Home Blog Page 173

Focus sulla neutralità fiscale in caso di fusione di società e istruzioni operative

0

La fusione, disciplinata agli articoli da 2501 a 2504 quinquies del codice civile, è quell’operazione straordinaria attraverso la quale due o più società si concentrano in una sola, ampliandone dimensione e competitività sul mercato. Illustriamo una guida pratica in pillole sul funzionamento dell’operazione di fusione e sugli effetti che produce, dedicando un focus specifico alla neutralità fiscale con le relative istruzioni operative.

Come funziona la fusione e quali effetti produce?

La fusione disciplinata agli articoli da 2501 a 2504 quinquies del codice civile, è quell’operazione straordinaria attraverso la quale due o più società si concentrano in una sola, ampliandone dimensione e competitività sul mercato.

La fusione può attuarsi con due modalità:

fusione per unione cioè costituzione di una nuova società (“newco”);

fusione per incorporazione, cioè assorbimento di due o più società in un’altra. Si distingue in omogenea ( tra società stesso tipo ) o eterogenea ( tra società di tipo diverso).

A) Effetti giuridici :

l’estinzione delle società fuse o incorporate;

la successione della società che risulta dalla fusione e dell’incorporante nei beni, nei diritti e negli obblighi già in capo all’incorporata

assegnazione ai soci delle società che si fondono di azioni o quote, dell’incorporante, ovvero della nuova società.

NB la fusione non può essere effettuata fra società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo

B) Effetti organizzativi/patrimoniali/gestionali

la crescita dimensionale dei soggetti coinvolti;

modifiche di natura organizzativa, patrimoniale / finanziaria;

mutamenti gestionali.

C) Effetti fiscali

neutralità fiscale dell’operazione : questo è l’aspetto sul quale verte il nostro FOCUS

Focus sulla neutralità fiscale della fusione e aspetti operativi

L’operazione straordinaria di fusione è retta dal principio fiscale della neutralità fiscale in base al quale la stessa :

è fiscalmente neutra ai fini delle imposte sul reddito;

è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA;

è soggetta alle imposte di atto in misura fissa.

In particolare, l’art. 172 TUIR , ai fini delle imposte sui redditi, stabilisce quanto segue:

la fusione di società non costituisce realizzo, né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse (comprese quelle relative alle rimanenze ed all’avviamento);

l’ irrilevanza in capo alla risultante o all’incorporante degli avanzi e disavanzi di fusione;

il cambio delle partecipazioni originarie non fa emergere reddito imponibile in capo ai soci (fatta salva l’ipotesi di conguaglio).

Nel dettaglio, a livello fiscale si evidenziano i seguenti punti :

la non imponibilità dei maggiori valori iscritti nei confronti della società risultante o incorporante (che rilevano solo civilisticamente);

valutazione dei beni ricevuti dalla società risultante o incorporante in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare con apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti (quadro RV modello UNICO SC).

Attenzione:Se la società incorporante esercita l’ opzione prevista per affrancare, ex art. 172 co. 10 bis, con imposta sostitutiva i maggiori valori iscritti, non si realizza alcun disallineamento contabile/fiscale e non è necessario compilare il quadro RV.

Il criterio della continuità fiscale implica operativamente che:

l’incorporante calcola gli ammortamenti sul valore lordo dei beni posseduti ante fusione dall’incorporata;

le rimanenze di magazzino dell’incorporata mantengono la medesima stratificazione in capo all’incorporante;

l’incorporante succede nelle concessioni;

l’incorporante subentra nei crediti di imposta di tipo sovvenzionale.

il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo, né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, né conseguimento di ricavi per i soci della società risultante dalla fusione o incorporante che riceveranno, con effetto retroattivo, le partecipazioni al medesimo valore fiscale di quelle annullate;

in caso di conguaglio in denaro si applica l’art. 47 comma 7 TUIR e ricorrendone le condizioni gli artt. 58 e 87 del TUIR (assimilazione ai dividendi) cioè lo stesso viene trattato fiscalmente come una eccedenza realizzata sulla partecipazione annullata che sarà tassata in funzione della soggettività giuridica del socio;

la fusione non interrompe il periodo di possesso della partecipazione di 12 mesi ai fini della “partecipation exemption”;

per le rimanenze di magazzino l’incremento non è soggetto a LIFO.

Quando si può fare eccezione al principio generale di successione fiscale nelle posizioni soggettive delle società estinte?

ricostruzione delle riserve del patrimonio netto;

diritto al riporto delle perdite fiscali di esercizio.

Istruzioni “per l’uso”

Criteri di ricostruzione delle riserve

a) riserve in sospensione assoluta (art 172 comma 5 del DPR n. 917/1986) la ricostruzione (in mancanza della quale scatta materia imponibile per la società risultante o incorporante) va fatta valere prioritariamente sull’eventuale avanzo di fusione, in seconda battuta, sulle riserve libere e in caso di in capienza delle stesse è possibile vincolare in tutto o in parte il capitale sociale della società incorporante o risultante.

b) le riserve a sospensione moderata ( nel caso cioè di pagamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili d’impresa) devono essere ricostituite se e nella misura in cui vi sia avanzo di fusione ovvero via sia stato un aumento del capitale sociale superiore a quello delle partecipanti al netto delle azioni già possedute dalle stesse.

Ciò che residua sarà al servizio delle riserve diverse da ricostituire proporzionalmente e con il regime fiscale originario.

Questa particolare metodologia è finalizzata ad evitare “salti di imposta”.

Criteri di riporto delle perdite

NB sono previsti limiti al diritto di riporto delle perdite fiscali conseguite in periodi antecedenti l’operazione ( art 172 comma 7 del DPR n. 917/1986) al fine di evitare utilizzi elusivi della fusione.

le perdite antecedenti la fusione sono riportabili per la parte che non eccede l’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o se inferiore dalla situazione ex art. 2501-quater senza tenere conto dei versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione;

In secondo luogo occorre verificare il conto economico della società le cui perdite sono riportabili relativo all’esercizio precedente la fusione. In particolare il livello di ricavi e proventi e l’ ammontare minimo di spese di lavoro, non devono essere inferiori al 40% dei corrispondenti importi ottenuti dalla media degli ultimi due esercizi precedenti;

le perdite pregresse non sono deducibili fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione effettuata dalla società (incorporante o altra societá che partecipa alla fusione) che ha detenuto la partecipazione.

