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Guida pratica medici 2017: come avviare la professione e come funziona il regime fiscale agevolato?

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Con questa guida pratica scopriamo come avviare la professione medica e chiariamo il regime fiscale/contabile applicabile ai soggetti che intraprendono un’attività medica autonoma, al fine di individuare il trattamento fiscale agevolato e conseguire risparmio d’imposta pro norma, molto utile soprattutto nella fase di avviamento e nei primi anni di esercizio della professione per i giovani medici.

Con questa guida pratica scopriamo come avviare la professione medica e chiariamo il regime fiscale/contabile applicabile ai soggetti che intraprendono un’attività medica autonoma, al fine di individuare il trattamento fiscale agevolato e conseguire risparmio d’imposta pro norma, molto utile soprattutto nella fase di avviamento e nei primi anni di esercizio della professione per i giovani medici.

L’attività medica esercitata come libera professione, produce un reddito di lavoro autonomo disciplinato dagli articoli 53 e 54 DPR n. 917/86 in quanto rileva a titolo di esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo così come delineato dall’articolo 2222 del codice civile (Contratto d’opera in forza del quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente), diversa da quella d’impresa.

Sono attratti al medesimo inquadramento reddituale ex articolo 53 TUIR anche:

i compensi relativi alle attività extramoenia cioè presso studi privati dei medici con partita IVA che sono anche dipendenti ASL (i quali dovranno optare per regime intramoenia e extramoenia per l’esercizio della libera professione);
le prestazioni effettuate dal medico presso strutture sanitarie private che mettono a disposizione del professionista, ovvero concedono in affitto, i locali della struttura stessa per l’esercizio di attività di lavoro autonomo. In tale ultimo caso il medico professionista emetterà la fattura nei confronti della struttura, la quale a sua volta fatturerà la prestazione al paziente.

Come avviare la professione: gli step da seguire

a) Presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività di medico è il superamento con esito positivo dell’esame di Stato con successiva iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia cui appartiene il Comune di residenza anagrafica;

b) a questo punto i neo-medici che intendono esercitare in maniera abituale un’attività professionale di lavoro autonomo, devono richiedere, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, l’attribuzione del numero di partita IVA all’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente;

c) l’iscrizione alla cassa di previdenza dell’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) avviene d’ufficio a cura dell’Ordine locale; 

d) i Medici convenzionati con il S. S. N. Devono dichiarare solamente gli eventuali redditi da libera professione prodotti, al netto delle relative spese (e non  i compensi corrisposti dalle Aziende sanitarie locali in quanto già assoggettati a contribuzione). L’importo del contributo è calcolato dall’Enpam sulla base dei dati indicati nel Modello D, che deve essere compilato ed inviato all’Ente medesimo, anche per via telematica, entro il 31 luglio di ogni anno;

NB Il contributo può essere versato in unica soluzione con scadenza il 31 ottobre, oppure in due rate con scadenza il 31 ottobre e il 31 dicembre, oppure in cinque rate con scadenza 31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno.

Qual è l’unico regime fiscale agevolato attualmente applicabile?

Il regime forfetario è l’unico regime fiscale agevolato attualmente previsto, introdotto dalla Legge n. 208/15 ed applicabile se sussistono i requisiti prescritti e opera come regime “naturale” che scatta “in automatico” in alternativa a quello ordinario. Esso riguarda sia i soggetti che iniziano un’attività imprenditoriale o professionale sia i soggetti che già la esercitano.

Requisiti di accesso:

conseguimento nell’anno precedente di compensi non superiori a €30. 000,00;
sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori non superiori a €5. 000,00 lordi;
costo complessivo dei beni strumentali (attrezzatura, autovettura ecc. ) a fine esercizio non eccedente €20. 000,00;
percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente e assimilato non superiori a €30. 000,00.

Comunicazioni richieste per l’accesso al regime

Per i contribuenti che iniziano l’attività e che presumono di rispettare le condizioni previste per l’applicazione del regime, è previsto l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), ai fini solo anagrafici. In caso contrario l’accesso al regime forfetario non è precluso, tuttavia si è soggetti ad una sanzione amministrativa da 250 a 2. 000€ (articolo 11 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 471/97);

i soggetti già in attività vi accedono senza effettuare alcuna comunicazione, né preventiva né successiva. Tali soggetti però, se intendono usufruire del regime contributivo agevolato, devono effettuare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Calcolo del reddito imponibile

La determinazione forfetaria del reddito imponibile prevede che lo stesso sia calcolato tramite l’applicazione ai compensi incassati del coefficiente di redditività previsto per gruppi di attività che, per la categoria dei medici, è fissato in misura pari al 78%.

Aliquota imposta

Il reddito, ut sopra determinato, viene tassato con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef delle addizionali comunale e regionale e dell’Irap, corrispondente al:

15% (ordinaria);
5% (ridotta) per chi inizia l’attività, applicabile  per i primi 5 anni a condizione che:

1) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’altra attività professionale o d’impresa;

2) l’attività da esercitare non costituisca in nessun modo prosecuzione di altra attività precedente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Adempimenti fiscali/contabili in regime forfetario

L’opzione per il regime agevolato forfetario limita e semplifica gli adempimenti contabili/fiscali riducendoli ai seguenti:

fatturazione dei compensi;
numerazione e conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, con esonero dalla tenuta della contabilità;
rilascio per i compensi assoggettabili a ritenuta, di una dichiarazione da cui risulti che sulle somme risultanti dalle parcelle non va operata la ritenuta d’acconto, in quanto soggette ad imposta sostitutiva;
non si dovrà esporre l’IVA in fattura, se l’operazione è imponibile, con esonero da qualunque adempimento in materia di IVA;
non si è  tenuti a svolgere gli adempimenti previsti a carico dei sostituti d’imposta, come l’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti ad altri professionisti (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi);
non si potrà fruire, in riferimento al solo reddito professionale, di deduzioni (eccetto i contributi previdenziali) e detrazioni fiscali perché viene applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef;
non si è soggetti ad Irap;
non si è soggetti agli studi di settore.

Attenzione: sebbene quello forfetario sia il regime agevolato naturale “automatico”, è comunque possibile optare, previe le opportune valutazioni di convenienza fiscale, per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.  Il regime forfetario non può più essere applicato a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

Regime contabile ordinario

Se per l’attività medica si sceglie il regime ordinario, il trattamento contabile dei professionisti risulta disciplinato ai fini delle imposte sui redditi, dell’articolo 19 del DPR n. 600/73 e dalll’articolo 3, comma 1, del DPR n. 695/96. Per tutti i professionisti in contabilità semplificata è obbligatorio tenere i seguenti registri:

registri delle fatture emesse;
registro delle fatture d’acquisto;
registro incassi e pagamenti.

N. B.  Tutti i professionisti che non rientrano nel regime forfetario applicano il regime contabile semplificato qualunque sia il loro volume d’affari.

Per scegliere il regime fiscale più conveniente ed essere assistiti dai nostri esperti in tutta serenità e con la massima efficienza ed efficacia o se desiderate richiedere un parere legale/tributario, non esitate a contattarci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

Associazioni culturali e sportive APS ASD SSD ed ODV: attivo il nuovo servizio di ricostruzione ultimi sei anni dell’impianto contabile, amministrativo e fiscale

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Associazioni culturali e sportive APS ASD SSD ed ODV: attivo il nuovo servizio di ricostruzione ultimi sei anni dell’impianto contabile, amministrativo e fiscale

Uno dei problemi principali nelle associazioni culturali e sportive risiede nella documentazione spesso incompleta o inadatta a fronte di accessi, verifiche ed ispezioni dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’Inps, che facilmente possono generare processi verbali ed avvisi di accertamento molto invasivi, ai fini delle imposte dirette, con il coinvolgimento in molti casi della persone e del patrimonio del Presidente e/o del legale rappresentante.

Associazioni culturali e sportive: Attivo il nuovo servizio di ricostruzione ultimi sei anni dell’impianto contabile, amministrativo e fiscale

 

Come tutelare chi ha la rappresentanza legale

Uno dei problemi principali nelle associazioni culturali e sportive risiede nella documentazione spesso incompleta o inadatta a fronte di accessi, verifiche ed ispezioni dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’Inps, che facilmente possono generare processi verbali ed avvisi di accertamento molto invasivi, ai fini delle imposte dirette, con il coinvolgimento in molti casi della persone e del patrimonio del Presidente e/o del legale rappresentante.

 

Le non profit in che assistiamo in Italia

Questo servizio è rivolto a coloro che sono stati o sono i legali rappresentanti di una:

·       A. P. S.  – Associazione di Promozione Sociale;

·       A. S. D. –  Associazione Sportivo Dilettantistica;

·       O. D. V. – Organismo Di Volontariato ASD ODV ed anche SSD;

·       S. S. D. – Società Sportivo dilettantistica (perdita dei benefici  disciplinati art. 148 DPR  917/1986 e L. 348/1991 causa omissione adempimenti).

Chi è o chi sono i Legali Rappresentanti di una non profit

 

Il legale rappresentante può essere:

·       Il Presidente;

·       Tesoriere, delegati, procuratori, amministratori, membri del comitato  o del Consiglio Direttivo che abbiano la legale rappresentanza o il potere di firma per determinati atti.

