La Legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio 2026, introduce una modifica rilevante e poco discussa che incide direttamente sulla tassazione delle plusvalenze ai fini IRES, con effetti significativi sulla liquidità delle imprese e sulla pianificazione fiscale. In particolare, i commi 42 e 43 riducono drasticamente i casi in cui è possibile rateizzare l’imposta sulle plusvalenze, limitando una facoltà che per anni ha rappresentato uno strumento fondamentale di gestione finanziaria per le società.
Sommario
Fino ad oggi, molte imprese hanno potuto dilazionare il carico fiscale derivante dalla cessione di beni strumentali, distribuendo la tassazione su più esercizi e riducendo l’impatto immediato sul cash flow. Dal 2026, invece, questa possibilità viene fortemente ridimensionata, con l’obbligo di tassare integralmente la plusvalenza nell’esercizio di realizzo. Un cambiamento che rischia di cogliere impreparate molte aziende, soprattutto quelle che programmano dismissioni, riorganizzazioni o investimenti straordinari.
Ma quali plusvalenze possono ancora essere rateizzate? Quali operazioni diventano fiscalmente più onerose? E soprattutto, come è possibile ridurre legalmente l’impatto fiscale di queste nuove regole? Comprendere nel dettaglio la nuova disciplina è essenziale per evitare errori, sanzioni e scelte economicamente svantaggiose.
In questo articolo analizzeremo le nuove norme, i casi ancora agevolati, i rischi fiscali e le strategie lecite di pianificazione per affrontare al meglio la nuova tassazione delle plusvalenze dal 2026.
IRES e plusvalenze
Con l’articolo 1, comma 42, della Legge di Bilancio 2026, il legislatore interviene in modo incisivo sull’articolo 86, comma 4, del TUIR, riscrivendo le regole di tassazione delle plusvalenze su beni strumentali ai fini IRES. La novità principale consiste nella limitazione della rateizzazione, che non rappresenta più una facoltà generale dell’impresa, ma diventa un’eccezione ammessa solo in presenza di specifici requisiti. Restano escluse dalla riforma le plusvalenze su partecipazioni che beneficiano del regime PEX di cui all’articolo 87 del TUIR, che continuano a seguire la disciplina dell’esenzione parziale.
La nuova norma conferma come regola generale che le plusvalenze patrimoniali realizzate concorrano a formare il reddito imponibile IRES per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo, eliminando la possibilità, fino ad oggi concessa, di spalmarne la tassazione in quote costanti fino a cinque esercizi. Viene quindi meno una leva fondamentale di pianificazione fiscale e finanziaria, spesso utilizzata per attenuare l’impatto immediato dell’imposta su operazioni straordinarie. Contestualmente, è stata soppressa anche la disposizione che consentiva una disciplina analoga per le immobilizzazioni finanziarie iscritte negli ultimi cinque bilanci, segnando un ulteriore irrigidimento del sistema.
La rateizzazione resta possibile solo in due ipotesi tassativamente previste: la cessione di azienda o di ramo d’azienda, purché posseduti da almeno tre anni, e le plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti alle prestazioni degli atleti, a condizione che tali diritti siano stati detenuti per almeno due anni e limitatamente alla parte di corrispettivo incassata in denaro. In tutti gli altri casi, le plusvalenze, diverse da quelle PEX, devono essere integralmente tassate nell’anno di realizzo, con effetti potenzialmente rilevanti sulla liquidità e sulla sostenibilità finanziaria delle operazioni.
Imprese penalizzate dalla riforma
Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 avranno un impatto particolarmente rilevante sulle imprese che effettuano cessioni di beni strumentali, soprattutto nell’ambito di ristrutturazioni aziendali, dismissioni patrimoniali e rinnovi tecnologici. La soppressione della rateizzazione generalizzata comporta, infatti, un aumento immediato del carico fiscale nell’esercizio di realizzo della plusvalenza, con conseguenze dirette sulla liquidità aziendale e sugli equilibri finanziari di breve periodo.
Sono penalizzate in modo particolare le società che operano in settori ad alta intensità di capitale, come manifatturiero, immobiliare e servizi industriali, dove la vendita di macchinari, immobili strumentali o impianti genera spesso plusvalenze significative. In assenza della possibilità di diluire l’imposta su più esercizi, l’impresa è ora chiamata a sostenere un esborso fiscale immediato, che può compromettere la capacità di reinvestimento o rendere economicamente meno conveniente l’operazione.