Quindi le società partecipanti alla fusione:

dovranno determinare un proprio risultato di periodo relativo all’intervallo temporale che intercorre tra l’inizio del periodo di imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione;

l’eventuale perdita sarà assoggettata, insieme alle perdite fiscali pregresse del soggetto partecipante, alle disposizioni di cui all’art. 172, comma 7 del TUIR.

Attenzione a due ulteriori aspetti fiscali fondamentali :

riporto delle eccedenze di interessi passivi non dedotti

I limiti previsti per il riporto delle perdite fiscali si applicano anche al diritto di riporto degli interessi passivi non dedotti nel periodo di imposta di competenza in quanto eccedenti la soglia di cui all’art. 96 del TUIR. ( limite é pari al 30% del R. O. L risultato operativo lordo)

riconoscimento del disavanzo di fusione

La società risultante o incorporante ha la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ed IRAP al fine di ottenere il riconoscimento dei maggiori valori contabili iscritti per applicazione del disavanzo di fusione ( a prescindere che si tratti di disavanzo da annullamento o da con cambio)

L’opzione puó essere esercitata:

nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale ‘operazione é stata effettuata;

nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo successivo (termine ultimo).

Aliquote a scaglioni:

12% maggiori valori sino a 5 milioni di euro;

14% maggiori valori tra 5 e 10 milioni di euro;

16% maggiori valori oltre 10 milioni di euro

L’imposta deve essere versata in tre rate annuali:

30% prima rata;

40% seconda rata;

30% terza rata.

NB In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello di opzione, il costo fiscale é ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata é scomputata dall’imposta sui redditi.

Il focus sulla neutralità fiscale della fusione conduce in sintesi ai seguenti principi:

la fusione non genera realizzo né distribuzione delle plusvalenze latenti nei patrimoni delle società incorporate o fuse;

sono altresì irrilevanti i plusvalori e minusvalori iscritti nelle situazioni patrimoniali di cui all’art. 2501-ter cioè gli stessi non costituiscono materia imponibile indipendentemente dai valori civilistici;

la neutralità fiscale rileva anche in capo ai soci delle società fuse o incorporate per i quali il concambio non costituisce realizzo;

l’avanzo o il disavanzo è irrilevante nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante.

Per pianificare in modo efficiente ed efficace le vostre operazioni di M & A affidandovi serenamente alla nostra due dilicence fiscale, oppure per ricevere una consulenza o un parere legale -tributario,

contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52.!

Bonus strumenti musicali 2017: guida in pillole per ottenerlo in tempo e modalità di recupero dello sconto per i negozianti

0

La legge di Bilancio 2017 ha rafforzato un premio economico – fiscale molto vantaggioso per i giovani musicisti (anche per la gioia dei genitori degli studenti) che quest’anno vogliono acquistare uno strumento musicale nuovo. Ecco la guida che spiega in pillole come chiedere il Bonus Stradivari 2017 e le modalità che consentono ai negozianti di recuperare, tramite il credito d’imposta, lo sconto riconosciuto agli acquirenti (seguendo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate).

La legge di Bilancio 2017 ha rafforzato un premio economico – fiscale molto vantaggioso per i giovani musicisti (anche per la gioia dei genitori degli studenti) che quest’anno vogliono acquistare uno strumento musicale nuovo. Ecco la guida che spiega in pillole come chiedere il Bonus Stradivari 2017 e le modalità che consentono ai negozianti di recuperare, tramite il credito d’imposta, lo sconto riconosciuto agli acquirenti (seguendo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate).

I punti chiave del Bonus strumenti musicali 2017

Bonus stradivari confermato per l’anno 2017 prevede:

15 milioni di euro di dotazione;

65% dell’importo dello strumento per un totale di 2. 500 €;

credito d’imposta per i negozianti.

Cos’è il bonus strumenti musicali 2017

E’ un contributo con aliquota fino al 65 % del prezzo finale dello strumento musicale, applicabile per un massimo di 2. 500 euro. Tale agevolazione spetta una tantum e vale solo per gli acquisti realizzati nel 2017.

Quali studenti possono ottenerlo

Il bonus strumenti musicali 2017 è riservato agli studenti iscritti ad alcuni corsi scolastici, accademici o di formazione (è necessario essere in regola con il pagamento di tasse e contributi dovuti per l’anno 2016-2017 o 2017-2018), nel dettaglio:

licei musicali;

corsi preaccademici;

conservatori di musica (corsi del precedente ordinamento e corsi di diploma di I e di II livello)

istituti superiori di studi musicali ;

istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Come fare per attivarlo

Lo studente dovrà chiedere al proprio istituto un certificato d’iscrizione da consegnare al rivenditore al momento dell’acquisto. Il documento deve contenere i dati principali dello studente: nome, cognome, codice fiscale, strumento musicale, corso e anno d’iscrizione.

Cosa devono fare i negozianti per recuperare lo sconto

I venditori e produttori potranno recuperare lo sconto applicato sul prezzo di vendita attraverso il credito d’imposta nel quale il primo si converte.

Prima di concludere la vendita, il commerciante dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati:

il proprio codice fiscale, quello dello studente e quello dell’istituto che ha rilasciato il certificato d’iscrizione;

lo strumento musicale;

il prezzo di vendita comprensivo del bonus e dell’Iva;

NB Questi dati potranno essere trasmessi al Fisco a partire dal 20 aprile 2017

A decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite servizi telematici indicando il codice tributo 6865.

Attenzione: Considerato che i fondi stanziati dallo Stato ammontano a 15 milioni di euro e che i bonus saranno assegnati in ordine cronologico, è altamente consigliabile attivarsi il prima possibile applicando correttamente la procedura!

Per attivare subito il vostro bonus strumenti musicali (giovani musicisti) e per ottenere il credito d’imposta sullo sconto applicato ( negozianti aderenti),

non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52!

Start Up innovative “a vocazione sociale” 2017 : come avviare con la procedura semplificata. Guadagnare migliorando la vita degli altri e il benessere collettivo!

0

Desiderate avviare un’attività imprenditoriale innovativa nel sociale con minimi oneri fiscali e moltissimi incentivi finanziari costruendo un business modellato sul miglioramento della vita degli altri e del benessere collettivo? Scegliete subito la Start Up innovativa a vocazione sociale! Ecco la guida pratica per aprire con la procedura semplificata.

