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domenica 14 Dicembre 2025
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Il marchio di impresa: guida ai vantaggi fiscali

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Notebook with Toolls and Notes about Brand

Perché il marchio di impresa?

La consulenza alle aziende deve andare oltre le definizioni e tradurle in concetti pratici per mettere a fuoco le soluzioni migliori per la tua attività.

Troveresti al volo sul web la definizione di marchio di impresa: il marchio d’impresa è il segno distintivo della tua azienda. Più dettagliato, invece, l’art. 7 del Codice delle proprietà industriale (CPI): il marchio è una qualsiasi combinazione di segni figurativi, parole, nomi di persone, suoni.

Più che limitarci a spiegarti cos’è un marchio di impresa, e i vari tipi, preferiamo dare risposta alla domanda sul perché conviene registrare il marchio di impresa.

Il marchio di impresa non è un semplice simbolo (parole, forme, colori). E’ una scelta imprenditoriale strategica perché è un mezzo per conseguire un duplice obiettivo:

  • economico – commerciale;
  • e di pianificazione fiscale.

Il marchio come strategia economico commerciale

Devi sapere che una buona grafica del marchio ti permette di promuoverti e distinguerti sul mercato, valorizzando i tuoi prodotti/servizi.

In questo modo conquisterai e manterrai clienti che saranno portati a collegare alla tua impresa i prodotti o servizi con date qualità.

 Il marchio ha, quindi, le caratteristiche per supportare efficacemente anche la tua strategia di marketing, creando un legame tra consumatori e la tua azienda.

Il marchio, dunque, non è un semplice logo, ma un asset immateriale dell’azienda che produce valore economico, incrementando il successo commerciale della tua attività.

Il marchio e la pianificazione fiscale

Il marchio è uno valido mezzo di pianificazione fiscale, cioè per pagare meno tasse.

Ecco gli step per ridurre il carico fiscale della tua impresa e della tua persona fisica:

  1. prima di tutto, dovrai provvedere a registrare il marchio, come persona fisica, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), ufficio con sede a Roma, competente per la concessione della registrazione;
  2. solo dopo averlo registrato ed essere diventato titolare del marchio, potrai cederne l’utilizzo alla tua impresa, con la quale dovrai sottoscrivere un contratto di licenza del marchio;
  3. l’impresa, ti erogherà un corrispettivo commisurato al fatturato: le royalties.

Seguiti tali passaggi, la pianificazione fiscale si realizza nel modo che segue:

  • tu, in quanto persona fisica titolare del marchio, pagherai meno tasse. In Italia le royalties, derivanti dai marchi, sono compensi parzialmente detassati e redditi diversi cioè non soggetti alla tassazione contributiva Inps;
  • la tua società, che ha in licenza il marchio e che eroga le royalties, le deduce come costi dal reddito di impresa,  riducendo la base imponibile e, quindi, pagando meno tasse.

Se la tua azienda è una srl, come sai, non puoi prelevare denaro finché non vengono divisi gli utili. Lo sfruttamento economico del marchio attraverso il contratto di licenza, ti permette di ottenere liquidità dalla srl sotto forma di royalties che, come detto, presentano tutti i vantaggi fiscali appena descritti.

Possiamo fornirti consulenza mirata ed assisterti dalla fase di registrazione del marchio alla stesura del contratto di licenza, al fine di permetterti di concretizzare la pianificazione fiscale senza incorrere in errori e sanzioni.

Come si registra il marchio di impresa

La normativa italiana ritiene ammissibile la registrazione dei marchi dotati dei requisiti di novità (assenza di marchi identici o simili), capacità distintiva agli occhi del consumatore medio (il logo crea un immediato collegamento tra il prodotto/servizio con l’azienda produttrice), e liceità (la non contrarietà del marchio alla legge, al buon costume, a stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali).

Il procedimento di registrazione è interamente gestito dall’UIBM e avviene in tre passaggi:

  1. il richiedente presenta la domanda di registrazione, dopo aver pagato le tasse di registrazione e l’imposta di bollo;
  2. l’UIBM pubblica la domanda ritenuta ammissibile sul Bollettino Marchi per tre mesi;
  3. il marchio è ufficialmente registrato, decorsi tre mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

La registrazione ti permette di sfruttare economicamente il marchio, nel modo che ti abbiamo spiegato.  Ma non solo.

La tutela del marchio registrato

La registrazione di un marchio consente di esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 20 CPI:

  • l’esclusiva all’utilizzo del marchio stesso nel paese o nei paesi in cui è stato registrato, per i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione (classi);
  • impedire a soggetti terzi (non autorizzati dal titolare che ha effettuato la registrazione) di utilizzare un marchio simile o identico, ad esempio, opponendosi alla sua registrazione. L’opposizione alla registrazione è una procedura amministrativa che consente di richiedere all’UIBM il rigetto di una domanda di registrazione del marchio. Durante la procedura, le parti potranno stabilire se pervenire ad un accordo (in tal caso l’opposizione si estingue) o rimettere la decisione all’UIBM, che si pronuncerà nel merito accogliendo o rigettando l’opposizione. L’opposizione instaura un contenzioso con possibilità di impugnare la decisione UIBM dinanzi alla Commissione dei ricorsi (organo superiore interno all’UIBM) e, in ultima istanza, la decisione della Commissione sarà impugnabile dinanzi la Corte di Cassazione.

Contattaci per cogliere i vantaggi della registrazione del marchio e conoscere altri strumenti strategici per la crescita della tua azienda!

In lite con l’Agenzia delle Entrate? Stop alla lite e al processo tributario con la conciliazione fuori udienza entro il 30 settembre 2023!

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La conciliazione fuori udienza

Si tratta di uno strumento “deflattivo del contenzioso”. Cosa significa? Se a processo in corso, riesci a trovare un accordo con l’Agenzia delle entrate, puoi estinguere anche il contenzioso davanti ai giudici tributari (la “Commissione tributaria”).

La legge di bilancio 2023, al comma 206, ti dà la possibilità di avvalerti di tale strumento (già previsto dall’articolo 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) con uno speciale abbattimento delle sanzioni e non solo!

La lite deve essere “pendente” alla data del 01/01/2023  e avere ad oggetto atti impositivi dell’Agenzia delle entrate. 

La lite pendente

La tua lite è pendente se:

  • alla data del 1° gennaio 2023, hai già depositato davanti ai giudici tributari il ricorso contro un atto impositivo dell’Agenzia delle entrate, preceduto dalla notifica all’ente stesso (ad es. un avviso di accertamento, una cartella, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione);
  • oppure, alla data del 15 febbraio 2023 hai solo notificato il ricorso alla controparte ma non lo hai ancora depositato presso il giudice.

Nel precedente articolo, abbiamo parlato anche di un altro strumento per chiudere la lite con il Fisco: la definizione agevolata della controversia (art. 1 commi 186 – 205). Per approfondire ti invitiamo a leggerlo.

A chi conviene?

Gli strumenti previsti dalla legge di bilancio 2023 per le liti pendenti (conciliazione fuori udienza e definizione agevolata della controversia) avvantaggiano chi sa di avere torto e vuole evitare di pagare le sanzioni (definizione agevolata) oppure abbatterle (conciliazione fuori udienza).

Chi, invece, ha prove sostanziali a supporto della propria linea difensiva, può puntare a conseguire un maggior abbattimento se il giudice gli riconosce in pieno di avere ragione.

I termini per presentare la conciliazione

La legge non precisa in quale fase del processo depositare l’accordo conciliativo davanti ai giudici tributari.

Certo è che se il suo scopo è estinguere la lite, anche davanti alla Commissione tributaria, dovrai agire con tempestività, tenendo conto di due aspetti pratici:

  • dovrai siglare l’accordo per tempo, perché l’Agenzia delle entrate avrà bisogno di tempo per valutarlo;
  • la conciliazione così raggiunta dovrà essere trasmessa ai giudici entro il 30 settembre 2023 e comunque prima che gli stessi decidano la lite (in gergo tecnico, “non oltre l’ultima udienza di trattazione”).

