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lunedì 15 Aprile 2024

Il furto per fame è reato?

Spesso ci si imbatte su tale fenomeno. Si tratta del furto c.d. ‘per fame’ in cui un soggetto si appropria senza averne il diritto di una modica quantità di cibo e ciò parrebbe non costituire reato in quanto il comportamento è scriminato dallo stato di necessità.

V’è stata una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, salutata con diffuso favore, la quale è arrivata a destare le attenzioni di grandi testate internazionali quali la BBC e The New York Times, in quanto espressiva di istanze di proporzione e meritevolezza del trattamento sanzionatorio. Non può infatti essere ignorata l’evidente sproporzione tra la scarsa lesività del fatto commesso e la pena applicata nel caso di specie: sei mesi di reclusione – probabilmente nemmeno sospesi, data la recidiva dell’imputato – e 160 euro di multa per un furto produttivo di un disvalore pari a 4 euro.

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguarda il furto in un supermercato da parte di un clochard di due confezioni di formaggio e una di wurstel, per un valore – appunto – pari a 4 euro; il soggetto, nascosta la merce sotto la propria giacca e recatosi alle casse per pagare un pacchetto di grissini, veniva dapprima notato da un altro cliente nell’azione furtiva e quindi invitato dagli addetti alla sorveglianza a mostrare quanto occultato. L’uomo veniva così condannato in primo grado dal Tribunale di Genova ex art. 624 ad una pena ridotta, essendo stata riconosciuta dal giudice la prevalenza sulla contestata recidiva della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, attesa la tenuità del danno prodotto. La sentenza veniva poi confermata in Corte d’Appello.

La Corte di Cassazione ha addirittura ritenuto che il fatto non costituisce reato in quanto scriminato dallo stato di necessità; il clochard avrebbe infatti agito “per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi”.

La vicenda in esame può, infine, ricevere un’ulteriore lettura se considerata sotto il profilo del principio di offensività: ogni singola condotta, per potersi configurare quale reato, deve necessariamente presentare una componente lesiva del bene giuridico protetto, in difetto della quale la fattispecie normativa astratta non può dirsi integrata, risultandone la non tipicità del fatto.

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