Desiderate avviare un’attività imprenditoriale innovativa nel sociale con minimi oneri fiscali e moltissimi incentivi finanziari costruendo un business modellato sul miglioramento della vita degli altri e del benessere collettivo? Scegliete subito la Start Up innovativa a vocazione sociale! Ecco la guida pratica per aprire con la procedura semplificata.

Come noto, con l’ultima manovra finanziaria, a partire dal 2017, si prevede l’incremento delle agevolazioni fiscali e finanziarie per chi investe in startup e PMI innovative e a vocazione sociale cioè imprese sociali che producono o scambiano beni e servizi di utilità sociale

In sintesi, le aliquote vengono uniformate al 30% sia per la detrazione dall’imposta per i soggetti IRPEF (al posto dell’attuale aliquota del 19%) con tetto massimo elevato a 1 milione di euro, sia per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES (in luogo dell’attuale aliquota del 20%), qui fino ad un importo limite di 1,8 milioni di euro, indipendentemente dalla tipologia di startup innovativa beneficiaria. La nuova aliquota riguarda anche le startup a vocazione sociale e quelle che commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (per le quali la normativa vigente prevede aliquote maggiorate pari al 25% di detrazione e 27% di deduzione dal reddito).

Cosa si intende per start – up innovative a vocazione sociale?

Ai sensi dell’art. 25, comma 4 del DL 179/2012, convertito con L. 221/2012, le startup innovative a vocazione sociale sono definite come “le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”.

I settori che rilevano sono:

assistenza sociale;

assistenza sanitaria;

assistenza socio-sanitaria;

educazione, istruzione e formazione;

tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;

valorizzazione del patrimonio culturale;

turismo sociale;

formazione universitaria e post-universitaria;

ricerca ed erogazione di servizi culturali;

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

servizi strumentali alle imprese sociali.

Come avviare

Chi desidera investire in questa particolare tipologia di startup innovativa, applicherà una procedura estremamente semplificata.

Il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale avviene infatti tramite un’autocertificazione (circolare 3677/C emanata dal Ministero dello sviluppo economico il 20 gennaio 2015) con cui l’impresa:

dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;

indica tale/i settore/i nell’apposito codice 034 della modulistica registro imprese;

dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse generale;

si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto mediante la redazione di un “Documento di descrizione di impatto sociale” contenente la specificazione degli indicatori di natura qualitativa e quantitativa.

all’autocertificazione occorre allegare il “Documento di descrizione di impatto sociale” sopra indicato.

Attenzione: la startup innovativa a vocazione sociale dovrà trasmettere tale documento in via telematica alla Camera di commercio competente con cadenza annuale.

Nel caso di Startup innovativa già iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, tale autocertificazione può essere presentata in qualsiasi momento, quindi anche in occasione del primo adempimento utile (es. In occasione dell’aggiornamento semestrale o al momento della conferma del possesso dei requisiti, ai sensi rispettivamente dei commi 14 e 15 dell’art. 25 del DL 179/2012).

NB Nella circolare n. 3677/C del 20 gennaio 2015 n. 6957, il Ministero dello Sviluppo Economico ha evidenziato la necessità che il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale debba avere evidenza pubblica attraverso la Sezione Speciale del Registro delle imprese ai sensi dell’art. Art 25, comma 8 e comma 10 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Per avviare con successo la vostra Start – Up innovativa e attivare correttamente tutti i bonus fiscali e le agevolazioni finanziarie,

contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52

Iva annuale 2016: versamento a saldo o a rate a decorrere dal 16 marzo 2017

0
Iva annuale 2016: versamento a saldo o a rate a decorrere dal 16 marzo 2017

Il 16 marzo 2017 deve essere effettuato il versamento del saldo IVA relativo all’anno 2016 che risulta dalla dichiarazione IVA (quest’anno con scadenza 28. 02. 2017! Il prossimo il 30. 04. 2018! ), per i contribuenti che decidono di effettuare il versamento in un’unica soluzione senza maggiorazione, e per coloro che decidono di rateizzare la scadenza in questione riguarda il versamento della prima rata.

In sintesi  l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno:

se di importo almeno pari a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione);
utilizzando il modello F24 (codice tributo 6099).

Tuttavia i contribuenti hanno quattro diverse modalità per individuare la scadenza del versamento:

versare il saldo entro il 16 marzo 2017 in un’unica soluzione senza alcuna maggiorazione;
rateizzare l’importo dovuto in rate di pari importo, versando la prima rata entro il 16 marzo 2017 e aggiungendo alle rate successive alla prima, da pagare entro il 16 di ciascun mese, gli interessi dello 0,33% mensili (massimo 9 rate fino a novembre, sarà quindi possibile per il contribuente optare per un numero di rate che va da un minimo di 2 ad un massimo di 9, dal 16 di marzo al 16 di novembre);
differire il pagamento del saldo al 30 giugno 2017 (scadenza per i versamenti delle imposte sui redditi) e versarlo in un’unica soluzione con la maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese tra il 16/3 e il 30/6;
differire il versamento al 30 giugno 2017 suddividendo l’importo dovuto in rate di pari importo (massimo sei rate), ovvero ovvero rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione tra il 16 marzo e il 30 giugno e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima (da pagare, anche in questo caso, entro il 16 di ogni mese)

Tassa Vidimazione Annuale Libri Sociali: Versamento 16 marzo 2017

0
Tassa Vidimazione Annuale Libri Sociali: Versamento 16 marzo 2017

Le società di capitali devono versare, entro giovedì 16 marzo 2017, la tassa annuale di concessione governativa per affrancare la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali dovuta per il 2017, codice tributo 7085, anno 2017, importo fisso 309,87 se il capitale sociale o il fondo di dotazione a tale data è di importo non superiore a € 516. 456,90.

La tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali:

1.    sostituisce tutte le tasse di concessione governativa che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno di riferimento, anche nel caso in cui tali formalità avvengano prima del pagamento della tassa stessa (cioè nel periodo dal 1° gennaio alla data di versamento della tassa);

2.    è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine; il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno di riferimento;

3.    è un costo deducibile ai fini della base imponibile IRES ed IRAP.