Il contenuto dell’accordo conciliativo

L’accordo dovrà indicare le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. In particolare:

  • l’indicazione della Commissione tributaria adita;
  • i dati identificativi della causa, anche con riferimento all’Ufficio dell’Agenzia e al contribuente parti in giudizio;
  • la manifestazione della volontà di conciliare, e i relativi termini economici dell’accordo;
  • la liquidazione delle somme dovute in base alla conciliazione;
  • l’accettazione incondizionata del ricorrente di tutti gli elementi della proposta nonché delle somme liquidate;
  • la data, la sottoscrizione del titolare dell’Ufficio e la sottoscrizione del contribuente o, nei casi in cui vi sia obbligo di assistenza tecnica, anche del difensore.

La conciliazione si perfeziona, infatti, con la sottoscrizione dell’accordo, che sigla l’incontro di volontà tra te e l’Amministrazione finanziaria, e comporta interessanti benefici. In particolare:

  • lo speciale abbattimento delle sanzioni;
  • la dichiarazione di estinzione del giudizio, totale o parziale, per cessazione della materia del contendere.

Gli effetti della conciliazione fuori udienza

La cessazione della materia del contendere. Il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, che può essere anche parziale ove l’accordo riguardi solo una parte della pretesa erariale e, in tal caso, si procederà alla trattazione della causa in ordine alle questioni ancora in contestazione.

Lo speciale abbattimento delle sanzioni. L’accordo conciliativo di cui al comma 206 della legge di bilancio 2023, prevede di applicare le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

L’accordo raggiunto può essere eseguito anche mediante versamenti in forma rateale.

Il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente legittima l’ufficio al recupero dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e all’applicazione della sanzione, maggiorata, prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La conciliazione parziale. Per approfondire…

Come chiarito con circolare 2/E del 2023, è ammessa la conciliazione parziale della controversia quando cioè si raggiunge l’accordo solo su una parte dell’atto impositivo impugnato. In ipotesi di sottoscrizione di un accordo di conciliazione parziale, si ritiene preclusa la possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205 in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione. Ciò in ragione della formulazione testuale del comma 206, che prevede la possibilità di definire le liti mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo agevolato «In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205». 

Tale alternatività opera soltanto con riferimento a ciascun atto impositivo impugnato, pertanto, in ipotesi di ricorso avente ad oggetto più atti si ritiene consentito definire in conciliazione uno o più atti impositivi della causa e mediante la definizione di cui ai commi da 186 a 205 gli altri atti.

Le spese di giudizio

Con riferimento alla regolazione delle spese di giudizio, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nell’accordo di conciliazione (articolo 15, comma 2-octies, del d.lgs. n. 546 del 1992).

I reati tributari e la conciliazione fuori udienza 

L’articolo 23 del decreto legge n. 34 del 2023, prevede, quale ulteriore effetto della conciliazione agevolata, la non punibilità dei seguenti reati tributari 1) omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all’art. 10-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000; 2) omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila di cui all’art. 10-ter, del d.lgs. n. 74 del 2000; 3) indebita compensazione di crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro di cui all’art. 10-quater, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000.

Per tale motivo, l’Agenzia delle entrate dovrà valutare, anche sotto questo punto di vista, l’accoglimento della proposta di accordo formulata dal contribuente.

Le liti riguardanti le sole sanzioni

I commi da 206 a 212 della legge di bilancio 2023, diversamente dalla definizione automatica delle liti pendenti, non disciplinano espressamente l’ipotesi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni. Dunque, la conciliazione agevolata non è applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni in quanto, in tali fattispecie, il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo, previsto dal comma 207, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio legis.

Modalità di pagamento e decadenza

Il comma 208, prevede l’obbligo di versare le somme dovute per la conciliazione agevolata, per intero o limitatamente alla prima rata, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, nonché l’obbligo di versare le rate successive alla prima entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Il pagamento rateale, è ammesso sino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni di cui al comma 207.  L’ufficio competente provvede, quindi, all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Contattaci per chiarire i tuoi dubbi.

Il nostro team ti aiuterà a valutare la soluzione concreta più adatta al tuo caso!

Holding Società Semplice: La Cassaforte per il Patrimonio Aziendale

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Young handsome businessman drawing on glass screen.

La società semplice holding per proteggere la tua impresa da creditori, banche e fisco.

Il nostro cavallo di battaglia è da sempre la consulenza di alto livello per individuare la migliore strategia di pianificazione fiscale e immobiliare per le tue esigenze imprenditoriali.

Per questo, oggi, vogliamo parlarti della holding società semplice.

È lo strumento giuridico utilizzato dalle più prestigiose famiglie di imprenditori, a partire dalla famiglia Agnelli. Ma ha, via via, guadagnato consensi anche nelle micro e piccole dimensioni, specie a gestione familiare.

Perché dire sì alla holding società semplice? Sì, se il tuo obiettivo è blindare il patrimonio della azienda e preservarne il funzionamento. Non potrai preservare il valore economico che hai creato nel tempo con anni di sacrifici e duro lavoro, se non ponderi anche la strategia per mantenere l’efficienza gestionale e organizzativa dell’impresa stessa.

La holding società semplice è, infatti, lo strumento per raggiungere entrambi questi risultati, e ulteriori vantaggi che andremo a spiegarti.

La holding società semplice come cassaforte per blindare il patrimonio di famiglia

Il Consiglio del Notariato ha chiarito la legittimità della società semplice “cassaforte”. Si può costituire una società semplice per l’attività di gestione di beni mobili e immobili.

Del resto, che ciò sia lecito, lo ha riconosciuto lo stesso legislatore che, a partire dalla legge di stabilità per il 2016, ha previsto norme per la trasformazione agevolata di società commerciali che gestiscono beni in società semplici (all’art. 1 comma 115 e seg. legge 208/2015).

Perché una holding società semplice è una “cassaforte”?

Se la tua azienda ha un interessante patrimonio immobiliare e mobiliare (es. marchi e brevetti), puoi separare in questo modo il business aziendale:

  • attribuzione del ramo operativo ad una Newco (una nuova società). La Newco svolgerà l’attività operativa;
  • attribuzione del patrimonio alla holding società semplice. La holding società semplice immobiliare avrà il controllo della operativa (la maggioranza del capitale sociale) e svolgerà attività di gestione degli immobili, che potrà dare in locazione alla Newco.

In tal modo il patrimonio immobiliare sarà blindato nella holding e al riparo dalle vicende operative legate alla Newco.

Non compiere l’errore  di lasciare gli immobili nelle tue società operative, correndo il rischio che in caso, ad esempio di debiti, i creditori potranno attaccare il patrimonio d’impresa!

Con la creazione di una holding società semplice, la società operativa non avrà più beni da esporre a rischi, ma potrà continuare a svolgere la sua attività usando quei beni mediante contratti di locazione con la società semplice madre.  Il patrimonio viene così messo in sicurezza e si preserva l’operatività aziendale.

La holding società semplice e il passaggio generazionale

Nei gruppi industriali a matrice familiare, la creazione di una holding consente di evitare che la società passi in mano, e sia gestita, da terzi proprietari.

La holding società semplice, infatti, permette di affidare ad ognuno dei componenti della famiglia il controllo, con l’attribuzione di date quote, evitando ogni problema di carattere ereditario. L’holding mantiene la gestione accentrata, perché ha la maggioranza del capitale sociale delle società sottostanti.

Inoltre, ogni familiare, con la creazione di una holding può partecipare al singolo settore di business più in linea con le proprie attitudini. Ad esempio, perché si separa l’attività immobiliare da quella operativa, e si assegna il ramo operativo al figlio con doti imprenditoriali, coinvolgendo l’altro figlio nell’attività immobiliare.

