazione del prezzo valore, verso il singolo socio assegnatario dell’immobile:come difendersi.

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Se una società  immobiliare che decide di estinguersi applica il meccanismo del prezzo valore sugli immobili assegnati, cioè opti nell’atto notarile per il più vantaggioso valore catastale sul quale pagare l’imposta sostitutiva dell’8 per cento, l’Agenzia delle Entrate, potrà ex post accertare nei confronti del solo socio assegnatario il maggior valore secondo i criteri ordinari, assogettandolo “ a sorpresa” ad una tassazione più onerosa? Scopriamo insieme come difendersi dal Fisco in questi casi.

Il doppio beneficio fiscale: assegnazione agevolata + applicazione del “prezzo valore”

All’interno del regime agevolato dell’assegnazione dei beni immobili ai soci (non strumentali e ad uso abitativo con relative pertinenze) è possibile optare per un ulteriore prezioso strumento fiscale che genera un risparmio lecito d’imposta addizionale : il meccanismo del prezzo valore che consente sostanzialmente di utilizzare ai fini della tassazione in luogo del valore normale del bene (corrispondente a quello di mercato ) il valore catastale in genere di importo inferiore rispetto al primo , con una maggiore convenienza fiscale.

Quesito pratico

Se una società immobiliare che decide di estinguersi applica il meccanismo del prezzo valore sugli immobili assegnati, cioè opti nell’atto notarile per il più vantaggioso valore catastale sul quale pagare l’imposta sostitutiva dell’8 per cento, l’Agenzia delle Entrate, potrà ex post accertare nei confronti del solo socio assegnatario il maggior valore secondo i criteri ordinari, assogettandolo “ a sorpresa” ad una tassazione più onerosa?

Soluzione del caso

Posto che. Nelle ipotesi in cui in sede di assegnazione di beni immobili ai soci, si aderisca all’opzione del prezzo valore, non trovano applicazione le norme sull’accertamento induttivo previste dall’art. 38 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, considerando che poi i soci non venderanno gli immobili assegnati, la determinazione dell’imponibile in capo a questi ultimi sarà vincolata sul valore optato dalla società. Pertanto le verifiche relative dell’amministrazione finanziaria non potranno essere effettuate nei confronti di entrambe le parti del negozio traslativo e dunque, neanche, una volta estinta la società, rispetto al singolo socio assegnatario.

Ratio della tutela del contribuente

Questo significa in altre parole che l’ Agenzia delle Entrate non potrà applicare solo per i soci il valore normale (ben più alto) in base a tabelle Omi (osservatorio del mercato immobiliare) ai fini impositivi. In caso contrario infatti verrebbe ad essere vanificato l’obiettivo della norma e l’operazione nel suo complesso vedrebbe annullata la convenienza fiscale che ne connota la ratio. Quindi l’opzione per il valore catastale, efficace tanto ai fini delle imposte dirette quanto di quelle indirette, non consentirà di accertare valori maggiori, rispetto al differenziale tra il valore catastale e il costo fiscale, né rispetto alla società assegnante, né rispetto al socio assegnatario che godranno entrambi di un risparmio addizionale di imposta.

Quindi al quesito non può che rispondersi negativamente :

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Sistema del “Prezzo – Valore” e applicabilità del beneficio fiscale anche alle ipotesi di assegnazione di beni immobili ai soci. Come si ottiene l’“agevolazione nell’agevolazione”?

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Il meccanismo agevolativo del “Prezzo-Valore”, che non risulta ancora adeguatamente conosciuto, merita di essere illustrato con chiarezza per “mettere sotto gli occhi” dei contribuenti uno strumento fiscale il quale, nelle ipotesi di trasferimenti immobiliari, consentente di realizzare un consistente risparmio d’imposta. Con questa guida accertiamo se il valore catastale (in genere più vantaggioso di quello di mercato) applicabile in base a tale sistema opzionale, possa operare anche nei casi di assegnazione di beni ai soci, ottenendo un forte risparmio addizionale; esaminiamo inoltre quali vantaggi pratici ne derivano anche in punto di accertamenti dell’agenzia delle Entrate e come ottenere questa “agevolazione nell’agevolazione”.

