Sempre più spesso i lavoratori italiani, soprattutto quelli impiegati in gruppi multinazionali, ricevono premi monetari o azioni come parte dei piani di incentivazione aziendale. Questi strumenti, noti anche come stock option o piani di incentivazione azionari, sono utilizzati per premiare le performance o la fidelizzazione dei dipendenti, anche quando questi operano temporaneamente all’estero. Ma cosa succede quando questi redditi, maturati in un Paese straniero, devono essere dichiarati e tassati in Italia?
Sommario
La risposta a questa domanda è tutt’altro che scontata e coinvolge aspetti complessi di diritto tributario internazionale e nazionale. È proprio per fare chiarezza che l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con l’Interpello n. 8 del 2026, fornendo indicazioni fondamentali su come trattare fiscalmente, in Italia, i redditi di lavoro dipendente derivanti da piani di incentivazione monetari e azionari maturati all’estero.
In questo articolo analizzeremo il contenuto dell’Interpello, le norme applicabili, i problemi principali e come risolverli in modo corretto ed efficiente, evitando errori e sanzioni.
L’Interpello n. 8/2026
Con la Risposta a Interpello n. 8 del 2026, l’Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza su un tema fiscale particolarmente delicato: il trattamento dei redditi di lavoro dipendente derivanti da piani di incentivazione monetari o azionari, che risultano percepiti in Italia, ma maturati durante periodi di lavoro svolti all’estero. In altre parole, si parla di situazioni in cui il lavoratore ha operato all’estero, spesso all’interno di un gruppo multinazionale, e percepisce il compenso solo successivamente, quando è ormai fiscalmente residente in Italia.
Questo documento si inserisce in un percorso interpretativo già tracciato da precedenti prassi e chiarimenti forniti dall’Agenzia, volto a definire i criteri di territorialità del reddito, gli obblighi di tassazione in Italia e il ruolo del sostituto d’imposta. L’aspetto centrale riguarda la disconnessione tra il momento della maturazione del diritto al compenso (che può avvenire in un altro Stato) e quello della percezione effettiva (che può invece avvenire in Italia).
Il caso esaminato dall’Agenzia assume un’importanza strategica per tutte le imprese italiane inserite in gruppi internazionali e per i consulenti fiscali e del lavoro chiamati a gestire operazioni di distacco, trasferimento o rientro di personale da un Paese all’altro. L’obiettivo è ridurre il rischio di errori nella tassazione e garantire una corretta applicazione delle regole, evitando sovrapposizioni o doppie imposizioni.
Il caso pratico
L’Interpello n. 8/2026 prende le mosse da un caso concreto riguardante una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale, la quale applica due differenti piani di incentivazione destinati ai propri dipendenti, entrambi introdotti dalla capogruppo estera. Il primo piano prevede l’assegnazione gratuita di azioni (equity-based), che maturano al termine di un periodo pluriennale, a condizione che siano raggiunti specifici obiettivi di performance e che il rapporto di lavoro sia mantenuto fino a una certa data. Il secondo, invece, consiste in un bonus monetario annuale calcolato in base ai risultati aziendali, rivolto a lavoratori operanti presso la capogruppo straniera.
Ciò che rende il caso particolarmente rilevante sotto il profilo fiscale è la mobilità internazionale dei beneficiari: i dipendenti interessati hanno svolto attività lavorativa in uno o più Stati esteri durante il periodo di maturazione del premio, risultando quindi fiscalmente residenti all’estero, per poi essere trasferiti o distaccati in Italia, dove hanno percepito i compensi.
Il nodo principale del quesito posto all’Agenzia riguarda proprio la determinazione dello Stato legittimato a tassare questi redditi: è l’Italia, dove il reddito è percepito? Oppure sono i Paesi esteri in cui il reddito si è generato e maturato? Altro aspetto delicato è il ruolo della società italiana come sostituto d’imposta, ovvero se e in quali casi debba applicare la ritenuta fiscale su tali compensi. La questione si intreccia con precedenti orientamenti già forniti su premi e stock option pluriennali, rendendo il quadro complesso e bisognoso di un’interpretazione sistemica.

