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domenica 15 Marzo 2026
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Sotto il glicine

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Un tuffo nel passato, in quello che era il lavoro delle donne di un tempo, delle donne di paese e di campagna. Tutto si muove intorno al racconto di una fontana, punto di raccolta classico di un tempo.  Laconi da forma ai suoi ricordi con questo dipinto sempre ironico e stilizzato.

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 50 x 20

Profondità: 4 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna

 

Questo quadro rappresenta un soggetto apparentemente banale: una fontanella sotto il glicine.

Dico “apparentemente banale”, perché in realtà le fontanelle erano dei punti di raccolta e di assembramento (quando ancora si poteva), per le amiche e le “Comari” di paese.

Adesso non si fa più, ma un tempo, quando nei paesi si andava a lavare i panni nelle fontane o nei fiumi, questi erano un punto di ritrovo in cui non solo si svolgeva il lavoro, ma si potevano scambiare due chiacchiere, prendere una boccata d’aria.

Infatti notavo che i vestiti sono d’epoca.

Si, sono vestiti che non vediamo più, ma che a me sono rimasti nella mente, anche perché se andiamo a sfogliare le foto del tempo che era, vediamo tutte queste donne con la gonna lunga e il fazzoletto in testa , abbigliamento tipico anche proprio del meridione.

La margherita

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Torna il romanticismo sulle tele di Paolo Laconi: una coppia di innamorati che si godono il loro amore avvolti nell’aria primaverile e tenue della Sardegna.

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 24 x 30

Profondità: 3,8 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna

 

Lei tiene in mano la classica margherita e sta li a contare i petali e a fare “m’ama o non m’ama”. E’ una rappresentazione intima e romantica di questa coppia di innamorati che si stanno rilassando sotto un albero, godendosi l’atmosfera primaverile e la vista di quei due cavalli in lontananza.

Mi chiedevo se tutte queste scene romantiche che rappresenta (ricordiamo “il funambolo innamorato”), sono frutto della sua immaginazione  o sono scene che lei ha visto o vissuto davvero?

Molte le immagino, altre le ho osservare e altre ancora le ho vissute, perché sono un sentimentale e quindi mi piaceva l’idea di rappresentare una scena del genere.

 

Non sappiamo se il nostro romantico pittore sia il protagonista di questa opera, o se l’abbia solo immaginata nella sua testa… ciò che sappiamo è che Laconi è un romanticone indiscusso.

Superbonus 2022 per il settore Alberghiero: scopri come richiederli

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Il Ministero del Turismo ha definito nel dettaglio i requisiti e le modalità di accesso a fondo perduto, credito d’imposta all’80% e finanziamenti per le prestazioni effettuate per le strutture dedicate alle attività turistiche. Un attenzione particolare alle regole stabilite per beneficiare del mix di incentivi previsti per le imprese del settore.

Il Ministero del Turismo ha stabilito le regole di accesso a fondo perduto, credito d’imposta all’80% e finanziamenti previsti dall’articolo 1 del Decreto di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, DL n. 152 del 2021 a disposizione del settore turistico-ricettivo.

Sono ben 100 milioni le risorse disponibili per il 2022, di cui 360 milioni ripartiti su 2023-2024 e 40 milioni previsti per il 2025: si tratta di 500 milioni in totale volti ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. Inoltre, è previsto un 40% da destinarsi alle aziende con sede nel sud Italia ed un 50% destinati ad interventi di riqualificazione energetica.

 

Incentivi per gli interventi effettuati nelle strutture

In presenza di specifici requisiti, le imprese potranno richiedere degli incentivi per gli interventi effettuati nelle strutture. Ma in cosa consistono?

·       Contributo a fondo perduto pacchetto Turismo.