Tassa annuale libri sociali 2017: chi deve pagarla

Deve essere versata esclusivamente dalle società di capitali (Spa, Srl e Sapa), incluse, come chiarito dalla Circolare n. 108/E/1996 della Agenzia delle Entrate:

1.    le società in liquidazione ordinaria;

2.    le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc. ), sempre che sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

Tassa annuale libri sociali 2017: chi non deve pagarla

Non sono tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti:

1.    le società di capitali già dichiarate fallite;

2.    i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;

3.    le società cooperative e le società di mutua assicurazione;

4.    le Società Sportive Dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla Legge n. 289/2002.

Tassa annuale libri sociali 2017: importo da pagare

La tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine.

Il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento.

In particolare:

1.    se il capitale sociale o il fondo di dotazione a tale data è di importo non superiore a € 516. 456,90: la tassa annuale è pari a € 309,87;

2.    se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo superiore a € 516. 456,90: la tassa annuale è pari a € 516,46.

Se, successivamente alla data del 01. 01. 2017, intervengono variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti nel 2017; avranno, tuttavia, effetto su quanto dovuto per il 2018.

Bonus fiscali e accesso agevolato al credito per le Start Up innovative 2017 : la guida pratica

0

In un’ottica volta ad incentivare gli investimenti e la creazione di Startup innovative rafforzando ulteriormente un settore ad alto tasso di tecnologia in forte espansione, l’ultima manovra finanziaria, stanziando circa 26,5 miliardi in favore delle attività imprenditoriali, ha introdotto un pacchetto di agevolazioni sia di natura fiscale che finanziaria per questa tipologia di imprese. Ecco la vostra guida completa.

 In un’ottica volta ad incentivare gli investimenti e la creazione di startup innovative rafforzando ulteriormente un settore ad alto tasso di tecnologia in forte espansione, l’ultima manovra finanziaria, stanziando circa 26,5 miliardi in favore delle attività imprenditoriali, ha introdotto un pacchetto di agevolazioni contenente in primis bonus fiscali potenziati, articolato in due dimensioni :

misure per stimolare gli investimenti dei finanziatori esterni;

una serie di benefits che puntano, dall’interno, alla creazione e crescita di nuove aziende.

Bonus investimenti al 30%

Da quest’anno chi investe in startup innovative fino a un milione di euro (esteso l’iniziale paletto di 500. 000 euro), potrà godere di una detrazione Irpef elevata al 30% ( dal 19% iniziale e 25% solo per quelle a vocazione sociale) della somma versata, a condizione di non cedere le quote detenute prima di un triennio, pena la decadenza dall’agevolazione e il recupero a tassazione con applicazione degli interessi legali.

Sale al 30% anche la deduzione Ires per le imprese che investono in startup (inizialmente fissata al 20%) con un tetto massimo agevolabile rimane pari a un 1 milione 800 mila euro, fermo restando il mantenimento dell’investimento per almeno tre anni.

Aziende Sponsor.

Le perdite delle start up potranno, per il primo triennio, essere assorbite dalle aziende sponsor, in deroga al principio del consolidato fiscale, a condizione che le stesse siano quotate e abbiano in portafoglio una partecipazione (anche indiretta) nel capitale della startup pari almeno al 20%

Esonero fiscale e semplificazione per l’atto costitutivo

Le startup innovative attualmente sono esonerate dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, dai diritti di segreteria e dall’imposta di bollo ordinarimente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese e per quelli relativi all’atto costitutivo, che potrà essere siglato, oltre che con firma digitale, anche con firma elettronica avanzata autenticata.

Agevolazioni fiscali e contributive

Si applica un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa.

Permessi di soggiorno agevolati

Chi decide di investire in Italia in una start up innovativa potrà giovarsi di una straordinaria agevolazione relativa al permesso di soggiorno. Nello specifico, il cittadino straniero già in possesso di regolare permesso di soggiorno (sono inclusi i permessi per studio, tirocinio o formazione) che intende restare in Italia per avviare una startup, potrà procedere alla conversione del suo documento in permesso di soggiorno per lavoro autonomo senza dover tornare nel paese d’origine per l’apposito visto.

Gli altri benefits

Proroga del super ammortamento al 140% per l’acquisto di macchinari nuovi e introduzione dell’iper ammortamento al 250% per gli investimenti digitali rientranti nel progetto di Industria 4. ;

Prevista l’estensione della platea di lavoratori che possono usufruire della detassazione del premio di produttività 2017 con nuove soglie di reddito. Il premio in questione sarà tassato a cedolare secca per un importo, raddoppiato rispetto a quello prima applicabile, pari a 4 mila euro massimo, nel caso di coinvolgimento paritetico del lavoratore nella gestione dell’azienda;

Agevolazioni estese anche per il nuovo credito d’imposta ricerca e sviluppo: prorogato fino al 2020 il termine per beneficiare dello stesso per investimenti in ricerca e sviluppo, con una copertura di spesa che viene innalzata dal 25% al 50% di quanto speso;

E’ stata prevista la nuova Iri al 24%, l’imposta sul reddito imprenditoriale che tasserà gli utili lasciati in azienda cioè la base di reddito non prelevata dal professionista, con l’aliquota unica sostitutiva dell’Irpef;

Detassazione per le imprese che aderiranno ai piani individuali di risparmio Pir: sono piani che puntano a svincolare gli investitori dai finanziamenti bancari e premiano chi investe il proprio capitale con la detassazione degli interessi (il capital gain) per medio e lungo periodo; (accento posto sull’economia reale). NB potranno aprire piani individuali di risparmio anche le imprese al di sopra di 300 milioni di fatturato annuo.

Aliquota agevolata nel nuovo regime forfettario

La legge di stabilità 2016 ha previsto una riduzione dell’imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività in presenza di tali requisiti:

il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

Accesso al credito

Le startup potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito. Potranno inoltre godere dei finanziamenti a fondo perduto;

Saranno incrementati i prestiti per le start-up innovative: il Fondo per la crescita sostenibile sarà aumentato di 47,5 milioni di euro per l’anno appena iniziato e di altrettanti per il 2018;

E’ stata prevista anche una disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start-up innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding);

Infine, la legge di Bilancio prevede forme di investimento da parte dell’Inail in favore delle imprese start-up innovative. In particolare, si prevede che l’Istituto possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all’attivazione di start-up innovative o costituire e partecipare – anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri – a start-up di tipo societario.

