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Fisco e Contenzioso Studio Commercialista e Tributario esperto e specializzato chiedi un parere ed un preventivo

EDILIZIA E COSTRUZIONI: METODOLOGIE DI CONTROLLO DA PARTE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 14/05/2017 - 30561 visualizzazioni.
EDILIZIA E COSTRUZIONI: METODOLOGIE DI CONTROLLO DA PARTE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE

Pubblicata sul sito della Agenzia delle Entrate, una importante guida sulla metodologia di controllo delle Aziende attive nel settore Edile.

Edilizia e Costruzioni: Metodologie di controllo da parte della Agenzia delle Entrate

Pubblicata sul sito della Agenzia delle Entrate, una importante guida sulla metodologia di controllo delle Aziende attive nel settore Edile.

In particolare quelle rientranti sei seguenti codici attività:

Codice attività ATECOFIN 2004:

45. 21. 1 Lavori generali di costruzione di edifici
45. 21. 2 Lavori di ingegneria civile

Codice attività ATECO 2007:

41. 20. 00 Costruzione di edifici di edilizia residenziale e non residenziale
42. 12. 00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42. 13. 00 Costruzione di ponti e gallerie
42. 21. 00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi
42. 22. 00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l’ingegneria elettrica e le telecomunicazioni
42. 99. 09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

Nella categoria dei lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile vengono generalmente ricomprese  tutte  le  attività  svolte  da  imprese  edili  indipendentemente  dalle  dimensioni  imprenditoriali,  dalle caratteristiche strutturali e dai destinatari delle prestazioni.

Quanto   alle   dimensioni   aziendali,   è   opportuno   far   presente   che   trattasi  di  categoria   composita   che ricomprende sia ditte costituite dal titolare che si avvale della collaborazione di uno o più manovali, sia di imprese dotate  di  una  più  articolata  struttura  e  di  un  maggior  grado  di  specializzazione,  che  possono  contare  su  una organizzazione che coordina diverse professionalità (muratura, carpenteria, intonacatura, ecc. ).

La presente metodologia intende fare riferimento ad un ambito limitato del settore ed in particolare alle attività poste in essere da piccole e medie imprese per l’effettuazione degli interventi più ricorrenti nell’area dell’edilizia privata, quali le costruzioni di fabbricati di piccole dimensioni, compresi i fabbricati rurali, oltreché urbani.

Sono inoltre riconducibili alla presente indagine tutte le opere classificate dall’art. 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, titolo IV, come “Interventi di recupero del patrimonio edilizio” e cioè:

ü opere di manutenzione ordinaria e riparazioni interne di cui all’art. 31. Comma 1, lett. A): sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione; riparazioni di impianti per servizi accessori;

ü rivestimenti  e  tinteggiature  di  prospetti  esterni  senza  modifiche  dei  preesistenti  oggetti,  ornamenti,  materiali  e colori;

ü rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;

ü rifacimento pavimentazione esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;

ü sostituzione tegole, rinnovo delle impermeabilizzazioni: riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; riparazioni recinzioni;

ü opere di manutenzione straordinaria di cui all’art. 31, comma 1, lett. B);

realizzazione ed integrazione di servizi igienico – sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;

realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio;

consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;

rifacimento di scale e rampe;

realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;

sostituzione di solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;

interventi destinati al risparmio energetico;

restauri e risanamenti di cui all’art. 31, comma 1, lett. C);

modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;

innovazione delle strutture verticali e orizzontali;

ripristino dell’aspetto storico – architettonico di un edificio;

adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;

apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali;

ristrutturazioni di cui all’art. 31, comma 1, lett. D);

riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;

costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;

mutamento  di  destinazione  d’uso  di  edifici,  secondo  quanto  disciplinato  dalle  leggi  regionali  e  dalla  normativa locale;

trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;

modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai;

interventi di ampliamento delle superfici.

