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giovedì 12 Marzo 2026
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Operazioni straordinarie: definizione, presupposti e modalità operative. Trasformazione, fusione e scissione

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Le operazioni societarie straordinarie: che cosa si intende?

Con il presente contributo si intende offrire uno strumento d’azione alle imprese.

Detto strumento d’azione è rappresentato dalle cc.dd. operazioni straordinarie.

Commercialista.it e la partner neonata Roberto Pusceddu & Partners Law Firm Sta offrono alle proprie assistite dei meccanismi finalizzati a soddisfare le esigenze specifiche manifestate dalle aziende che hanno sottoposto all’attenzione dello scrivente problematiche che attengono le fasi dinamiche di vita delle imprese

Le operazioni straordinarie, in particolare, quelle consistenti nella trasformazione, fusione e scissione, costituiscono dei momenti fondamentali della vita di una società: infatti, nel corso della sua esistenza, ogni impresa può avvertire il bisogno di modificarsi e adeguarsi al variare della situazione economica, mutando di fatto il suo assetto giuridico o patrimoniale.

Quanti tipi di trasformazione societaria sono previsti dal codice civile?

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all’atto di costituzione. Il codice civile contempla due tipi di trasformazione: — trasformazione omogenea, in relazione a quelle vicende modificative che vedono la trasformazione di società commerciali di persone (società in nome collettivo o in accomandita semplice) in società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata) o, viceversa, la trasformazione di una società di capitali in una società di persone. Si qualifica come trasformazione omogenea anche quella da un tipo di società di persone ad un altro appartenente alla stessa categoria o da un tipo di società di capitali ad un altro; — trasformazione eterogenea, quando c’è una variazione di una società di capitali in enti di tipo diverso (come società cooperative, società consortili, consorzi, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni) o, viceversa, la trasformazione di tali enti, ad eccezione delle sole associazioni non riconosciute, in società di capitali.

Che cosa accade con la trasformazione? Principio di continuità dei rapporti giuridici

L’articolo 2498 c.c. sancisce che con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.

Ciò significa che la trasformazione non comporta l’estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica: la società trasformata, anche se diversamente organizzata, non perde la sua identità e conserva i diritti e obblighi anteriori alla trasformazione.

La delibera di trasformazione, in quanto comporta la continuità dei rapporti giuridici, ha natura modificativa e non novativo-successoria.

La fusione: in che cosa consiste e in quali modi può essere realizzata?

A norma dell’articolo 2501 c.c. la fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre.

Nel primo caso si parla di fusione propria, che si realizza con la nascita di un nuovo ente che sostituisce tutte le società che si fondono; in concreto, le società preesistenti si estinguono, vengono meno come entità autonome, anche se ciò non comporta la definizione dei loro rapporti giuridici, anche processuali, che proseguono in capo alla società risultante dalla fusione.

Nel secondo caso si parla di fusione per incorporazione in cui una delle società partecipanti (incorporante) sopravvive ed ingloba tutte le altre, che si estinguono (incorporate). I soci di queste ultime ricevono, in sostituzione della partecipazione detenuta, secondo il rapporto di cambio, le azioni o quote della società incorporante: ciò non avviene quando la società incorporante possiede la totalità delle partecipazioni dell’incorporata (cd. fusione impropria).

La fusione può aver luogo sia tra società dello stesso tipo (fusione omogenea), sia atra società di tipo diverso (fusione eterogenea), sia fra società ed enti non societari nei limiti della disciplina della trasformazione omogenea.

La fusione per incorporazione si realizza attraverso un procedimento complesso e articolato che, per semplificazione espositiva, possiamo schematizzare in tre fasi:

  1. redazione del progetto di fusione;
  2. approvazione del progetto di fusione;
  3. stipula dell’atto di fusione per incorporazione.

Il procedimento, inoltre, è arricchito da una serie di adempimenti pubblicitari, aventi lo scopo di tutelare i diritti dei terzi. In alcuni casi il legislatore consente di fare ricorso ad una procedura semplificata rispetto a quella ordinaria.

La fusione è uno strumento di unione tra imprese societarie che consente di fortificarne l’immagine sul mercato incrementandone la presa sul pubblico dei risparmiatori.

Essa di solito interviene:

— tra società di grandi dimensioni, allo scopo di escludere la concorrenza e dare vita ad una sola impresa a carattere monopolistico, ovvero al fine di riorganizzare e sistemare le strutture interne del gruppo;

— tra società di piccole e medie dimensioni, per far fronte alla concorrenza delle grandi imprese.

La fusione è un istituto che dà luogo ad una concentrazione giuridica e non solo economica.

