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giovedì 3 Ottobre 2024

Versamento dell’IVA per cassa per Professionisti ed imprese

Versamento dell’IVA per cassa per Professionisti ed imprese

il D. L. 29. 11. 2008, n. 185, conv. Con L. 28. 1. 2009, n. 2 disciplina che in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari e com­mittenti che esercitano imprese, arti e professioni, l’lva relativa all’Erario sia esigibile solo al momento dell’incasso dei corrispettivi.

Il D. M. 26. 3. 2009 in vigore dal 28. 4. 2009 dà attuazione alla norma di cui all’art. 7, D. L. 185/2008 conv. Con modif. Con L. 2/2009 che prevede, il pagamento dell’lva al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo.

Soggetti interessati: per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal 28. 4. 2009 nei confronti di cessionari e committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professio­ne da soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o in caso di inizio attività prevedono di realizzare) un volume d’affari fino a euro 200mila, l’lva diventa esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L. ‘lva diventa comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o il committente, prima del decorso dell’anno, sia stato assoggettato a proce­dure concorsuali o esecutive.

Soggetti esclusi: la disposizione dell’lva per cassa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva né a quelle effettuate nei confronti di cessionari o committenti che utilizzano il meccanismo del reverse charge.

 

Indicazioni in fattura

la fattura che viene emessa deve riportare l’indicazione che si tratta di operazione con Iva ad esigibilità differita ex art. 7, D. L. 185/2008 conv. Con modif. Nella L. 2/2009.

Adempimenti del cedente/prestatore: le operazioni effettuate devono essere computate nella liquidazione periodica del mese/trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo o scade il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 

Adempimenti del cessionario/committente: il diritto alla detrazione dell’lva decorre dal momento in cui il corrispettivo delle operazioni ricevute è stato pagato.

La C. M. 30. 4. 2009, n. 20/E ha precisato che il sistema dell’lva per cassa è facoltativo, in quanto il soggetto passivo (con volume d’affari non superiore a euro 200. 000 – D. M. 26. 3. 2009) può scegliere con riguardo ad ogni operazione se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita. Inoltre, viene precisato che il regime dell’lva per cassa incide solo sul momento in cui l’imposta diventa, rispettivamente, esigibile e detraibile, non toccando gli altri adempimenti procedurali. Pertanto, rimane fermo l’obbligo di emettere fattura secondo le modalità e nei termini di cui all’art. 21, D. P. R. 633/1972 e di registrarla, tenendo presente che l’imponibile delle fatture emesse (anche con Iva differita) rileva per la determinazione del volume d’affari.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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