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venerdì 13 Marzo 2026
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Società benefit e certificazione B Corp

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Spesso il termine B-Corp viene associato alle Benefit Corporation (o Società Benefit), che però non sono propriamente la stessa cosa. “Benefit Corporation” è una forma giuridica legalmente riconosciuta che un’azienda può assumere, mentre il termine B-Corp indica una certificazione volontaria e ufficiale che viene rilasciata dopo la misurazione di alcune performance.

In definitiva si può essere Società benefit pur non avendo la certificazione B-Corp e viceversa.

 

Società benefit e società certificate B-Corp: la differenza

B-Corp e Società Benefit perseguono entrambe un duplice obiettivo: il profitto e l’impegno ambientale e sociale. Ogni anno devono elaborare una relazione che quantifica e qualifica il loro impegno. Consigliamo la lettura del nostro articolo sulla Relazione benefit.

Le B-Corp sono società benefit che hanno ottenuto apposita certificazione che attesta il possesso dei più elevati standard di trasparenza, responsabilità sociale e sostenibilità ambientale (performance economiche, politiche ambientali, legami con il territorio e la comunità, rispetto dei diritti dei lavoratori e relazioni con i clienti).

Il possesso di tali standard viene verificato e certificato da un ente esterno: il B LAB

Una Società Benefit non può usare il marchio B-Corp, se non ha affrontato e superato l’iter ufficiale di certificazione.

 

L’iter di certificazione B Corp.

Per ottenere la certificazione B-Corp, l’ente B LAB sottopone le società interessate a due passaggi:

– la compilazione online di un questionario gratuito di autovalutazione, il Benet Impact Assessment (BIA) diretto a misurare l’impegno dell’azienda rispetto a cinque ambiti – governance, comunità, dipendenti, ambiente e clienti. Un punteggio di almeno 80 punti su 200, ottenuto nel questionario, significa che l’azienda genera più valore per la società di quanto ne consuma;

– la presentazione della domanda di certificazione B Corp, riservata a chi supera la soglia di punteggio di autovalutazione. B Lab procederà alla verifica della veridicità delle risposte date in fase di compilazione del BIA e assegnerà un punteggio definitivo, rilasciando la relativa certificazione, di durata triennale.

 

Quali requisiti concreti indaga la certificazione B-Corp?

La certificazione attesta il possesso dei seguenti requisiti:

– governance (responsabilità e trasparenza, verso l’interno e l’esterno). SuL fronte della governance si misura la trasparenza aziendale nella condivisione di informazioni con gli stakeholder e il loro coinvolgimento in alcuni processi decisionali;

– workers (tutto ciò che riguarda i dipendenti: salari, formazione, benefit, qualità dell’ambiente lavorativo, proprietà ecc. ) Nella sezione relativa ai lavoratori si esamina il modo in cui l’azienda gestisce le sue risorse umane, con riferimento in particolare stipendi, attività di formazione, benefit e strumenti di welfare aziendale;

– community (azioni di supporto per la comunità, atteggiamenti socialmente utili, politiche di fornitura e logistica, creazione di posti di lavoro, ecc. ) A livello di rapporti con la comunità locale si indaga la capacità di creare posti di lavoro, sia all’interno dell’azienda e attraverso la filiera dei fornitori;

– environment (attenzione all’ambiente attraverso l’efficienza energetica, la riduzione dei rifiuti e dell’impatto ambientale, ecc. ) Per quanto riguarda l’impatto ambientale si indagano l’efficienza dei consumi, il ciclo di vita dei prodotti utilizzati, le emissioni e i rifiuti generati, i trasporti;

– customers (impatto positivo dei prodotti o servizi offerti sui clienti).

 

I vantaggi della certificazione B Corp.

La certificazione è un traguardo ambizioso, che premia soltanto realtà di assoluta eccellenza nel proprio ambito.

Ecco alcuni vantaggi:

1.  accesso a una gamma di servizi e supporto da parte di B Lab. Le B Corp certificate possono usare il brand e il logo ‘Certified B Corp’ sui loro prodotti e in tutte le loro comunicazioni;

2.  differenziarsi sul mercato rispetto ai propri concorrenti, collocandosi in una posizione di eccellenza nel proprio settore;

3.  attirare come dipendenti persone talentuose e motivate;

4.  risultare più appetibili di fronte a potenziali investitori.

 

I costi della certificazione B Corp.

L’acquisizione della certificazione e l’utilizzo del marchio “Certified B Corp” sono associati al pagamento di una tariffa annuale, proporzionale al fatturato aziendale, il cui importo minimo è di 500 euro. Questa cifra non comprende il costo di eventuali attività di consulenza per accompagnare l’azienda verso la conformità ai requisiti richiesti dalla certificazione.

In Italia la società certificata B Corp deve diventare Società Benefit entro due anni dall’ottenimento della certificazione.

 

Come ottenere la certificazione B Corp.

Qualsiasi azienda può diventare Società certificata B-Corp, ad esclusione delle organizzazioni No Profit.
Il BIA (B Impact Assesment) è lo strumento di analisi a cui devono sottoporsi le società che vogliono ottenere la certificazione B Corp.

Un ente esterno indipendente si occupa di misurare gli impatti ambientali e sociali.
Il B Impact Assesment valuta l’impresa nella sua globalità, tenendo conto dell’impatto generato su governance, lavoratori, comunità, ambiente e clienti.

 

Possiamo aiutarvi nel percorso?

Una consulenza professionale mirata consente il monitoraggio e mantenimento dei requisiti di legge, necessari per applicare le leggi idonee e pertinenti alla crescita e pianificazione del proprio business. Compila il form di contatto!

Società benefit: guida agli adempimenti

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Società benefit: guida agli adempimenti

Le società benefit (SB) sono state introdotte dalla legge n. 208/2015 (Commi 376-384). Per soddisfare i requisiti di trasparenza richiesti dalla legge, sono tenute ad “obblighi di reportistica”: redigere la Relazione benefit da allegare al bilancio e pubblicarla sul sito aziendale.

Breve guida operativa destinata alle Società Benefit italiane, utile ad approfondire questi aspetti e i vantaggi di diventare SB.

 

Cos’è la società benefit (SB)

Le SB sono società a duplice scopo. Nell’esercizio della loro attività economica oltre allo scopo di dividere gli utili perseguono una o più finalità di beneficio comune. Il beneficio comune è l’obiettivo consistente nel generare un impatto positivo (o la riduzione di effetti negativi) in una o più delle seguenti categorie: 1. Ambiente (in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi); 2. Governo di impresa (trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate per il raggiungimento del beneficio comune); 3. Lavoratori (relazioni con i dipendenti, retribuzioni, benefit, formazione, qualità dell’ambiente di lavoro in termini di comunicazione interna, crescita personale e sicurezza); 4. Comunità (relazioni con fornitori, comunità locali in cui l’azienda opera, donazioni).

Per approfondire cosa significa essere SB, cos’è, come scegliere e perseguire il fine comune, consigliamo la lettura dei nostri precedenti articoli.

Qui, in sintesi ricordiamo che la SB non è un nuovo genere societario, ma una innovativa veste giuridica che i tipi societari, previsti dalla legge (società di persone, di capitali e le cooperative), possono assumere per svolgere la loro attività economica.

 

Come si diventa SB

Per legge, le società già costituite/costituende che intendono assumere la qualifica di SB devono intervenire nel proprio statuto. A tal fine:

1. Indicare nell’oggetto sociale il beneficio comune che si è scelto di perseguire;

2. Gestire la società in modo da bilanciare lo scopo di lucro con la finalità di beneficio comune;

3. Individuare il responsabile/i addetti a svolgere i compiti connessi a garantire il perseguimento del beneficio comune;

4. Introdurre un’apposita clausola statutaria che contempli l’obbligo di Relazione annuale (Relazione Benefit) concernente il perseguimento del beneficio comune.

Per l’applicazione della normativa sulle SB, invece, non è obbligatorio modificare la propria denominazione sociale, ma è consigliabile farlo per rendere nota la scelta di limitare lo scopo di lucro a vantaggio di uno o più benefici comuni, e assicurarsi anche un positivo ritorno d’immagine per attrarre nuovi investitori e consumatori.

è sempre utile una consulenza professionale per avere la certezza di redigere i documenti in modo corretto e per il monitoraggio e mantenimento dei requisiti di legge necessari per applicare le leggi idonee e pertinenti alla crescita del proprio business.

 

La Relazione benefit.

La SB è una forma giuridica caratterizzata da elevati livelli di trasparenza. Trasparenza significa informare sugli impatti sociali e ambientali generati dall’azienda. La Relazione Benefit è lo strumento fondamentale per garantire la trasparenza del proprio operato sia all’interno che verso l’esterno.

