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Tax Credit: credito d’imposta per le imprese che investono nella formazione

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La legge di bilancio 2018, approvata in senato il 23 dicembre 2017,  ha introdotto un interessante e valido credito d’imposta per tutte le aziende che investono in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4. 0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.  

Tax Credit: credito d’imposta per le imprese che investono nella formazione

La legge di bilancio 2018, approvata in senato il 23 dicembre 2017,  ha introdotto un interessante e valido credito d’imposta per tutte le aziende che investono in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4. 0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

A chi è rivolto

A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale delpersonale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti disciplinati dal comma 48 della Legge di bilancio 2018.

Ambito di applicazione

Il credito d’imposta di cui al comma è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300. 000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4. 0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegatoA della Legge di Bilancio.

Attività di formazione esclusa

Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata all’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Come usufruirne

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al credito d’imposta di cui ai commi non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L’incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Certificazione del credito d’imposta

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione sente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, la certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5. 000.

Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

Per l’attuazione delle disposizioni dei commi da 46 a 55 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi da 46 a 55, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Sovvenzioni al Cinema: Tax Credit, stanziamento di fondi e cessione del credito agli intermediari

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Sovvenzioni al Cinema: Tax Credit, stanziamento di fondi e cessione del credito agli intermediari

Sovvenzioni il Cinema: Tax Credit, stanziamento di fondi e cessione del credito agli intermediari

Sistema di sovvenzioni agli “addetti” del settore cinema ed agli investitori su piano pluriennale

La legge n. 200 del 2016 prevede l’istituzione di un nuovo Fondo per il cinema e l’audiovisivo da 400 milioni di euro l’anno, a fronte degli attuali circa 260 milioni allocati su diversi Fondi già esistenti, cui faranno riferimento, a partire, dal 2017, tutti gli strumenti finanziari a sostegno del settore, dagli incentivi fiscali in forma di credito d’imposta ai contributi automatici, dalle agevolazioni selettive e quelle per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo

A decorrere dal 2017 la legge istituisce presso il Mibact il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, destinato a finanziare:

·        incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d’imposta;

·        contributi automatici;

·        contributi selettivi;

·        contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

Il Fondo finanzia anche il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Lo stanziamento annuale a disposizione degli interventi deve essere pari all’11% delle entrate effettivamente incassate, nell’anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei settori:

·        distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi,

·        proiezione cinematografica,

·        programmazioni e trasmissioni televisive,

·        erogazione di servizi di accesso a internet,

·        telecomunicazioni fisse e mobili.

In caso di crescita del mercato, la legge prevede un aumento dei parametri di riferimento per ridefinire coerentemente le risorse nella manovra annuale di bilancio.

In ogni caso, la dotazione finanziaria non può essere inferiore a 400 milioni di euro annui e sarà alimentata anche dalle risorse relative agli interventi in favore del settore cinematografico già previsti dall’attuale legislazione.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definsce le modalità di gestione del Fondo e le quote da trasferire agli incentivi fiscali che rimarranno sotto la gestione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre un decreto del Ministero dei Beni culturali approverà la ripartizione annuale delle risorse tra:

·        a) sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;

·        b) contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;

·        c) contributi sugli interessi dei mutui e contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive e il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all’introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;

·        d) mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l’adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;

·        e) contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche.

Prevista una quota obbligatoria compresa tra il 15 per cento e il 18 per cento della dotazione per la concessione di contributi selettivi a sostegno dei progetti diretti prioritariamente ai giovani, alle opere prime e seconde, ai film d’essai e, in generale ai contenuti di qualità e alle attività di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva.

 

Tax Credit

Tutto il sistema dei crediti d’imposta a sostegno del cinema e dell’audiovisivo viene rivisto dalla legge, che prevede:

·        un credito d’imposta per le imprese di produzione, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% del costo complessivo per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive;

·        un credito d’imposta per le imprese di distribuzione cinematografica, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive;

·        un credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, le industrie tecniche e di post-produzione, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 49% delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive;

·        un credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica italiana ed europea, commisurato alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale dagli esercenti;

·        un credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi, quindi con riferimento alle opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando mano d’opera italiana, su commissione di produzioni estere, con entità compresa tra il 20% e il 30% del costo di produzione della singola opera;

·        un credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva associate in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 del codice civile, applicando un’aliquota massima del 30% dell’apporto in denaro effettuato da tali imprese per la produzione e distribuzione in Italia e all’estero di opere cinematografiche e audiovisive.