Prevenire significa tutelarsi in modo sano, curare invece dopo i richiamati interventi (notifica avviso di accertamento) risulta spesso tardivo.

 

DA EVITARE:

ulteriori rinvii, oggi non si scappa, gli uffici controllano a tappeto le non profit in tutta Italia, isole comprese.

Richiedi assistenza per ricostruire gli ultimi sei anni (o cinque ante riforma 2016) della contabilità e degli atti amministrativi  (sanare archivio contabile, ricostruzione-documenti-mancati-associazione) della vostra associazione (ASD – SSD – APS – ODV), ai nostri commercialisti esperti e specializzati nella consulenza riservata al non profit,  tutelatevi e dormite sereni.

Noi effettuiamo un checkup di quanto da voi svolto e non svolto negli anni ed un elenco di quanto e come deve essere sanato aiutandovi nel farlo, nel rispetto della normativa civilistica e tributaria.

E’ un lavoro che abitualmente richiede tempo, ma con i nostri metodi e la tecnologia diventa sostenibile in termini economici e temporali.

Prorogato il termine per l’invio del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) 2017: qual è la nuova scadenza dopo il “Decreto Milleproroghe” e come va inviato?

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Entro quale termine va inviato il MUD 2017 in base alla nuova scadenza prevista dall’articolo 12 del “Decreto Milleproroghe” e come funziona l’invio telematico? Chi può optare per la trasmissione  cartacea?  

Come noto, l’articolo 12 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 modificando il Decreto Legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, n. 101, ha stabilito che, fino alla data del subentro nella gestione del Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.

In particolare l’articolo 189 comma 3 del citato Decreto prevede che chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), devono comunicare annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

N. B. Il MUD 2017 corrisponde a quello previsto dal D. P. C. M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014 e successivamente confermato dal D. P. C. M. 21 dicembre 2015.

Proroga del termine per l’invio

Il termine originariamente fissato per l’invio del MUD 2017 da parte delle imprese e delle amministrazioni che hanno prodotto, gestito, trasportato, recuperato e smaltito rifiuti nel corso del 2016, è stato spostato in forza dell’articolo 12 del decreto Milleproroghe, dal 30 aprile al 2 maggio, per effetto delle festività. Si precisa che le modalità di trasmissione, soggetti obbligati, modulistica e istruzioni sono identici a quelli dello scorso anno.

Come inviare il MUD

A) I soggetti obbligati a  presentare il MUD in via telematica possono predisporre il file da trasmettere utilizzando:

a) servizio mudtelematico di Infocamere;

b) servizio mudcomuni. It per compilazione e presentazione telematica della Comunicazione Rifiuti Urbani e assimilati;

B) I soggetti che hanno diritto di presentare la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato al DPCM potranno inviare il MUD su supporto cartaceo. Trattasi di quei soggetti che producono nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.

Per ricevere assistenza fiscale in tutta serenità e con la massima efficienza ed efficacia o richiedere un parere legale/tributario, 

non esitate a contattarci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

“Coffee break”: qual è l’aliquota IVA sulle cialde/capsule di caffè per il professionista/imprenditore che prende a noleggio o in comodato gratuito un distributore del caffè? E negli altri casi?

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Un commerciante di cialde caffè vende ad un privato tot capsule di caffè per consumo personale/familiare; un fornitore di caffè vende cialde di caffè ad una ditta che richiede fattura; un datore di lavoro mette a disposizione dei distributori automatici da caffè per se stesso e per i propri collaboratori. Quali saranno le aliquote IVA applicabili nei tre casi? Con questa guida pratica rispondiamo alle domande prospettate sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate illustrando agli imprenditori/professionisti amanti del caffè come acquistare le cialde con l’aliquota agevolata al posto di quella ordinaria al 22%, chiarendo se trattasi o meno di una spesa detraibile.

Casi

A) Un commerciante di cialde caffè vende ad un privato tot capsule per consumo personale-familiare;

B) Un fornitore di caffè vende capsule di caffè ad una ditta che richiede fattura;

C) Un datore di lavoro mette a disposizione dei distributori automatici da caffè per se stesso e per i propri collaboratori.

Quesito

Come variano nei tre casi le aliquote IVA applicabili?

Soluzioni

In materia di caffè occorre fare delle distinzioni ai fini dell’individuazione delle aliquote IVA applicabili.  