La Relazione è annuale e deve essere allegata al bilancio d’esercizio. Se la società ha un sito web, la legge ammette la sua pubblicazione online.

 

La Relazione benefit è un dovere extra finanziario perché:

– descrive gli obiettivi di beneficio comune, le azioni adottate per attuarli e le eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato. è preferibile la rediga il responsabile del perseguimento del beneficio comune;

– contiene la Valutazione di impatto. Si tratta della autovalutazione che la SB, per il tramite degli amministratori compie sull’attività orientata al beneficio comune, per rendere noti i benefici prodotti, in termini socio ambientali, nelle aeree del governo di impresa, lavoratori, ambiente e comunità;

– una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

Lo standard per la valutazione di impatto è il B Impact Assessment (BIA) sviluppato a partire dal 2006 da B Lab, ente statunitense. Il BIA è uno strumento disponibile gratuitamente, anche in italiano, ed è già stato adottato da oltre 70. 000 aziende nel mondo. Possono essere usati altri standard, purché soddisfino i requisiti di correttezza, trasparenza e completezza.

Da notare che la legge ha attribuito ad un soggetto terzo, non la valutazione in sé (compiuta dall’azienda stessa) ma solo l’elaborazione degli standard che la SB dovrà utilizzare per auto valutare la propria attività.

 

Se la Relazione benefit viene omessa?

La legge si limita a descrivere il suo contenuto (art. L. Comma 382), senza prevedere sanzioni. L’omissione potrebbe configurare inadempimento degli amministratori ai propri doveri, con applicabilità della disciplina civilistica prevista per ogni tipo societario.

Le uniche sanzioni espresse dalla Legge SB riguardano il mancato perseguimento del beneficio comune: le Società Benefit sono soggette alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e al controllo da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.

 

I vantaggi.

La SB è una società che coniuga il profitto all’attenzione verso l’ambiente, la comunità e i lavoratori. Si è rilevato che alcuni imprenditori hanno assunto la veste di SB come formalizzazione ufficiale di una missione e policy aziendale da sempre perseguita. Altre imprese “tradizionali” hanno deciso di ampliare il proprio orizzonte imprenditoriale con un approccio manageriale etico.

Infatti, anche se assumere la qualità di SB non ha un beneficio economico diretto, ma è un investimento perché:

– attrae nuovi investitori (gli investitori sono molto sensibili alla sostenibilità economica, sociale e ambientale);

– consente di entrare nel network delle SB con le quali avviare partnership interessanti;

– innalza la qualità delle proprie performance all’esterno, mediante l’assunzione dell’impegno a produrre effetti positivi verso la comunità, i lavoratori e l’ambiente;

– le politiche di welfare aziendale generano maggiore soddisfazione e lealtà dei propri dipendenti e consentono un risparmio fiscale perché i costi dei servizi resi sono deducibili dall’imponibile del reddito d’impresa;

– permette di entrare in contatto con giovani talenti, per i quali le SB hanno una componente valoriale maggiore;

– l’art. 95 comma 13 del nuovo codice degli appalti prevede, tra i requisiti di reputazione e di valutazione dei soggetti offerenti, ai fini dell’aggiudicazione della gara, anche quello relativo l’impatto generato dalla realizzazione degli obiettivi di beneficio comune, propri delle SB.

Per le spese di costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,  è possibile usufruire di un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione.  L’importo massimo utilizzabile in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di 10 mila euro.  Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e l’istanza potrà essere presentata dal 19 maggio 2022 al 15 giugno 2022, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico.

 

Vuoi costituire una società benefit? Il miglior modo per iniziare è informarsi.

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Fringe benefit

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Fringe benefit

Il Welfare Aziendale consente a tutte le aziende, senza distinzioni di fatturato, dimensioni, settore, di erogare ai propri dipendenti benefici in natura, sotto forma di beni e/o servizi.

I benefici erogati, per quanto differenti per tipologia, hanno tutte un impatto positivo sia per i lavoratori che per le aziende che godranno di vantaggi fiscali e non solo.

Rientrano tra le politiche di welfare aziendale i fringe benefit e il flexible benefit. Ecco alcune novità 2022.

 

Il fringe benefit

I fringe benefit, dall’inglese, “benefici marginali”, rappresentano una forma di retribuzione in natura ai sensi della legge. Essi incentivano la produttività dei propri dipendenti, grazie la concessione in uso di beni e servizi (es. Telefono cellulare, il computer portatile o il tablet, l’abitazione in affitto, i buoni pasto e buoni carburante, l’automobile aziendale).

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati non superi, complessivamente, nel periodo d’imposta, l’importo di 258,23€.

La precedente soglia di esenzione, fissata dalla manovra fiscale 2020 a 516,46€ ed estesa anche al 2021 (per mezzo della legge di conversione in legge del decreto Sostegni), è stata dimezzata a 258,23€, dalla Legge di bilancio 2022, in linea con l’importo originario previsto dall’art. 51 del TUIR.

Il limite di 258,23€ è stabilito con riferimento all’intero periodo di imposta solare o, se inferiore, il numero di giorni in cui è stato in servizio.

Ai fini del calcolo del limite è necessario considerare anche i fringe benefits eventualmente concessi dal precedente datore di lavoro (es. Il caso del dipendente che ha cambiato lavoro nel corso dell’anno e ottenuto diversi fringe benefit da diversi datori di lavoro).

Si tratta in sintesi di:

– beni e servizi aggiunti alla normale retribuzione e disciplinati all’interno del contratto individuale che l’azienda stipula con il lavoratore;

– sono, quindi, legati alla funzione del dipendente e pensati per agevolarne la mansione, sgravandolo di alcune spese;

– non sono sottoposti a tassazione solo se il loro valore non supera 258,23€. Nel caso contrario, l’intero valore dei fringe benefit verrà tassato;

– a differenza dei flexible benefit, non devono essere necessariamente riconosciuti a tutti i lavoratori.

 

I flexible benefit

I Flexible Benefit, come i fringe benefit, sono benefit in natura (beni o servizi) rivolti a migliorare il benessere generale del lavoratore (qualità della sua vita e dei suoi familiari; conciliazione degli impegni lavorativi con quelli privati). Ne fanno parte, ad esempio, fra i più diffusi, i mezzi di trasporto collettivo per raggiungere il posto di lavoro, buoni pasto o buoni carburante, corsi di lingua o formazione, polizze sanitarie, asili nido, interessi agevolati su mutui.

In Italia il Rapporto Welfare Index PMI 2017 ha rivelato che l’uso dei flexible benefits, da parte delle aziende, non ha avuto un’immediata diffusione, perché poco conosciuto (nel 2017 solo il 5,8% delle PMI li conosceva e li utilizzava).

In base alle previsioni dell’art. 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) ed alla definizione data dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016:

– l’azienda deve rendere fruibili a tutti i dipendenti i flexible benefits stabiliti, senza distinzioni e in maniera omogena;

– qualora scelga di erogare questi beni o servizi, il datore di lavoro deve farlo indipendentemente dalla retribuzione corrisposta ai dipendenti.

In sintesi, i flexible benefit:

–  devono essere erogati a tutti i dipendenti, o a loro categorie omogenee, e vengono disciplinati da appositi accordi bilaterali o regolamenti aziendali;

–  sono esenti, ex art. 51 Tuir, dal pagamento di tasse e contributi in quanto non concorrono a costituire il reddito da lavoro dipendente e, a differenza dei Fringe Benefit, ai fini della detassazione, non hanno limiti di spendibilità, se non quelli stabiliti dall’azienda in fase di contrattazione o dal Regolamento.

Segnaliamo l’onere, per il datore di lavoro, in sede di CU, di certificare i rimborsi effettuati in applicazione dell’art. 51 del Tuir, nell’apposita sezione “Rimborso di beni e servizi non soggetti a tassazione”.

Quali i vantaggi per i lavoratori

L’impatto positivo del welfare aziendale sui lavoratori opera su due livelli:

1.      livello personale: incremento del benessere personale e migliore conciliazione dei tempi di vita privata, lavoro, famiglia;

2.      livello economico: i beni e i servizi erogati godono di agevolazioni di natura fiscale, essendo completamente esenti, ad eccezione dei fringe benefits (per i quali sussiste una soglia di esenzione fino ad 258,23€), per la previdenza complementare (limite di esenzione pari ad 5. 164€), e per le casse sanitarie (limite di esenzione pari ad 3. 615€). Inoltre, grazie ai servizi e beni ottenuti, i lavoratori beneficiano di un aumento del potere di acquisto della propria retribuzione, con conseguente ottimizzazione del risparmio e miglioramento dell’efficienza fiscale nell’allocazione delle risorse.