Il sistema del “prezzo-valore”

Il meccanismo agevolativo del “Prezzo-Valore”, che non risulta ancora adeguatamente conosciuto, merita di essere illustrato con chiarezza per “mettere sotto gli occhi” dei contribuenti uno strumento fiscale il quale, nelle ipotesi di trasferimenti immobiliari, consente di realizzare un consistente e risparmio d’imposta. Con questa guida accertiamo se il valore catastale (in genere più vantaggioso di quello di mercato) applicabile in base a tale sistema opzionale, possa operare anche nei casi di assegnazione di beni ai soci, ottenendo un forte risparmio addizionale; esaminiamo inoltre quali vantaggi pratici ne derivano anche in punto di accertamenti dell’agenzia delle Entrate e come ottenere questa “agevolazione nell’agevolazione”.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci e Benefits fiscali

La tassazione agevolata con imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dall’assegnazione (o dalle cessioni) di beni ai soci, rappresenta una delle più interessanti novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016.

Questa opzione fiscale, disciplinata dall’art. 1, commi 115-120, delle Legge citata, si pone l’obiettivo di rendere più conveniente l’estromissione dall’attivo patrimoniale di società di persona e società di capitali, dei beni non strumentali all’attività d’impresa. (vedi precedenti divulgazioni)

I relativi benefits fiscali hanno un fortissimo impatto anche sulle imposte indirette, eventualmente dovute a seguito della cessione/assegnazione, quali l’imposta di registro e le imposte ipocatastali.

La norma in esame prevede che le plusvalenze in questione siano tassate con imposta sostitutiva dell’Ires/Irpef e dell’Irap. Con aliquota pari all’8% per le sole società operative (cioè per le società che non risultino società di comodo in base alla normativa vigente)

Applicabilità del valore catastale alle ipotesi di assegnazione di beni con il sistema del “prezzo valore” : un’agevolazione nell’agevolazione

In caso di assegnazione, la plusvalenza, da tassare con imposta sostitutiva, è pari alla differenza tra valore normale del bene, determinato secondo le regole dettate dall’art. 9 del Tuir, e il costo fiscale del bene. Il concetto di plusvalenza civilisticamente evoca una differenza positiva tra il valore normale dei beni assegnati e costo non ammortizzato dei beni assegnati.

Tuttavia per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la norma consente di determinare il valore normale con le regole previste per il calcolo del valore catastale ai sensi dell’art. 52, comma 4, del D. P. R. 131/1986 cioè con il sistema analogo a quello del cosiddetto “prezzo valore” operante in deroga alla disciplina di cui all’articolo 43. Quindi, in sintesi. è possibile utilizzare in luogo del valore normale (valore venale in comune commercio) il valore catastale dell’immobile.

Infatti a decorrere dal primo gennaio 2006, è possibile regolare fiscalmente alcuni trasferimenti immobiliari al valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito o comunque valore di mercato indicato nell’atto.

Questa previsione rappresenta un beneficio aggiuntivo rispetto a quello già previsto dall’opzione dell’assegnazione agevolata, in quanto solitamente il valore catastale degli immobili è inferiore a quello “normale” (che nei trasferimenti a titolo oneroso equivale al corrispettivo pattuito e indicato nell’atto)

L’operatività del sistema del prezzo – valore anche per le assegnazione di beni ai soci deriva dal suo ambito oggettivo di applicazione che comprende oltre alle “cessioni” in senso tecnico anche agli altri atti traslativi della proprietà (oltre che quelli traslativi e costitutivi di diritti parziari di godimento) dunque anche le ipotesi di estromissione di beni immobili in assegnazione al soggetto persona fisica come quelli rientranti nel regime dell’assegnazione agevolata.