A) Somministrazione “non-commercio”. A decorrere dal 1°gennaio 2014 le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici scontano l’IVA agevolata al 10%, a prescindere dal luogo in cui è collocato l’apparecchio (punto 121, parte III, tabella A allegata al Dpr 633/1972). La condizione imprescindibile per l’applicazione di questa aliquota è che l’acquirente della capsula o della cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa e, quindi, il consumatore finale. Quindi un operatore economico titolare di partita IVA applicherà questa aliquota al suo acquirente privato.

N. B.  A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 20, DL n°63/2013, la previsione dell’aliquota uniforme IVA al 10% ha cancellato la differenziazione previgente tra:   

aliquota agevolata al 4% nel caso in cui il distributore fosse allocato in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, caserme e altri edifici di servizio pubblico;
aliquota al 10%, invece, se il distributore era posto in luoghi differenti da quelli sopraccitati (come ad esempio cinema, centri commerciali, ecc…).

B) Vendita commerciale. Nell’ipotesi di cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale (passaggi commerciali intermedi del bene), va applicata l’aliquota propria del prodotto ceduto che nell’ipotesi specifica è fissata al 22%.  Tale impostazione trova conferma nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 124/E del 2000 la quale ha chiarito che la cessione di capsule o cialde nei confronti di soggetti diversi dai consumatori finali, non può essere giuridicamente qualificata come somministrazione di alimenti e bevande, in quanto il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda o della capsula in una bevanda. E’ quindi il caso di cessioni ad imprese.

C) Nel caso di soggetti privati che prendono a noleggio o in comodato gratuito il distributore che eroga la bevanda, troverà applicazione il medesimo trattamento IVA di cui al punto A) prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande, quindi l’aliquota agevolata al 10% come espressamente precisato dall’Agenzia delle Entrate che con la Risoluzione n°103/E del 2016. L’amministrazione finanziaria, interpellata sulla l’interpretazione del n°121) della Tabella A, parte III, allegata al d. P. R. 26 ottobre 1972, n°633, si è pronunciata negli stessi termini sia nel caso di soggetti titolari di Partita IVA che di soggetti privati perché in entrambe le situazioni l’acquirente della capsula/cialda è l’effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale:

1) nel primo caso del datore di lavoro titolare di partita IVA  che acquista una partita di cialde per l’utilizzo proprio o dei collaboratori applicherà l’aliquota agevolata fermo restando l’indetraibilità sull’acquisto delle cialde in capo allo stesso, che quindi originerà un costo deducibile dal reddito ex articolo 109 TUIR;

2) nel secondo caso cioè di soggetti privati che acquistano le capsule/cialde in un momento successivo rispetto a quello in cui viene loro dato a noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda, è necessario, che il contratto di comodato o noleggio e le fatture relative alla fornitura di capsule o cialde siano intestati alla stessa persona.

Note sull’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto delle cialde di caffè per imprenditori e professionisti

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate fornite con la Risoluzione n°103/E del 2016 il datore di lavoro titolare di partita IVA che acquista in comodato un distributore di cialde di caffè per utilizzo personale e dei propri collaboratori e dipendenti non potrebbe giovarsi della detraibilità sull’acquisto delle cialde. Secondo il principio generale quindi l’IVA indetraibile genera un costo deducibile, in tal caso riconducibile all’articolo 109 TUIR.

Tuttavia si osserva che:

a) la tesi della indetraibilità sembra contrastare  con un dato normativo: l’articolo 19-bis1 del D. P. R. N°633/1972 (Legge IVA), che alla lettera f) prevede che “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto (…) di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto (…) di somministrazione (…) mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa”.

b) la Risoluzione 1. 8. 2000, n°124/E ha sostanzialmente equiparato i distributori a cialde/capsule agli altri distributori automatici nei casi in cui l’acquirente sia il consumatore finale.

c) a sostegno di una possibile detraibilità, in favore del titolare dell’azienda o dello studio professionale,  dei costi di acquisto del caffè per il consumo da parte del personale de l’azienda, si evidenzia che  la Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 11 dicembre 2008, causa C‑371/07, ha stabilito che è possibile detrarre l’imposta, se un datore di lavoro acquista cibo o bevande per fornirli a titolo gratuito al proprio personale nei suoi locali al fine di garantire la continuità e il buono svolgimento delle riunioni di lavoro.

Conclusione

Prendere a noleggio o in comodato gratuito distributori automatici del caffè a capsule o cialde consente agli imprenditori o professionisti di ottenere un notevole risparmio fiscale pro norma acquistando cialde con il pagamento di un’IVA dimezzata cioè al 10% al posto di quella più onerosa al 22% perché in tali casi l’erogazione del caffè è assimilato ad una somministrazione e non è considerato commercio di caffè: il principio base è quello per il quale l’aliquota IVA ridotta del 10% può essere “applicata solo nel caso in cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale” a prescindere dal fatto che egli sia o meno titolare di Partita IVA.

Per richiedere: 

una istanza di rimborso IVA per recuperare quella indebitamente pagata;
un parere tributario in materia IVA;

la presentazione di una istanza di interpello; 
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Scaricabili da oggi 18 aprile i modelli per la precompilata 2017. Come accedere, chi può farlo e da quando parte il conto alla rovescia per l’invio?

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A partire da oggi 18 aprile 2017, sarà possibile scaricare dall’area dedicata del sito ufficiale dell’agenzia delle Entrate il 730 o il “modello redditi” precompilati. Vediamo insieme come, chi può accedere e da quando si potrà con certezza procedere all’invio della precompilata 2017 con eventuali modifiche ed integrazioni.  

A partire da oggi 18 aprile, sarà accessibile a tutti i contribuenti e ai soggetti delegati, dalla propria area dedicata tra i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, la visualizzazione della dichiarazione precompilata 2017, sempre nell’ipotesi in cui si opti per la stessa in luogo di quella ordinaria, per poter successivamente  accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 2017, ma anche integrare o modificare la precompilata inviata nel 2016.

Come si accede alla precompilata?

Per visualizzare e scaricare il 730 o la dichiarazione redditi 2017, sarà  necessario utilizzare le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con il Pin rilasciato dell’Inps, tramite il Sistema pubblico per l’identità digitale (Spid) e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPa). Infine, i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi.  

Chi può scaricare online il 730 precompilato?

Il Modello 730 2017 precompilato online può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti e pensionati, che hanno i requisiti per presentare il modello 730, ovvero:

pensionati o lavoratori dipendenti;
lavoratori che percepiscono indennità di cassa integrazione, mobilità o ASpI;
soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
sacerdoti della Chiesa cattolica;
giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive come consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc. ;
lavoratori socialmente utili;
lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno;
personale scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di giugno dell’anno successivo;
lavoratori con solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio, se conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, IRAP e IVA;

Il 730 precompilato online può essere inoltre utilizzato da pensionati e lavoratori dipendenti se il loro reddito è derivato per l’anno 2016 da:

redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come per esempio co. Co. Co. E contratti di lavoro a progetto;
redditi terreni e fabbricati;
redditi di capitale;

redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, per esempio per le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
redditi diversi come ad esempio i redditi terreni e fabbricati all’estero, soggetti a tassazione separata ecc.

Da quando si potrà procedere con l’invio?

Precisiamo, che sebbene la visualizzazione del modello sia possibile già da oggi per consentire un certo margine di tempo per la pianificazione e organizzazione della compilazione e lo studio di alcune problematiche tributarie funzionali ad eventuali  modifiche o integrazioni, sarà possibile effettuare  gli  invii con eventuali modifiche e integrazioni (nel caso in cui ci fossero delle anomalie nei dati o delle spese detraibili o deducibili non inserite) a decorrere dal 2 maggio fino al 24 luglio.

Istruzioni

Prima di procedere all’accettazione e all’invio del modello 730 precompilato, a partire dalla data sopra indicata, la dichiarazione andrà  verificata in tutte le sezioni, i quadri e gli importi, e solo dopo eventualmente si potrà procedere all’inoltro del modello preferibilmente con il supporto di intermediari esperti nel settore, ai quali delegare integralmente la responsabilità onde evitare errori e incorrere in possibili e pesanti sanzioni.  Il contribuente  dovrà in tal caso sottoscrivere la delega 730/2017 ed il commercialista sarà tenuto ad apporre sul 730 precompilato modificato o integrato, il visto di conformità 730/2017.

Per essere assistiti in tutta  serenità nella vostra dichiarazione dei redditi e ricevere consulenza fiscale-tributaria o un parere spot con la massima efficienza ed efficacia,

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Credito Iva anno 2016: come e quando utilizzarlo a compensazione

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Credito Iva anno 2016: come e quando utilizzarlo a compensazione

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2016, codice tributo 6099 anno d’imposta 2016, può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2017 tramite uso modello F24, ma solo fino al limite massimo di € 4. 999,00. L’eventuale credito eccedente tale soglia, ma entro l’ulteriore limite di € 15. 000,00, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi dal 16 marzo 2017).

 

Credito Iva anno 2016: come e quando utilizzarlo a compensazione

Guida fiscale e vademecum per utilizzare in F24 il credito Iva annuale Codice Tributo 6099 anno 2016

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2016, codice tributo 6099 anno d’imposta 2016, può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2017 tramite uso modello F24, ma solo fino al limite massimo di € 4. 999,00. L’eventuale credito eccedente tale soglia, ma entro l’ulteriore limite di € 15. 000,00, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi dal 16 marzo 2017).