Con essa, infatti, ad una pluralità di società se ne sostituisce una sola: la società incorporante o la nuova società che risulta dalla fusione. La fusione, quindi, determina la riduzione ad unità dei patrimoni delle singole società la confluenza dei rispettivi soci in un’unica struttura organizzativa che continua l’attività di tutte le società preesistenti, mentre queste ultime si estinguono senza che ciò comporti alcuna definizione dei rapporti con i terzi e tra i soci.

Scissione: nozione e forme

L’operazione di scissione si caratterizza per la scomposizione del patrimonio di una società, che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altre società, preesistenti o nuove (società beneficiarie), e per l’attribuzione ai soci della società originaria di azioni o quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale.

Sono specificamente disciplinate le possibili forme dell’operazione:

  1. la scissione può innanzitutto essere totalein tale ipotesi la società originaria (che si estingue) assegna tutto il suo patrimonio ad almeno due altre società, sicché i soci della società originaria cessano di essere tali per divenire soci delle società assegnatarie;
  2. nella scissione parziale, invece, la società originaria (che perdura) assegna parte del suo patrimonio ad una o più altre società, sicché i soci della società originaria rimangono tali pur divenendo anche soci di una o più delle società beneficiarie.

Sia nella scissione totale che in quella parziale le società beneficiarie possono essere preesistenti alla scissione, ed in tal caso si parlerà di «scissione per incorporazione», oppure possono essere di nuova costituzione, ed in tal caso si parlerà di «scissione in senso stretto».

Quanto all’ambito di applicazione dell’istituto della scissione, come in caso di fusione, non possono sicuramente partecipare ad operazioni di scissione le società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo (art. 2506, comma 4, c.c.). Inoltre, l’art. 2506 c.c., che disciplina le forme di scissione, prevede la possibilità di un conguaglio in danaro, purché non superiore il 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite.

Infine, la società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, oppure continuare la propria attività.

Procedimento di scissione 

Il procedimento di scissione è simile a quello dettato per la fusione.

Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione devono redigere un progetto di scissione, da sottoporre all’approvazione delle assemblee delle società medesime (art. 2506bis c.c.).

Il progetto di scissione deve essere iscritto nel registro delle imprese dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti oppure pubblicato sul sito internet della società.

Gli amministratori di ciascuna società partecipante devono, altresì, predisporre un’apposita situazione patrimoniale, redatta secondo le regole dettate per il bilancio di esercizio e riferita ad una data non anteriore ai centoventi giorni rispetto a quella del deposito nella sede sociale del progetto di scissione.

Tale situazione patrimoniale, peraltro, potrà anche essere sostituita dall’ultimo bilancio di esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima.

Decorrenza degli effetti 

Gli effetti della scissione decorrono dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente in relazione alle società beneficiarie.

A partire dal momento in cui la scissione sortisce effetto (verso i terzi) ciascuna delle società beneficiarie assume i diritti e risponde degli obblighi della società scissa in conformità all’atto di scissione.

Dopo tutte le iscrizioni dell’atto di scissione nel registro delle imprese delle sedi delle società partecipanti, non può più essere pronunciata l’invalidità di esso: nessun vizio dell’atto medesimo, né delle deliberazioni assembleari che l’hanno preceduto, potrà più essere eccepito e resterà solo aperta la possibilità di agire per il risarcimento dei danni ove ne ricorrano gli estremi (art. 2504quater c.c., richiamato dall’art. 2506ter c.c.).

Come sono tutelati i creditori sociali nelle operazioni di scissione?

La scissione è potenzialmente più rischiosa della fusione per i creditori delle società partecipanti, perché, in conseguenza dello smembramento della società loro debitrice, essi si vedono ridotta la garanzia patrimoniale su cui originariamente potevano fare affidamento. È per questo che l’art. 2506quater c.c. prevede che ogni società nata dalla scissione sia solidalmente responsabile per i debiti relativi alla società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto.

In pratica, il creditore deve rivolgersi alla società beneficiaria cui il credito/debito sia stato trasferito e, se questa risulti inadempiente, può rivolgersi alle altre beneficiarie (ed anche alla società scissa, nella scissione parziale) nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito (o rimasto in capo alla società scissa).

Conclusioni

È d’obbligo rilevare che non vi è alcuna intenzione di dare un contributo risolutivo e tecnicamente spendibile nelle sedi giudiziarie. Si tratta, infatti, di un mero accenno a questioni, come quella poc’anzi trattata, che si reputano, fra diverse e molteplici indagabili, ‘giuridicamente’ rilevanti.

Per tali ragioni, ci si rivolga alle imprese per valutare la propria posizione e prospettare eventuali azioni o comportamenti da porre in essere a tutela della propria persona e della propria sfera giuridico-patrimoniale che potrebbe già essere gravemente compromessa da vicende societarie in cui le stesse potrebbero essere coinvolte.

Alla prossima!