Anche le PMI risultano esposte a maggiori criticità: per molte realtà di dimensioni ridotte, la rateizzazione rappresentava uno strumento essenziale per gestire in modo sostenibile il prelievo IRES. Dal 2026, invece, la tassazione integrale nell’anno di realizzo rischia di trasformarsi in un vero e proprio vincolo finanziario, soprattutto in assenza di un’adeguata pianificazione preventiva.
Di contro, risultano relativamente meno colpite le imprese che realizzano plusvalenze su partecipazioni in regime PEXo che rientrano nelle fattispecie agevolate previste dalla nuova norma. Tuttavia, per la generalità delle società, diventa ora indispensabile valutare attentamente tempi, modalità e convenienza fiscale delle operazioni straordinarie, al fine di evitare effetti negativi inattesi sul bilancio.

Come ridurre legalmente l’impatto fiscale
Alla luce delle nuove regole introdotte dal 2026, la pianificazione fiscale preventiva diventa uno strumento imprescindibile per le imprese che intendono effettuare cessioni di beni strumentali o operazioni straordinarie. Sebbene la Legge di Bilancio abbia ridotto in modo significativo le possibilità di rateizzazione, restano comunque strategie lecite per contenere l’impatto IRES derivante dalla tassazione immediata delle plusvalenze.
Una prima leva riguarda la programmazione temporale delle operazioni. Anticipare o posticipare una cessione può incidere in modo determinante sul carico fiscale complessivo, soprattutto in presenza di perdite fiscali pregresse, di ACEo di altri strumenti di deduzione che consentano di assorbire, almeno in parte, la base imponibile generata dalla plusvalenza. In questo contesto, l’analisi prospettica del reddito d’impresa assume un ruolo centrale.
Un’altra strategia consiste nel valutare operazioni alternative alla cessione diretta, come conferimenti, fusioni o scissioni, che se correttamente strutturate possono beneficiare di regimi di neutralità fiscale previsti dal TUIR. Tali operazioni richiedono però un’attenta analisi tecnica e il rispetto rigoroso delle norme antielusive, per evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Particolare attenzione va riservata anche alla qualificazione dei beni e alla verifica dei requisiti temporali di possesso, soprattutto nei casi in cui la rateizzazione rimane ammessa (cessione di azienda o ramo d’azienda). Una valutazione errata può comportare la perdita del beneficio e l’immediata tassazione integrale della plusvalenza, con conseguenti sanzioni e interessi. Dal 2026, dunque, la gestione delle plusvalenze non può più essere improvvisata, ma richiede il supporto di una consulenza fiscale specializzata.
Cessione di azienda e ramo d’azienda
Tra le poche eccezioni alla tassazione immediata delle plusvalenze introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, un ruolo centrale è riservato alla cessione di azienda o di ramo d’azienda. Il legislatore ha infatti scelto di mantenere la possibilità di rateizzare l’imposizione IRES in cinque quote annuali, riconoscendo la particolare rilevanza economica e finanziaria di tali operazioni, spesso connesse a processi di riorganizzazione, passaggio generazionale o disinvestimento strategico.
Affinché la rateizzazione sia ammessa, è però necessario che l’azienda o il ramo d’azienda ceduto sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni. In presenza di questo requisito temporale, l’impresa può scegliere tra due alternative: far concorrere la plusvalenza per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo, oppure ripartirla in quote costanti nell’anno della cessione e nei quattro successivi. La scelta deve essere attentamente valutata in funzione della capacità reddituale dell’impresa e delle esigenze di liquidità.
È importante sottolineare che la rateizzazione non è automatica, ma rappresenta una opzione esercitabile in sede di dichiarazione dei redditi. Un errore formale o la mancata indicazione dell’opzione comportano la perdita del beneficio, con la conseguente tassazione integrale della plusvalenza nell’esercizio in cui è stata realizzata. Questo aspetto assume un rilievo ancora maggiore nel nuovo contesto normativo, dove le ipotesi agevolate sono limitate.