L’incentivo nella forma del contributo a fondo perduto potrà essere concesso fino al 50% dei costi sostenuti per gli stessi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40. 000 euro. Tale contributo potrà essere aumentato in particolari casi previsti dalla legge, tra cui:

–   fino a ulteriori 30 mila euro se il 15% dell’investimento viene utilizzato per interventi di digitalizzazione e innovazione delle strutture in chiave tecnologica;

–   fino a ulteriori 20 mila euro per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da giovani fino a 35 anni, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;

–   fino a ulteriori 10 mila euro per le imprese con sede nel Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

·       Credito d’imposta all’80% per il Turismo.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’80% delle spese ammissibili sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza, nonché per progetti di digitalizzazione delle imprese realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano state sostenute dal 7 novembre 2021 e devono essere provate inequivocabilmente con la fattura.

 

I soggetti beneficiari

Le potenziali imprese beneficiarie degli incentivi concessi dal Superbonus 2022 per il turismo sono:

–   le imprese alberghiere;

–   le strutture che svolgono attività agrituristica;

–   le strutture ricettive all’aria aperta;

–   le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, tra cui parchi acquatici e faunistici).

Al momento di presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti beneficiari devono essere regolarmente iscritti al registro delle imprese.

Sarà possibile presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento; inoltre, tutti i requisiti previsti dovranno essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 anni successivi dall’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dall’agevolazione e il recupero degli incentivi erogati.

 

Gli interventi ammissibili

Le opere che comportano spese ammissibili ai fini dell’ottenimento degli incentivi sono:

–   interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture;

–   lavori di riqualificazione antisismica;

–   interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

–   interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;

–   realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;

–   interventi di digitalizzazione delle imprese;

–   acquisto di mobili e complementi di arredo, compresi progetti di illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale all’incremento dell’efficienza energetica, oppure alla riqualificazione antisismica, oppure all’eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli incentivi

Le imprese interessate dovranno presentare la domanda esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma online che sarà resa operativa entro il 21 febbraio 2022. Le imprese potranno registrare il proprio profilo e presentare l’istanza entro i 30 giorni successivi all’apertura della piattaforma. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentate con firma digitale, sarà necessario indicare:

i dati anagrafici;
la tipologia di interventi previsti;
gli incentivi richiesti (entrambi gli strumenti finanziari o uno solo di essi);
il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese ammissibili;
la data di inizio e di conclusione degli interventi previsti;
le spese per le quali si intende fruire del finanziamento a tasso agevolato;
se si intende richiedere un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto.

L’impresa dovrà, inoltre, allegare alla domanda tutta la documentazione amministrativa e tecnica.

Contemplazione

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Quella di oggi è la rappresentazione di un momento intimo e personale: un momento quindi, di sacra meditazione.

contemplazione.jpg

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 30,02 x 24

Profondità: 3,8 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna

 

Lo avevamo già incontrato con “meteora”, questo sentimento di stasi e volontà di staccare da tutto e tutti. Paolo Laconi ce lo racconta così:

Qui si vedono i piedi di un bagnante sdraiato che prende il sole in spiaggia e si gode il mare sotto la sfera del diavolo e difronte al volo dei fenicotteri. E’ un momento in cui il protagonista dell’opera sentiva l’esigenza di stare da solo, a godersi il caldo del sole e la calma del mare.

E’ quello che vorremmo tutti almeno una volta al mese.

Giusto! Anzi, è quello che cerchiamo tutti già dopo una settimana di lavoro.

Quante volte ci capita di voler scappare da tutto e metterci a contemplare esattamente così, come ce lo racconta il pittore sardo. E poi a chi non piacerebbe stare a meditare vicino ai fenicotteri?

Pattinatrici in Piazza Michelangelo

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Si può immaginare il rumore di questa scena, tra rotelle che sfrecciano veloci sull’asfalto, risate di bambini, tonfi e pianti di cadute. Una scena guardata e raccontata dalla finestra del laboratorio di Paolo Laconi, che ci racconta in maniera affettuosa, ciò che accade ogni giorno mentre dipinge.

pattinatrici.jpg

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 29,9 x 40

Profondità: 3,6 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari Sardegna

 

Queste ragazze e bambine stanno pattinando a Piazza Michelangelo che è qui dove si trova il mio studio.

