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giovedì 12 Marzo 2026
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Holding Immobiliari: Cos’è, come aprirla e i vantaggi fiscali

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Le holding immobiliari sono strumenti giuridici sempre più utilizzati in Italia per ottimizzare la gestione e il possesso di patrimoni immobiliari, soprattutto da parte di imprenditori e famiglie che desiderano pianificare in maniera strategica il futuro dei propri beni.

In questo articolo esploreremo cos’è una holding immobiliare, come funziona, la procedura per costituirla, i principali aspetti fiscali e i vantaggi offerti da questa struttura. Inoltre, proporremo esempi pratici per aiutarti a capire se una holding immobiliare può essere la soluzione giusta per te.

Cos’è una holding immobiliare?

Una holding immobiliare è una società il cui principale scopo è la gestione e il controllo di un patrimonio immobiliare. A differenza delle classiche società immobiliari, il cui obiettivo è spesso la compravendita di immobili, la holding si configura come una struttura di gestione e conservazione degli stessi, spesso utilizzata per ottimizzare fiscalmente il patrimonio e garantire una trasmissione agevole alle generazioni future.

Le holding immobiliari possono essere costituite in varie forme societarie, come una società a responsabilità limitata (SRL), o in alcuni casi una società per azioni (SPA), a seconda delle esigenze e della complessità del patrimonio gestito.

Uno degli aspetti chiave delle holding immobiliari è che, attraverso una struttura societaria, il patrimonio viene separato dal patrimonio personale dei soci. Questo offre una protezione legale e fiscale significativa, specialmente in caso di controversie o debiti personali.

Come funziona una holding immobiliare?

Il funzionamento di una holding immobiliare si basa sulla gestione e sul controllo degli immobili detenuti direttamente o indirettamente dalla società. Questa struttura può essere utilizzata sia per amministrare un portafoglio immobiliare già esistente sia per acquisire nuovi beni. Le modalità operative della holding dipendono dalla strategia scelta dai soci, ma in generale si possono identificare due approcci principali:

Gestione diretta degli immobili

La holding immobiliare possiede direttamente gli immobili e si occupa della loro amministrazione, che può includere:

  • Affitti: Gestione dei contratti di locazione e incasso dei relativi canoni.
  • Manutenzione: Coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
  • Acquisto e vendita: Valutazione e gestione delle opportunità di investimento o disinvestimento.

Gestione indiretta tramite società operative

In alcuni casi, la holding immobiliare non possiede direttamente gli immobili ma controlla altre società operative che si occupano della gestione. Questo modello è particolarmente utile per chi ha un ampio portafoglio e desidera suddividere il rischio o ottimizzare fiscalmente l’attività.

Governance e struttura societaria

La holding immobiliare può essere gestita da uno o più amministratori, che agiscono in base alle indicazioni dei soci. Le decisioni strategiche, come l’acquisto di un nuovo immobile o la vendita di uno già esistente, vengono prese attraverso assemblee societarie.

Un punto cruciale è la separazione del patrimonio personale dei soci da quello societario. Questo non solo protegge il patrimonio personale, ma consente anche di pianificare meglio il passaggio generazionale.

Procedura per aprire una holding immobiliare

La costituzione di una holding immobiliare richiede un’attenta pianificazione e il rispetto di alcune procedure burocratiche. Ecco i passaggi principali per avviare questa tipologia di società:

Pianificazione iniziale

Prima di avviare una holding immobiliare, è fondamentale:

  • Definire gli obiettivi: Stabilire se la holding servirà per gestire un portafoglio immobiliare, ottimizzare fiscalmente il patrimonio, o agevolare la successione.
  • Valutare la forma giuridica: Le forme più comuni sono SRL o SPA, che offrono flessibilità gestionale e una responsabilità limitata per i soci.
  • Analisi del portafoglio immobiliare: Valutare gli immobili da conferire nella società, il loro valore e la loro destinazione d’uso.

Redazione dell’atto costitutivo

La costituzione della holding immobiliare richiede la redazione di un atto costitutivo e di uno statuto, che devono essere sottoscritti da tutti i soci davanti a un notaio. In questi documenti vengono definiti:

  • La denominazione sociale.
  • La sede legale della società.
  • L’oggetto sociale, che nel caso di una holding immobiliare è la gestione del patrimonio immobiliare.
  • La composizione del capitale sociale e le quote dei soci.

Conferimento degli immobili

Gli immobili possono essere conferiti nella holding in due modi principali:

  • Apporto diretto al capitale sociale: Gli immobili vengono trasferiti alla holding come apporto iniziale dei soci.
  • Vendita o donazione alla holding: Gli immobili vengono trasferiti successivamente, previa valutazione economica.

In entrambi i casi, è necessaria una perizia giurata per determinare il valore effettivo degli immobili.

Registrazione e apertura

Una volta firmato l’atto costitutivo, la società viene registrata presso il Registro delle Imprese. Inoltre, sarà necessario:

  • Aprire una partita IVA.
  • Comunicare l’inizio attività all’Agenzia delle Entrate.
  • Eventualmente registrare contratti di locazione o ipoteche esistenti sugli immobili conferiti.

Gestione contabile e fiscale

Dopo la costituzione, la holding dovrà mantenere una contabilità ordinaria, redigere il bilancio annuale e rispettare gli obblighi fiscali previsti per le società.

Aspetti fiscali

La holding immobiliare offre numerose opportunità di ottimizzazione fiscale, ma è fondamentale comprendere le principali implicazioni tributarie per sfruttare al meglio questa struttura. Vediamo in dettaglio i regimi fiscali applicabili:

Tassazione diretta: IRES e IRAP

Le holding immobiliari, essendo società, sono soggette alla tassazione sui redditi societari:

  • IRES (Imposta sul Reddito delle Società): Attualmente pari al 24% sull’utile imponibile della società.
  • IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive): Normalmente applicata con un’aliquota standard del 3,9%, salvo variazioni regionali. Tuttavia, per le società che gestiscono immobili in locazione, l’imposta si calcola solo sul margine operativo lordo, escludendo i ricavi da canoni d’affitto.

Tassazione indiretta: IVA, imposta di registro e altre imposte

La gestione del patrimonio immobiliare comporta anche il pagamento di imposte indirette:

  • IVA: In genere gli affitti residenziali sono esenti IVA, mentre quelli commerciali possono essere soggetti a un’aliquota del 22%, salvo opzioni specifiche.
  • Imposta di registro: Applicabile sui contratti di locazione (2% del canone annuo per immobili abitativi; variabile per quelli commerciali).
  • IMU e TARI: Imposte locali applicabili sugli immobili posseduti.

Agevolazioni fiscali per le holding immobiliari

Le holding immobiliari possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali. Ad esempio:

  • Consolidato fiscale nazionale: Se la holding possiede altre società, è possibile compensare gli utili e le perdite delle partecipate, riducendo l’impatto fiscale complessivo.
  • Regime della partecipation exemption (PEX): Gli utili derivanti dalla vendita di partecipazioni detenute da almeno 12 mesi sono esenti per il 95%, riducendo significativamente la base imponibile.

Implicazioni fiscali nel conferimento degli immobili

Il conferimento di immobili alla holding può generare plusvalenze tassabili per i soci, a meno che non si utilizzino strumenti agevolativi come la rivalutazione degli immobili o il regime di neutralità fiscale previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Successione patrimoniale

Uno degli aspetti più interessanti delle holding immobiliari è la possibilità di gestire il passaggio generazionale con un impatto fiscale ridotto. Attraverso la donazione o la vendita delle quote societarie anziché degli immobili stessi, è possibile ridurre le imposte di successione e donazione, applicando aliquote favorevoli sul valore delle quote anziché sul patrimonio immobiliare complessivo.

La successione nelle holding immobiliari: come funziona?

Nel contesto di una holding immobiliare, il trasferimento del patrimonio agli eredi avviene mediante la cessione o la donazione delle quote societarie anziché attraverso il trasferimento diretto degli immobili. Questo approccio offre numerosi vantaggi:

Riduzione delle imposte di successione e donazione:

  • Le aliquote sulle successioni e donazioni dipendono dal grado di parentela e dal valore delle quote trasferite.
  • Per coniugi e figli, le aliquote sono del 4%, applicate solo sulla parte del valore eccedente la franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario.
  • Rispetto al trasferimento diretto degli immobili, che potrebbe comportare il pagamento di imposte di registro, ipotecarie e catastali più elevate, il trasferimento delle quote risulta generalmente meno oneroso.

Semplificazione burocratica:

  • La cessione delle quote avviene attraverso un atto notarile semplice, evitando il frazionamento eccessivo degli immobili tra gli eredi.
  • Gli immobili restano intestati alla società, evitando i problemi legati alla divisione fisica del patrimonio.

Conservazione dell’integrità del patrimonio:

  • Trasferendo le quote, gli immobili rimangono in capo alla holding, evitando frammentazioni che potrebbero diminuirne il valore o complicarne la gestione.

Protezione patrimoniale

La holding immobiliare protegge il patrimonio personale dei soci attraverso la separazione tra il patrimonio societario e quello individuale. Vediamo come:

Separazione dei rischi:

  • Gli immobili intestati alla holding non possono essere aggrediti dai creditori personali dei soci, a meno che non si tratti di soci illimitatamente responsabili (come nelle società di persone, sconsigliate per le holding immobiliari).
  • Questo è particolarmente utile per imprenditori o professionisti esposti a rischi di natura commerciale o legale.

Riduzione del rischio di pignoramento:

  • Se un socio si trova in difficoltà finanziarie, i creditori possono agire solo sulle sue quote societarie e non direttamente sugli immobili, garantendo una maggiore protezione.

Vincoli di destinazione e patti di famiglia:

  • Attraverso strumenti come i patti di famiglia, è possibile stabilire preventivamente come sarà gestito il passaggio delle quote agli eredi, evitando conflitti futuri.
  • Con un vincolo di destinazione, la holding può prevedere che gli immobili siano utilizzati esclusivamente per scopi specifici (ad esempio, garantire un reddito stabile per gli eredi).

Esempio pratico: un caso di successione agevolata

Immaginiamo una famiglia con un patrimonio immobiliare di 5 milioni di euro, suddiviso in vari appartamenti e locali commerciali. Senza una holding, alla morte del capofamiglia, gli eredi dovrebbero gestire:

  • Una successione complessa con imposte sul valore catastale degli immobili.
  • La divisione fisica dei beni, con eventuali difficoltà nella gestione e valorizzazione degli stessi.

Con una holding immobiliare, invece:

  • Gli immobili restano intestati alla società, e gli eredi ricevono le quote societarie, semplificando il processo successorio.
  • L’imposta di successione si applica solo sul valore delle quote, beneficiando delle franchigie previste per i parenti più stretti.

Clausole e strategie per un passaggio generazionale efficace

  • Clausole di intrasferibilità: Lo statuto della holding può prevedere che le quote non siano cedibili a terzi, evitando l’ingresso di estranei nella società.
  • Amministratore fiduciario: In presenza di eredi giovani o inesperti, è possibile nominare un amministratore fiduciario che gestisca la società fino a una certa età o al raggiungimento di determinati obiettivi.
  • Strutture multi-livello: Le holding possono essere integrate con trust o fondazioni per garantire una gestione più strutturata e flessibile del patrimonio.

Esempi pratici

Gli esempi pratici possono chiarire come una holding immobiliare riesca a ottimizzare fiscalmente la gestione di un patrimonio immobiliare. Di seguito, analizziamo diversi scenari reali per illustrare i vantaggi fiscali di questa struttura.

Esempio 1: Ottimizzazione della tassazione sui redditi da locazione

Scenario: Un imprenditore possiede 5 immobili affittati a scopo abitativo, generando un reddito annuo complessivo di 100.000 euro. Senza una holding, questi redditi vengono tassati come redditi personali, applicando le aliquote IRPEF progressive, che superano il 40% per scaglioni superiori ai 50.000 euro annui.

Con una holding immobiliare:

  1. Gli immobili vengono conferiti nella holding.
  2. I redditi da locazione generano un utile societario soggetto a IRES (24%) e, eventualmente, a IRAP (3,9%).
  3. La tassazione complessiva si riduce significativamente rispetto all’IRPEF personale.

Risultato fiscale:

  • Tassazione IRPEF personale: 40.000 euro (aliquota IRPEF marginale).
  • Tassazione con la holding: 27.900 euro (IRES + IRAP).

Vantaggio: Risparmio fiscale di 12.100 euro annui, oltre a una maggiore semplicità nella gestione contabile e nella distribuzione degli utili.

Esempio 2: Vendita di immobili con plusvalenza e regime PEX

Scenario: Un investitore decide di vendere un immobile commerciale acquistato 10 anni fa per 300.000 euro e ora valutato 500.000 euro. La plusvalenza imponibile (500.000 – 300.000 = 200.000 euro) sarebbe tassata direttamente in capo all’investitore.