Dal punto di vista operativo, la corretta individuazione del ramo d’azienda e la dimostrazione della sua autonomia funzionale diventano elementi essenziali per evitare contestazioni. L’Amministrazione finanziaria, infatti, potrebbe riqualificare l’operazione come cessione di singoli beni, facendo venir meno il diritto alla rateizzazione. Per questo motivo, la cessione di azienda o ramo d’azienda richiede oggi una strutturazione accurata e documentata, soprattutto alla luce delle nuove restrizioni introdotte dal 2026.

Società sportive professionistiche
La Legge di Bilancio 2026 conferma, con alcuni aggiustamenti di coordinamento, il regime speciale applicabile alle società sportive professionistiche in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta. Si tratta di una disciplina che tiene conto delle peculiarità economiche del settore sportivo, dove le operazioni di trasferimento dei giocatori rappresentano una componente strutturale del modello di business.
In base alla normativa vigente, ribadita anche dai commi 42 e 43, le plusvalenze realizzate dalle società sportive concorrono, come regola generale, a formare il reddito imponibile IRES per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo. Tuttavia, qualora i diritti alle prestazioni sportive siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, la società può optare per la rateizzazione della plusvalenza in cinque quote costanti, da imputare all’esercizio di realizzo e ai quattro successivi.
La possibilità di dilazione è però limitata esclusivamente alla parte di plusvalenza corrispondente al corrispettivo incassato in denaro. Eventuali componenti non monetarie, come contropartite tecniche o permute di diritti, devono invece essere integralmente tassate nell’anno di realizzo. Questa distinzione rende necessaria un’attenta analisi contrattuale delle operazioni di trasferimento, al fine di determinare correttamente la quota rateizzabile.
Anche per le società sportive, l’esercizio dell’opzione per la rateizzazione deve risultare espressamente dalla dichiarazione dei redditi. In mancanza di tale indicazione, la plusvalenza viene automaticamente tassata per intero nell’esercizio in cui è stata realizzata. Il mantenimento di questo regime speciale conferma l’orientamento del legislatore volto a garantire una maggiore sostenibilità finanziaria al settore, pur all’interno di un quadro normativo complessivamente più restrittivo per la generalità delle imprese.
Dichiarazione dei redditi e acconti IRES
Un aspetto spesso sottovalutato della riforma riguarda le ricadute operative sulla dichiarazione dei redditi e sul calcolo degli acconti IRES a partire dal 2026. La nuova disciplina ribadisce espressamente che la scelta di rateizzare la plusvalenza, nei pochi casi in cui è ancora consentita, deve risultare in modo chiaro dalla dichiarazione dei redditirelativa al periodo d’imposta di realizzo. In assenza di tale indicazione, anche per mera dimenticanza o errore formale, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Il legislatore ha inoltre chiarito che la mancata presentazione della dichiarazione comporta automaticamente la tassazione immediata dell’intera plusvalenza, escludendo qualsiasi possibilità di recupero successivo della rateizzazione. Questo rafforza ulteriormente il principio secondo cui, dal 2026, la gestione delle plusvalenze richiede una attenzione formale e sostanziale molto elevata, soprattutto nei casi di operazioni straordinarie di importo rilevante.
Particolare rilievo assume anche il comma 43, che disciplina l’applicazione delle nuove regole alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le novità trovano quindi applicazione a partire dal 1° gennaio 2026. La norma interviene anche sul calcolo degli acconti IRES, stabilendo che, in presenza del cosiddetto criterio storico, l’imposta di riferimento debba essere rideterminata come se le nuove disposizioni fossero già state applicate nel periodo precedente.
Questo meccanismo può determinare acconti più elevati rispetto al passato, soprattutto per le imprese che nel 2025 hanno realizzato plusvalenze su beni strumentali. Senza un’adeguata analisi preventiva, il rischio è quello di trovarsi ad affrontare anticipi d’imposta inattesi, con un impatto negativo sulla gestione finanziaria. Anche sotto questo profilo, la riforma impone alle imprese una maggiore consapevolezza fiscale e una pianificazione più accurata.
Vantaggi e criticità
La riforma della tassazione delle plusvalenze introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 presenta una lettura ambivalente, con elementi che possono essere interpretati sia come un rafforzamento della certezza fiscale, sia come un irrigidimento del sistema a danno delle imprese. Dal punto di vista dell’Erario, la scelta di limitare la rateizzazione risponde all’esigenza di anticipare il gettito IRES e ridurre forme di differimento d’imposta che, nel tempo, hanno inciso sulla programmazione delle entrate pubbliche.