 

I vantaggi del welfare aziendale per le aziende

Il welfare si presenta, alla luce dei risvolti positivi sui propri dipendenti, uno strumento efficace per un significativo miglioramento del clima aziendale. Il dipendente che ottiene i benefit aziendali, grazie ai vantaggi conseguiti a livello personale ed economico, è – lavorativamente-  più motivato e produttivo: un dipendente soddisfatto e appagato lavora meglio, e intrattiene una collaborazione più serena e proficua con i propri datori di lavoro.

Ma non solo. L’azienda che implementa piani di welfare aziendale gode di incentivi fiscali. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), all’interno dell’articolo 51 (erogazioni a favore dei dipendenti) e articolo100 (oneri di utilità sociale), individua somme e valori che, se erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee:

–  non concorrono alla formazione di reddito per il dipendente;

–  e sono deducibili dal datore di lavoro ai fini Ires.

In conclusione, se, per il dipendente, ricevere un premio in welfare, piuttosto che in denaro, è senz’altro conveniente (in termini di risparmio di contributi previdenziali e imposte a suo carico), grazie al sostanziale azzeramento del prelievo fiscale e contributivo sui beni e servizi; i vantaggi fiscali sono tutt’altro che trascurabili anche per le aziende. Infatti, a livello tributario i costi dei beni e servizi resi sono deducibili dall’imponibile del reddito d’impresa, assicurando all’azienda un risparmio fiscale.

Le associazioni sindacali, strutture di diretta emanazione, organismi paritetici e formazione sulla sicurezza

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La formazione sulla sicurezza è un obbligo previsto, per il datore di lavoro, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 (TUSL).

Il datore di lavoro deve garantire la sicurezza anche tramite la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Da ultimo, il decreto fiscale 2022 ha introdotto all’art. 37 del TUSL l’obbligo di formazione anche per lo stesso datore (già prevista per i dirigenti e i preposti) che dovrà svolgere in presenza i richiesti corsi sulla sicurezza, con aggiornamento periodico.

 

Quali i requisiti per erogare la formazione sulla sicurezza?

I corsi

La formazione sulla sicurezza sul lavoro si articola in vari corsi.

I corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi (art. 32 TUSL) sono finalizzati ad abilitare addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, gli “RPP” (responsabili della prevenzione e protezione).

Questi sono incaricati ad individuare i fattori di rischio per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, al fine di predisporre misure in ottica preventiva, protettiva ed informativa. Tali corsi possono essere erogati anche al datore di lavoro che intende svolgere, direttamente, tali compiti (art. 34 TUSL) nelle ipotesi previste dal TUSL nell’allegato 2.

I corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro ai lavoratori, loro rappresentanti e al datore di lavoro sono diretti all’acquisizione di una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute, sicurezza e rischi specifici. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Il ruolo delle associazioni datoriali, organismi paritetici e strutture di diretta emanazione nella formazione sulla sicurezza

Tal soggetti possono erogare la formazione con modalità e requisiti ricavabili dalla lettura combinata del TUSL, e degli accordi Stato – Regioni raggiunti, in proposito, per ciascun tipo di percorso formativo sulla sicurezza. Tra questi requisiti emergono i concetti della rappresentatività e dell’accreditamento.

In particolare, per la formazione di addetti interni/esterni al ruolo di RPP, l’art. 32 TUSL, comma 4, individua espressamente le associazioni sindacali dei datori di lavoro, tra i soggetti formatori, con i requisiti specificati nell’accordo CSR n. 128/2016, punto 2, lett. L. L’accordo ammette, tra i soggetti formatori dei corsi per la formazione dei RPP, le “Associazioni sindacali (dei datori di lavoro o dei lavoratori) comparativamente più rappresentative”.

L’associazione datoriale può provvedere all’erogazione anche tramite strutture di diretta emanazione, le quali dovranno risultare accreditate alla Regione di riferimento. Secondo la risposta del Ministero del Lavoro ad un interpello n. 14 del 2014, sono di diretta emanazione anche le strutture che operano, per conto delle associazioni di categoria, tramite contratto di associazione in partecipazione, in quanto lo svolgimento dell’attività formativa, che costituisce l’affare del contratto, è di diretta gestione dell’associante per il tramite dell’associato.

I corsi ex art. 32 TUSL sono articolati in più moduli, la cui durata e contenuti sono specificati nell’allegato a dell’accordo 128/2016. Per tale formazione è previsto un aggiornamento quinquiennale, di durata variabile in base al ruolo svolto.

Per la formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente il ruolo di RPP, l’art. 34 del TUSL, non fornisce indicazioni sui soggetti formatori. Le associazioni sindacali vi sono abilitate a norma dell’accordo CSR n. 223/2011 ex art. 34 TUSL. , che al punto 1 lettera g), ad oggi sostituito dal citato accordo del 2016, al quale occorre far riferimento.

La durata dei corsi, ex art. 34, varia in base alla natura dei rischi presenti in azienda (inquadrabile mediante codice ateco), e l’aggiornamento della formazione è ogni 5 anni. Programma e contenuti minimi del corso sono stabiliti dall’Accordo tra Stato e Regioni.

Anche in tale caso, le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, e di strutture di diretta emanazione e questi ultimi devono essere in possesso dell’accreditamento regionale.

Per la formazione mirata all’abilitazione all’uso delle attrezzature (articolo 73 comma 5 del TUSL e Accordo 53/2012), l’articolo 73 non fornisce indicazioni circa i soggetti formatori. L’Accordo CSR 53/2012 al punto B 1. 1 interviene per individuare i soggetti formatori per i corsi e per l’aggiornamento dell’abilitazione all’uso delle attrezzature, tra cui indica alla lettera d) “le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature anche tramite le loro società di servizi prevalentemente, totalmente partecipate”.

Anche in questo caso al punto 1. 3 viene specificato che i soggetti esterni alla propria struttura devono essere in possesso dell’accreditamento regionale.

 

La rappresentatività delle associazioni sindacali

Per la verifica del requisito, l’accordo CSR n. 128/2016 elenca gli indici di rappresentatività (“consistenza numerica associati; diffusione delle strutture organizzative; partecipazione alla formazione del Ccnl e alla trattazione delle controversie di lavoro”). Mancano però i dati concreti per quantificare e verificare la rappresentatività, la cui sussistenza si pone in sede di attività ispettiva. è presente un progetto di legge n. 788 presentato nel 2018, fermo (dal 2020) all’esame della Commissione parlamentare lavoro.

In presenza di un quadro normativo che non consente di identificare con certezza la presenza della rappresentatività, da circolare del Ministero del Lavoro (n. 20/2011) la Direzione generale dei rapporti di lavoro risulta, ad oggi, di eventuale supporto per la verifica del requisito. La stessa non può fornire una valutazione nel merito, che certifichi l’esistenza della rappresentatività, ma può dare risposte ai quesiti dell’utenza.

 

L’accreditamento regionale alla formazione

Con l’accreditamento la Regione riconosce il rispetto di standard qualitativi da parte dell’ente accreditato che, sul piano reputazionale, risulterà qualitativamente superiore, con garanzia di essere scelto con preferenza, rispetto agli altri organismi non accreditati. Sul piano economico, l’accreditamento è condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti pubblici della Regione.

Nella specifica materia della sicurezza, l’accreditamento, in base all’accordo CRS 128/2016, è obbligatoriamente richiesto alle strutture di diretta emanazione delle associazioni sindacali più rappresentative e agli organismi esterni, delle quali le associazioni sindacali possono avvalersi.

L’accordo CSR N. 153/2012, contiene un’importante precisazione sull’accreditamento e i soggetti formatori. Di seguito

Quindi, ricapitolando, gli accordi menzionano tra gli addetti alla formazione:

–    le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative e loro strutture di diretta emanazione;

–  gli organismi paritetici e loro strutture di diretta emanazione, composti da professionisti, competenti in materia di sicurezza sul lavoro, con il compito di supportare le aziende in diversi ambiti, tra i quali l’organizzazione delle misure di sicurezza nel luogo di lavoro e la formazione. Ai sensi dell’art. 2 del TUSL, tali organismi sono definiti “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Deve trattarsi di organismi le cui associazioni abbiano firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’azienda ed operare nel settore di riferimento dell’azienda non in diverso settore.

Entrambi i soggetti possono erogare la formazione sulla sicurezza:

– direttamente;

– a mezzo strutture formative di loro diretta emanazione oppure strutture esterne / formatori esterni, che devono aver richiesto e ottenuto l’accreditamento.

Pertanto, possono erogano la formazione sulla sicurezza senza necessità di accreditamento le associazioni sindacali più rappresentative e gli organismi paritetici.