Quartu Sant’Elena, 19 ottobre 2023

Nasce l’associazione a tutela della sardità

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Abbiamo costituito un’associazione a tutela della sardità, che ha come obbiettivo quello di combattere la contraffazione dei prodotti sardi, tutelare la nostra terra e donare ai coltivatori e produttori sardi una famiglia che tuteli ogni giorno il loro lavoro autentico.

Abbiamo avuto tante esperienze di prodotti raffiguranti il marchio della Sardegna, ma poi abbiamo visto essere prodotti in altri paesi, anche extraeuropei, come ad esempio i tovaglioli acquistati al Poetto di Quartu Sant’ Elena.

Quando ci sono in commercio dei prodotti che si avvalgono del marchio della Sardegna, ma tuttavia non sono fatti con materiali sardi, la Sardegna subisce un danno, e questo perché se qualcuno vuole utilizzare il marchio sardo, anche se stilizzato, deve averne la concessione d’uso.

I consumatori di prodotti sardi, vengono potenzialmente ingannati ogni giorno, così come il popolo sardo, deve poter trarre dei benefit dalla concessione del logo dei quattro mori.

Cosa prevede l’adesione?

Aderire come azienda o persona fisica all’associazione, significa aiutarci a tutelare e supportare la giusta produzione dei prodotti sardi, che rispettino le procedure e gli usi e costumi della Sardegna.

Ma l’adesione prevede anche alcuni requisiti, tra cui: è necessario che ci sia la produzione delle materie prime e dei prodotti all’interno della ragione Sardegna con una filiera tracciabile, rispettare il codice etico e lo statuto, rispettare un versamento annuale e partecipare ad aventi e degustazioni organizzate dall’associazione.

 

Aiutaci a combattere la contraffazione dei prodotti sardi e la concorrenza sleale, tutela la sardità!

Petizione per la tutela dei soggetti in condizioni di inesigibilità rispetto al debito esattoriale

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Tutte le normative che abbiamo vissuto in questi anni, sull’indebitamento, la tutela delle piccole imprese individuali e molte altre, erano tutte interessanti e con un alto potenziale aggiunto, ma non le vedevamo poi finanziate in modo adeguato dallo stato.

Questo perché per poter avere accesso a quel percorso, dovevi avere una copertura finanziaria dalla cassa deposito e prestiti, ma non c’era copertura finanziaria, perciò era un bluff.

Tanté che lo stesso direttore nazionale dell’Agenzia delle Entrate, Rufini, che è molto ingamba, più volte ha riconosciuto che il miliardo e due/tre di crediti vantati dall’AE attraverso l’esattoria, non sono esigibili per almeno sei o settecento milioni di euro.

Questo è il quadro.

A latere di questo, la legge di bilancio per il 2023, contiene una scintilla di diritto importantissima, perché il legislatore, per andare a disciplinare un rapporto critico tra ente di accertamento che vanta il credito (AE) ed ente di riscossione (l’esattoria, ex Equitalia e attualmente Agenzia delle Entrate e riscossione) ha normato, e poi è accaduto che nel disciplinare del rapporto tra questi due soggetti, sintetizzando: conferendo incarico alla ex Equitalia Agenzia delle Entrate – Riscossione, di verificare all’interno del parco crediti, quei crediti che fossero totalmente inesigibili e di proporli all’ente di accertamento (AE), per la cancellazione, indicando anche dei criteri di massima. Il credito di massima è che lì dove il debito fosse inferiore al cinque percento del patrimonio dell’indebitato, potesse verificare su sua discrezione alla cancellazione.

Poiché noi siamo però nel paese Italia, e c’è un Diritto sovrano a tutela del cittadino, a me non interessa nulla che si sono gestiti i loro comodi tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossione, puoi riconoscere che ho il diritto alla cancellazione del debito? Se si, allora, tu, Agenzia delle Entrate e Riscossione, fai il tuo lavoro e lo cancelli.

Ma non solo, all’interno di questo, devi verificare anche l’elemento della indisponibilità, perché siamo nel paese Italia, perché ci sono una moltitudine di famiglie che hanno dei debiti nei confronti di questo sistema, e non possono pagarli, perché per pagarli: il patrimonio è composto dagli immobili, ma io per comprare quell’immobile ho stipulato un contratto di mutuo; l’abitudine delle banche è quella di iscrivere ipoteca, e quindi se chiedi centomila euro, la banca di ipoteca ti chiede il doppio o il triplo. Se ho settantamila euro di debiti con l’esattoria, come faccio a vendere un immobile e pagarli? Non posso venderlo l’immobile, oggettivamente non sono nelle condizioni per poterlo fare! Perché chi compra un immobile con centomila euro di ipoteca?