I chiarimenti dell’Agenzia
Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate parte da un inquadramento normativo chiaro: ai sensi dell’art. 3 del TUIR, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sul reddito ovunque prodotto (principio della worldwide taxation), mentre i non residenti sono soggetti a imposizione solo per i redditi prodotti nel territorio italiano, secondo i criteri previsti dall’art. 23 del TUIR.
Rientrano tra i redditi da lavoro dipendente, secondo gli articoli 49 e 51 del TUIR, tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro, incluse le azioni gratuite e i premi in denaro. Per queste componenti reddituali, il principio fiscale applicabile è quello di cassa, ossia la tassazione avviene nel momento della percezione, indipendentemente da quando il reddito sia maturato.
Nel caso di lavoratori residenti in Italia, l’Agenzia conferma che i premi percepiti concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, anche se maturati all’estero. Per i non residenti, invece, l’imposizione italiana è limitata ai redditi collegati ad attività lavorativa svolta in Italia. Tuttavia, il tutto va armonizzato con le convenzioni contro le doppie imposizioni, in particolare con l’art. 15 del Modello OCSE, che consente una tassazione concorrentenello Stato della fonte per la parte di reddito legata al lavoro ivi svolto, anche se corrisposta successivamente.
Rilevante è la conferma del criterio proporzionale di imputazione territoriale già sancito con la risoluzione n. 92/E del 2009: nei casi di maturazione pluriennale, la quota imponibile va attribuita in base ai giorni di lavoro prestati nei singoli Paesi durante il periodo di maturazione. Questo principio, originariamente riferito alle stock option, è stato esteso anche ai premi in denaro nelle Risposte n. 81 e n. 199 del 2025, chiarendo che anche i premi maturati all’estero sono imponibili nello Stato della fonte, indipendentemente dal momento del pagamento.
Infine, sull’obbligo di sostituzione d’imposta, l’Agenzia richiama l’art. 23 del d.P.R. 600/1973: la società italiana, se eroga direttamente i compensi, è tenuta a operare le ritenute.
Di conseguenza:
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per le azioni gratuite erogate a lavoratori residenti, la società italiana deve applicare le ritenute sull’intero valore;
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per i premi monetari erogati dalla società estera e maturati per attività svolta all’estero, non vi è obbligo di sostituzione da parte della società italiana. In questi casi, il reddito va indicato direttamente dal lavoratore nella dichiarazione dei redditi, con possibilità di scomputare le imposte estere secondo l’art. 165 del TUIR.
Rischi fiscali e implicazioni
Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate evidenzia una serie di rischi fiscali concreti che possono derivare da una gestione non corretta dei piani di incentivazione in ambito internazionale. Il primo rischio è legato all’errata imputazione territoriale del reddito: attribuire l’intero importo all’Italia (o, al contrario, escluderlo del tutto) senza considerare i giorni effettivi di lavoro prestati all’estero può comportare sanzioni, doppie imposizioni o, peggio, accertamenti per infedele dichiarazione.
Un altro aspetto critico è l’eventuale omessa applicazione delle ritenute da parte della società italiana quando, invece, vi sarebbe obbligo di sostituzione d’imposta. Questo espone l’azienda a responsabilità diretta e al rischio di dover versare imposte non trattenute, oltre a sanzioni e interessi. D’altro lato, operare ritenute dove non dovute (ad esempio su premi erogati da società estera per attività svolta all’estero) potrebbe danneggiare il dipendente e generare contenziosi interni.
Anche per i lavoratori si pongono problematiche importanti: chi ha svolto attività all’estero e riceve premi o azioni mentre è residente in Italia deve dichiarare correttamente tali redditi, separando la parte imponibile in Italia da quella già tassata all’estero. In questi casi, è essenziale applicare l’art. 165 del TUIR per il riconoscimento del credito d’imposta estero, evitando la doppia imposizione. Tuttavia, ciò richiede una documentazione precisa e il supporto di consulenti esperti in fiscalità internazionale.