Nello specifico il meccanismo del prezzo valore si applica ai trasferimenti soggetti ad imposta di Registro (escluse quindi, le cessioni soggette ad IVA) nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e a cessioni effettuate da società, imprese o enti, purché nei confronti di “persone fisiche” e purché soggette a imposta di Registro (non IVA).

Quadro delle imposte degli atti (Registro, Ipotecaria & Catastale) in caso di assegnazione di beni immobili ai soci

Ai sensi del DPR n. 131 del 1986, articolo 4 lettera a) della tariffa allegata, quando l’assegnazione dei beni ai soci non è soggetta ad Iva è soggetta a registro nella misura ordinaria, ridotta alla metà per l’agevolazione in punto di assegnazione , con le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Con riferimento ai beni immobili di natura residenziale di conseguenza risulteranno applicabili a seconda della qualifica del socio recedente/assegnatario:

il prezzo valore;

le agevolazioni prima casa;

l’agevolazione dell’1% (per le società di trading immobiliare).

NB Si ricorda ancora che, per non essere assoggettati ad accertamenti “induttivi” non è sufficiente indicare nel contratto un qualsiasi prezzo simulato anche se superiore al valore catastale, ma occorre indicare il reale “corrispettivo pattuito”

Base imponibile del bene nel regime di assegnazione agevolata di beni ai soci

In conclusione, ai fini del calcolo della plusvalenza che godrà dell’agevolazione grazie all’applicazione dell’imposta sostitutiva, la base imponibile in caso di assegnazione di beni ai soci, potrà essere costituita alternativamente dal:

valore normale del bene immobile ( valore di mercato) al netto del costo fiscale;

valore catastale ( prezzo-valore) al netto del costo fiscale ( in genere più vantaggioso e produttivo di un risparmio addizionale d’imposta)

Come ottenere il “beneficio nel beneficio”

Per utilizzare il valore catastale sarà necessaria l’esplicita richiesta del beneficio al notaio ,che risulti opportunamente dall’atto di assegnazione (ocessione dell’immobile)

Quindi, in linea di principio,ai fini e per effetto del beneficio fiscale del prezzo – valore, il contribuente:

indicherà il “prezzo” reale pattuito ( o cmq il valore di mercato in caso di assegnazione )

otterrà una riduzione degli onorari notarili al 30%;

pagherà le imposte solo sul valore dell’immobile determinato con i meccanismi di rivalutazione della rendita catastale “valutazione automatica”

non avrà un reddito tassabile determinato sulla base della “spesa” effettuata per l’acquisto dell’immobile

non si esporrà ad eventuali verifiche dell’Agenzia delle Entrate in quanto gli accertamenti induttivi ai fini delle imposte sui redditi ex art 38 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 600 non potranno essere effettuati.

NB Nella logica dell’assegnazione dei beni ai soci, le agevolazioni non vengono meno nel caso in cui valore catastale o il valore normale  siano inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi, in tale circostanza, la necessità di assolvere l’imposta sostitutiva.

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Come pianificare correttamente l’assegnazione agevolata di beni immobili ai soci, qual è il beneficio fiscale per il socio assegnatario persona fisica e di quali “documenti alla mano” munirsi

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L’ assegnazione di beni immobili può generare un significativo beneficio fiscale nei confronti del socio persona fisica assegnatario, ridotto sostanzialmente alle imposte degli atti e alla tariffa notarile per il trasferimento del diritto reale; tuttavia tale operazione se non correttamente pianificata, può rilevarsi molto onerosa in termini di imposte dirette (articolo 47 DPR 917/1986). Con questa guida illustriamo le cautele e le accortezze da adottare sotto il duplice profilo contabile e fiscale, di quali documenti occorre munirsi per esercitare l’opzione agevolativa e, in particolare qual è beneficio fiscale realmente ottenibile dal socio assegnatario persona fisica.