Ma questa è anche una situazione non compromessa; mettetevi nei panni dei soggetti padri di famiglia, ex imprenditori, ecc, che sono falliti perché magari non hanno operato bene, o magari perché hanno subito a loro volta un mancato incasso dai loro clienti. Ma come fa la sinistra a parlare di elusori ed evasori? Ma io non posso avere il diritto di sbagliare? Non posso avere diritto di essere truffato? Oggi è un attimo sbagliare, è un attimo andare lunghi con l’INPS o con l’Agenzia delle Entrate, è un attimo verificare che non posso vendere l’immobile, non puoi riempirmi di cartelle esattoriali, le devi invece cancellare.

Perché posso avere il diritto che il debito che tu mi chiedi, dove: se vado lungo con la denuncia dei redditi ricevo più quindici percento di esenzione più gli interessi legali, se vado lungo con l’avviso bonario, più cartella esattoriale, più trenta percento su quindici percento di esenzione, più interessi. Totalone: se passano cinque, sei, sette anni dalla denuncia dei redditi e io non ho pagato, l’esenzione degli interessi sovrastano la quota capitale. 

A fronte di questo, noi che cosa facciamo? Chiediamo che quella scintilla di diritto nella legge di bilancio per il 2023, venga consolidata e ampliata all’interno della legge di bilancio per il 2024, perché il legislatore, a tutela di quei padri di famiglia, deve andare a disciplinare il concetto di patrimonio indisponibile, perché quando ho un’ipoteca che è pari a due o tre volte il valore dell’immobile e del mutuo concesso, e quando ho criticità per cui ti dimostro che non posso disporre quel patrimonio, sei tenuto, entro novanta giorni, a cancellare il debito.

Caso reale

Un padre di famiglia in Sardegna, si è tolto la vita perché non poteva pagare i debiti con questo sistema.

Questa normativa, deve tutelare padri e madri di famiglia, non deve tutelare l’Agenzia delle Entrate.

Firma anche tu la petizione per la tutela dei soggetti in condizioni di inesigibilità rispetto al debito esattoriale

Creatività Verde: Il Garden Designer, l’Architetto del Mondo Naturale

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Nel cuore di un mondo in costante evoluzione tecnologica, emergono figure professionali straordinarie, e tra queste spicca il Garden Designer, l’artefice dei nostri spazi verdi più belli e sorprendenti. Ma, attenzione, non si tratta di un giardiniere, bensì di un creativo genio del verde, una mente che danza tra la botanica, l’architettura e l’ingegneria, dando vita a autentiche opere d’arte naturali.

Il Garden Designer non è solamente un custode della natura, ma un architetto del verde che ha affinato le proprie abilità in una vasta gamma di discipline. La sua formazione è un connubio tra la maestria botanica, la scienza agraria e le conoscenze topografiche. Ma la sua vera magia si compie attraverso il disegno tecnico, l’utilizzo di sofisticati software di progettazione come AutoCAD, l’arte digitale di Photoshop e l’abilità di dar vita a concetti con Illustrator.

Immagina un professionista capace di trasformare ogni spazio esterno in un’opera d’arte vivente. Un alchimista dei colori, un coreografo della natura, un musicista delle piante. Il Garden Designer porta l’armonia tra uomo e natura a un nuovo livello, trasformando giardini, parchi e cortili in luoghi di ispirazione e bellezza senza tempo.

Così, la professione del Garden Designer si erge come una vera e propria sinfonia di competenze, un’esperienza multisensoriale che ci riavvicina alle meraviglie della natura, un’arte che ridefinisce il nostro rapporto con il verde, regalandoci spazi dove la bellezza e la funzionalità si fondono in un abbraccio perfetto.

La legge sui c.d. “imbullonati” (legge n. 208/2015): un’azienda in provincia di Roma se ne sta giovando da 2 anni. Aggiornamento su udienza del 20.9.2023

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Che cosa può essere escluso e incluso dalla stima della rendita catastale? 

(a fine articolo aggiornamento su udienza del 20.9.2023)

Ad Ariccia, un’azienda, che opera nel settore dell’editoria, ha visto prima rigettare la proposta di rendita che teneva conto della nuova disposizione, per poi ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni dal giudice tributario (sentenza n. 12070/21 Commissione Tributaria provinciale di Roma, sezione 30). 

“A fine 2018 il cliente aveva depositato, con proprio tecnico, una proposta di variazione della rendita catastale ai sensi dell’art. 1, comma 21 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)”. A parlarcene è l’avv. Stefano Rossi, legale dell’azienda ricorrente, che aggiunge: “la legge citata stabilisce che gli elementi stabilmente ancorati a terra, quali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, all’interno di immobili a categoria speciale (catastalmente D ed E), devono essere scorporati dalla stima dei calcoli della rendita. Tale scorporo delle componenti impiantistiche dalla superficie utile per il calcolo della rendita catastale comporta una sensibile riduzione della rendita catastale stessa”. Ed è infatti quanto riportato anche in sentenza.