Con una holding immobiliare:

  1. La vendita avviene all’interno della holding, che può beneficiare del regime della participation exemption (PEX).
  2. Il 95% della plusvalenza non è soggetto a tassazione IRES.
  3. Solo il 5% della plusvalenza è imponibile, tassato al 24%.

Risultato fiscale:

  • Tassazione senza holding: 200.000 euro x 26% = 52.000 euro (imposta sostitutiva su plusvalenze immobiliari).
  • Tassazione con la holding: 200.000 euro x 5% x 24% = 2.400 euro.

Vantaggio: Risparmio fiscale di 49.600 euro.

Esempio 3: Trasferimento immobiliare agli eredi

Scenario: Una famiglia possiede un portafoglio di immobili del valore complessivo di 3 milioni di euro. Il capofamiglia vuole garantire una successione senza conflitti e con il minor carico fiscale possibile.

Con una holding immobiliare:

  1. Gli immobili vengono conferiti nella holding, e gli eredi ricevono le quote societarie.
  2. La successione avviene sul valore delle quote societarie, beneficiando delle franchigie fiscali previste per i parenti più stretti (1 milione di euro per ogni erede).
  3. L’imposta di successione è del 4% sul valore delle quote eccedente la franchigia.

Risultato fiscale:

  • Senza holding: Gli immobili vengono trasferiti direttamente, con imposte ipotecarie e catastali proporzionali e senza possibilità di sfruttare le franchigie sulle quote.
  • Con la holding: Supponendo due eredi e un valore di 1,5 milioni di euro per ciascun erede, l’imposta si applica su (1,5 milioni – 1 milione) x 4% = 20.000 euro per ciascun erede.

Vantaggio: Risparmio di decine di migliaia di euro rispetto alla successione diretta.

Esempio 4: Consolidato fiscale per società collegate

Scenario: Una holding immobiliare possiede il controllo di due società operative:

  • Società A: Registra un utile di 200.000 euro.
  • Società B: Registra una perdita di 150.000 euro.

Con il consolidato fiscale nazionale:

  1. Gli utili della Società A vengono compensati con le perdite della Società B.
  2. L’imposta si calcola sull’utile netto consolidato (200.000 – 150.000 = 50.000 euro).

Risultato fiscale:

  • Senza consolidato: La Società A paga IRES sull’intero utile (200.000 x 24% = 48.000 euro), mentre la perdita della Società B rimane inutilizzata.
  • Con consolidato: IRES sull’utile netto consolidato (50.000 x 24% = 12.000 euro).

Vantaggio: Risparmio fiscale di 36.000 euro.

Esempio 5: Conferimento di immobili con rivalutazione fiscale

Scenario: Un immobile di proprietà personale è stato acquistato anni fa per 100.000 euro, ma oggi ha un valore di mercato di 500.000 euro. Il conferimento diretto alla holding genererebbe una plusvalenza di 400.000 euro tassabile.

Soluzione: Rivalutazione fiscale degli immobili

  1. Prima del conferimento, il socio può rivalutare l’immobile pagando un’imposta sostitutiva ridotta sul valore di rivalutazione.
  2. L’imposta sostitutiva è pari al 2% (immobili residenziali) o 4% (immobili commerciali) del valore rivalutato.

Risultato fiscale:

  • Imposta con rivalutazione: 500.000 x 2% = 10.000 euro (immobile residenziale).
  • Imposta senza rivalutazione: 400.000 x 26% = 104.000 euro.

Vantaggio: Risparmio fiscale di 94.000 euro, mantenendo la piena valorizzazione dell’immobile conferito.

Conclusione

Le holding immobiliari rappresentano uno strumento estremamente efficace per ottimizzare la gestione, la protezione e la trasmissione di patrimoni immobiliari. Offrono vantaggi significativi sia sul piano fiscale, grazie a regimi agevolati come il consolidato fiscale o la participation exemption, sia sul piano patrimoniale, consentendo di separare i rischi personali da quelli aziendali e di pianificare il passaggio generazionale in modo strategico ed economicamente vantaggioso.

Chi desidera sfruttare al meglio i vantaggi offerti dalle holding immobiliari deve affidarsi a consulenti esperti in materia fiscale e societaria, in grado di guidare ogni fase del processo: dalla costituzione alla gestione, fino alla pianificazione successoria. Con una consulenza adeguata, la holding immobiliare può trasformarsi in un vero e proprio alleato strategico per proteggere e valorizzare il proprio patrimonio, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Cessione di immobili con agevolazione c.d. Superbonus

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La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30/12/2023) ha apportato modificazioni agli articoli 67 e 68 del TUIR. Nello specifico ha introdotto, nei redditi diversi, ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), una nuova tipologia di plusvalenza: trattasi di quella realizzata mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati del c.d. Superbonus.

Tale variazione è avvenuta con l’aggiunta della lettera b-bis) al comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, come disposto dal comma 64 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023, la quale include appunto tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione.

Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

In parallelo, il comma 1 dell’articolo 68 del TUIR è stato implementato disponendo che per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene:

  • nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
  • nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.

Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Come disposto dal comma 65, dell’art. 1 della Legge n. 213/2023, anche alle plusvalenze introdotte dal comma 64, si può applicare l’imposta sostitutiva sul reddito di cui all’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalità ivi previste.

Infine, come viene specificato dal comma 66, dell’art. 1 della Legge n. 213/2023, le disposizioni sopra descritte si applicano alle cessioni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Imprenditore in crisi: la svolta verso la Composizione Negoziata per la Soluzione delle Crisi d’Impresa

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Imprenditore in crisi: la svolta verso la Composizione Negoziata per la Soluzione delle Crisi d'Impresa

Premessa

Con il D.L. 118/2021 (convertito nella Legge 21/10/2021, n.147) è stato introdotto il nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. L’istituto modificato ed integrato con nuove disposizioni normative è stato poi introdotto all’interno del Codice delle Crisi entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022 (D.Lgs 12/01/2019, n. 14 così come modificato dal D.Lgs 17/06/2022, n. 83).

 

Che cos’è la Composizione Negoziata

L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al Segretario Generale della Camera di Commercio del territorio dove si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un Esperto, che lo affiancherà nelle trattative con i creditori, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

Questo nuovo istituto rappresenta un significativo segnale di modernità rispetto alle tradizionali soluzioni di gestioni delle crisi basate sulla realizzazione delle garanzie patrimoniali. Con la composizione negoziata si è spostato il baricentro del trattamento satisfattivo sull’impresa consentendo di comprendere una crisi come una complessa operazione economica che può avere soluzione in sede contrattuale con una ampia autonomia negoziale a vantaggio della preservazione del valore di impresa.

 

Quando è plausibile il ricorso alla Composizione Negoziata

L’impresa può ricorrere alla Composizione Negoziata quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento aziendale. Il ricorso alla Composizione Negoziata è esclusivamente volontario, quindi attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso, riservato, di natura stragiudiziale e non concorsuale. Quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa con l’avvio della Composizione negoziata, si procede alla nomina di un Esperto chiamato ad agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio. L’operatività procedurale consente alle aziende percorsi più accessibili, più rapidi e meno costosi utilizzabili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale.

 

Chi può accedere al servizio

Tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese.

 

Modalità di presentazione dell’Istanza di Composizione Negoziata

L’istanza di accesso alla Composizione Negoziata per la nomina di un Esperto indipendente è presentata al Segretario Generale della Camera di Commercio del territorio dove si trova la sede legale dell’impresa tramite una piattaforma telematica nazionale www.composizionenegoziata.camcom.it che contiene tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre.

La piattaforma contiene anche un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una check list (lista di controllo) particolareggiata, che contiene le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento. All’istanza deve essere allegata tutta la documentazione prevista dalla norma (art. 17, comma 3, D.Lgs 14/2019) elencata anche nel modulo online per la presentazione dell’istanza sulla piattaforma telematica. Per presentare l’istanza l’imprenditore deve essere dotato di un dispositivo di firma digitale.

 

Nomina dell’Esperto nella Composizione Negoziata

L’Esperto è nominato da una Commissione, che dura in carica due anni, è costituita presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione, ed è formata da tre componenti: un Magistrato designato dal presidente della sezione in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di Regione; un membro designato dal Presidente della CCIAA sede della commissione; un membro designato dal Prefetto del capoluogo di Regione. La Commissione è coordinata dal membro più anziano e decide a maggioranza.

Per Impresa Minore si intende l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione negoziata o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
  2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione negoziata o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
  3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

 

Ruolo e Funzioni dell’Esperto nella Composizione Negoziata

Le funzioni dell’Esperto sono descritte nel secondo comma dell’art. 12 del D.Lgs 14/2019. I compiti principali sono quelli di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento della situazione di crisi o di insolvenza in cui versa l’impresa.

L’Esperto deve essere un soggetto terzo e indipendente, che non assiste l’imprenditore né si sostituisce alle parti nell’esercizio dell’autonomia privata ma ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi. Compito principale è quello di agevolare le trattative con i soggetti rilevanti per il risanamento dell’impresa, primi tra tutti i creditori aziendali. L’Esperto deve, quindi, coadiuvare le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna di esse. Dopo avere inquadrato con sufficiente chiarezza il proprio ruolo e aver tracciato con altrettanta precisione i confini tra le sue funzioni e quelle degli eventuali consulenti dell’impresa può esercitare la propria opera agevolando attraverso una sapiente opera di mediazione, le trattative tra l’imprenditore (e i suoi advisors) e i creditori e altre controparti rilevanti per superare la situazione di crisi in cui versa l’azienda.

 

Vantaggi e Agevolazioni della Composizione Negoziata

Misure Protettive

L’imprenditore dal momento della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, nelle modalità e termini stabiliti dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs 14/2019, può chiedere l’applicazione delle misure protettive del suo patrimonio. I creditori in questo modo non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa né tantomeno sono inibiti i pagamenti. L’imprenditore può chiedere altresì al Tribunale competente per territorio l’adozione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Misure Premiali

La composizione negoziata prevede le seguenti agevolazioni:

  • riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari;
  • riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie;
  • riduzione del 50% delle sanzioni e degli interessi su debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza;
  • concessione da parte dell’Agenzia Entrate di un piano di ammortamento fino a massimo di n. 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, IVA, IRAP non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori;
  • estensione al contratto o all’accordo conclusi in esito al buon fine delle soluzioni della Composizione Negoziata, art. 23, comma 1, lettere a) e c), delle agevolazioni fiscali previste dal TUIR all’art. 88 comma 4-ter (non “tassazione” delle sopravvenienze attive risultanti dalla riduzione dei debiti raggiunta con la Composizione Negoziata) e dall’art. 101, comma 5 (deducibilità delle perdite su crediti in esito alla Composizione Negoziata) a condizione che il contratto e l’accordo siano pubblicati nel Registro delle Imprese.

 

Esito della Composizione Negoziata

La procedura si conclude con il deposito nella Piattaforma Telematica della relazione finale con la quale l’Esperto dà atto dell’attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all’esito delle trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l’impresa. La soluzioni positive previste dalla Composizione Negoziata sono le seguenti (art. 23 comma 1):

  1. a)  conclusione di un contratto con uno o più creditori che produce gli effetti delle misure premiali di cui alla riduzione degli interessi alla misura legale, se, secondo quanto esposto dall’Esperto nella relazione finale, sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni;
  2. b) concludere una Convenzione di moratoria di cui all’art. 62 del D.Lgs 114/2019;
  3. c) concludere un Accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’Esperto i cui effetti precludono l’assoggettabilità ad azioni revocatorie a condizione che, con la sottoscrizione dell’accordo, l’Esperto dia atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

 

Per le Imprese Minori o sotto soglia:

  1. a) conclusione di un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi con continuità aziendale;
  2. b) concludere una Convenzione di moratoria di cui all’art. 62 del D.Lgs 114/2019;
  3. c) concludere un Accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’Esperto, la cui pubblicazione del Registro delle Imprese consente la concessione delle agevolazioni fiscali previste dalle misure premiali di cui agli articoli 88, comma 4ter e 101, comma 5 del TUIR a condizione che, con la sottoscrizione dell’accordo, l’Esperto dia atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

 

Diritti di Segreteria per l’avvio della procedura di Composizione Negoziata

Per la presentazione dell’istanza di nomina dell’Esperto è dovuto un diritto di segreteria pari a € 252,00. L’istanza è altresì soggetta all’applicazione dell’imposta di bollo telematica, nella misura di € 16,00. Durante la fase di compilazione da parte del rappresentante legale dell’impresa, la piattaforma telematica di composizione negoziata consentirà l’accesso diretto al Servizio online pagamenti PagoPA. Utilizzando lo strumento di pagamento online, dovranno essere compilati i campi come segue: Servizio: composizione negoziata – Causale: Istanza Ineg_0000000xxx (riportare il numero dell’istanza) – importo: € 268,00. Il rappresentante legale dell’impresa deve prestare inoltre attenzione alla compilazione dei campi “dati anagrafici del pagante”, che dovranno riportare il codice fiscale dell’impresa che ha presentato l’istanza e una casella e-mail in corso di validità per ricevere la conferma di pagamento, da allegare all’istanza.

 

Compenso per l’Esperto

L’Esperto ha diritto ad un compenso così come determinato dall’art. 25ter del decreto, tenuto conto dell’opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in misura percentuale secondo fasce a scaglioni calcolate sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice e possono variare anche in base al numero dei creditori e delle parti interessati che partecipano alle trattative. Gli importi dei compensi non potranno comunque scendere sotto i 4.000,00 Euro o superare i 400.000,00 mila Euro.

I compensi possono anche raddoppiare in caso di esito positivo della composizione negoziata e conclusione di un contratto con i creditori che assicuri la continuità aziendale per almeno due anni, di una convenzione di moratoria o di un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori e esperto. Un aumento del 100% scatta anche quando non si arriva a una soluzione e si chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

In caso di mancato accordo tra l’Esperto e il debitore o altre parti interessate, il compenso è liquidato dalla Commissione Regionale o dal Segretario Generale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nel caso di istanze presentate da imprese minori o sotto soglia.

Il reato di “bancarotta fraudolenta”: di che cosa si tratta? Cosa rischia l’imprenditore e come difendersi

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Nell’ambito della tutela dell’imprenditore e della di lui famiglia, Roberto Pusceddu & Partners Law Firm Sta si propone di offrire strumenti di tutela all’imprenditore anche sul versante penale.

 

Definizione

 

La bancarotta fraudolenta è un reato che può essere commesso dall’imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale in danno dei suoi creditori. La disciplina è oggi contenuta nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

La bancarotta fraudolenta, dopo la trasposizione dalla legge fallimentare al Codice della crisi e dell’insolvenza, è un reato che non richiede più quale presupposto la dichiarazione di fallimento, come vedremo, ma la sottoposizione dell’imprenditore alla procedura di liquidazione giudiziale.

Il reato si può configurare a causa di condotte che l’imprenditore individuale commette prima o durante la procedura di liquidazione, attraverso le quali provoca una diminuzione del proprio patrimonio in danno dei creditori. Tale offesa può essere reale se le condotte dell’imprenditore producono una diminuzione concreta del suo patrimonio, fittizia se la diminuzione è simulata da azioni attraverso le quali il patrimonio viene occultato.

Bancarotta fraudolenta e Codice della crisi

Prima di analizzare nel dettaglio il reato di bancarotta fraudolenta è necessario chiarire meglio che i reati di bancarotta, contemplati in origine nella legge fallimentare Regio decreto n. 267/1942, sono stati rimodellati e trasfusi nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019. Questa modifica ha determinato lo spostamento della disciplina della bancarotta e degli altri reati fallimentari all’interno del titolo IX del Codice ella crisi, che contiene le disposizioni penali dall’art. 322 all’art. 347. La novità più importante che ha toccato l’intero Codice e anche le disposizioni penali è la scomparsa di ogni riferimento ai termini “fallito” e “fallimento”.

Presupposto del reato di bancarotta fraudolenta

Rispetto al passato quindi, i reati di bancarotta presuppongono non la dichiarazione di fallimento ma la dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Ci si soffermi, quindi, alla luce di queste precisazioni, su cosa prevede la formulazione del testo normativo a proposito del reato dedicato alla bancarotta fraudolenta contenuto nel Codice della crisi e dell’insolvenza, dopo aver analizzato il reato di bancarotta semplice, anche al fine di coglierne le differenze.

Bancarotta semplice

La bancarotta semplice, disciplinata dall’art. 323 del Codice della crisi, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni l’imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale che tiene le seguenti condotte:

  • sostiene spese personali o per la famiglia che sono eccessive rispetto alla sua condizione economica;
  • consuma una buona parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
  • compie operazioni gravemente imprudenti per ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale;
  • aggrava il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere l’apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
  • non soddisfa le obbligazioni assunte con un precedente concordato preventivoo liquidatorio giudiziale.

Alla stessa pena soggiace però anche chi, nei tre anni (o meno, se l’impresa è giovane) che hanno preceduto l’apertura della liquidazione, non ha tenuto o ha tenuto in modo incompleto o irregolare le scritture previste dalla legge.

La nuova bancarotta fraudolenta

Dal 1° settembre 2021 quindi, come anticipato, la bancarotta fraudolenta non è più regolata dall’articolo 216 della legge fallimentare, ma dall’articolo 322 del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Tale norma riproduce sostanzialmente il contenuto della previsione precedente, tranne alcuni ritocchi di forma. In particolare, essa così dispone:

“1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l’imprenditore che:

  1. a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
  2. b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
  3. La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
  4. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditorein liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
  5. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l’inabilitazioneall’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni”.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale

Nel dettaglio, la bancarotta fraudolenta patrimoniale è il reato posto in essere dall’imprenditore sottoposto a dichiarazione di liquidazione giudiziale che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni oppure, con il fine di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto delle passività che in realtà non esistevano. Trattasi di un reato contro il patrimonio.

Bancarotta fraudolenta per distrazione

Proprio in ragione delle caratteristiche che la connotano, la bancarotta fraudolenta patrimoniale è spesso definita anche bancarotta fraudolenta per distrazione. Tra l’una e l’altra espressione, utilizzate come sinonimi, non vi è alcuna differenza.

Bancarotta fraudolenta documentale

La bancarotta fraudolenta documentale, invece, si configura quando l’imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale ha sottratto, distrutto o falsificato, anche solo in parte, i libri o le altre scritture contabili con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, o li ha tenuti in maniera tale da non permettere la ricostruzione del proprio patrimonio o del movimento degli affari. Trattasi di un reato che compromette la conoscenza del patrimonio del soggetto debitore da parte dei suoi creditori.

Bancarotta fraudolenta preferenziale

La bancarotta fraudolenta preferenziale è quella che, come prevede il terzo comma dell’art. 322, si configura quando l’imprenditore sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale prima o anche durante la procedura, allo scopo di favorire solo qualche creditore, in danno degli altri, esegue pagamenti o simula dei titoli di prelazione.

Le condotte del reato di bancarotta fraudolenta

Vediamo ora quali sono le condotte in grado di integrare il reato di bancarotta fraudolenta partendo da quelle tipiche della bancarotta patrimoniale o per distrazione:

  • distrazione:si verifica quando si conferisce a un bene una destinazione diversa da quella che prevede la legge, al fine di privare gli organi della liquidazione giudiziale dei beni necessari da destinare al soddisfacimento dei creditori;
  • occultamento:consiste nel nascondere beni per renderne impossibile il reperimento da parte degli organi della liquidazione giudiziale;
  • dissimulazione:si vuole rendere impossibile l’apprensione di un bene senza però sottrarre i beni materialmente, ma facendo credere ai creditori che gli stessi, in realtà, appartengono ad altri;
  • distruzione:i beni vengono sottratti agli organi della procedura e quindi ai creditori perchè distrutti, al fine di eliminarne il valore economico;
  • dissipazione: consiste nella venditao nella donazionedei beni per distruggere la ricchezza dal punto di vista giuridico, tramite lo sperpero.

Ora invece analizziamo le condotte tipiche della bancarotta fraudolenta documentale:

  • sottrazione: per privare l’organo deputato alla liquidazione giudiziale della possibilità di acquisire i i libri e le scritture contabili a cui è tenuto l’imprenditore;
  • distruzione: che si realizza proprio con la distruzione fisica delle scritture e dei libri;
  • falsificazione: si creano falsi documenti o si sostituiscono quelli originali con altri del tutto artefatti, attraverso una falsificazione che può essere materiale o ideologica.

 

L’impresa sarda tutela il suo marchio contro Redbull: una vicenda di rilievo per la tutela delle imprese sarde

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tutela marchio
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Premessa.

Nell’ambito della tutela delle imprese sarde e del marchio, preme al sottoscritto segnalare una vicenda che ha visto protagonista un’azienda agricola sarda contro il colosso dell’energy drink Red Bull.

Red Bull perde la battaglia con la “Muggittu Boeli”, azienda agricola sarda produttrice di vini, colpevole di aver inserito nel suo marchio due buoi stilizzati – niente a che vedere col disegno della multinazionale austriaca che, però, considerava essere stata danneggiata e ha diffidato i produttori dal registrare il marchio.
Ora la decisione del Ministero delle imprese e del Made in Italy che ha respinto la richiesta del colosso dell’energy drink.

La vicenda sottoposta ad esame.

Quando ha fondato la sua azienda vitivinicola nel 2020, Mattia Muggittu aveva 20 anni e un grande sogno: trasformare in lavoro una grande passione di famiglia per vini e vitigni, tramandata anche dalla tradizione del suo paese, Mamoiada, nel Nuorese, dove il cannonau è l’oro rosso dell’economia locale.

Nel 2021 è arrivata la prima bottiglia con l’orgoglio per quell’etichetta “Muggitu Boeli” che raffigura due buoi simbolo della tradizione vitivinicola del paese della Barbagia. Ma il 6 dicembre dello stesso anno, la multinazionale austriaca Red Bull, che produce l’omonima bevanda energetica, lo ha diffidato dal registrare l’etichetta per “violazione del marchio e concorrenza sleale”, facendo così vacillare il suo progetto di vita.

Secondo la Red Bull, infatti, la cantina aveva copiato il famoso logo con i due tori, inserendolo sulle etichette dei vini e generando quindi confusione tra i due marchi.
A Mattia è crollato il mondo addosso davanti a una battaglia legale impari, che però si è conclusa per lui con una vittoria.
La direzione generale per la tutela della proposta industriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha infatti respinto l’opposizione del colosso dell’energy drink alla registrazione del marchio e ora il giovane Mattia Muggittu – seguito nella vicenda legale dall’avvocato Mauro Intagliato – potrà continuare a utilizzarlo per la sua cantina.

“Davide ha battuto Golia – commenta il giovane imprenditore del vino che oggi ha 23 anni – Sono felicissimo di questa decisione che ci ha dato ragione. La lezione che arriva dalla vicenda che mi ha riguardato è che non sempre vincono i più forti e grossi, ma ogni tanto la possono spuntare anche i più piccoli, se credono abbastanza in quello che fanno”, spiega. L’etichetta dei vini “Muggittu Boeli” nasce dalla creatività della grafica Sara Muggittu, sulla base dell’idea di Mattia che ripercorre la storia della vigna di famiglia. Raffigura due buoi, uno vicino all’altro, con sotto il segno rosso dell’aratro e sopra la rappresentazione dei cerchi della stele di Boeli, un menhir che risale al Neolitico e che si trova nell’omonima località dove sorge la cantina della famiglia Muggittu.

RED BULL VS MUGGITTU BOELI

“I buoi sono il simbolo della viticoltura di Mamoiada e operano ancora oggi nelle nostre vigne ultracentenarie dove non entrano i mezzi meccanici – sottolinea il giovane imprenditore – I cerchi concentrici sono scolpiti sulla stele di Boeli. Con questo marchio ho voluto raccontare la mia storia e quella del paese, ma anche omaggiare questo monumento dal grande valore storico”.
Da ragazzo nel futuro di Mattia sembrava esserci altro rispetto ai vitigni: “Fare il ragioniere non era la mia strada e così, aiutato dai miei, ho portato avanti il mio progetto – ricorda – La diffida della Red Bull però mi ha fatto paura e mi sono fermato, poi il mio avvocato mi ha spiegato che fino a decisione del giudice potevo continuare”.

Così nell’ultimo anno sono state prodotte 3.500 bottiglie tra rosso e rosato. “Ho lavorato tanto, ma mi sentivo sempre in bilico – confessa – Mi ha aiutato la solidarietà arrivata da tutto il mondo ma in larga parte dall’Austria (dove ha sede legale la Red bull e dove il caso ha avuto molto risalto mediatico, ndr). Dopo questa vittoria inizio a vedere più chiaro il mio futuro”.

Come si tutela il marchio?

La vicenda in esame, così come sopra esposta, impone di soffermarsi su: come si tuteli un marchio?

Il primo passo per tutelare efficacemente il marchio è la registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L’ufficio effettua un controllo formale e, una volta completato, il richiedente riceve il titolo di registrazione.
Se viene registrato un marchio che assomiglia ad uno esistente, si può agire in diverse sedi. Si può opporre la registrazione del marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o agire in via giudiziale.
In via giudiziale, esistono due modalità di azione: la prima per ottenere la cessazione della violazione del marchio attraverso un ricorso d’urgenza al Tribunale delle Imprese. In questo caso, il giudice effettua un accertamento sommario della violazione e inibisce la violazione con un ordine che deve essere rispettato.
Cosa fare in caso di violazione del marchio
Una volta ottenuta la tutela urgente, si pone il problema del risarcimento del danno causato dalla violazione del marchio. La violazione del marchio normalmente si accompagna anche ad altre attività lesive, come la concorrenza sleale e lo sviamento di clientela, che causano ulteriore danno al titolare del diritto.
Il danno può essere richiesto al giudice civile nell’ambito di una causa di merito, che ha la sua durata e i suoi costi. Il giudice potrà emettere una sentenza che potrà stabilire la quantità di danni che devono essere risarciti al titolare del marchio. Inoltre, nel caso in cui la violazione del marchio sia stata commessa in modo continuativo e intenzionale, il giudice potrà anche ordinare la cessazione dell’utilizzo del marchio non autorizzato e la pubblicazione della sentenza a spese del responsabile.
In definitiva, la tutela del marchio e del logo è una questione importante che riguarda la protezione della identità aziendale e della sua immagine. Per questo, è consigliabile registrare il proprio marchio presso l’ufficio italiano brevetti e marchi e attuare tutte le misure necessarie per proteggere il proprio marchio, sia attraverso azioni amministrative che giudiziali.

