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Redditometro: Legittimo acquistare la casa con i lasciti paterni

Sentenza Commissione tributaria provinciale PIEMONTE Vercelli, sez. II, 23-02-2011, n. 22 – Pres. Carenzo Franco – Rel. Catania Antonio

Accertamento – Redditometro – Incrementi patrimoniali – Attribuzione anni precedenti – Semplice divisione matematica – Illegittimità – Art. 38, comma 5, D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600
Non è legittimo l’accertamento col quale l’ente impositore determina il maggior reddito dell’anno accertato dividendo semplicemente il valore patrimoniale acquisito per il quinquennio (nel caso di specie, la contribuente aveva posto in essere acquisizioni patrimoniali nel 2006 per 455 mila euro, a fronte di un reddito imponibile dichiarato per l’anno 2004 pari a 10. 170,00 euro. Tale incremento patrimoniali derivava da lasciti e donazioni del padre nonché dalla vendita di alcuni valori mobiliari).

Fatto-Diritto

Con ricorso presentato 13/1/2010 la sig. Ra Bo. Ni. Impugnava avviso di accertamento per IRPEF anno 2004 da parte dell’Agenzia Entrate di Vercelli OSSERVA La contribuente si oppone avverso avviso di accertamento, chiedendone l’annullamento, con il quale l’Agenzia delle Entrate di Vercelli elevava il reddito da Euro 10107,00 ad Euro 91. 000,00.

L’atto impositivo deriva da accertamento sintetico posto in essere dall’Agenzia delle Entrate di Vercelli a seguito di segnalazione, da parte dell’Anagrafe tributaria, circa la non coerenza delle quote di incremento patrimoniale, rispetto ai redditi della contribuente relativi all’anno 2004. Tale incoerenza deriva dal fatto che la contribuente di che si tratta ha posto in essere acquisizioni patrimoniali, con atti registrati nell’anno 2006, per un importo di Euro 455. 000,00, che si contrappone ad un reddito imponibile dichiarato, per l’anno 2004, pari ad Euro 10107,00.

Contro tale determinazione la parte ricorrente oppone l’acquisizione di entrate derivanti da lasciti e donazioni da parte del padre Bo. Gi. , nonché con vendita di valori mobiliari, esponendo una serie di transazioni di assegni delle cui provenienza non viene data compiuta dimostrazione documentale, come non viene esaurientemente dimostrato che tali capitali derivino da redditi che abbiano assolto l’onore tributario, oppure derivano da redditi esenti o con tassazione alla fonte. Per sua stessa ammissione, come riportato dall’Agenzia in sede di controdeduzioni, la sig. Ra Bo.

Avrebbe giustificato la sua disponibilità di denaro, sia attraverso regalie da parenti, in particolare i nonni deceduti, sia da lavori lautamente compensati come bozzettista Olivetti e decoratrice artistica per facoltosi privati, di cui non è dato sapere l’anno di competenza e quindi comprenderne la relativa tassazione. Il ricorso quindi si incentra su una lunga elencazione dei movimenti di capitale avvenuti in capo alla sig. Ra Bo. , senza peraltro dare compiuta dimostrazione documentale, soprattutto in merito alla stretta inerenza di tale entrate con le acquisizioni effettuate. Acquisizioni che, peraltro, mostrano alcune singolarità avvenendo una, tra padre e figlia, e l’altra, con il singolare pagamento sotto forma di prestito effettuato in capo al venditore.

Cose che non contribuiscono alla trasparenza delle operazioni ma che, in questo contesto, non sono materia su cui questa Commissione deve esprimere giudizio, essendo chiamata unicamente a dirimere l’incoerenza del reddito rispetto alle operazioni patrimoniali poste in essere.

La parte ricorrente, nel suo ricorso, conclude nel richiedere, in via principale l’annullamento dell’avviso di accertamento, ed in via secondaria l’eventuale rideterminazione della pretesa impositiva, il tutto con rifusione delle spese. Da parte sua, l’Agenzia contro deduce ribadendo la correttezza dei presupposti che hanno portato all’emissione dell’accertamento sintetico, evidenziando peraltro le singolarità sopraesposte, e conclude con la richiesta di rigetto del ricorso, con vittoria delle spese. Il COLLEGIO osserva che la fattispecie in esame, alla luce di quanto già parzialmente esposto in premessa, presenta un duplice filone di giudizio, vale a dire:

1)     E’ indubbio che l’incoerenza rilevata sia un fatto reale che, nonostante lo sforzo difensivo profuso, non convince pienamente circa la completa inesistenza di redditi non assoggettati a tassazione, troppo elevato sarebbe in contrasto tra la disponibilità reddituale della ricorrente, rispetto all’entità dell’acquisizione patrimoniale posta in atto.

2)     E’ quindi indubbio che l’Agenzia delle Entrate abbia agito correttamente nel porre in atto l’accertamento sintetico, da cui è scaturito l’avviso contestato. Per contro non appare del tutto corretto il risultato raggiunto, il quale non è stato altro che la semplice suddivisione matematica, del valore patrimoniale acquisito per un quinquennio, vale a dire 455. 000,00:5= 91. 000,00. Tale metodo non ha minimamente tenuto conto, in modo critico, di tutte le componenti attive e passive che avrebbero dovuto concorrere alla corretta e reale determinazione del nuovo reddito imponibile.

Che la fattispecie, in assenza di una corretta impostazione analitica nella determinazione del reddito, debba ragionevolmente essere trattata, da parte di questa Commissione, in maniera equitativa, contemperando sia la convinzione che il contribuente non è stato in grado di dissolvere tutti i dubbi circa l’incoerenza appalesata, sia la superficialità dell’Agenzia nel rideterminare un reddito sintetico solo attraverso un esercizio di semplice calcolo aritmetico, sviluppato in maniera acritica senza dimostrata attinenza con la realtà.

Che pare equo quindi confermare la correttezza nel porre in essere un accertamento sintetico, ma nel contempo addivenire a quanto richiesto, in seconda istanza, da parte della ricorrente in ordine alla rimodulazione in maniera equitativa del reddito. P. Q. M. Accoglie parzialmente il ricorso rideterminando il reddito sintetico accertato, da Euro 91. 000,00 ad Euro 45. 500,00, demandando all’Agenzia delle Entrate di Vercelli la rideterminazione dell’imposta dovuta, e dei relativi oneri accessori.

In ordine alle spese, in considerazione del tipo di giudicato, ritiene esserci i presupposti per la loro compensazioni.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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