Allo stesso tempo, con la società semplice, nel contesto del passaggio generazionale, viene anche ottimizzata l’imposta di successione e donazione. La donazione di quote della società semplice, operata a favore dei discendenti o del coniuge del donante, infatti, va esente dall’imposta di successione e di donazione (art. 3 comma 4-ter e art. 16 del D.Lgs. n. 346/90).

La società semplice e l’assenza di formalità

Le società semplici non sono soggette a rigorosi obblighi amministrativi, perché non sono imprese e non svolgono attività commerciale (art. 2249 c.c.) e, come tali, sono affrancate dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili e di pubblicazione dei bilanci nel registro imprese.

I vantaggi tributari

La Holding società semplice ha ricevuto dal legislatore fiscale un trattamento differenziato rispetto a quello riservato alle altre società (di persone o di capitali), proprio perché, per legge, non può esercitare alcuna attività di natura commerciale.

Ne deriva che la società semplice pur tassando per trasparenza in capo ai soci il reddito prodotto, come disciplinato dall’art. 5 TUIR, resta estranea all’applicazione di molte disposizioni peculiari che regolano la vita societaria sotto il profilo fiscale, dalla normativa in materia di studi di settore o di parametri d’impresa, alla disciplina prevista per le società di “comodo” o non operative.

Ulteriori vantaggi

La Holding società semplice:

  1. non è soggetta a fallimento o altre procedure concorsuali;
  2. le quote non sono pignorabili dai creditori dei soci (se lo statuto prevede clausole di salvaguardia);
  3. la riservatezza, in quanto questo modello societario non ha l’obbligo di iscrizione in CCIAA e di redazione del bilancio (ma rendiconto contabile);
  4. la responsabilità personale dei soci limitata solo a coloro che agiscono in nome e per conto della società;
  5. in caso di decesso di un socio è possibile prevedere clausole di continuazione con gli eredi, di consolidamento senza gli eredi, oppure lo scioglimento.

Come avrai notato seguendoci, sono tanti gli strumenti giuridici che hai a disposizione per proteggere il tuo patrimonio. Non è necessario inventare nulla di nuovo. Si tratta semplicemente di utilizzare le giuste strategie.

Contattaci! Sempre meglio premunirsi, invece di agire quando un qualsiasi periodo di crisi, pericolo, o avvenimento possa mettere a rischio la tua azienda.

Gestisci uno stabilimento balneare? Ecco tutte le novità 2023 in tema di concessioni demaniali.

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Blue open umbrella and sunbeds on the beach of Rimini in Italy

Concessioni balneari 2023

Le ampie coste della nostra penisola sono un patrimonio strategico sia ambientale che economico.

Infatti, in Italia sono più di 7.000 le imprese balneari. Considerando che i Comuni costieri italiani sono circa settecento, la media nazionale è di uno stabilimento balneare ogni chilometro di costa (come da recente indagine di Unioncamere).

Ecco perché aprire uno stabilimento balneare potrebbe rivelarsi un’idea vincente. Ma non facile da realizzare, tra adempimenti burocratici e continue riforme che complicano il quadro normativo di riferimento.

Le concessioni demaniali e le recenti riforme

La maggior parte degli stabilimenti balneari in Italia sono a conduzione familiare e dipendono da concessioni demaniali marittime.

Con questa breve guida, vogliamo aiutarti a fare luce sul tipo di impatto che le recenti riforme e le pronunce dell’Unione Europea avranno sulla tua attività.

La spiaggia demaniale

La spiaggia e l’arenile (i cinque metri che precedono il mare) sono di proprietà dello Stato che ne affida la gestione ai Comuni.

Negli ambiti demaniali di propria competenza, ogni Comune cura, in particolare, la gestione di concessioni per lo svolgimento delle attività dei gestori degli stabilimenti balneari. Si tratta di vere imprese turistiche che offrono aree attrezzate per la balneazione (come cabine e ulteriori servizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande).

L’Italia e la proroga delle concessioni balneari

Fino ad oggi in tutta Italia, le concessioni balneari sono sempre state riassegnate in maniera automatica, nonostante l’Unione europea abbia spesso chiesto di allinearsi introducendo il meccanismo dei bandi di gara pubblica.

Tuttavia, il legislatore italiano non ha attuato da subito tale riforma, anzi ha previsto più possibilità di proroga. Infatti, ha prorogato al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle concessioni balneari (art.3 legge 5 agosto 2022 n. 118; decreto milleproroghe 198/2022). Inoltre, ha previsto che  il termine del 31 dicembre 2023 potesse essere derogato con atto motivato, comunque non oltre il 31 dicembre 2024, qualora la presenza di contenziosi  ovvero  difficoltà organizzative,  impedissero di concludere la procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023.

A fronte di tutto ciò, molti si sono interrogati sulla disciplina applicabile, vista l’incompatibilità del nuovo meccanismo interno di proroga, ad oggi vigente, con il diritto europeo.

Il Consiglio di Stato (supremo giudice amministrativo chiamato a pronunciarsi sui ricorsi sollevati in materia) si è sempre contrapposto in maniera netta a qualsiasi proroga.

La Corte di Giustizia Ue e l’inversione di rotta

La Corte di giustizia europea, con la recentissima sentenza del 20 aprile 2023 ha affermato che le concessioni demaniali delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente. Anche le Amministrazioni locali italiane dovranno bandire gare pubbliche, imparziali e trasparenti, per il rilascio delle concessioni, come previsto dalla normativa europea (la cd. Direttiva Bolkestein).

La Corte chiarisce, in particolare, che i giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, dovranno applicare le norme pertinenti di diritto dell’Unione, e disapplicare il regime nazionale di proroga.

Quindi, per quale motivo i gestori degli stabilimenti balneari non potranno godere del regime italiano di proroga delle concessioni già rilasciate?

Perché, a livello comunitario, la Direttiva Bolkestein (che vieta le proroghe automatiche e prevede le gare pubbliche) è “self executing” ovvero direttamente applicabile in Italia. Ad oggi si è consolidato un pacifico orientamento giurisprudenziale (sia degli organi di giustizia europei ma anche del Consiglio di Stato italiano), secondo il quale, sia giudici italiani, ma anche le pubbliche amministrazioni, dovranno conformarsi al diritto dell’UE e disapplicare le norme italiane che hanno disposto la proroga.

Cosa cambierà per le imprese balneari

I principi espressi dalla Corte di giustizia, con la decisione dello scorso 20 aprile, avranno un peso determinante sia per i giudici amministrativi che per le amministrazioni comunali.

Sembra essere perciò inevitabile, un’inversione di rotta del governo e del parlamento, che dovrà assumere una posizione chiara in merito alla riforma delle concessioni demaniali marittime.

Seguici per conoscere le prossime indicazioni che il governo intenderà assumere!

In attesa di nuovi sviluppi, contattaci: i nostri consulenti ti supporteranno nelle migliori strategie fiscali e imprenditoriali da seguire in questa fase di transizione.

Fotovoltaico: in arrivo il nuovo Bando Parco Agrisolare per la filiera agricola e agroalimentare. Tutte le anticipazioni.

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Cos’è

Il bando incoraggia l’autosufficienza energetica, con una particolare attenzione alle aziende agricole e alle loro infrastrutture.

Il bando, promosso dal Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), è ancora in fase di approvazione dalla Commissione europea.

Il nuovo bando 2023, di imminente uscita presenterà delle novità.

Tra queste, l’incremento del contributo a fondo perduto che può coprire fino all’80% dei costi ammissibili e l’introduzione del concetto di autoconsumo condiviso. Tale modifica apre la possibilità di prescindere dal vincolo dell’autoconsumo, offrendo alle aziende agricole la possibilità di beneficiare di un tasso di contributo minore, ma mantenendo l’80% per le imprese di trasformazione.