La distinzione tra marchio “forte” e “debole”.

Poiché l’intensità della tutela assicurata dalla Legge al marchio varia anche in funzione della sua capacità distintiva, occorre distinguere tra marchio “debole” e marchio “forte”.
• E’ marchio “debole” il marchio che è espressivo o descrittivo del prodotto o servizio contraddistinto, o delle sue qualità e funzioni;
• E’ marchio “forte” quello privo di qualsiasi nesso significativo con i prodotti o servizi contraddistinti: esso ha acquistato la sua forza distintiva mediante l’uso prolungato e continuato, l’ampia diffusione tra il pubblico e l’intensa pubblicizzazione.
Secondo il Tribunale di Roma
“Il marchio forte è tutelato nel suo nucleo ideologico, e, pertanto, sono illegittime tutte quelle variazioni, anche rilevanti ed originali, che lascino comunque sussistere l’identità sostanziale del segno. Conseguentemente, in tal caso, per evitare la confondibilità tra i segni non è sufficiente una minima modifica della parte denominativa o figurativa“
Tanto premesso, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto, nel caso di specie di dovere operare un bilanciamento tra il diritto alla protezione del marchio forte, da un lato, ed il diritto a rivendicare il proprio passato artistico, dall’altro.

“Occorre verificare la confondibilità”

Nel compiere tale bilanciamento, il Tribunale ha effettuato un giudizio sulla confondibilità, ritenendo che sussista “in capo agli ex componenti di un gruppo musicale un vero e proprio diritto di evocare le radici della propria attività artistica attuale“, ed escludendo “che le formule ‘ex’ o ‘già’ siano idonee a generare confusione… Il riferimento alla trascorsa esperienza appare come un richiamo ad una ‘qualità’ personale del X, ad una circostanza oggettiva relativa alla sua carriera professionale, piuttosto che un escamotage idoneo ad ingenerare nel pubblico l’erroneo convincimento che la prestazione artistica pubblicizzata sarebbe stata eseguita dal gruppo musicale Y“.

Tutela del marchio rinomato e registrato

Il Tribunale di Torino si è pronunciato in relazione ad una interessante fattispecie di concorrenza sleale e violazione del marchio registrato, avente ad oggetto un conflitto tra marchi (il noto marchio “Eataly”, che contraddistingue prodotti e servizi in campo alimentare, ed il marchio “Meataly”, apposto essenzialmente su carni).
Il Tribunale richiama, in primo luogo, l’orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante”, mentre “per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte“.

Cosa succede in caso di violazione di un marchio non registrato?

Il Tribunale di Palermo, Sezione V civile, specializzata in materia di impresa, ha analizzato un caso di impiego illecito di una denominazione attribuita ad una manifestazione popolare, e dunque di violazione del marchio non registrato, verificando se, e a quali condizioni, è possibile assicurare la tutela del marchio di fatto. Ha poi censito la possibilità di applicazione della tutela autorale, rilevando che al marchio di fatto non si applica il diritto d’autore.

Le operazioni di Merger and Acquisitions (M&A)

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Mergers and acquisitions
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Premessa.

Nell’ambito dei servizi resi dalla neonata Roberto Pusceddu & Partners Law Firm, si individuano le operazioni straordinarie che interessano le società ed, in particolare, quelle operazioni definite e qualificate con l’espressione Mergers and Acquisitions (M&A).

 

Le operazioni (M&A) Mergers and Acquisitions.

Nel diritto commerciale e finanziario anglosassone, con Mergers and Acquisitions (M&A), in italiano fusioni e acquisizioni si intendono quelle operazioni di trasferimento del controllo di un’attività mediante un passaggio di proprietà (acquisition), mentre la fusione (merger) può essere considerata come lo strumento che sancisce a livello formale la completa integrazione tra due società: in sostanza l’acquisizione anticipa la fusione.

Con il termine “Mergers and Acquisitions” (M&A) si intendono tutte quelle operazioni societarie e di finanza straordinaria che portano alla fusione di due o più società o all’acquisizione di una società target da parte di un’altra società.

Merger & Acquisition vanno spesso insieme tanto da  finire sotto l’acronimo M&A ma sono in realtà due operazioni diverse sul piano giuridico.

La fusione (in inglese “merger”) si verifica quando due società si uniscono per dare vita a una nuova entità societaria, più grande e potenzialmente più forte sul mercato. È il caso, per fare un esempio, della fusione tra Peugeot e FCA che ha dato vita al colosso Stellantis.

L’acquisizione (in inglese “acquisition”) è, come lascia intendere il termine stesso, il passaggio della proprietà di un’azienda (o di un ramo di essa) sotto il controllo di un’altra. Differisce dalla fusione perché non si crea alcun nuovo soggetto ma semplicemente un’azienda ne assorbe un’altra. È il caso della Microsoft che ha comprato LinkedIn, ad esempio.

La pratica, spesso giovandosi dell’effetto leva, porta a perseguire un monopolio o oligopolio aggirando battaglie concorrenziali

Fusioni (mergers)[

Le Merger societarie possono però anche essere distinte in :

  • Congeneric merger, denominate anche product extension merger, sono quelle operazioni di unione tra due o più società che si sovrappongono nello stesso settore commerciale in cui operano, e più precisamente nei segmenti di tecnologia, marketing, processi di lavorazione e ricerca e sviluppo;
  • Conglomerate mergermerger in senso proprio, ovvero quelle operazioni in cui le società partecipanti non hanno alcuna attività in comune e possono anche essere stabilite in aree geografiche diverse: dall’unione perdono le loro identità giuridico-economiche e si ricompongono in un’unica entità iniziando un business completamente differente. Le conglomerate mergers a loro volta vengono suddivise in pure conglomerate mergers (quando avviene la fusione tra due o più compagnie che non hanno nulla in comune tra loro) o mixed conglomerate mergers (quando due compagnie che non hanno nessuna attività in comune si uniscono per allargare il proprio giro d’affari; è in pratica la stessa operazione che origina il market extension). Gli azionisti delle società coinvolte nell’operazione ricevono quote di partecipazione nella nuova creazione finanziaria, previo l’annullamento del rapporto di cambio esistente tra i soggetti prima dell’unione;
  • Market extension, ossia quando si uniscono due o più compagnie operanti nello stesso settore ma in una fascia diversa di business, solitamente per incrementare le loro quote di mercato attraverso l’aumento delle proprie clientele;
  • Horizontal mergers, le forme di unioni tra aziende che operano nello stesso mercato e condividono lo stesso market share: sono quel tipo di fusioni tendenti ad ingrandire il business delle aziende attraverso la costituzione di una nuova entità dove vengono conferiti i capitali e le capacità delle società quando erano attive singolarmente;
  • Vertical merger, i casi in cui compagnie operanti nello stesso settore (ad esempio quello mediatico) ma in segmenti diversi si uniscono per incrementare le loro potenzialità ed allargare la propria attività commerciale (uno di casi più rappresentativi di vertical mergerfu quello di AOL- Time Warner nel 2000); una società viene incorporata da un’altra attiva in un business completamente diverso dal proprio e solo quella perde l’identità finanziario-giuridica; in genere è l’unione tra due compagnie che hanno attività completamente distinte e cercano di allargare il proprio giro d’affari.

Acquisizioni (acquisitions)

Nel sistema di diritto anglosassone, il termine acquisition si può riferire a più operazioni di mercato, anche se i principi finanziari basilari sono simili e riconducono sempre al passaggio di proprietà e gestione di una società, in genere una public company. Le forme di acquisizione possono essere distinte in:

  • Takeover, ovvero l’acquisizione totale di un’impresa o società da parte di un’altra compagnia, in genere con stabilità economica maggiore di quella acquisita, mediante l’acquisizione sul mercato delle azioni del capitale possedute da azionisti terzi (nel sistema di diritto finanziario del Regno Unitoqueste operazioni, in genere ostili, sono consentite solo verso società quotate in borsa, appunto public company, e non verso le private company (Limited) (le cosiddette incorporated del sistema di diritto degli Stati Uniti) del sistema britannico dove per rilevare una società a capitale privato usualmente si ricorre a delle Limited Liability Company, dove la responsabilità giuridica dei soci è limitata al semplice valore della percentuale delle quote investite per rilevare la società stessa; il venditore può essere indistintamente sia una public che una private limited company. Questi casi vengono generalmente definiti private acquisitions, ovvero un semplice acquisto di beni e capitali a titolo personale.

Il takeover può a sua volta essere classificato in: friendly (amichevole), ossia quando la proprietà o il management della compagnia oggetto dell’acquisizione danno il loro assenso all’operazione d’acquisizione, modello usualmente adoperato nelle acquisizioni delle compagnie a capitale privato nel mercato statunitense e non consentito nel mercato inglese dove solo le compagnie a capitale azionario diffuso (appunto le public company) possono essere soggette ad operazioni di takeover; hostile (ostile), ovvero quando la compagine societaria della compagnia oggetto della proposta d’acquisto rifiuta la proposta d’acquisizione da parte del soggetto terzo; reverse (inverso), ovvero quando una compagnia a capitale privato rileva una public company; backflip (al contrario), cioè quei casi in cui il soggetto acquirente rileva una compagnia finanziariamente maggiore e si fonde in essa diventandone una sua divisione.[8]

  • Consolidation, quando due o più società si uniscono tra loro per formare insieme una nuova compagnia, e nessuna delle precedenti rimane in attività ma continua il proprio business nel nuovo soggetto.

Ecco alcuni esempi

Le operazioni di M&A (mergers and acquisitions) sono transazioni in cui un’azienda acquista o si fonde con un’altra azienda per raggiungere determinati obiettivi strategici e di business e possono essere di diversi tipi, a seconda degli obiettivi strategici dell’operazione e delle caratteristiche delle aziende coinvolte.

1- Fusione tra aziende: in questo tipo di operazione, due o più società decidono di unirsi per creare una nuova società. In genere, le società coinvolte nella fusione sono di dimensioni simili e cercano di combinare le rispettive forze per creare sinergie e raggiungere obiettivi comuni. Un esempio di fusioni tra aziende è stata quella tra i colossi Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Groupe PSA (Peugeot S.A.), che ha portato alla creazione di Stellantis, quarto produttore di auto al mondo per volumi di vendita.
2-Acquisizione di una società: un’azienda acquista un’altra società per accedere a nuovi mercati, tecnologie, competenze o risorse. L’acquisto può essere effettuato in contanti, con l’emissione di azioni o con altre forme di pagamento.
3- Acquisizione di una quota di minoranza: si verifica quando un’azienda acquista una quota minoritaria di un’altra società senza acquisirne il controllo. Questo tipo di operazione è spesso utilizzato per stabilire partnership strategiche con altre aziende o per accedere a nuovi mercati.
4- Acquisto di un’unità aziendale: in questo tipo di operazione, un’azienda acquista una parte specifica di un’altra azienda, come una divisione o un reparto, senza acquisirne l’intera attività. L’ Acquisto di un’unità aziendale può essere utile per le aziende che cercano di focalizzarsi su specifiche attività o di disinvestire da settori meno redditizi.
5- Joint venture: è il caso in cui due o più società decidono di unire le proprie risorse e competenze per creare una nuova entità. La joint venture è di solito utilizzata per accedere a nuovi mercati o per sviluppare progetti comuni. Un esempio recente di joint venture è stato l’annuncio della partnership tra la compagnia aerea Delta Air Lines e la società specializzata in viaggi spaziali Virgin Galactic. Le due aziende hanno deciso di collaborare per sviluppare programmi di viaggi spaziali ad alta quota per i propri clienti.

