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martedì 16 Dicembre 2025

Valore in dogana e forfetizzazione: guida alla semplificazione autorizzata per importazioni extra-UE

Nel complesso mondo delle operazioni doganali, il calcolo del valore in dogana rappresenta uno degli elementi più delicati e tecnici. Questo valore è infatti essenziale per determinare correttamente i dazi e le imposte da versare all’importazione. Tuttavia, in molti casi, non è semplice calcolare con precisione tutti i costi accessori al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale. Parliamo, ad esempio, di spese di nolo, assicurazione, royalty, provvigioni o altri oneri accessori che spesso non sono ancora noti al momento dello sdoganamento.

In questi casi, la normativa prevede una via semplificata: la forfetizzazione degli importi non quantificabili, una modalità che consente di assegnare a questi costi un valore medio o stimato, previo rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). L’obiettivo? Facilitare la determinazione del valore doganale, riducendo gli oneri burocratici per le imprese, assicurando al tempo stesso il rispetto delle norme e una maggiore prevedibilità fiscale.

L’articolo che segue approfondisce come funziona questa semplificazione, quali sono i riferimenti normativi, chi può beneficiarne, e quali vantaggi fiscali e operativi comporta per le aziende. Un’opportunità concreta di risparmio di tempo, costi e risorse, perfettamente in linea con le esigenze del commercio internazionale moderno.

Cos’è il valore in dogana

Quando un’impresa importa merci da Paesi extra-UE, uno degli obblighi fondamentali è quello di dichiarare il valore in dogana all’atto dell’immissione in libera pratica. Questo valore rappresenta la base su cui vengono calcolati i dazi doganali, l’IVA all’importazione e altri eventuali tributi. Il metodo principale per determinarlo è il cosiddetto valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, comprensivo di determinati costi aggiuntivi o riduzioni, come previsto dall’art. 70 del Regolamento UE 952/2013 (CDU).

Il Codice Doganale dell’Unione prevede un elenco dettagliato di elementi da includere nel valore doganale (art. 71 CDU), come ad esempio le spese di trasporto fino al primo punto di ingresso nell’UE, l’assicurazione, i costi di movimentazione o le royalties, se legate alla vendita. Al contrario, l’art. 72 CDU elenca gli elementi da escludere, come i costi sostenuti dopo l’ingresso nel territorio doganale dell’Unione.

La vera complessità nasce quando uno o più elementi da aggiungere o sottrarre non sono quantificabili con precisione al momento della dichiarazione. Pensiamo, ad esempio, a royalty, provvigioni o aggiustamenti di prezzo legati ai trasferimenti infragruppo, che possono variare nel tempo o essere determinati solo dopo la consegna. In questi casi, la determinazione puntuale del valore è difficile e rischia di generare errori, ritardi, o addirittura rettifiche postume, con conseguenze anche sanzionatorie.

Per ovviare a queste difficoltà, la normativa doganale offre due strumenti: la dichiarazione semplificata o incompleta(art. 166 CDU), che permette di presentare una dichiarazione parziale e integrarla successivamente, e la forfetizzazione del valore, che consente invece di utilizzare una stima predeterminata per alcuni costi non quantificabili. Ed è proprio su questa seconda opzione che ci concentreremo nei prossimi paragrafi.

Forfetizzazione del valore in dogana

In alternativa al ricorso alla dichiarazione semplificata, gli operatori economici possono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) un’autorizzazione specifica per applicare la forfetizzazione del valore in dogana. Si tratta di una misura semplificativa prevista dall’art. 73 del Codice Doganale dell’Unione (CDU), utile nei casi in cui determinati importi da includere o escludere dal valore di transazione non siano quantificabili al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale.

Con questa autorizzazione, l’importatore può calcolare royalty, provvigioni, costi accessori o altri oneri sulla base di criteri forfetari preventivamente concordati con la dogana, evitando di dover presentare ogni volta una dichiarazione incompleta ai sensi dell’art. 166 del CDU, con il rischio di sostenere costi amministrativi sproporzionati.