E’ una scena realistica ma rappresentata con quel modo stilizzato e ironico che uso di solito io. Le ragazze pattinano con quei pattini che c’erano un tempo con quattro rotelle e si rincorrono per la piazza.

Quella in primo piano, con la maglietta rossa a fiorellini gialli, è la mia collega Annabel. L’ho voluta inserire nel dipinto perché lei adora pitturare e poi è stata sua l’idea di raffigurare le pattinatrici.

NOVITÀ SUL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE! 📌

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La legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale), ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente per i committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

 

Come da nota del Ministero del Lavoro pubblicata in data 11 gennaio 2022, è già attivo l’obbligo di comunicare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente le collaborazioni autonome occasionali ex art. 2222 c. C. Con le seguenti modalità, contenuti e tempistiche:

1.        MODALITA’

Comunicazione all’Ispettorato Territorialmente Competente in base al luogo di svolgimento della prestazione, tramite posta elettronica semplice, agli indirizzi elencati nella nota ministeriale allegata;

1.        CONTENUTI

 

Occorre comunicare quanto segue:

1.        Dati del committente e del prestatore;

2.        Luogo della prestazione;

3.        Sintetica descrizione dell’attività;

4.        Data di inizio della prestazione;

5.        Data di fine della prestazione;

6.        Ammontare del compenso, se stabilito al momento dell’incarico.

1.        TEMPISTICHE

1.        Rapporti ancora da avviare alla data dell’11. 01. 2022: la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione.

Consigliamo di effettuare, di conseguenza, la comunicazione almeno il giorno prima dell’inizio effettivo della prestazione, come risultante dalla lettera di incarico.

1.        Tutti i rapporti già in corso alla data dell’11. 01. 2022 (ivi comprese le collaborazioni iniziate dal 21. 12. 2021 e già cessate) devono essere comunicati entro e non oltre martedì 18. 01. 2022;

1.        SANZIONI

Da € 500,00 a € 2. 500,00 per ciascun lavoratore con comunicazione omessa o ritardata.

Trasmettiamo in allegato la Nota del Ministero del Lavoro

COVID 19: obbligo vaccinale e super green pass. Le nuove misure aggiornate al 14 gennaio 2022

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Il recentissimo decreto legge n. 1/2022, entrato in vigore l’8 gennaio 2022 ha modificato il decreto legge n. 44/2021 e ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto i 50 anni di età (anche in data successiva all’entrata in vigore della nuova normativa).   L’obbligo ha un limite temporale: dal 1° febbraio al 15 giugno 2022, salvo proroghe.

 

Quali saranno le conseguenze per i lavoratori, datori di lavoro e imprese?

L’esenzione dall’obbligo vaccinale.

L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione. Inoltre, si può essere esentati in presenza di condizioni cliniche/patologie documentabili dal medico di base o dal medico vaccinatore. Preferibile, in questi casi trasmettere la relativa documentazione all’Azienda sanitaria locale.

Infatti, per la violazione dell’obbligo vaccinale il Ministero della Salute applica una sanzione amministrativa tramite l’Agenzia delle entrate-Riscossione che, a sua volta, accerterà i motivi di esenzione mediante le Aziende sanitarie competenti.

 

Le novità sul luogo di lavoro.

I lavoratori ultracinquantenni del settore pubblico e del settore privato, accedono al luogo di lavoro solo se muniti di super green pass da avvenuta vaccinazione o da avvenuta guarigione.

Per i lavoratori di età inferiore ai 50 anni non è previsto l’obbligo vaccinale. Essi accedono con green pass base, quindi ad esito di tampone negativo. Il green pass base resta valido per tutta la giornata lavorativa, anche se durante la stessa scadano le 48/72 ore di efficacia del tampone.

 

Come dovrà comportarsi il datore di lavoro?

Per il datore di lavoro la parola d’ordine è verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale.