Una serie di decreti attuativi preciseranno la disciplina del tax credit per il cinema, ma in linea generale il provvedimento chiarisce che i crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione.

E’ inoltre ammessa la cedibilità dei crediti d’imposta a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale, i quali possano a loro volta cedere tali crediti anche a investitori privati non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi.

A livello finanziario le risorse disponibili per il tax credit dovrebbero essere pari a circa 260 milioni di euro già nel 2017, contro i circa 150 milioni di euro del 2015.

 

Contributi automatici

Sempre a valere sul Fondo sono previsti contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive, riconosciuti per opere già realizzate o distribuite, in base ai risultati economici, culturali e artistici, e condizionati al reinvestimento nel settore.

In particolare, per le opere cinematografiche si terrà conto degli incassi nelle sale cinematografiche italiane, nonché della partecipazione a rassegne e concorsi internazionali di alto livello e degli eventuali riconoscimenti ottenuti in tali sedi. Per le opere audiovisive, invece, nella valutazione si considerano la lunghezza dell’opera realizzata, i suoi costi medi orari di realizzazione e la partecipazione ed i riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali.

Per accedere ai contributi automatici ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva dovrà richiedere l’apertura di una posizione contabile presso il Mibact, nella quale confluiranno i contributi alla produzione ancora non erogati, compatibili con le finalità di ammortamento dei mutui e di reinvestimento.

 

Contributi selettivi

I contributi selettivi sono destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori o alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile presso il Mibact. Sono previsti contributi selettivi anche per le imprese del settore appartenenti a determinate categorie, ad esempio lestartup e le micro imprese.

I contributi saranno attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di cinque espertiche saranno individuati secondo le modalità che verranno stabilite con successivo decreto.

Contributi per attività di promozione cinematografica e audiovisiva

Sempre a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo verranno concessi contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:

·        promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;

·        promuovere, anche a fini turistici, l’immagine dell’Italia attraverso il cinema e l’audiovisivo;

·        favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;

·        sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;

·        promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo;

·        sostenere l’attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dai circoli e dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica;

·        sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico o finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l’utilizzo del cinema e dell’audiovisivo;

·        sostenere, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l’alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.

Saranno autorizzati alle presentazione delle richieste di contributo enti pubblici e privati, istituti universitari, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

 

Piano straordinario per potenziamento circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali

Un’apposita sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, con dotazione annua di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per l’anno 2021, sarà destinata alla concessione di contributi a fondo perduto, o contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati alla:

·        riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15. 000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;

·        realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l’esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

·        trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all’aumento del numero degli schermi;

·        ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

Criteri e modalità di accesso al beneficio saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei Beni culturali. La priorità nella concessione del contributo andrà alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura o alla valenza sociale e culturale dell’area di insediamento.

 

Piano straordinario per digitalizzazione patrimonio cinematografico e audiovisivo

Un’ulteriore sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, con dotazione annua di10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, sarà riservata alla concessione di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.

Gli incentivi saranno concessi alle imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, tenendo conto anche della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare e della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.

Anche in questo caso un DPCM, su proposta del Mibact, definità requisiti e modalità di accesso alle agevolazioni, oltre alle condizioni e ai termini di utilizzo del materiale digitalizzato.

 

Sezione speciale audiovisivo del Fondo di garanzia per PMI

Su iniziativa della commissione competente del Senato il ddl prevede, all’articolo 27 bis, che un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il MEF, istituisca entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge sul Cinema, una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

La sezione dovrebbe essere alimentata per un importo di 5 milioni di euro nell’anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l’audiovisivo e rifinanziata poi annualmente, anche tramite apposite convenzioni stipulate dai Ministeri con soggetti investitori, pubblici e privati.

Tax credit librerie 2018: agevolazioni per il settore librario e fumetterie

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Tax credit librerie 2018: agevolazioni per il settore librario e fumetterie

 Tax credit librerie 2018: agevolazioni per il settore librario e fumetterie

la Legge di Bilancio ha introdotto un credito di imposta per gli esercenti attività di librerie e fumetteria.

