Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2016, codice tributo 6099 anno d’imposta 2016, può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2017 tramite uso modello F24, ma solo fino al limite massimo di € 4. 999,00. L’eventuale credito eccedente tale soglia, ma entro l’ulteriore limite di € 15. 000,00, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi dal 16 marzo 2017).
Sommario
Credito Iva anno 2016: come e quando utilizzarlo a compensazione
Guida fiscale e vademecum per utilizzare in F24 il credito Iva annuale Codice Tributo 6099 anno 2016
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2016, codice tributo 6099 anno d’imposta 2016, può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2017 tramite uso modello F24, ma solo fino al limite massimo di € 4. 999,00. L’eventuale credito eccedente tale soglia, ma entro l’ulteriore limite di € 15. 000,00, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi dal 16 marzo 2017).
Il credito che dovesse eccedere € 5. 000,00 potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato (Dottore Commercialista et similia).
N. B.: In tutti i casi in cui l’utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei € 5. 000,00, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.
La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di € 5. 000,00 può essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell’istanza.
Per chi avesse maturato nel 2015 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2016, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2015) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2016, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà’, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2016.
Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D. L. N. 78/2010, che ha previsto:
da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1. 500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato); e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.
Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da € 15. 000,00 ad € 30. 000,00 l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione.