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La c.d. cancellazione del debito: presupposti e profili pratico-operativi

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Premessa

Il presente elaborato si propone umilmente di avvicinare la figura del ‘giurista’ alla comunità nel cercare di affrontare questioni di fatto e di diritto che interessano l’intera pluralità di individui nella quotidianità della vita.

Spesso, infatti, si delinea una marcata separazione tra lo specialista tecnico del diritto e coloro la cui vita è totalmente – o quasi – dominata dalla regola giuridica che comunemente e tecnicamente chiamiamo ‘norma’.
Si ritiene indispensabile colmare questo gap conoscitivo inevitabile e cercare di inserire la figura del ‘tecnico avvocato’ o, più in generale, ‘giurista’ nel quotidiano vivere anche e soprattutto cercando un confronto ed una dialettica costruttiva con chi non possiede un background giuridico ma necessità inevitabilmente di un supporto quotidiano nel gestire i rapporti intersoggettivi tra privati e con enti pubblici.

L’ordine delle questioni giuridiche trattate è volutamente e consapevolmente casuale senza
l’ambizione di una trattazione sistematica, soffermandoci su questioni giuridiche tra loro totalmente differenti e appartenenti ad una varietà di ambiti: dal diritto civile al diritto penale, passando attraverso il diritto costituzionale, il diritto amministrativo ed il diritto ambientale.

L’elaborato assume, quindi, una prospettiva trasversale, indagando e soffermandosi su questioni che attengono e sarebbero classificabili negli ambiti del diritto più distanti e distinti tra loro ma che trovano un minimo comune denominatore nel fatto che il giurista si trova e si troverà spesso ad affrontare casi e situazioni differenti e tra loro distanti nell’ambito ma non nell’approccio che sarà sempre e comunque improntato su due direzioni: una direzione squisitamente ‘teorica’ ed una direzione ‘indispensabilmente’ pratico-operativa.
La realtà di tutti i giorni è governata dalla norma ma è il ‘giurista’, genericamente inteso, che deve svolgere una specifica e vera e propria missione: portare la norma a conoscenza della pluralità di individui che fanno parte della comunità e far conoscere gli strumenti di tutela dei diritti di cui ciascun individuo è – talvolta inconsapevolmente – titolare e dei doveri che sullo stesso incombono.

Se è, infatti, vero che la condotta di ciascun individuo deve conformarsi alla ‘norma’ e alla regola che il nostro ordinamento giuridico impone, occorre che tale norma sia recepibile, comprensibile e, quindi, applicabile in concreto con una evidente necessità che abbia tre caratteri fondamentali ed essenziali: sia una norma valida, giusta ma, soprattutto, efficace.
Quando il diritto del singolo o della collettività viene leso – momento che definiamo patologico e che si contrappone al momento fisiologico, trattandosi di una sua talvolta inevitabile degenerazione – vi è la necessità che l’individuo conosca quali strumenti di tutela debbano essere azionati per ottenere un ristoro ovvero un risarcimento ovvero, più genericamente, una tutela dell’integrità della propria sfera giuridico-patrimoniale che è stata – o si assume essere stata – violata.

È, quindi, necessario utilizzare un linguaggio più accessibile alla pluralità di individui che, pur mantenendo il suo indispensabile tecnicismo, si faccia e si renda alla portata di chiunque. Questo è l’auspicio: il diritto viva nella realtà, viva tra gli uomini e da questi sia conosciuto perché la conoscenza della norma è presupposto indispensabile per poter agevolmente affrontare quotidianamente la vita nella sua problematicità e nelle questioni che di volta in volta ciascuno è chiamato inevitabilmente ad affrontare.

La c.d. cancellazione del debito

Nel merito, ci si soffermerà nel presente contributo su un tema che potenzialmente potrebbe riguardare una pluralità di soggetti che versino in situazioni di c.d. inesigibilità del complessivo debito esattoriale risultante dall’estratto di ruolo, ai sensi dell’art. 1 comma 253 della Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).
In particolare, il comma 253 della Legge di bilancio 2023 ha modificato i termini ed i casi (art. 1, comma 684 – bis, della Legge n. 190/2014) nei quali l’Agente della riscossione può comunicare all’Ente creditore l’inesigibilità del debito esattoriale affinché lo stesso proceda al suo annullamento.

L’inesigibilità del debito esattoriale

L’Agente della Riscossione può comunicare, in qualsiasi momento, l’inesigibilità, dopo aver
verificato che il debitore si trovi in almeno una delle seguenti ipotesi. Di che cosa si tratta quando si parla di ‘inesigibilità?

– assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al
sistema informativo del Ministero dell’ economia e delle finanze in
qualunque momento effettuato dall’ agente della riscossione; (art.
1, comma 253, lettera b);

– rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti
alla data dell’ accesso di cui alla lettera b) e l’ importo complessivo
del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento (art. 1, comma 253, lettera f).

Il discarico, ex art. 1 comma 253 della Legge di bilancio 2023, è, dunque, un diritto imprescindibile
la cui ratio legis ed il cui fondamento presidiano, senz’altro, anche il diritto alla vita del
contribuente, quale diritto fondamentale costituzionalmente garantito e tutelato.

Intervento pratico-operativo

Valutati opportunamente i presupposti di diritto, occorrerà prendere in esame case by case la concreta situazione in esame al fine di analizzare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla fattispecie poc’anzi esaminata.
Ci si domanderà se la situazione in esame sia o meno gravemente compromessa, in quanto il debito esattoriale è insostenibile per l’istante che rientra nelle ipotesi di legge appena descritte;
Si accerterà se il soggetto versi o meno in una oggettiva difficoltà economica caratterizzata dal fatto che i beni del contribuente sono gravati da ipoteche e da problematiche catastali che li rendono indisponibili a qualsiasi transazione, riducendone ulteriormente il valore economico.

Pertanto, si valuterà se la situazione patrimoniale in esame sia o meno equiparabile all’assenza di beni aggredibili;
Pertanto, il consulente tecnico chiamato a studiare la questione specifica sottopostagli, valuterà la situazione patrimoniale e reddituale e se la stessa consenta o meno una forma di pagamento all’Agente della riscossione e se fosse o meno sostenibile un’eventuale adesione alla rottamazione quater (Legge n. 197/2022).

Conclusioni

 

È d’obbligo rilevare che non vi è alcuna intenzione di dare un contributo risolutivo e tecnicamente spendibile nelle sedi giudiziarie. Si tratta, infatti, di un mero accenno a questioni, come quella poc’anzi trattata, che si reputano, fra diverse e molteplici indagabili, ‘giuridicamente’ rilevanti.

Per tali ragioni, ci si rivolga al professionista per valutare la propria posizione debitoria e
prospettare eventuali azioni o comportamenti da porre in essere a tutela della propria persona e della propria sfera giuridico-patrimoniale che potrebbe già essere gravemente compromessa.

Alla prossima!
Cagliari, 9 agosto 2023

Parco agrisolare fotovoltaico: il bando che prevede aiuti per 1 miliardo di euro

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Il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 21 aprile 2023 ha aperto la strada alla pubblicazione del Bando sulla misura PNRR a favore degli interventi per l’autosufficienza energetica del settore agricolo e agroalimentare. La misura sarà attuata dal Gestore Servizi Energetici (GSE).

Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti successivi che, oltre a quanto previsto nel presente decreto, individuano:

  1. le spese ammissibili;
  2. la forma e l’intensità delle agevolazioni;
  3. le modalità concrete per assicurare il rispetto del principio “non arrecare danno significativo”;
  4. i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
  5. i criteri di valutazione;
  6. le modalità per la concessione e l’erogazione degli aiuti.

Soggetti beneficiari

I soggetti che possono beneficiare dell’aiuto sono:

  1. imprenditori agricoli (in forma individuale o societaria);
  2. imprese agroindustriali che siano in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi;
  3. le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 c.c. e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1 comma 2 del d. lgs. 228/2001;
  4. i soggetti di cui alle lettere precedenti costituiti in forma aggregata, come nel caso di associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER), ecc.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA con un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.

Requisiti dei soggetti beneficiari

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i beneficiari devono:

  1. essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese;
  2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
  3. non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi ex art. 14 d. lgs. 81/2008;
  4. non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
  5. essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  6. non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  7. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  8. non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  9. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all’art. 2, punto 18 del Regolamento GBER e al paragrafo 33, punto 63, degli orientamenti.

Interventi ammessi al beneficio e caratteristiche degli impianti

Tali fondi sono destinati all’acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.
Gli impianti fotovoltaici dovranno avere potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp (1MW); inoltre, per gruppi di imprese è possibile realizzare pannelli fotovoltaici per investimenti di autoconsumo condiviso.