Ammettere a lavoro un lavoratore privo del super green pass espone a sanzioni amministrative pecuniarie da 400 a 1. 000 euro. La sanzione amministrativa è raddoppiata in caso di reiterata violazione.

 

Quali le conseguenze per il lavoratore?

I lavoratori privi del super green pass hanno il divieto di accedere ai luoghi di lavoro. Se vi accedono sprovvisti:

–       si considerano assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione. Non vanno però incontro a sanzioni disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del posto di lavoro sino a quando esibiscono la certificazione;

–       possono subire la sanzione pecuniaria da 600 a 1. 500 euro, raddoppiata in caso di più violazioni (oltre alle sanzioni disciplinari del proprio settore);

–       in tutte le imprese, a prescindere dal numero di lavoratori occupati, potranno essere sospesi e sostituiti, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori esentati dalla vaccinazione o la cui vaccinazione per condizioni cliniche è differita, potranno essere adibiti a nuove mansioni che si svolgano con modalità idonee a ridurre il rischio di contagio (se necessario anche diverse).

 

Sino a quando resterà l’obbligo vaccinale?

L’obbligo scatta dal 1°febbraio 2022 sino al 15 giugno 2022.

I lavoratori over 50 devono provvedere alla vaccinazione dal 1° febbraio e dopo 15 giorni dal vaccino, termine necessario per immunizzarsi, cioè a partire dal 15 febbraio, dovranno esibire il green pass rafforzato per accedere al luogo di lavoro.

Il Ministero monitorerà l’adempimento dell’obbligo vaccinale con verifiche periodiche dei dati acquisiti a mezzo Sistema tessera sanitaria.   Tutti i cittadini ultra 50 che dal 1° febbraio non abbiano:

–       iniziato il ciclo primario;

–       completato il ciclo primario;

–       effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo primario

potranno essere segnalati dal Ministero della salute all’Agenzia delle entrate – Riscossione per l’irrogazione della sanzione amministrativa di 100 euro. La sanzione è estesa a tutti gli altri soggetti per i quali è già stato introdotto l’obbligo vaccinale (quali i sanitari, il personale della scuola, della polizia, della difesa e degli istituti penitenziari).

L’interessato ha 10 giorni di tempo per dimostrare al fisco i validi motivi di esenzione e di averli trasmessi (contemporaneamente o in precedenza) all’Azienda sanitaria competente (alla quale il fisco può – a campione-  chiedere conferma).  In caso contrario l’Agenzia delle entrate – Riscossione emetterà avviso di addebito immediatamente esecutivo.

 

Ci sono alternative alla sostituzione del lavoratore?

Il provvedimento non dedica alcun articolo allo smart working. Il lavoro agile è però soluzione prospettata e suggerita dalla circolare 5 gennaio del Ministero del Lavoro e della Pubblica amministrazione, vista la nuova proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022.

Estensione senza limite di età dell’obbligo vaccinale al personale accademico.

Da gennaio 2022 non soltanto il personale scolastico, ma anche tutto il personale docente e non delle università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e negli istituti tecnici superiori dovrà vaccinarsi. Queste categorie di lavoratori potranno accedere solo tramite super green pass. Qui l’obbligo non ha limite di età né durata temporale (invece prevista per gli ultra 50 sino al 15 giugno 2022).

Per gli studenti, invece, continua a valere il precedente obbligo di green pass e i controlli restano a campione.

 

Le nuove regole sul green pass base: l’estensione.

Il decreto n. 1/2022 ha esteso fino al 31 marzo 2022 l’uso del green pass base per l’accesso ad alcuni servizi. In particolare:

–       dal 20 gennaio 2022 per i servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) e colloqui in presenza con detenuti;

–       dal 1°febbraio 2022 per i pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari, attività commerciali (esclusi alimentari e farmacie e ulteriori servizi essenziali alla persona, che saranno individuati con apposito dpcm).

