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Regime Forfettario e Regime del Margine: chiarimenti sulla compatibilità e indicazioni operative

Negli ultimi anni, il Regime Forfettario è diventato una delle opzioni fiscali più utilizzate dai professionisti e dalle piccole partite IVA in Italia, grazie alla sua semplicità e ai vantaggi fiscali che offre. Allo stesso tempo, però, molti operatori commerciali, in particolare quelli che trattano beni usati, antiquariato, opere d’arte o oggetti da collezione, applicano il cosiddetto Regime del Margine, un sistema IVA particolare previsto dalla normativa europea e recepito nel nostro ordinamento. Da qui nasce un dubbio legittimo e frequente: è possibile applicare contemporaneamente il Regime Forfettario e il Regime del Margine?
Sommario
Questa domanda non è solo teorica, ma ha profonde implicazioni pratiche e fiscali. La risposta, come spesso accade in ambito tributario, non è immediata e richiede un’analisi attenta delle disposizioni normative, delle risposte dell’Agenzia delle Entrate e delle più recenti interpretazioni. In questo articolo faremo chiarezza, fornendo riferimenti concreti alle norme di legge, ai documenti ufficiali e alle possibilità di risparmio fiscale che derivano da una corretta scelta tra questi due regimi.
In questo articolo analizzeremo cosa prevede il Regime Forfettario, come funziona il Regime del Margine, quali sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sulla loro compatibilità e forniremo consigli pratici per scegliere il regime più adatto e risparmiare legalmente sulle tasse.
Introduzione
Un recente chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate ha fatto luce su una questione che da tempo genera incertezze tra i titolari di partita IVA: è possibile accedere al Regime Forfettario se in passato non si è mai applicato il Regime del Margine? La risposta ufficiale è sì, con alcune precisazioni importanti.
L’Amministrazione finanziaria ha infatti confermato che l’incompatibilità tra il regime forfettario e i regimi IVA speciali, come appunto il regime del margine, è automatica solo quando il regime speciale è obbligatorio per legge. Tuttavia, se il contribuente non ha mai adottato tale regime speciale nei periodi d’imposta precedenti, potrà legittimamente scegliere di entrare nel regime forfettario, purché siano rispettati tutti i requisiti di accesso previsti dalla normativa (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014).
La stessa Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ribadisce che, qualora il contribuente abbia la facoltà di applicare il regime IVA ordinario e scelga di farlo, può contemporaneamente adottare il forfettario, a patto che tale scelta sia stata esercitata nell’anno precedente a quello di ingresso nel nuovo regime agevolato.
Nel caso specifico esaminato dall’Agenzia, poiché il contribuente non aveva mai applicato il regime del margine in passato, viene confermata la possibilità di accedere al forfettario a partire dal 2025, anche qualora egli prosegua nell’attività di compravendita di elettrodomestici usati. La transizione al forfettario dovrà comunque essere comunicata tramite il modello AA9/12 (sezione “variazione dati” e “regimi fiscali agevolati”) e successivamente confermata nella dichiarazione dei redditi.
Questa interpretazione apre quindi la strada a una platea più ampia di operatori economici che, non avendo mai utilizzato regimi IVA speciali, possono ora beneficiare del forfettario con aliquota ridotta e semplificazioni fiscali.
Cos’è il Regime del Margine
Per comprendere appieno i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, è essenziale capire che cos’è il Regime del Margine e in quali casi il suo utilizzo è obbligatorio. Il Regime del Margine è un particolare meccanismo IVA riservato a chi commercializza beni usati, oggetti d’antiquariato, da collezione o opere d’arte. Questo regime consente al venditore di calcolare l’IVA non sull’intero corrispettivo di vendita, ma sul margine di guadagno effettivo, ovvero sulla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto del bene.
L’obiettivo principale di questa disciplina è evitare la doppia imposizione IVA sui beni già assoggettati all’imposta in precedenti passaggi commerciali. Per esempio, un commerciante di elettrodomestici usati o di auto usate, quando acquista i beni da un privato (che non applica IVA), non potrebbe altrimenti detrarre l’imposta. Il Regime del Margine risolve proprio questa criticità.
Tuttavia, la normativa distingue due situazioni:
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Applicazione obbligatoria: se la legge prevede espressamente l’utilizzo del regime speciale, il contribuente non può scegliere di adottare il regime IVA ordinario, rendendo quindi incompatibile l’accesso al forfettario.
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Applicazione facoltativa: se il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario IVA, e lo fa, allora può accedere al Regime Forfettario, sempre che rispetti gli altri requisiti di legge.
Va ricordato che il Regime del Margine non si applica su scelta personale, ma solo se l’attività rientra in quelle previste dall’art. 36 del D.L. 41/1995 e dai successivi aggiornamenti normativi.
Questo significa che un operatore che non ha mai applicato il Regime del Margine in passato può, come confermato dall’Agenzia, entrare nel Forfettario senza violare alcuna norma, beneficiando di un’imposizione semplificata e di un prelievo fiscale ridotto.