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Redditometro (nuovo) e favor rei: si applica anche per le annualità fino al 2008

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Redditometro (nuovo) e favor rei: si applica anche per le annualità fino al 2008
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La legge sui c.d. “imbullonati” (legge n. 208/2015): un’azienda in provincia di Roma se ne sta giovando da 2 anni. Aggiornamento su udienza del 20.9.2023

La legge sui c.d. “imbullonati” (legge n. 208/2015): un’azienda in provincia di Roma se ne sta giovando da 2 anni

Che cosa può essere escluso e incluso dalla stima della rendita catastale? 

(a fine articolo aggiornamento su udienza del 20.9.2023)

Ad Ariccia, un’azienda, che opera nel settore dell’editoria, ha visto prima rigettare la proposta di rendita che teneva conto della nuova disposizione, per poi ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni dal giudice tributario (sentenza n. 12070/21 Commissione Tributaria provinciale di Roma, sezione 30).

“A fine 2018 il cliente aveva depositato, con proprio tecnico, una proposta di variazione della rendita catastale ai sensi dell’art. 1, comma 21 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)”. A parlarcene è l’avv. Stefano Rossi, legale dell’azienda ricorrente, che aggiunge: “la legge citata stabilisce che gli elementi stabilmente ancorati a terra, quali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, all’interno di immobili a categoria speciale (catastalmente D ed E), devono essere scorporati dalla stima dei calcoli della rendita. Tale scorporo delle componenti impiantistiche dalla superficie utile per il calcolo della rendita catastale comporta una sensibile riduzione della rendita catastale stessa”. Ed è infatti quanto riportato anche in sentenza.

Le variazioni in ambito catastale avvengono con deposito DOCFA, tramite tecnici iscritti agli albi professionali.  “Lo stesso tecnico che curò il deposito a fine 2018 ci ha fornito tutti gli elementi tecnici utili per portare avanti questo contenzioso nei confronti dell’Agenzia del territorio” dichiara sempre l’Avv. Stefano Rossi.

Ripercorrendo i fatti dal 2018 ad oggi, l’azienda, insieme all’affittuario dell’Immobile, a fine 2019 si vedevano rigettare il DOCFA con la proposta di variazione del 2018. Immediatamente il tecnico depositò un ricorso in autotutela, anch’esso rigettato: l’Agenzia delle entrate non prendeva in considerazione la norma sugli imbullonati del 2015 nell’esame del DOCFA, e quindi ometteva di considerare la consistenza di tutte le componenti ancorate a terra necessarie al ciclo produttivo, da scomputare dalla rendita catastale come previsto dalla legge del 2015.

Rendita su cui - è bene ricordare - vengono calcolate proporzionalmente alcune imposte statali. A quel punto l’azienda si è trovata costretta a ricorrere presso il Giudice tributario ottenendo una significativa vittoria a fine 2021, alla quale però ora l’Agenzia delle Entrate si è opposta in appello: il prossimo 20 settembre, data dell’udienza, se ne saprà di più.

 

AGGIORNAMENTO: con sentenza 5450/23 del 3.10.2023 è stato rigettato il ricorso in appello dell'Agenza delle Entrate. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, ha sostanzialmente sancito che la  legge 208/2015 è stata correttamente applicata dal tecnico: "Invero la Corte ritiene condivisibile l'iter logico argomentativo del primo Giudice laddove evidenzia che non è stato oggetto di contestazione specifica in primo grado l'effettiva superficie del capannone adibito ad attività tipografica in Ariccia, ma l'applicabilità al caso di specie della legittimità dello scorporo degli impianti ai fini produttivi presenti, e ciò ai fini dell'applicazione dell'art. 1 comma 21 L. n.208/2015. Nè è ammissibile in questa sede estendere il thema decidendum, come vorrebbe l'Agenzia, introducendo un tema nuovo quale un calcolo diverso della superficie, riducendo il valore catastale mai oggetto di contestazione in prime cure." 

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