Il green pass rafforzato.  Ecco un riepilogo dei servizi e attività per i quali è obbligatorio  dal 10 gennaio al 31 marzo 2022:

– alberghi/terme e servizi di ristorazione interni;

– fiere, sagre, convegni e congressi;

– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

– bar e ristoranti, anche all’aperto

– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

– piscine, palestre, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

– centri culturali e ricreativi per le attività all’aperto.

– mezzi di trasporto, anche locale o regionale (sui mezzi è obbligatoria anche la mascherina FFP2).

 

Per maggiori informazioni, contattaci!

📌📰 ASSEGNO UNICO: PER NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO 📰📌

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Di seguito le novità e gli adempimenti previsti dal decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 21 DICEMBRE 2021, N. 230

ISTITUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO

(G. U. N. 309 DEL 30. 12. 2021)

Vigente al 31. 12. 2021.

 

Gentile Utente,

La presente per informarLa che dal prossimo 1° marzo 2022 gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) saranno sostituiti dall’Assegno Unico e Universale per nuclei familiari con figli a carico,

la cui gestione sarà esclusiva dell’INPS e non più del datore di lavoro.

Di seguito le novità e gli adempimenti previsti dal decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 21 DICEMBRE 2021, N. 230

ISTITUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO

(G. U. N. 309 DEL 30. 12. 2021)

Vigente al 31. 12. 2021.

 

Definizione e caratteristiche principali

Creato in sostituzione degli attuali Assegni per il nucleo familiare (ANF), l’Assegno Unico e Universale per figli a carico (AUU) è una misura di sostegno al reddito delle famiglie, istituito in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.

Rispetto a quanto previsto dalla normativa per il godimento degli ANF, l’Assegno Unico e Universale si differenzia per due principali aspetti: il primo, nonché più rilevante, è quello di essere rivolto ad una più ampia platea di utilizzatori: infatti, il nuovo Assegno unico è destinato a tutte le famiglie che:

Abbiano genitori lavoratori sia dipendenti che autonomi, inoccupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza o pensionati, purché ne facciano domanda;
Abbiano figli a carico di età compresa tra il settimo mese di gravidanza fino al 18° anno di età (limite elevato a 21 anni, in casi specifici);
Senza limiti di reddito: l’importo dell’assegno unico varia in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Tanto più alto sarà il suo valore, minore sarà l’importo erogato a titolo di Assegno unico, fino a stabilizzarsi per redditi superiori a 40mila euro o in caso di mancata presentazione dell’ISEE entro i termini stabiliti.

In ragione dell’ampliamento della platea dei beneficiari dell’Assegno Unico, il secondo e rilevante aspetto riguarda la sua gestione che sarà di esclusiva competenza dell’INPS, senza il coinvolgimento del datore di lavoro.

La validità dell’Assegno Unico e Universale è annuale: da marzo di ciascun anno a febbraio dell’anno successivo. L’erogazione, invece, avviene su base mensile.

 

Requisiti per beneficiare dell’assegno

REQUISITI DI CITTADINANZA – il richiedente deve essere in possesso di:

Cittadinanza italiana;
Cittadinanza comunitaria (cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea) con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente;
Cittadinanza extra comunitaria, con titoli che consentano la permanenza sul territorio dello Stato italiano:

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure
Permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oppure
Permesso di soggiorno per motivi di ricerca, autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi

REQUISITI DI RESIDENZA – il richiedente deve:

essere residente e domiciliato in Italia o, in alternativa,
essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi oppure
essere titolare di un contratto di lavoro con una durata minima di sei mesi

REQUISITI FISCALI – il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia (IRPEF)

REQUISITI ANAGRAFICI DEI FIGLI A CARICO – si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato nell’ISEE che:

Abbiano un’età compresa tra il 7° mese di gravidanza al 18° anno di età
Abbiano un’età compresa tra il 18° e il 21° anno di età, purché:

Frequentino un corso di formazione scolastica, professionale o di un corso di laurea
Svolgano tirocinio o di un’attività lavorativa che produca un reddito complessivo annuo inferiore a € 8. 000,00
Siano registrati come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
Svolgano servizio civile universale

Siano considerati disabili: misura concessa indipendentemente dal requisito anagrafico.