La legge di bilancio 2018, ha introdotto Il credito d’imposta (tax credit) per le librerie e fumetterie, riconosciuto nel limite massimo di 20. 000 euro, consentirà ai beneficiari di pagare Imu, Tasi e Tari sui locali in cui si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio nonché le spese di locazione/affitto immobile commerciale.

La Legge di Bilancio 2018 è intervenuta fortemente a sostegno della cultura, introducendo un credito di imposta per le librerie e fumetterie, tanto maggiore se indipendenti, per le quali può arrivare fino ad un importo di 20. 000 euro l’anno. Infatti, per le librerie che risultano ricomprese in gruppi editoriali il tax credit annuo massimo sarà di 10. 000 euro.

Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dagli esercenti quali Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché ad ulteriori spese di gestione, come ad esempio l’affitto del locale, anche tenendo conto dell’eventuale assenza di librerie nel territorio comunale. Accendendo al credito quindi, il commerciante potrà beneficiare di tax credit sui tributi locali e sulle spese di gestione.

La Legge di Bilancio 2018 ha stanziato 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 a copertura del credito di imposta per le librerie e fumetterie.

 

Il credito d’imposta

Il credito d’imposta per le librerie non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap, e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione per il pagamento dei tributi locali, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. N. 241 del 1997 presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici che a breve verranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Entro 60 giorni dalla data di entrata della Legge di Bilancio 2018, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabilite le disposizioni applicative della misura, anche in riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

Si attendono ulteriori delucidazioni in merito a come si dovrà parametrare il credito di imposta al pagamento delle imposte locali e su come potrà essere esteso anche ad altre spese di gestione come ad esempio il canone di locazione del locale commerciale

 

ISI: Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti scadenza 16.01.2018

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I Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D. P. R. N. 640/1972 sono tenuti al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

ISI: Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti scadenza 16. 01. 2018

I Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D. P. R. N. 640/1972 sono tenuti al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

Modalità di versamento: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

Codici Tributo:  6728 – Imposta sugli intrattenimenti.

Categorie contribuenti:

Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
Società di capitali (Spa, Srl, Sapa), enti commerciali, Società Cooperative, Enti pubblici e privati diversi dalle società.

Per assistenza o informazioni contattare:

amministrazione@networkfiscale. Com

Telefono Studio 06. 31055924.

Versamento mensile unitario tramite F24

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Scadenza per il versamento mensile dell’Iva di dicembre, dei contributi previdenziali (INPS) ed assistenziali (INAIL) e delle ritenute (codice tributo 1040) per compensi a professionisti ed assimilati.

16 GENNAIO
IVA – LIQUIDAZIONE PERIODICA – SOGGETTI MENSILI
Versamento dell’IVA a debito presso gli istituti o le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l’utilizzo del modello F24 – codice tributo: 6012 (versamento Iva mensile – novembre), da parte dei contribuenti Iva mensili.

RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente (esempio: compensi per l’esercizio di arti e professioni – provvigioni per intermediazione – retribuzioni di lavoro dipendente) con utilizzo del modello F24 – codice tributo: 1040.

INPS – CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE
Pagamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del precedente mese, mediante versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l’utilizzo del modello F24

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA
Pagamento, da parte dei soggetti committenti, dei contributi relativi alla gestione separata INPS dovuti sui compensi corrisposti nel corso del precedente mese. Per il versamento si utilizza il modello F24.

CESSIONE QUOTE SRL: DEBITI TRIBUTARI DELL’AZIENDA CEDUTA E LA RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO

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Cessione Quote SRL: debiti tributari dell’azienda ceduta e la responsabilità del cessionario

L’art. 14 del d. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 prevede la responsabilità del cessionario dell’azienda, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente entro i limiti del valore dell’azienda in relazione al pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nello stesso periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante alla data del trasferimento dagli atti dell’amministrazione finanziaria, senza che assuma rilievo l’elemento formale della sua iscrizione nelle scritture contabili.

Gli uffici sono tenuti a rilasciare su richiesta dell’interessato un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

Pur se la norma non indica il soggetto preposto ad avanzare la richiesta (“l’interessato”), la prassi ha “allargato” la legittimazione anche al cessionario in fieri , richiedendo – però – in tal caso, che “il cedente in fieri manifesti esplicitamente il proprio consenso alla richiesta del certificato da parte di terzi”.