Conclusioni

Per erogare percorsi formativi in modo conforme ai requisiti di legge, l’associazione interessata potrà procedere ove comparativamente più rappresentativa o, se operi in qualità di organismo paritetico.

Tutti gli altri enti (di diretta emanazione / esterni alle associazioni sindacali), per operare in qualità di formatori dovranno ottenere l’accreditamento regionale, valutando, ove associazioni non riconosciute, l’eventualità di inserirsi nel registro delle persone giuridiche, se la Regione di riferimento chieda tale registrazione, ai fini dell’accreditamento.

Fondo Impresa femminile

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Fondo Impresa femminile

Domande e risposte per presentare la domanda di agevolazione, in vista dell’imminente data di apertura dei termini

 

Cosa finanzia il Fondo Impresa Femminile e quali sono gli incentivi?

Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non è assistito da forme di garanzia. Gli incentivi finanziano programmi di investimento per l’avvio o lo sviluppo delle imprese femminili da realizzare in 24 mesi.

Se sei una libera professionista e vuoi costituire una nuova impresa, oppure la tua impresa è stata costituita da meno di 12 mesi, puoi presentare progetti d’investimento fino a € 250. 000 al netto d’Iva.

Se hai un’impresa attiva da più di 12 mesi, puoi presentare progetti d’investimento fino a € 400. 000 al netto d’Iva, per sviluppare nuove attività o per ampliare attività esistenti. In questo caso, il Fondo prevede un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero.

 

Ecco una sintesi degli incentivi, degli importi e delle spese ammissibili:

TIPOLOGIA DI IMPRESA FEMMINILE INCENTIVO RICHIEDIBILE IMPORTI

(art. 10; art. Art. 13 DM 30 SETTEMBRE 2021)

SPESE AMMISSIBILI
NUOVA IMPRESA FEMMINILE §contributo a fondo perduto. 80% delle spese ammissibili e comunque fino a € 50. 000,00, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a €100. 000,00;

50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese superiori a €100. 000,00 e fino a € 250. 000,00.

§immobilizzazioni materiali e immateriali;

§servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;

§personale dipendente

§esigenze di capitale circolante nel limite del 20% delle spese ammissibili.

IMPRESA FEMMINILE GIA’ ESISTENTE §contributo a fondo perduto;

§finanziamento agevolato

Imprese femminili costituite da non più di 36 mesialla data di presentazione della domanda di agevolazione: le agevolazioni coprono fino all’80% delle spese ammissibili, e sono concesse, per il 50% in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato;

Imprese femminili costituite da oltre 36 mesi: per le spese di investimento, sono agevolate come al punto precedente (copertura fino all’80%, nella forma, in eguale misura, di contributo a fondo perduto e finanziamento); mentre le esigenze di capitale circolante, costituenti spese ammissibili, sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.

§immobilizzazioni materiali e immateriali;

§servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;

§personale dipendente ed esigenze di capitale circolante.

In aggiunta a tali agevolazioni, le imprese beneficiarie, al momento della presentazione della domanda, possono chiedere il servizio di assistenza tecnico gestionale, fino a un valore massimo di euro 5. 000,00 che l’impresa potrà così fruire:

a)  per un valore pari a euro 3. 000,00 i servizi sono erogati dal Soggetto gestore, anche mediante modalità telematiche, per fornire alle imprese beneficiarie assistenza tecnica sulle agevolazioni;

b)  un voucher di euro 2. 000 da utilizzare a copertura del 50% del costo sostenuto dalle imprese per l’acquisto di servizi specialistici presso terzi, del valore minimo di euro 4. 000, quali, a titolo esemplificativo, la creazione di un’identità di marchio, la realizzazione di piani di marketing, strategie di presenza e posizionamento sui social media o nel digitale, attività di comunicazione d’impresa e promozione.

 

Dove presentare la domanda di agevolazione?

Via elettronica, sulla piattaforma Invitalia raggiungibile dalla sezione “Fondo Impresa Femminile” del sito di Invitalia, sottosezione “Presenta la domanda”. La piattaforma è accessibile dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi dalle ore 10. 00 alle ore 17. 00.

 

 Chi deve compilare la domanda sulla piattaforma?

L’accesso alla procedura è riservato:

§  al rappresentante legale dell’impresa femminile richiedente, come risultante dal certificato camerale;

§  alla lavoratrice autonoma;

§  alla persona fisica proponente per conto dell’impresa femminile costituenda. La stessa persona fisica dovrà comparire all’interno della compagine della futura società come rappresentante legale, referente o socio;

La presentazione della domanda non può essere delegata a soggetti che non rientrino in queste categorie.

 

Come si accede alla piattaforma?

Si accede alla piattaforma Invitalia tramite:

§  SPID, CNS, CIE;

§  PEC del legale rappresentante della società già costituita al momento della presentazione, oppure della persona fisica (in qualità di socio o soggetto referente) della società costituenda.

Come si presenta la domanda di agevolazione?

è previsto un iter a due fasi, con due date a partire dalle quali si deve procedere sulla piattaforma Invitalia:

§  compilazione della domanda di agevolazione

§  successivo invio della stessa da effettuare sulla piattaforma on line di Invitalia.

La compilazione della domanda: date e modalità.

La compilazione della domanda deve avvenire nelle seguenti date:

§  dalle ore 10. 00 del 5 maggio 2022 per le nuove imprese;

§  dalle ore 10. 00 del 24 maggio 2022 per le imprese avviate.

Cosa si inserisce in fase di compilazione?

Dopo l’accesso alla piattaforma, la compilazione prevede che l’impresa femminile inserisca:

§  immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;

§  caricamento dei relativi allegati;

§  firma digitale sul modulo di domanda che verrà generato a completamento della compilazione. Si tratta di un formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati inseriti.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente o dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda;

A seguire, il caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per la successiva presentazione della stessa.

Quali sono le date per presentare la domanda di agevolazione?

La domanda si presenta:

1. Per le nuove imprese: dalle ore 10. 00 del 19 maggio 2022;

2.  per le imprese avviate: dalle ore 10. 00 del 7 giugno 2022.

 

Cosa significa presentare la domanda di agevolazione?

Ad avvenuta compilazione, nei termini previsti, segue la presentazione. Il medesimo soggetto che ha compilato la domanda deve accedere alla piattaforma e quindi inserire, ai fini della formale presentazione della domanda di agevolazione, il “codice di predisposizione domanda”.

A conclusione dell’iter, verrà rilasciata l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, con indicazione della data e dell’orario di trasmissione telematico della stessa domanda.

 

Quali allegati vanno caricati in sede di compilazione della domanda di agevolazione?

Gli allegati devono essere scaricati, compilati offline e poi caricati sulla piattaforma.  A pena di improcedibilità, devono essere i seguenti:

Oltre ai moduli sopra elencati, è necessario allegare alla domanda i seguenti documenti, in base alla tipologia di impresa:

§  per le imprese individuali costituite e le attività di lavoro autonomo avviate: certificato di attribuzione partita IVA;

§  per le società costituite: atto costitutivo e statuto;

§  per le attività libero-professionali: attestazione di iscrizione all’ordine professionale di riferimento.

Non è prevista una data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Lo sportello rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse.

 

Come viene valutata la domanda?

La valutazione avviene entro 60 giorni dalla presentazione. La valutazione prevede la verifica dei requisiti formali e l’esame di merito.

La verifica dei requisiti formali consiste nell’accertare il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di legge dei proponenti e dell’iniziativa imprenditoriale, come indicato all’art. 5 comma 2 della Circolare.

L’esame di merito comprende due fasi: l’analisi delle informazioni presenti nella domanda di finanziamento e negli allegati per approfondire tutti gli aspetti descritti nel piano di impresa. E a seguire un colloquio di valutazione con l’impresa femminile richiedente.

Il colloquio è parte fondamentale del processo di valutazione.
Al colloquio partecipa l’imprenditrice proponente e il team imprenditoriale, quindi soci, dipendenti o collaboratori che ricoprono i ruoli chiave per realizzare il progetto.
Le imprenditrici dovranno descrivere l’iniziativa imprenditoriale proposta e illustrare nel dettaglio gli aspetti tecnici, organizzativi, economico-finanziari del progetto oltre a dare evidenza dei profili che compongono il team imprenditoriale.
Il colloquio si svolge online e prevede la sola partecipazione in prima persona delle imprenditrici coinvolte. Non sono previste deleghe.

 

E’ prevista una graduatoria?

No, non esistono graduatorie. Ogni domanda viene valutata indipendentemente dalle altre e viene ammessa se raggiunge il punteggio minimo di 21 punti su 41.

Di seguito i documenti ufficiali predisposti dal MISE (decreto direttoriale 30 marzo 2022 e allegati tecnici) per approfondire come, quando e in che modo avrai accesso al Fondo Impresa Femminile.