Attenzione: ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, le Start up innovative dovranno presentare alla Camera di Commercio una dichiarazione attestante il soddisfacimento dei requisiti prescritti ex lege ai fini della qualificazione come Start Up. Tali dati saranno analizzati dal Mise con cadenza annuale. Il decreto del Mise con i requisiti per il 2017 è entrato in vigore con decorrenza dal 21 gennaio 2017 e le Start up innovative già iscritte al registro delle imprese dovranno depositare la dichiarazione con i nuovi dati richiesti, pena la cancellazione dalla sezione speciale e quindi la decadenza da tutti i bonus e le agevolazioni sopra illustrati.

NB Con la riforma del settore, le Start up innovative possono contare su un totale di 28 misure agevolative introdotte con le seguenti norme: Dl 201/2011, Dl 179/2012, Dl 69/2013, Dl 3/2015, Dlgs 81/2015, legge 208/2015, legge 232/2016

Per avviare con successo la vostra Start – Up innovativa e attivare correttamente tutti i bonus fiscali e le agevolazioni finanziarie,

contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52

Start – Up innovative: requisiti richiesti e come “aprire” con successo

0

Se avete per la testa idee innovative e desiderate dar corpo al vostro progetto imprenditoriale con un iter semplificato, avvalendovi del supporto di vantaggiosi incentivi fiscali e finanziari, scegliete di aprire la vostra Start Up Innovativa! Ecco a voi una guida pratica con tutte le istruzioni utili ad avviare correttamente la vostra attività e diventare brillanti artefici del vostro destino, creando un ottimo giro d’affari!  

Se avete per la testa idee innovative e desiderate dar corpo al vostro progetto imprenditoriale con un iter semplificato, avvalendovi del supporto di vantaggiosi incentivi fiscali e finanziari, scegliete di aprire la vostra Start Up Innovativa! Ecco a voi una guida pratica con tutte le istruzioni utili ad avviare correttamente la vostra attività e diventare brillanti artefici del vostro destino, creando un ottimo giro d’affari!

Un quadro legislativo organico per le Start – Up e PMI innovative

Con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, da ultimo modificata dal d. L. N. 3/2015 convertito in legge n. 33/2015 (Investment Compact), è stato disegnato nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, introducendo la definizione e gli specifici requisiti della start-up innovativa e dell’incubatore certificato.

In particolare, al fine di sostenere in modo ancora più efficace la propagazione di innovazioni di tipo tecnologico all’interno del tessuto produttivo nazionale, è stata prevista l’estensione di larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative  a una platea di imprese potenzialmente molto più ampia: le PMI innovative, vale a dire tutte le piccole e medie imprese, che costituiscono la spina dorsale del sistema economico e produttivo nazionale, operanti nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione.

Ciò in linea con la promozione della crescita sostenibile e diffusione di una nuova cultura imprenditoriale che lavora a braccetto con il mondo della ricerca e dell’università e incline ad aprirsi a flussi internazionali di capitale umano e finanziario.

Cos’è la start up e i requisiti per avviare

In economia, con il termine Startup si identifica una nuova impresa nelle forme di un’organizzazione temporanea o una società di capitali in cerca di un Business model ripetibile e scalabile che si delinea essenzialmente come organizzazione umana guidata da un particolare intento innovativo.

La “start-up innovativa” è tecnicamente una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero la società europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Nel dettaglio, la Start up può assumere la forma giuridica di :

Srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto);

SpA;

Sapa;

Società cooperative.

Tra le condizioni richieste, la Start Up :

deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;

non deve essere stata costituita da più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda e deve svolgere attività di impresa;

il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;

non deve distribuire o aver distribuito utili;

non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

L’impresa deve inoltre possedere tassativamente uno dei tre seguenti requisiti:

Sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 % per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;

impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale;

essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto relativo ad industria, biotecnologie, semiconduttori, varietà vegetali.

Sezione speciale del Registro Imprese

Viene istituita un’apposita sezione del Registro delle imprese con l’iscrizione obbligatoria per le start-up innovative e gli incubatori certificati, al fine di poter usufruire dei benefici introdotti dalla normativa e nel contempo garantire la massima pubblicità e trasparenza.

Incubatore certificato di imprese start-up innovative

Trattasi di una una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o di una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

e’ amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.

Semplificazione dell’avvio con deroghe al diritto societario

Per consentire di lanciare le start up secondo una logica più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S. R. L. , sono introdotte le seguenti facoltà:

facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c. D. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo;

facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S. R. L. Istituti ammessi solo nelle S. P. A. , in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi;

facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S. R. L. , consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta;

facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity);

facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.

Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online

Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding).

Sostegno all’internazionalizzazione

Vengono incluse anche le imprese startup innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia: assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, eventuale ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali e attività volta a favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

Sottrazione alle procedure concorsuali della Start Up in crisi

Il fenomeno della eventuale crisi aziendale è sottratto giuridicamente alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.

Step da seguire per creare la vostra Start Up di successo

In primo luogo occorre trovare un mercato su misura tra prodotto e cliente, di cui va studiato il comportamento nel mondo reale. E’ quindi necessario predisporre un Business Plan contenente gli obiettivi da raggiungere, le caratteristiche del mercato e dei concorrenti e le strategie da attuare;

costituire una società di capitali in una delle forme giuridiche sopra indicate

dichiarare l’inizio attività con la SCIA

Richiedere l’iscrizione alla sezione startup innovative presso il Registro delle imprese.

Attenzione : La start up innovativa è tenuta contestualmente all’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese e alla presentazione della Scia al competente sportello unico, anche attraverso la comunicazione unica, ove tale adempimento sia prevista dalla regolamentazione amministrativa locale.

NB Il MISE garantisce che la procedura per costituire una Srl semplificata non prevede spese notarili a patto che si utilizzi un modello standard per l’atto.