Le variazioni in ambito catastale avvengono con deposito DOCFA, tramite tecnici iscritti agli albi professionali.  “Lo stesso tecnico che curò il deposito a fine 2018 ci ha fornito tutti gli elementi tecnici utili per portare avanti questo contenzioso nei confronti dell’Agenzia del territorio” dichiara sempre l’Avv. Stefano Rossi. 

Ripercorrendo i fatti dal 2018 ad oggi, l’azienda, insieme all’affittuario dell’Immobile, a fine 2019 si vedevano rigettare il DOCFA con la proposta di variazione del 2018. Immediatamente il tecnico depositò un ricorso in autotutela, anch’esso rigettato: l’Agenzia delle entrate non prendeva in considerazione la norma sugli imbullonati del 2015 nell’esame del DOCFA, e quindi ometteva di considerare la consistenza di tutte le componenti ancorate a terra necessarie al ciclo produttivo, da scomputare dalla rendita catastale come previsto dalla legge del 2015.

Rendita su cui – è bene ricordare – vengono calcolate proporzionalmente alcune imposte statali. A quel punto l’azienda si è trovata costretta a ricorrere presso il Giudice tributario ottenendo una significativa vittoria a fine 2021, alla quale però ora l’Agenzia delle Entrate si è opposta in appello: il prossimo 20 settembre, data dell’udienza, se ne saprà di più.

AGGIORNAMENTO: con sentenza 5450/23 del 3.10.2023 è stato rigettato il ricorso in appello dell’Agenza delle Entrate. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, ha sostanzialmente sancito che la  legge 208/2015 è stata correttamente applicata dal tecnico: “Invero la Corte ritiene condivisibile l’iter logico argomentativo del primo Giudice laddove evidenzia che non è stato oggetto di contestazione specifica in primo grado l’effettiva superficie del capannone adibito ad attività tipografica in Ariccia, ma l’applicabilità al caso di specie della legittimità dello scorporo degli impianti ai fini produttivi presenti, e ciò ai fini dell’applicazione dell’art. 1 comma 21 L. n.208/2015. Nè è ammissibile in questa sede estendere il thema decidendum, come vorrebbe l’Agenzia, introducendo un tema nuovo quale un calcolo diverso della superficie, riducendo il valore catastale mai oggetto di contestazione in prime cure.” 

 

 

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Cartelle esattoriali prescritte

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Cartelle esattoriali prescritte

la rilevanza del sollecito di pagamento.

Premessa.

Preliminarmente, occorre osservare che per interrompere la prescrizione è necessario un atto con cui il creditore indichi precisamente il credito a cui fa riferimento, l’importo e la relativa causale (ossia, la fonte da cui proviene detto credito). Ciò al fine di consentire al debitore di individuare immediatamente l’origine del proprio obbligo e verificare la fondatezza della pretesa.

Che valore ha il sollecito di pagamento per una cartella

Che cosa accade quando a inviare la diffida è il fisco? Di recente la Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 25226/2023, ha risposto a una interessante domanda: che valore ha il sollecito di pagamento per una cartella in prescrizione? Può cioè interrompere tale termine di prescrizione e farlo decorrere nuovamente da capo?

La questione deve essere prudentemente analizzata tenendo preliminarmente conto di alcune questioni fondamentali: quando si prescrive una cartella esattoriale? Come opera la prescrizione e come farla valere? Dopodiché: come deve essere il sollecito di pagamento per interrompere la prescrizione di una cartella di pagamento?

Quando si prescrive una cartella esattoriale?

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, bisogna far riferimento ai termini previsti per le singole imposte o sanzioni. In particolare:

  • si prescrivono in 10 anni: le cartelle esattoriali per le imposte dovute allo Stato come Irpef, Iva, Ires, imposta di bollo, imposta di registro, canone Rai, contributi dovuti alle Camere di Commercio, imposta sulle donazioni o sulle successioni;
  • si prescrivono in 5 anni: le cartelle esattoriali per imposte dovute alle Regioni, Province e Comuni come l’Imu, la Tari, la Tosap; le multe stradali e tutte le sanzioni amministrative; i contributi previdenziali dovuti all’Inps e i contributi assistenziali dovuti all’Inail;
  • si prescrivono in 3 anni: i bolli auto arretrati.

Da quando decorre la prescrizione?

Il termine di prescrizione di una cartella esattoriale inizia a decorrere dal giorno successivo al suo ricevimento, ossia da quando il portalettere consegna il plico al contribuente. Se questi non è a casa, il termine decorre dal ritiro alle poste. Ma se l’atto non viene ritirato, il termine decorre dopo 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata informativa. La prescrizione si forma in automatico, per il semplice decorso dei termini che abbiamo indicato sopra. Non è quindi necessario avviare alcuna attività ulteriore.