Le condizioni per accedere a questa semplificazione sono precise, come stabilito dall’art. 71 del Regolamento Delegato (UE) 2446/2015:

  1. Non quantificabilità dei costi alla data della dichiarazione: per esempio, royalties calcolate in base al volume di vendite futuro o costi variabili soggetti ad aggiornamento continuo.

  2. Sproporzione dei costi legati alla dichiarazione semplificata: ad esempio quando la raccolta ripetitiva di documentazione o l’aggiornamento continuo dei valori diventa eccessivamente oneroso.

  3. Scostamento non significativo tra valore reale e forfetario: il valore determinato con criteri forfetari non deve discostarsi in modo rilevante da quello che sarebbe stato determinato puntualmente.

Inoltre, come per l’ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO), l’operatore deve dimostrare una adeguata affidabilità doganale e fiscale, l’adozione di un sistema contabile trasparente, un’organizzazione amministrativa strutturata e l’esistenza di un sistema di controllo interno volto a prevenire irregolarità.

Grazie a questo strumento, le aziende possono pianificare con maggiore certezza i costi legati all’importazione, ridurre il carico amministrativo, e soprattutto evitare rettifiche o sanzioni postume, migliorando così la propria compliance doganale e l’efficienza nei processi logistici.

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Le novità della Circolare 30/D/2025

Con la Circolare n. 30/D del 24 novembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato, a decorrere dal 1° dicembre 2025, le disposizioni operative per l’ottenimento dell’autorizzazione alla semplificazione della determinazione degli importi costituenti il valore in dogana, nota anche come Customs Value Authorization (CVA). Queste modifiche si sono rese necessarie per adeguare le procedure ai nuovi standard del sistema europeo CDMS (Customs Decisions Management System) e del Trader Portal, nonché agli orientamenti dell’Unione Europea (documento Taxud/A6/2024/1621936).

L’ambito di applicazione della forfetizzazione è limitato al regime di immissione in libera pratica e può essere utilizzato esclusivamente se il valore è calcolato secondo il metodo del valore di transazione (art. 70 del CDU). Inoltre, è ammessa solo la rappresentanza diretta: le operazioni tramite rappresentanza indiretta sono escluse da questa semplificazione.

Una delle novità più rilevanti riguarda le modalità di presentazione dell’istanza: non è più ammesso l’invio in formato cartaceo (come previsto dalla precedente Circolare 5/D/2017). La richiesta va ora inoltrata obbligatoriamente per via telematica tramite il Trader Portal del sistema CDS.

L’istanza deve contenere:

  • Dati identificativi dell’operatore economico (incluso il responsabile delle questioni doganali);

  • L’ambito geografico di validità dell’autorizzazione;

  • Le merci interessate;

  • Una relazione dettagliata contenente il metodo di calcolo proposto per la determinazione forfetaria e dati storici oggettivi (almeno un’annualità) a supporto.

I criteri forfetari devono essere fondati su documentazione contrattuale, come contratti di vendita, servizi logistici, polizze assicurative o accordi di licenza, che dimostrino in modo verificabile la congruità del metodo proposto.

Il processo autorizzativo segue una tempistica definita:

  • Entro 30 giorni dall’invio della domanda viene notificata l’accettazione;

  • Seguono 60 giorni per i controlli da parte dell’Ufficio doganale competente;

  • L’istruttoria si chiude entro ulteriori 30 giorni a cura dell’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane (totale: 120 giorni).

Per i soggetti in possesso dello status AEO, il termine massimo per il rilascio dell’autorizzazione è di 90 giorni.

Un ulteriore aspetto innovativo è che l’autorizzazione non ha più scadenza, ma è soggetta a un monitoraggio annualeda parte delle Dogane, per verificarne l’adeguatezza e il corretto utilizzo. L’autorizzazione potrà essere revocata o modificata in caso emergano elementi nuovi che incidano sulla sua validità, come previsto dagli artt. 23, 48 e 188 del CDU.