Inoltre, al fine di migliorare l’efficienza energetica delle strutture, è possibile eseguire i seguenti interventi di riqualificazione:

  1. rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti da parte di ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
  2. realizzazione dell’isolamento termico dei tetti. In questo caso è necessaria la relazione tecnica di un professionista abilitato, che dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto, in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
  3. realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria), mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria. In questo caso la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste, in ragione della destinazione produttiva del fabbricato.

Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo”, di cui all’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852.

I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco degli ammessi al contributo, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione a cura del soggetto attuatore, d’intesa con il Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e in ogni caso non superino l’importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche predefinite dal Piano.

Nel caso di interventi che non rispettino le suddette condizioni, il contributo assegnato verrà revocato integralmente e la parte già erogata dovrà essere restituita.

Requisito dell’autoconsumo

Per le singole aziende agricole, il decreto afferma che gli impianti sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva annua non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. Per quanto riguarda l’elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale

In caso di gruppi di imprese costituite in forma aggregata, il decreto afferma invece che gli impianti sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare al più il fabbisogno energetico di tutti i soggetti beneficiari; inoltre, le aziende agricole che costituiscono l’aggregato devono ricadere tutte nella medesima Tabella di cui all’allegato A del decreto.

Interventi non ammessi

Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi:

  • ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
  • alle attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • alle attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • alle attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.

Questo in virtù del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente e delle finalità dell’investimento, che persegue l’obiettivo climatico-ambientale di contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione tramite la promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica.

Costi non ammessi

Non sono ammissibili i seguenti costi:

  1. servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
  2. acquisto di beni usati;
  3. acquisto di beni in leasing;
  4. acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  5. acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  6. lavori in economia;
  7. pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
  8. prestazioni gestionali;
  9. acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
  10. spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento (ex art. 2359 c.c.) o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
  11. pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

Procedura di richiesta del contributo e allegati da trasmettere

Il soggetto beneficiario potrà richiedere il contributo personalmente oppure tramite centri di assistenza agricola o professionisti abilitati; in ogni caso, la richiesta può essere effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, pena l’irricevibilità della domanda.

Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. modulo informatizzato con anagrafica del soggetto beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di intervento, descrizione di massima dell’intervento, richiesta di contributo e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  2. relazione tecnica asseverata da parte del professionista abilitato, contenente:
    1. descrizione del sito e dei lavori oggetto dell’istanza di contributo;
    2. stima preliminare dei costi e dei lavori, distinti per tipologie di intervento;
  • cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l’agevolazione, dal momento della concessione del contributo sino alla conclusione dei lavori nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR;
  1. descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali utilizzati per ciascuno degli interventi per cui si chiede l’agevolazione;
  2. visura del catasto fabbricati;
  3. documentazione atta all’identificazione del fabbricato;
  • dossier fotografico ante operam per documentare lo stato dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla data di presentazione della domanda;
  • ogni altra richiesta presente nella modulistica del soggetto attuatore.

Il provvedimento di concessione del contributo è emanato entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione della domanda.

L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario, alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda. L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un’anticipazione fino al 30%, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria. L’erogazione del contributo, in unica soluzione a saldo, previo espletamento delle verifiche previste, avverrà entro il termine di novanta giorni dall’acquisizione della documentazione completa.

Obbligo di nomina di revisore e collegio dei sindaci nelle società di capitali

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In seguito all’introduzione dell’istituto dell’allerta con il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, la funzione di gestione e controllo delle imprese è divenuta ancora più complessa, pertanto sono aumentate le funzioni e le responsabilità degli organi di amministrazione e controllo, implicando l’assunzione di rischi di natura sia civile che penale nella governance.

Il nostro ordinamento prevede l’obbligo per le società di capitali (S.p.a., S.r.l, S.a.p.a) di nomina di un Organo di controllo, il cui operato affianca quello degli amministratori delle società.

Collegio sindacale

Struttura e responsabilità

L’art. 2397 comma 1 c.c. prevede che il Collegio sindacale delle società per azioni sa composto da 3 o 5 membri effettivi (soci o non soci) e due sindaci supplenti.

Il Collegio sindacale o sindaco unico assume principalmente ruolo di garante del buon funzionamento della gestione aziendale, assicurandosi che la società venga amministrata nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo, al fine di tutelare non solo il capitale investito dai soci ma anche le ragioni dei creditori sociali che indirettamente finanziano l’impresa e contribuiscono al suo consolidamento. Nelle società di piccole dimensioni (S.r.l.) è possibile che il Consiglio di amministrazione, mediante delibera, incarichi il Collegio sindacale di svolgere anche il controllo contabile (revisione dei conti).

In caso di società con contabilità esternalizzata, deve verificare i presidi organizzativi approntati dalla società per poter garantire e monitorare i flussi informativi. Inoltre, il Collegio sindacale nell’ambito dei propri poteri, ha la facoltà di impugnare le delibere dell’Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

I doveri dei sindaci sono disciplinati sia dall’art. 2403 c.c. che dall’art. 149 del Testo Unico della Finanza (TUF).
Il codice civile prevede che, in generale, possono essere:

  1. verifica dell’osservanza della legge e dello Statuto;
  2. verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  3. verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento.

Il TUF approfondisce invece tali doveri, specificando che l’organo vigila:

  1. sulla osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
  2. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  3. sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, limitatamente agli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e di quello amministrativo contabile
  4. sull’affidabilità del sistema amministrativo contrabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
  5. sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
  6. sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate (art. 114, comma 2).

Nomina e requisiti

I primi sindaci vengono nominati nell’atto costitutivo, quindi in sede di costituzione della società, mentre i successivi dall’Assemblea dei soci. I membri del Collegio sindacale devono possedere i requisiti di idoneità, indipendenza e di onorabilità; inoltre, restano in carica per tre anni e possono essere revocati solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco subentrano i supplenti (in ordine di età), i quali rimangono in carica fin quando l’Assemblea non provvede a nominare i nuovi sindaci.
Nel caso in cui il Collegio sindacale non espleti la revisione legale dei conti, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali. Se i restanti membri non sono iscritti al Registro, allora dovranno essere scelti:

  1. fra gli iscritti:
    1. nella sezione A dell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
    2. nell’Albo degli Avvocati;
    3. nell’Albo dei Consulenti del Lavoro;
  2. fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche;
  3. fra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Un caso particolare: nomina del Sindaco unico

Le funzioni del Collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico qualora la società rispetti i parametri per la redazione del bilancio abbreviato ex art. 2435-bis e lo statuto non disponga diversamente. Il sindaco unico viene scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. La possibilità di nomina del sindaco unico sussiste anche per le società a responsabilità limitata ed è prevista dalla L. 220/2010.

Revisore legale o società di revisione

L’art 2409 bis. c.c. disciplina due possibilità per quanto concerne la revisione legale dei conti, che può essere affidata a un esperto o a una società di revisione legale che sia iscritta nel registro di quelle autorizzate.

Responsabilità

Il revisore legale si occupa del controllo di tutta la documentazione relativa a entrate e uscite aziendali. Le sue responsabilità sono:

  1. esprimere il proprio giudizio sul bilancio, redigendo l’apposita relazione, la quale contiene il suo giudizio imparziale e la descrizione dell’attività di revisione da lui effettuata;
  2. nel corso dell’esercizio, verificare periodicamente che la contabilità sociale sia tenuta regolarmente;
  3. verificare il bilancio di esercizio, assicurandosi che i fatti di gestione nelle scritture contabili siano correttamente rilevati e che le stesse rispettino la normativa vigente.

Le società di ridotte dimensioni esternalizzano spesso la tenuta della contabilità e i connessi adempimenti, affidandosi a uno studio professionale. In tal caso il Revisore Legale deve avvalersi dei servizi del professionista nelle proprie attività operative, al fine di comprendere in che modo l’impresa esternalizzi l’attività e quindi:

  1. la natura e la rilevanza per l’impresa dei servizi prestati dallo studio del professionista;
  2. il livello di interazione tra le attività dello studio e quelle dell’impresa utilizzatrice;
  3. la natura del rapporto tra impresa e studio, inclusi i termini contrattuali.

Quando sussiste l’obbligo di nomina dell’organo di controllo?

La nomina è obbligatoria qualora si sia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:

  1. attivo patrimoniale: euro 4.000.000;
  2. ricavi: euro 4.000.000;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Inoltre, la nomina è sempre obbligatoria se la società:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

L’obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei citati requisiti.

Il registro del titolare effettivo e i suoi effetti sulla riservatezza

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Cos’è?

In seguito alle modifiche previste dal d. lgs. 125/2019, l’art. 21 comma 1 del Decreto antiriciclaggio (d. lgs. 231/2007) ha istituito il registro del titolare effettivo, che sarà attivo entro fine anno e al quale dovranno essere comunicate in via telematica le informazioni relative ai titolari effettivi, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle Imprese.

Chi sono i titolari effettivi?