Infine, l’aspetto gestionale non è secondario: le aziende devono predisporre sistemi in grado di tracciare il periodo di maturazione, la residenza fiscale del dipendente nei vari anni, e l’effettiva erogazione del compenso, per garantire un corretto adempimento fiscale e contabile. In assenza di un monitoraggio strutturato, è facile incorrere in errori, soprattutto nei gruppi multinazionali con elevata mobilità del personale.

Gestione fiscale
In un contesto di crescente mobilità internazionale del lavoro, le aziende devono adottare strategie chiare e strutturate per gestire correttamente la fiscalità dei piani di incentivazione. Una prima azione fondamentale consiste nell’analizzare in modo puntuale il periodo di maturazione del diritto al compenso (azioni o bonus monetari), e incrociarlo con la residenza fiscale del dipendente nei vari anni. Solo in questo modo è possibile stabilire quale Stato ha titolo a tassare, e per quale quota.
È altresì essenziale distinguere tra:
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compensi erogati direttamente dalla società italiana (che ricadono nei suoi obblighi di sostituto d’imposta), e
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compensi erogati da società estere, in cui l’eventuale tassazione in Italia dipende dalla residenza fiscale del lavoratore e dalla convenzione internazionale applicabile.
Per i lavoratori fiscalmente residenti in Italia, che percepiscono compensi maturati all’estero, è necessario documentare adeguatamente le imposte eventualmente già pagate all’estero e richiedere il credito d’imposta secondo l’art. 165 del TUIR. Ciò consente di evitare la doppia imposizione, ma richiede una ricostruzione dettagliata della posizione fiscale, spesso complessa in assenza di assistenza professionale.
Per prevenire errori, le imprese multinazionali dovrebbero:
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redigere policy interne sui trattamenti fiscali dei piani di incentivazione;
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collaborare con i team HR e legali per la mappatura dei movimenti del personale;
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utilizzare strumenti digitali per il monitoraggio delle assegnazioni azionarie e dei premi, con dati aggiornati su sede di lavoro e residenza fiscale del dipendente.
Infine, è consigliabile rivolgersi a un commercialista esperto in fiscalità internazionale, per gestire al meglio la compliance e strutturare le operazioni in modo da ottenere il massimo beneficio fiscale, nel rispetto delle normative italiane e internazionali.
Convenzioni contro le doppie imposizioni
Uno degli strumenti più efficaci per garantire una gestione fiscale equa dei redditi derivanti da stock option e bonus internazionali è rappresentato dalle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con numerosi Paesi esteri. Queste convenzioni, modellate sull’articolo 15 del Modello OCSE, stabiliscono criteri di attribuzione della potestà impositiva tra lo Stato della residenza fiscale del lavoratore e lo Stato in cui è stata svolta l’attività lavorativa che ha generato il reddito.
Nel caso di piani a maturazione pluriennale, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate, è fondamentale determinare in quale Stato è stato prestato il lavoro durante il periodo di maturazione. Anche se il compenso viene erogato in un momento successivo (ad esempio, quando il lavoratore è rientrato in Italia), la parte del reddito riferibile al periodo estero può rimanere imponibile nello Stato della fonte, con conseguente diritto al credito d’imposta in Italia per le imposte già pagate all’estero.
Tuttavia, il coordinamento tra normativa interna (articoli 3, 49, 51 e 165 del TUIR) e convenzioni internazionali non è sempre semplice: serve valutare caso per caso, tenendo conto del testo specifico della convenzione applicabile, delle eventuali deroghe, delle soglie temporali (ad esempio i famosi 183 giorni) e dei criteri di collegamento (datore di lavoro, luogo di pagamento, residenza fiscale del soggetto che eroga il compenso).