Per chi

I soggetti beneficiari sono:

Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria, ex art. 2135 c.c.;

Imprese agroindustriali con Codice Ateco prevalente (che saranno individuati con prossimo Provvedimento);

Cooperative agricole, anche sotto forma di consorzio, che esercitano attività agricola ex art 2135 c.c.

Natura dell’aiuto

Il bando assegna le risorse del PNRR con un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici (e di altri interventi) su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Il contributo può coprire fino all’80% dei costi ammissibili. Per i dettagli sul punto dobbiamo attendere l’approvazione definitiva del bando.

Cosa finanzia

Riportiamo un elenco di interventi e spese ammissibili:

• impianti fotovoltaici con potenza (P) ≥ 6 kWp e ≤ 1 MWp;
• è fissato un limite massimo di spesa di 1.500 €/kWp per l’impianto fotovoltaico;
• per gli accumuli abbinati al fotovoltaico è fissato un limite di spesa di 1.000 €/kWh (con un tetto di spesa di 100.000 €);
• per sistemi di ricarica per mezzi elettrici è fissato un limite di spesa di 30.000 €;
• si possono abbinare altri interventi di riqualificazione (es: isolamento o miglioramento di areazione e coibentazione delle coperture, rimozione di amianto).

Vincoli di ammissione al bando

In generale, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti nel limite del fabbisogno energetico dell’azienda, cioè se la capacità produttiva annua non supera il consumo medio annuo di energia (termica e elettrica).Questo vincolo, già presente nel bando precedente, nella bozza viene escluso, con un limite massimo di spesa, per le aziende di produzione agricola, ed eventualmente esteso agli aggregati (comunità energetiche) sia per la produzione energetica che per l’autoconsumo, potendo quindi ampliare la potenza dell’impianto fotovoltaico.

I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco degli ammessi, e comunque non oltre il 30 Giugno 2026.

Come partecipare

Le domande per il bando “Parco Agrisolare” 2023 possono essere presentate tramite la piattaforma online del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La procedura prevede la compilazione di un modulo online, l’invio della documentazione richiesta e l’inserimento dei dettagli del progetto proposto.

Seguiteci per restare aggiornati!

 

Nuovo bando 2023: la Camera di Commercio di Cagliari – Oristano incentiva lo sviluppo imprenditoriale nei piccoli comuni sardi

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Losa del Obispo village in Valencia at Los Serranos Area of Spain

Cos’è

Il bando incentivi per insediamento nuove attività nei piccoli comuni sostiene e incentiva lo sviluppo imprenditoriale (apertura di un’attività/unità locale o il trasferimento d’azienda) nei territori dei Comuni della Sardegna aventi, alla data del 31 dicembre 2020, una popolazione inferiore ai 3 mila abitanti.

L’area oggetto di agevolazione

I territori dei Comuni della Sardegna aventi, alla data del 31 dicembre 2020, una popolazione inferiore ai 3 mila abitanti, di cui all’allegato fornito dal sito della CCIAA di Cagliari  e Oristano.

I beneficiari

Gli aiuti sono riservati ai seguenti soggetti:

– le nuove micro, piccole e medie imprese (MPMI) e i lavoratori autonomi e liberi professionisti che cioè, sono nati e hanno aperto un’attività tra 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in uno dei Comuni della Sardegna aventi una popolazione inferiore ai 3 mila abitanti alla data del 31 dicembre 2020;

– le già attive micro, piccole e medie imprese (MPMI) e i lavoratori autonomi e liberi professionisti che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, hanno aperto una unità locale o trasferito la sede dell’azienda o dell’attività in uno dei Comuni della Sardegna aventi una popolazione inferiore ai 3 mila abitanti alla data del 31 dicembre 2020.

Con riferimento ai lavoratori autonomi e liberi professionisti faranno fede le comunicazioni effettuate all’Agenzia delle Entrate dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

Ulteriori requisiti dei beneficiari

Per accedere al bando è necessario:

– essere regolarmente costituti ed iscritti nel Registro delle Imprese e/o REA ed essere attivi (nel caso di MPMI);

– essere possessori di partita iva correttamente registrata nell’Anagrafe tributaria ed essere attivi (nel caso di lavoratori autonomi e liberi professionisti);

 – avere un indirizzo PEC valido e attivo;

 – essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

 – essere in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari, secondo la legislazione vigente;

– non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la presentazione delle domande di accesso, di provvedimenti di revoca totale delle agevolazioni concesse dalla Regione Sardegna;

– non rientrare tra i beneficiari che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato contributi pubblici di qualsiasi natura per i quali sia stata adottata una decisione di recupero;

 – non essere incorsi in sanzioni interdittive ovvero di esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di quelli già concessi;

 – non sussistono, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Amministrazione Regionale crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati;

– essere in regola con il pagamento del diritto annuale (nel caso di MPMI – per le imprese già operanti la regolarità deve riferirsi al biennio 2021/2022);

– l’attività realizzata non comporta elementi di rischio sotto il profilo della sostenibilità ambientale o, nel caso ne determinasse, sono previsti appositi interventi di mitigazione;

 – l’attività realizzata è in grado di garantire le pari opportunità e la non discriminazione.

La misura dell’aiuto

L’agevolazione sarà concessa nella forma del contributo a fondo perduto, quantificato in:

 – euro 15.000,00 per la nuova apertura di un’attività o unità locale o per il trasferimento dell’azienda o dell’attività nel territorio oggetto dell’agevolazione;

euro 20.000,00 nel caso in cui l’avvio o il trasferimento d’azienda o dell’attività abbia determinato un incremento dell’occupazione, inteso come nuove assunzioni a tempo pieno indeterminato o determinato (per almeno 12 mesi dalla data di assunzione). Sono esclusi i contratti part-time e tutte le altre forme di lavoro diverse dal lavoro dipendente.

L’incentivo sarà erogato in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande (numero e data di protocollo) e sullo stesso verrà applicata la ritenuta a titolo di acconto pari al 4% del contributo.

Come presentare domanda

I soggetti in possesso dei requisiti possono presentare una sola domanda e avranno diritto ad un solo contributo.

La domanda deve essere presentata in via telematica, tramite la piattaforma RESTART, nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà.

Per l’invio sono necessari:

  • lo spid per entrare nella piattaforma;
  • la visura camerale e il documento di identità;
  • l’iban sul quale sarà effettuato il bonifico;
  • indirizzo pec.

Per la compilazione della domanda è attivo un supporto tecnico dedicato (tel. 049 2015200 dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

L’erogazione del contributo

La Camera di Commercio verifica le domande pervenute. In particolare, la verifica riguarda il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della domanda, della completezza e regolarità delle dichiarazioni presentate. Per ogni soggetto beneficiario sarà riscontrata la regolarità contributiva (tramite DURC) e la verifica dei massimali tramite visure RNA.

Al termine dell’istruttoria sarà redatto l’elenco degli aventi diritto in base all’ordine cronologico di arrivo della domanda.

Tale elenco sarà pubblicato nei rispettivi siti camerali. Successivamente alla pubblicazione nei siti camerali degli elenchi di cui sopra, le Camere adotteranno i provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi.

Cosa fare per non rischiare la revoca del contributo

Per non incorrere nella revoca con obbligo di restituzione del contributo liquidato, occorre:

  1. non rilasciare dichiarazioni mendaci in fase di autocertificazione del possesso dei requisiti;
  2. non avere condanne penali;
  3. rispettare gli obblighi del bando:
  • rimanere iscritti al Registro delle Imprese e/o REA e attivi per almeno 3 anni dalla data di insediamento nel Comune prescelto tra quelli ammissibili (nel caso delle MPMI);
  • avere Partita IVA attiva ed esercitare la propria attività per almeno 3 anni dalla data di insediamento nel Comune prescelto tra quelli ammissibili (nel caso dei lavoratori autonomi e liberi professionisti);
  • nel caso in cui l’avvio o il trasferimento aziendale determina un incremento dell’occupazione, le nuove assunzioni a tempo pieno, determinato o indeterminato dovranno essere garantite per almeno 12 mesi dalla data di assunzione.