Il titolare effettivo è sempre una persona fisica. L’art. 20 del d. lgs. 231/2007 stabilisce che il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo, secondo i criteri di cui al medesimo articolo.

Chi deve presentare e firmare la comunicazione?

L’obbligo di presentare la comunicazione della titolarità effettiva per la sua iscrizione al registro è attribuito a:

  • imprese dotate di personalità giuridica, cioè le società di capitali (S.R.L., S.P.A., S.A.P.A., Soc. coop.);
  • persone giuridiche private iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private, nel RUNTS o nei registri prefettizi;
  • trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari).

La comunicazione dovrà essere firmata digitalmente da:

  • gli amministratori per le società di capitali;
  • il fondatore i soggetti cui è attribuita la legale rappresentanza e l’amministrazione per le persone giuridiche private;
  • i fiduciari e gli altri soggetti indicati dall’art. 21 comma 3 del d. lgs. 231/2007 per i trust e gli istituti giuridici affini.

Come procedere alla comunicazione

La comunicazione del titolare effettivo è resa mediante autodichiarazione e non è consentito il conferimento dell’incarico ad altri, neanche professionisti, i quali possono procedere esclusivamente alla trasmissione telematica delle pratiche. Pertanto, i soggetti obbligati dovranno munirsi di firma digitale.
Le pratiche devono essere inviate attraverso la Comunicazione Unica, tramite l’ambiente di compilazione DIRE (o software di terze parti) e esclusivamente con nuovo modello base TE, il quale può essere utilizzato solo per la comunicazione del titolare effettivo e non può contenere altri adempimenti contestuali al RI o essere destinato ad altri enti (AdE, Inail, Inps, Suap).
Nella pratica vanno indicate le informazioni su eventuali controinteressati alla consultazione e/o all’accesso.

Dati da comunicare
Le imprese con personalità giuridica dovranno comunicare:

  • entità della partecipazione al capitale;
  • modalità di esercizio del controllo;
  • poteri di rappresentanza legale, amministrazione e direzione.

Le persone giuridiche private dovranno comunicare:

  • dati anagrafici;
  • codice fiscale;
  • denominazione dell’ente;
  • sede legale o amministrativa;
  • indirizzo PEC.

I Trust e gli istituti giuridici affini dovranno comunicare:

  • codice fiscale;
  • denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;
  • data, luogo e dati sull’atto di costituzione del trust o istituto giuridico.

Termini, adempimenti e sanzioni

Dalla data di pubblicazione del decreto di avvio dell’operatività del sistema in Gazzetta Ufficiale, i soggetti già costituiti avranno 60 gg di tempo per inviare la relativa comunicazione, pena sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1.032,00 (art. 2630 c.c.).
Per le società (srl, spa, saa e cooperative) e le P.G.P. costituite dopo la pubblicazione del decreto di avvio dell’operatività del sistema, il termine di presentazione è 30 giorni dall’iscrizione nel registro (RI, Registro P.G.P. Regione Lombardia, RUNTS, Prefettura), a prescindere dal termine che verrà stabilito come primo popolamento. Invece, per i Trust e gli istituti giuridici affini, il termine di presentazione è di 30 giorni dalla costituzione, sempre a prescindere dal termine che verrà stabilito per il primo popolamento. In caso di deposito oltre i 30 giorni il soggetto verrà sanzionato.

A regime, ogni volta che il titolare effettivo viene modificato deve essere presentata la pratica di modifica entro 30 giorni dall’atto che dà luogo alla variazione. In caso di deposito oltre i 30 giorni il soggetto verrà sanzionato.

Ogni anno, gli stessi soggetti devono comunicare la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare il deposito in occasione del deposito del bilancio annuale.

In caso di falsa comunicazione dei dati è prevista una sanzione di natura penale che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché una multa da euro 10.000,00 a euro 30.000.

Chi può consultarlo?

Il registro del titolare effettivo è consultabile da:

  • le Autorità di cui all’art. 21 commi 2 lettere a), b), c) e d) e 4 lettere a), b) , c) del decreto antiriciclaggio, le quali accedono ai dati e alle informazioni presenti nella sezione autonoma e speciale;
  • i soggetti obbligati all’adeguata verifica della clientela di cui all’art. 3 del decreto antiriciclaggio, previo accreditamento, per poi trasmettere tempestivamente alla Camera di commercio le segnalazioni di eventuali difformità tra i dati iscritti nel registro e quelli acquisiti in sede di adeguata verifica. Tali segnalazioni sono consultabili dalle autorità ed è garantito l’anonimato dei soggetti segnalanti;
  • altri soggetti (pubblico e soggetti legittimati), senza limitazioni purché non vi sia la presenza di controinteressati. In tal caso l’accesso può essere consentito solo a seguito di richiesta motivata alla Camera di Commercio, la quale trasmette tramite PEC la richiesta di accesso al controinteressato che, entro dieci giorni dalla ricezione, può trasmettere a mezzo PEC una motivata opposizione. Il diniego motivato dell’accesso è comunicato al richiedente tramite PEC, entro venti giorni dalla richiesta di accesso. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine, l’accesso si intende respinto.
    Per l’accesso dei dati e delle informazioni di trust e istituti giuridici affini occorre in ogni caso formulare apposita richiesta motivata alla Camera di Commercio.

Dati consultabili

Autorità e soggetti obbligati godono del diritto di consultazione completa; pertanto, hanno accesso a:

  • codice fiscale, nome e cognome;
  • giorno, mese e anno di nascita;
  • luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
  • condizione da cui deriva lo status di titolare effettivo (partecipazione diretta, indiretta, controllo maggioranza voti, influenza dominante, ecc.);
  • le autorità hanno accesso anche a eventuali difformità segnalate dai soggetti obbligati.

Al pubblico spetta invece una consultazione ridotta; infatti, nel caso di consultazione di imprese e persone giuridiche private e solo se non sono presenti controinteressati per ogni titolare effettivo, sono consultabili:

  • nome e cognome;
  • mese e anno di nascita;
  • paese di residenza e cittadinanza;
  • condizione da cui deriva lo status di titolare effettivo (partecipazione diretta, indiretta, controllo maggioranza voti, influenza dominante, ecc.).

Impatto sulla riservatezza e sulla tutela del patrimonio

Questo registro costituisce una garanzia di informazioni per individuare i titolari effettivi delle società, con l’obiettivo di contrastare il riciclaggio di denaro; tuttavia, esso ha ricadute sulla riservatezza di tali dati e, pertanto, anche su eventuali strategie aziendali che implichino tale riservatezza.
Indubbiamente questa novità avrà un forte impatto sull’attività delle società fiduciarie e sui vantaggi che il soggetto ne trae. Infatti, fino ad oggi, avvalendosi di una società fiduciaria era possibile ottenere la totale riservatezza del titolare effettivo della quota di partecipazione sociale, il quale, non risultando nella visura camerale della società, poteva avviare il proprio progetto imprenditoriale mantenendo anonima la sua identità per un periodo di tempo determinato o indeterminato.
In seguito all’istituzione del registro, questa possibilità di anonimato sarà indubbiamente intaccata, sia nel caso di società fiduciarie che schermano quote sociali che in caso di società fiduciarie che gestiscono patrimoni immobiliari. In caso di società fiduciaria con quote superiori al 20%, la società di capitali è infatti tenuta alla comunicazione del titolare effettivo in Camera di Commercio, con conseguente pubblicazione nel pubblico registro.
Si potrebbe pensare che la via ideale possa essere quella di costituire quattro società fiduciarie, in modo che ognuna di esse possa gestire il 20% del patrimonio; tuttavia, ciò comporterebbe una spesa quadruplicata.
Ci si chiede dunque che senso abbia costituire una società fiduciaria e se avranno ancora ragione di esistere, dato che l’istituzione di tale registro consentirebbe anche ai creditori di venire a conoscenza della titolarità effettiva da parte del debitore, che potrebbe vedersi perseguito in seguito alla conoscenza di tali informazioni.

Affitti a breve: cosa fare e come versare la ritenuta – guida fiscale

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Cosa sono?

Il contratto di affitto breve è disciplinato dall’art. 4 del D.L. 50/2017 e consente al locatore di affittare i propri immobili ad uso esclusivamente abitativo, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, per un periodo massimo di 30 giorni. Se i servizi eccedono il limite della fornitura di biancheria e pulizia si rischia di uscire fuori dal perimetro e di svolgere un’attività alberghiera abusiva.

Chi può stipularli?

I contratti devono essere stipulati in forma scritta da persone fisiche, quindi al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
Pertanto, la locazione può essere solo tra “privati”: i contratti di affitto brevi possono infatti essere stipulati direttamente dal proprietario dell’immobile o indirettamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (agenzie immobiliari), anche attraverso la gestione di portali telematici (Airbnb, Booking, ecc).