Il credito che dovesse eccedere € 5. 000,00 potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato (Dottore Commercialista et similia).

N. B.: In tutti i casi in cui l’utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei € 5. 000,00, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di € 5. 000,00 può essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell’istanza.

Per chi avesse maturato nel 2015 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2016, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2015) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2016, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà’, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2016.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D. L. N. 78/2010, che ha previsto:

da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in  presenza di debiti superiori a 1. 500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato); e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da € 15. 000,00 ad € 30. 000,00 l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione.

Detraibilità spese veterinarie 2017: calcolo, requisiti, documenti e come indicarle nella dichiarazione dei redditi

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Con questa guida illustriamo in sintesi i requisiti per la detraibilità delle spese veterinarie 2017, come si calcola il beneficio fiscale, come indicare le suddette spese nella dichiarazione dei redditi tramite 730 ordinario e modello Unico e quali sono i documenti necessari per fruirne.

Calcolo delle spese veterinarie detraibili

Le spese veterinarie sostenute dal contribuente per animali domestici, di affezione o per la pratica sportiva, rientrano tra gli oneri detraibili dalla dichiarazione dei redditi con modello 730 e Unico nella misura del 19% considerando ai fini del calcolo:

la franchigia pari a € 129,11;
il tetto massimo di spesa detraibile è pari a 387,34 euro.

Questo significa che la detrazione del 19% andrà applicata sulla differenza tra il totale delle spese sostenute ammesse al beneficio fiscale e l’importo di € 129. 11.

Quali sono le spese veterinarie detraibili?

Le spese veterinarie detraibili, quindi scaricabili dalla dichiarazione dei redditi attribuendo al contribuente che si prende cura del proprio amico a quattro zampe uno sconto IRPEF, sono tutte quelle spese mediche sostenute dal contribuente per la cura e la prevenzione  di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o di pratica sportiva quindi i costi sostenuti per prestazioni professionali del medico veterinario e per l’acquisto dei farmaci prescritti. Inoltre a partire dal 2016, nel 730 precompilato, sono state inserite per la prima volta dall’Agenzia delle Entrate, le spese mediche detraibili  inviate dagli operatori sanitari, mediante il Sistema Tessera Sanitaria (TS).

Qual è il presupposto principale per la detraibilità?

L’ammissibilità della detrazione della spesa veterinaria è subordinato all’imprescindibile condizione che l’animale sia legalmente posseduto: occorre cioè dimostrare al Fisco, di essere i veri proprietari del cane, del gatto, dei canarini, del furetto o del cavallo, secondo le seguenti modalità:

mediante la documentazione rilasciata dalla ASL o dal medico veterinario al momento dell’iscrizione dell’animale all’apposita anagrafe: per esempio, per il cane sussiste l’obbligo di iscrizione all’anagrafe canina e di microchip;
nel caso di animali domestici non obbligati all’iscrizione la prova del legale possesso, può essere fornita esibendo il cd.  pet passport per gatti e furetti, o il certificato di adozione, o ancora da fatture di acquisto dell’animale o anche da un’apposita identificazione/registrazione volontaria da parte del contribuente che s’impegna nella detenzione giuridica dell’animale da compagnia, mediante la sottoscrizione di una apposita dichiarazione del proprietario.  

Sanzioni per illegale possesso dell’animale

Il contribuente che dichiara indebitamente ai fini della detrazione la spesa veterinaria in mancanza (anche sopravvenuta) delle condizioni di proprietà o detenzione legale, quindi che si trovi nell’impossibilità di fornire prove documentali specifiche, rischia due tipi di sanzioni:

sanzioni amministrative pecuniarie per indebita detrazione (con l’applicazione del 30% oltre gli interessi legali sulla minore imposta Irpef versata);
sanzioni amministrative per la mancata regolarizzazione del possesso dell’animale, nei casi obbligatori per legge.  

Istruzioni compilazione 730/Unico

Le spese veterinarie stando alle istruzioni 2016, vanno inserite nel modello 730, nei righi da E8 a E12 ed utilizzando il codice 29, mentre nell’Unico compilando i righi da RP8 a RP14, specificando, il 29 come codice relativo alle spese veterinarie.

Documentazione fiscale

I documenti da conservare per beneficiare della detrazione sono:

fatture o ricevute fiscali del medico veterinario;
scontrino parlante della farmacia.

N. B.  Nelle suddette spese, rientrano anche gli esami di laboratorio eseguiti presso strutture veterinarie mentre sono esclusi i farmaci senza prescrizione medica veterinaria, mangimi ed antiparassitari.