Convenienza fiscale dell’assegnazione dell’immobile per il socio persona fisica

Se da un lato l’assegnazione di beni immobili può generare un significativo beneficio fiscale nei confronti del socio persona fisica assegnatario, ridotto sostanzialmente alle imposte degli atti e alla tariffa notarile per il trasferimento del diritto reale, tale operazione se non correttamente pianificata, può rilevarsi molto onerosa in termini di imposte dirette ((articolo 47 DPR 917/1986).

 Assegnazione “contro” utili o assegnazione “contro” capitale.  Come effettuare la scelta?

Con l’assegnazione di beni la società, sostanziamente attribuisce al socio valori espressi nell’attivo patrimoniale in contropartita della riduzione del patrimonio netto. Sulla base della posta del netto effettivamente assegnata si potranno prospettare le seguenti situazioni:

erogazione di un dividendo in natura (quando sono assegnate riserve di utili)

restituzione di versamenti (quando sono assegnate riserve di capitale)

riduzione del capitale sociale quando è diminuita questa ultima posta.

NB Non si tratta di una scelta discrezionale o aleatoria perché occorrerà in linea di principio seguire un certo ordine: in primis vanno esternalizzate le poste del netto meno vincolate, quindi si partirà dalle riserve di utili per arrivare a quelle di capitale e infine al capitale sociale.  

Inoltre occorre delineare una fondamentale distinzione per comprendere il funzionamento reale del meccanismo fiscale agevolativo

Se l’assegnazione di un bene in natura ha come contropartita la distribuzione di utili, essa produrrà un reddito imponibile in capo al socio assegnatario, corrispondente all’eccedenza rispetto al valore del bene assegnato, con relativo assorbimento di liquidità per versamento delle imposte;

Tale presupposto di reddito (eventuale eccedenza) andrà calcolato sull’immobile oggetto di assegnazione, confrontando il suo valore attuale rispetto a quello fiscale del bene in capo alla società.

Nell’ipotesi in cui invece l’assegnazione si realizzi mediante rimborso di capitale, oppure restituzione di riserve di capitale, non si genererà di norma alcun reddito da tassare in capo al socio, in quanto la suddetta eccedenza potrà emergere solo parzialmente e in misura ridotta o addirittura inesistente ;

In tal caso, il  reddito  da tassare (eccedenza) andrà calcolato prendendo come riferimento la quota, ovvero confrontando il valore attuale dell’immobile rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Qual è il beneficio fiscale ottenibile dal socio persona fisica assegnatario e perché si realizza?

NB Con l’opzione agevolata dell’aliquota sostitutiva, il calcolo dell’eccedenza farà emergere comunque un ammontare ridotto rispetto a quello che risulterebbe in regime ordinario cioè non agevolato, in quanto, sia che si agisca sugli utili che sul capitale, occorrerà computare quanto “coperto” dall’imposta sostitutiva pagata dalla società.

In altre parole, il prelievo tributario in capo al socio risulterà solo eventuale perché neutralizzato totalmente o parzialmente da quanto pagato dalla società a tale titolo, realizzando un fortissimo risparmio lecito di imposta con la  garanzia del non assoggettamento ad operazioni di rettifica del valore dichiarato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Pianificazione fiscale e “documenti alla mano” per ottenere il beneficio fiscale

Questo ”tax saving” sarà reale e tangibile, a condizione che l’operazione, ante attuazione, venga pianificata nel dettaglio procedendo ad una serie di accertamenti complessi quali l’ analisi dei valori di bilancio, visura catastali, computo imposte degli atti, registro – ipotecaria – catastale, valutazione della messa in liquidazione della Società assegnante, verifica decorrenza del quinquennio per la successiva detassazione della plusvalenza in caso di futura cessione, tariffa notarile. )