I settori esclusi

Non rientrano nell’agevolazione i settori:

  • pesca e acquacoltura;
  • settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
  • gestione delle infrastrutture di trasporto;
  • attività destinate alla produzione o al commercio di armi e munizioni, esplosivi, equipaggiamenti o infrastrutture specificamente destinati per scopi militari, nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (per esempio carceri e centri di detenzione di qualunque tipo);
  • attività destinate alla produzione e promozione del gioco d’azzardo e delle attrezzature correlate;
  • attività destinate alla produzione, fabbricazione, trattamento o distribuzione specializzata di tabacco e attività volte a facilitarne il consumo (ad esempio “sale per fumatori”).

Qui l’elenco completo.

La scadenza

Le domande di contributo potranno essere presentate dalle ore 10.00 del 15 giugno 2023 alle ore 10.00 del 15 luglio 2023.

Bando Isi Inail 2022. Le novità e breve guida: come presentare la domanda

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Engineering working desk with safty helmet

Cos’è

Il bando Isi Inail 2022 finanzia e incentiva:

– le imprese ad investire in progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;

–  le micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli ad investire nell’ acquisto di nuovi macchinari per il miglioramento del rendimento (riduzione dei costi e miglioramento della produzione) e delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Soggetti beneficiari

L’iniziativa è rivolta:

  • a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
  •  agli enti del terzo settore (ODV, APS, Imprese sociali) iscritte al RUNTS, che vogliono farsi finanziare progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (asse di finanziamento 2).
  • i soggetti destinatari, a pena di esclusione, devono essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi (DURC). 

Cosa finanzia

Sono finanziabili cinque distinte tipologie di progetti (“Assi di finanziamento”) descritte nei cinque diversi allegati al bando Isi Inail 2022.

  • Assi di finanziamento 1.1 e 1.2

Progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

  • Asse di finanziamento 2

Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);

  • Asse di finanziamento 3

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Gli Assi di finanziamento n. 4 e 5 sono riservati in esclusiva alle micro e piccole imprese:

  • Asse di finanziamento 4

Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;

  • Asse di finanziamento 5

Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

Il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell’impresa alla data di pubblicazione del bando, in quanto in proprietà, locazione o comodato (art.23).

Natura dell’aiuto (art.8)

Il bando Isi Inail 2022 prevede un “contributo in conto capitale o a fondo perduto”.

Si tratta di un finanziamento che non dovrai restituire:

  • è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva;
  • non copre il 100% delle spese sostenute: una parte è a carico dell’azienda.

Progetti finanziabili e importo del finanziamento (art.8)

Il finanziamento erogato da Inail copre le spese ammissibili secondo una percentuale diversa per ogni progetto, con un limite minimo e massimo erogabile.

Sono ammessi a finanziamento i progetti non realizzati e non in corso di realizzazione.

Progetti Interventi % Min. Max. Specifiche
Asse 1 Riduzione dei rischi (1.1).

Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (1.2).

65% €5.000,00 €130.000,00  

 

 

Nessun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (allegato 1.2);

Asse 2

 

 

Riduzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi 65% €5.000,00 €130.000,00
Asse 3 Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 65% €5.000,00 €130.000,00
Asse 4 Progetti di riduzione dei rischi per le micro e piccole imprese 65% €2.000,00 €50.000,00
 

Asse 5

Progetti per le micro e piccole imprese agricole per il miglioramento della sostenibilità, rendimento e sicurezza aziendale.

 

40% (imprese agricole)

50% (giovani agricoltori)

 

€1.000,00

 

€60.000,00

 

L’impresa con un progetto che comporti un finanziamento di importo pari o superiore a €30.000, quando compila la domanda online, può richiedere un’anticipazione fino al 50% del totale del finanziamento.

Quando sarà ammessa al finanziamento, entro 60 giorni, dovrà costituire a favore dell’Inail una fideiussione bancaria di importo pari all’anticipazione richiesta, maggiorato del 10%. 

Esempio su 200.000 euro di spesa d’investimento:

  • contributo del 65% a fondo perduto
  • importo minimo del contributo = 5.000 euro
  • importo massimo del contributo = 130.000 euro
  • calcolo del contributo: spesa di investimento (200.000 x 65%) = 130.000  euro a fondo perduto massimo ammissibile.

Spese ammissibili (art.9 -10)

Tipologia Ammissibilità
Spesa di progetto e accessorie (direttamente necessarie all’intervento e/o strumentali alla realizzazione) si
Spese tecniche (perizie asseverate, denunce di messa in servizio di impianti) si
Acquisto/sostituzione DPI (dispositivi di protezione individuale) no
Acquisto ponteggi/ Veicoli esclusi dal dlgs.17/2010 no
Formazione lavoratori no
Consulenza per invio della domanda di finanziamento

 

no
Adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi no

 

Come presentare domanda

Ogni impresa può presentare una domanda per un solo tipo di progetto, dopo aver selezionato la Regione alla quale inoltrarla.

Le domande ammissibili sono selezionate in base all’ordine cronologico di presentazione e saranno finanziate fino all’esaurimento fondi.

  1. Registrazione al portale Inail e associazione ad una posizione assicurativa Inail.

Si accede alla compilazione della domanda a mezzo registrazione sul portale Inail (gli intermediari dovranno accreditarsi).

  1. Compilazione della domanda online

Per compilare la domanda, oltre che registrarsi sul portale Inail, occorre essere associati ad una posizione assicurativa i cui estremi saranno richiesti dal sistema.

La procedura non consentirà la registrazione della domanda nel caso di non corretta associazione della stessa alla tipologia di rapporto assicurativo.

La domanda potrà essere compilata online dal 02 maggio al 16 giugno 2023.

Per la compilazione della domanda di finanziamento, sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi on line” – i soggetti destinatari registrati hanno a disposizione una procedura informatica che consente loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

  • effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
  • verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
  • salvare la domanda inserita.

Infatti, dopo aver inserito i dati dell’impresa (anagrafici, indirizzo pec abilitato alla ricezione della posta ordinaria, posizione assicurativa, dimensioni aziendali ULA), si procede ad inserire tutti i dati del progetto scelto, gli importi di cui si chiede il finanziamento e il codice iban.

Con l’inserimento di tali dati il sistema calcola il punteggio dell’impresa e da evidenza se è stato raggiunto il punteggio soglia. Infatti, per ognuno dei cinque progetti previsti dal bando, Inail attribuisce un punteggio per:

  • le dimensioni aziendali ULA indicate dall’azienda (se il fatturato/bilancio supera i limiti indicati il punteggio è moltiplicato per 0,6);
  • lavorazione svolta;
  • tipo di intervento;
  • bonus settori ateco e/o bonus buone prassi adottate;
  • eventuale condivisione con le parti sociali.

3. Registrazione della domanda (tasto invia)

Se il sistema conferma che la domanda raggiunge il punteggio soglia di ammissibilità al finanziamento, è possibile procedere con la registrazione tramite il tasto “INVIA”.

Successivamente alla registrazione, non è più possibile rientrare nelle maschere di compilazione della domanda per modificarla. Nel caso sia necessario apportare delle variazioni, è necessario annullare la domanda ed inserirne una nuova.

L’orario di registrazione della domanda determina la priorità per la concessione dei finanziamenti.

4. Download del proprio codice identificativo. Lo scaricano, a partire dal 23 giugno 2023, le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, e salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione tramite il tasto “INVIA”.