 

Se vuoi presentare la tua domanda in modo veloce, sicuro, chiamaci ai numeri:

06. 31055924, 070. 5925989.

Potrai usufruire della nostra consulenza, e assistenza guidata, in tutte le fasi per accedere al Fondo!

Le Associazioni e gli obblighi fiscali

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Breve panoramica sulle associazioni, con focus sull’impatto della riforma del terzo settore. Quali tipologie non saranno soggette alle nuove norme fiscali?

 

Le tipologie di associazione

L’associazione è un ente di persone fisiche e giuridiche, i cosiddetti “associati”, che, in numero minimo di due, sottoscrivono un contratto, detto atto costitutivo, per conseguire uno scopo comune, senza fini di lucro.

L’atto costitutivo contiene la volontà di associarsi, e le informazioni sugli associati fondatori. All’atto costitutivo segue lo statuto che contiene le regole di organizzazione interna e l’oggetto sociale.

Se l’atto costitutivo e lo statuto sono redatti con atto pubblico, tramite notaio, l’associazione è riconosciuta e gode di autonomia “patrimoniale perfetta” per cui i terzi potranno rivalersi unicamente sul patrimonio dell’organizzazione al fine di poter far valere i loro eventuali diritti di credito.

L’associazione è non riconosciuta, se gli associati la costituiscono redigendo l’atto costitutivo e lo statuto, e provvedono infine a registrarlo in Agenzia delle entrate. L’associazione non ha autonomia patrimoniale perfetta, e se incorre in responsabilità civile, penale o finanziaria, del suo operato rispondono personalmente coloro che hanno agito per conto dell’associazione.

Le associazioni non riconosciute, rientrando tra gli enti non profit, sino ad oggi, sono state esentate dall’obbligo di scritture contabili e di redazione del bilancio di esercizio. La tenuta di scritture contabili, anche elementari è sempre stata una scelta consigliabile, al fine di predisporre annualmente un bilancio o rendiconto sulle vicende economiche, a garanzia della trasparenza e controllo dell’intera gestione economica.

Il CDTS introduce l’obbligo del bilancio di esercizio per le categorie di enti no profit da esso previsti, oltre a un pacchetto di norme fiscali relative a nuovi regimi agevolati.

 

Il codice del terzo settore e le categorie di enti non profit

Con il dlgs. 117/2017 (CDTS) si è cercato di dare una disciplina unitaria e omogena agli enti no profit, denominati ETS (enti del terzo settore) e creando un nuovo asset che elimina alcune figure tradizionali e ne introduce nuove.

Diventano ETS i seguenti enti, che decideranno di iscriversi al RUNTS: le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 4 CDTS).

Gli enti non profit che vogliano iscriversi al RUNTS dovranno adeguare il proprio statuto alle nuove tipologie e alla struttura per esse prevista dal CDTS.

Per le ODV e APS già iscritti nei registri regionali è stata prevista la trasmigrazione automatica, con trasmissione delle informazioni da parte delle regioni e province al RUNTS. Il trasferimento è terminato il 21 febbraio 2022 ed è in corso la fase di popolamento del RUNTS.

Gli enti non iscritti e di nuova costituzione potranno presentare istanza di iscrizione al RUNTS, dopo aver valutato se iscriversi e a quale struttura ETS adeguare il proprio statuto. Il RUNTS è operativo dal 24 novembre 2021 e dal 28 marzo 2022 per le ONLUS (l’Agenzia delle entrate ha infatti ultimato l’elenco degli iscritti all’anagrafe Onlus, permettendo a questi enti di presentare richiesta di iscrizione al RUNTS).

 

Le nuove norme fiscali

Il CDTS prevede un pacchetto di norme fiscali. Gli Enti non profit che non richiederanno l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non potranno beneficiare delle disposizioni fiscali di cui al CDTS né potranno utilizzare l’acronimo ETS.

In tema di regime forfettario, la possibilità di utilizzare i regimi forfetari introdotti dal CDTS (il regime di cui all’art. 80 e quello speciale per le ODV e APS previsto dall’art. 86), scatterà a partire dal periodo d’imposta successivo:

all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore;
all’autorizzazione della Commissione europea.

L’autorizzazione non è ancora intervenuta, quindi continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali previgenti in materia.

Per quanto attiene la possibilità per gli enti no profit di continuare ad optare per le agevolazioni di cui alla L. 398/1991, l’art. 102, 2° comma, lett. E) del CTS, ha ridotto la platea degli enti destinatari del regime 398 abrogando l’art. 9-bis del Decreto-legge 417/1991, conv. Con modificazioni, L 66/1992, che l’aveva estesa, oltre alle associazioni sportive, anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco.

Dato che, le norme fiscali del CDTS diventeranno operative con l’autorizzazione della Commissione europea, la L. 398/91 (testo previgente) sarà applicabile fino a quando non intervenga l’autorizzazione della Commissione europea. Dal periodo d’imposta successivo a tale autorizzazione (art. 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017), si applicherà il CDTS e quindi la L. 398 (come modificata dal CDTS) non sarà più applicabile:

–  agli enti no profit che decideranno di iscriversi al RUNT;

–  e, a prescindere dall’iscrizione o meno al RUNTS, alle associazioni culturali, le pro-loco, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.

Dopo la riforma degli Enti del Terzo Settore, possono accedere a tale regime solo le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche che potranno scegliere di:

– avvalersi delle misure agevolative previste dal CDTS, iscrivendosi al RUNTS;

– continuare ad avvalersi del regime fiscale agevolato della legge n. 398/1991.

 

Gli obblighi fiscali

Per una associazione no profit è importante adempiere correttamente agli obblighi fiscali perché, a differenza di tutti gli altri tipi di associazioni, possono si svolgere attività a pagamento e conseguire un utile (utile oggettivo) ma non devono dividerlo tra i soci (altrimenti risulterebbe un cosiddetto lucro soggettivo).

L’utile è oggettivo perché, alla fine dell’anno contabile, verrà riutilizzato dall’associazione per le attività necessarie a raggiungere gli scopi statuari. Anche in caso di estinzione dell’ente no profit, gli associati hanno l’obbligo di devolvere il capitale rimasto ad un’altra associazione senza scopo di lucro.

I primi responsabili per una corretta gestione della contabilità sono innanzitutto il presidente dell’associazione e il consiglio direttivo, i quali hanno il compito di formulare e tenere i documenti contabili. Questi documenti devono essere depositati presso la sede sociale e rimanere a disposizione di tutti i soci, così che si possano riconoscere eventuali malfunzionamenti delle attività o del regime fiscale dell’ente.

Per non incorrere in irregolarità con l’Agenzia delle Entrate è importante sapere come e quali sono i propri obblighi contabili, specie negli ultimi anni in cui il dlgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) ha apportato novità per gli enti no profit, quali un nuovo pacchetto di norme fiscali oltre la creazione del RUNTS (registro nazionale che sostituisce la molteplicità i registri regionali degli enti no profit). Considerato che tutte queste novità non sono ancora del tutto operative, può risultare non facile individuare a quali obblighi la propria associazione debba fare riferimento.

 

Gli obblighi contabili e il bilancio di esercizio

Il CDTS introduce l’obbligo di deposito del bilancio di esercizio per tutti gli ETS, anche le associazioni non riconosciute (fino ad ora esenti in quanto enti no profit).

Per approfondimenti sul punto, rimandiamo all’articolo Enti del terzo settore. Cosa cambia nel 2022.

In sintesi, dall’iscrizione al RUNTS deriva, per gli ETS, l’obbligo di tenuta e di deposito al RUNTS, entro il 30 giugno di ogni anno delle scritture che seguono, a pena di cancellazione dal RUNTS e di sanzioni pecuniarie:

– bilancio di esercizio (in alternativa il rendiconto per cassa per ricavi inferiori a 220. 000 euro);

– dei rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi (per gli ETS non commerciali);

–  il bilancio sociale per ricavi superiori a 1 milione di euro.

Con la nota n. 5941 del 5 aprile 2022, il Ministero del Lavoro chiarisce che:

– gli ETS già iscritti al RUNTS devono depositare i bilanci al 30/6;

– le ODV e APS in fase di trasmigrazione (operazione di controllo che il RUNTS completerà oltre il 30 giugno 2022) potranno depositare i bilanci entro 90 g dalla effettiva iscrizione al RUNTS.