Attenzione: non rientrano fra i beneficiari delle detrazioni gli animali da allevamento, riproduzione, consumo alimentare o destinati alle attività agricole.

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Deducibilità spese di sponsorizzazione sportiva di ASD/SSD: quando l’Agenzia delle Entrate non può emettere avvisi di accertamento nei confronti dell’azienda sponsor? La risposta della Cassazione

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Se un’azienda per pubblicizzare il proprio marchio sulla maglietta e tabelloni sul campo da calcio di un’ASD o di una SSD, ha corrisposto alla stessa spese di sponsorizzazione pari ad € 180. 000 portandole integralmente in deduzione, l’Agenzia delle Entrate potrà emettere un avviso di accertamento opponendosi alla deduzione?

 

Quesito

Se un’azienda per pubblicizzare il proprio marchio sulla maglietta e tabelloni sul campo da calcio di un’ASD o di una SSD, ha corrisposto alla stessa spese di sponsorizzazione pari ad €180. 000 portandole integralmente in deduzione, l’Agenzia delle Entrate potrà emettere un avviso di accertamento opponendosi alla deduzione?

Focus sulle spese di pubblicità e norma applicabile

L’articolo 108 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), dispone che la pubblicità è l’attività preordinata alla diffusione del nome e dell’immagine dei prodotti di una determinata azienda presso il pubblico e si differenzia dalla propaganda, intesa come l’azione di divulgazione di particolari caratteristiche e speciali qualità del bene o del servizio. Secondo la R. M. 17 settembre 1998, n°148/E, le spese di pubblicità sono quelle sostenute per portare a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, stimolando la formazione o l’intensificazione della domanda.

Sotto un profilo fiscale, entrambe le fattispecie sono equiparate e tali spese possono essere dedotte interamente nell’esercizio in cui vengono sostenute o in questo e nei quattro successivi in parti uguali.

Tuttavia nel caso specifico in cui i corrispettivi funzionali alla pubblicità dell’Azienda sono versati ad un’ASD (oppure ad una SSD) trova applicazione l’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 che limita la deducibilità fiscale alle spese di pubblicità e sponsorizzazione ad un importo massimo di € 200. 000.    

Soluzione  

Quanto sopra asserito trova una conferma nella recentissima sentenza n°8981/2017 depositata il 6 aprile, con la quale Corte di Cassazione ha chiarito che il Fisco non può opporsi alla deducibilità delle spese di pubblicità e sponsorizzazione effettuata da aziende e professionisti fino all’importo massimo di € 200. 000 annui se corrisposte ad una ASD o SSD

Nella fattispecie,  l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società che aveva portato in deduzione le spese di pubblicità sostenute e corrisposte a un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) per la promozione del marchio in occasione degli eventi organizzati.

La Corte di Cassazione ha annullato la pretesa esattoriale in applicazione dell’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002, in base al quale “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società sportive dilettantistiche (SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore ad € 200. 000, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte su i redditi, di cui al decreto del Presidente del la Repubblica 22 dicembre 1986, n°917”.

Deve quindi concludersi che il recupero a mezzo di avviso di accertamento del costo di pubblicità inferiore ad € 200. 000 risulta illegittimo poiché la deducibilità di questi oneri è prevista espressamente dalla norma con una presunzione assoluta.

Condizioni per la deducibilità delle spese di pubblicità corrisposte SSD (Società sportive dilettantistiche), Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), associazioni sportive scolastiche o fondazioni scolastiche:

corrispettivi fino ad € 200. 000;
la sponsorizzazione sia volta a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. Apposizione del marchio sulle divise, l’esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, eccetera).

Sussistendo tali requisiti l’Agenzia delle Entrate non potrà emettere avvisi di accertamento legittimi per disconoscere la deducibilità fiscale delle somme corrisposte da aziende o professionisti  agli enti sopra specificati.

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Come richiedere i rimborsi IVA prioritari “no limits” per le operazioni in Split Payment

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Le operazioni effettuate in regime di scissione dei pagamenti “Split Payment” rientrano nelle ipotesi in cui l’art 38-bis comma 10 DPR 633/1972 prevede il rimborso IVA prioritario che risulta particolarmente vantaggioso perché DM 2015 ha eliminato, rispetto a tali operazioni i limiti applicabili alle operazioni soggette al reverse charge. Vediamo più da vicino le differenze tra questi due meccanismi fiscali/contabili e come ed entro quali termini richiedere i rimborsi dei crediti IVA o la compensazione nelle ipotesi di Split Payment.