Come liberarsi di una cartella prescritta?

Una volta intervenuta la prescrizione, la cartella non deve essere più pagata. Tuttavia, il contribuente non può far “cancellare” la cartella precedentemente notificatagli in quanto i termini per far ricorso sono ormai decorsi. Egli quindi deve impugnare l’eventuale successivo atto che l’Esattore gli invierà deducendo, in quella sede, l’intervenuta prescrizione.

Sicché, se l’Agente per la riscossione dovesse notificare un sollecito di pagamento o un preavviso di ipoteca o di fermo, oppure dovesse avviare un pignoramento, il contribuente può proporre ricorso e ottenerne l’annullamento per intervenuta prescrizione. Così si libererà da ogni pretesa di pagamento nei suoi confronti.

Che cosa interrompe la prescrizione di una cartella esattoriale?

In generale, il sollecito di pagamento inviato tramite PEC o raccomandata a.r. può interrompere la prescrizione se contiene (come abbiamo detto ad inizio articolo) tutti gli estremi del credito fatto valere. Se però il creditore è l’Agente per la Riscossione Esattoriale (come Agenzia Entrate Riscossione), il sollecito di pagamento si chiama intimazione di pagamento. In sostanza, l’intimazione di pagamento è un atto che ripropone fedelmente il contenuto della cartella esattoriale e che rinnova l’invito a pagare avvertendo la parte che il pagamento di quanto dovuto entro 5 giorni consente di evitare conseguenze peggiori come il pignoramento.

Quando il sollecito non interrompe la prescrizione?

Secondo la Cassazione, non può un semplice sollecito di pagamento interrompere la prescrizione di una cartella esattoriale. È necessario che tale sollecito rivesta la forma della “intimazione di pagamento”. Questo perché solo gli atti tipici del procedimento per l’accertamento della violazione hanno la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione. Invece, le lettere raccomandate contenenti semplici solleciti di pagamento non interrompono la prescrizione.

La Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale di pagamento con la quale l’amministrazione intimava il pagamento di oltre 26 mila euro a titolo di sanzione, per avere indebitamente percepito aiuti comunitari, notificata dopo oltre cinque anni dalla violazione.

Il principio di diritto.

In tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’articolo 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione ma ciò sempre se e dal momento in cui l’atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo, tale non potendo avere tale effetto le lettere raccomandate contenenti meri solleciti di pagamento.

La responsabilità del professionista

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La responsabilità del professionista.

Quando il professionista è responsabile?

Quando il professionista è responsabile?

Spesso l’utente comune, ai fini della risoluzione di particolari problemi che implicano determinate e specifiche competenze tecniche, necessita di rivolgersi ad un soggetto specificamente abilitato a risolvere determinate problematiche e che definiamo comunemente ‘professionista’.

Ma la domanda che ci si pone nel presente elaborato è la seguente: quando il professionista può dirsi responsabile? In quali specifiche ipotesi? Che cosa comporta questa responsabilità.

La responsabilità contrattuale del professionista.

Calandosi più nello specifico nel tema degli obblighi derivanti al professionista dall’esecuzione del contratto, la vastità della materia impone una trattazione per brevi cenni generali. 

Nel nostro ordinamento la responsabilità del professionista intellettuale è considerata come tipicamente a carattere  contrattuale: il professionista è tenuto nei confronti del proprio cliente all’esatto adempimento dell’obbligazione contrattualmente assunta, così come specificato dall’art. 2230 del Codice Civile.

Il professionista, più precisamente, è tenuto nei confronti del cliente all’esatto adempimento dell’obbligazione contrattualmente assunta, secondo i principi di diligenza e correttezza di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. secondo cui nelle obbligazioni “inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.

Che cosa si intende con l’espressione ‘diligenza qualificata’.

Con riferimento alla peculiarità dell’attività svolta dal professionista, l’art. 1176 c.c., dettato in tema di diligenza del debitore nell’adempimento delle obbligazioni, prevede al comma 2, una deroga al principio generale della “diligenza del buon padre di famiglia” di cui al comma 1, richiedendo al professionista una diligenza cosiddetta qualificata, in quanto da commisurarsi alla natura dell’attività esercitata.

La giurisprudenza, peraltro, ammette che l’obbligo di diligenza venga valutato diversamente a seconda delle varie professioni e, in ciascun ambito, in relazione alla complessità del caso concreto prospettato. Per determinare il contenuto dell’obbligazione assunta dal professionista, la giurisprudenza ha fatto riferimento tradizionalmente alla distinzione tra obbligazioni di mezzi (nelle quali il debitore mette a disposizione del creditore le proprie prestazioni senza essere vincolato al raggiungimento di un determinato risultato) e quelle di risultato(laddove, per contro, il debitore si obbliga al raggiungimento di un risultato, il cui mancato conseguimento determinerà l’inadempimento alla obbligazione assunta).