Per avviare con successo la vostra Start – Up innovativa,

contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52

Arriva il Brand di successo per Make Up e cosmetici Bio “made in Italy”: il marchio collettivo. Spunti per un Business Plan strategico con i bonus fiscali del Patent Box

0

Non tutti sanno che l’Italia è leader per la produzione di make up e cosmetica, provenendo oltre il 60% dei trucchi utilizzati dalle donne di tutto il mondo da fabbriche nazionali che vendono poi i prodotti ai marchi più conosciuti nella platea mondiale. L’’industria italiana riesce da sola a far girare 144 miliardi di euro considerando il markup, cioè il ricarico, delle case di cosmesi, dei rivenditori e delle profumerie ma è tuttavia un’eccellenza “silenziosa”. Le griffe francesi americane e giapponesi più note a livello universale, affidano con la massima fiducia la produzione di trucchi, creme e smalti alle imprese italiane, oltre alla progettazione di formule innovative. E se la potenzialità delle aziende italiane nel settore make up e cosmetica potessero venire allo scoperto, indossando un potente e strategico Brand “di proprietà”? La soluzione perfetta è assolutamente il marchio collettivo che, in combinazione con i bonus fiscali del Patent Box assicurerebbe un Business perfetto per questo settore così richiesto sul mercato mondiale. Ecco la guida pratica con interessanti spunti per un Business Plan di successo!

Le aziende cosmetiche italiane : un’ eccellenza nascosta con fatturati ultra miliardari

Non tutti sanno che l’Italia è leader per la produzione di make up e cosmetica, provenendo oltre il 60% dei trucchi utilizzati dalle donne di tutto il mondo da fabbriche nazionali che vendono poi i prodotti ai marchi più conosciuti nella platea mondiale,. Inoltre l’Italia si classifica come il quarto paese europeo per il consumo di prodotti di bellezza. Alcuni esempi di prodotti top nelle classifiche di fatturato sono mascara, liquid lipstick, fondotinta che da solo vale 214 milioni di euro per il made in Italy, BB cream e CC cream.

L’’industria italiana riesce da sola a far girare 144 miliardi di euro considerando il markup, cioè il ricarico, delle case di cosmesi, dei rivenditori e delle profumerie ma è tuttavia un’eccellenza “silenziosa”. Le griffe francesi americane e giapponesi più note a livello universale, affidano con la massima fiducia la produzione di trucchi, creme e smalti alle imprese italiane, oltre alla progettazione di formule innovative.

Il settore cosmetico nell’ultimo decennio ha quindi registrato un incremento esponenziale, sfidando la crisi degli altri settori: le ragioni di questo grandissimo successo sono da imputare in primis alla qualità dei prodotti e alla scrupolosa normativa che regolamenta le produzioni, ma soprattutto all’eccellenza dei ricercatori e alla strategica individuazione aziendale di nuovi i trend di creatività e di cultura del bello.

Successo dei prodotti cosmetici Bio

In questo scenario, nell’ottica di una valorizzazione sempre maggiore del Made in Italy spiccano anche i marchi di Make Up nel settore Green e Bio, che recepiscono perfettamente lo spostamento dell’attenzione del consumatore dal pack alla composizione dei prodotti conformi al rispetto ambientale e all’uso di ingredienti di derivazione naturale o a km zero (cioè la cui vendita avviene in un’area distante pochi chilometri da quella di produzione)

A tal proposito si evidenzia che le imprese biologiche stanno attraversando un periodo di profonda ristrutturazione e di adeguamento in relazione alle rapide evoluzioni di mercato e di politica, le quali impongono una maggiore efficacia competitiva e il raggiungimento di standard qualitativi e produttivi sempre più elevati.

Il marchio collettivo per valorizzare l’eccellenza italiana “nascosta”

E se la potenzialità delle aziende italiane nel settore make up artists e cosmetica potessero venire allo scoperto, creando un business a livello nazionale e internazionale, indossando un potente e strategico Brand di proprietà? La soluzione perfetta è assolutamente il marchio collettivo che consentirebbe di:

accrescere la visibilità sul mercato delle aziende italiane;

valorizzare il made in Italy;

certificare il valore aggiunto alla qualità del prodotto;

tutelare maggiormente i consumatori;

ottenere enormi sgravi fiscali.

Con specifico riferimento alle aziende Bio, la differenziazione del proprio prodotto biologico tramite l’applicazione di marchi collettivi consentirebbero alle stesse di :

rafforzarsi in termini di immagine sul territorio;

rapportarsi in maniera adeguata con i diversi operatori della filiera;

essere competitive nei confronti delle altre produzioni estere;

inserirsi anche al di fuori dei tradizionali canali di mercato e, allo stesso tempo, posizionarsi su specifiche nicchie di consumo;

ottenere incentivi finanziari oltre ai bonus fiscali.

NB Un marchio collettivo bio, conferirebbe “identità” al prodotto, sia attraverso la rintracciabilità delle materie prime, sia attraverso la valorizzazione delle aree geografiche di provenienza frenando, così, il processo di standardizzazione nel quale sono oggi coinvolti i prodotti biologici nazionali

Cos’è e come funziona il marchio collettivo

La dissociazione tra titolarità del singolo imprenditore, di di un ente privato o pubblico o di una associazione (licenziante) e l’utilizzo plurimo da parte dei singoli imprenditori produttori o commercianti (licenziatari) i quali devono osservare le norme dettate dal regolamento d’uso e disciplinare di produzione, segna la distinzione fondamentale tra marchio collettivo e marchio di impresa o marca. La funzione tipica del marchio collettivo è fondamentalmente diversa da quella del marchio d’impresa: il marchio collettivo è diretto ad identificare e distinguere i prodotti, non in ragione della provenienza da una determinata impresa, ma in ragione delle caratteristiche e qualità stabilite preventivamente e esplicitamente dal titolare del marchio.

Business Plan per il marchio collettivo nel settore Make Up e Cosmetics

Le aziende interessate ad incrementare esponenzialmente i fatturati ed emergere visibilmente nello scenario concorrenziale potranno intraprendere un percorso di valorizzazione attraverso la costituzione di un marchio collettivo.

A tal fine occorrerà:

A) in via preliminare , a livello di marketing effettuare un’analisi SWOT (analisi dei punti di forza/debolezza, vincoli/opportunità). Si tratta di un procedimento che fornisce informazioni fondamentali per la definizione di linee strategiche ed azioni di intervento mirate alla valorizzazione delle produzioni.

Con riferimento al settore biologico, la necessità di riconvertire lo stesso verso nuovi obiettivi che non siano semplicemente l’incremento della produttività ma che si colleghino al potenziamento della qualità, al recupero del territorio e alla valorizzazione commerciale del prodotto, richiede la realizzazione di linee strategiche ben precise.