Durata

Ciascun contratto di locazione breve non può avere durata superiore a 30 giorni. Ciò implica che, qualora le parti abbiano intenzione di stipulare più contratti di affitto brevi nel medesimo anno, sarà necessario considerare ogni singolo contratto per calcolare la durata della locazione.

Nel caso in cui questi contratti abbiano una durata complessivamente superiore a 30 giorni, saranno qualificati come contratti di affitto transitorio, i quali hanno durata compresa tra i 30 giorni e i 18 mesi.

Vantaggi

Si tratta di una forma di contratto di locazione estremamente vantaggiosa sia per il locatore che per il conduttore.
Il locatore è infatti libero dai vincoli di una locazione tradizionale, pertanto può disporre dell’immobile ogni qualvolta lo desideri, evitando il rischio di morosità e mantenendo la possibilità di godere di entrate superiori su base mensile. Inoltre, l’affitto breve si presta come un’ottima soluzione per chi ha intenzione di vendere l’immobile, in quanto le tempistiche di vendita possono prolungarsi per diversi mesi, comportando una situazione in cui lo stesso rimane sfitto fino al momento del rogito; l’affitto breve consentirebbe invece un guadagno durante questo periodo.
Il conduttore invece, potendo usufruire di un alloggio per un periodo di tempo limitato, può contenere le spese.

Tassazione

Il 95% del reddito derivante da un contratto di affitto a breve è assoggettato a tassazione IRPEF, secondo i relativi scaglioni. Se il locatore opera tramite un intermediario, allora nella tassazione IRPEF si applica una ritenuta d’acconto del 21%.
Il restante 5% del reddito è invece a titolo di deduzione forfettaria.

Un’alternativa alla tassazione IRPEF: la cedolare secca

Per coloro che in un anno destinano a tale finalità un numero massimo di quattro appartamenti, è possibile, in alternativa alla tassazione IRPEF, optare per la cedolare secca, che consiste in un’imposta del 21% da applicare sul canone lordo di locazione. La cedolare secca prevede dunque un’aliquota inferiore rispetto a quella IRPEF (in cui per il primo scaglione è pari al 23%); tuttavia, diversamente dalla tassazione IRPEF, essa si applica sul 100% del reddito. Resta comunque ferma, come nel caso della tassazione IRPEF, la presenza di una ritenuta del 21% che, essendo a titolo d’imposta, non va versata dai contribuenti ma dal sostituto d’imposta (il portale o l’intermediario di cui il locatore si serve per la riscossione dei canoni).

Qualora si decida di optare per questo tipo di tassazione, le parti dovranno comunicare in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione scelta.

Adempimenti e sanzioni

Per i contratti di affitto brevi non è previsto l’obbligo di registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, al fine di prevenire contestazioni o possibili controversie, è opportuno che le parti contraenti redigano un contratto che disciplini almeno le regole di permanenza dell’inquilino. Inoltre, il D.L. 113/2018 prevede che il locatore o i soggetti intermediari comunichino i dati degli ospiti alle questure territorialmente competenti, mediante l’accesso al canale Entratel/Fisconline e la compilazione del file mediante i software gratuiti dell’Agenzia delle Entrate. Qualora tale comunicazione sia incompleta, infedele o del tutto omessa, è prevista una sanzione da 250 a 2.000 euro. Inoltre, gli intermediari inadempienti che non hanno provveduto a tramettere i dati di contratti di locazione breve saranno sottoposti a sanzione pari al 20% dell’ammontare non trattenuto a titolo di ritenuta.

Contratto di affitto breve turistico per casa vacanze

Il contratto di affitto breve turistico per casa vacanze rientra nella tipologia dei contratti di locazione brevi.
In questo caso, il proprietario può anche chiedere una cauzione e dotarsi di una copertura assicurativa per tutelarsi da eventuali danneggiamenti; inoltre, è obbligato a richiedere la tassa di soggiorno agli ospiti.
Di conseguenza, nel contratto devono essere presenti non solo le generalità delle parti coinvolte ma anche le modalità di pagamento e di restituzione della cauzione.
Qualora il locatore voglia ottimizzare i tempi di occupazione dell’immobile e aumentare la redditività affidandosi ad un soggetto intermediario e decidesse di optare per la tassazione IRPEF, i compensi percepiti dovranno essere registrati al netto di tutte le spese inerenti all’affitto; in caso di cedolare secca invece queste spese non saranno considerate.

Differenza tra locazione turistica e locazione breve

La differenza tra locazione turistica e locazione breve è inerente la tipologia di servizi offerti, nonché gli obblighi specifici a cui sono soggetti i proprietari o i gestori dell’immobile in locazione.
La locazione turistica è una tipologia di accordo che coinvolge strutture turistiche ricettive extra-alberghiere (case vacanza, ecc.).
Inoltre, in caso di locazione breve turistica per una casa vacanza non è obbligatorio stipulare un contratto d’affitto, contrariamente a quanto previsto per la fattispecie della locazione.

Affitti brevi con finalità turistiche

In caso di contratto d’affitto turistico inferiore a 30 giorni, non vige l’obbligo di registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate; oltre tale limite la registrazione è invece obbligatoria.
In ogni caso, secondo la legge n. 431/1998, le strutture ricettive con finalità turistiche devono disporre di un codice alfanumerico (CIR, cioè Codice Identificativo di Riferimento), al fine di agevolare non solo la commercializzazione dell’offerta delle strutture ma anche i controlli da parte delle autorità competenti.

Istruzioni operative per gli intermediari di contratti brevi

I gestori di portali e delle agenzie di intermediazione dovranno:

  1. comunicare all’Agenzia delle Entrate i contratti di affitto breve conclusi attraverso i servizi offerti dagli stessi;
  2. in qualità di sostituti di imposta, trattenere la ritenuta del 21% dai proventi della locazione corrisposti e versarla mediante modello F24, come disciplinato dall’articolo 17 del D. lgs. 241/97, utilizzando il codice tributo 1919.
    Nell’ipotesi in cui il proprietario avesse optato per la cedolare, la ritenuta sarà fatta a titolo d’imposta e lo stesso dovrà poi versare ulteriori importi; in caso di conservazione del regime ordinario, invece, tale ritenuta rileverà come versamento a titolo d’acconto e il proprietario dovrà considerarlo all’interno della dichiarazione dell’IRPEF dovuta per quell’anno;
  3. rilasciare annualmente a chi affitta, cioè al proprietario dell’immobile, la Certificazione Unica (CU) con gli importi percepiti e le ritenute effettuate a titolo d’imposta o di acconto, seguendo le modalità indicate dall’art. 4 del D. lgs. 322/98 e specificando gli importi pagati al Fisco.

Marchio di impresa: marchio registrato e marchio di fatto. Come tutelarli?

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An office worker moves a stack of papers fastened with Binder Clips

 

Il marchio di impresa

Tra i più rilevanti segni distintivi tipici dell’imprenditore (ditta, insegna e marchio) il marchio è una qualsiasi combinazione di figure, forme, parole, nomi di persone, colori, suoni che distingue i prodotti e/o i servizi dell’impresa da quelli di altri competitors (art. 7 del Codice delle proprietà industriale – CPI).

Oltre che supportare efficacemente la tua strategia di marketing, creando un legame tra i consumatori e la tua azienda, il marchio è uno strumento strategico di pianificazione fiscale.

Ti invitiamo a leggere la nostra guida (https://www.commercialista.it/news/il-marchio-di-impresa-guida-ai-vantaggi-fiscali/) se sei interessato a capire come ridurre il carico fiscale attraverso il tuo marchio di impresa.

Il marchio di impresa registrato

Perché registrare il marchio di impresa?  La registrazione del marchio ti attribuisce un elevato grado di protezione cioè le tutele espressamente riconosciute dalla legge per i marchi registrati. Pertanto, in caso di condotte di terzi che, ad esempio, utilizzino abusivamente il tuo marchio (“contraffazione”) oppure presentino domanda di registrazione di un marchio simile, hai la certezza di una norma giuridica che ti attribuisce il diritto di tutelarti e di agire in un dato modo (trattasi del Codice della proprietà intellettuale e, per le condotte penalmente rilevanti, il codice penale).

Come registrare il marchio di impresa?

Se vuoi registrare il tuo marchio in Italia, il procedimento di registrazione è interamente gestito dall’UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi). La registrazione nazionale ti garantisce la tutela solo in Italia.

Con la registrazione presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) il marchio sarà tutelabile in tutti i paesi della UE, l’Italia inclusa. Con il marchio internazionale registrabile presso WIPO (World Intellectual Property Organization) si potranno scegliere a livello mondiale i paesi in cui tutelarlo. Chi opta per la registrazione internazionale, dovrà prima presentare una domanda nazionale o nell’Unione Europea.

Per ogni tipo di registrazione, cambiano gli enti che lo gestiscono, la procedura e le tasse di concessione da pagare.