 

Misura dell’assegno

Gli importi percepiti tengono conto dell’ISEE presentato: tanto più basso sarà il suo valore, maggiore sarà l’ammontare del sussidio e viceversa.

Per determinare dell’importo del sussidio, il decreto sull’Assegno unico prende in considerazione tre fasce limite. Poiché è una misura rivolta a ogni nucleo familiare, lo stesso sarà corrisposto anche alle famiglie che non dichiarano la propria situazione economica equivalente. In questo ultimo caso, la composizione del nucleo familiare verrà ricavata, e in seguito verificata dall’INPS, da quanto auto-dichiarato in sede di presentazione della domanda:

Soglia minima: nucleo familiare con reddito fino a 15mila euro
Soglia massima: nucleo familiare con redditi oltre 40mila euro
ISEE non presentato

Tra la soglia minima e la soglia massima, gli importi erogati variano in base alla fascia di reddito dichiarata.

Le soglie ISEE sono adeguate annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita. Per questo motivo, gli importi dell’assegno di seguito elencati possono subire delle variazioni di anno in anno.

 

Di seguito, gli importi per fasce di reddito:

FIGLI MINORENNI

FASCIA MINIMA € 175,00 per ogni figlio
FASCIA MASSIMA € 50,00 per ogni figlio
ISEE NON PRESENTATO €50,00 per ogni figlio

Sono riservate ai figli minori le seguenti maggiorazioni:

ENTRAMBE I GENITORI TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: €30. 00 per ogni figlio, che spettano in misura piena per un ISEE fino a 15mila euro e si azzerano al raggiungimento di un ISEE da 40mila euro. MADRI FINO A 21 ANNI – maggiorazione di €20,00 per ogni figlio, indipendentemente dalla fascia di reddito di appartenenza.

 

FIGLI MAGGIORENNI

I figli maggiorenni che rispettino le condizioni per poter accedere al beneficio possono presentare la domanda di Assegno Unico in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante:

FASCIA MINIMA € 85,00 per ogni figlio
FASCIA MASSIMA € 25,00 per ogni figlio
ISEE NON PRESENTATO €25,00 per ogni figlio

FIGLI DISABILI

Fino al 18° anno di età – maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità definita ai fini ISEE, pari a

Non autosufficienza €105,00
Disabilità grave €95,00
Disabilità media €85,00

Dal 18° al 21° anno di età €80,00
Dal 21° anno di età

FASCIA MINIMA 85,00
FASCIA MASSIMA € 15,00
ISEE NON PRESENTATO € 15,00

MAGGIORAZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE (N°FIGLI SUPERIORE A 2) –

FASCIA MINIMA € 85,00 di maggiorazione per ogni figlio successivo al secondo
FASCIA MASSIMA € 15,00 di maggiorazione per ogni figlio successivo al secondo
ISEE NON PRESENTATO € 15,00 di maggiorazione per ogni figlio successivo al secondo

Per nuclei familiari numerosi, con un numero di figli pari o superiore a 4 è prevista una maggiorazione forfettaria, pari a €100,00 mensili.

 

Ulteriore maggiorazione

Il decreto che introduce l’Assegno Unico ha previsto un ulteriore bonus, di natura transitoria e con durata triennale, con lo scopo principale di favorire le famiglie che potrebbero trovarsi svantaggiate dall’assenza delle detrazioni per figli a carico e degli ANF.

L’ulteriore bonus previsto dal decreto ha natura transitoria e durata triennale: l’importo diminuirà di anno in anno, fino ad azzerarsi a partire dal 1° marzo 2025.

L’importo varia in base all’ISEE e verrà erogato:

In misura piena, per l’anno 2022
Ridotto a 2/3 per l’anno 2023
Ridotto a 1/3 per l’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio 2025.