Sul punto, conformemente a quanto emerge dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26E del 1°giugno 2016, confermando quanto già interpretato e chiarito dallo studio 20-2016/T del notariato in data 28 gennaio 2016 , occorrerà come documentazione alla mano:

l’ ultimo bilancio a sezioni contrapposte;

la visura catastale dell’immobile;

l’eventuale ultimo bilancio depositato in CCIAA con allegati (nota integrativa, verbale assemblea ed eventuale relazione del Revisore);

In sintesi, con le opportune cautele e accortezze tributarie:

i soci persone fisiche , entro il 30. 09. 2017 potranno ottenere attraverso l’assegnazione la proprietà dei immobili non strumentali (e beni mobili registrati) una imperdibile detassazione fino all’80%, considerando sia le minori imposte degli atti (registro, catastali ed ipotecaria) che la eventuale detassazione sull’assegnazione stessa dell’immobile in presenza dei requisiti prescritti;

la società che assegna il bene potrà a sua volta godere di una ulteriore agevolazione fiscale con l’applicazione delle norme correttamente individuate.

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Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci 2017. Nuovi termini di scadenza per l’esercizio dell’opzione e guida pratica alle condizioni di accesso

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Con lo strumento opzionale dell’assegnazione agevolata di beni immobili ai soci, previsto dalla Legge di Stabilità 2016, i contribuenti potranno godere di un sistema fiscale sostitutivo di favore (comma 1 primo periodo e il comma terzo dell’articolo 47) rispetto a quello ordinario (commi 1 secondo periodo, e da 5 a 8 dell’articolo 47 del del D. P. R. N. 917/1986 ), sia ai fini delle imposte dirette, che delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, generante un potenziale elevatissimo di risparmio lecito d’imposta. Con questa guida illustriamo in pillole cosa accade a livello pratico con l’opzione agevolativa, fino a quando l’opzione potrà essere esercitata, il termine ultimo di versamento dell’imposta sostitutiva e le condizioni di accesso ai benefits fiscali.

Che succede in caso di assegnazione agevolata di beni immobili al socio persona fisica?

Lo strumento opzionale agevolativo dell’assegnazione di beni ai soci introdotto dalla legge di Stabilità 2016, consiste in un’operazione con cui una società di persone o di capitali trasferisce il diritto reale dell’asset aziendale al socio assegnatario, consentendo in sostanza la fuoriuscita della res dal regime di impresa, con conseguente assoggettamento ad un regime di tassazione di favore (comma 1 primo periodo e il comma terzo dell’articolo 47)  rispetto a quello ordinario che invece non troverà applicazione (commi 1 secondo periodo, e da 5 a 8 dell’articolo 47 del del D. P. R. N. 917/1986).

In sintesi, i contribuenti godranno di un sistema fiscale sostitutivo sia ai fini delle imposte dirette, che delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, generante un potenziale elevatissimo di risparmio lecito d’imposta.

Nel dettaglio, le società di persone e di capitali in base al “tris” di opzioni normativamente previste, potranno assegnare oppure cedere beni ai soci in via agevolata, o ancora trasformarsi in società semplice, beneficiando di specifiche riduzioni del carico fiscale sotto il duplice profilo delle imposte dirette ed indirette.

Nella prassi, questo meccanismo risulta particolarmente appetibile per una moltitudine di società operanti nel settore delle costruzioni e gestione immobiliare che intendono estromettere dall’attivo dello stato patrimoniale beni i quali, ante regime agevolativo, non venivano smobilizzati per eccessiva onerosità dell’operazione “tradizionale” (cessione o trasformazione).  

Aliquote sostitutive di agevolazione 

Nello specifico, le aliquote dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci sono tre:

8% applicabile alla generalità dei casi:

10,5 % per le società non operative o in perdita in 2 su 3 degli esercizi precedenti;

13% per le riserve in sospensione d’imposta.