Le obbligazioni del ‘professionista’.

Secondo tale classificazione, le obbligazioni del professionista rientrerebbero nella categoria delle obbligazioni di mezzi, in quanto il debitore sarebbe tenuto a porre in essere la propria attività in vista di un obiettivo ma non a garantire che da ciò derivi il conseguimento dell’esito auspicato, seppur prefigurato come possibile al momento dell’assunzione dell’incarico.

La discriminante per la responsabilità è il mancato rispetto delle regole tecniche

Si è giunti ad attribuire importanza, ai fini della configurabilità di una responsabilità in capo al professionista, all’osservanza da parte dello stesso delle regole tecniche in uso nello svolgimento dell’attività commissionatagli dal cliente.

Fermo restando, quindi, il principio per cui il professionista non è obbligato al conseguimento del risultato, lo stesso sarà tenuto in ogni caso, nell’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del cliente, ad osservare tutte le regole tecniche che mirano al conseguimento dello stesso. Il mancato o inesatto risultato non potrà quindi determinare di per sé la responsabilità contrattuale del professionista, ma rileverà quale indicatore di una possibile condotta “negligente” (per omissione di comportamenti cui il professionista è tenuto in riferimento alla capacità media della categoria di appartenenza), o “imperita” (per violazione di regole tecniche che generalmente vengono seguite in un certo settore), o “imprudente” (per difetto di misure di cautela idonee a prevenire l’evento dannoso e temerarietà sperimentale del professionista), ovvero di un comportamento colposo dello professionista.

In caso di prestazione complessa, responsabilità limitata ai casi di colpa grave o dolo.

In tale contesto assume rilevanza l’art. 2236 c.c., in base al quale se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. Tale disposizione normativa – che è certamente norma di favore, assottigliando il campo di operatività della responsabilità professionale – assume una funzione residuale. In tema di responsabilità del professionista la regola generale resta quella della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. – commisurata alla natura dell’attività prestata -, la cui inosservanza determina la responsabilità del professionista anche per colpa lieve, e tuttavia in presenza di una prestazione di particolare difficoltà tecnica la responsabilità si attenua ai soli casi di dolo o colpa grave.

Conclusioni

È d’obbligo rilevare che non vi è alcuna intenzione di dare un contributo risolutivo e tecnicamente spendibile nelle sedi giudiziarie. Si tratta, infatti, di un mero accenno a questioni, come quella poc’anzi trattata, che si reputano, fra diverse e molteplici indagabili, ‘giuridicamente’ rilevanti.

Per tali ragioni, ci si rivolga al professionista per valutare la propria posizione debitoria e prospettare eventuali azioni o comportamenti da porre in essere a tutela della propria persona e della propria sfera giuridico-patrimoniale che potrebbe già essere gravemente compromessa.

Alla prossima!

Cagliari, 27 agosto 2023

Petizione per la tutela dei soggetti in condizioni di inesigibilità rispetto al debito esattoriale

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Premesso

– che in tempi realisticamente difficili di crisi economica, le famiglie dei soggetti che versano in condizioni di inesigibilità rispetto al debito esattoriale stanno vivendo seri momenti di disagio ed incertezza per il futuro;

– che il comma 253 della Legge di bilancio 2023 ha modificato i termini ed i casi (art. 1, comma 684 – bis, della Legge n. 190/2014) nei quali l’Agente della riscossione può comunicare all’Ente creditore l’inesigibilità del debito esattoriale affinché lo stesso proceda al suo annullamento;

– che l’Agente della Riscossione può comunicare, in qualsiasi momento, l’inesigibilità, dopo aver verificato che il debitore si trovi in almeno una delle seguenti ipotesi:

a) “assenza di beni del debitore, risultante alla data dell’accesso al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall’agente della riscossione” (art. 1, comma 253, lettera b);

b) “rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell’accesso di cui alla lettera b) e l’importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento” (art. 1, comma 253, lettera f);

– che Il discarico, ex art. 1 comma 253 della Legge di bilancio 2023, è, dunque, un diritto imprescindibile la cui ratio legis ed il cui fondamento presidiano, senz’altro, anche il diritto alla vita del contribuente, quale diritto fondamentale costituzionalmente garantito e tutelato.