Le condizioni che devono sussistere contestualmente per l’erogazione dell’ulteriore maggiorazione sono principalmente due: il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore a 25mila euro e deve aver percepito effettivamente l’ANF nel corso del 2022.

L’importo viene calcolato sulla base di due componenti:

Componente familiare – si distinguono

Nuclei familiari con due genitori, siano anche separati, divorziati o non conviventi
Nuclei familiari con un solo genitore

Componente fiscale – si distinguono

Entrambe i genitori abbiano un reddito superiore a €2. 840. 51
Casi diversi da quello descritto

Una volta determinate le due componenti in cui rientra il nucleo familiare, si può calcolare la maggiorazione che sarà pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare e della componente fiscale, al netto dell’ammontare mensile dell’assegno.

 

Decorrenza dell’assegno

La domanda può essere presentata dal 1° gennaio di ogni anno. Ha validità annuale e deve riguardare tutti i figli, integrandola in caso di nascite e ricordando che l’assegno unico spetta a partire dal settimo mese di gravidanza. è importante ricordare che:

Le domande presentate fino al 30 giugno di ogni anno danno diritto agli arretrati da marzo
Le domande presentate dal 1° luglio di ogni anno faranno perdere i mesi pregressi
La domanda presentata fino al 30 giugno copre un arco temporale che va da marzo a febbraio dell’anno successivo

Modalità di presentazione della domanda

Può presentare la domanda:

Uno dei due genitori;
Chi ne esercita la responsabilità genitoriale, indipendentemente dalla convivenza con il figlio;
Il figlio maggiorenne per sé stesso;
Un affidatario del figlio;
Un tutore del figlio, nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

Sito INPS, tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3. 0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
Contact Center integrato
Istituti di Patronato

Modalità erogazione

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del decreto legislativo in commento, l’assegno è corrisposto:

Al genitore richiedente, al 100%
A coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, in pari misura
Al figlio maggiorenne richiedente

L’accredito avviene con le seguenti modalità:

Su IBAN tramite uno degli strumenti di seguito elencati, intestati o cointestati al richiedente:

conto corrente bancario
conto corrente postale
carta di credito o di debito dotata di codice IBAN
libretto di risparmio dotato di codice IBAN

Accredito su carta per i percipienti Reddito di Cittadinanza
In contati, tramite sportello postale

 

Compatibilità con altre misure a sostegno del reddito

A partire da marzo 2022, l’Assegno unico sostituirà le seguenti misure di sostengo al reddito:

Bonus bebè – se maturato entro il 31. 01. 2022 verrà percepito fino alla data di scadenza della prestazione nel 2022
Premio nascita o adozione
Assegni per il nucleo familiare
Detrazioni fiscali per figli a carico sotto i 21 anni

Diversamente, l’erogazione dell’Assegno unico per figli a carico è compatibile anche con il Reddito di cittadinanza e con il Bonus Asilo Nido.

Nel caso di percettori di Reddito di Cittadinanza, questi non dovranno presentare domanda all’Inps: infatti, l’Assegno unico e universale verrà corrisposto d’ufficio, da parte dell’INPS, congiuntamente al RdC e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

Imprenditoria femminile: contributi a fondo perduto e sotto forma di finanziamento

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Portrait of young beautiful working woman, works on remote with laptop. Student takes notes during online video conference, sitting on street with computer.

Nel decreto pubblicato il 14 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale, è stato istituito il nuovo fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile: parliamo di 40 milioni di euro stanziati per il 2022 e altre risorse complementari in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo impresa donna è un incentivo che ha l’obiettivo di sostenere l’avvio e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, rivolto  sia ad imprenditrici che a lavoratrici autonome

Imprenditoria femminile: contributi a fondo perduto e sotto forma di finanziamento

40 milioni di euro per creare nuove imprese o investire nella crescita di aziende già costituite

Nel decreto pubblicato il 14 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale, è stato istituito il nuovo fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile: parliamo di 40 milioni di euro stanziati per il 2022 e altre risorse complementari in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo impresa donna è un incentivo che ha l’obiettivo di sostenere l’avvio e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, rivolto  sia ad imprenditrici che a lavoratrici autonome

 

Requisiti

Possono richiedere le agevolazioni in oggetto le aziende femminili di qualsiasi dimensione, con sede legale/domicilio ed unità operativa in Italia che rispettano i seguenti requisiti:

essere lavoratrice autonoma (aver aperto la partita IVA da almeno 12 mesi);

avere un’azienda già costituita (da almeno 12 mesi);

costituire una nuova impresa femminile.