Per le imprese, tuttavia, le criticità risultano evidenti. La tassazione immediata delle plusvalenze comporta un peggioramento del cash flow, soprattutto in occasione di operazioni che, pur generando un risultato economico positivo, non producono immediatamente liquidità sufficiente a far fronte al carico fiscale. Questo aspetto rischia di penalizzare le aziende più dinamiche, che investono, dismettono e si riorganizzano per restare competitive sul mercato.
Un ulteriore elemento critico riguarda la riduzione della flessibilità fiscale. In passato, la possibilità di rateizzare consentiva alle imprese di allineare il prelievo fiscale alla reale capacità contributiva nel tempo. Dal 2026, invece, tale allineamento viene meno nella maggior parte dei casi, rendendo necessaria una valutazione preventiva ancora più rigorosa della convenienza economica delle operazioni straordinarie.
Non mancano però anche alcuni aspetti positivi. La norma introduce un quadro più chiaro e definito, riducendo le aree di incertezza interpretativa e concentrando i benefici solo su fattispecie considerate strategiche dal legislatore, come la cessione di azienda o il settore sportivo professionistico. In questo scenario, la riforma impone alle imprese un cambio di approccio: meno improvvisazione e più strategia fiscale strutturata, in grado di trasformare un vincolo normativo in un elemento di pianificazione consapevole.
Consigli pratici
L’entrata in vigore delle nuove regole sulla tassazione delle plusvalenze impone a imprese e professionisti un cambio di mentalità nella gestione fiscale. Dal 2026, non sarà più possibile affidarsi a soluzioni ex post per attenuare il carico IRES, ma diventa fondamentale intervenire in fase di pianificazione, prima di realizzare qualsiasi operazione potenzialmente generatrice di plusvalenze.
Un primo passo consiste nella mappatura dei beni strumentali presenti in azienda, verificando anzianità di possesso, valore fiscale residuo e potenziale plusvalenza in caso di cessione. Questa analisi consente di individuare le operazioni più critiche e di valutare, ove possibile, una tempistica più efficiente, ad esempio anticipando determinate dismissioni o inserendole in contesti di riorganizzazione fiscalmente neutrali.
Fondamentale è anche il coinvolgimento del consulente fiscale sin dalle fasi iniziali. Operazioni come conferimenti, fusioni, scissioni o cessioni di rami d’azienda richiedono oggi una progettazione accurata, non solo sotto il profilo civilistico ma anche sotto quello tributario, per evitare la perdita di benefici residui come la rateizzazione. In questo contesto, assume rilievo anche la corretta documentazione delle operazioni, indispensabile in caso di controlli.
Infine, imprese e professionisti devono prestare particolare attenzione agli adempimenti dichiarativi e al calcolo degli acconti, considerando che errori formali possono comportare un aggravio fiscale immediato. Prepararsi al 2026 significa quindi adottare una gestione più consapevole e strutturata della fiscalità d’impresa, trasformando una riforma restrittiva in un’opportunità di ottimizzazione legale e di maggiore controllo finanziario.
Conclusioni
La riforma della tassazione delle plusvalenze ai fini IRES introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 segna un cambio di passo importante nel rapporto tra imprese e fisco. La drastica riduzione delle ipotesi di rateizzazione dell’imposta impone una gestione più attenta delle operazioni straordinarie e rende imprescindibile una pianificazione fiscale preventiva, soprattutto per le imprese che effettuano cessioni di beni strumentali.
Dal 2026, la tassazione immediata diventa la regola, mentre le eccezioni sono limitate a fattispecie ben definite, come la cessione di azienda o ramo d’azienda e le operazioni delle società sportive professionistiche.
In questo nuovo contesto, il vero vantaggio competitivo non è più la dilazione dell’imposta, ma la capacità di strutturare le operazioni in modo consapevole, legale ed efficiente, evitando sorprese fiscali e salvaguardando la liquidità aziendale.
Chi saprà anticipare il cambiamento potrà trasformare un obbligo normativo in una leva di gestione strategica.