Il certificato negativo

Il certificato negativo ha effetto liberatorio, in ogni caso il cessionario sarà ugualmente liberato se il certificato non verrà rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta (c. D. Silenzio assenso).

ATTENZIONE: Nel caso di stipula immediata – stante la difficoltà di ottenere dagli uffici finanziari la certificazione liberatoria – a livello operativo si potrà ipotizzare il rilascio da parte del cedente di un’apposita fideiussione o di una somma di denaro adeguata, quale cauzione.

Società estere: disciplina giuridica e trattamento fiscale in Italia

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Società estere: disciplina giuridica e trattamento fiscale in Italia

Quando una società di diritto straniero  intende operare all’interno del territorio italiano, gli strumenti societari dei quali può avvalersi, senza doversi necessariamente costituire in forma di una S. R. L. O di una S. P. A. Di diritto italiano (mantenendo quindi la propria identità di soggetto straniero ed il controllo e la gestione della propria attività commerciale nel paese d’origine) sono essenzialmente tre: la costituzione di un ufficio di rappresentanza o la sede secondaria (stabile organizzazione) o l’agente di commercio.

Società estere: disciplina giuridica e trattamento fiscale in italia

Quando una società di diritto straniero  intende operare all’interno del territorio italiano, gli strumenti societari dei quali può avvalersi, senza doversi necessariamente costituire in forma di una S. R. L. O di una S. P. A. Di diritto italiano (mantenendo quindi la propria identità di soggetto straniero ed il controllo e la gestione della propria attività commerciale nel paese d’origine) sono essenzialmente tre: la costituzione di un ufficio di rappresentanza o la sede secondaria (stabile organizzazione) o l’agente di commercio.

1. L’ufficio di rappresentanza

E’ frequente l’ipotesi dell’apertura dell’ufficio di rappresentanza, quando la società straniera ha l’esigenza di essere presente nel mercato italiano, ma non è in grado di sostenere i costi di costituzione e gestione di una succursale, di una sede secondaria o di una società figlia.
Questa soluzione rappresenta la forma operativa più agile, consente di promuovere i prodotti, l’attività od i servizi della società estera direttamente in loco, con bassi costi di costituzione e gestione e senza acquisire soggettività tributaria di diritto italiano.

La vigente normativa italiana non contiene una definizione organica di ufficio di rappresentanza e fino ad oggi la prassi interpretativa rinvia ai modelli O. C. S. E.

In tal senso, si considera Ufficio di Rappresentanza una sede fissa sul suolo italiano che svolga funzioni meramente ed esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato.

Conseguentemente, l’Ufficio di Rappresentanza deve avere esclusivamente una funzione ausiliaria o preparatoria per la penetrazione dell’impresa straniera sul mercato italiano, (ad es. , la sola esposizione, acquisto e deposito di beni, raccolta di informazioni, pubblicità, ricerca) non potendo svolgere attività produttive o commerciali in senso proprio.

In sintesi, l’Ufficio di Rappresentanza deve svolgere soltanto un’attività promozionale della società, senza esercitare direttamente alcuna attività imprenditoriale (di produzione o di vendita), costituendo un mero centro di costo il cui responsabile non ha alcun potere di decidere o di impegnare la società di fronte a terzi.

Poste ed effettivamente rispettate tale condizioni, l’Ufficio di Rappresentanza non subisce alcun carico fiscale, dato che l’Ufficio non produce alcun reddito, mentre i suoi costi sono di norma integralmente deducibili per l’impresa madre.

L’Ufficio di Rappresentanza non essendo qualificabile come stabile organizzazione, non soggiace agli obblighi previsti per le sedi secondarie.

Nell’ordinamento italiano, l’Ufficio di Rappresentanza non ha obblighi di iscrizione presso il registro delle imprese, di deposito dell’atto costitutivo e dei bilanci.

La sua istituzione deve semplicemente essere denunciata al Registro delle imprese per l’iscrizione nel cd. Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R. E. A. ), previa la richiesta di un codice fiscale all’Agenzia delle Entrate competente in base al luogo dove si apre l’Ufficio di Rappresentanza.
E’ interessante constatare infine che l’impresa straniera che apre in Italia un Ufficio di Rappresentanza ha diritto di ottenere il rimborso dell’I. V. A. Pagata per costituire l’Ufficio e per mantenerne l’operatività.