Il codice identificherà ogni domanda in maniera univoca e andrà custodito e utilizzato nella data di inoltro telematico della domanda.

5. Inoltro della domanda tramite sportello informatico

Quando si accede allo sportello informatico? Le date di apertura e chiusura dello sportello saranno comunicate sul sito Inail.

Come si accede? Tramite le istruzioni contenute nel file “regole tecniche” non ancora pubblicato, ma che sarà pubblicato sul sito istituzionale almeno sette giorni prima dell’apertura dello sportello.

La domanda viene inoltrata usando il codice identificativo. Dopo l’invio della domanda il codice identificativo non sarà più utilizzabile.

6. Pubblicazione degli elenchi provvisori delle domande ammesse al finanziamento

Entro 14 giorni dalla chiusura dello sportello informatico, Inail pubblica gli elenchi delle imprese provvisoriamente ammesse. Quest’ultime, per poter essere inserite nei successivi elenchi definitivi, e vedersi convalidato il finanziamento, devono provvedere a inviare l’ulteriore documentazione richiesta dal bando, entro il termine che gli sarà comunicato via pec dall’Inail (il termine non sarà inferiore ai 30 giorni).

7. Convalida della domanda ammessa al finanziamento

La documentazione da produrre (a mezzo upload sul sito) per ottenere la convalida del finanziamento:

– l’invio del modulo di domanda (Modulo A) generata dal sistema, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa;

–  la perizia asseverata (Modulo B) che va necessariamente compilata on line dal professionista tramite la procedura che sarà resa disponibile sul sito www.inail.it e registrata con i relativi allegati, secondo le istruzioni contenute nell’apposita guida e sulla base degli “elementi informativi” pubblicati anch’essi sul sito www.inail.it;

–  tutti gli altri “documenti, previsti per la conferma e convalida della domanda” e diversi per ogni tipologia di progetto, indicati negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5 con riferimento ai “parametri” selezionati in domanda; in particolare, i Moduli C1/C2, D, E1/E2, dovranno essere redatti utilizzando il facsimile della modulistica predisposta dall’Inail per il presente Avviso e pubblicata sul sito www.inail.it.

Come viene erogato il finanziamento (art. 21-23)

Alla data di scadenza per la compilazione online della domanda il progetto, di cui si chiede il finanziamento, non deve essere ancora stato realizzato.

Il finanziamento viene erogato dopo che il progetto è stato realizzato, previo invio della documentazione tecnica e contabile che attesti la sua realizzazione.

Nel dettaglio:

  1. entro 1 anno dalla concessione del finanziamento, l’impresa deve:
  • realizzare il progetto;
  • trasmettere tutta la “documentazione tecnica da presentare in fase di rendicontazione finale” elencata negli allegati del bando e diversa per ogni tipo di progetto;
  • l’impresa può chiedere una proroga di 6 mesi per ultimare i lavori. Attenzione: l’impresa che ha ottenuto un’anticipazione del finanziamento, se ottiene la proroga deve estendere la garanzia fideiussoria;
  1. entro 60 giorni dalla realizzazione del progetto l’impresa deve inviare:

la restante documentazione prevista da ogni allegato del bando per ogni tipo di progetto;

le fatture elettroniche attestanti le spese sostenute e i certificati di collaudo, di regolare esecuzione;

  1. entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione attestante la realizzazione del progetto, l’Inail verifica i documenti al fine di appurare:
  • l’effettiva realizzazione del progetto;
  • la corrispondenza del progetto a quanto descritto in sede di domanda e ammissione del finanziamento;
  • potrà eseguire controlli in loco per la verifica dell’esecuzione del progetto e l’accesso alla documentazione contabile e tecnica.
  1. erogazione del finanziamento, in caso di esito positivo della verifica Inail.

Resta a carico dell’impresa ogni onere economico se la domanda di finanziamento non viene accolta e il finanziamento non viene erogato (art.9).

Cosa succede se l’esito è negativo? Ecco i possibili scenari.

  1. Per chi ha ottenuto l’anticipazione del finanziamento. Se il progetto non è stato realizzato, ovvero non è stata trasmessa la documentazione provante la sua realizzazione, l’impresa deve restituire l’importo anticipato e sarà escussa la polizza fideiussoria;
  2. per chi realizza il progetto parzialmente: il finanziamento sarà erogato solo per la parte realizzata a patto che quanto realizzato sia conforme al progetto ammesso al finanziamento.

Occorre leggere attentamente il bando perché, per alcuni tipi di progetti, non è ammessa la realizzazione parziale.

Ulteriori scenari.

  1. La spesa finale documentata per realizzare il progetto è superiore a quella preventivata e ammessa al finanziamento. L’importo del finanziamento erogato resterà invariato;
  2. La spesa finale documentata è inferiore all’importo preventivato. Si procederà ad erogare il finanziamento nei soli limiti dell’importo documentato.

Scadenza

L’apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda avverrà il 2 maggio 2023, mentre la chiusura è prevista per il 16 giugno 2023, ore 18:00. Entro il 16 giugno 2023 il calendario sarà aggiornato con la pubblicazione delle successive date.

Liti in corso con il fisco? Risolvi la tua lite pendente con la nuova proroga al 30 settembre 2023!

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Low angle closeup view of businessman signing a contract on his desk by bright office windows.

Lite pendente 2023 proroga

Il decreto bollette (dlgs. 34/2023), in materia di adempimenti fiscali, ha esteso i termini per risolvere le tue liti pendenti dal 30 giugno al 30 settembre 2023.

Prima di parlare degli strumenti a tua disposizione e come usarli entro la nuova scadenza, andiamo con ordine.

Lite pendente significato

Una “lite pendente” è una controversia in corso davanti ad un giudice. Quindi, se hai una controversia che “pende con l’Agenzia delle entrate” significa che:

– del problema tra te e il fisco hai avvisato un terzo: il giudice tributario;

– avrà inizio un processo nel quale tu cercherai di convincerlo delle tue ragioni, per paralizzare la pretesa dell’Agenzia delle entrate che, al contrario, chiederà l’esatto opposto;

– entrambi dovrete attendere i tempi che la giustizia si prende per “ascoltarvi” e decidere.

Come fare se vuoi cambiare idea e preferisci risolvere subito e non proseguire oltre con il processo avviato?

La legge di bilancio 2023 (Legge n.197/2012) ti mette a disposizione:

– la definizione agevolata della lite pendente (art. 1 commi 186 – 205);

– e, in alternativa, la conciliazione fuori udienza ex art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992 (art. 1, commi 206 – 212).

Lite pendente: requisiti per accedere alla definizione agevolata

La tua lite è pendente se, alla data del 1° gennaio 2023, hai già depositato davanti ai giudici tributari il ricorso contro un atto impositivo dell’Agenzia delle entrate, preceduto dalla notifica all’ente stesso (ad es. un avviso di accertamento, una cartella, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione).

Fai attenzione in caso di cartelle esattoriali: se il giudizio è stato avviato notificando il ricorso al solo Agente della riscossione, ma al 1° gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate non era parte del giudizio, non è possibile accedere alla definizione agevolata della lite (Risposta dell’Agenzia delle entrate a interpello n. 306 del 24 aprile 2023).

Come funziona

La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni ordine e grado è una domanda che ti permette di chiudere il contenzioso, pagando un dato importo.

La regola generale: si paga un importo uguale al valore della lite. Il valore della lite corrisponde all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Il vantaggio: la vertenza si chiude con il pagamento di un importo che non include le sanzioni e gli interessi.

Tieni presente che, se la lite è relativa alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle sole sanzioni.

Quali importi pagare per chiudere la lite

Gli importi dovuti variano in ragione del grado e del soggetto che ha vinto il ricorso.