 

Le associazioni non soggette alle nuove norme fiscali

L’art. 4 del CDTS, al comma 2, specifica quali sono gli enti esclusi dal legislatore dal terzo settore. Restano al di fuori della riforma e non possono assumere   la qualifica di ETS:

–  gli enti non menzionati dal CDTS (es. I comitati);

–  le associazioni che pur potendo rientrare nella riforma, decidono spontaneamente di non iscriversi al RUNTS;

–  gli enti espressamente esclusi, quali le amministrazioni pubbliche, i sindacati, le associazioni politiche, le associazioni datoriali, le associazioni di categoria.

Per questi enti il legislatore non prevede l’iscrizione al RUNTS. Pertanto, essi non sono tenuti agli obblighi contabili previsti dal CDTS.

L’obbligo di bilancio nelle associazioni sindacali

Una parte del mondo politico, da almeno una decina d’anni, cerca di introdurre l’obbligo, da parte dei sindacati, della redazione dei bilanci, decretandone anche le modalità di pubblicazione.

 

Le associazioni sindacali, però:

– in quanto enti esclusi espressamente dalla riforma del terzo settore, non sono obbligate a depositare, entro il 30 giugno, il bilancio di esercizio previsto dal CDTS;

– inoltre, essendo associazioni di fatto non riconosciute e non commerciali, non hanno, in via generale, l’obbligo di bilancio.

A fronte di ripetute istanza di trasparenza per gli iscritti, si è diffusa la prassi della rendicontazione sociale per documentare la verifica del lavoro svolto dall’organizzazione, i risultati ottenuti e gli obiettivi di miglioramento.

Il contratto preliminare di compravendita di immobili

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Aspetti fiscali e clausole nei preliminari di immobili

Il preliminare di compravendita

Nel preliminare di vendita le parti assumono reciprocamente l’obbligo di concludere in futuro un ulteriore contratto, generalmente già determinato nei suoi contenuti essenziali (oggetto, prezzo, modalità di pagamento) che rispetto al precedente si qualifica come definitivo.

Con la sottoscrizione, infatti, il promittente acquirente non acquista la proprietà del bene negoziato, ma assume il solo impegno ad acquistarlo in futuro; e il promittente venditore non perde la proprietà del bene medesimo, ma si obbliga unicamente a venderlo in futuro.

 

Le clausole accessorie: la caparra e l’acconto

Le parti, a tutela dei rispettivi interessi, possono pattuire, per la stipula del preliminare, la dazione di somme di denaro, a titolo di acconto.

L’acconto è un anticipo sul pagamento del prezzo, per confermare la propria volontà all’acquisto.

L’acconto non può essere trattenuto a nessun titolo: se al preliminare di vendita, non segue la stipula del definitivo, l’acconto dovrà essere restituito. La parte interessata, che voglia essere risarcita, per la mancata stipula del definitivo, dovrà dimostrare di aver subito un danno.

Se invece si consegna in anticipo denaro a titolo di caparra, la somma vale sempre come acconto sul prezzo, ma se la vendita non si conclude, la caparra può essere trattenuta a titolo di risarcimento del danno, senza dover fornire la prova del danno subito.

Caparra e acconto sono entrambe un anticipo di denaro sul pagamento del prezzo, ma la loro funzione è diversa perché conducono a conseguenze diverse in caso di inadempimento contrattuale.

 

Preliminare e imposta di registro

Dal punto di vista fiscale, l’art. 10 della Tariffa allegata al TUR (Dpr n. 131/1986) stabilisce l’obbligo dell’assoggettamento dei contratti preliminari di ogni specie all’imposta fissa di registro.

Per la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica l’imposta proporzionale di registro nella misura dello 0,50%, mentre per le somme dovute a titolo di acconto sul prezzo, relative ad operazioni non soggette ad Iva, si applica l’imposta di registro con l’aliquota del 3%.

Per registrare un contratto preliminare di compravendita di un fabbricato, che prevede la corresponsione di somme a titolo di caparra e il pagamento di uno o più acconti, prima del saldo, la risposta dell’Agenzia all’interpello n. 311 del 24 luglio 2019 chiarisce che: agli acconti si applica l’imposta di registro nella misura fissa, secondo il principio di alternatività Iva/registro sancito dall’articolo 40 del Tur; alla caparra, che è normalmente soggetta ad imposta proporzionale di registro ed esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, la tassazione segue il trattamento fiscale previsto per gli acconti-prezzo, se la stessa assolve anche la funzione di acconto sul prezzo. Pertanto, per la registrazione del contratto preliminare che prevede la corresponsione di somme a titolo di acconto assoggettati ad Iva dovrà essere corrisposta l’imposta di registro nella misura fissa per il contratto preliminare e una seconda imposta fissa per la pattuizione che stabilisce la dazione di uno o più acconti, assoggettati ad Iva. L’Agenzia ritiene che per la registrazione di tale tipologia di contratto preliminare debba essere applicata la tassazione di 200 euro per il contratto preliminare, più 200 euro per gli acconti-prezzo.

Le sedi nelle associazioni

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Alcune definizioni per fare chiarezza sulle sedi di un’associazione: che impatto ha il loro numero sullo statuto e sulla portata nazionale?

 

Sede legale e sede operativa

La sede legale dell’associazione è quella inserita nell’atto costitutivo, nello statuto e nel certificato di attribuzione del Codice Fiscale.

Per modificare la sede legale è necessario indire un’assemblea straordinaria dei soci, a cui solitamente devono partecipare almeno la metà dei soci regolarmente iscritti.

I rappresentati dell’associazione dovranno poi comunicare la modifica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’aggiornamento del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e della eventuale partita Iva. La modifica dovrà essere poi comunicata, eventualmente, ai registri speciali a cui l’associazione è iscritta (anagrafe onlus, registro CONI, registro associazioni di volontariato, APS ecc).

Poiché l’indirizzo della sede legale dell’associazione è un’informazione fondamentale, che risulta dagli atti associativi, si consiglia di registrare almeno il verbale di assemblea che modifica la sede ( tramite la procedura “Registrazione atti privati” presso un qualsiasi ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate).

Si precisa che il mutamento dell’indirizzo della sede legale nell’ambito dello stesso Comune comporta l’obbligo di modifica statutaria, nel caso in cui l’indirizzo (via, piazza, eccetera) sia indicato in Statuto. Pertanto, in questo caso l’Ente deve procedere ad un’istanza di modifiche allo Statuto

L’obbligo di modifica non sussiste nel caso in cui il trasferimento della sede avvenga nell’ambito dello stesso Comune e lo Statuto, pur riportando l’indirizzo della sede, contenga una dicitura del tipo: “Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria”.

La sede operativa è invece il luogo dove l’associazione svolge la sua attività e può non coincidere con la sede legale. Solitamente le associazioni, se non sono sottoposte a particolari limitazioni, possono avere anche più sedi operative, diffuse sul territorio.

è possibile aprire contestualmente e progressivamente, sedi o sezioni operative (articolazioni della stessa ed unica associazione), senza conferire a queste autonomia giuridica, bensì solo autonomia operativa. Quindi, non c’é la necessità di costituire altre associazioni autonome per le quali sarebbe opportuno stabilire un adeguato modello di governance per creare un legame stretto con la ‘casa madre’.

Modificare o cambiare sedi operative non comporta alcun procedimento burocratico, ma solo il deposito presso l’Agenzia delle entrate, di un apposito modulo nel quale specificare gli indirizzi delle sedi secondarie.

Si tratta del modello AA 5/6 oppure il modello AA 7/10. Il primo è previsto per l’ente sprovvisto di partita Iva, il modulo AA7/10 per l’associazione che ne sia dotata.

Si segnala che, per le associazioni iscritte al Rea, sarà necessario comunicare l’apertura delle unità locali (indirizzo e attività in esse svolta) presso la Camera di Commercio, sia della provincia in cui l’associazione ha sede legale, sia della provincia in cui sarà aperta l’unità locale.

Sono iscrivibili al Rea tutte quelle associazioni e fondazione che svolgono un’attività economica commerciale in via non prevalente rispetto allo scopo principale. Qualora le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti collettivi esercitino una attività di impresa in via esclusiva o prevalente, mentre l’attività destinata al raggiungimento degli scopi ideali del soggetto è secondaria, scatta l’obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese, secondo le normative previste dagli appositi articoli del Codice Civile.
Per l’iscrizione al Rea occorre iniziare un’attività economica avente le caratteristiche indicate e inoltre, l’attività economica deve essere esercitata nei confronti dei terzi e non nei confronti dei propri soci, in via continuativa e non occasionale.

Quante sedi operative per assumere carattere nazionale?

Per assumere il carattere nazionale, la legge non impone un numero minimo necessario di sedi operative (esistente, invece, per le APS che devono avere sedi in minimo 5 regioni e in 20 province), né richiede la personalità giuridica.

Portata nazionale e personalità giuridica sono due scelte indipendenti.