Proroga del regime agevolato e termini di versamento

La legge di bilancio 2017 all’art. 1 commi 565-566 ha previsto la proroga per l’assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci che opererà retroattivamente con decorrenza dal 1 ottobre 2016 con termine di scadenza fissato, pro tempore, al 30 settembre 2017.

I relativi versamenti rateali dell’imposta sostitutiva saranno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ( assegnazione) ed entro il 16 giugno 2018 (cessione).

A quali condizioni si può accedere al regime opzionale?

Resta ferma la necessaria sussistenza delle condizioni già previste dal comma 115 della legge 208/2015 e in particolare:

– operazioni di assegnazione ( o cessione) effettuate entro il 30 settembre 2017;

– regolare iscrizione degli assegnatari e cessionari nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero entro il 31 gennaio 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015;

– oggetto dell’agevolazione sono immobili diversi da quelli strumentali per destinazione disciplinati questi ultimi dall’art. 43 comma 2 primo periodo TUIR (DPR 917/1986) oppure beni mobili iscritti in pubblici registri, comunque non utilizzati come beni strumentali nell’attività dell’impresa.

NB Risultano inoltre invariati i seguenti punti:

le modalità di individuazione della base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva (comma116) costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ( o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto, nonché le aliquote già stabilite per tale imposta;

i criteri di determinazione del valore normale, necessario per la determinazione della base imponibile (comma 117);

le disposizioni fiscali inerenti i soci assegnatari o i soci delle società trasformate (comma 118);

le agevolazioni fiscali inerenti le imposte indirette cui sono soggetti gli atti di assegnazione e cessione (comma 119).

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Come proporre i nuovi ricorsi amministrativi in materia del lavoro

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Con il d. Lgs. N. 149 del 14 settembre 2015 è stata istituita un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro» (ndr. Di seguito indicato come INL), che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL con il fine di razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.

Con il d. Lgs. N. 149 del 14 settembre 2015 è stata istituita un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro» (ndr. Di seguito indicato come INL), che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL con il fine di razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.

Tale decreto legislativo ha modificato alcune disposizioni del D. Lgs. N. 124/2004 e, in particolare, gli articoli 16 e 17 che riguardano la trattazione dei ricorsi amministrativi avverso le ordinanze ingiunzioni e gli atti di accertamento emessi in materia lavoristica e previdenziale.

Con lettera circolare n. 4 del 29 dicembre 2016 l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha comunicato istruzioni operative sulle novità nelle modalità di trattazione dei ricorsi amministrativi a seguito delle modifiche normative sopra indicate.

In particolare, l’INL ha specificato che dal 1 gennaio 2017 non sarà possibile esperire ricorso amministrativo avverso le ordinanze ingiunzioni emesse in base all’art. 18 della Legge n. 689/1981 in quanto, in seguito alle modifiche apportate dall’art. 11 del D. Lgs. N. 149 del 2015, i ricorsi ex art. 16 D. Lgs. N. 124/2004 avranno ad oggetto solo “gli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria”.

Tali ricorsi vanno presentati entro 30 giorni dalla notifica degli atti di accertamento e sono decisi entro i successivi 60 giorni.

Anche con riferimento ai ricorsi al Comitato per i rapporti di lavoro previsti all’art. 17 del D. Lgs. N. 124/2004, dal 1 gennaio 2017, non è più possibile impugnare le ordinanze ingiunzioni riguardanti la sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro ma, per queste stesse censure, unicamente gli atti di accertamento dell’INL e gli atti adottati dal personale ispettivo proveniente dagli istituti previdenziali.

Tali ricorsi vanno inoltrati al Comitato per i rapporti di lavoro, costituito presso le competenti sedi dell’Ispettorato, nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento e sono decisi nei successivi 90 giorni dal ricevimento. Il decorso inutile di tale tempo determina silenzio rigetto.

 

Avv. Giovanni Di Corrado

Consulente del Lavoro

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