– che la situazione in esame è gravemente compromessa in quanto il debito esattoriale è insostenibile per i contribuenti in quanto rientra nelle ipotesi di legge appena descritte;

– che i contribuenti versano in situazione di oggettiva difficoltà economica e sono impossibilitati a definire la propria posizione debitoria esattoriale;

– che i sottoscrittori versano in una situazione di oggettiva insolvibilità come emerge dalle insufficienti risorse patrimoniali e reddituali di cui gli stessi dispongono;

Tutto ciò premesso in fatto ed in diritto, sulla base dei recenti interventi normativi dettati nella materia che forma oggetto della presente petizione:

Chiediamo

che la S.V. Ecc.ma VOGLIA far sì che proceda alla presentazione di una proposta di disegno di legge ex art. 1 comma 253 l. 197/2022, che imponga ope legis all’Agente della Riscossione di comunicare l’inesigibilità delle somme all’Ente creditore di competenza al fine di ottenere, senza alcuna discrezionalità e di diritto, il definitivo discarico per inesigibilità di ciascun debito esattoriale.

Ai sensi della legge 675/96 (cosiddetta “legge sulla privacy”) e del Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679 i sottoscritti danno il loro consenso al trattamento dei dati sotto riportati.

Resta inteso che in qualsiasi momento potranno richiedere la variazione, l’integrazione ed anche l’eventuale cancellazione contattando il P.D.C. all’indirizzo petizioneonline@commercialista.it

Per firmare la petizione clicca qui

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente all’esame della presente petizione.

Le Società c.d. benefit: l’evoluzione delle forme societarie ed un nuovo impatto sulla realtà

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Linking and connecting conceptual human networks, Generative AI

Di che cosa si tratta?

È bene soffermarsi preliminarmente sugli aspetti definitori del fenomeno in questa sede indagato.

Le Società Benefit (SB), oggetto di studio del presente contributo, rappresentano un’evoluzione del concetto stesso di azienda: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

Il dettato normativo in materia di società benefit.

La disciplina delle società benefit in Italia è contenuta nella Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015). In dettaglio è il comma 376, dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 a stabilire che: “Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse” (art. 1 co. 376 legge n. 208/15).

Che cosa differenzia le società Benefit dalle società ‘tradizionali?

Le società tradizionali perseguono l’unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, mentre le società c.d. benefit sono espressione di un paradigma più evoluto, innovativo e peculiare nel panorama societario: esse integrano nel proprio oggetto sociale, oltre al fine di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

La principale peculiarità delle società benefit consiste nell’obbligo di bilanciamento degli interessi degli azionisti (al raggiungimento del profitto), con un interesse pubblico e sociale.

Le società benefit, perseguono, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune, che possono avere un impatto responsabile, sostenibile e trasparente sulle persone, sull’ambiente, sulla società.

Questo tipo di società, nasce negli Stati Uniti, ma ormai da qualche anno questa normativa è stata recepita anche dal nostro legislatore nazionale, ed è in vigore dal 2016. Ad oggi questa disciplina riguarda per lo più imprese di grandi dimensioni che vogliono affacciarsi anche al sociale, destinando parte dell’attività al soddisfacimento degli interessi della comunità che le ospita, attraverso il finanziamento di attività di interesse pubblico.

Quali sono gli obiettivi che persegue una società Benefit?

Una Società Benefit è uno strumento che il nostro ordinamento pone a disposizione al fine di creare una consistente presupposto per l’allineamento della missione nel lungo termine e la creazione di valore condiviso.

Essa consente di creare una maggiore flessibilità nel valutare i potenziali di vendita e mantenere la missione anche in caso di passaggi generazionali o quotazione in borsa. Non si tratta di Imprese Sociali o di una evoluzione del non profit, ma di una trasformazione positiva dei modelli dominanti di impresa a scopo di lucro, per renderli più adeguati e adatti alle sfide e alle opportunità nella continua evoluzione dei mercati del XXI secolo.

Il perseguimento del ‘fine comune’.

Le Società Benefit si propongono di perseguire, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune. Per ‘beneficio comune’ si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi. Le Società Benefit perseguono tali finalità di beneficio comune in modo responsabile, sostenibile e trasparente e la loro gestione richiede ai manager il bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’indefettibile interesse della collettività che mira a salvaguardare prioritariamente.

Conclusioni

È d’obbligo rilevare che non vi è alcuna intenzione di dare un contributo risolutivo e tecnicamente spendibile nelle sedi giudiziarie. Si tratta, infatti, di un mero accenno a questioni, come quella poc’anzi trattata, che si reputano, fra diverse e molteplici indagabili, ‘giuridicamente’ rilevanti.

Per tali ragioni, ci si rivolga al professionista per valutare la propria posizione debitoria e prospettare eventuali azioni o comportamenti da porre in essere a tutela della propria persona e della propria sfera giuridico-patrimoniale che potrebbe già essere gravemente compromessa.

Alla prossima!

Avv. PhD Roberto Pusceddu

Cagliari, 18 agosto 2023

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