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Autotutela

Esercizio del diritto di autotutela del contribuente e criteri di economicità per agenzia delle entrate, guida alla autotutela, fac simile istanza di autotutela.

Guida all’esercizio del diritto alla Autotutela

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 01/12/2011 - 36913 visualizzazioni.
Guida all’esercizio del diritto alla Autotutela

Decreto ministeriale 11-02-1997, n. 37 (G. U. N. 53 del 5 marzo 1997 ) Regolamento recante norme relative all’esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria.

 

Guida all’esercizio del diritto alla Autotutela

Preambolo

 

Il ministero delle finanze

Visto l’articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n, 656, che prevede che con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell’Amministrazione finanziaria competenti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati, nonché i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l’attività dell’Amministrazione;

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo per la riorganizzazione dell’Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, recante norme per la riorganizzazione dell’Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e l’ordinamento del relativo personale;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante disposizioni per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il D. P. R. 27 marzo 1992, n. 287, che reca il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Riconosciuta la necessità di individuare gli organi competenti per l’esercizio del potere di autotutela di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge n. 564 del 1994, nonché di disciplinare la relativa procedura;

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 28 novembre 1996;

Viste le comunicazioni, n. 3-779 del 30 gennaio 1997 e n. 3-911 del 4 febbraio 1997, al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Adotta il seguente regolamento: D. M. 11-02-1997, n. 37

Art. 1 – Organi competenti per l’esercizio del potere di annullamento e di revoca d’ufficio o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento

[1] Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento spetta all’ufficio che ha emanato l’atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d’ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l’ufficio stesso dipende.

Art. 2 – Ipotesi di annullamento d’ufficio o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento

[1] L’Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell’atto o dell’imposizione, quali tra l’altro: a) errore di persona; b) evidente errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto dell’imposta; d) doppia imposizione; e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.

[2] Non si procede all’annullamento d’ufficio, o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria.

Art. 3 – Criteri di priorità

[1] Nell’attività di cui all’ articolo 2 è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

Art. 4 – Adempimenti degli uffici

[1] Nel caso in cui l’importo dell’imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento o della agevolazione superi lire un miliardo, l’annullamento è sottoposto al preventivo parere della direzione regionale o compartimentale da cui l’ufficio dipende.

[2] Dell’eventuale annullamento, o rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all’organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché – in caso di annullamento disposto in via sostitutiva – all’ufficio che ha emanato l’atto.

[3] Con relazioni annuali, da trasmettere al Segretariato generale, ai relativi dipartimenti e al servizio per il controllo interno, le direzioni regionali e compartimentali evidenziano le cause dei vizi degli atti rilevati nonché le misure adottate per migliorare l’efficienza dell’attività di accertamento di loro competenza.

Art. 5 – Richieste di annullamento o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento

[1] Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate agli uffici di cui all’ articolo 1 ; in caso di invio di richiesta ad ufficio incompetente, questo e tenuto a trasmetterla all’ufficio competente, dandone comunicazione al contribuente.

Art. 6 – Rilevazione da parte degli uffici

[1] La Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate, la Direzione centrale per gli affari generali, il personale e i servizi informatici e tecnici del Dipartimento delle dogane e la Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l’organizzazione del Dipartimento del territorio, sulla base di relazioni che le direzioni regionali e compartimentali, avvalendosi del servizio automatizzato di cui all’ articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , sono tenute a far pervenire trimestralmente alle stesse Direzioni centrali e al Segretariato generale, rilevano i motivi per i quali più frequentemente i ricorsi avverso atti degli uffici periferici e centrali sono accolti o respinti dalle commissioni tributarie.

[2] Le Direzioni centrali di cui al comma 1 trasmettono semestralmente alle direzioni regionali e compartimentali elenchi, distinti per singoli tributi, delle questioni che più frequentemente formano oggetto di ricorso, evidenziando i casi di contrasto con la giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Art. 7 – Criteri di economicità per l’inizio o l’abbandono dell’attività contenziosa

[1] Tenuto conto delle rilevazioni previste dall’articolo 6 e della giurisprudenza consolidata nella materia, le direzioni dei Dipartimenti impartiscono direttive per l’abbandono delle liti già iniziate, sulla base del criterio delle probabilità della soccombenza e della conseguente condanna dell’Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese di giudizio. Ad analoga valutazione e subordinata l’adozione di iniziative in sede contenziosa.

[2] Ai fini di cui al comma precedente è presa in considerazione anche l’esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse.

Art. 8 – Criteri di economicità per l’inizio o l’abbandono dell’attività amministrativa [1] Con successivi propri decreti sono stabiliti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l’attività dell’Amministrazione, in relazione a predeterminate categorie generali ed astratte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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