Vantaggi concreti

L’introduzione (e la recente semplificazione procedurale) dell’autorizzazione alla forfetizzazione del valore in dogana rappresenta una vera opportunità strategica per gli operatori economici coinvolti nel commercio internazionale. L’utilizzo di questa procedura non è solo una questione di conformità normativa, ma anche un mezzo efficace per ottimizzare la gestione dei flussi doganali e ridurre i rischi fiscali legati a rettifiche postume o contestazioni da parte delle autorità.

Uno dei principali vantaggi operativi è la certezza nei costi di importazione. In molti settori, come moda, automotive, farmaceutico o elettronico, alcune voci di costo (come royalty, spese logistiche, assicurazioni o costi di licenza) sono variabili o non ancora definite al momento dello sdoganamento. Grazie alla forfetizzazione, questi costi possono essere stimati con criteri chiari e approvati, evitando il rischio di dover rettificare la dichiarazione doganale in seguito, con tutte le possibili conseguenze in termini di sanzioni, interessi o ritardi nei rimborsi IVA.

Un altro vantaggio è la significativa riduzione del carico amministrativo: senza la forfetizzazione, l’impresa sarebbe costretta ad adottare sistematicamente la dichiarazione incompleta, raccogliere continuamente documentazione e aggiornare il valore in dogana per ogni singola spedizione. Questo comporterebbe costi interni rilevanti e potenziali errori nella gestione delle pratiche.

Dal punto di vista della compliance doganale, l’uso della CVA contribuisce a rafforzare la credibilità dell’operatore verso le autorità e, in prospettiva, facilita anche il percorso per ottenere lo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato). Inoltre, per gli AEO già certificati, i tempi per l’approvazione dell’autorizzazione si riducono, portando benefici ancora maggiori in termini di rapidità e pianificazione.

Infine, in termini di vantaggi competitivi, le imprese che utilizzano questo strumento possono standardizzare le procedure doganali, migliorare l’efficienza della supply chain e ottenere una migliore gestione finanziaria, grazie alla previsione dei costi legati ai dazi e all’IVA all’importazione.

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Esempi pratici 

Per comprendere a fondo la portata strategica della forfetizzazione del valore in dogana, è utile analizzare alcuni scenari concreti. Questi esempi aiutano a capire quando e perché conviene ricorrere a questa procedura rispetto alla dichiarazione semplificata tradizionale.

Settore Moda

Un’azienda italiana importa capi d’abbigliamento da fornitori asiatici. I contratti prevedono il pagamento di royalty proporzionali alle vendite effettuate sul mercato europeo, ma il dato è disponibile solo mesi dopo lo sdoganamento. In assenza di forfetizzazione, l’azienda dovrebbe rettificare ogni dichiarazione doganale, oppure presentare dichiarazioni incomplete. Con la CVA, la royalty può essere calcolata con una percentuale forfetaria media (ad esempio, il 3% del valore della merce), basata su dati storici certificati. In questo modo, la gestione doganale è immediata e conforme.

Settore Automotive

Un produttore europeo importa componenti da società consociate con una politica di transfer pricing variabile. Gli aggiustamenti di fine anno (true-up o true-down) possono modificare il valore effettivo delle transazioni. La forfetizzazione consente di stimare ex ante gli aggiustamenti attesi, evitando rettifiche e facilitando la conformità con le linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento.

Settore Farmaceutico

Un’impresa importa principi attivi soggetti a trasporto controllato, con costi logistici che variano fortemente (trasporto refrigerato, assicurazioni extra). Alla data della dichiarazione doganale, i costi definitivi non sono ancora noti. In questo caso, l’autorizzazione alla forfetizzazione permette di determinare un valore medio stimato delle spese di trasporto, sulla base di contratti ricorrenti e dati di almeno un anno, semplificando le operazioni doganali.

Operazioni ricorrenti e a basso margine

Anche aziende che gestiscono flussi ripetitivi di merci a basso valore unitario possono trarre grande beneficio dalla CVA. In questi casi, i costi amministrativi per ogni dichiarazione sono sproporzionati rispetto al valore delle merci. La forfetizzazione consente di ottimizzare i processi senza compromettere la correttezza della base imponibile doganale.