Per questo, un approccio efficace deve prevedere non solo l’applicazione tecnica delle regole, ma anche la predisposizione di documentazione idonea a dimostrare la natura del reddito, la sua maturazione all’estero e le imposte pagate. In mancanza di prove concrete, l’Agenzia delle Entrate potrebbe negare il credito per le imposte estere, rendendo inefficace la tutela convenzionale.
Azioni gratuite e premi monetari
Sebbene le azioni gratuite (stock grant) e i premi monetari siano entrambi strumenti di incentivazione utilizzati dalle imprese, soprattutto nei contesti multinazionali, il loro trattamento fiscale in Italia presenta differenze sostanziali, che impattano sia sulla tassazione del dipendente sia sugli obblighi del datore di lavoro italiano.
Nel caso delle azioni gratuite, il reddito imponibile si determina al momento dell’assegnazione o della vesting, ovvero quando il diritto diventa certo e il dipendente può effettivamente disporre dei titoli. In base all’art. 51 del TUIR, tali valori concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per il loro valore normale al momento dell’assegnazione, e la tassazione avviene in base al principio di cassa. Di conseguenza, se il dipendente è fiscalmente residente in Italia al momento dell’assegnazione, l’intero valore delle azioni è imponibile in Italia, anche se maturato in periodi precedenti e all’estero.
Diversamente, i premi in denaro seguono lo stesso principio temporale di imposizione (cassa), ma con una distinzione importante: se erogati direttamente da una società estera, e maturati interamente per attività lavorativa svolta all’estero, non sorge l’obbligo di ritenuta per la società italiana, come chiarito dall’Agenzia nell’Interpello n. 8/2026. In questo caso, sarà il lavoratore a dover inserire il reddito in dichiarazione, avvalendosi eventualmente del credito per le imposte estere.
Per le azioni, invece, anche se erogate su iniziativa della capogruppo estera, il soggetto che materialmente le assegna può coincidere con la società italiana, la quale è tenuta a operare le ritenute fiscali sull’intero valore, con tutte le responsabilità che ne derivano.
Queste differenze richiedono un’analisi attenta delle condizioni dei piani, delle clausole contrattuali, della residenza fiscale del dipendente al momento della maturazione e percezione, e della struttura del gruppo societario. Una gestione approssimativa può comportare errori nella tassazione, sanzioni e difficoltà nella difesa in caso di verifica fiscale.
Documentazione e compliance
La corretta gestione fiscale dei premi e delle azioni assegnati ai dipendenti in contesti internazionali richiede non solo conoscenze tecniche approfondite, ma anche una documentazione chiara, completa e coerente. Senza prove documentali adeguate, anche il trattamento fiscalmente corretto di un’operazione può essere messo in discussione dall’Agenzia delle Entrate, soprattutto in fase di controllo.
Per i lavoratori rientrati in Italia dopo periodi di lavoro all’estero, è fondamentale disporre di:
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documentazione che attesti i periodi esatti di lavoro nei vari Paesi;
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certificazioni fiscali rilasciate dalle autorità estere (tax certificate, payroll statement, ecc.);
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copia dei piani di incentivazione aziendali, con indicazione chiara del periodo di maturazione e delle condizioni di assegnazione;
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documentazione che dimostri le imposte effettivamente pagate all’estero, per poter legittimamente richiedere il credito d’imposta in Italia ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
Dal lato delle imprese, soprattutto nei gruppi multinazionali, è buona prassi adottare una serie di strumenti di governance fiscale, tra cui:
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policy interne per la gestione dei piani di incentivazione internazionali;
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check-list per verificare residenza fiscale, periodi di maturazione e obblighi di ritenuta;
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collaborazione tra uffici HR, legali e fiscali per assicurare una visione integrata delle operazioni;
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sistemi informatici per il tracciamento dei dati fiscali rilevanti, come i giorni di lavoro per Stato estero, le date di assegnazione, e la presenza o meno di vincoli.