Presso le Prefetture avviene il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni con dati requisiti patrimoniali e sedi operative effettive, purchè fuori regione. è irrilevante il loro numero.

Invece, la personalità giuridica dovrà essere riconosciuta tramite iscrizione nel registro tenuto dalla Regione qualora l’associazione intenda aprire ulteriori sedi operative ma all’interno della stessa Regione.

Gli Enti del terzo settore (ETS)

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Guida alle domande frequenti: dalle agevolazioni fiscali agli adempimenti contabili.

Fino a quando gli ETS (es. ASD, SSD, ODV, ASP) potranno avvalersi del regime agevolato della legge 398/91?

La L. 398/91 sarà applicabile fino a quando non intervenga l’autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo settore (art. 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017). Dal periodo d’imposta successivo a tale autorizzazione, la L. 398 non sarà più applicabile:

– agli enti no profit che decideranno di iscriversi al RUNT;

– e, a prescindere dall’iscrizione o meno al RUNTS, alle associazioni culturali, le  pro-loco, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

I nuovi regimi fiscali sono contenuti nel titolo X del CTS. In base all’art. 89, comma 1, lett. C) tutti gli enti non profit che decideranno di diventare ETS, iscrivendosi all’apposito registro (RUNTS), non potranno più applicare il regime della L. 398/91 ma potranno, comunque, godere dei benefici di cui al titolo X.

Tali benefici attengono l’imposizione sul reddito (Ires) ed altre agevolazioni fiscali (es. Esenzione dall’imposta di registro per le modifiche per le modifiche statutarie e esenzione dall’imposta di bollo per ogni atto; riduzione/esenzione per altri tributi locali; deduzioni e detrazioni per le erogazioni liberali agli ETS).

Mentre le appena citate agevolazioni fiscali sono immediatamente applicabili a tutti gli enti che s’iscrivono al registro, le disposizioni che riguardano l’imposta sul reddito non sono ancora operative in quanto subordinate a due condizioni, che devono verificarsi congiuntamente:

1) l’operatività del RUNTS;

2) l’autorizzazione della Commissione europea. Si tratta dell’autorizzazione che il Ministero del lavoro italiano dovrebbe chiedere circa il pacchetto delle norme fiscali contenute nel CTS al fine di ottenerne l’attestazione di conformità alle regole del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli “aiuti di stato”.

Il RUNTS è operativo dal 23 novembre 2021, ma l’autorizzazione alla Commissione europea non è stata ancora richiesta all’Europa da parte del Ministero del Lavoro Italiano!

Ipotizzando che la Commissione Europea dia la sua autorizzazione nel 2022, le disposizioni fiscali diverrebbero applicabili solo a partire dal periodo di imposta successivo: dal 1° gennaio 2023.

Le ASD, SSD e le altre associazioni senza scopo di lucro, fino all’autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo settore (art. 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017), possono ancora avvalersi del regime della L. 398/91.

A partire dal periodo d’imposta successivo alla citata autorizzazione della Commissione UE, le ASD che decideranno di non accedere nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)saranno gli unici enti (insieme alle SSD) a poter continuare ad applicare il regime della 398.

Diversamente per le ASD che decideranno di iscriversi al RUNTS, assumendo la qualifica di ente del Terzo settore (ETS), l’agevolazione della L. 398/1991 verrà disapplicata.

In sintesi, la legge 398 del 1991 rimane ancora in vigore per tutto il 2022 come confermato anche dall’Agenzia delle entrate, in data 27 gennaio 2022 in occasione dell’evento annuale di “Telefisco”.

Da quando è operativo il RUNTS?

Il RUNTS è il registro unico del terzo settore, istituito dal dlgs. N. 117/2017 (Codice del Terzo settore, di seguito CTS).

Il CTS è la raccolta di norme che raggruppa in un unico testo la disciplina dei cosiddetti “Enti del terzo settore” (ETS): organizzazioni di volontariato (Odv); associazioni di promozione sociale (Aps); imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali); enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società). Restano fuori dal campo degli Ets: le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro.

Gli Enti del Terzo settore, per acquisire tale qualifica, devono iscriversi al RUNTS. Si tratta di un registro nazionale, perché istituto presso il Ministero del lavoro ed unico perché sostituisce i molteplici registri regionali cui, ad oggi, dovevano iscriversi gli enti senza scopo di lucro.

Il RUNTS, pubblico e consultabile online, è operativo dal 23 novembre 2021 (Decreto del Ministero del lavoro n. 561/2021).

 

Come ci si iscrive al RUNTS?

L’iscrizione avviene tramite accesso alla piattaforma web, gestita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per le ODV e APS già iscritte nei registri regionali è in corso, dal 23 novembre 2021, il trasferimento automatico nel RUNTS. Le Ads e Odv di nuova costituzione dovranno direttamente iscriversi nel RUNTS, purchè in possesso dei requisiti di legge, e dopo l’adeguamento degli statuti ai sensi del dlgs. N. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Per le Onlus è necessario iscriversi entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui la Commissione UE avrà disposto l’autorizzazione sui nuovi regimi fiscali.

Il regime fiscale delle ONLUS sarà inoltre abrogato a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale autorizzazione.
Ipotizzando che l’autorizzazione della Commissione arrivi nel 2022, le ONLUS avranno tempo fino a marzo 2023 per l’iscrizione.

Gli enti che vogliono iscriversi al RUNTS come enti dotati di personalità giuridica per avere autonomia patrimoniale perfetta, dovranno recarsi dal notaio (art. 22 del dlgs n. 117 del 2017) purchè in possesso di un patrimonio di 15. 000 euro se sono associazione, di 30. 000 invece se sono fondazioni.

 

Quali sono le agevolazioni fiscali della L. 398/1991?

La legge 398/1991 è largamente utilizzata dagli enti no profit quali dalle associazioni, società sportive, associazioni culturali, APS, ODV per gli evidenti vantaggi contabili e fiscali:

– l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);

– l’esonero dall’obbligo di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per i compensi incassati;

– l’esonero dall’obbligo di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità); è opportuno sottolineare che l’esonero dall’emissione della fattura non significa divieto, bensì una facoltà poiché il rilascio della fattura rappresenta l’unico veicolo per la controparte atto a dedurre l’IVA addebitata;

– l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA;

– l’esonero dall’obbligo di redazione dell’inventario e del bilancio;

– la determinazione forfettaria dell’IVA;

– la determinazione forfettaria del reddito imponibile.

Sussiste invece l’obbligo di:

– conservare le fatture d’acquisto e le fatture emesse, che devono inoltre essere numerate in ordine progressivo per anno solare;

– annotare anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente;

– effettuare il versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento attraverso il Modello F24;

– redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;

– per ogni raccolta fondi, redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative alla raccolta fondi organizzata;

– tenere il libro soci e il libro verbali assemblee;

– presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali) e il Modello 770, nei casi in cui è previsto;

– l’art. 37, comma 2, legge 342/2000 ha inoltre fissato per le ASD un limite pari a Euro 516,46 al di sopra del quale qualsiasi pagamento a favore dell’Associazione o versamento da essa effettuato dovrà obbligatoriamente transitare attraverso il suo conto corrente bancario o postale, al fine di ottenere una certificazione del movimento.

Tali agevolazioni rimarranno in vigore sino alla pronuncia da parte della Commissione Europea chiamata ad autorizzare il pacchetto delle norme fiscali legate alla Riforma del Terzo Settore.

 

Le scritture contabili degli ETS: gli obblighi derivanti dall’iscrizione al RUNTS

1.    Il bilancio di esercizio (art. 13 CTS)

E’composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, e relazione di missione. Se l’ETS ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220. 000 euro, può redigere un semplice rendiconto per cassa. In entrambi i casi è obbligatorio utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2021, gli schemi di bilancio predisposti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 5 marzo 2020.

Il bilancio o il rendiconto economico sono da depositare nel RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno (art. 48, c. 3 del Cts) indipendentemente dal fatto che l’esercizio sociale coincida con l’anno solare o meno.

Gli enti del Terzo settore che svolgono la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono invece tenuti a redigere il bilancio di esercizio sulla base delle indicazioni previste dal codice civile per gli enti di tipo societario, e a depositarlo presso il registro delle imprese sempre entro il 30 giugno di ogni anno.

2.    I rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi

Entro il 30 giugno di ogni anno da parte gli ETS non commerciali devono depositare al Runts anche i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi effettuate nell’esercizio precedente (articoli 48, c. 3 e 87, c. 6 del Cts).

3.    Il bilancio sociale

Gli Ets hanno l’obbligo di redigere un bilancio sociale solo in presenza di “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro”.

Il bilancio sociale è da depositare nel Runts entro il 30 giugno di ogni anno e da pubblicare nel sito internet dell’organizzazione (art. 14, c. 1 del Cts).