B) Sotto il profilo giuridico/ commerciale, definire:

un organismo di gestione, ossia il titolare del marchio;

un regolamento d’uso e disciplinare di produzione, che specifichino la descrizione delle caratteristiche del prodotto/i e delle particolarità che lo contraddistinguono e le modalità di lavorazione;

i punti critici del processo in cui attivare forme di autocontrollo e controllo;

un organismo di controllo esterno;

delle procedure di omologazione e delle procedure di controllo.

Attenzione Nel caso poi in cui il titolare del marchio sia un ente pubblico, è necessario prevedere la costituzione di una legge istitutiva del marchio; un regolamento d’uso del marchio, riportante le nome che tutelano l’uso del marchio collettivo.

Patent Box in aiuto alla ricerca e innovazione cosmetica

Il settore cosmetico è quindi quello nel quale ogni prodotto richiede una tecnologia su misura, materie prime differenti, innovazioni e impianti specifici, uno scenario insomma che, quando il prodotto indossa un marchio collettivo ( o anche d’impresa), calza a pennello con i presupposti di applicazione del bonus fiscale ottenibile attraverso l’esercizio dell’ opzione Patent Box ex art 1 L. 190/2014, agevolazione fiscale che consente di detassare il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto e indiretto della proprietà intellettuale. E se l’azienda cosmetica risiede all’estero? No problem, potrà comunque godere delle agevolazioni fiscali sopra indicate se ha in Italia una SO (stabile organizzazione) a condizione che nel Paese di residenza viga un accordo contro la doppia imposizione.

Per registrare il vostro marchio collettivo ed attuare con successo la vostra progettualità d’impresa,

contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52 !  

Fashion e Moda. Marchio collettivo e Patent Box, un’accoppiata vincente per sfondare nel settore: l’ esempio pratico per misurare i benefici fiscali dell’opzione

0

Il marchio collettivo e il settore fashion si sposano perfettamente nello scenario di un mercato differenziato e di qualità. Trattasi di un Brand, disciplinato dagli art 11 CPI e 2570 cc, che attesta la qualità e l’affidabilità di un prodotto realizzato e venduto nel rispetto di elevati standards produttivi, secondo criteri selezionati e garantiti di di eccellenza, soprattutto per il settore tessile. Guardiamo più da vicino quali sono i vantaggi di questo straordinario marchio e le agevolazioni fiscali ottenibili attraverso l’analisi di un caso pratico.

Marchio collettivo nel mondo del “Fashion”

Il marchio collettivo e il settore fashion si sposano perfettamente nello scenario di un mercato differenziato e di qualità. Trattasi di un Brand, disciplinato dagli art 11 CPI e 2570 cc, che attesta la qualità e l’affidabilità di un prodotto realizzato e venduto nel rispetto di elevati standards produttivi, secondo criteri selezionati e garantiti di di eccellenza, soprattutto per il settore tessile.

Il vantaggio che un’azienda di moda può trarre dall’utilizzo di marchi collettivi, riguarda in particolare il fatto che questi rappresentano un efficace strumento di commercializzazione congiunta di prodotti provenienti da gruppi di imprese che singolarmente incontrerebbero difficoltà nell’affermazione dei propri prodotti sul mercato.

Il marchio collettivo consente di perseguire i seguenti obiettivi:

valorizzare l’immagine del prodotto e del marchio;

garantire un maggior valore aggiunto ai produttori aderenti;

garantire ai consumatori che i prodotti appartengono ad una determinata area di produzione e che posseggano determinate caratteristiche qualitative;

ottenere profitti esponenzialmente elevati ;

godere di fortissime agevolazioni fiscali se si investe in ricerca e innovazione (Patent Box)

NB Il marchio collettivo dunque, non contraddistingue il prodotto di un singolo imprenditore ma ne garantisce caratteristiche eterogenee quali l’origine, la qualità e la natura. La differenza principale rispetto ai marchi d’impresa o “individuali è quella per la quale i marchi collettivi creano una dissociazione fra titolarità (che resta in capo al licenziante) ed utilizzazione (che spetta ai commercianti o produttori licenziatari del marchio).

Gli imprenditori e gli enti privati o pubblici che intendono registrare marchio collettivo, devono predisporre un regolamento d’uso del marchio ed eventuale disciplinare di produzione attinenti rispettivamente alle regole di utilizzo e di lavorazione del prodotto, che vanno rispettate dagli aderenti al fine di ottenere il rilascio di un “certificato di conformità”, senza il quale non sarebbe possibile ottenere il diritto all’uso del marchio collettivo.

Nel settore fashion, un tipico esempio di marchio collettivo è Seri. Co, gestito dal Centro Tessile Serico.

Marchio collettivo nella moda e Patent Box: l’esempio pratico

Il caso

Un’azienda di moda “Alfa” commercializza capi di abbigliamento attraverso un marchio collettivo ottenuto in licenza dal consorzio “X”.

Quesito

Quali benefits l’azienda Alfa trarrebbe nel suo business se decidesse di optare per l’agevolazione fiscale del Patent Box?

Cosa fare

Occorre in primo luogo individuare i beni immateriali opzionabili con il Patent Box attraverso un’analisi dell’attività aziendale.

NB Nel dettaglio, sarà necessario scorporare i redditi derivanti dall’utilizzo del marchio da quelli non collegati allo stesso. Per tale rilevazione è necessario ed utile che l’azienda sia dotata di un sistema di contabilità analitica o industriale.

Verifica che il bene rientri nell’agevolazione fiscale

Nel caso in esame, il brand “indossato” dai capi di abbigliamento venduti, rappresenta un bene immateriale che corrisponde ad un bene opzionabile ex art 1 L. 190/2014 in quanto:

è un marchio collettivo;

l’azienda ha ottenuto il diritto all’utilizzazione economica dello stesso attraverso il contratto di licenza stipulato con il consorzio che ne resta titolare;

il marchio ha contribuito alla formazione del reddito;

l’azienda Alfa ha investito in attività di ricerca e sviluppo del marchio e cioè:

attività di comunicazione e promozione (attraverso fiere, sponsorizzazioni, ecc. );

spese effettuate per la sua registrazione e il suo mantenimento;

spese effettuate per tutelare e difendere il marchio dai tentativi di imitazione in Italia e all’estero.