A seconda che, alla data del 1° gennaio 2023, il ricorso sia stato notificato, iscritto a ruolo in primo grado, accolto in primo grado, o in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale in secondo grado, sono dovuti il:

  • 90% per il ricorso notificato e iscritto a ruolo in primo grado;
  • 40% per il ricorso accolto in primo grado;
  • 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale in secondo grado;
  • 40% o 15% (dell’ammontare del tributo oggetto di annullamento) per il ricorso accolto parzialmente, a seconda che la sentenza sia stata pronunciata rispettivamente in primo o in secondo grado;
  • 5% per il giudizio pendente in Cassazione, in caso di soccombenza sia in primo che in secondo grado.

Come chiedere la definizione agevolata della lite

Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata, mediante trasmissione telematica, una distinta domanda di definizione, direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 settembre 2023.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, di cui le prime tre da versare entro 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023. Le rate successive devono essere versate entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Effetti

Dopo la domanda e il pagamento della prima rata entro giugno 2023, il contribuente può chiedere la sospensione del processo.

Grazie alle modifiche del decreto bollette (art. 20),  il processo resterà sospeso sino al 10 ottobre 2023 (e non più sino al 10 luglio).

Per ottenere l’estinzione del processo, dovrai, entro il 10 ottobre 2023, produrre al giudice la domanda di definizione e il modello F24 che attesta il pagamento delle somme dovute o della prima rata. 

A chi conviene?

A chi sa di avere torto e vuole evitare di pagare le sanzioni.

Se ritieni di essere nel giusto e/o di avere prove sostanziali a supporto della tua linea difensiva, la definizione agevolata ti farebbe risparmiare solo le sanzioni, abbattimento questo minimo rispetto all’entità del maggior abbattimento che potresti conseguire se il giudice ti riconoscesse in pieno di avere ragione.

La conciliazione agevolata delle liti pendenti

In alternativa alla definizione delle liti pendenti, se la tua lite è pendente alla data del 01/01/2023  e ha per oggetto atti impositivi dell’Agenzia delle entrate, è ammesso l’Accordo di conciliazione di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dalla legge di bilancio 2023.

Il recentissimo decreto bollette (art. 17, comma 2, dlgs. 34/2023), ti permette di definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, anche le liti che pendono al 15 febbraio 2023 davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado.

Potrai accedere alla conciliazione agevolata anche se al 15 febbraio 2023 hai solo notificato il ricorso alla controparte ma non lo hai ancora depositato presso il giudice.

In estrema sintesi: prima di investire il giudice con il ricorso (che contiene la tua difesa) devi sempre notificare via pec l’atto all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate.

In alcuni casi, dopo l’invio della pec al fisco, prima del deposito presso il giudice, devono passare alcuni mesi, come nel caso in cui la tua lite rientri nell’ipotesi di reclamo/mediazione. Si tratta del caso in cui è possibile dare all’Agenzia delle entrate un termine ulteriore di 90 giorni per modificare le proprie contestazioni (scaduti i quali potrai depositare il ricorso).

Quindi, ad esempio, se al 15 febbraio la tua lite era ancora in fase di reclamo (non sono ancora trascorsi i 90 giorni), e hai depositato il ricorso al giudice oltre il 15 febbraio, potrai comunque accedere alla conciliazione agevolata. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la circolare del 19 aprile 2023.

La scadenza

Il termine per l’accordo conciliativo è il 30 settembre 2023.

Come siglare la conciliazione agevolata

Le parti possono sottoscrivere un accordo in pendenza del giudizio. Si tratta di un’istanza che contiene l’accordo preventivamente concordato tra te e l’Agenzia delle entrate e che sarà depositato durante il giudizio in corso.

Gli effetti della conciliazione agevolata

Il giudice potrà dichiarare cessata la materia del contendere. La cessazione della lite sarà totale oppure parziale (e la lite prosegue limitatamente alle questioni rimaste in contestazione).

I vantaggi dell’accordo fuori udienza

Potrai beneficiare di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione degli importi dovuti (massimo venti rate trimestrali). 

La legge di bilancio 2023, in deroga a quanto previsto dall’art. 48 – ter, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, prevede che all’accordo conciliativo siglato in pendenza della lite, si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo (1/18) del minimo previsto dalla Legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Esclusioni

L’articolo 1, comma 210 della legge di bilancio 2023, non ammette l’utilizzo di questi due strumenti di tregua fiscale, per le seguenti liti:

  – le controversie concernenti, anche solo in parte, i dazi, l’IVA riscossa all’importazione;

–  e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Per approfondire

Gli strumenti di tregua fiscale analizzati agiscono a lite pendente, cioè quando il processo è già iniziato.

Tieni presente che nella materia tributaria esiste un’ampia gamma di mezzi che prevengono l’instaurarsi del processo, impedendo l’avvio del contenzioso.

Quali? Uno di questi è l’acquiescenza ex art. art. 15 del d.lgs.218/97, come modificata dalla legge di bilancio 2023.

Ad esempio, se l’ Agenzia delle entrate ti notifica un avviso di accertamento, puoi fare “acquiescenza” all’atto. Cosa significa?

Se accetti l’avviso di accertamento come formulato dall’ufficio, e rinunci ad impugnare, pagando quanto richiesto a titolo di imposta e interessi, avrai la riduzione delle sanzioni.

Grazie alla modifica della legge di bilancio, pagherai 1/18 delle sanzioni dovute.

Contattaci per una consulenza mirata e semplificati la scelta della migliore strategia applicabile al tuo caso!

Bandi Regione Sardegna. Sottomisura 4.2 per gli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli. Scadenza prorogata al 30 giugno 2023!

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Tractor spraying pesticides at corn fields

Ecco il perché della proroga

L’Assessore all’agricoltura e riforma agropastorale, Valeria Satta, proroga al 30 giugno 2023 la scadenza del bando 4.2 (in precedenza il 30 aprile).

Le imprese agricole hanno inviato numerose richieste di una congrua proroga per predisporre  i progetti e documenti richiesti dal bando, vista anche la sovrapposizione con altri bandi regionali.

Inoltre, sono stati rilevati problemi tecnici, ancora da risolvere, nel portale SIAN/Argea sul quale gli utenti dovranno presentare le domande di sostegno. Questi problemi tecnici al momento impediscono ad Argea di completare la predisposizione del bando 4.2 nel portale per la presentazione delle domande.

Pertanto, si è ritenuto opportuno concedere la proroga al 30 giugno 2023 (scadenza prima fissata al 30 aprile 2023).

L’entità del sostegno alle imprese agricole

La misura sostiene gli investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, concedendo un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale del 40% degli investimenti ammissibili.

I beneficiari

I beneficiari sono le imprese agroindustriali e le imprese agricole singole o associate con i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

  1. iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
  2. iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole.

Le imprese che hanno già beneficiato della sottomisura 4.2 potranno presentare una nuova domanda di sostegno solo dopo aver concluso i lavori e presentato la domanda di pagamento del saldo.

Gli investimenti ammissibili

Sono ammessi gli investimenti finalizzati e connessi alla trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli (esclusi i prodotti della pesca):

  • investimenti materiali (quali la costruzione/ristrutturazione strutture; acquisto di macchinari; realizzazione di impianti e opere di efficientamento energetico);
  • investimenti immateriali (brevetti, ricerche di mercato, studi ecc.).

Gli investimenti dovranno essere realizzati esclusivamente in Sardegna.

Il piano degli investimenti dovrà essere riportato in un business plan, il quale deve altresì dimostrare la sostenibilità economica dell’intero intervento.

Al fine di garantire l’impegno legato al mantenimento della destinazione d’uso degli investimenti, il beneficiario deve avere, al momento della presentazione della domanda, la disponibilità giuridica dei terreni e dei fabbricati (esclusivamente in proprietà, affitto, usufrutto o in concessione da enti pubblici) nei quali intende effettuare gli investimenti, e, nel caso di affitto o concessione, per una durata residua pari ad almeno 7 anni.