Le diverse fasi di un’operazione di M&A

Le operazioni di M&A possono essere suddivise in diverse fasi, che possono variare leggermente a seconda delle specifiche circostanze dell’operazione.
Qui di seguito abbiamo sintetizzato le diverse fasi generali del processo di M&A:

1- Valutazione delle opportunità: in questa fase, le aziende identificano le opportunità di M&A in base ai loro obiettivi strategici e alla compatibilità con l’industria e la posizione sul mercato.
2- Analisi dei candidati: le aziende valutano le società candidabili alla transazione di M&A, verificando i loro bilanci, le attività, le risorse, la posizione sul mercato e la potenziale sinergia.
3- Offerta iniziale e negoziazione: in questa fase, l’acquirente presenta un’offerta preliminare all’azienda target e avvia il processo di negoziazione con la controparte per definire i termini dell’accordo di M&A.
4- Due diligence: una fase molto delicata, in cui l’acquirente analizza in modo approfondito la società target, verificando la validità delle informazioni presentate in fase di valutazione iniziale, identificando eventuali rischi e problemi potenziali, e valutando l’impatto dell’operazione sulle attività e i dipendenti.
5- Strutturazione dell’accordo: l’acquirente e la società target concordano i dettagli dell’accordo di M&A, tra cui il prezzo, la forma di pagamento, la struttura dell’operazione, le condizioni e le garanzie, e i piani di integrazione.
6- Approvazione regolatoria: l’operazione deve essere approvata da diverse autorità regolatorie, tra cui le autorità antitrust, i regolatori del settore e le autorità di vigilanza.
7- Chiusura e integrazione: è la fase finale in cui le aziende completano l’operazione di M&A, trasferendo le proprietà e le risorse, integrando le attività, i dipendenti e le operazioni, e implementando i piani di integrazione concordati.
Queste fasi possono richiedere mesi o addirittura anni per essere completate e richiedono una gestione attenta da parte delle aziende coinvolte per minimizzare i rischi e massimizzare i benefici dell’operazione di M&A.

I rischi della M&A: come tutelarsi

La conseguenza negativa più rilevante in operazioni di Merger & Acquisition è certamente la possibilità che il reale valore di una delle aziende (nel caso di acquisizione si parla del valore di quella acquisita) sia in realtà inferiore a quanto atteso e questo potrebbe portare un danno alla società acquirente o comunque più grande.

La società acquisita potrebbe avere una situazione patrimoniale occulta o dei debiti e utilizzare l’operazione come un’ancora di salvezza.

Le aziende che intendono procedere a un’operazione di questo genere e, in particolare a un’acquisizione, possono cautelarsi facendo precedere l’accordo da approfondite indagini patrimoniali.
Queste investigazioni consentono infatti di stimare a quanto ammonti e come sia composto l’effettivo e complessivo patrimonio aziendale. Permettono quindi di evidenziare eventuali perdite occulte, debiti, operazioni poco trasparenti e scoprire da quali beni (mobili, immobili e immateriali) è composto il patrimonio aziendale.

I rifiuti: normativa e disciplina: come comportarsi?

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I rifiuti:

normativa e disciplina: come comportarsi?

Avv. Phd Roberto Pusceddu

Rifiuti

Nel corso della XVI legislatura, la normativa in materia di rifiuti è stata più volte modificata dapprima a seguito dell’approvazione di un intervento correttivo di ampia portata, che ha modificato il D.lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale), in attuazione della normativa europea, e successivamente attraverso una serie di norme che hanno inciso su diversi profili della materia e segnatamente sull’affidamento e sulla gestione del servizio, sulla tassazione, sui profili sanzionatori, nonché più in generale sulla gestione dei rifiuti medesimi.

La normativa concernente la gestione dei rifiuti è contenuta nella parte quarta del D.lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale) ed è stata sostanzialmente modificata nel corso della legislatura a seguito del recepimento delle direttive europee in tale ambito. Ulteriori modifiche incidenti in maniera talvolta frammentaria su diversi profili della normativa sono state approvate nel corso della legislatura. Talune modifiche si sono rese necessarie al fine di un corretto recepimento della normativa europea anche al fine di evitare procedure di infrazione.

Una disciplina ad hoc è stata adottata per la gestione delle emergenze rifiuti in Campania e in altre regioni (Lazio, Sicilia) per le quali si rinvia al tema Emergenze ambientali .

Il recepimento della direttiva 2008/98/CE

Il d.lgs. 205/2010 ha recepito nell’ordinamento interno la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), che ha profondamente innovato la disciplina europea in tale ambito. Il decreto è intervenuto, pertanto, con modifiche significative sulla parte IV del Codice ambientale, che è stata parzialmente riscritta. Le innovazioni hanno riguardato in primo luogo le definizioni sulla base delle quali si fonda l’impianto applicativo della nuova disciplina, e precisamente:

– la definizione di sottoprodotto (già prevista dall’ordinamento nazionale), che è stata resa più aderente al disposto europeo attraverso l’introduzione di criteri per la sua qualificazione, atteso che tale tipologia non comprende rifiuti ma sostanze o oggetti che devono soddisfare determinate condizioni per il loro utilizzo (art. 184-bis del Codice);

– la definizione di ua procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto (cd. end of waste) di cui all’art. 184-ter del Codice;

– la riformulazione della gerarchia dei rifiuti, con un ordine di priorità che prevede: la prevenzione, cioè misure che riducono la quantità di rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; la preparazione per il riutilizzo, ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; il riciclaggio, il recupero (ad esempio di energia, quando cioè i rifiuti svolgono un ruolo utile sostituendo altri materiali) e lo smaltimento.

Si prevede, inoltre, l’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente, di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e delle indicazioni per l’integrazione di Programma nei piani regionali di gestione dei rifiuti, il cui termine per l’elaborazione da parte del Ministero dell’ambiente è stato anticipato al 31 dicembre 2012 dall’art. 1, comma 3-bis, lett. a), del D.L. 2/2012.

Sempre nell’ottica di perseguire le priorità della gerarchia dei rifiuti si prevede l’adozione di misure per la promozione del riutilizzo dei prodotti e della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche attraverso l’introduzione della responsabilità estesa del produttore.

Sono stati introdotti precisi obiettivi quantitativi (in termini di peso) relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio/recupero di rifiuti, da raggiungere entro il 2020, che si aggiungono agli obiettivi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Di rilevante importanza anche la previsione in base alla quale lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, che garantisca i principi di autosufficienza e prossimità.

In coerenza con il disposto della direttiva che indica le misure da adottare per una corretta gestione dei rifiuti organici, si prevede che gli enti territoriali adottino misure volte ad incoraggiare la raccolta separata di tale tipologia di rifiuti.

L’affidamento e la gestione del servizio

La gestione del servizio dei rifiuti, che si basa su una suddivisione dei compiti tra i diversi livelli, di governo, ha fatto registrare una situazione non omogenea sul territorio nazionale, talvolta con significative differenze tra le singole regioni. In tale contesto, al fine di perseguire il contenimento delle spese degli enti locali nonché la semplificazione del sistema, è stata prevista la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale alle quali era demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Nel ricordare che già la legge finanziaria per il 2008 (art. 2, comma 38, della L. 24 dicembre 2007, n. 244) aveva previsto una rideterminazione degli ambiti territoriali che era rimasta inattuata, si segnala che l’art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. 2/2010, oltre a prevedere la soppressione delle autorità d’ambito, ha nel contempo disposto il trasferimento delle funzioni, nonché la loro attribuzione da parte delle regioni con proprie leggi (il termine per la soppressione è stato differito in alcuni provvedimenti e, da ultimo, è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dall’art. 13, comma 2, del D.L. 216/2011).

Sul complesso quadro della governance dei rifiuti ha inciso inoltre la vicenda dei servizi pubblici locali e della normativa che è stata adottata prima e dopo il referendum del 12 e del 13 giugno 2011. Da ultimo, l’art. 3-bis del D.L. 138/2011, introdotto dall’art. 25 del D.L. 1 del 2012, ha disciplinato gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali, ivi inclusi quelli del settore dei rifiuti, come esplicitato nell’art. 34, comma 23, del D.L. 179/2012 che ha modificato il medesimo art. 3-bis.

Per quanto riguarda l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si segnala, inoltre, che il D.L. 1/2012, all’art. 25, comma 4, ha previsto la possibilità di affidamento disgiunto di gestione degli impianti ed erogazione del servizio. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all’affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d’ambito.

L’art. 26 del citato decreto n. 1 del 2012 ha, inoltre, modificato la disciplina dei sistemi di gestione autonoma (alternativi all’adesione ai consorzi obbligatori “di filiera”) in cui si prevede, tra l’altro, che l’organizzazione autonoma della gestione dei rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale – da parte dei produttori – possa avvenire anche in forma collettiva.

Per quanto concerne la tassazione del servizio, l’art. 14 delD.L. 201/2011 (da ultimo novellato dall’art. 1-bis del D.L. 1/2013) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. In proposito, si rinvia alla scheda di approfondimento Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

La tracciabilità dei rifiuti

Il D.Lgs. 152/2006 ha codificato un sistema informatico di tracciabilità dell’intera filiera dei rifiuti (SISTRI) finalizzato alla trasmissione e alla raccolta di informazioni su produzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché alla predisposizione in formato elettronico di alcuni documenti tra i quali i registri di carico e scarico.

A motivo di alcuni problemi registrati nella fase di avvio del sistema, la data per la sua entrata in operatività è stata più volte modificata (ad esempio dall’art. 6, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 138/2011 e dall’art. 13, commi 3 e 3-bis, del D.L. 216/2011).

Da ultimo, il D.L. 83/2012 (art. 52, commi 1 e 2) ha sospeso fino al compimento delle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del SISTRI, e comunque non oltre il 30 giugno 2013, il termine di entrata in operatività, ogni adempimento informatico relativo, nonché il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012.

Il Parlamento ha posto una particolare attenzione alle tematiche connesse all’operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti attraverso lo svolgimento di attività conoscitive, di indirizzo e di controllo. La Commissione ambiente della Camera ha, inoltre, esaminato alcune proposte di legge (A.C. 3885 e A.C. 3989) in tale ambito che non sono state definitivamente approvate.

Le innovazioni normative relative al SISTRI approvate dopo l’adozione del D.Lgs. 205/2010 non hanno interessato solo l’entrata in operatività, ma anche il regime delle sanzioni applicabile che è stato modificato dal D.Lgs. 121/2011, che ha attuato la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente.

Per una descrizione più approfondita della normativa riguardante il Sistri, si rinvia alla scheda di approfondimento Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Particolari tipi di rifiuti e imballaggi

Specifiche disposizioni hanno riguardato particolari tipi di rifiuti tra i quali i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti RAEE, relativamente alla definizione di “produttore”, al sistema di finanziamento, alle modalità semplificate di gestione e alla semplificazione in materia di oneri informativi (art. 7 del D.L. 208/2008art. 5 del D.L. 135/2009art. 21 della L. 96/2010D.M. 8 marzo 2010, n. 65art. 1, comma 2-bis, del D.L. 1/2013).

E’ stata ridisciplinata la procedura per la determinazione del contributo ambientale per il recupero di pneumatici fuori uso (art. 24, comma 1, lett. f, del D.L. 5/2012), mentre sono state integrate le modalitàdi consegna, da parte delle imprese di autoriparazione, dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli (art. 43 della L. 96/2010).

In attuazione della disciplina europea, inoltre, il D. Lgs. 188/2008, successivamente novellato dal D.Lgs. 21/2011, ha dettato, per un verso, le norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, per l’altro, le norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di tali materiali.

Per quanto concerne specifiche categorie di imballaggi, l’art. 2 del D.L. 2/2012 ha previsto la proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi per l’asporto merci non biodegradabili (cd. shopper), limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all’emanazione – entro il 31 dicembre 2012 – di un decreto interministeriale di natura non regolamentare, che è stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato (atto del Governo 542), che hanno espresso il parere rispettivamente nelle sedute dell’11 febbraio e del 5 febbraio 2013. Il comma 4 dell’art. 2 del D.L. 2/2012 ha introdotto sanzioni amministrative pecuniarie, nelle ipotesi di inosservanza del divieto di commercializazione di sacchi non conformi a quanto prescritto dal medesimo articolo 2, che saranno applicabili solo a decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione del predetto decreto interministeriale (secondo quanto stabilito dall’ art. 34, comma 30, del D.L. 179/2012).

Ulteriori modifiche alla disciplina sulla gestione dei rifiuti

Ulteriori modifiche alla disciplina sulla gestione dei rifiuti sono state adottate in diversi decreti legge e incidono, talvolta in maniera frammentaria, su diversi aspetti della normativa. Tra queste modifiche si segnalano quelle volte a semplificare lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da talune attività (art.40, comma 8, del D.L. 201/2011) e gli adempimenti per la movimentazione, il deposito temporaneo e il trasporto dei rifiuti da parte delle imprese agricole (art. 4-quinquies del. D.L. 171/2008; artt. 28 del D.L. 5/2012 e 52, comma 2-ter, del D.L. 83/2012). In materia di oli usati una disposizione transitoria consente alle operazioni di rigenerazione degli oli usati di derogare ai limiti vigenti, nel rispetto della normativa europea (art. 24, comma 1, lett. e, del D.L. 5/2012).

Di particolare importanza anche la modifica all’Allegato IV del Codice relativamente alla definizione delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (art. 3, comma 6, del D.L. 2/2012).

Il D.L. 16/2012 è intervenuto in tema di rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali, prevedendone, dopo il trattamento da parte dei corrispondenti consorzi obbligatori, la vendita da parte di un curatore nominato dall’autorità giudiziaria, con la destinazione del ricavato, al netto delle spese, al Fondo unico giustizia e a specifici programmi di riqualificazione ambientale (art. 9, commi 3-septies e 3-octies).