Il marchio registrato ed il diritto di esclusiva

Il titolare di un marchio registrato ha il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso nel paese o nei paesi in cui è stato registrato, per i prodotti o servizi (“classi”) indicati nella domanda di registrazione (l’art. 20 CPI).

Il diritto di esclusiva è esercitabile per una durata di 10 anni rinnovabili illimitatamente, ogni volta per una pari durata decennale.

Tale diritto è anche noto come diritto di privativa perché ti autorizza ad impedire a soggetti terzi (da te non autorizzati) l’uso del marchio simile o identico a quello da te registrato.

Come tutelare il marchio registrato

Hai a disposizione strumenti stragiudiziali (se il marchio contestato è ancora in fase di registrazione) e giudiziali.

La procedura (stragiudiziale) di opposizione davanti l’UIBM è un iter amministrativo per richiedere all’UIBM di non accogliere la domanda di registrazione del marchio simile. Durante l’opposizione puoi conciliare con la controparte e, così, estinguere l’opposizione. Se, in luogo di dell’accordo, mandi avanti l’opposizione, lascerai che a decidere sia l’UIBM che potrebbe anche non darti ragione, magari accogliendo le contestazioni della tua controparte. In tal caso, dovrai prima impugnare la decisione UIBM dinanzi ad un ulteriore organo interno, ed in ultima istanza, se ritieni di aver ragione, dovrai proseguire davanti alla Corte di Cassazione. Così facendo, lo strumento stragiudiziale dell’opposizione evolve in giudiziale.

Gli strumenti di tutela giudiziali del marchio già registrato. Potrebbe capitare che il terzo abbia già registrato un marchio simile, o identico al tuo. In tal caso dovrai rivolgerti al giudice ordinario per chiedere la nullità del marchio già registrato.

La novità 2022. Dal 29 dicembre 2022, potrai chiedere la nullità del marchio contestato direttamente all’UIBM, in alternativa al più lungo e costoso giudizio ordinario!

Devi sapere che l’UIBM, quando riceve una domanda di registrazione di un marchio, non verifica se esiste un marchio anteriore simile.

Come sapere se esistono marchi precedenti potenzialmente in conflitto col tuo?
Se sei ancora in fase di registrazione, dovrai affidarti ad un consulente abilitato perché faccia una ricerca di anteriorità. Se hai già registrato, è consigliabile attivare un sistema di vigilanza, per verificare, ogni qualvolta vi sia un nuovo marchio, eventuali identità o similarità con il tuo marchio protetto.

Il marchio di fatto

La registrazione del marchio non è obbligatoria. Quindi, potrebbe capitare che la tua azienda usi, da tempo, un marchio, senza averlo registrato.  Si tratta del “marchio di fatto”.

Un esempio pratico. Ad esempio, sei il titolare di un esercizio commerciale a Firenze e da sempre hai usato un marchio non registrato.

Un terzo registra un marchio simile o identico al tuo.

Come tutelare il marchio di fatto?

Manca una norma espressa che stabilisca i requisiti per rendere i marchi non registrati meritevoli di tutela.

Questi si ricavano indirettamente:

da due norme giuridiche che introducono il requisito del “pre-uso” (art. 2571 c.c. e art. 12 del Codice della proprietà industriale);

e dalle sentenze mirate della giurisprudenza che hanno invalidato un marchio registrato e favorito il marchio di fatto. Purtroppo, le sentenze non hanno, sempre, un orientamento concorde.

Quindi, se la tutela possibile è quella appena descritta, capisci quanto siano importanti le prove documentali che riuscirai a produrre.

I requisiti del marchio di fatto secondo la legge

Il pre-uso. Il codice civile prevede che puoi continuare ad usare il tuo marchio di fatto “nei limiti del pre-uso” (art. 2475).

Cosa significa? Per continuare ad usare il tuo marchio di fatto dovrai:

  1. provare di aver usato il marchio di fatto prima di colui che ha registrato il marchio simile;
  2. fornita tale prova, potrai continuare ad usarlo nei limiti territoriali iniziali. Pertanto, nell’esempio di prima, se hai sempre usato il marchio per vendere i tuoi prodotti a Firenze, non potrai espanderti in altre città.

Ti serviranno, pertanto, documenti che provino l’uso fattuale anteriore (ad es. fatture nelle quali hai indicato il nome del marchio).

Se non hai queste prove (es. non hai conservato le fatture oppure non hai indicato, al loro interno, il nome del marchio) tutelarti sarà difficile.

Anche l’articolo 12 del Codice della proprietà industriale, conferma che:

– in caso di pre-uso locale, dando prova dello stesso, potrai continuare a usare il tuo marchio di fatto ma nei limiti dell’ambito locale;

– e stabilisce, indirettamente, che se il tuo marchio di fatto ha diffusione nazionale, puoi agire contro chi ha registrato per primo un marchio simile proponendo un’azione di nullità.

I requisiti del marchio di fatto secondo la giurisprudenza

L’uso effettivo e costante del marchio di fatto. La giurisprudenza specifica che il marchio di fatto può ricevere tutela a patto che di esso sia dia prova del suo uso effettivo e continuato nel tempo, con la conseguenza che non è tutelabile il marchio di un’attività d’impresa mai (o da lungo tempo non) esercitata dal preteso titolare (Cass. n.9889/2016).

Cosa può complicare la prova del pre-uso continuo. Alcuni casi particolari. 

Potrebbe rendere complicata la prova del pre-uso del marchio di fatto, la circostanza ad esempio che la tua azienda sia cessata e poi abbia proseguito sotto altra forma e/o denominazione. In tal caso per la giurisprudenza dovrai provare la continuità soggettiva delle due aziende, cioè che trattasi del medesimo soggetto che ha pre-usato il marchio. Ad esempio, dimostrando che in entrambe sei socio che gestisce l’attività. Una prova più convincente e sicura sarebbe un conferimento d’azienda. Pertanto, gli anni di pre-uso imputabile alla prima azienda, si possono “cumulare” con la successiva azienda. Anche in tal caso, dovrai avere in mano tutte le prove documentali per vincere la causa in Tribunale.

Fondamentale: per la recente giurisprudenza, se hai pre-usato il segno come denominazione sociale senza aver fatto uso dello stesso come marchio per contraddistinguere le tue merci/prodotti, l’uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale non ne comporta l’automatica estensione in funzione di marchio e viceversa.

Marchio di fatto: conviene registrarlo?

Un consulente può aiutarti a tutelare un marchio di fatto alla stregua di un marchio registrato, individuando la giusta combinazione tra sentenze di giurisprudenza ed elementi di prova che, però, dovrai possedere e produrre, per vederti riconosciuto il diritto all’uso del marchio  di fatto.

Allora se puoi tutelare anche il marchio di fatto, perché spendere per la registrazione?

Perché la tutela del marchio registrato è una tutela certa; mentre per la tutela del marchio di fatto, in assenza di norme giuridiche ad hoc, bisogna arrivare ad un contenzioso per farla valere.

E la tutela del marchio di fatto resta in incognita, perché l’UIBM e/o il giudice eventualmente adito, stabilirà se il tuo marchio non registrato è meritevole di tutela, sulla base degli orientamenti (spesso mutevoli e contrastanti) della giurisprudenza.

Contattaci per avere assistenza alla registrazione del tuo marchio di impresa e supporto nella valutazione della tutelabilità del tuo marchio di fatto.

Info sul Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2023 su redditi 2022

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Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2023 su redditi 2022

Guida alla dichiarazione dei redditi

Riportiamo un estratto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2022 persone fisiche, leggi le spese e gli oneri che ti puoi dedurre e detrarre dal reddito e dalle imposte, Infatti il quadro RP è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi:

  1. alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta (pagando meno imposte);
  2. altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.

N.B.
Ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.

ONERI DETRAIBILI

Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)

a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”):

– spese sanitarie (rigo RP1 col. 2);

– spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);

– spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);

– spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);

– spese di istruzione per la frequenza delle scuole d’infanzia, scuola primaria e secondaria (righi da RP8 a RP13, codice 12);

– spese per l’istruzione universitaria (righi da RP8 a RP13, codice 13);

– spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP13, codice 16);

– spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP13, codice 18);

– per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righi da RP8 a RP13, codice 31):

La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:

– per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);

– per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (righi da RP8 a RP13 codice 15);

– per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP13, codice 32);

– per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP13, codice 33);

– premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righi da RP8 a RP13, codice 36);

– premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge (righi da RP8 a RP13, codice 38);

– premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (righi da RP8 a RP13, codice 39);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP):

– spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col. 1);

– interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);

– interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP13, codice 8);

– interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP13, codice 9);

– interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (righi da RP8 a RP13, codice 10);

– interessi per prestiti o mutui agrari (rigo righi da RP8 a RP13, codice 11);

– spese funebri (righi da RP8 a RP13, codice14);

– spese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP13, codice 17);

– erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP13 codice 21);

– contributi associativi alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP13, codice 22);

– erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP8 a RP13, codice 24);

– spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP13, codice 25);

– erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP13, codice 26);

– erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP13, codice 27);

– erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP13, codice 28);

– spese veterinarie (righi da RP8 a RP13, codice 29);

– spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP13, codice 30);

– erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP13, codice 35);

– altre spese detraibili (righi da RP8 a RP13, codice 99);

– spese per canoni di leasing (rigo RP14).

Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento

– erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP13, codice 41);

– erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP13, codice 42);

Spese che danno diritto alla detrazione d’imposta (da indicare nella sezione III A e III B del quadro RP) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento (da indicare nella sezione III C del quadro RP):

Sezione III A: righi da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:

– spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

– spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;

– spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. È possibile indicare anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione di sistemi monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se l’installazione avviene congiuntamente con l’effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile fruire della detrazione del 110 per cento.

Sezione III B: righi da RP51 a RP53, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione.

Sezione III C: righi da RP56 a RP59, nella quale vanno indicate le spese sostenute che danno diritto alla detrazione del 50 e del 110 per cento

Spese che danno diritto alla detrazione (da indicare nella IV sezione del quadro RP (righi da RP61 a RP64):

– spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);

– spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);

– spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);

– spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4);

– spese per acquisto e posa in opera di schermature solari (codice 5);

– spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (codice 6);

– spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali (codice 7);

– spese per interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 8);

– spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 9);

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione (da indicare nella V sezione del quadro RP, righi da RP71 a RP73)

– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP71 codice 1);

– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (rigo RP71 codice 2);

– detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale (rigo RP71 codice 4);

– detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP72);

– detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani (rigo RP73).

Altre detrazioni (da indicare nella sezione VI del quadro RP righi da RP80 a RP83)

– investimenti in start up e decadenza start up recupero detrazione;

– detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida;

– altre detrazioni.

ONERI DEDUCIBILI

Questi oneri vanno indicati nella sezione II del quadro RP (righi da RP21 a RP34):

a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico:

– contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP21);

– contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP26 codice 6);

– contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righi da RP27 a RP30).

Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente (rigo RP25);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:

– assegni periodici corrisposti al coniuge (rigo RP22);

– contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP23);

– erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP24);

– erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (rigo RP26 codice 7);

– erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (rigo RP26 codice 8);

– erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (rigo RP26 codice 9);

– erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali (rigo RP26 codice 12);

– rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri (rigo RP26 codice 21);

– spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (rigo RP32);

– somme restituite al soggetto erogatore(rigo RP33);

– investimenti in start-up (rigo RP34).

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza

È bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall’art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP.

Il quadro RP è composto dalle seguenti sezioni:

– Sezione I, spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento e del 26 per cento;

– Sezione II, spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

– Sezione III (A e B), spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (interventi di recupero del patrimonio edilizio) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, bonus verde, bonus facciate e (Sezione III C) detrazione del 50 per cento e 110 per cento per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto
dell’abitazione di classe A o B;

– Sezione IV, spese per le quali spetta la detrazione per gli interventi di risparmio energetico;

– Sezione V, dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione e di canoni di affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori;

– Sezione VI, dati per fruire di altre detrazioni (spese per investimenti in start up, spese per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova” e per il bonus vacanze).

Sezione I – spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 o del 26 per cento

A ciascuna detrazione d’imposta del 19 e del 26 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalle tabelle “Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento”, “spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento”, che trovate nelle istruzioni relative ai righi da RP8 a RP13.  I codici attribuiti sono gli stessi che risultano Certificazione Unica 2023.

Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4

Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2022 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:

– le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;

– le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica consegnata al lavoratore. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 595 della CU 2023.

Vanno indicate perché rimaste a carico del contribuente:

– le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);

– le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

Spese sanitarie e spese per persone con disabilità

Qualora l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, superi euro 15.493,71, al lordo della franchigia di euro 129,11, potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

Nel rigo RP15 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP15 (colonna 1).

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, sulla documentazione da conservare e chiarimenti sulle spese sostenute all’estero, sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie”.

Spese sanitarie

Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).

Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come avviene nel modello 730) e, pertanto, nei righi da RP1 a RP13 non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11.

Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico, senza ridurle della franchigia di euro 129,11.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate con il codice 1 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.

In questa colonna vanno riportate le spese diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute da un familiare per conto del contribuente non a carico (da riportare, invece, in colonna 1).

Colonna 1 (spese patologie esenti sostenute da familiare): La compilazione della presente colonna è riservata al contribuente affetto da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket, per l’indicazione delle spese:

– sostenute da un familiare per il quale lo stesso contribuente risulta non fiscalmente a carico;

– effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).

La detrazione relativa alle spese indicate in questa colonna, per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal contribuente affetto dalla patologia esente, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione e in particolare compilando il rigo RP2.

Per un elenco completo delle patologie che danno diritto all’esenzione si può consultare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n.329. Pertanto indicare:

– nella colonna 1 del rigo RP1 l’intero importo delle spese per patologie esenti senza ridurle della franchigia di euro 129,11;

–nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti

Indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico con patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN47, colonna 6, del Mod. REDDITI di quest’ultimo.

L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro 6.197,48; l’importo di tali spese deve essere indicato per intero senza ridurlo della franchigia di euro 129,11.

Spese sanitarie per persone con disabilità

Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento delle persone con disabilità, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per persone con disabilità

Indicare le spese sostenute per l’acquisto:

– di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie delle persone con disabilità;

– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento della disabilità che comporti per la persona con disabilità la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2019 nel 2020 o nel 2021 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).

Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica nel limite dell’importo massimo predetto.

Spese per l’acquisto di cani guida

Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei ciechi. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.

La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo della rata spettante.

Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 1.000 (vedere le istruzioni al rigo RP82). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza

Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2019 e/o 2020 e/o 2021 per la rateazione di tali spese. Indicare nella colonna 2 l’importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato da:

– il Mod. REDDITI 2022, rigo RP6, colonna 2 per le spese sostenute nel 2019;

– il Mod. REDDITI 2021 per le spese sostenute nel 2020, dividendo per quattro la somma dei campi ((RP1 col.1 e col.2 + RP2 col.2 -129)+RP3 col.2);

– dal Mod. REDDITI 2022 per le spese sostenute nel 2021, dividendo per quattro la somma dei campi ((RP1 col.1 e col.2 + RP2 col.2 -129)+RP3 col.2).

Qualora negli anni precedenti sia stato utilizzato il modello 730, l’importo da riportare in questo campo può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2022, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2019 e nel 2020 e rigo 136 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell’anno 2021.

Nella colonna 1 di questo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. per le spese sostenute nel 2020 indicare il numero 3).

Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2019, nel 2020 o nel 2021 deve compilare il rigo RP6 in distinti moduli.

Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.

Interessi passivi

In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2022 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

– mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);

– mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria).  Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

(costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati)/capitale dato in mutuo

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:

– l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);

– le spese di perizia;

– le spese di istruttoria;

– la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;

– la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;

– la penalità per anticipata estinzione del mutuo;

– le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;

– le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;

– l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;

– l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.

Non sono ammesse alla detrazione:

– le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;

– le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);

– l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;

– le imposte di registro, l’IVA, le imposte ipotecarie e catastali.

Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale

Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.

Nozione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.

In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

Importo massimo cui applicare la detrazione

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es. : coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno).

Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Soggetti ammessi alla detrazione

La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario.

La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare.

Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo.

In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Condizioni generali per fruire della detrazione

La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.

Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina.

Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007.

In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo. Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, con codice 8 nei righi da RP8 a RP13 non deve essere indicato alcun importo.
Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nel rigo RP7 e con codice 8, nei righi da RP8 a RP13, non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.

Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.

Altre spese per le quali spetta la detrazione

Indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento.

Le società fiduciarie

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società fiduciaria, negozio fiduciario, costituzione società fiduciaria, custodia beni, amministrazione beni, patto di riservatezza, fiduciante, fiduciario, riservatezza, anonimato, patrimonio separato, L. 1966/1939, D.M. 16 gennaio 1995, Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015, art. 106 TUB, art. 2327 c.c., società di capitali, società azionaria, società a responsabilità limitata

Cosa sono?

Una società fiduciaria si occupa di custodire e amministrare beni per conto di terzi, secondo le loro indicazioni, ma anche di organizzare aziende, di tutte le questioni amministrative (conservazione dei documenti; redazione del rendiconto delle partecipazioni che detiene; voto in assemblea dei soci secondo le indicazioni del fiduciante) e di rappresentare i portatori di azioni e obbligazioni.