Inoltre, nei casi più complessi, è utile attivare accordi di ruling o interpelli preventivi presso l’Agenzia delle Entrate, per ottenere chiarimenti formali sul corretto trattamento fiscale, evitando incertezza interpretativa e minimizzando il rischio sanzionatorio. Una pianificazione fiscale preventiva consente non solo di garantire la compliance, ma anche di ottimizzare la struttura dei piani di incentivazione, rendendoli più efficienti sotto il profilo del carico fiscale complessivo.
Pianificazione fiscale
Nel contesto globale attuale, in cui il personale qualificato si muove frequentemente tra Stati e i gruppi multinazionali implementano piani di incentivazione sempre più sofisticati, la pianificazione fiscale preventiva assume un ruolo cruciale. Non si tratta solo di evitare errori o sanzioni, ma anche di ottimizzare il carico fiscale in modo pienamente legale, sfruttando le opportunità offerte dal sistema normativo italiano e dalle convenzioni internazionali.
Una pianificazione efficace consente, ad esempio, di:
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individuare la residenza fiscale più vantaggiosa nel periodo di erogazione dei premi o delle azioni;
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valutare la tempistica dell’assegnazione o del pagamento, in funzione dei cambi di residenza o delle norme più favorevoli di un determinato Paese;
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programmare eventuali rientri in Italia dei dipendenti in modo da beneficiare, se possibile, di regimi fiscali agevolati (come il rientro dei lavoratori impatriati ex art. 16 del D.lgs. 147/2015);
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utilizzare correttamente il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, evitando doppie imposizioni e garantendo il riconoscimento dei tributi già versati in altri ordinamenti.
Per ottenere questi risultati, è indispensabile affidarsi a professionisti esperti di fiscalità internazionale, che conoscano sia la normativa italiana (TUIR, DPR 600/1973, interpelli e prassi) sia le regole dei principali Paesi esteri con cui l’Italia intrattiene relazioni economiche e lavorative. Il coinvolgimento di un commercialista specializzato permette di valutare in anticipo le conseguenze fiscali di un trasferimento, di una promozione internazionale o di un’assegnazione azionaria, prevenendo spiacevoli sorprese in sede di dichiarazione dei redditi.
Inoltre, una consulenza adeguata supporta l’impresa nella definizione di piani di incentivazione compatibili con la normativa e realmente attrattivi dal punto di vista fiscale, contribuendo a fidelizzare i talenti e a garantire una gestione efficiente e trasparente delle risorse umane in mobilità internazionale.
Conclusione
Il caso esaminato nell’Interpello n. 8 del 2026 rappresenta un esempio emblematico delle complessità che possono emergere nel trattamento fiscale dei piani di incentivazione azionari e monetari in contesti di mobilità internazionale. Il principio fondamentale ribadito dall’Agenzia delle Entrate è che i redditi devono essere tassati nel rispetto dei criteri di residenza fiscale, maturazione del compenso e luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, in coerenza con le disposizioni del TUIR e delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Per i datori di lavoro italiani, soprattutto se parte di gruppi multinazionali, è fondamentale dotarsi di strumenti normativi, organizzativi e digitali per garantire la compliance fiscale e prevenire errori o omissioni che possono portare a contestazioni, sanzioni e danni reputazionali. Per i lavoratori, soprattutto quelli che rientrano in Italia dopo esperienze all’estero, è essenziale comprendere dove, quando e come dichiarare i compensi percepiti, anche per poter legittimamente beneficiare del credito d’imposta estero e ridurre il carico fiscale complessivo.
La soluzione più efficace è un approccio integrato e professionale, che coinvolga consulenti esperti in fiscalità internazionale, in grado di interpretare la normativa, interagire con le autorità fiscali e pianificare in anticipo la gestione di questi strumenti retributivi. Solo così sarà possibile trasformare la complessità normativa in una leva strategica di ottimizzazione fiscale, nel pieno rispetto della legge.