L’articolo 38-bis, comma 10 del D. P. R. 633/1972, prevede la possibilità di ottenere il rimborso dei crediti IVA annuali ed infrannuali in via prioritaria in alcuni casi tra cui per le operazioni assoggettate al meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), cioè le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P. A. (D. M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D. M. 20 febbraio 2015).

In pratica, entro tre mesi dalla richiesta i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2. 582,28 euro, possono ottenere in via prioritaria il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi contributi e premi) presentando il modello TR.

Crediti IVA a rimborso “no limits”

NB Relativamente alle operazioni in regime di scissione dei pagamenti ai fini IVA, il recupero dell’imposta sul valore aggiunto in regime prioritario risulta ancora più vantaggiosa rispetto alle operazioni in reverse charge (inversione contabile), in quanto non trovano applicazione le condizioni alternativamente prescritte in queste ultime ipotesi e cioè:

esercizio dell’attività da almeno 3 anni;
eccedenza IVA chiesta a rimborso pari o superiore ad € 10. 000 in caso di rimborso annuale ed € 3. 000 in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
eccedenza IVA chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA assolta sugli acquisti e importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

Focus sulla differenza tra Reverse Charge e Split Payment

Entrambi questi congegni fiscali/contabili sono accomunati dalla finalità precipua di trasferire l’IVA in “mani più sicure”, arginando la prassi evasiva dei fornitori o venditori di non dichiarare/versare l’IVA fatturata ai clienti.

Mettiamo a confronto il funzionamento di entrambi:

A) nel caso di Reverse Charge si attua  l’inversione dell’obbligo di contabilizzazione dell’IVA, ordinariamente a debito del fornitore della prestazione,  che viene traslato sull’acquirente per cui l’emissione della fattura avviene senza IVA, con obbligo, a carico dell’acquirente, di riportare l’operazione sia come imponibile (nell’apposito quadro della dichiarazione) sia come normale acquisto detraibile;

B) nello Split Payment la PA (cessionaria o committente) paga l’importo della fattura al netto dell’imposta (IVA) al fornitore privato e successivamente versa  la parte di IVA dovuta sulla fattura allo Stato anziché al fornitore.

Scadenze: la presentazione del modello TR deve avvenire entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre e quindi:

1° trimestre: entro 30/04/2017;
2° trimestre: entro 31/07/2017;
3° trimestre: entro 31/10/2017.

Attenzione: i contribuenti che intendono chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2017, (gennaio, febbraio e marzo) devono presentare il modello TR debitamente compilato entro il 30 aprile 2017 (ex articolo 8 del DPR 542/1999).

Per richiedere:

il servizio di compilazione modello TR rimborso/compensazione IVA;
un checkup Fiscale;
un parere tributario in materia IVA;
una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate,

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Convenzione tra Confimprenditori e NetworkFiscale.com: Operazioni Tax Saving e Due Diligence

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Convenzione tra Confimprenditori e NetworkFiscale.com: Operazioni Tax Saving e Due Diligence

Con questa convenzione i partners di Network Fiscale offrono assistenza per operazioni Di Tax Saving e Due Diligence agli associati Confimprenditori a tariffe agevolate.  L’obiettivo è quello di assistere Dottori Commercialisti (avvocati o altri consulenti) ed imprenditori, offrendo loro una gamma di servizi ad alto livello professionale con cui consentire alle aziende di drenare liquidità pro norma perseguendo un risparmio lecito di imposta e/o previdenziale.

Convenzione tra Confimprenditori e NetworkFiscale. Com: Operazioni Tax Saving e Due  Diligence

Un supporto indispensabile ed innovativo per consulenti ed aziende

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I professionisti in tal modo integrano ed evolvono la gamma di servizi offerta ai propri clienti, aumentando il grado di tutela, alimentando il rapporto di  fidelizzazione, impedendo il subentro di consulenti competitors e massimizzando gli introiti legati alla propria clientela.

Sono, inoltre offerte, le attività investigative di natura fiscale, contabile, del lavoro, finanziaria, immobiliare, legale ed ambientale, con assistenza in loco o on line attraversa Virtual Data Room.

Confimprenditori è primaria associazione nazionale rappresentante gli  imprenditori e i liberi professionisti, la quale supporta l’attività dei suoi associati, fornendo assistenza per il corretto adempimento delle normative, promuovendo corsi di formazione per la qualificazione professionale,  incoraggiando e diffondendo le iniziative che conducano alla crescita ed allo sviluppo dei propri associati, facendosi portavoce, nelle sedi istituzionali, delle esigenze delle varie categorie dell’impresa e del mondo delle professioni.

Le aziende assistite possono contattare la sede nazionale di Roma di Confimprenditori per presentare istanza di associazione, indicando la provenienza dal Network.

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