2. La sede secondaria

La sede secondaria, o stabile organizzazione di una società straniera invece si ha quando l’Ufficio di Rappresentanza, nonostante la sua formale denominazione, svolge nei fatti anche attività produttive o commerciali, con l’effetto di divenire soggetto di imposta in Italia.

L’art. 162, co. 1, Tuir (modificato dal D. Lgs. 12. 12. 03, n. 344), identifica la stabile organizzazione in una “sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”. In tal senso, può aversi stabile organizzazione anche quando l’insediamento svolga una soltanto delle diverse fasi del processo economico d’impresa, quale quella produttiva, commerciale, finanziaria, etc. , in quanto siano qualitativamente e quantitativamente significative rispetto all’attività tipica dell’impresa.

Le attività svolte con sede fissa sono regolate alla stregua della normativa generale e, quindi, la società estera che intenda stabilirsi in Italia deve costituirsi con un atto notarile, ed iscriversi al Registro delle Imprese, entro trenta giorni dalla costituzione, con l’indicazione di una sede secondaria, e di un preposto alla sede secondaria, munito di procura.

La sede secondaria, se produce reddito in Italia, è soggetta alla normale tassazione sulle persone giuridiche.

3.  Lo svolgimento di attività commerciale tramite un soggetto estraneo alla propria struttura societaria: l’agente di commercio

Una terza possibilità di svolgere affari in Italia per una società straniera è quella di avere un agente o rappresentante di commercio che svolga la sua attività per conto della società straniera.

Gli agenti e rappresentanti di commercio sono soggetti incaricati stabilmente da una o più imprese per concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.

Nel caso dell’agente, la ditta mandante conclude direttamente il contratto di fornitura promosso dall’agente medesimo e gli obblighi di responsabilità inerenti a tale contratto faranno capo esclusivamente alla ditta stessa. Nel caso del rappresentante, rectius, dell’agente con rappresentanza la ditta invece dà mandato al rappresentante di concludere egli stesso il contratto con il cliente; in tal caso le responsabilità e gli obblighi inerenti alle condizioni contrattuali saranno esclusivamente del rappresentante.

L’agente può essere una persona fisica o una società. In caso di persona fisica quest’ultima deve iscriversi al Ruolo Agenti e rappresentanti tenuto dalla Camera di Commercio.

Salvo i casi di pratica acquisita per almeno un biennio negli ultimi cinque anni come viaggiatore-piazzista o addetto alle vendite alle dipendenze di una impresa, i requisiti professionali necessari per l’iscrizione sono: attestato di frequenza di un corso professionale, o diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale, o laurea in materie commerciali e giuridiche.

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I redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno (brevetti, software, applicazioni, formule, disegni, giornali, riviste, etc. ) sono da considerarsi redditi di impresa, quando conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 53 comma secondo lettera b) e dell’articolo 81 del D. P. R. 917/86 T. U. I. R.

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FOCUS IN PILLOLE: Sviluppatore Freelance di applicazioni Mobile  iPhone, Android et similia – Guida alla Tassazione ed agli  adempimenti fiscali. L’attività svolta dagli app developers consiste nello sviluppo di applicazioni per smartphone e/o tablet e, che si tratti di applicazioni iOS, piuttosto che di app Android, Windows Phone o Bada,   la vendita delle app viene effettuata nei rispettivi Store di Apple, Google, Microsoft, Samsung.

Step 3. Esaminiano l’inquadramento delle società di capitali e la determinazione del reddito di impresa prodotto attraverso la forma giuridica delle s. R. L. , s. P. A. , s. R. L. S. , s. R. L. C. R. , escludendo sia le società di persone (s. S. , s. N. C. , s. A. S. ) che le s. A. P. A. Poiché cadute in disuso o fuori target.

 

Abbiamo riscontrato molta confusione e tanti articoli approssimativi o errati nel web. Si deve  sempre fare distinzione in merito al soggetto giuridico che  è titolare del diritto di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno.

Invitiamo gli utenti , persone fisiche e/o lavoratori autonomi a leggere le nostre precedenti guide, la 1. 0 e la 2.

I redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno (brevetti, software, applicazioni, formule, disegni, giornali, riviste, etc. ) sono da considerarsi redditi di impresa, quando conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 53 comma secondo lettera b) e dell’articolo 81 del D. P. R. 917/86 T. U. I. R.