La materia dei rifiuti è stata interessata anche da proroghe, alcune delle quali sono state reiterate di anno in anno. La più recente proroga è stata disposta dall’art. 1, comma 2, del D.L. 1/2013, che ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2013 il temine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Da ultimo, le Commissioni parlamentari di Camera e Senato hanno esaminato uno schema di regolamento sull’utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell’autorizzazione integrata ambientale (atto del Governo 529) esprimendo rispettivamente il parere nelle sedute dell’11 febbraio 2013 e del 16 gennaio 2013.

Il Parlamento ha discusso in più occasioni delle tematiche relative alla gestione dei rifiuti anche attraverso l’esame di proposte di legge, il cui iter non si è concluso nel corso della legislatura; in proposito, si segnala che una proposta di legge di iniziativa parlamentare (3162-B), approvata in sede legislativa dalla Commissione ambiente della Camera, comprendeva una serie di modifiche alla disciplina in materia di rifiuti, alcune delle quali erano state anche inserite nel corso dell’esame parlamentare del D.L. 2/2012, ma non definitivamente approvate.

Le Commissioni parlamentari hanno svolto un’intensa attività conoscitiva finalizzata ad acquisire elementi di informazione in materia di rifiuti. La Commissione ambiente del Senato ha svolto un’indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni approvando un documento conclusivo nella seduta del 16 gennaio 2013.

Le limitazioni all’applicazione della disciplina sui rifiuti

Il D.Lgs. 152/2006 ha delineato una nuova disciplina per le terre e rocce da scavo finalizzata a consentirne il riutilizzo e a sottrarle alla normativa sui rifiuti, che era contenuta nell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006, ora abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 10 agosto 2012, n. 161.

Prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina sull’utilizzo delle terre e rocce da scavo, l’art. 3, commi 1-3, del D.L. 2/2012 ha dettato una specifica disciplina per le matrici materiali di riporto che la norma definisce come “materiali eterogenei utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei”. La finalità della norma è l’esclusione, alle condizioni ivi previste, dall’applicazione della disciplina sui rifiuti. E’ stato previsto, infatti, che i riferimenti al “suolo” di cui all’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), e 4 del D.Lgs. 152/2006 si interpretano come riferiti anche ai materiali di riporto. Il comma 3 ha precisato che, fino all’entrata in vigore del predetto regolamento sulle terre e rocce da scavo, le matrici materiali di riporto eventualmente presenti nel suolosono considerate sottoprodotti alle condizioni indicate nel Codice.

L’attribuzione della qualifica di sottoprodotti ad ulteriori categorie di sostanze o oggetti è stata discussa nel corso della legislatura anche in occasione dell’esame di proposte di legge, il cui iter non si è concluso nel corso della legislatura.

Tale qualifica è stata, infine, attribuita al digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall’agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra di loro, ed utilizzato ai fini agronomici (art. 52, comma 2-bis, del D.L. 83/2012).

L’esame degli atti europei

Il quadro europeo in materia di rifiuti è in forte evoluzione ed è soprattutto portatore di una nuova visione della politica in tale materia centrata su una nuova considerazione del rifiuto come “risorsa” nella prospettiva di un’economia basata sullo sviluppo sostenibile e sull’uso efficace ed efficiente delle risorse. In tale contesto, le competenti Commissioni parlamentari hanno partecipato attivamente alla formazione delle politiche europee attraverso l’esame di alcuni atti europei nel’ambito della cosiddetta “fase ascendente”.

Nella seduta del 22 giugno 2011, la Commissione ambiente della Camera ha approvato un documento con riguardo alla Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (COM(2011)13 def.), mentre è stato avviato nella seduta del 25 ottobre 2011 dalle Commissioni VIII e X della Camera l’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (COM(2011)571 def.).

Sull’attuazione e sull’applicazione della vigente legislazione europea in materia di rifiuti pesano comunque alcune procedure di infrazione che rappresentano una quota significatica del complesso delle procedure avviate nella legislazione ambientale.

In considerazione della procedura di infrazione europea sulle discariche abusive, le Commissioni VIII (Ambiente) e XIV (Politiche dell’UE) della Camera hanno svolto un’audizione del Ministro dell’ambiente nella seduta del 21 novembre 2012.

 

Il certificato antipedofilia: a tutela dello sport e degli atleti

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certificato antipedofilia
certificato antipedofilia

Il certificato antipedofilia:
a tutela dello sport e degli atleti

Il certificato antipedofilia.

In base alla normativa comunitaria (direttiva 2011/93/UE), recepita nel nostro ordinamento dall’art. 2, d.lgs, 39/2014 (in attuazione della l. 96/2013 e in vigore dal 06/04/2014) che ha modificato l’art. 25-bis, d.p.r. 313/2002, al fine di individuare strumenti finalizzati alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ciascun “datore di lavoro” deve verificare, al momento dell’assunzione di “personale”, l’eventuale esistenza di condanne per reati sessuali a danno di minori o di misure interdittive, iscritte al casellario giudiziario, qualora l’impiego del “lavoratore” comporti contatti diretti e regolari con minori.
Come devono essere considerati, ai fini di tale obbligo, i sodalizi sportivi dilettantistici e gli istruttori sportivi?
Dalla lettura della norma e della consolidata prassi in materia, sarebbero esclusi dall’obbligo i sodalizi sportivi dilettantistici nel caso di impiego di istruttori, tecnici, allenatori, ecc. con i quali non sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato e che percepiscono compensi, per intenderci, ex art. 67, d.p.r. 917/1986, in quanto possono rientrare nel concetto di “volontariato” (confermato anche dal CONI con circolare del 04/04/14).

La tutela dei minori.

Tuttavia, in virtù di una ampia interpretazione della ratio della norma, a tutela dei minori, si potrebbe pensare di estendere tale obbligo anche ai sodalizi sportivi dilettantistici, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, indipendentemente dal regime contabile e fiscale adottato, e anche per quelle fattispecie in cui non siano configurabili “rapporti di lavoro” in senso stretto, come nel caso degli incarichi di promozione sportiva conferiti agli istruttori.
Considerata la delicatezza della questione, trattandosi di materia piuttosto spinosa che occorre trattare con la dovuta attenzione, si suggerisce pertanto al gentile lettore di assolvere comunque all’obbligo della verifica presso il casellario giudiziario, nel caso in cui gli istruttori incaricati abbiano contatti regolari e diretti con minori.
La nuova qualificazione di “lavoratori” agli operatori in ambito sportivo che percepiscano compensi (tecnici, istruttori, allenatori, …) implica che torni applicabile nei confronti dei sodalizi sportivi che fanno attività con i minori, la cosiddetta “legge antipedofilia”
Ricordiamo che la normativa in oggetto è stata introdotta sulla base della normativa comunitaria (direttiva 2011/93/UE), recepita nel nostro ordinamento dall’art. 2, d.lgs, 39/2014 (in attuazione della l. 96/2013 e in vigore dal 06/04/2014) che ha modificato l’art. 25-bis, d.p.r. 313/2002, al fine di individuare strumenti finalizzati alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Il presupposto della qualifica di “datore di lavoro” aveva escluso dall’applicazione della normativa in oggetto le a.s.d. e s.s.d. che si avvalevano di collaboratori che percepivano compensi inquadrati quali redditi diversi, ex art. 67, d.p.r. 917/1986.
Alla luce della riforma del lavoro sportivo e alla nuova qualifica di “datore di lavoro” assunta dai sodalizi sportivi, è necessario che le a.s.d. e s.s.d. applichino per la nuova stagione sportiva quanto previsto dalla norma.

Il certificato antipedofilia: modalità operative.

– l’obbligo sorge all’atto dell’instaurazione del rapporto, sia questo di natura subordinata, di collaborazione coordinata e continuativa, oltre che di lavoro autonomo con posizione IVA;
– il certificato non deve essere nuovamente richiesto ogni sei mesi, né una volta che sia scaduta la validità dello stesso;
– la modulistica da utilizzare per il rilascio è reperibile presso la competente Procura della Repubblica (v. fac simile allegato, che può essere anche scaricato a questo link);
– la richiesta può essere effettuata anche dal datore di lavoro (v. fac simile allegato, che può essere anche scaricato a questo link);
– il costo è relativo ai soli diritti; le a.s.d./s.s.d. sono esenti dall’imposta di bollo dall’articolo 27-bis della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 (“Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie … estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti…”).
Chi lo deve presentare? Dove si richiede? Quanto costa? Tutte le informazioni sul certificato che da oggi è necessario presentare se si lavora coi bambini
C’è una novità per chi lavora con bambini e ragazzi. È obbligatorio da oggi presentare il certificato antipedofilia dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo numero 39 del 2014 in vigore da domenica 6 aprile che segue una direttiva europea. Esente il mondo del volontariato.
Cosa certifica? Il certificato penale del casellario giudiziario attesta che la persona che lo presenta non è stata condannata per reati contro i minori, dunque pornografia minorile e virtuale, prostituzione minorile, adescamento e turismo sessuale.
I reati sono quelli identificati agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale.
Chi lo deve presentare? Chi sta per ottenere un lavoro, con regolare contratto, che comporti il contatto con minori in modo diretto e abituale. Il datore di lavoro lo deve richiedere prima che sia stipulato il contratto. Per esempio insegnanti, istruttori sportivi.
Chi non è obbligato a presentarlo? Non lo devono presentare quanti lavorano come volontari per Onlus, parrocchie o anche associazioni sportive senza che ci sia una forma di lavoro subordinato e un contratto di lavoro. Cosa che limita molto il campo d’azione del provvedimento.
Vale per colf e badanti? No, non c’è l’obbligo in caso di lavoro domestico, non direttamente legato ai bambini che pur possono essere presenti. Il datore di lavoro, trattandosi di un rapporto fiduciario, può decidere come fare autonomamente.
Vale anche per chi sta già lavorando con i ragazzi?
No. L’obbligo riguarda i nuovi assunti e non chi è già dipendente, per esempio, di scuole o palestre. Chi può presentare la domanda? Il lavoratore direttamente interessato, ma anche il datore di lavoro delegato dal dipendente.
Dove si richiede?
I moduli sono sul sito del Ministero della Giustizia. La richiesta va fatta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di riferimento, Ufficio locale del Casellario giudiziale.
Quali sono i tempi?
Il Ministero ha assicurato che i certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta. Si può comunque stipulare il contratto presentando un’autocertificazione in cui il neoassunto dichiara di non essere stato condannato per i reati contro i minori.

La normativa sul confezionamento, vendita e trasporto dei prodotti alimentari: che cosa l’imprenditore e il consumatore sono tenuti a sapere?

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vendita prodotti alimentari
vendita prodotti alimentari

 

Premessa.

Il trasporto di alimenti confezionati è un’attività che richiede molte attenzioni e cautele. Bisogna evitare il deterioramento di cibi e bevande, la contaminazione tra le diverse tipologie di prodotti trasportati e quindi tutelare la salute dei consumatori. Scambi commerciali, merci in viaggio su grandi distanze, distribuzione di beni alimentari per ristorazione e catene di supermercati: è fondamentale garantire salubrità e sicurezza degli alimenti trasportati tramite misure di controllo e prevenzione.

Il rischio di contaminazione, in particolare, deve essere chiaro a tutti coloro che manipolano prodotti alimentari, per questo motivo è necessaria una costante e chiara formazione in azienda: il personale deve essere informato per iscritto dei suoi compiti e delle sue responsabilità.

L’azienda, inoltre, ha il compito di sensibilizzare e responsabilizzare continuamente i dipendenti, in modo che sappiano individuare e segnalare eventuali non conformità e attuare azioni correttive.

I mezzi di trasporto di alimenti confezionati sono obbligati ad avere la certificazione Haccp – Hazard Analysis and Critical Control Points – al fine di tutelare le condizioni igieniche dei prodotti. Il corso Haccp è un obbligo per l’autotrasportatore ma anche una garanzia per il consumatore.

 

Attestato Haccp: obbligo trasporto beni alimentari

 

L’Haccp per il trasporto di alimenti confezionati è un sistema di autocontrollo alimentare che assicura l’apprendimento delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare fondamentali nelle fasi di produzione, manipolazione, distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande.

Secondo la normativa Reg.852/04/CE e Reg.178/02/CE chi opera nel settore alimentare deve essere in grado di individuare e prevenire pericoli di tipo biologico, microbiologico, chimico, fisico.

 

Cos’è ed a cosa serve l’Haccp: la normativa

Chiunque lavori nel settore alimentare, indipendentemente dalla mansione svolta, deve essere

informato e formato sulle regole, le norme e i principi dell’HACCP.

Cos’è l’Haccp: definizione

Per capire il suo significato è necessario partire dal suo acronimo ovvero: “Hazard Analysis and Critical Control Points” che dall’inglese all’italiano è traducibile in “analisi dei rischi e punti critici di controllo”.