Vantaggi dell’affidarsi ad una società fiduciaria

Queste società operano sulla base del negozio fiduciario, attraverso il quale un soggetto (fiduciante) trasferisce un diritto o uno o più beni ad un altro soggetto (fiduciario), che ne cura l’amministrazione. Tra i due soggetti vige un patto di riservatezza, derogato esclusivamente in caso di accertamento fiscale, in quanto la legge attribuisce all’Amministrazione Finanziaria il potere di ottenere le informazioni necessarie per la procedura.
Avvalersi di una società fiduciaria già in fase di costituzione della società consente la totale riservatezza del titolare effettivo della quota di partecipazione sociale, il quale, non risultando nella visura camerale della società, può avviare il proprio progetto imprenditoriale mantenendo anonima la sua identità per un periodo di tempo determinato o indeterminato.
Inoltre, il patrimonio da essa gestito è il cosiddetto patrimonio separato e non può essere aggredito dai creditori particolari della società fiduciaria stessa; ciò consente di tutelare il proprio patrimonio mobiliare o immobiliare.

Come si diventa società fiduciaria?

Innanzitutto occorre provvedere alla costituzione della società ed alla sua iscrizione al competente Registro delle imprese, attenendosi alle indicazioni fornite dal D.M. 16 gennaio 1995. Le società fiduciarie possono costituirsi sia in forma di società azionaria sia in forma di società a responsabilità limitata, nel rispetto del minimo capitale sociale previsto per le stesse. Nella denominazione è possibile far espresso riferimento all’appellativo “fiduciaria”; inoltre, l’oggetto sociale deve fare esplicito riferimento alle attività della L. 1966/1939 e dallo stesso deve evincersi che la società non possa operare in riferimento a operazioni per le quali si trova in conflitto di interessi.
In generale vengono costituite nella forma di società di capitali e per operare devono ottenere l’autorizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy.
L’avvio del procedimento avviene mediante presentazione dell’istanza al Ministero delle Imprese e del made in Italy, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, preferibilmente, mediante PEC. Una volta ricevuta la comunicazione dell’Ufficio competente circa la data di avvio del procedimento e relativi termini e se la documentazione trasmessa risulta essere completa, il medesimo Ufficio chiama ad esprimersi il Ministero della Giustizia, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni e, in caso di pronuncia positiva, emette il decreto di autorizzazione e ne viene data comunicazione alla società.

La domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione va presentata in carta legale a cura del rappresentante legale della società, redatta nelle forme e nei modi stabiliti nell’allegato A del D.M. 16 gennaio 95 e corredata della prevista documentazione. La sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti deve essere affermata mediante dichiarazione sottoscritta con firma autenticata dai soggetti che svolgano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società. È inoltre necessario allegare una marca da bollo di importo corrispondente al prezzo di un foglio di carta legale, ai fini del rilascio di copia autenticata del provvedimento autorizzativo.
Alla domanda devono inoltre essere allegati:

  1. copia dell’atto costitutivo e copia dello statuto sociale, entrambi autenticati da notaio e conformi alla legge in materia di imposta di bollo;
  2. certificato del Registro delle Imprese competente attestante l’iscrizione della società e l’integrale versamento del capitale sociale;
  3. relazione sugli scopi perseguiti e sui relativi mezzi predisposti;
  4. copia del contratto relativo al possesso dei locali debitamente registrato (laddove sia stato stipulato un contratto di sublocazione, si avrà cura di allegare copia dell’originario contratto di locazione dal quale possa evincersi l’esplicita facoltà per il conduttore di avvalersi della sublocazione di parte dei locali);
  5. ultimo bilancio regolarmente approvato e/o relazione dichiarazione negativa sull’attività svolta;
  6. modulistica adottata, con particolare riferimento alle condizioni generali di contratto;
  7. copia dell’attestazione bancaria relativa al deposito vincolato di una quota del capitale sociale;
  8. elenco e generalità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ove presente, compresi i membri supplenti, nonché personale non d’ordine, con indicazione dei relativi poteri conferiti;
  9. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, a cura di ciascun interessato e accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
  10. ulteriore marca da bollo per uso amministrativo da € 16,00, qualora si intenda ricevere copia conforme in bollo del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell’attività fiduciaria.

Nei casi in cui la documentazione sia già in possesso del Ministero la società richiedente è esentata dal riprodurla: la domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio della documentazione medesima.

 

Un caso particolare: l’autorizzazione della Banca d’Italia

Sono tenute a richiedere alla Banca d’Italia l’autorizzazione per l’iscrizione nella sezione separata dell’albo ex art. 106 TUB:

  • le società che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario;
  • le società che hanno la forma di società per azioni e un capitale versato non inferiore al doppio di quello richiesto per le società per azioni (€100 mila).

In questi casi, i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia sono:

  • forma giuridica di società di capitali per le fiduciarie sottoposte a controllo di una banca o di un intermediario finanziario ovvero della forma di società per azioni per le altre società fiduciarie;
  • sede legale e direzione generale in Italia;
  • per le fiduciarie non sottoposte a controllo di una banca o di un intermediario finanziario, capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall’art. 2327 c.c.;
  • l’autorizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy;
  • possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i titolari delle partecipazioni qualificate;
  • possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;
  • assenza, tra le società fiduciarie o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
  • oggetto sociale limitato alle sole attività previste dalla L. 1966/1939 e dal D.M. 16 gennaio 1995.

Vanno inoltre presentati documenti specifici, indicati nella Circolare della Banca d’Italia n. 288/2015, tra i quali: atto costitutivo, statuto, programma di attività e relazione concernente l’attività esercitata e la struttura organizzativa.
In seguito al rilascio dell’autorizzazione, la società viene iscritta nella sezione separata dell’albo di cui all’art. 106 TUB e le viene comunicato il proprio codice identificativo. Tale iscrizione comporta la subordinazione della società fiduciaria alla vigilanza della Banca d’Italia, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.

 

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Il marchio di impresa: guida ai vantaggi fiscali

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Notebook with Toolls and Notes about Brand

Perché il marchio di impresa?

La consulenza alle aziende deve andare oltre le definizioni e tradurle in concetti pratici per mettere a fuoco le soluzioni migliori per la tua attività.

Troveresti al volo sul web la definizione di marchio di impresa: il marchio d’impresa è il segno distintivo della tua azienda. Più dettagliato, invece, l’art. 7 del Codice delle proprietà industriale (CPI): il marchio è una qualsiasi combinazione di segni figurativi, parole, nomi di persone, suoni.

Più che limitarci a spiegarti cos’è un marchio di impresa, e i vari tipi, preferiamo dare risposta alla domanda sul perché conviene registrare il marchio di impresa.

Il marchio di impresa non è un semplice simbolo (parole, forme, colori). E’ una scelta imprenditoriale strategica perché è un mezzo per conseguire un duplice obiettivo:

  • economico – commerciale;
  • e di pianificazione fiscale.

Il marchio come strategia economico commerciale

Devi sapere che una buona grafica del marchio ti permette di promuoverti e distinguerti sul mercato, valorizzando i tuoi prodotti/servizi.

In questo modo conquisterai e manterrai clienti che saranno portati a collegare alla tua impresa i prodotti o servizi con date qualità.

 Il marchio ha, quindi, le caratteristiche per supportare efficacemente anche la tua strategia di marketing, creando un legame tra consumatori e la tua azienda.

Il marchio, dunque, non è un semplice logo, ma un asset immateriale dell’azienda che produce valore economico, incrementando il successo commerciale della tua attività.

Il marchio e la pianificazione fiscale

Il marchio è uno valido mezzo di pianificazione fiscale, cioè per pagare meno tasse.

Ecco gli step per ridurre il carico fiscale della tua impresa e della tua persona fisica:

  1. prima di tutto, dovrai provvedere a registrare il marchio, come persona fisica, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), ufficio con sede a Roma, competente per la concessione della registrazione;
  2. solo dopo averlo registrato ed essere diventato titolare del marchio, potrai cederne l’utilizzo alla tua impresa, con la quale dovrai sottoscrivere un contratto di licenza del marchio;
  3. l’impresa, ti erogherà un corrispettivo commisurato al fatturato: le royalties.

Seguiti tali passaggi, la pianificazione fiscale si realizza nel modo che segue:

  • tu, in quanto persona fisica titolare del marchio, pagherai meno tasse. In Italia le royalties, derivanti dai marchi, sono compensi parzialmente detassati e redditi diversi cioè non soggetti alla tassazione contributiva Inps;
  • la tua società, che ha in licenza il marchio e che eroga le royalties, le deduce come costi dal reddito di impresa,  riducendo la base imponibile e, quindi, pagando meno tasse.

Se la tua azienda è una srl, come sai, non puoi prelevare denaro finché non vengono divisi gli utili. Lo sfruttamento economico del marchio attraverso il contratto di licenza, ti permette di ottenere liquidità dalla srl sotto forma di royalties che, come detto, presentano tutti i vantaggi fiscali appena descritti.