Lo sfruttamento economico delle applicazioni, se conseguito attraverso società di capitali, viene considerato un ricavo e come tale partecipa alla determinazione del reddito di impresa.

Valgono in questa fattispecie le regole fiscali e previdenziali tipiche.

La novità rispetto al passato consiste nella facoltà di usufruire di strumenti quali le srl under 35 o over 35, che hanno soppiantato le vecchie società di persone.

 

IVA

particolare attenzione si deve rivolgere al trattamento dell’imposta sul valore aggiunto. Se correttamente impostata, l’azienda può trovarsi già dal primo hanno ad avere un credito di imposta con il quale compensare, le ritenute ed i contributi da versare ogni 16 del mese in f24 per i propri dipendenti o l’Ires e   l’Irap. Rara è l’ipotesi di una istanza di rimborso della stessa.

 

Inps

Rinviamo alle nostre divulgazioni sul determinazione del carico fiscale e previdenziale in capo agli amministratori e/o soci lavoratori.

 

Irap

Attraverso la diesamina del Cuneo Fiscale Irap, le aziende strutturate possono conseguire importanti risparmi di imposta.

 

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SVILUPPATORE FREELANCE 2.1: LAVORATORE DIPENDENTE E PICCOLO IMPRENDITORE ESONERO DAI CONTRIBUTI INPS

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Sviluppatore Freelance guida 2. 1: Lavoratore dipendente e piccolo imprenditore iscritto sezione speciale CCIAA: esonero dai  contributi Inps

Gent. Mo Dottor Ferretti Buongiorno, sono dipendente a tempo indeterminato full time presso una Spa  settore industriale information tecnology, attualmente sono in cassa integrazione, vorrei aprire una partita Iva per sviluppare e vendere applicazioni mobile per android – iphone. Quali oneri contributivi e fiscali devo sostenere? Può chiarire la mia posizione sia in caso di perdurare dello stato di cassa integrazione che di reintegro della normale attività lavorativa da dipendente? Inoltre, sarei tenuto comunque a versare contributi Inps anche per tale attività o è possibile usufruire dell’esenzione perché già li verso come lavoro Dipendente?

Estratto del parere

In primo luogo si deve inquadrare il tipo di attività svolta in regime di partita iva. Se trattasi di attività di piccola impresa industriale, artigianale o commercio avremo un tipo di trattamento. Se trattasi di attività di consulenza non tutelata da un albo protetto (ingegneri, architetti, commercialisti, etc. ) dovremmo discernere un altro tipo di trattamento previdenziale.

Caso della Consulenza Generica senza cassa

In tale situazione, il titolare di partita iva si iscrive alla Gestione Separata (GS) dell’INPS,  non versa contributi fissi ma a percentuale sul reddito dichiarato prossima al 28,72% (comprensiva della indennità di maternità). Se il reddito è zero i contributi non sono dovuti.   Se il reddito è superiore allo zero, da giugno dell’anno successivo, si iniziano a versare i contributi tramite F24 attraverso le stesse  scadenze  per le rate del versamento delle imposte sui redditi.

La GS prevede, nella situazione del titolare di partita IVA già dipendente di altra impresa ed iscritto INPS, il versamento ridotto della percentuale al 19,72% (comprensiva della indennità di maternità).