Gli investimenti esclusi

Sono esclusi:

  • gli investimenti per impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, fatti salvi quelli che utilizzano biomasse derivanti da scarti e la cui produzione di energia è destinata esclusivamente all’autoconsumo aziendale;
  • investimenti in impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose;
  • opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • gli investimenti che riguardano il commercio al dettaglio (ad eccezione, nelle aziende agricole, di piccoli locali per la vendita diretta dei prodotti aziendali);
  • investimenti sovradimensionati rispetto alle esigenze aziendali o rispetto a quanto previsto dal presente bando anche nel caso in cui la parte eccedente sia a totale carico del beneficiario.

Come partecipare

Per partecipare è necessario presentare le “domande di sostegno” in formato digitale attraverso il portale SIAN entro il 30 giugno 2023, unitamente ad una serie di documenti richiesti dal bando.

L’invio sulla piattaforma è consentito ai professionisti già accreditati sul portale, ai quali il richiedente deve  conferire apposito mandato alla presentazione della domanda.

La domanda e i documenti da predisporre

Prima di predisporre la domanda e i documenti richiesti, dovrai recarti presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato per costituire o aggiornare il fascicolo aziendale. Si tratta di “carta di identità” digitale dell’impresa agricola, obbligatoria e indispensabile per partecipare al bando.  L’assenza o il mancato aggiornamento dei dati del fascicolo richiesti dal bando impedisce l’invio della domanda.

Si partecipa inviando la seguente documentazione.

  1. La Domanda di sostegno, presente nel portale SIAN e da compilare con tutte le informazioni  richieste;
  2. il Progetto di dettaglio composto da:
  • business plan;
  • computo metrico;
  • almeno tre preventivi di spesa;
  • disegni delle opere e degli impianti;
  • cartografia;
  1. documentazione che dimostri la cantierabilità dell’investimento, se il progetto per natura necessita di autorizzazioni preventive.

 La domanda di sostegno dovrà essere firmata dal beneficiario che dovrà munirsi di firma digitale OTP.

Il professionista incaricato dovrà redigere il Progetto, al cui interno gli elaborati tecnici dovranno essere firmati dal tecnico progettista.

Argea Sardegna è l’ente incaricato di ricevere, istruire, selezionare le domande presentate sul portale. Entro 30 giorni dalla chiusura del bando approva la graduatoria unica regionale in base ai punteggi e informazioni auto dichiarate dai partecipanti al momento della compilazione della domanda.

I punteggi sono autodichiarati dal richiedente, in base ai criteri indicati nel bando diversificati per caratteristiche del progetto. Di seguito un breve estratto dei punteggi:

 Adesione a sistemi di qualità
L’azienda aderisce a sistemi di qualità: 1
L’azienda applica il metodo di produzione biologica: 1
L’azienda trasforma materia prima destinata a prodotto di qualità :1
Punteggio massimo parziale 3

Adesione a forme di aggregazione della produzione e dell’offerta
Il richiedente è una organizzazione di produttori, una cooperativa o consorzio di cooperative o altro organismo di filiera: 2
Il richiedente è socio di una organizzazione di produttori, di una cooperativa o di un consorzio di cooperative o altro organismo di filiera: 1
Punteggio massimo parziale 2
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

 Comparto produttivo interessato dagli interventi
Ortofrutta e vitivinicolo: 6
Suinicolo: 5
Ovicaprino: 4
Bovino da latte, bovino da carne: 3
Olivicolo, cerealicolo: 2
Altri settori: 1
Il prodotto ottenuto dalla trasformazione è compreso nell’allegato I del trattato: 2
Il prodotto ottenuto dalla trasformazione non è compreso nell’allegato I del trattato: 1
Punteggio massimo parziale 8

Principio di selezione collegato all’intervento
Cantierabilità del progetto:5
Progetto indirizzato verso la diversificazione produttiva: 2
Investimento che comporta incremento di occupazione per almeno tre anni dalla data della liquidazione finale: per ogni unità lavorativa fino ad un massimo di 5 unità: 1 punto per ogni unità fino a max 5 punti.
Punteggio massimo parziale 12

Il punteggio massimo attribuibile per domanda è pari a 25 punti. I progetti con punteggio inferiore a 3 non sono ammissibili a finanziamento. In ogni caso, il punteggio deve essere raggiunto con almeno due criteri di priorità.

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Il credito di imposta ZES 2023

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Il credito di imposta ZES 2023

Cos’è la ZES

Le zone economiche speciali (ZES) sono previste e disciplinate dal D.L. 20 giugno 2017 n. 91 (art.4) per favorire la crescita delle aree meridionali.

Si tratta di zone nelle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative. Per la verifica dei comuni italiani inclusi nelle aree ZES è necessario prendere visione dei piani di sviluppo strategico elaborati dalle Regioni e consultabili al link https://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/.

Il credito di imposta ZES

Le imprese che investono nella ZES usufruiscono del  credito d’imposta già previsto per il Mezzogiorno (L.208/2015) per gli investimenti in beni strumentali nuovi (art. 5, comma 2). Il credito è commisurato alla quota complessiva del costo dei beni acquistati, con una maggiorazione dell’importo massimo di investimento agevolabile, pari a 100 milioni di euro per singolo progetto di investimento.

Al riguardo, il tax credit, da utilizzare in compensazione in dichiarazione dei redditi,  è stato così rafforzato:

  • dal decreto legge n. 77/2021 (art. 57) che lo ha esteso all’acquisto di immobili (strumentali agli investimenti);
  • dal decreto legge n. 36/2022 che lo ha esteso anche all’acquisto di terreni e all’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Quindi, il credito di imposta spetta:

  • per l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, effettuato sino al 30 aprile 2022;
  • per l’acquisto di terreni, per l’acquisizione, per la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali, effettuata a partire dal 1° maggio 2022.

Potrà essere oggetto dell’agevolazione anche l’acquisto di un terreno su cui verrà costruito l’immobile strumentale, o l’acquisto di un fabbricato da demolire e ricostruire, o l’ampliamento di un immobile strumentale in area ZES.

I soggetti beneficiari

Possono ottenere il credito di imposta le aziende:

  • già costituite e regolarmente iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza;
  • che svolgono la propria attività all’interno delle ZES;
  • che non si trovino in stato di liquidazione o di scioglimento;
  • che mantengano la loro attività all’interno delle ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento;
  • con unità locale all’interno dell’area ZES.

La misura del credito di imposta ZES

Come da istruzioni dell’Agenzia delle entrate, inerente l’invio della comunicazione per fruire dei crediti di imposta, valevole per  gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle zone economiche speciali (ZES) e nelle zone logistiche semplificate (ZLS), le percentuali di credito variano in base alle dimensioni aziendali.

Le percentuali del credito di imposta ZES sono le medesime percentuali previste per il credito Mezzogiorno  la cui disciplina è applicabile al credito ZES (art. comma 2):

  • 45% piccole e microimprese;
  • 35% medie imprese;
  • 25% grandi imprese.

Ad esempio: prendiamo il caso di una impresa di piccole dimensioni che effettua un investimento pari a 1 milione di euro per l’acquisto di un nuovo stabilimento, in alternativa può  ampliarne uno già in suo possesso con un investimento di pari cifra.

Grazie al credito di imposta per le imprese attive in aree ZES, riceverà, al termine dell’investimento, 450 mila euro nel cassetto fiscale, anche in caso di leasing o di pagamento a rate. La condizione indispensabile, però, è quella relativa al mantenimento dell’immobile stesso, che non potrà essere venduto prima di sette anni dal termine dei lavori. 

La proroga 2023

La legge di bilancio 2023 (comma 267) proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES.

Come chiedere il credito di imposta

Le imprese che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

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