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giovedì 28 Marzo 2024

La nuova Imposta sul Reddito Imprenditoriale per le società individuali, Snc e Sas

L’art. 1, comma 547 e 548, Legge 11 Dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto, a decorrere dal 1 Gennaio 2017 la nuova Imposta sul Reddito imprenditoriale ad aliquota unica, IRI al 24%.

L’art. 1, comma 547 e 548, Legge 11 Dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto, a decorrere dal 1 Gennaio 2017 la nuova Imposta sul Reddito imprenditoriale ad aliquota unica, IRI al 24%.

Il reddito prodotto dall’azienda sarà tassato a partire dal 2017 su 2 binari:

· Da un lato la FLAT TAX IRI per quello reinvestito in azienda;

· Dall’altro lato, l’assoggettamento alle aliquote Irpef progressive dal 23% al 43% per l’importo prelevato dall’imprenditore.

In pratica, previa opzione, il reddito d’impresa di tali soggetti non concorre più ai fini Irpef, alla formazione del reddito complessivo ma, è soggetto a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini Ires (24%), mentre le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) ritrae dall’impresa vengono tassate, ai fini Irpef, come reddito ordinario soggetto alla progressività propria di questo tributo.

Il doppio binario consente quindi di pagare un’imposta più leggera sulla parte di reddito utilizzata in favore della crescita aziendale.

Presupposto Oggettivo

L’imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile su opzione da parte:

·      Delle imprese individuali;

·      Snc e Sas in contabilità ordinaria;

·      Srl trasparenti secondo il nuovo comma 2-bis all’art. 116, Tuir.

L’opzione per il nuovo regime IRI ha durata pari a 5 periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 nel modello Unico 2018).

Si tratta a tutti gli effetti di una tassazione separata.

Esempio:

Un’impresa individuale con reddito d’impresa di 40mila euro, di cui 15mila prelevati dall’imprenditore.

Oggi paga un Irpef pari a 11. 520 euro.

L’IRI 2017 al 24% è pari a 9. 450 euro.

Vantaggio fiscale: 2. 070 euro.

Il ruolo delle Riserve e delle Perdite

Potrebbe verificarsi il problema che le riserve di utili possano avere una composizione “mista”, ovvero, una parte delle riserve potrebbe essersi formata con utili “vecchi”, già tassati in base al principio di trasparenza e, un’altra parte con utili soggetti al prelievo proporzionale previsto per la nuova IRI.

Dunque si presume che le riserve iscritte dopo aver effettuato il prelievo o la distribuzione si considerano formate con gli utili di più recente produzione.

Una volta che anche queste riserve saranno oggetto di distribuzione si applicherà il prelievo progressivo.

Pertanto se l’oggetto del prelievo è costituito dalle somme di cui al conto titolare precedentemente “accantonate” le stesse risulteranno completamente neutre, dunque non sottoposte ad aliquote Irpef.

Nel caso delle perdite, come previsto dal comma 2 dell’art. 55-bis, le perdite maturate durante l’applicazione del regime IRI (dovute ad esempio, ad eccessivi prelievi dell’imprenditore) sono computate in diminuzione del reddito ai fini IRI dei periodi d’imposta successivi:

·      Per l’intero importo che trova capienza in essi;

·      Senza limitazione temporale del quinquennio prevista dall’art. 8, comma 3,Tuir.

Esempio:

Anno

Reddito Prodotto

Somme prelevate

Reddito tassato IRI

Perdite IRI riportabili

n

100

40

60

n+1

100

60

40

n+2

20

50

30

n+3

170

40

100

totali

390

190

200

 

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