Possiamo fornirti consulenza mirata ed assisterti dalla fase di registrazione del marchio alla stesura del contratto di licenza, al fine di permetterti di concretizzare la pianificazione fiscale senza incorrere in errori e sanzioni.

Come si registra il marchio di impresa

La normativa italiana ritiene ammissibile la registrazione dei marchi dotati dei requisiti di novità (assenza di marchi identici o simili), capacità distintiva agli occhi del consumatore medio (il logo crea un immediato collegamento tra il prodotto/servizio con l’azienda produttrice), e liceità (la non contrarietà del marchio alla legge, al buon costume, a stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali).

Il procedimento di registrazione è interamente gestito dall’UIBM e avviene in tre passaggi:

  1. il richiedente presenta la domanda di registrazione, dopo aver pagato le tasse di registrazione e l’imposta di bollo;
  2. l’UIBM pubblica la domanda ritenuta ammissibile sul Bollettino Marchi per tre mesi;
  3. il marchio è ufficialmente registrato, decorsi tre mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

La registrazione ti permette di sfruttare economicamente il marchio, nel modo che ti abbiamo spiegato.  Ma non solo.

La tutela del marchio registrato

La registrazione di un marchio consente di esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 20 CPI:

  • l’esclusiva all’utilizzo del marchio stesso nel paese o nei paesi in cui è stato registrato, per i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione (classi);
  • impedire a soggetti terzi (non autorizzati dal titolare che ha effettuato la registrazione) di utilizzare un marchio simile o identico, ad esempio, opponendosi alla sua registrazione. L’opposizione alla registrazione è una procedura amministrativa che consente di richiedere all’UIBM il rigetto di una domanda di registrazione del marchio. Durante la procedura, le parti potranno stabilire se pervenire ad un accordo (in tal caso l’opposizione si estingue) o rimettere la decisione all’UIBM, che si pronuncerà nel merito accogliendo o rigettando l’opposizione. L’opposizione instaura un contenzioso con possibilità di impugnare la decisione UIBM dinanzi alla Commissione dei ricorsi (organo superiore interno all’UIBM) e, in ultima istanza, la decisione della Commissione sarà impugnabile dinanzi la Corte di Cassazione.

Contattaci per cogliere i vantaggi della registrazione del marchio e conoscere altri strumenti strategici per la crescita della tua azienda!

In lite con l’Agenzia delle Entrate? Stop alla lite e al processo tributario con la conciliazione fuori udienza entro il 30 settembre 2023!

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La conciliazione fuori udienza

Si tratta di uno strumento “deflattivo del contenzioso”. Cosa significa? Se a processo in corso, riesci a trovare un accordo con l’Agenzia delle entrate, puoi estinguere anche il contenzioso davanti ai giudici tributari (la “Commissione tributaria”).

La legge di bilancio 2023, al comma 206, ti dà la possibilità di avvalerti di tale strumento (già previsto dall’articolo 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) con uno speciale abbattimento delle sanzioni e non solo!

La lite deve essere “pendente” alla data del 01/01/2023  e avere ad oggetto atti impositivi dell’Agenzia delle entrate. 

La lite pendente

La tua lite è pendente se:

  • alla data del 1° gennaio 2023, hai già depositato davanti ai giudici tributari il ricorso contro un atto impositivo dell’Agenzia delle entrate, preceduto dalla notifica all’ente stesso (ad es. un avviso di accertamento, una cartella, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione);
  • oppure, alla data del 15 febbraio 2023 hai solo notificato il ricorso alla controparte ma non lo hai ancora depositato presso il giudice.

Nel precedente articolo, abbiamo parlato anche di un altro strumento per chiudere la lite con il Fisco: la definizione agevolata della controversia (art. 1 commi 186 – 205). Per approfondire ti invitiamo a leggerlo.

A chi conviene?

Gli strumenti previsti dalla legge di bilancio 2023 per le liti pendenti (conciliazione fuori udienza e definizione agevolata della controversia) avvantaggiano chi sa di avere torto e vuole evitare di pagare le sanzioni (definizione agevolata) oppure abbatterle (conciliazione fuori udienza).

Chi, invece, ha prove sostanziali a supporto della propria linea difensiva, può puntare a conseguire un maggior abbattimento se il giudice gli riconosce in pieno di avere ragione.

I termini per presentare la conciliazione

La legge non precisa in quale fase del processo depositare l’accordo conciliativo davanti ai giudici tributari.

Certo è che se il suo scopo è estinguere la lite, anche davanti alla Commissione tributaria, dovrai agire con tempestività, tenendo conto di due aspetti pratici:

  • dovrai siglare l’accordo per tempo, perché l’Agenzia delle entrate avrà bisogno di tempo per valutarlo;
  • la conciliazione così raggiunta dovrà essere trasmessa ai giudici entro il 30 settembre 2023 e comunque prima che gli stessi decidano la lite (in gergo tecnico, “non oltre l’ultima udienza di trattazione”).

Il contenuto dell’accordo conciliativo

L’accordo dovrà indicare le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. In particolare:

  • l’indicazione della Commissione tributaria adita;
  • i dati identificativi della causa, anche con riferimento all’Ufficio dell’Agenzia e al contribuente parti in giudizio;
  • la manifestazione della volontà di conciliare, e i relativi termini economici dell’accordo;
  • la liquidazione delle somme dovute in base alla conciliazione;
  • l’accettazione incondizionata del ricorrente di tutti gli elementi della proposta nonché delle somme liquidate;
  • la data, la sottoscrizione del titolare dell’Ufficio e la sottoscrizione del contribuente o, nei casi in cui vi sia obbligo di assistenza tecnica, anche del difensore.

La conciliazione si perfeziona, infatti, con la sottoscrizione dell’accordo, che sigla l’incontro di volontà tra te e l’Amministrazione finanziaria, e comporta interessanti benefici. In particolare:

  • lo speciale abbattimento delle sanzioni;
  • la dichiarazione di estinzione del giudizio, totale o parziale, per cessazione della materia del contendere.

Gli effetti della conciliazione fuori udienza

La cessazione della materia del contendere. Il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, che può essere anche parziale ove l’accordo riguardi solo una parte della pretesa erariale e, in tal caso, si procederà alla trattazione della causa in ordine alle questioni ancora in contestazione.

Lo speciale abbattimento delle sanzioni. L’accordo conciliativo di cui al comma 206 della legge di bilancio 2023, prevede di applicare le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

L’accordo raggiunto può essere eseguito anche mediante versamenti in forma rateale.

Il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente legittima l’ufficio al recupero dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e all’applicazione della sanzione, maggiorata, prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La conciliazione parziale. Per approfondire…

Come chiarito con circolare 2/E del 2023, è ammessa la conciliazione parziale della controversia quando cioè si raggiunge l’accordo solo su una parte dell’atto impositivo impugnato. In ipotesi di sottoscrizione di un accordo di conciliazione parziale, si ritiene preclusa la possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205 in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione. Ciò in ragione della formulazione testuale del comma 206, che prevede la possibilità di definire le liti mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo agevolato «In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205». 

Tale alternatività opera soltanto con riferimento a ciascun atto impositivo impugnato, pertanto, in ipotesi di ricorso avente ad oggetto più atti si ritiene consentito definire in conciliazione uno o più atti impositivi della causa e mediante la definizione di cui ai commi da 186 a 205 gli altri atti.

Le spese di giudizio

Con riferimento alla regolazione delle spese di giudizio, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nell’accordo di conciliazione (articolo 15, comma 2-octies, del d.lgs. n. 546 del 1992).

I reati tributari e la conciliazione fuori udienza 

L’articolo 23 del decreto legge n. 34 del 2023, prevede, quale ulteriore effetto della conciliazione agevolata, la non punibilità dei seguenti reati tributari 1) omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all’art. 10-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000; 2) omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila di cui all’art. 10-ter, del d.lgs. n. 74 del 2000; 3) indebita compensazione di crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro di cui all’art. 10-quater, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000.

Per tale motivo, l’Agenzia delle entrate dovrà valutare, anche sotto questo punto di vista, l’accoglimento della proposta di accordo formulata dal contribuente.

Le liti riguardanti le sole sanzioni

I commi da 206 a 212 della legge di bilancio 2023, diversamente dalla definizione automatica delle liti pendenti, non disciplinano espressamente l’ipotesi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni. Dunque, la conciliazione agevolata non è applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni in quanto, in tali fattispecie, il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo, previsto dal comma 207, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio legis.

Modalità di pagamento e decadenza

Il comma 208, prevede l’obbligo di versare le somme dovute per la conciliazione agevolata, per intero o limitatamente alla prima rata, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, nonché l’obbligo di versare le rate successive alla prima entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Il pagamento rateale, è ammesso sino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni di cui al comma 207.  L’ufficio competente provvede, quindi, all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

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