Le imprese sociali, le cooperative sociali, e gli enti gestori dei centri di servizio per il volontariato (Csv), hanno l’obbligo di redigere e depositare tale bilancio, a prescindere dal superamento dei predetti limiti.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 4 luglio 2019,contiene le linee guida per redigere il bilancio sociale, applicabili dal 1° gennaio 2020, che, insieme con le disposizione del CTS in tema di bilancio sociale, costituiscono un punto di riferimento per adempiere correttamente all’obbligo di redazione e tenuta.

Il mancato o incompleto deposito dei documenti appena menzionati comporta una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 2630 del codice civile) nei confronti degli amministratori dell’ente e una diffida ad adempiere, con cancellazione automatica dell’ente dal Runts in caso di inadempimento (art. 48, commi 4 e 5 del Cts).

4.      Gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati  (art. 14, c. 2 del Cts)

Gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui” sono tenuti  darne pubblicazione annualmente e tenerli aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano.

Di seguito, alleghiamo apposita Tabella predisposta dal Cantiere del Terzo Settore.

Quali sono i documenti obbligatori per le srl?

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Per legge le srl devono dotarsi di documenti obbligatori che costituiscono strumenti di controllo da parte di soggetti terzi quali il Fisco, le banche e i fornitori.

 

Quali sono i documenti obbligatori per le srl?

Per legge le srl devono dotarsi di documenti obbligatori che costituiscono strumenti di controllo da parte di soggetti terzi quali il Fisco, le banche e i fornitori.

I documenti obbligatori nelle srl. Ecco una veloce tabella.

Tipologia documento Rif. Normativo Modalità di conservazione
Libri contabili libro giornale Art. 2214 c. C. § Conservazione cartacea e/o elettronica

§ Periodo di conservazione non inferiore a 10 anni dall’ultima registrazione

libro degli inventari
Altre scritture richieste dalla natura e dimensioni dell’impresa (es. Il giornale di magazzino)
Corrispondenza lettere, telegrammi, fatture ricevute; copie delle lettere, telegrammi, fatture spedite
Libri sociali libro dei soci e libro delle decisioni dei soci Art. 2478 c. C.
libro delle decisioni degli amministratori
libro delle decisioni del collegio sindacale

Per quanto riguarda il libro dei soci, per effetto della L. N. 2/2009, che ha modificato gli articoli 2470 e seguenti del c. C. Eliminando, per le srl, il libro dei soci (e di conseguenza dell’elenco soci annuale da depositare al registro delle imprese), questo documento non è più obbligatorio per le srl costituite dopo il 2009. Resta obbligatorio per le srl costituite prima del 31. 03. 2009.

 

Conseguenze della irregolare o mancata tenuta dei libri contabili obbligatori nelle srl

L’omessa o irregolare tenuta dei documenti obbligatori è causa di tre tipologie di conseguenze:

1.     conseguenze civilistiche: l’imprenditore commerciale che non tiene regolarmente le scritture contabili ed i libri obbligatori “non può utilizzarle come mezzo di prova a suo favore” così come previsto dagli articoli 2709-2710-2711 del c. C. I libri e le scritture contabili possono costituire prova, a favore dell’imprenditore, solo nei rapporti fra imprenditori inerenti all’esercizio dell’impresa e purché siano bollati, numerati e conservati, secondo le modalità di legge;

2.     conseguenze tributarie: irrogazione di sanzioni amministrative che variano a seconda del tipo di irregolarità considerata. La sanzione pecuniaria può arrivare a €8. 000;

3.     conseguenze penali: dal punto di vista penale la mancata e/o irregolare conservazione dei libri e delle scritture contabili viene equiparata dalla legge all’occultamento o distruzione della contabilità, in particolare quando non consente la rendicontazione dei redditi e del volume d’affari ai fini IVA. La pena prevista in questa fattispecie può variare dai 6 mesi ai 5 anni così come previsto dall’articolo 10 del D. Lgs. 74/2000

La bollatura dei libri sociali: l’obbligo di vidimazione e le sanzioni

La vidimazione è obbligatoria per i libri sociali.

Per gli altri libri contabili obbligatori (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc. ) non è previsto l’obbligo di vidimazione (art. 8 della Legge n. 383 del 18/10/2001). La vidimazione è facoltativa. In particolare:

–  per i libri contabili resta obbligatorio: 1. La numerazione progressiva delle pagine dei libri dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse; 2. Il pagamento dell’imposta di bollo al momento del primo utilizzo. Pagare l’imposta è molto semplice: basta applicare una marca da bollo sull’ultima pagina del libro;

–  per tutti i libri e registri previsti esclusivamente dalla normativa fiscale, la numerazione progressiva, da apporre alla messa in uso del registro, rimane l’unico adempimento da soddisfare.

 

Cos’è la vidimazione dei libri sociali?

La vidimazione dei libri sociali di una SRL è un adempimento che si divide in tre diverse operazioni:

–  bollatura dei libri ossia il pagamento di un’imposta di bollo (da pagare online, mediante F23 o tramite l’acquisto delle marche da bollo). Il procedimento di bollatura consiste nel conteggio e numerazione progressiva di tutte le pagine che compongono il libro sociale, cui segue il pagamento dell’imposta di bollo da €16 per ogni 100 pagine o frazioni di 100. Ad esempio, se il libro ha 217 pagine bisognerà pagare €16×3=€48 di imposta di bollo;

– la vidimazione vera e propria che consiste nel “marcare” ogni pagina dei libri con un timbro. Questa operazione viene svolta da un notaio o da un funzionario della camera di commercio, per attestare l’autenticità del documento e impedirne future alterazioni, in modo che queste non possano essere sostituite o invertite di ordine;

– pagamento di una tassa di concessione governativa obbligatoria.

Bollatura e vidimazione si devono effettuare la prima volta immediatamente dopo la costituzione della società e successivamente ogni volta che si esauriscono le pagine disponibili del libro che già si possiede.

La tassa di concessione governativa, invece, deve essere versata ogni anno entro il 16 di marzo.

Quanto e come si paga la tassa di concessione governativa? La tassa è di importo pari a:

– € 309,87, se il capitale sociale o il fondo di dotazione a tale data è di importo non superiore a € 516. 456,90; – € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo superiore a € 516. 456,90.

La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito. Inoltre, il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.

 

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

– solo per il primo anno di attività bisogna utilizzare il bollettino per fare il versamento sul conto corrente postale 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Bollatura numerazione libri sociali; il pagamento va fatto prima che si presenti la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA;

– negli anni successivi il pagamento va fatto (esclusivamente in modalità telematica) entro il 16 marzo utilizzando il modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 ed indicando l’importo e l’anno di riferimento.

Importo tassa di concessione governativa Soggetti tenuti al pagamento
67€ogni 500 pagine o frazione di esse Soggetti che effettuano la bollatura volontaria del libro giornale e degli inventari
– 309,87€se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516. 456,9€;

– 516,46€ se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516. 456,9€

Società di capitali

Le sanzioni per la vidimazione tardiva

Per l’omesso versamento della tassa annuale (codice tributo 7085) è applicata una sanzione amministrativa corrispondente dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Tramite ravvedimento operoso è possibile regolarizzare il pagamento. è consigliabile regolarizzare quanto prima il pagamento, per ridurre al minimo le sanzioni.

Pertanto, se si considera la sanzione dal 100% al 200% della tassa, in caso di ravvedimento operoso la sanzione si riduce al:

10% (1/10 del 100%), nel caso in cui il versamento sia eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
12,5% (1/8 del 100%), nel caso in cui il versamento sia eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro 1 anno.

Si ricorda che diversamente dagli altri tributi, il ravvedimento operoso della tassa vidimazione libri sociali è atipico in quanto:

la tassa annuale maggiorata degli interessi deve essere versata mediante il modello F24, indicando il codice tributo “7085” e l’anno di riferimento 2022;

la sanzione deve essere versata mediante modello F23, riportando nel campo 6, il codice ufficio “RCC”;  nel campo 9: la causale “SZ”; e nel campo 11, il codice tributo “678T – Sanzione pecuniaria tasse sulle CC. GG“.

Anche per la tassa annuale vidimazione libri sociali, come per tutte le imposte e tasse, la deducibilità fiscale ai fini del reddito d’impresa avverrà nel periodo di imposta del pagamento. Il tributo è deducibile anche ai fini IRAP con le regole proprie di tale imposta.

 

 Di seguito la guida pratica della Camera di Commercio di Roma.

 

– 309,87€ se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516. 456,9€;

– 516,46€ se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516. 456,9€.

– 309,87€ se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516. 456,9€;

– 516,46€ se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516. 456,9€.

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