Caso del piccolo imprenditore iscritto nella Sezione Speciale della CCIAA

Questa situazione coincide  con la Sua fattispecie “Sviluppatore – Creatore di applicazioni free lance mobile android e Iphone”. Il soggetto in questione si iscrive in CCIAA sezione speciale, piccolo imprenditore e chiederà l’iscrizione all’INPS  commercio/artigianato. In tale situazione, a differenza di quanto  disciplinato per la GS, applica il principio della attività prevalente (monte ore e reddito dichiarato). Con Comunica (pratica di invio atti ed info alla CCIAA) si ottengono una serie di informazioni e producono una serie di atti cittadino-amministrazione, tra cui il rilascio della partita IVA, l’iscrizione in CCIAA, il rilascio del numero REA, la comunicazione delle eventuali unità locali, etc. L’imprenditore sarà automaticamente iscritto a cura della stessa Camera di Commercio di riferimento alla Gestione Commercio Inps ed Inail.  E’ altamente consigliato di recarsi successivamente all’iscrizione, presso gli sportelli degli enti previdenziale (INPS) ed assistenziale (INAIL), muniti di documentazione utile (Cud, ultime tre buste paga, ect. ) per richiedere la revoca delle sopracitate iscrizioni. L’INPS e L’INAIL a questo punto provvederano a fare gli opportuni controlli ed anno per anno verificheranno la permanenza ed il rispetto del criterio di prevalenza del lavoro subordinato  a tempo indeterminato rispetto a quello autonomo.    Infatti, per poter qualificare un lavoro dipendente come lavoro/attività prevalente è necessario determinare il monte ore settimanali ed il reddito annuale da dichiarazione dei redditi (Unico PF o 730). Una volta acquisiti tali dati, Se il lavoro dipendente risulta pertanto quello prevalente il lavoratore intenzionato ad avviare una nuova attività di impresa commerciale non sarà tenuto al versamento di ulteriori contributi previdenziali.

Se il lavoro autonomo risulterà prevalente, dovrà altresì versare i contributi fissi all’INPS e provvedere al corretto computo della quota parte calcolata a percentuale per quanto eccede il reddito minimale.  Resta salva la verifica per definire la posizione contributiva del lavoratore dipendente, da inquadrare caso per caso.

N. B. Nel caso  della Cassa Integrazione, il lavoratore dipendente, non solo dovrà versare i contributi alle casse di competenza (GS a % dall’anno successivo o subito i fissi con INPS generica commercio/artigianato e poi a percentuale in dichiarazione dei redditi) per l’attività a partita iva ma, anno per anno si vedrà abbattuto quanto percepito a titolo di supporto dalla CIG con il reddito prodotto e dichiarato come  titolare di partita iva.

 

Ultime news Rating di legalità 2017: imminente la tracciabilità nel Registro delle Imprese!

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Cosa accadrà dal prossimo autunno per le imprese in possesso del rating di legalità? Ecco le ultime news sulla visibilità delle stellette aziendali in visura camerale!

L’importanza del Rating di legalità, quale strumento innovativo che misura trasparenza ed eticità delle imprese nella gestione del Business, valorizzando quelle “stellate” in sede di gare, finanziamenti pubblici e immagine sul mercato, è tale da aver determinato l’ACGM (Autorità Garante della Concorrenza sul Mercato) in accordo  con InfoCamere a prevedere che dal prossimo autunno lo stesso sarà visibile anche sul Registro delle Imprese: le visure camerali riporteranno infatti l’indicazione dei dati del rating legalità delle aziende che ne hanno fatto richiesta e che hanno superato il vaglio dell’Autorità Antitrust.

Controllo più efficace delle soglia di rischio delle imprese

N. B. Si tratta di un nuovo servizio che consentirà di avere nuove informazioni per accertare con facilità il profilo di affidabilità delle aziende. Ciò consentirà in particolare di migliorare qualità, completezza e trasparenza delle informazioni presenti nelle banche dati delle Camere di Commercio, perseguito attraverso l’integrazione di informazioni sulle imprese, gestite da altre Pubbliche Amministrazioni.

ATTENZIONE: Per verificare adesso se possedete i requisiti richiesti per ottenere il rating, quali sono le nuove condizioni 2017 e la procedura da seguire, leggete la nostra guida dedicata a come aderire al rating di legalità 2017!

Alcune statistiche 

Stando alle percentuali registrate fino ad un mese fa, sono già 3460 le imprese in possesso di un rating di legalità, concentrate soprattutto in cinque regioni: Lazio, Puglia, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Altissima la percentuale del rating di legalità tra le PMI (piccole e medie imprese), che tocca il 90% con una prevalenza di aziende di piccola dimensione (fino a 50 addetti e 10. 000. 000 di fatturato) ed una buona presenza nel settore manifatturiero (40%).

Sul sito dell’Authority per la Concorrenza è pubblicato e costantemente aggiornato l’elenco delle imprese in possesso del rating di legalità: consultate l’elenco cliccando sull’apposita sezione dell’AGCM.

N. B. Dal prossimo ottobre tale elenco sarà integrato nelle visure del Registro delle Imprese  (clicca per controllare su sito del Registro delle Imprese) rilasciate dalle Camere di Commercio.

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