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lunedì 18 Marzo 2024

Rivalutazione ed affrancamento cubatura 2014 – 2016

Cubatura: riaperti i termini per la rivalutazione e l’affrancamento con versamento di imposta sostitutiva, commercialista e tributarista esperto e specializzato.

CUBATURA: riaperti i termini per rivalutazione ed affrancamento all’8%

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 15/03/2016 - 74457 visualizzazioni.
CUBATURA: riaperti i termini per rivalutazione ed affrancamento all'8%

La legge di stabilità ha riaperto fino al 30 giugno 2014  i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative ai diritti di cubatura  purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2014 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

 

CUBATURA: riaperti i termini per la rivalutazione e l’affrancamento al 4%

La legge di stabilità ha riaperto fino al 30 giugno 2016  i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative ai diritti di cubatura  purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2016 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito

La facoltà di rivalutare il diritto di cubatura è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso. Pertanto in tal modo a fronte di un gettito  medio di imposta sulla plusvalenza da cessione pari al 43% (ad eccezione della tassazione separata che può essere mediamente inferiore di un 8%), il cedente sconta un affrancamento secco del 8% (pagabile in tre comode rate o in unica soluzione).  

Consigliato, tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito (entro 30. 06. 2016), il cedente può pacificamente versare l’imposta sostitutiva in unica rata e chiudere la partita con il Fisco.

L’Aliquota

L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del 8% rispetto al valore attribuito ai diritti di cubatura tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa). Nell’ipotesi in cui il terreno fosse ceduto prima del 30 giugno 2016, la perizia dovrà essere esposta prima del rogito dal momento che il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione dell’atto di vendita.

Le rate

La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento:

1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2016;

2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze:

a.       30. 06. 2016;

b.      30. 06. 2017 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056);

c.       30. 06. 2018 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056).

Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione, di non versare il 8% per intero ma limitarsi alla differenza.

Per info o assistenza professionale specializzata contattare lo Studio Associato Alessio Ferretti & Partners  o Network Fiscale S. R. L. Unipersonale chiamando al 

Numero Verde 800. 19. 27. 52  – a. Ferretti@networkfiscale. Com

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