Inquadramento del tipo di utilizzo : diretto o indiretto?

L’azienda di moda, titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale sebbene non proprietaria dello stesso ,valorizza il proprio brand tramite un tipo di utilizzo diretto, in quanto il reddito che realizza è il risultato della vendita di prodotti in cui è incorporato il valore del marchio ottenuto in licenza.

Ruling

L’utilizzo diretto rende obbligatoria la procedura di ruling, cioè quell’attività svolta in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate che consente di calcolare i benefici del Patent Box per in caso specifico e determinare con esattezza del reddito agevolabile

Soluzione

Ponendo il caso che il reddito agevolabile (il quale corrisponde al contributo economico) definito a seguito della procedura di ruling fosse pari a € 10. 000. 000 e che l’azienda abbia provveduto autonomamente alla alle spese di ricerca e e innovazione, con un nexus ratio pari a 1, l’applicazione del Patent Box le consentirebbe di conseguire un risparmio fiscale del 50% detassando in totale € 5. 000. 000, con un risparmio “spalmato” in 5 anni per un totale di € 25. 000. 000

Se operate nel settore moda e volete registrare il vostro marchio collettivo, oppure chiederne uno in licenza, pianificare con successo la vostra progettualità d’impresa e godere degli straordinari bonus fiscali del Patent Box,

non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52!

L’eccellenza del marchio collettivo diventa un disegno di legge: il marchio collettivo “Italian Quality”

0

Con il Disegno di legge n. 1061 presentato al Senato in data 29 novembre 2013 si è avviato l’iter normativo volto all’istituzione del marchio di qualità “Italian Quality” , marchio collettivo di titolarità dello Stato Italiano e volontario, a supporto del Made in Italy, per contraddistinguere prodotti italiani che presentino caratteristiche di eccellenza. E’ quindi evidente l’importanza e il prestigio di questa particolare tipologia di marchio, il marchio collettivo, recepita anche a livello istituzionale, al punto di giungere alla progettazione di un disegno di legge per crearne uno ad hoc garantito dallo Stato stesso.   

 Con il Disegno di legge n. 1061 presentato al Senato in data 29 novembre 2013 si è avviato l’iter normativo volto all’istituzione del marchio di qualità “Italian Quality” , marchio collettivo di titolarità dello Stato Italiano e volontario, a supporto del Made in Italy, per contraddistinguere prodotti italiani che presentino caratteristiche di eccellenza.

Questo Brand sembra ricalcare il modello tedesco di marchio collettivo volontario “Geräte und Produktsichereitsgesetz” del 2004.

NB E’ quindi evidente l’importanza e il prestigio di questa particolare tipologia di marchio, il marchio collettivo, recepita anche a livello istituzionale, al punto di giungere alla progettazione di un disegno di legge per crearne uno ad hoc garantito dallo Stato stesso.

Il marchio “Italian Quality” vuole porsi come :

uno strumento di politica industriale, utile per recuperare competitività attraendo investimenti e quindi per il rilancio del commercio estero;

brand che punta alla valorizzazione della produzione nazionale di qualità e a contrastare il crescente fenomeno della contraffazione del Made in Italy, prevenendo pratiche fraudolente da parte di produttori e importatori;

strategia per favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani;

strumento per garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, fornendo un’informazione aggiuntiva sul prodotto che intende acquistare ( indicazione di provenienza del prodotto e indicatori che attestano l’esistenza di un collegamento dimostrabile tra una determinata caratteristica del prodotto ed un determinato luogo di produzione)

marchio volto alla promozione nei mercati globali dei prodotti certificati in tal modo, per tutelare e valorizzare la qualità e l’eccellenza della produzione italiana nel mondo.

NB Quelli sopra elencati sono già i punti di forza di un marchio collettivo ex art 11 CPI e 2570 cc che attualmente è possibile registrare per creare il proprio Business e realizzare fatturati molto elevati, ottenendo anche fortissimi sgravi fiscali del Patent Box se si investe in ricerca e innovazione, attraverso la detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto e indiretto della proprietà intellettuale.

Le caratteristiche di eccellenza del marchio in lavorazione “Italian Quality” presuppongono la co-presenza dei seguenti requisiti:

la realizzazione del prodotto da parte di professionisti, artigiani ed imprese iscritti alle camere di commercio industria artigianato e agricoltura, aventi domicilio fiscale nel territorio italiano;

la presenza della marcatura d’origine “Made in Italy” in ottemperanza al Regolamento Doganale UE n. 952/2013;

aver subito nel territorio italiano almeno un’operazione ulteriore e precedente l’ultima lavorazione ai sensi dell’art. 60 Regolamento Doganale UE n. 952/2013;

rientrare nei cc. Dd. “disciplinari di settore” che verranno predisposti in concerto con le principali associazioni di categoria e contempleranno le modalità d’uso del marchio e i successivi controlli, da effettuarsi ad opera di una società di certificazione.

NB L’uso del marchio verrà concesso sulla base di una autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico che provvederà anche alla registrazione del marchio in sede nazionale, comunitaria e internazionale.

Chi potrà ottenere il marchio collettivo Italian Quality?

società semplici;

società in nome collettivo;

società cooperative;

società in accomandita semplice;

società a responsabilità limitata;

reti di imprese;

organizzazioni di produttori;

consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive.

Sarà previsto anche uno specifico sistema di etichettatura, nonché campagne annuali di promozione sul mercato domestico e sui principali mercati internazionali.

In particolare, l’art 5 del disegno di legge prevede la possibilità per le imprese facenti parte di reti di imprese, organizzazioni di produttori, consorzi e imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, di concertare con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati, azioni promozionali dei prodotti contrassegnati dal marchio implementando ulteriormente e a livello esponenziale la potenza di questo Brand d’eccelolenza

Attenzione: si tratta di un marchio “collettivo”, aggiuntivo rispetto alla normativa sulla marcatura che indica l’origine del prodotto e che rimarrebbe quella oggi in vigore (si delinea quindi una netta distinzione tra marchio in senso proprio e marcatura d’origine). Si attende il completamento dell’iter di approvazione

Per registrare il vostro marchio collettivo, pianificare con successo la vostra progettualità d’impresa e godere degli straordinari bonus fiscali del Patent Box, 

non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52!

Articoli più letti