Si tratta di un protocollo, ovvero un insieme di procedure volte a tutelare e il consumatore garantendo la salubrità degli alimenti, focalizzandosi in particolar modo sulla prevenzione dei rischi piuttosto che sull’analisi del prodotto finito, concentrandosi sui punti critici di controllo.

Che cosa sono i punti critici di controllo?

Con questo termine si intende ogni fase o procedura del ciclo produttivo dell’alimento che può essere monitorato e controllato periodicamente allo scopo di eliminare o quanto meno ridurre i rischi relativi alla salubrità e alla sicurezza di un prodotto alimentare.

A cosa serve l’Haccp?

Come abbiamo già anticipato, l’haccp è un metodo di controllo finalizzato a tutelare la salubrità dell’alimento e la salute del consumatore finale, tramite un monitoraggio costante delle fasi della manipolazione degli alimenti in cui vi sia un probabile pericolo di contaminazione, che sia esso biologico, chimico o fisico, basandosi sull’applicazione di principi fondamentali.

Quanti sono i principi del sistema Haccp?

I principi dell’HACCP sono 7 e sono i seguenti:

  1. Individuazione dei pericoli e analisi dei rischi;
  2. Individuazione dei CCP (punti di controllo critici);
  3. Definizione dei limiti critici;
  4. Definizione delle procedure di monitoraggio;
  5. Definizione e pianificazione delle azioni correttive;
  6. Definizione delle procedure di verifica;
  7. Definizione delle procedure di registrazione;

Haccp: Normativa

Un sistema così complesso non poteva che essere regolato da una normativa ben precisa maturata nel corso degli anni. Il primo sistema di controllo dei punti critici di controllo venne inventato negli anni ‘60 in America per garantire dei pasti controllati, salubri e sicuri agli astronauti in missione per la NASA. Successivamente fu disposto l’obbligo di adottare questo sistema in tutte le aziende del settore alimentare. La prima normativa di riferimento per l’HACCP in Europa è arrivata nei primi anni ‘90 con la Direttiva 1993/43/CEE, che è stata recepita in Italia con il D.Lgs 155/1997, che rendeva l’HACCP obbligatorio per tutta la filiera alimentare. Tale normativa è successivamente stata sostituita dal Regolamento CE 852/2004 entrato in vigore nel gennaio del 2006, ed è stato attuato in Italia con il D.Lgs 193/2007 con il quale vengono decretate per la prima volta le sanzioni per inadempienza alle disposizioni dell’Haccp. Com’è facilmente comprensibile, la normativa relativa Haccp stabilisce che vi siano delle procedure obbligatorie da seguire e che gli addetti a svolgere tale procedure siano in possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie. Tuttavia, la normativa, in Italia, ha carattere regionale, ciò significa che ogni regione ha un proprio ufficio competente all’interno del quale viene disciplinata la materia della sicurezza alimentare.

Per lavorare nella filiera alimentare, ai sensi della normativa vigente in materia, ogni azienda e ogni lavoratore che opera in essa devono possedere certi requisiti fondamentali. L’obbligo per tutte le attività del settore alimentare è quello di mettere in atto un piano di autocontrollo, munendosi di un manuale haccp redatto in base alle esigenze specifiche dell’azienda in questione, contenente le linee guida necessarie per il monitoraggio e la prevenzione dei rischi alimentari da mettere in atto tramite la compilazione di apposite schede di autocontrollo haccp. Per i lavoratori invece è necessario conseguire una certificazione che attesti la loro preparazione in materia di sicurezza e igiene alimentare: l’Attestato HACCP. Inoltre, deve seguire specifiche norme di comportamento igienico-sanitario per evitare danni alla salute dell’uomo.

Normativa Haccp: regole di trasporto prodotti alimentari

Nella normativa Haccp riveste particolare attenzione il trasporto alimenti, in riferimento alla manipolazione e alla vendita. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere tenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione; non devono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti se questi possono esserne contaminati; devono essere adatti a mantenere temperature idonee alle tipologie di prodotti. Per i veicoli e/o i contenitori adibiti anche al trasporto di merce diversa bisogna provvedere a separare efficacemente i prodotti; è necessario, inoltre, che siano puliti tra un carico e l’altro per evitare il rischio di contaminazione.

I prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari e bisogna contrassegnarli in modo chiaro e indelebile in una o più lingue comunitarie. I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da evitare il rischio di contaminazione.

Haccp e piano di autocontrollo alimentare: qual è la differenza?

Tutti gli operatori coinvolti nella filiera del settore alimentare sono obbligati per legge a monitorare il proprio lavoro e a redigere il manuale Haccp. Che si tratti di settore produttivo o comparto di distribuzione, ogni impresa deve dotarsi di un piano di autocontrollo così da accertare la sicurezza e l’igiene dei prodotti.

Nel piano di autocontrollo alimentare sono indicate le seguenti informazioni:

  • Descrizione dell’azienda e dell’attività svolta, ragione sociale, sede legale
  • Gruppo di lavoro Haccp, ruoli e attività dei dipendenti
  • Regolamentazione chiara dei processi e dei rischi legati all’alimentazione
  • Descrizione dei prodotti utilizzati.

L’Haccp è il sistema che consente di applicare il piano di autocontrollo in maniera razionale e organizzata, al fine di raggiungere un elevato livello di sicurezza alimentare.

 

Obbligo manuale Haccp: sicurezza nel trasporto alimentare

Il manuale Haccp è il documento che ogni attività ditrasporto alimenti deve tenere con sé ed è obbligatorio sia in Italia sia all’estero, anche per il trasporto conto terzi. È importante perchè serve a garantire la sicurezza alimentare e a prevenire rischi ad essa connessi. Si può redigere solo dopo aver frequentato un corso di formazione abilitato secondo la Direttiva europea 2005/36/CE. All’interno del manuale è necessario indicare i possibili rischi e provvedimenti adottati per tenerli sotto controllo, per evitare contaminazioni.

Solitamente è formato da una descrizione e dalla documentazione di natura operativa.

Rimborso accise autotrasportatori: gestione completa con il servizio recupero accise gasolio

L’attestato Haccp è obbligatorio non solo perle aziende che lavorano nel campo della ristorazione e somministrazione di generi alimentari e bevande, ma anche per autotrasportatori impegnati nelle attività di carico, scarico, trasporto alimenti confezionati, ancor più se si tratta di lunghe distanze.

Le imprese che esercitano attività di trasporto merci in conto proprio e per conto terzi, con veicoli di peso complessivo uguale o superiore a 7,5 ton, hanno la possibilità di ottenere il rimborso accise gasolio per il trasporto effettuato sul territorio nazionale.

Vendere alimenti online: che cosa prescrive la normativa

Vuoi iniziare a vendere alimenti online? Allora devi sapere cosa stabilisce la normativa sulla vendita di cibo online e quali sono i requisiti da rispettare. In questa guida ti illustreremo tutto ciò che c’è da sapere per iniziare a vendere cibo online.

Per vendere alimentari online bisogna rispondere ad alcuni importanti requisiti stabiliti dalla Legge e ottenere le autorizzazioni.

Vendere cibo online richiede una serie di adempimenti amministrativi e burocratici, a partire dall’apertura della Partita Iva e all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Per poter vendere alimenti online è obbligatorio riportare tutte le informazioni necessarie sulle etichette per garantire la massima trasparenza ai clienti.

Vuoi realizzare il progetto di vendita di alimenti online, ma non sai quali requisiti bisogna rispettare e quali sono gli adempimenti burocratici e amministrativi? Al giorno d’oggi sempre più persone scelgono di investire nel commercio online vendendo diverse tipologie di prodotti, tra cui quelli alimentari. Tuttavia, a differenza di altri generi di prodotti, per poter vendere cibo online è necessario rispettare alcuni requisiti e adempimenti per garantire il massimo della sicurezza. Ma vediamo subito cosa stabilisce la normativa sul commercio di alimenti online, e tutti gli aspetti fiscali e burocratici da considerare per avviare l’attività.

Vendere alimenti online: la normativa

Il cibo, prima di essere venduto, deve rispettare determinati standard che ne garantiscono la sicurezza, e il venditore deve ottenere le opportune autorizzazioni. La normativa riguardo la vendita degli alimenti online fa riferimento a:

Regolamento europeo 1169/2011/UE sull’etichettatura alimentare;

  • D. Lgs. 114/1998 e D. Lgs. 59/2010 sui requisiti morali e professionali;
  • D.Lgs 70/2003 sugli adempimenti necessari per il commercio online. Il venditore di prodotti alimentari online deve rispettare sia le normative di tutela del consumatore che quelle di tutela della salute. La normativa stabilisce che per la vendita di alimenti online il venditore deve rispettare alcuni requisiti personali e professionali di onorabilità e che comprovino l’esperienza nella materia. Il venditore deve, inoltre, possedere i requisiti oggetti per la vendita dei prodotti e garantire la sicurezza degli alimenti. Vi sono, poi, gli adempimenti burocratici che concernono qualsiasi tipologia di vendita online.

Vendere alimenti online: i requisiti

Per essere autorizzato a vendere online prodotti alimentari, il venditore deve rispettare alcuni requisiti, sia personali che professionali. Quelli che vedremo tra poco sono noti come requisiti di onorabilità. Ci sono, infatti, alcuni soggetti che non possono occuparsi della vendita online di prodotti alimentari, ossia quei soggetti: • dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, a meno che non hanno ottenuto la riabilitazione; • condannati per delitto non colposo con una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni: • che hanno ricevuto una condanna per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza o estorsione; • condannati per reati contro l’igiene e la sanità pubblica; • che riportano due o più condanne nei cinque anni precedenti all’inizio dell’esercizio dell’attività per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali.

Licenze per vendere prodotti alimentari

Per poter vendere online prodotti alimentare il venditore deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti: • aver ottenuto la certificazione SAB (Somministrazione di Alimenti e Bevande); • un’esperienza lavorativa di almeno due anni, negli ultimi cinque, in un’attività di vendita o di produzione alimentare; • avere un titolo di studi attinente al settore del commercio, della preparazione e somministrazione di alimenti.

Nel caso in cui un venditore voglia vendere prodotti alimentari fatti in casa sarà anche necessario ottenere un attestato di frequentazione di un corso di formazione sul sistema HACCP, anche noto come certificazione HACCP. In più, deve essere dotato di una cucina che risponda a determinati requisiti e presenti caratteristiche specifiche stabilite dalla normativa.

Quando l’imprenditore è responsabile per la legge italiana?

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TUTELA IMPRENDITORE
TUTELA IMPRENDITORE

Premessa

Nel presente contributo ci si soffermerà sulla responsabilità dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile richiamando le pronunce giurisprudenziali in materia e svolgendo le conseguenti considerazioni sul caso in esame e sui profili di responsabilità penale che coinvolgono coloro che ricoprono posizioni apicali all’interno di un’impresa.

La responsabilità dell’imprenditore.

In materia di responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., non costituisce fattore di esclusione della responsabilità datoriale il fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, avesse la possibilità di modulare dal punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferie e dei riposi, residuando pur sempre in capo al datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, salva l’ipotesi che la condotta di questi si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile.

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2022, n.2403

Infortuni sui luoghi di lavoro: responsabilità dell’imprenditore

La responsabilità dell’imprenditore per gli infortuni avvenuti sui luoghi di lavoro a causa della mancata adozione delle misure di sicurezza deriva o da norme specifiche o, in assenza di queste, dalla norma di portata generale di cui all’art. 2087 c.c., che rappresenta una norma di chiusura del sistema antinfortunistico, che trova come tale applicazione a tutte le ipotesi non espressamente disciplinate.

Corte appello Firenze sez. lav., 28/06/2021, n.330

Mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore

In ordine alla responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore si fa riferimento a norme specifiche o, in mancanza a quanto disposto dall’art. 2087 c.c., che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro, siano necessarie a tutelare l’integrità psico -fisica dei lavoratori.

In particolare nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa pericolosa, come nella fattispecie, la responsabilità del datore di lavoro -imprenditore, ai sensi dell’art. 2087 c.c., pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non può essere, tuttavia, circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico -fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto, della concreta realtà aziendale, del tipo di lavorazione e del connesso rischio.

Cassazione civile sez. lav., 18/06/2021, n.17576

Responsabilità dell’imprenditore per infortuni sul luogo di lavoro

In tema di responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c. per gli infortuni sul luogo di lavoro, nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l’intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell’evento.

(Nella specie, relativa all’infortunio occorso al dipendente di un’impresa appaltatrice di lavori di facchinaggio, per essere caduto, mentre era intento a sistemare della merce, da un ballatoio dell’altezza di circa tre metri posto all’interno del magazzino della società committente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, riconosciutane la responsabilità per violazione delle prescrizioni antinfortunistiche di cui all’art. 26, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, aveva condannato la committente, in solido con il socio illimitatamente responsabile, al risarcimento dell’intero danno subito dal lavoratore, pur avendo accertato il concorso di responsabilità di un altro dipendente nella produzione del fatto lesivo).