Vantaggi fiscali del Regime Forfettario
Per chi opera nel commercio di beni usati o simili e non ha mai adottato il Regime del Margine, il passaggio o l’adesione al Regime Forfettario può tradursi in una serie di vantaggi concreti, sia fiscali che amministrativi. Il Forfettario, introdotto dalla Legge n. 190/2014 e oggetto di numerose modifiche negli anni, rappresenta il principale regime agevolato oggi disponibile per le piccole partite IVA italiane.
Tra i benefici principali troviamo:
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Imposta sostitutiva unica: il contribuente paga un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, ridotta al 5% per le nuove attività nei primi 5 anni, con conseguente risparmio fiscale notevole rispetto alle aliquote progressive ordinarie.
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Esenzione IVA: i contribuenti forfettari non applicano l’IVA sulle fatture emesse, né detraibili né versabili, eliminando quindi i complicati adempimenti IVA (registri, liquidazioni, dichiarazioni periodiche).
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Contabilità semplificata: non sono obbligati a tenere la contabilità ordinaria o semplificata, né ad avere un libro giornale o registri IVA.
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Esenzione da ISA e studi di settore: chi adotta il Forfettario non è soggetto agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
Questi vantaggi, uniti alla semplificazione amministrativa e alla prevedibilità dell’imposta dovuta, rendono il Regime Forfettario una scelta vincente soprattutto per chi, come nel caso della compravendita di elettrodomestici usati, si trova ad operare con margini limitati o con una clientela di privati che non richiede fattura con IVA.
In definitiva, laddove il Regime del Margine non sia mai stato applicato, entrare nel Forfettario può significare tagliare costi di gestione, risparmiare imposte e dedicare più tempo allo sviluppo del business.
Come accedere al Regime Forfettario
Per i contribuenti che, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, non hanno mai applicato il Regime del Margine e desiderano accedere al Regime Forfettario, è fondamentale conoscere le corrette procedure per formalizzare il passaggio e non incorrere in errori che potrebbero compromettere il diritto a beneficiare del regime agevolato.
La procedura richiede due passaggi principali:
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Comunicazione di variazione attività tramite modello AA9/12: occorre compilare il modello di inizio, variazione o cessazione attività (modello AA9/12) indicando:
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nel Quadro A la sezione “variazione dati”;
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nel Quadro B la scelta del “regime fiscale agevolato”, barrando il codice 2 riferito al Regime Forfettario.
Questo passaggio è essenziale per aggiornare la propria posizione fiscale presso l’Agenzia delle Entrate.
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Conferma tramite dichiarazione dei redditi: la scelta e l’applicazione effettiva del regime devono essere ribadite nella dichiarazione annuale dei redditi, utilizzando il modello Redditi Persone Fisiche, in cui si attesta di possedere i requisiti richiesti e di applicare il Forfettario.
Il momento giusto per presentare il modello AA9/12 è entro 30 giorni dal verificarsi della variazione (esempio: entro 30 giorni dal 1° gennaio 2025, se il forfettario parte da quell’anno). È inoltre consigliabile fare attenzione ai limiti di ricavi o compensi fissati per il regime: dal 2023, la soglia è stata innalzata a 85.000 euro annui.
Una corretta gestione di questi adempimenti permette di evitare sanzioni, contestazioni o l’esclusione retroattiva dal regime agevolato, garantendo la piena fruizione dei benefici fiscali previsti.
Limiti e criticità
Nonostante i numerosi vantaggi del Regime Forfettario, è importante sottolineare che si tratta di un regime fiscale con limiti precisi e criticità potenziali che ogni contribuente dovrebbe valutare attentamente prima di aderirvi. La normativa, infatti, prevede una serie di requisiti oggettivi e soggettivi da rispettare sia all’ingresso sia durante la permanenza nel regime.
I principali limiti e cause di esclusione sono:
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Ricavi o compensi: come previsto dalla Legge di Bilancio 2023, non bisogna superare 85.000 euro annui di ricavi o compensi. Il superamento di questa soglia fa decadere il regime e comporta il passaggio all’IVA ordinaria e alla contabilità semplificata o ordinaria.
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Spese per lavoro dipendente o collaboratori: il forfettario esclude chi sostiene spese per personale dipendente o assimilato superiori a 20.000 euro annui.
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Possesso di redditi da lavoro dipendente: chi percepisce redditi da lavoro dipendente o pensione superiori a 30.000 euro lordi non può accedere o restare nel forfettario, a meno che l’attività autonoma sia prevalente.
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Cause ostative specifiche: ad esempio, l’esercizio di attività direttamente o indirettamente riconducibili a soggetti con cui si hanno rapporti di lavoro subordinato (ex colleghi, datori di lavoro) nei due anni precedenti.
Inoltre, chi aderisce al Regime Forfettario:
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non può detrarre l’IVA sugli acquisti;
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non ha diritto alle detrazioni IRPEF ordinarie (es. per figli a carico, spese mediche) perché paga un’imposta sostitutiva.