Nello specifico, le agevolazioni saranno concesse sulla base di due linee di azione:

a. Incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
b. Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.

 

In cosa consiste

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributi a fondo perduto e/o finanziamento agevolato, che possono essere utilizzati anche in combinazione tra loro. Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non ha bisogno di garanzie.

La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e dell’ammontare delle spese ammissibili.

Agevolazioni per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili

Per creare o costituire un’azienda classificata come imprenditoria femminile, è possibile beneficiare di un contributo a fondo perduto un importo massimo pari a:

1.     80% delle spese ammissibili (fino a un massimo di €50. 000) per spese ammissibili inferiori a € 100. 000;

2.     50% delle spese ammissibili (superiori a €100. 000) per spese ammissibili superiori a € 100. 000 e fino a €250. 000.

Agevolazioni per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili

Per le imprese classificate come imprenditoria femminile già esistenti (da almeno 12 mesi) sono disponibili due tipologie di agevolazioni: il contributo a fondo perduto e il finanziamento agevolato.

Ancora una volta, le agevolazioni sono articolate a seconda del tipo di beneficiario, se l’impresa:

1.     è costituita da meno di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili, in egual misura in forma di contributo a fondo perduto e in forma di finanziamento agevolato;

2.     è costituita da più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse in relazione alle spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.

Le spese ammissibili

L’agevolazione compete per sostenere progetti relativi all’avvio e la costituzione di una nuova impresa femminile, oppure per il suo sviluppo e consolidamento, nei seguenti settori ammissibili:

·        produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;

·        fornitura di servizi, in qualsiasi settore;

·        commercio e turismo.

Le iniziative dovranno essere realizzate entro 24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, le spese ammissibili dovranno essere:

1.     non superiori a € 250. 000 per la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile;

2.     non superiori a € 400. 000 per lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili.

Sono considerate spese ammissibili anche spese relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale, personale dipendente ed esigenze di capitale circolante.

Termini per la presentazione dell’istanza per accedere al Fondo impresa donna

Saranno comunicati entro 30 giorni

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La spiaggia dei 100.000

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La sensibilizzazione del periodo confuso, complicato e fragile che stiamo vivendo, è spettata a tutte le persone con più visibilità dal punto di vista sociale e non. A partire dagli influencer, ai grandi marchi, agli scrittori e registi. Anche chi si occupa di veicolare i messaggi tramite l’arte nuda e cruda l’ha fatto. L’ha fatto Bansky sui muri e così l’ha fatto Laconi sulla tela.

Con questo dipinto, sempre in chiave ironica e in ottica bonaria, Paolo Laconi ci racconta le spiagge sarde durante questa pandemia che ormai conosciamo a memoria.

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 20 x 50

Profondità: 4 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna

 

 

spiaggia-centomila-2.png

(Bansky)

 

Questa è una scena estiva, che si svolge al mare, precisamente nella spiaggia dei centomila. Prende ispirazione dal periodo che stiamo vivendo, infatti le persone indossano la mascherina.

Lei ha una mascherina impigliata nel piede, questo dettaglio l’ho voluto inserire sempre per donare al contesto il mio tono ironico. Magari qualcuno rimane con il muso bianco perché si abbronza con addosso la mascherina

come mai si chiama la spiaggia dei centomila?

Perché è una spiaggia molto lunga e l’estate si riempie tanto da diventare un carnaio. Viene la gente di tutte le città circostanti.

 

 

 

 

 

 

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