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2021, n.11116

Bancarotta fraudolenta: configurabilità e casistica

La mancata giustificazione della destinazione data al residuo di cassa non rinvenuto al momento della redazione dell’inventario, concorre alla formazione della prova della responsabilità dell’imprenditore fallito. Infatti, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti.

Del resto, in riferimento alla bancarotta patrimoniale, gli imprenditori di una ditta dichiarata fallita hanno l’obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni del debitore all’adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione o dell’occultamento.

Corte appello Ancona, 22/04/2021, n.715

Responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c.

La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un’ipotesi di responsabilità oggettiva, sorge non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma sanziona anche la omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure e cautele idonee a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in un caso in cui il lavoratore aveva subito danni a seguito dell’impiego di una scala a pioli per movimentare pesi e non per l’innalzamento verso l’alto, aveva escluso la responsabilità datoriale senza indagare se l’uso non conforme a quello ordinario potesse essere evitato con cautele più incisive, incluso il divieto di utilizzo).

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2020, n.15112

La responsabilità dell’imprenditore

La responsabilità dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 2087 c.c., non è oggettiva, bensì fondata sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati.

Ne consegue che va esclusa la possibilità di ricavare dalla norma citata l’obbligo del datore di adottare ogni cautela possibile ed innominata, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a prevenire ogni evento lesivo.

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, senza individuare la concreta e specifica regola prudenziale violata, aveva ritenuto la responsabilità del datore per le lesioni occorse alla dipendente scivolata e caduta sul pavimento in corso di pulizia, nonostante la predisposizione di apposite segnalazioni da parte dell’impresa appaltatrice).

Cassazione civile sez. lav., 23/05/2019, n.14066

Omesso versamento di ritenute

Va esclusa la responsabilità dell’imprenditore per il mancato versamento delle ritenute fiscali solo in presenza di una crisi economica a lui non imputabile, e solo quando siano state adottate tutte le misure idonee a fronteggiare la crisi (nella specie, la Corte ha rinviato al giudice del merito per un approfondimento sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, atteso che l’imprenditore aveva giustificato il mancato versamento con la volontà di utilizzare il denaro per pagare i dipendenti).

Cassazione penale sez. III, 23/11/2017, n.6737

Responsabilità dell’imprenditore per eccessivo lavoro imposto ai lavoratori

In tema di responsabilità dell’imprenditore, ex art. 2087 c.c., per l’eccessivo carico di lavoro imposto al lavoratore, è irrilevante l’assenza di doglianze o di sollecitazioni mosse da quest’ultimo, né, ai fini della prova liberatoria, è sufficiente l’allegazione generica della carenza di organico, costituendo l’organizzazione dei reparti, la consistenza degli organici e la predisposizione dei turni espressione ed attuazione concreta dell’assetto organizzativo adottato dall’imprenditore.

(Nella specie, il dipendente, deceduto per infarto del miocardio, era stato inserito nel servizio di pronta disponibilità, in violazione reiterata e sistematica dei limiti posti dall’art. 18 del d.P.R. n. 270 del 1987 e dalla contrattazione collettiva del comparto sanità).

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2017, n.14313

Responsabilità dell’imprenditore per atti compiuti da terzi interposti

Affinché l’imprenditore possa essere tenuto a rispondere dell’atto concorrenziale del terzo occorre che questo atto, pur se realizzato senza la sua personale diretta partecipazione, sia tuttavia riconducibile geneticamente alla sua volontà, nel senso che sia stato compiuto su sua ispirazione e/o nel suo interesse e non nell’interesse autonomo del terzo che lo ha materialmente eseguito.

Tribunale Parma, 05/04/2017, n.525

Temporanea crisi aziendale e responsabilità dell’imprenditore

L’ammissione al godimento del contributo salariale presuppone una situazione di temporanea crisi aziendale, non riconducibile a responsabilità dell’imprenditore e rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione competente.

La normativa di settore – ossia l’art. 1, l. n. 164 del 1975, applicabile ratione temporis – nel riferirsi a “situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabile all’imprenditore o agli operai” implica l’assoluta estraneità dell’evento rispetto alla sfera psichica e causale dei soggetti interessati, per i profili sia della prevedibilità dell’evento stesso sia della responsabilità, con sostanziale riconduzione dell’applicazione della norma a situazioni di forza maggiore.

A ciò consegue che i fatti dai quali sia derivata una contrazione o una sospensione dell’attività d’impresa debbono risultare estranei anche alla sfera di responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore, al quale possa ricondursi, a titolo risarcitorio, la responsabilità dell’evento interruttivo e la riparazione delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli. Inoltre, trattandosi di istituto che opera in via di eccezione alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività, è retto da regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all’intervento.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 17/11/2015, n.2416

Omessa ordinaria diligenza

Nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è configurabile la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c., per l’omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.

Accanto alla responsabilità di carattere civilistico, vi sono anche situazioni che coinvolgono l’imprenditore e che hanno rilievo penale. L’attività imprenditoriale comporta dei rischi, anche a livello penale. Ecco i principali rischi penali dell’imprenditore ed i controlli preventivi utili per evitarli.

Quali sono le condotte dell’amministratore e del management societario che presentano dei rischi di “sconfinamento” nel diritto penale?

I reati che possono essere commessi dagli imprenditori (o dai c.d. “colletti bianchi”) si caratterizzano generalmente per l’assenza di una condotta violenta e per la categoria dei danneggiati o persone offese: consumatori, azionisti, concorrenti, investitori, dipendenti d’azienda e così via.

Trattasi di rischi penali che si possono verificare prevalentemente nel campo economico, politico e professionale, che perseguono uno scopo di lucro.

Rischi dell’imprenditori in sede fallimentare

Ci si riferisce ai reati fallimentari disciplinati dalla L. n. 267/1942. Presupposto è che il soggetto sia un imprenditore commerciale o una società o un soggetto che rappresenti la società stessa (es. amministratore).

Il reato più conosciuto è la bancarotta nelle sue forme semplice, fraudolenta, documentale, patrimoniale, documentale e preferenziale. Si realizza la bancarotta ad esempio nel caso in cui l’imprenditore utilizza il patrimonio sociale per spese personali o in operazioni manifestamente imprudenti.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l’imprenditore distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa in tutto o in parte i suoi beni o falsifica i libri o altre scritture contabili.

Un’altra ipotesi di reato è il ricorso abusivo al credito che si verifica quando l’imprenditore ricorre al credito dissimulando il proprio dissesto. L’imprenditore risponde del reato di omessa dichiarazione dei beni se redige un inventario non fedele alla realtà.

I reati societari

Altra categoria di reati che possono essere commessi nell’esercizio dell’attività imprenditoriale sono reati societari, collocati nel codice civile dall’art. 2621.

Si pensi al reato di false comunicazioni sociali che si realizza ad esempio quando gli amministratori espongono nei bilanci fatti non corrispondenti al vero o, viceversa, omettono informazioni obbligatorie per conseguire un ingiusto profitto.

Se l’amministratore restituisce, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li libera dall’obbligo di eseguirli, risponde del reato di indebita restituzione dei conferimenti.

L’aggiotaggio si configura, invece, quando taluno diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate per provocare una sensibile alterazione di strumenti non quotati (art. 2637 c.c.).

Rientrano nella categoria dei reati societari anche alcune fattispecie disciplinate nel T.U.F.: si pensi al delitto di insider trading che reprime il compimento di operazioni su strumenti finanziari mediante informazioni privilegiate possedute in ragione della partecipazione al capitale di una società. 

I rischi penali dell’imprenditore in sede tributaria

Possono altresì emergere profili di responsabilità penale per l’imprenditore se costui commette violazioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Si fa riferimento ai c.d. reati tributari di cui al D.lgs n. 74/2000. Elemento comune a questi reati è lo scopo di evadere l’IVA e le imposte sui redditi.

Si pensi all’imprenditore che, avvalendosi di mezzi fraudolenti, nelle dichiarazioni annuali dichiari di aver percepito ricavi (elementi attivi) inferiori rispetto a quelli effettivamente conseguiti o, viceversa, esponga dei costi in realtà mai sostenuti (dichiarazione fraudolenta mediante artifici, art. 3).

Colui che, invece, non presenta una dichiarazione annuale relativa alle predette imposte, pur essendovi obbligato, risponde del reato di omessa dichiarazione (art. 5), purché l’imposta evasa sia superiore ad una determinata soglia.

I reati contro la pubblica amministrazione

Tra i delitti che possono essere commessi dall’imprenditore nell’esercizio della propria attività vi sono alcuni delitti contro la pubblica amministrazione.

Si pensi a colui che dà o promette denaro ad un pubblico ufficiale per l’esercizio delle sue funzioni o per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 318, 319 c.p.).

Si configura la responsabilità anche in capo a colui che dà o promette denaro, indotto da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (art. 319 quater co. 2 c.p.)

Tutela del diritto d’autore

Il nostro ordinamento offre una tutela penale al c.d. know-how: la fattispecie di cui all’art. 623 c.p. sanziona, infatti, la rivelazione o l’uso di informazioni segrete su scoperte scientifiche, invenzioni e applicazioni industriali, compiute in violazione di un rapporto fiduciario di natura professionale. Il know-how rappresenta senz’altro una risorsa fondamentale da cui può dipendere la capacità di un’impresa di restare sul mercato. Si pensi ad esempio al complesso di conoscenze ed esperienze tecniche, o ai disegni tecnici e di progettazione.

Non rientrano, invece, nella nozione di segreto industriale le c.d. strategie di marketing o gli strumenti promozionali.

La legge n. 633/1941 disciplina il diritto d’autore tutelando il diritto di chiunque voglia trarre profitto dalla propria opera. L’art. 171 reprime, dunque, la condotta di colui che pubblica o riproduce un’opera d’ingegno altrui. Tra i beni tutelati dalla norma rientrano anche i software, banche dati, file musicali, immagini, opere musicali, cinematografiche o letterarie.

Costituisce reato l’utilizzo di programmi software senza licenza.

Privacy e GDPR

Non meno rilevanti sono i delitti in tema di violazione della privacy. Le fattispecie di reato previste dalla normativa europea e italiana in materia di protezione dati personali sono le seguenti:

– Trattamento illecito di dati;
– Comunicazione e diffusione illecita di dati personali;
– Acquisizione fraudolenta di dati personali;
– Interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante;
– Inosservanza di provvedimenti del Garante;
– Violazioni in materia di controlli a distanza dei lavoratori. Sul punto, si pensi all’imprenditore che utilizzi impianti audiovisivi dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori installati illegittimamente.

Sicurezza sul lavoro

L’imprenditore è altresì tenuto a garantire la salute e la sicurezza su lavoro (D.lgs n. 81/2008). È pertanto necessario che le imprese siano dotate di un adeguato sistema di prevenzione degli infortuni.

Le fattispecie di reato imputabili all’imprenditore sono l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ciascuna impresa deve redigere il c.d. DVR: il documento di valutazione dei rischi redatto dal datore di lavoro che identifica e valuta i rischi, indica le misure di prevenzione e di protezione per l’eliminazione o la riduzione dei rischi stessi. Costituisce reato anche la mancata compilazione del DVR.

Recentemente la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità per il delitto di lesione personale colposa in capo al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione a fronte di un infortunio occorso ad un alunno all’interno di una scuola che in sede di elaborazione del Dvr aveva omesso di valutare la specifica situazione di rischio relativa all’infortunio accaduto e di far adottare misure adeguate di prevenzione e di protezione. (Cass. pen. Sez. IV, 04/04/2019, n. 37766).

Rischi penali dell’imprenditore per la tutela dell’ambiente

Non è infrequente che l’attività imprenditoriale comporti dei rischi per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente.

A garanzia del bene ambiente, il codice penale prevede alcune fattispecie di reato (dolose e colpose), quali l’inquinamento ambientale (che si verifica in caso di deterioramento delle acque, dell’aria, di un ecosistema, della flora o della fauna), la morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico o l’abbandono di materiale ad alta radioattività.

L’imprenditore deve altresì organizzare la propria impresa in modo da prevenire la commissione di delitti contro l’incolumità. Si pensi, infatti, al delitto di avvelenamento di acque o sostanze alimentari, alla contraffazione di sostanze alimentari rese pericolose per la salute pubblica, al commercio di sostanze alimentari contraffatte o nocive o di medicinali guasti.

Riciclaggio e autoriciclaggio

Risponde del delitto di riciclaggio l’imprenditore che trasferisce denaro proveniente da altro delitto o che compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro o altri beni. Si configura, invece, il delitto di autoriciclaggio nel caso in cui l’imprenditore, che abbia commesso o concorso a commettere un delitto, impiega/trasferisce/sostituisce denaro o altri beni in attività economiche, finanziare, imprenditoriali o speculative. Si pensi a colui che commette una truffa da cui ricava una somma ingente di denaro e utilizzi tale somma nella propria attività imprenditoriale attraverso operazioni in grado di ostacolarne l’identificazione della provenienza illecita.

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