Questi elementi impongono una valutazione strategica: per alcuni contribuenti il Forfettario può risultare fiscalmente più oneroso rispetto al regime ordinario, specialmente in presenza di spese elevate o di necessità di deduzione/detrazione fiscale.
Regime Forfettario vs Regime del Margine
Molti contribuenti, soprattutto nel settore della vendita di beni usati come auto, elettrodomestici o oggetti da collezione, si chiedono quale sia la scelta migliore tra Regime Forfettario e Regime del Margine. La risposta non è univoca, perché dipende da diversi fattori: la tipologia di clientela, il volume d’affari, i margini di guadagno e il livello di costi sostenuti.
Regime Forfettario:
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Non si applica l’IVA né in acquisto né in vendita. Il prezzo di vendita è lordo e definitivo per il cliente finale.
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Si paga un’imposta sostitutiva del 15% o 5% (nuove attività) calcolata su un coefficiente di redditività (ad esempio 40% o 67% a seconda del codice ATECO).
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Non si deducono i costi reali, ma si applica un reddito forfettario presunto.
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Non si può detrarre l’IVA sugli acquisti, ma si semplificano drasticamente gli adempimenti contabili.
Regime del Margine:
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Si applica l’IVA solo sul guadagno effettivo (prezzo di vendita meno prezzo di acquisto).
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Si calcolano i costi reali di acquisto, il che può risultare più vantaggioso se si hanno margini bassi o acquisti costosi.
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Richiede la tenuta di registri specifici e comporta un maggiore carico amministrativo.
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Non prevede limiti di ricavi come il forfettario.
In linea generale:
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Chi ha pochi costi, margini elevati o fattura prevalentemente a privati trova spesso più conveniente il Regime Forfettario.
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Chi gestisce un’attività con alti costi di acquisto, margini ridotti e opera nel mercato di beni usati (es. rivenditori auto, antiquari) potrebbe trovare più adatto il Regime del Margine.
In questo scenario, il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate diventa determinante: chi non ha mai applicato il Regime del Margine può optare per il Forfettario senza ostacoli e godere di una gestione fiscale molto più semplice.
Esempi pratici
Per capire concretamente quale sia il regime fiscale più vantaggioso tra il Forfettario e il Regime del Margine, è utile analizzare alcuni esempi pratici di calcolo. Immaginiamo il caso di un commerciante di elettrodomestici usati, con un volume d’affari annuo di circa 50.000 euro.
Esempio 1: Regime Forfettario
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Ricavi annui: 50.000 euro
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Coefficiente di redditività: 67% (attività di commercio – codice ATECO coerente)
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Reddito imponibile: 50.000 x 67% = 33.500 euro
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Imposta sostitutiva: 15% di 33.500 = 5.025 euro
Non si paga IVA, non si tiene la contabilità ordinaria, non si detrae nulla ma si ha una tassazione semplice e prevedibile.
Esempio 2: Regime del Margine
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Prezzo medio di acquisto beni: 25.000 euro
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Prezzo medio di vendita: 50.000 euro
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Margine imponibile: 50.000 – 25.000 = 25.000 euro
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IVA al 22% sul margine: (25.000 x 22%) = 5.500 euro di IVA
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Tassazione IRPEF: reddito effettivo da dichiarare (deducendo costi reali come acquisti, spese, contributi) con aliquote ordinarie IRPEF.
In questo caso, pur pagando IVA sul margine, si deducono i costi reali e si applicano le aliquote IRPEF progressive.
Considerazioni:
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Se l’attività ha margini alti e costi contenuti, il Forfettario risulta molto conveniente.
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Se invece i costi di acquisto sono elevati (es. auto usate, beni di valore), il Regime del Margine può essere fiscalmente più favorevole grazie alla deduzione effettiva dei costi.
Questi esempi dimostrano come la scelta del regime debba essere personalizzata, analizzando i numeri reali dell’attività e tenendo conto sia del risparmio fiscale sia degli adempimenti richiesti.
Conclusione
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate sulla compatibilità tra il Regime Forfettario e il Regime del Margine rappresenta un punto fermo per i contribuenti che operano nel commercio di beni usati. In particolare, è stato confermato che, in assenza di una precedente applicazione del regime del margine, l’accesso al Regime Forfettario è consentito, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa.
Questa precisazione ribadisce l’importanza di distinguere tra regimi obbligatori per legge e regimi opzionali, evidenziando come il Regime Forfettario non sia compatibile con i regimi IVA speciali quando questi sono imposti dalla normativa, ma rimanga accessibile in caso di non utilizzo di tali regimi in passato.
Inoltre, la scelta tra Forfettario e Regime del Margine deve sempre essere valutata tenendo conto della struttura dei costi dell’attività, della tipologia di beni trattati, della clientela servita e dell’eventuale incidenza fiscale complessiva.
La normativa fiscale italiana offre strumenti diversi, ciascuno con vantaggi e limiti specifici, e la selezione del regime più adatto deve essere il risultato di un’attenta analisi delle proprie caratteristiche aziendali e dei propri obiettivi.
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