In tutti questi esempi, il comune denominatore è la difficoltà oggettiva di determinare alcuni costi alla data di sdoganamento. La forfetizzazione, se ben strutturata, permette conformità, semplificazione e ottimizzazione fiscale.

Rischi, limiti e controlli

Sebbene la forfetizzazione del valore in dogana rappresenti un vantaggio operativo e fiscale notevole, non va dimenticato che si tratta di una semplificazione sotto autorizzazione, che comporta anche responsabilità importanti per l’importatore. In primo luogo, l’autorizzazione CVA non è uno strumento “automatico”: essa è valida solo per le merci, i valori e le modalità specificatamente indicati nell’autorizzazione stessa. Qualsiasi estensione arbitraria o uso improprio può portare a sanzioni, revoca dell’autorizzazione e controlli approfonditi da parte dell’Agenzia delle Dogane.

Uno dei requisiti fondamentali, sancito dall’art. 23 del CDU, è che il titolare della CVA sia in grado di monitorare e aggiornare continuamente i dati utilizzati per la forfetizzazione. Qualora emergano elementi nuovi (ad esempio un cambio nei contratti, nella struttura dei costi o nelle modalità di pagamento), l’operatore ha l’obbligo di informare senza indugio l’Ufficio Origine e Valore. La mancata comunicazione può essere interpretata come un tentativo di elusione o falsa dichiarazione.

Inoltre, nonostante la validità senza limiti temporali dell’autorizzazione, la dogana ha facoltà di effettuare:

  • Controlli in tempo reale, al momento della dichiarazione (art. 188 CDU);

  • Controlli a posteriori, anche anni dopo l’importazione (art. 48 CDU);

  • Monitoraggi annuali obbligatori per valutare la validità e l’aggiornamento dei criteri di forfetizzazione.

Un ulteriore aspetto critico è che non è ammessa la rappresentanza indiretta per le dichiarazioni doganali in cui si applica la forfetizzazione: solo l’operatore economico (o un rappresentante diretto da lui delegato) può presentare la dichiarazione. Questo limita l’utilizzo della semplificazione ad aziende con una struttura interna solida, in grado di gestire direttamente le pratiche doganali o di coordinare efficacemente i propri spedizionieri.

Infine, la discrepanza significativa tra il valore forfetizzato e quello reale (qualora emergesse da un controllo) potrebbe far scattare rettifiche retroattive, richieste di pagamento dazi e IVA, oltre a sanzioni per errata dichiarazione. È quindi fondamentale che il metodo utilizzato sia documentabile, razionale e basato su dati oggettivi.

Conclusione

In un contesto economico sempre più interconnesso e regolamentato, la semplificazione del valore in dogana tramite forfetizzazione rappresenta uno strumento fondamentale per le imprese che vogliono operare in modo efficiente, conforme e con maggiore prevedibilità nei costi di importazione. Grazie all’autorizzazione CVA, è possibile gestire con chiarezza e sicurezza elementi complessi, come royalty, costi logistici e aggiustamenti da transfer pricing, che spesso non sono noti al momento dello sdoganamento.

Le recenti novità introdotte dalla circolare ADM 30/D del 2025 rafforzano ulteriormente l’efficacia di questa misura, digitalizzando la procedura e semplificando la presentazione dell’istanza. Tuttavia, il corretto utilizzo dell’autorizzazione richiede preparazione tecnica, trasparenza documentale e un monitoraggio continuo, per evitare errori o contestazioni.

Per le imprese strutturate, l’adozione di questo strumento può tradursi in vantaggi competitivi concreti, riduzione dei rischi fiscali, semplificazione dei processi interni e un miglior rapporto con le autorità doganali.

Chi gestisce importazioni complesse non può più ignorare le potenzialità offerte dalla forfetizzazione: oggi più che mai, essere proattivi e preparati significa poter trasformare un obbligo normativo in una leva strategica.

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